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| Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 19 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Noeva Desislava Dimitrova, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  recante  norme  di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Noeva  Desislava Dimitrova, nata a Targovishte  (Bulgaria) il 14 luglio 1973, cittadina bulgara, diretta ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di cui e' in possesso, conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di «ingegnere»;
 Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo accademico-professionale  di  «Diploma za vishe obrazovanie-magister, mashinen ingener», conseguito presso l'«Universita' Tecnica di Sofia» in  data 16 dicembre 1996 e che il titolo cosi' conseguito conferisce in  Bulgaria  il  diritto  ad esercitare la professione di ingegnere, come  confermato  dalla  dichiarazione  di  valore  dell'Ambasciata a Sofia;
 Preso    atto   della   documentazione   relativa   ad   esperienza professionale;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di   Ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
 Visti  gli  articoli  6  del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura  di Cagliari rinnovato in data 14 gennaio 2005 con scadenza il 1° dicembre 2006;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla   sig.ra   Noeva   Desislava  Dimitrova,  nata  a  Targovishte (Bulgaria)  il  14 luglio 1973, cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione   all'albo   degli   «ingegneri»   sezione   A   settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) meccanica del volo, 3) ordinamento e deontologia professionale (quest'ultima solo orale)
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 19 maggio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   la  prova,  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
 b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vedenti  sulle  materie  indicate  nel precedente art. 2, e altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento  degli  esami,  al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.
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