Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2005), recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», corredato delle relative note. |
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Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato
1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, (( di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, )) nonche»; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: «h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004». 2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, (( entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di, 17.000.000 di euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981. (( 4-bis. Fatte salve le priorita' di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) cosi' come modificato dalla presente legge: «97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio nonche': a) del personale del settore della ricerca; b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002; d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge; f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato; h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.». - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 2 settembre 1997 reca: «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 95, 96, 541, 542, 543, 548, e 549 della sopracitata legge 30 dicembre 2004, n. 311: «95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale.». «96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». «541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'art. 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo art. 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli.». «542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede: a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro anni, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.». «543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale: a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.». «548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate: a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Centro di responsabilita' pubblica sicurezza, e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante; b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Centro di responsabilita' sicurezza pubblica.». «549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 47 (Nomina ad allievo agente di polizia). - L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982. In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi in ruolo. Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'art. 3, legge 8 luglio 1980, n. 343.». - Per completezza d'informazione si riportano i testi degli articoli 17, 18 e 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore): «Art. 17 (Posti non coperti). - 1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 16 e' superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo. 2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e' inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.». «Art.18 (Aumento dei posti disponibili). - 1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'art. 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso art. 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'art. 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo art. 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni. 4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'art. 17.». «Art. 25 (Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa). - 1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti. 3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 17. 4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita' previste dall'art. 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.». - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 reca: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78».
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| (( Art. 1-bis. Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'. 2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di Sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella. 3. E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina nella predetta qualifica non da' luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla predetta tabella A. 4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1087 unita'. Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici e' sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158 supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.): «Art. 30-bis (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale piu' anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanita' dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanita' della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanita' dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, e' conferito il grado di tenente generale o corrispondenti. 2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'art. 22 e non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, supplemento ordinario. - Per il testo dell'art. 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 vedi riferimenti normativi all'art. 1.
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| (( Art. 1-ter. Commissioni sanitarie
1. Al fine di un piu' razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di: a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui e' prevista la collegialita' del giudizio; b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni, nonche' le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati. 3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 reca: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie». - Il comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
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| (( Art. 1-quater. Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di Polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilita' connesse allo svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso personale. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003). «Art. 39 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue: a) Polizia di Stato, Euro 330.000,00; b) Polizia penitenziaria, Euro 130.000,00; c) Corpo forestale dello Stato, Euro 20.000,00.». «Art. 62 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue: a) Arma dei carabinieri, Euro 320.000,00; b) Guardia di finanza, Euro 200.000,00.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare): «Art. 4 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00; b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00; c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.». «Art. 9 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00; b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.».
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| (( Art. 1-quinquies. Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate
1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forte di polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Per far fronte alla molteplicita' e complessita' dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, (Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorati) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87 (Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' in materia di accise sui tabacchi lavorati.) reca: «3-quater (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia). - 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura): «Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato. 4. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile. 5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta' di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.».
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| (( Art. 1-sexies. Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia
1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: «556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.». ))
Riferimenti normativi:
- Per l'argomento della legge 30 dicembre 2004, n. 311 vedi riferimenti normativi all'art. 1.
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| Art. 2. Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalita' e l'operato dei comandi, degli enti e delle unita' dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa puo' autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede (( mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa )) di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 15 della citata legge 23 agosto 2004, n. 226: «Art. 15 (Trattamento economico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennita' di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennita' di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.». - Per gli articoli 17, comma 2, 18, comma 2, lettera a), e 25, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226, vedi nei riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri): «Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. (Omissis). 2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.« (Per il testo dell'art. 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 vedi riferimenti normativi all'art. 1.».
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| (( Art. 2-bis. Norme in materia di Corso d'istituto per gli ufficiali dei carabinieri
1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente: «2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla presente legge: «Art 29 (Corso d'istituto). - 1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze ed abilita' per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera. 2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandate generale dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.».
