Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 19 maggio 2005 |
Riconoscimento, al sig. Pollicino Fabio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Pollicino Fabio, nato a Hannover (Germania) il 10 giugno 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-ingenieur», presso la «Universitat Hannover» in data 8 novembre 2002; Preso atto inoltre che l'istante ha anche documentato esperienza professionale presso la «Germanischer Lloyd Wind Energie GmbH» di Amburgo; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 28 aprile 2005; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - sez. A, settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante e che pertanto risulta opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) architettura tecnica, 2) deontologia professionale o, a scelta del candidato, un tirocinio di sei mesi; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra; Decreta:
Art. 1. Al sig. Pollicino Fabio, nato a Hannover (Germania) il 10 giugno 1976, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia; |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile ambientale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o, a scelta del candidato su un tirocinio di sei mesi, le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; |
| Art. 3. La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica (scritta e orale), 2) deontologia professionale (solo orale). Roma, 19 maggio 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate ne precedente art. 3; c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente articolo 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto; d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore civile ambientale; |
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