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| Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45 |  | Ripubblicazione  del testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato  con  la  legge  di  conversione 31 maggio 2005, n. 89 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 125 del 31 maggio 2005), recante:     «Disposizioni     urgenti     per    la    funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», corredato delle relative note. |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge 31 marzo  2005,  n.  45,  coordinato  con  la  legge  di  conversione 31 maggio  2005,  n.  89,  corredato  delle  relative  note, ai sensi dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 Art. 1.
 Assunzione e mantenimento in servizio
 di personale della Polizia di Stato
 
 1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  dopo  le  parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti  di  autorizzazione  all'assunzione  di  cui  al  comma  96 e' prioritariamente  considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le  seguenti:  «degli  addetti  a  compiti di sicurezza pubblica e di difesa  nazionale,  ((  di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza  antincendio,  ))  nonche»; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: «h) dei vincitori di  concorsi  banditi  per  le  esigenze  di  personale  civile degli arsenali   della   Marina   militare   ed  espletati  alla  data  del 30 settembre 2004».
 2.  Relativamente  alle  assunzioni  per  le  esigenze di sicurezza pubblica  di  cui  al  comma  1,  da  effettuarsi  nell'anno 2005, e' assicurata  la  precedenza  ai  volontari  in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per  l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
 3.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse  con  la  prevenzione  ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale,  e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, (( entro il  limite  di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro  a  decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione, in deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge  n.  311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari trattenuti della  Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
 4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni  alle  assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  all'articolo 1, comma 548, lettera  b),  della  medesima  legge  ed entro il limite di spesa di, 17.000.000  di  euro,  puo'  autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori  del  61°  e  62° corso di allievo agente ausiliario di leva,  i  quali  ne  facciano  domanda.  Restano  ferme  le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  nonche'  le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono  e  decimo,  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura  dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto  2004,  n.  226.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della  copertura  dei  posti  di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma  2,  lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente  alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981. ((  4-bis.   Fatte   salve  le  priorita'  di  cui  al  comma  2,  le autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono  essere  utilizzate  in  modo da assicurare il soddisfacimento delle  esigenze  prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale assunzione,  entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami  per  il  conferimento  di  640 posti di allievo vice ispettore della   Polizia   di  Stato,  indetto  con  decreto  del  capo  della polizia-direttore  generale  della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio  2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso  alla  qualifica  di  commissario  della  Polizia di Stato, indetti  ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti  del  capo  della  polizia-direttore  generale della pubblica sicurezza  del  5  e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio 2004   e   nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero dell'interno,  supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo del comma 97 dell'art. 1 della
 legge   30 dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
 formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
 cosi' come modificato dalla presente legge:
 «97.  Nell'ambito  delle  procedure  e  nei  limiti  di
 autorizzazione   all'assunzione   di  cui  al  comma 96  e'
 prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
 addetti  a  compiti  di  sicurezza  pubblica  e  di  difesa
 nazionale,  di  soccorso  tecnico urgente, di prevenzione e
 vigilanza antincendio nonche':
 a) del personale del settore della ricerca;
 b) del  personale  che  presti  attualmente  o  abbia
 prestato  servizio  per  almeno  due  anni  in posizione di
 comando  o  distacco  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la
 protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici ai sensi
 dell'art.  2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
 180,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
 1998, n. 267;
 c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
 degli  ufficiali  giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
 C1  dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
 idonei  al  concorso pubblico per la copertura di 443 posti
 di  ufficiale  giudiziario  C1,  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
 d) del  personale  del  Consiglio per la ricerca e la
 sperimentazione in agricoltura;
 e) dei  candidati a magistrato del Consiglio di Stato
 risultati  idonei  al  concorso  a  posti di consiglieri di
 Stato   che   abbiano   conservato,   senza   soluzione  di
 continuita',  i  requisiti  per  la nomina a tale qualifica
 fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
 f) a  decorrere  dal 2006, dei dirigenti e funzionari
 del  Ministero  dell'economia e delle finanze delle agenzie
 fiscali,   ivi   inclusa   l'Amministrazione  autonoma  dei
 Monopoli  di  Stato,  previo  superamento  di  uno speciale
 corso-concorso  pubblico  unitario,  bandito e curato dalla
 Scuola   superiore   dell'economia   e   delle   finanze  e
 disciplinato  con  decreto  non  regolamentare del Ministro
 dell'economia  e  delle finanze, anche in deroga al decreto
 legislativo  n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
 finalita'  istituzionali  della  suddetta  Scuola,  possono
 essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 g) del   personale   necessario   per  assicurare  il
 rispetto  degli  impegni  internazionali e il controllo dei
 confini dello Stato;
 h) dei  vincitori di concorsi banditi per le esigenze
 di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
 espletati alla data del 30 settembre 2004.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del
 2 settembre  1997  reca:  «Regolamento  recante  norme  per
 l'immissione   dei   volontari  delle  Forze  armate  nelle
 carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
 Vigili  del  fuoco  e  del Corpo militare della Croce rossa
 italiana».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 95, 96, 541,
 542,  543,  548,  e 549 della sopracitata legge 30 dicembre
 2004, n. 311:
 «95.   Per   gli   anni   2005,   2006   e   2007  alle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 alle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui agli
 articoli 62,  63  e  64  del  decreto legislativo 30 luglio
 1999,   n.  300,  e  successive  modificazioni,  agli  enti
 pubblici  non  economici, agli enti di ricerca ed agli enti
 di  cui  all'art.  70,  comma 4,  del  decreto  legislativo
 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
 divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
 indeterminato,  ad eccezione delle assunzioni relative alle
 categorie  protette.  Il  divieto  si  applica  anche  alle
 assunzioni  dei segretari comunali e provinciali nonche' al
 personale   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
 30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Per le
 regioni,  le  autonomie  locali  ed  il  Servizio sanitario
 nazionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
 Sono   fatte   salve   le  norme  speciali  concernenti  le
 assunzioni  di  personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
 70,  146  e  153,  e  nell'art.  4,  comma  64, della legge
 24 dicembre  2003,  n.  350;  nell'art. 2 del decreto-legge
 30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  31 marzo  2004,  n. 87, nell'art. 1, comma 2,
 della  legge  27 marzo  2004,  n.  77, e nell'art. 2, comma
 2-ter,   del   decreto-legge   27 gennaio   2004,   n.  16,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
 n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni connesse con la
 professionalizzazione  delle Forze armate di cui alla legge
 14 novembre  2000,  n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
 2001,  n.  215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
 altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
 del  Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e
 quelle  di  cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
 Ministri   27 luglio   2004,   pubblicati   nella  Gazzetta
 Ufficiale   n.   224  del  23 settembre  2004,  non  ancora
 effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
 legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
 procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».
