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| Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 19 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Cuocci  Nuncia,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Cuocci  Nuncia,  nata a Caracas il 1° ottobre  1956,  cittadina  italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, cosi' come modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del  titolo  professionale di «abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea  in  giurisprudenza»  conseguito  presso  l'Universita' degli studi  di  Palermo in data 11 aprile 2002 e che detto titolo e' stato omologato  con  il  corrispondente titolo accademico spagnolo in data 15 settembre 2004 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;
 Considerato  che  e'  iscritta  all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 29 novembre 2004;
 Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato dal  Consiglio  dell'ordine  degli avvocati di Palermo del 1° ottobre 1956;
 Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di categoria nella seduta sopra citata;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Cuocci  Nuncia,  nata  a  Caracas il 1° ottobre 1956, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua   italiana.   Le   modalita'   di  svolgimento  sono  indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 19 maggio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a)  La  candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la   prova  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico  su  una  materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile,    diritto    procedura    penale,   diritto   amministrativo (processuale);  2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le  seguenti:  diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);    3)    elementi   di   deontologia   e   ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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