| 
| Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 19 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  al sig. Pollicino Fabio, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il  decreto  legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno  2001,  n.  328  contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista   l'istanza   del  sig.  Pollicino  Fabio,  nato  a  Hannover (Germania)   il   10 giugno  1976,  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto legislativo,  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento  del  proprio  titolo  tedesco  di «ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
 Considerato  che  l'istante  ha  conseguito  il «Diplom-ingenieur», presso la «Universitat Hannover» in data 8 novembre 2002;
 Preso  atto  inoltre  che l'istante ha anche documentato esperienza professionale  presso  la  «Germanischer  Lloyd Wind Energie GmbH» di Amburgo;
 Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 28 aprile 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di categoria;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere  -  sez.  A,  settore civile ambientale e quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante  e  che pertanto risulta opportuno  richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) architettura  tecnica,  2)  deontologia professionale o, a scelta del candidato, un tirocinio di sei mesi;
 Visto  l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Pollicino  Fabio, nato a Hannover (Germania) il 10 giugno 1976,  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri»  sez.  A  - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia;
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui al precedente articolo per l'iscrizione alla  sez. A settore civile ambientale, e' subordinato al superamento di  una  prova attitudinale scritta e orale o, a scelta del candidato su  un  tirocinio  di  sei  mesi,  le  modalita'  di svolgimento sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto;
 |  |  |  | Art. 3. La   prova   attitudinale   vertera'  sulle  seguenti  materie:  1) architettura  tecnica (scritta e orale), 2) deontologia professionale (solo orale).
 Roma, 19 maggio 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno  orale  da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella  redazione  di  un  progetto  integrato  assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate ne precedente art. 3;
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente articolo 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore civile ambientale;
 |  |  |  |  |