 «96.   Per   fronteggiare   indifferibili  esigenze  di
 servizio  di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
 divieto  di  cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
 2006  e  2007,  le  amministrazioni  ivi  previste  possono
 procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
 procedure  di  mobilita',  nel  limite  di  un  contingente
 complessivo  di personale corrispondente ad una spesa annua
 lorda  pari  a  120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
 costituito  un  apposito  fondo  nello  stato di previsione
 della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
 uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
 a  160  milioni  di  euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
 euro  per  l'anno  2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
 dall'anno  2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
 nel  limite  di  una  spesa  pari  a  40 milioni di euro in
 ciascun  anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
 autorizzazioni  ad  assumere  vengono  concesse  secondo le
 modalita'  di  cui  all'art.  39,  comma 3-ter, della legge
 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
 «541.  Per  far  fronte  ad  esigenze  straordinarie di
 controllo  del  territorio, al fine di potenziare l'impiego
 del  poliziotto  e del carabiniere di quartiere, oltre alle
 autorizzazioni  alle  assunzioni  eventualmente disposte ai
 sensi  dell'art.  3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre
 2003,  n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno
 2005,  56  milioni  di  euro per l'anno 2006, 86 milioni di
 euro  per  l'anno  2007  e  88  milioni di euro a decorrere
 dall'anno  2008,  per  l'assunzione,  in  deroga  a  quanto
 previsto  dal  comma  53 del medesimo art. 3 della legge n.
 350  del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della
 Polizia  di  Stato  e di 1.400 carabinieri, come incremento
 d'organico dei rispettivi ruoli.».
 «542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia
 di Stato di cui al comma 541, si provvede:
 a) nel  limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante
 reclutamento   riservato   prioritariamente   agli   agenti
 ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al
 momento   della  presentazione  delle  domande  e,  per  il
 restante,  ai  giovani  che, al momento della presentazione
 delle  domande,  hanno  concluso  il periodo di servizio di
 leva  nella  Polizia  di  Stato o nell'Arma dei carabinieri
 quali  ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro
 anni,  secondo  le  modalita'  ed  i  criteri stabiliti con
 decreto  del  capo della polizia - Direttore generale della
 pubblica  sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore
 della  difesa.  Anche  al  predetto personale si applica la
 disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che
 abbiano  chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e
 assistenti della Polizia di Stato;
 b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267
 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate,
 in  servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai
 bandi  di  concorso  ai  sensi  del  regolamento  di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
 n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001,
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
 n.  36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si
 provvede  attraverso  l'immissione diretta dei volontari in
 ferma  prefissata  di  un anno delle Forze armate idonei ed
 utilmente  collocati  nelle graduatorie di cui all'art. 16,
 comma  3,  della  legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta
 alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.».
 «543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui
 al  comma 541,  l'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzata a
 procedere  ad  un  reclutamento  di  carabinieri  in  ferma
 quadriennale:
 a) nel  limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante
 reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano
 completato  il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o
 richiamati   nelle   forze   di  completamento,  oppure  ai
 carabinieri  ausiliari,  congedati da non oltre un anno, da
 riammettere  in  servizio  ai sensi dell'art. 8 del decreto
 legislativo   12 maggio   1995,   n.   198,   e  successive
 modificazioni;
 b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441
 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate,
 in  servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai
 bandi  di  concorso  ai  sensi  del  regolamento  di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
 n.  332,  a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
 n.  47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si
 provvede  attraverso  l'immissione diretta dei volontari in
 ferma  prefissata  di  un anno delle Forze armate idonei ed
 utilmente  collocati  nelle graduatorie di cui all'art. 16,
 comma  3,  della  legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta
 alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.».
 «548.  Per  le specifiche esigenze dell'Amministrazione
 della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e
 le   altre  forze  messe  a  disposizione  delle  autorita'
 provinciali   di   pubblica   sicurezza,  finalizzate  alla
 prevenzione   e   al   contrasto   del   terrorismo,  anche
 internazionale,   e   della  criminalita'  organizzata,  ad
 integrazione  di  quanto  previsto dall'art. 3, commi 151 e
 152,   della   legge   24 dicembre   2003,   n.  350,  sono
 autorizzate:
 a) la  spesa  di  34 milioni di euro per l'anno 2005,
 per   le   esigenze  di  carattere  infrastrutturale  e  di
 investimento,  di  cui  la  spesa  di  31  milioni  di euro
 iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del
 Ministero dell'interno - Centro di responsabilita' pubblica
 sicurezza,  e  la  spesa  di  3 milioni di euro iscritta in
 apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
 dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
 all'opera  del  Ministro, per il rinnovo e il potenziamento
 della rete nazionale cifrante;
 b) la  spesa  di  53 milioni di euro per l'anno 2005,
 per  le  esigenze  correnti,  iscritta in apposito capitolo
 dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno -
 Centro di responsabilita' sicurezza pubblica.».
 «549.  Ferma  restando  la specifica finalizzazione, le
 somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite
 nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base
 interessate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
 comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
 dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
 del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
 parlamentari e alla Corte dei conti.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  47  della  legge
 1° aprile     1981,     n.    121,    (Nuovo    ordinamento
 dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
 «Art.  47  (Nomina  ad  allievo  agente  di polizia). -
 L'assunzione   degli  agenti  di  polizia  avviene  con  le
 modalita'  stabilite  dall'ordinamento  del personale della
 Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
 Il  personale  assunto  ai  sensi  della legge 8 luglio
 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora
 ne   faccia   richiesta  e  non  abbia  riportato  sanzioni
 disciplinari  piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere
 trattenuto  per  un  altro  anno con la qualifica di agente
 ausiliario trattenuto.
 Al  termine  del  secondo anno di servizio, l'anzidetto
 personale,   qualora   ne  faccia  richiesta  e  non  abbia
 riportato  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della  pena
 pecuniaria,  puo'  essere ammesso nel ruolo degli agenti di
 polizia,  previa  frequenza di un corso della durata di sei
 mesi,   durante   il   quale   e'  sottoposto  a  selezione
 attitudinale  per  l'eventuale  assegnazione ai servizi che
 richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza
 del  predetto  corso  il personale conserva la qualifica di
 agente  di  polizia  giudiziaria  e  di  agente di pubblica
 sicurezza.  Le  modalita'  di  svolgimento  del  corso sono
 stabilite  con  il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma
 6,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile
 1982,  n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.
 In  ogni  caso  il  servizio  gia'  prestato dalla data
 dell'iniziale  reclutamento  e'  valido a tutti gli effetti
 sia  giuridici  che economici qualora gli agenti di polizia
 ausiliaria siano immessi in ruolo.
 Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'art. 3,
 legge 8 luglio 1980, n. 343.».
 - Per  completezza  d'informazione si riportano i testi
 degli  articoli 17,  18 e 25 della legge 23 agosto 2004, n.
 226  (Sospensione  anticipata  del servizio obbligatorio di
 leva   e  disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma
 prefissata,  nonche'  delega  al Governo per il conseguente
 coordinamento con la normativa di settore):
 «Art.  17  (Posti non coperti). - 1. Se il numero delle
 domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui
 all'art.  16  e'  superiore  al quintuplo dei posti messi a
 concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in
 aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
 2.  Se  il  numero  delle  domande di cui al comma 1 e'
 inferiore  al  quintuplo  dei posti messi a concorso, per i
 posti  eventualmente  non  coperti  possono  essere banditi
 concorsi  ai  quali partecipano i cittadini in possesso dei
 prescritti requisiti.».