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| Art. 3. Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalita' previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualita' di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalita' di reclutamento previste dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualita' di ausiliario. 2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate (( per l'assunzione di fino a 63 )) allievi operatori del Corpo forestale dello Stato. (( 2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto. 2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, e' fissata in 616 unita'. 2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo degli articoli 25, commi 1 e 2, 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 226, vedi nei riferimenti normativi all'art. 1. (Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, reca: «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.». «2. In relazione alle esigenze relative alle attivita' di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unita' di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta l'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato): «5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.». - Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, concernente: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2001, n. 99.
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| (( Art. 3-bis. Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale
1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, puo' procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformita' al parere di congruita' rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati. 2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152: «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico»: «Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.». - Si riporta l'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione». «Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). - 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.». - Si riportano gli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003): «Art. 40 (Tutela legale). - 1. Fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.». «Art. 63 (Tutela legale). - 1. Fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.».
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| Art. 4. Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia
1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, e' istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, (( a cui e' preposto un prefetto. Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: «di cui alla lettera a) dell'articolo 5» e «di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5.». )) 2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo: a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto e' soppressa la funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia», che e' attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza; b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce «Dirigente generale di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa dotazione organica, e' aggiunta la funzione: «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»; c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone, (( ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio, )) corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonche' delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Riferimenti normativi:
- Il capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121 reca: «Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia». - Si riportano gli articoli 8 e 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificati dalla presente legge: «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7 Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». «Art. 10 (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati.». - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, supplemento ordinario. - Si riporta l'art. 5 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti). - Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali: a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6; b) ufficio centrale ispettivo; c) direzione centrale della polizia criminale; d) direzione centrale per gli affari generali; e) direzione centrale della polizia di prevenzione; f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale; g) direzione centrale del personale; h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale; l) direzione centrale per i servizi di ragioneria. l-bis) direzione generale di sanita', cui e' preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato. Al dipartimento e' proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste. Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione. Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali. Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.».
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| Art. 5. Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia
1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all'ammodemamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, (( relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003, )) eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005. |
| Art. 6. Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS
1. Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: «544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalita': a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi inigratori e di asilo; b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa; d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato».
Riferimenti normativi:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. 2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia. 4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente. 5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente. 5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. 6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.».
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| Art. 7. Operativita' del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, gia' autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente. 2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro dell'interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per le procedure di reclutamento di cui al comnma 1, in relazione alla specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2004 reca: «Autorizzazione al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, ed al Ministero degli affari esteri, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonche' le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche; b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso: 1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore; 2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo' riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali; c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo: 1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare; 4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita' anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilita' per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi; e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere. 3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.».
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| (( Art. 7-bis. Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi
1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalita' e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto): «Art. 3 (Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'art. 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e di attestazione di idoneita' di cui al comma 3 e' assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttivita' collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneita' ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.». - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 17 (Convenzioni). - 1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente Direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" e del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
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| Art. 8. Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Le somme stanziate (( al comma 1 )) dell'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 6, comma 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252: «Art. 6 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione dell'art. 2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.».
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| (( Art. 8-bis. Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uflici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera). - 1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'art. 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'art. 34. 2. Le disposizioni di cui all'art. 16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999. 3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso il personale appartenente alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse qualifiche della carriera prefettizia. Con le stesse modalita' si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell'incremento di organico previsto dall'art. 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianita' di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio 2001. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4, comma 1, ed all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del governo ed al prefetto-commissario del governo, si intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo di regione. 5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici. 6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'art. 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.».
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| (( Art. 8-ter. Modifiche in tema di rappresentanza militare
1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: «Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta». 2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. 3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole «tre anni, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) come modificato dalla presente legge: «Art. 18. - Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo art. 19). Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezione di forza armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza; b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo inter-medio. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.». - Si riporta l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 (Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare), come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Durata del mandato). - Il mandato e' conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata: per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): quattro anni; per i militari della categoria C (volontari): quattro anni; per i militari delle categorie D ed E: sei mesi; per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato e' fissata nei precedenti articoli 7 e 7-bis. Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unita' di base, per una delle seguenti cause: a) cessazione dal servizio; b) passaggio ad altra categoria; c) trasferimento; d) perdita di uno o piu' requisiti per l'eleggibilita' previsti alle lettere a), b), e) ed f) di cui al quarto comma del successivo art. 19; e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare. La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia. Il militare eletto quale rappresentante puo' dimettersi volontariamente da uno o piu' consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti. I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessita' d'impiego dell'amministrazione militare purche' il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo. I delegati presso il COCER se trasferiti ad unita' ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso. I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale e' costituito il COIR di cui sono membri. A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti. Ove cio' non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato.».