 «Art.18  (Aumento  dei  posti  disponibili).  -  1. Se,
 concluse  le  procedure concorsuali di cui all'art. 16, per
 cause  diverse  dall'incremento  degli  organici  risultano
 disponibili,  nell'anno  di  riferimento,  ulteriori  posti
 rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso
 art.  16,  alla  relativa  copertura  si  provvede mediante
 concorsi  riservati  ai volontari in ferma prefissata di un
 anno   raffermati   ovvero   in  congedo  in  possesso  dei
 prescritti requisiti.
 2.   Se,  concluse  le  procedure  concorsuali  di  cui
 all'art.   16,  a  seguito  di  incremento  degli  organici
 risultano  disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori
 posti,  rispetto  alla programmazione di cui al comma 1 del
 medesimo  art.  16,  alla  relativa  copertura  si provvede
 mediante concorsi:
 a) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
 all'art.  16,  comma 4, lettera a), ai militari in servizio
 di  leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di
 polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo,
 in possesso dei prescritti requisiti;
 b) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
 all'art.  16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze
 armate   raffermati  ovvero  in  congedo  in  possesso  dei
 prescritti requisiti.
 3.  I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono
 immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative
 amministrazioni.
 4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni
 previste dall'art. 17.».
 «Art.  25  (Reclutamento  nelle carriere iniziali delle
 Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile e militare, del
 Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco e del Corpo militare
 della  Croce  Rossa).  -  1.  Negli  anni  2004 e 2005, nel
 rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in  materia di
 assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti
 attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
 n.  332,  gli  ulteriori posti disponibili non derivanti da
 incremento  degli  organici  sono  riservati  a  coloro che
 prestano  o  hanno prestato servizio di leva in qualita' di
 ausiliari  nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento
 civile  e  militare  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco.  Per  la  copertura  dei posti si procede secondo le
 modalita'  previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti
 eventualmente  non  coperti possono essere banditi concorsi
 ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti
 requisiti.
 2.   Negli  anni  2004  e  2005  alla  copertura  degli
 ulteriori  posti  di cui al comma 1 derivanti da incremento
 degli organici si provvede mediante concorsi:
 a) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
 all'art.  16,  comma 4, lettera a), a coloro che prestano o
 hanno  prestato  servizio  di leva in qualita' di ausiliari
 nelle  rispettive  Forze di polizia ad ordinamento civile e
 militare, in possesso dei prescritti requisiti;
 b) riservati,   nelle   misure   percentuali  di  cui
 all'art.  16,  comma 4,  lettera b), ai volontari di truppa
 delle  Forze  armate, in servizio o in congedo, in possesso
 dei prescritti requisiti.
 3.  Per  i  posti  non coperti con i concorsi di cui al
 comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 17.
 4.  Nei  concorsi  di  cui  al  comma  1  del  presente
 articolo,  relativi all'accesso nelle carriere iniziali del
 Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e' fatta salva la
 riserva  del  25  per  cento  dei posti, di cui all'art. 1,
 comma   3,  del  decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  512,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
 1996, n. 609.
 5.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4,
 per  la  copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della
 lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di
 cui  ai  numeri  3),  4)  e  5)  della medesima lettera b),
 relativi  all'anno  2010, sono indetti concorsi, secondo le
 modalita'  previste  dall'art. 12 del regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
 n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate
 che  hanno  completato senza demerito la ferma triennale. I
 vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali
 delle relative amministrazioni.».
 - Il  decreto  legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 reca:
 «Riordino  dei  ruoli  del  personale direttivo e dirigente
 della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
 legge 31 marzo 2000, n. 78».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 1-bis. Disposizioni  relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato
 
 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle  assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore  medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'.
 2.  Le  disposizioni  dell'articolo  30-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1997,  n.  490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di  un  anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale  di  Sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente  generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto  alle  dotazioni  organiche  del  ruolo dei dirigenti medici previste  dalla  tabella  A  allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica nella  qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.
 3.  E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia  di  Stato,  di  cui  alla  tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 337, e successive modificazioni,  la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le  funzioni  di  ispettore  generale  capo. La nomina nella predetta qualifica  non  da'  luogo  a  vacanza  organica  nella  qualifica di dirigente  superiore  tecnico  precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla predetta tabella A.
 4.  Nei  limiti  delle  autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa  definiti,  per  la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri  derivanti  dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito  tecnico  capo  della  Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1087 unita'. Le   nomine   di   cui   al   presente  articolo  devono  aver  luogo contestualmente   alla  riduzione,  di  cui  al  precedente  periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e  in  conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 5.  Nella  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338, e successive modificazioni, il quadro  relativo  al  ruolo  dei  dirigenti  medici e' sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
 1982,  n.  338  (Ordinamento  dei  ruoli  professionali dei
 sanitari  della Polizia di Stato) e' stato pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  10 giugno  1982,  n.  158  supplemento
 ordinario.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30-bis del decreto
 legislativo   30 dicembre   1997,   n.  490  (Riordino  del
 reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
 degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
 23 dicembre 1996, n. 662.):
 «Art.  30-bis  (Disposizioni speciali per l'avanzamento
 in  taluni  ruoli). - 1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2001
 all'ufficiale   piu'  anziano  dell'Arma  dei  trasporti  e
 materiali,  del  Corpo di amministrazione e commissariato e
 del   Corpo  di  sanita'  dell'Esercito,  del  Corpo  delle
 capitanerie  di  porto,  del  Corpo  di commissariato e del
 Corpo   di   sanita'   della   Marina  militare,  dell'Arma
 aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e
 del  Corpo  di  sanita' dell'Aeronautica militare che abbia
 maturato  un  periodo  di permanenza minima pari ad un anno
 nel   grado   di  maggior  generale  o  corrispondenti,  e'
 conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
 2.   Il  conferimento  e'  effettuato  in  sovrannumero
 rispetto  alle  dotazioni  organiche  previste dal presente
 decreto  per  il grado di tenente generale o corrispondenti
 ed in deroga all'art. 22 e non da' luogo a vacanza organica
 nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
 articolo,   valutato   in  lire  130  milioni  a  decorrere
 dall'anno   2001,   si   provvede  mediante  corrispondente
 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
 previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
 utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero della
 difesa.».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
 1982,  n.  337  (Ordinamento del personale della Polizia di
 Stato  che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica)
 e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 10 giugno
 1982, n. 158, supplemento ordinario.
 - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 96  della  legge
 30 dicembre   2004,   n.  311  vedi  riferimenti  normativi
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 1-ter. Commissioni sanitarie
 
 1.   Al   fine   di   un  piu'  razionale  impiego  delle  risorse, l'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza   e'  autorizzata  a stipulare,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo  nazionale  dei  vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari   comuni   anche   attraverso   l'istituzione   di  apposite commissioni  mediche  incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
 a) accertamento  dei  requisiti  psicofisici  nei  casi in cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
 b) accertamento  sanitario  relativo ai procedimenti previsti dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
 2.   La   composizione   e  le  modalita'  di  funzionamento  delle commissioni,  nonche'  le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,  e  degli  ordinamenti  delle  amministrazioni  interessate sono determinate  con  regolamento  da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
 3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad  applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  29 ottobre  2001,  n.  461  reca:  «Regolamento
 recante    semplificazione    dei   procedimenti   per   il
 riconoscimento  della  dipendenza delle infermita' da causa
 di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
 ordinaria   e   dell'equo   indennizzo,   nonche'   per  il
 funzionamento   e  la  composizione  del  comitato  per  le
 pensioni privilegiate ordinarie».
 - Il comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
 n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 1-quater. Copertura  assicurativa  per il personale della Polizia di Stato, del Corpo  di  Polizia  penitenziaria,  del  Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
 
 1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della  Repubblica  18 giugno  2002,  n.  164, come incrementate dagli articoli 4   e   9   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di Polizia  penitenziaria,  al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai  capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente,  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero della giustizia,  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono  trasferite,  rispettivamente,  al  Fondo  di  assistenza per il personale  della  pubblica  sicurezza,  all'Ente di assistenza per il personale  dell'Amministrazione  penitenziaria  per  gli appartenenti alla  Polizia  penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per   il   personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  al  Fondo assistenza,  previdenza  e  premi  per  il  personale  dell'Arma  dei Carabinieri  ed  al  Fondo  di  assistenza  per i finanzieri, i quali provvedono,   per   conto  del  medesimo  personale,  alla  copertura assicurativa  delle  responsabilita'  connesse allo svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso personale. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 39  e  62 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
 164  (Recepimento  dell'accordo  sindacale  per le Forze di
 polizia   ad   ordinamento   civile   e   dello  schema  di
 concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
 militare  relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
 biennio economico 2002-2003).
 «Art.  39  (Tutela  assicurativa). - 1. A decorrere dal
 1° gennaio  2002,  ai  fini della stipula di convenzioni da
 destinare  alla  copertura  della responsabilita' civile ed
 amministrativa  per gli eventi dannosi non dolosi causati a
 terzi   dal   personale   delle   forze  di  polizia  nello
 svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma
 di  cui  all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002
 e'  ripartita,  per  le  Forze  di  polizia  ad ordinamento
 civile, come segue:
 a) Polizia di Stato, Euro 330.000,00;
 b) Polizia penitenziaria, Euro 130.000,00;
 c) Corpo forestale dello Stato, Euro 20.000,00.».
 «Art.  62  (Tutela  assicurativa). - 1. A decorrere dal
 1° gennaio  2002,  ai  fini della stipula di convenzioni da
 destinare  alla  copertura  della responsabilita' civile ed
 amministrativa  per gli eventi dannosi non dolosi causati a
 terzi   dal   personale   delle   forze  di  polizia  nello
 svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma
 di  cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002,
 e'  ripartita,  per  le  Forze  di  polizia  ad ordinamento
 militare, come segue:
 a) Arma dei carabinieri, Euro 320.000,00;
 b) Guardia di finanza, Euro 200.000,00.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 9 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 19 novembre 2003, n. 348
 (Recepimento  dell'accordo sindacale e del provvedimento di
 concertazione  integrativi  per  il personale non dirigente
 delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare):
 «Art.  4  (Tutela  assicurativa).  - 1. A decorrere dal
 1° gennaio  2003,  per  le finalita' di cui all'art. 39 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
 164,   le   somme   indicate  nel  medesimo  articolo  sono
 incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;
 b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;
 c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.».
 «Art.  9  (Tutela  assicurativa).  - 1. A decorrere dal
 1° gennaio  2003,  per  le finalita' di cui all'art. 62 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
 164,   le   somme   indicate  nel  medesimo  articolo  sono
 incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
 a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;
 b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 1-quinquies. Disposizioni  concernenti  l'amministrazione  civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate
 
 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo  3-quater  del  decreto-legge  30 gennaio  2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a  5  milioni  di  euro  annui,  si  provvede mediante corrispondente riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 2.  Per  il  processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forte di polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma  di  euro  8.300.000  a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando  le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio  1999,  n.  266.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente   comma   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 3.  Per  far  fronte  alla molteplicita' e complessita' dei compiti attribuiti  al  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno appartenente  al  comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e' incrementato di 4 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  comma si provvede mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - L'art. 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
 24,  (Disposizioni  urgenti  concernenti  il  personale del
 Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e della carriera
 prefettizia,  nonche'  in  materia  di  accise sui tabacchi
 lavorati)   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 31 marzo  2004,  n. 87 (Disposizioni urgenti concernenti il
 personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
 in materia di accise sui tabacchi lavorati.) reca:
 «3-quater  (Disposizioni concernenti il personale della
 carriera  prefettizia).  -  1. Per il rinnovo del contratto
 della  carriera  prefettizia  relativo al biennio 2004-2005
 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e
 di euro 5.000.000 per l'anno 2005.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
 pari  a  euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000
 per   l'anno  2005,  si  provvede  mediante  corrispondente
 riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
 triennale  2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale
 di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
 previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
 l'anno    2004,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 151, della
 legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
 «151.   Nello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'interno  e'  istituito  un  fondo  da ripartire per le
 esigenze    correnti    di    funzionamento   dei   servizi
 dell'Amministrazione,   con   una  dotazione,  a  decorrere
 dall'anno  2004,  di  100  milioni di euro. Con decreti del
 Ministro  dell'interno,  da  comunicare, anche con evidenze
 informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
 tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
 competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
 si  provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra le unita'
 previsionali  di  base  interessate  del  medesimo stato di
 previsione.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19, comma 4, della
 legge  28 luglio  1999,  n.  266, (Delega al Governo per il
 riordino  delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
 disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
 affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
 della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
 penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
 della magistratura):
 «Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 30 aprile
 1999   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione   economica   definisce,   d'intesa  con  il
 Dipartimento  della  funzione  pubblica,  il  quadro  delle
 esigenze  ai  fini  della  perequazione dei trattamenti del
 personale  di  cui  all'art.  24,  commi 5 e 6, del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni e integrazioni.
 2.       Nel      documento      di      programmazione
 economico-finanziaria   per  gli  esercizi  2000-2002,  nel
 quadro  delle  piu'  generali  compatibilita' della finanza
 pubblica  e  della  complessiva  politica  per il personale
 pubblico,  sono  definiti  gli indirizzi e le modalita' per
 l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
 3.  La  legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in
 attuazione  degli indirizzi del Documento di programmazione
 economico-finanziaria  ed  a  norma  dell'art. 11, comma 3,
 lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni  e  integrazioni,  indica  l'ammontare  delle
 risorse   disponibili   per  ciascuno  degli  esercizi  del
 triennio considerato.
 4.  Previa  definizione  da  parte  del  Ministero  del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica di
 concerto  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
 sentite   le   amministrazioni  interessate,  dei  criteri,
 dell'ammontare   e   delle   decorrenze   degli  emolumenti
 determinati  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 3 del presente
 articolo,  con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
 della   legge   6 marzo   1992,   n.   216,   si   provvede
 all'attribuzione  dei  predetti emolumenti ai colonnelli ed
 ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
 ed  alle  qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
 ordinamento militare e civile.