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| (( Art. 8-quater. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente: «Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.». 2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: «fino al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009»; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento»; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento previsto dall'articolo 60, comma 2, lettera d).». 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250 per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 61 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dalla presente legge: «Art. 61 (Avanzamento. Regime transitorio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto. 2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite: a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea; b) per il grado di Capitano, in 8 anni; c) per il grado di Maggiore, in 3 anni; d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2009, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali. 4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato e' fissato in tante unita' pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianita' di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario. 4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato. 5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'art. 60, comma 2, lettera d). 6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente ruolo normale secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo. 7. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998. 8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma quarto dell'art. 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianita' di grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a «nella media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianita' di grado.».
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| (( Art. 8-quinquies. Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta
1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «Trento e Bolzano, della Croce rossa» sono sostituite dalle seguenti: «Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge: «Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). - 1-10. (Omissis). 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 12-12-bis (Omissis).».
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| Art. 9. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: a) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 (( a decorrere dall'anno 2007, )) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 (( a decorrere dall'anno 2007, )) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311; c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli (( oneri di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo 2, all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, e all'articolo 8-quater del presente decreto )) ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni",il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.». - La legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.): «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma, 11, comma 3, lettera i-quater), 11-ter, comma 7 della sopracitata legge 5 agosto 1978, n. 468: «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - (Omissis). Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.». «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1-2. (Omissis). 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a)- i-ter). (Omissis); i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.». «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1-6-ter. (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
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| Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
| Tabella A (Art. 1-bis, comma 5)
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
===================================================================== Livello di | | Posti di | funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni ===================================================================== | | |Direttore | | |centrale di | | |sanita' (dopo un | | |anno dal |Dirigente | |conseguimento |generale medico | |della qualifica B |di livello B |* |precedente) --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore |Dirigente | |centrale di C |generale medico | 1 |sanita'. --------------------------------------------------------------------- | | |Ispettore | | |generale; | | |consigliere | | |ministeriale | | |aggiunto, anche | | |per le funzioni | | |di coordinamento | | |degli studi e | | |ricerche in | | |materia | | |sanitaria; | | |direttore di | | |servizio della | | |direzione | | |centrale di | | |sanita' e di |Dirigente | |ufficio di |suoperiore | |vigilanza a D |medico |11 |livello centrale. --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di | | |divisione nella | | |direzione | | |centrale di | | |sanita'; | | |dirigente di | | |ufficio sanitario | | |periferico e di | | |ufficio di | | |vigilanza | | |periferico; vice | | |consigliere | | |ministeriale; | | |dirigente con | | |funzioni | | |ispettive; | | |presidente di | | |commissioni |Primo dirigente | |mediche o E |medico |37 |medico-legali.
* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici. |
| Tabella B (Art. 3, comma 2-bis)
DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
===================================================================== Livello di | | Posti di | funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni ===================================================================== | | |Capo del Corpo |Dirigente | |forestale dello B |generale | 1 |Stato. --------------------------------------------------------------------- | | |Vice Capo del |Dirigente | |Corpo forestale C |generale | 1 |dello Stato. --------------------------------------------------------------------- | | |Capo servizio | | |centrale, | | |Comandante della | | |Scuola del Corpo | | |forestale dello |Dirigente | |Stato, Comandante D |superiore |21 |regionale. --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di | | |divisione presso | | |l'amministrazione | | |centrale, capo | | |ufficio presso | | |l'amministrazione | | |centrale, capo | | |reparto scuola | | |del Corpo | | |forestale dello | | |Stato, vice | | |comandante E |Primo dirigente |39 |regionale. --------------------------------------------------------------------- | |62 | |
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