 5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10
 della  presente  legge,  in  relazione  agli  obiettivi  di
 conferma  e rafforzamento della specificita' ed unitarieta'
 di  ruolo  delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia ivi
 indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie
 disponibili,  sviluppi  omogenei  e  proporzionati, secondo
 appositi  parametri, in tale sede definiti, rapportati alla
 figura  apicale,  del  trattamento  economico del personale
 delle predette carriere.».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 1-sexies. Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia
 
 1.  Il  comma  556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
 «556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e  555  compete  il  trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze  diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un trattamento  economico,  sostitutivo  di  quello  indicato  al  primo periodo,  da  determinare  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore  a  quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Per  l'argomento della legge 30 dicembre 2004, n. 311
 vedi riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Assunzione  e  mantenimento  in  servizio  di personale dell'Arma dei carabinieri
 
 1.  Per  le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine  di  garantire  la  funzionalita' e l'operato dei comandi, degli enti  e  delle  unita'  dell'Arma  dei carabinieri, il Ministro della difesa  puo'  autorizzare,  entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro,   il  richiamo,  sino  al  31 dicembre  2005,  dei  carabinieri ausiliari  che,  nello  stesso  anno, al termine del servizio di leva obbligatoria  sono  risultati  idonei  ma  non prescelti per la ferma quadriennale.  Ai  carabinieri  ausiliari  richiamati  ai  sensi  del presente  articolo  e'  corrisposto  il  trattamento economico pari a quello  previsto  dall'articolo 15,  comma  1,  della legge 23 agosto 2004,  n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati  per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non   hanno   demeritato,   si   applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui  agli  articoli 17,  comma  2,  e  18, comma 2, lettera a), della stessa  legge  n.  226  del  2004,  si  ricorre prioritariamente alle modalita'  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
 2.   All'attuazione   del   comma   1   si   provvede  ((  mediante corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2005, dell'autorizzazione di spesa  ))  di  cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  l'art.  15  della citata legge 23 agosto
 2004, n. 226:
 «Art.  15 (Trattamento economico). - 1. A decorrere dal
 1° gennaio   2005,   ai   volontari   in  ferma  prefissata
 quadriennale  e'  corrisposta  una  paga  netta giornaliera
 determinata   nelle   misure  percentuali,  previste  dalla
 tabella  B allegata alla presente legge, riferite al valore
 giornaliero    dello    stipendio    iniziale    lordo    e
 dell'indennita'   integrativa   speciale   costituenti   la
 retribuzione  mensile  del  grado iniziale dei volontari di
 truppa  in  servizio permanente. Per compensare l'attivita'
 effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva
 la  previsione  di adeguati turni di riposo per il recupero
 psico-fisico   disciplinati   dalla  normativa  vigente  in
 materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennita' di
 cui  all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
 2001, n. 215.
 2.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2010 ai volontari di
 truppa  in  rafferma  biennale sono attribuiti il parametro
 stipendiale  e gli assegni a carattere fisso e continuativo
 spettanti  al  grado  iniziale  dei  volontari di truppa in
 servizio   permanente.   Dalla  data  di  attribuzione  del
 predetto  trattamento  economico  cessa  la  corresponsione
 dell'indennita'  di  cui  all'art. 15, comma 3, del decreto
 legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».
 - Per  gli  articoli 17,  comma 2, 18, comma 2, lettera
 a),  e  25, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
 vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.
 - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
 legislativo 12 maggio 1995, n. 198: (Attuazione dell'art. 3
 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei
 ruoli  e  modifica  delle  norme  di reclutamento, stato ed
 avanzamento  del  personale  non  direttivo e non dirigente
 dell'Arma dei carabinieri):
 «Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. (Omissis).
 2.  Al  termine  della  ferma  di  leva  i  carabinieri
 ausiliari  possono  permanere  in  servizio  a  domanda  in
 qualita'  di  carabinieri  effettivi  previa  verifica  dei
 requisiti  previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
 quello  di  cui  alla  lettera  b), commutando i periodi di
 ferma  in  ferma  quadriennale,  nel  limite  delle vacanze
 organiche  e  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 3,
 comma 65,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art.
 10,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica
 2 settembre 1997, n. 332.« (Per il testo dell'art. 1, comma
 548,  lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 vedi
 riferimenti normativi all'art. 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 2-bis. Norme   in   materia  di  Corso  d'istituto  per  gli  ufficiali  dei carabinieri
 
 1.  Il  comma  2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente:
 «2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il  corso  si  conclude  con  un  esame sostenuto davanti ad apposita commissione,   nominata   dal   Comandante   generale  dell'Arma  dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni  e  dell'esame  conclusivo,  e  la  relativa graduatoria, approvati  dal  Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati  agli  interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  29,  del  decreto
 legislativo  5 ottobre  2000,  n.  297 (Norme in materia di
 riordino  dell'Arma  dei  carabinieri,  a norma dell'art. 1
 della  legge  31 marzo  2000, n. 78), come modificato dalla
 presente legge:
 «Art  29  (Corso  d'istituto). - 1. Il corso d'istituto
 per  i  capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma
 dei  carabinieri  e'  svolto  presso  la  Scuola  ufficiali
 carabinieri  dai  capitani  del  ruolo  normale e, nei casi
 previsti  dalle  norme  in  vigore,  da  quelli  del  ruolo
 speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione
 culturale,    giuridica    e    tecnico-professionale   dei
 frequentatori,    anche    attraverso   l'acquisizione   di
 competenze  ed  abilita'  per l'assolvimento delle funzioni
 nel successivo sviluppo di carriera.
 2.  Le  conoscenze  e le capacita' acquisite nonche' le
 potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di
 specifiche  valutazioni.  Il corso si conclude con un esame
 sostenuto   davanti   apposita  commissione,  nominata  dal
 Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio
 di  fine  corso, determinato sulla base delle valutazioni e
 dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati
 dal  Comandate  generale  dei  carabinieri, sono comunicati
 agli  interessati  e  pubblicati nel Giornale ufficiale del
 Ministero della difesa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Personale  del  Corpo  della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato
 
 1.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge  23 agosto  2004,  n.  226,  fatti  salvi  i posti gia' coperti attraverso  le  procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005,  gli  ulteriori  posti  derivanti  da incremento degli organici della  Guardia  di  finanza  si  intendono comunque riservati, con le modalita'  previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi  prestano  servizio  di  leva  in  qualita'  di  ausiliari. Per la copertura  dei  rimanenti  posti  disponibili  si provvede mediante i concorsi  previsti  dall'articolo  25, comma 2, della legge 23 agosto 2004,  n.  226.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  ai  fini della copertura  dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera   a),  della  stessa  legge  n.  226  del  2004,  si  ricorre prioritariamente    alle    modalita'    di   reclutamento   previste dall'ordinamento  del  medesimo  Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualita' di ausiliario.
 2.   Le  somme  finalizzate  all'assunzione  dei  50  allievi  vice ispettori  del  Corpo  forestale  dello Stato, di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate (( per l'assunzione  di  fino  a 63 )) allievi operatori del Corpo forestale dello Stato. ((  2-bis.  Per  le  esigenze  connesse  al  mantenimento  di elevati standard  nel  concorso  all'ordine  pubblico a livello territoriale, fermo  restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio  2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile  2001,  n.  155,  e  successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
 2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo  3 aprile  2001,  n.  155, e successive modificazioni, e' fissata in 616 unita'.
 2-quater.  Le  promozioni  e  le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater,  valutati  in  500.000  euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Per  il  testo  degli  articoli 25, commi 1 e 2, 17,
 comma  2,  e 18, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto
 2004,  n.  226,  vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.
 (Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
 1997,   n.   332,  reca:  «Regolamento  recante  norme  per
 l'immissione   dei   volontari  delle  Forze  armate  nelle
 carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
 Vigili  del  fuoco  e  del Corpo militare della Croce rossa
 italiana.».
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
 27 marzo   2004,   n.   77:   «Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  27 gennaio 2004, n. 16,
 recante   disposizioni   urgenti   concernenti   i  settori
 dell'agricoltura e della pesca.».
 «2.  In relazione alle esigenze relative alle attivita'
 di  controllo  del  territorio  rurale  e  montano e per il
 rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili,
 il  Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere,
 in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 3, comma 53, della
 legge  24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di
 concorsi  pubblici  da  bandire nell'anno 2004, il seguente
 personale:  500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e
 119  commissari  forestali.  Le vacanze organiche nei ruoli
 dei  sovrintendenti  e  degli ispettori del Corpo forestale
 dello  Stato  di  cui  alla  tabella  A allegata al decreto
 legislativo   12 maggio   1995,   n.  201,  possono  essere
 utilizzate  per  le  assunzioni  delle  predette  unita' di
 allievi  agenti  anche in eccedenza alla dotazione organica
 del  ruolo  degli agenti ed assistenti di cui alla medesima
 tabella  A.  Le  conseguenti  posizioni in soprannumero nel
 ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  sono  riassorbite per
 effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del
 predetto   ruolo   a  quello  dei  sovrintendenti  e  degli
 ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente
 comma,  pari  a  8  milioni  di  euro per l'anno 2004, 10,5
 milioni  di  euro  per  l'anno  2005 e 22 milioni di euro a
 decorrere    dall'anno    2006,    si   provvede   mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   2004-2006,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
 speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
 parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
 Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro
 dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 - Si  riporta l'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio
 2004,  n.  36  (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
 Stato):
 «5.  Nell'ambito  del  ruolo direttivo dei funzionari e
 del  ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le
 dotazioni   organiche  sono  modificate,  a  decorrere  dal
 1° gennaio  2003,  per  esigenze  funzionali  connesse alla
 organizzazione  degli uffici periferici del Corpo forestale
 dello  Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
 dirigenza  a  livello provinciale connessa alla funzione di
 comandante  di  ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
 per  il  bilancio  dello Stato e nei limiti della dotazione
 complessiva  dei  due  ruoli,  con regolamento del Ministro
 delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro
 per  la  funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
 L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
 deve  essere  compensato con una corrispondente diminuzione
 del  numero  dei  posti nel ruolo direttivo dei funzionari,
 con  riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
 servizio,  equivalente  sul  piano  finanziario  al fine di
 assicurare  l'invarianza  di  spesa  a  carico del bilancio
 dello Stato.».
 - Il   decreto   legislativo  3 aprile  2001,  n.  155,
 concernente:  «Riordino dei ruoli del personale direttivo e
 dirigente   del   Corpo  forestale  dello  Stato,  a  norma
 dell'art.  3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e'
 stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2001,
 n. 99.
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 3-bis. Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale
 
 1.  Per  le  anticipazioni  dovute  al personale destinatario delle disposizioni  di  cui  all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152,  e  all'articolo  18  del  decreto-legge  25 marzo  1997, n. 67, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per  le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione  competente  entro  il  termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione ferma restando l'applicazione degli articoli 40   e  63  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 giugno   2002,   n.   164,  e  delle  disposizioni  relative  alla ripetizione delle somme anticipate, puo' procedere, nel limite del 30 per  cento  della  richiesta  di  anticipazione,  in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita'  spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia  civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in  conformita'  al  parere  di  congruita' rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
 2.  Per  il  pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa  si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  della  legge
 22 maggio  1975, n. 152: «Disposizioni a tutela dell'ordine
 pubblico»:
 «Art.  32.  -  Nei procedimenti a carico di ufficiali o
 agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
 militari  in  servizio  di  pubblica  sicurezza  per  fatti
 compiuti  in  servizio  e  relativi all'uso delle armi o di
 altro  mezzo  di  coazione  fisica,  la  difesa puo' essere
 assunta  a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
 Stato    o    da    libero    professionista   di   fiducia
 dell'interessato medesimo.
 In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
 del   Ministero   dell'interno   salva  rivalsa  se  vi  e'
 responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
 Le  disposizioni  dei  commi  precedenti si applicano a
 favore  di  qualsiasi  persona  che,  legalmente  richiesta
 dall'appartenente   alle   forze  di  polizia,  gli  presti
 assistenza.».
 - Si riporta l'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997,
 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
 1997,   n.  135,  concernente:  «Disposizioni  urgenti  per
 favorire l'occupazione».
 «Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
 1.  Le  spese legali relative a giudizi per responsabilita'
 civile,  penale e amministrativa, promossi nei confronti di
 dipendenti  di  amministrazioni  statali  in conseguenza di
 fatti  ed  atti  connessi con l'espletamento del servizio o
 con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
 sentenza    o    provvedimento    che   escluda   la   loro
 responsabilita',  sono  rimborsate dalle amministrazioni di
 appartenenza     nei     limiti     riconosciuti    congrui
 dall'Avvocatura    dello    Stato.    Le    amministrazioni
 interessate,  sentita  l'Avvocatura  dello  Stato,  possono
 concedere  anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
 nel   caso   di   sentenza   definitiva   che   accerti  la
 responsabilita'.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
 articolo,  valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
 lire  3  miliardi  annui  a decorrere dal 1998, si provvede
 mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
 iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1997-1999, al
 capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
 tesoro  per  l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
 utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
 tesoro.».
 - Si  riportano  gli  articoli 40  e 63 del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   18 giugno  2002,  n.  164
 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
 ad  ordinamento  civile e dello schema di concertazione per
 le  Forze  di  polizia  ad ordinamento militare relativi al
 quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
 2002-2003):
 «Art.  40  (Tutela  legale).  -  1.  Fermo  restando il
 disposto  dell'art.  32 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
 agli  ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
 giudiziaria  indagati  per  fatti inerenti al servizio, che
 intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia,
 puo'  essere  anticipata,  a richiesta dell'interessato, la
 somma di Euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se
 al    termine   del   procedimento   viene   accertata   la
 responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.».
 «Art.  63  (Tutela  legale).  -  1.  Fermo  restando il
 disposto  dell'art.  32 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
 agli  ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
 giudiziaria  indagati  per  fatti  inerenti al servizio che
 intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia,
 puo'  essere  anticipata,  a richiesta dell'interessato, la
 somma  di Euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se
 al    termine   del   procedimento   viene   accertata   la
 responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia
 
 1.  Al  fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al  Capo  I  della  legge  1° aprile  1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento  della  pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo  delle  Forze  di  polizia da quelle di direzione e amministrazione  della  Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ferme restando  le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione centrale   della   polizia  criminale  e,  nell'ambito  dello  stesso Dipartimento,  e'  istituita  la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, (( a cui e' preposto un prefetto. Conseguentemente, all'articolo 8,  primo  e  terzo  comma,  e all'articolo 10, comma 3, della  citata  legge  n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole,  rispettivamente:  «di cui alla lettera a) dell'articolo 5» e «di  cui  alla  lettera  a)  del  primo  comma  dell'articolo 5» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5.». ))
 2.  All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della  spesa  e  della  dotazione  organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato.
 A tale scopo:
 a) nella  tabella  B  allegata  al  decreto legislativo 19 maggio 2000,  n.  139,  in  corrispondenza  della  qualifica  di prefetto e' soppressa  la  funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per  le forze di polizia», che e' attribuita, alternativamente, ad un dirigente  generale  della  Polizia  di  Stato,  ad  un  generale  di divisione  dell'Arma  dei  carabinieri  o ad un generale di divisione della  Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il  direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
 b) alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  24 aprile  1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce  «Dirigente  generale  di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa  dotazione  organica,  e'  aggiunta  la funzione: «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»;
 c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone, (( ferma restando la   dotazione   del   personale   effettivamente   in  servizio,  )) corrispondenti   modificazioni   del  numero  degli  uffici  e  delle competenze,   nonche'  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi  della Direzione  centrale  della  polizia  criminale  e dell'Ufficio per il coordinamento  e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il  capo  I  della legge 1° aprile 1981, n. 121 reca:
 «Amministrazione  della  pubblica sicurezza e coordinamento
 delle forze di polizia».
 - Si   riportano   gli  articoli 8  e  10  della  legge
 1° aprile  1981,  n.  121,  come  modificati dalla presente
 legge:
 «Art.  8  (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
 E'  istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
 dell'ufficio  di cui alla lettera c) dell'art. 5, il Centro
 elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
 dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7
 Il   Centro   provvede   alla  raccolta,  elaborazione,
 classificazione  e  conservazione  negli  archivi magnetici
 delle   informazioni   e   dei   dati   nonche'  alla  loro
 comunicazione  ai  soggetti autorizzati, indicati nell'art.
 9,  secondo  i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
 del comma seguente.
 Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
 commissione  tecnica,  presieduta  dal funzionario preposto
 all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c) dell'art. 5, per la
 fissazione   dei   criteri   e  delle  norme  tecniche  per
 l'espletamento  da parte del Centro delle operazioni di cui
 al   comma   precedente   e   per   il   controllo  tecnico
 sull'osservanza  di  tali  criteri  e  norme  da  parte del
 personale  operante presso il Centro stesso. I criteri e le
 norme    tecniche    predetti   divengono   esecutivi   con
 l'approvazione del Ministro dell'interno.».
 «Art.  10  (Controlli).  -  1.  Il controllo sul Centro
 elaborazione   dati   e'  esercitato  dal  Garante  per  la
 protezione  dei  dati  personali,  nei  modi previsti dalla
 legge e dai regolamenti.
 2.  I  dati  e le informazioni conservati negli archivi
 del   Centro  possono  essere  utilizzati  in  procedimenti
 giudiziari    o    amministrativi    soltanto    attraverso
 l'acquisizione  delle  fonti  originarie indicate nel primo
 comma   dell'art.   7,   fermo  restando  quanto  stabilito
 dall'art.  240  del  codice di procedura penale. Quando nel
 corso  di  un procedimento giurisdizionale o amministrativo
 viene  rilevata  l'erroneita'  o l'incompletezza dei dati e
 delle    informazioni,    o   l'illegittimita'   del   loro
 trattamento,  l'autorita'  precedente  ne  da'  notizia  al
 Garante per la protezione dei dati personali.
 3.  La  persona  alla  quale si riferiscono i dati puo'
 chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
 dell'art.  5  la  conferma dell'esistenza di dati personali
 che   lo   riguardano,   la  loro  comunicazione  in  forma
 intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
 di  vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
 cancellazione o trasformazione in forma anonima.
 4.   Esperiti   i   necessari  accertamenti,  l'ufficio
 comunica  al  richiedente,  non  oltre  trenta giorni dalla
 richiesta,   le  determinazioni  adottate.  L'ufficio  puo'
 omettere   di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'  puo'
 pregiudicare  azioni  od  operazioni a tutela dell'ordine e
 della  sicurezza  pubblica  o  di prevenzione e repressione
 della  criminalita', dandone informazione al Garante per la
 protezione dei dati personali.
 5.  Chiunque  viene a conoscenza dell'esistenza di dati
 personali  che  lo  riguardano, trattati anche in forma non
 automatizzata  in  violazione di disposizioni di legge o di
 regolamento,  puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo ove
 risiede   il  titolare  del  trattamento  di  compiere  gli
 accertamenti   necessari   e   di  ordinare  la  rettifica,
 l'integrazione,  la  cancellazione  o  la trasformazione in
 forma anonima dei dati.».
 - Il   decreto   legislativo  19 maggio  2000,  n.  139
 (Disposizioni   in  materia  di  rapporto  di  impiego  del
 personale  della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
 della  legge  28 luglio  1999,  n. 266) e' stato pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, supplemento
 ordinario.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
 1982,  n.  335  (Ordinamento del personale della Polizia di
 Stato  che espleta funzioni di polizia) e' stato pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale   10 giugno   1982,   n.  158,
 supplemento ordinario.
 - Si  riporta  l'art.  5  della  citata legge 1° aprile
 1981, n. 121:
 «Art.  5  (Funzioni del personale appartenente al ruolo
 degli  agenti  ed  assistenti).  -  Il  dipartimento  della
 pubblica  sicurezza  si  articola  nei  seguenti  uffici  e
 direzioni centrali:
 a) ufficio  per il coordinamento e la pianificazione,
 di cui all'art. 6;
 b) ufficio centrale ispettivo;
 c) direzione centrale della polizia criminale;
 d) direzione centrale per gli affari generali;
 e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
 f) direzione   centrale   per  la  polizia  stradale,
 ferroviaria, di frontiera e postale;
 g) direzione centrale del personale;
 h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
 i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
 della gestione patrimoniale;
 l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
 l-bis) direzione generale di sanita', cui e' preposto
 il  dirigente  generale  medico del ruolo professionale dei
 sanitari della Polizia di Stato.
 Al    dipartimento    e'   proposto   il   capo   della
 polizia-direttore   generale   della   pubblica  sicurezza,
 nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
 previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
 proposta del Ministro dell'interno.
 Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
 sicurezza    e'    attribuita   una   speciale   indennita'
 pensionabile,  la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
 Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
 concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le medesime
 modalita'  si provvede per il Comandante generale dell'Arma
 dei  carabinieri,  per il Comandante generale della Guardia
 di  finanza,  per il Direttore generale per gli istituti di
 prevenzione  e  di  pena  e  per  il Direttore generale per
 l'economia montana e per le foreste.
 Al  dipartimento  sono  assegnati  due  vice  direttori
 generali,  di  cui  uno  per  l'espletamento delle funzioni
 vicarie  e  l'altro  per  l'attivita' di coordinamento e di
 pianificazione.
 Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
 funzioni  vicarie  e'  prescelto tra i prefetti provenienti
 dai ruoli della Polizia di Stato.
 L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
 o  del  direttore  generale,  ha  il  compito di verificare
 l'esecuzione  degli ordini e delle direttive del Ministro e
 del  direttore  generale;  riferire  sulla attivita' svolta
 dagli  uffici  ed  organi  periferici  dell'Amministrazione
 della   pubblica  sicurezza;  verificare  l'efficienza  dei
 servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
 La  determinazione  del numero e delle competenze degli
 uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
 Dipartimento   della   pubblica   sicurezza,   nonche'   la
 determinazione   delle  piante  organiche  e  dei  mezzi  a
 disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro
 dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
 Alla  direzione degli uffici e delle direzioni centrali
 sono preposti dirigenti generali.
 Alla  direzione  centrale  per  i servizi di ragioneria
 puo'  essere  preposto  un dirigente generale di ragioneria
 dell'Amministrazione civile dell'interno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia
 
 1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati  all'ammodemamento  ed  al  potenziamento tecnologico dei mezzi  delle  Forze  di  polizia,  le  somme  iscritte in bilancio al capitolo  7401  dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ((   relative   a   stanziamenti  disposti  nell'esercizio  2003,  )) eventualmente  non  utilizzate  nel  corso degli esercizi precedenti, sono  mantenute  in  bilancio,  quali  residui,  fino  alla  chiusura dell'esercizio 2005.
 |  |  |  | Art. 6. Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS
 
 1.  Il  comma  544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
 «544.  E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005  e  di  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2006 per le seguenti finalita':
 a) attuazione  del  programma  di  cooperazione AENEAS, di cui al regolamento  (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  10 marzo  2004,  finalizzato  a  dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi inigratori e di asilo;
 b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis,  del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 c) fornitura   di   beni  mobili  ed  apparecchiature  idonei  al contrasto   dell'immigrazione   clandestina  ai  Paesi  di  accertata provenienza della stessa;
 d) integrazione  degli  interventi  in materia d'immigrazione, in particolare,  di  contrasto  all'immigrazione  clandestina, anche sul territorio dello Stato».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta,  per opportuna conoscenza, l'art. 11 del
 testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
 n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
 straniero):
 «Art.  11  (Potenziamento e coordinamento dei controlli
 di  frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro
 degli  affari  esteri  adottano  il  piano  generale  degli
 interventi  per  il  potenziamento  ed  il perfezionamento,
 anche   attraverso  l'automazione  delle  procedure,  delle
 misure  di  controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
 delle  compatibilita'  con i sistemi informativi di livello
 extranazionale   previsti   dagli   accordi  o  convenzioni
 internazionali  in  vigore  e delle disposizioni vigenti in
 materia di protezione dei dati personali.
 1-bis.   Il   Ministro   dell'interno,   sentito,   ove
 necessario,   il  Comitato  nazionale  per  l'ordine  e  la
 sicurezza  pubblica,  emana  le  misure  necessarie  per il
 coordinamento   unificato  dei  controlli  sulla  frontiera
 marittima  e  terrestre  italiana. Il Ministro dell'interno
 promuove  altresi'  apposite misure di coordinamento tra le
 autorita'  italiane  competenti  in  materia  di  controlli
 sull'immigrazione  e  le  autorita'  europee  competenti in
 materia    di    controlli   sull'immigrazione   ai   sensi
 dell'Accordo  di  Schengen, ratificato ai sensi della legge
 30 settembre 1993, n. 388.
 2.   Delle   parti  di  piano  che  riguardano  sistemi
 informativi  automatizzati e dei relativi contratti e' data
 comunicazione   all'Autorita'   per   l'informatica   nella
 pubblica amministrazione.
 3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
 dal  Ministro  dell'interno,  i  prefetti delle province di
 confine  terrestre  ed  i  prefetti  dei  capoluoghi  delle
 regioni  interessate alla frontiera marittima promuovono le
 misure  occorrenti  per  il  coordinamento dei controlli di
 frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa
 con  i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
 questori  e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,
 nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili
 degli  organi di polizia, di livello non inferiore a quello
 provinciale,  eventualmente  interessati,  e sovrintendendo
 all'attuazione delle direttive emanate in materia.
 4.  Il  Ministero  degli  affari  esteri e il Ministero
 dell'interno  promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
 con   i   Paesi   interessati,   al   fine   di  accelerare
 l'espletamento   degli  accertamenti  ed  il  rilascio  dei
 documenti    eventualmente    necessari    per   migliorare
 l'efficacia  dei  provvedimenti previsti dal presente testo
 unico,   e  per  la  reciproca  collaborazione  a  fini  di
 contrasto  dell'immigrazione  clandestina. A tale scopo, le
 intese  di  collaborazione  possono prevedere la cessione a
 titolo  gratuito  alle  autorita'  dei Paesi interessati di
 beni  mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
 nei  limiti  delle  compatibilita' funzionali e finanziarie
 definite  dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica  e,  se  si  tratta  di  beni,  apparecchiature o
 servizi  accessori forniti da altre amministrazioni, con il
 Ministro competente.
 5.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 4, il Ministro
 dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
 interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
 mezzi  tecnici  e  logistici  necessari,  per  acquistare o
 ripristinare   i   beni  mobili  e  le  apparecchiature  in
 sostituzione  di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
 per  fornire  l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
 tratta  di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
 amministrazioni,  i programmi sono adottati di concerto con
 il Ministro competente.
 5-bis.  Il  Ministero  dell'interno,  nell'ambito degli
 interventi   di   sostegno  alle  politiche  preventive  di
 contrasto   all'immigrazione   clandestina   dei  Paesi  di
 accertata  provenienza,  contribuisce,  per gli anni 2004 e
 2005,   alla   realizzazione,   nel  territorio  dei  Paesi
 interessati,  di  strutture, utili ai fini del contrasto di
 flussi   irregolari  di  popolazione  migratoria  verso  il
 territorio italiano.
 6.  Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi
 di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
 agli  stranieri che intendano presentare domanda di asilo o
 fare   ingresso  in  Italia  per  un  soggiorno  di  durata
 superiore   a   tre   mesi.   Tali  servizi  sono  messi  a
 disposizione,  ove  possibile,  all'interno  della  zona di
 transito.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Operativita'  del  soccorso  aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
 1.  Al  fine  di  assicurare  l'immediata operativita' del soccorso aereo  svolto  dal  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco attraverso l'uso  del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro  posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica  C 2,  gia'  autorizzate  con  decreto del Presidente della Repubblica   in   data  1° giugno  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti di  pilota  di  aeroplano  nell'ambito  del  profilo di elicotterista esperto  di  corrispondente  posizione  economica,  ferma restando la dotazione organica vigente.
 2.  In  attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati  con  i  decreti  legislativi di cui all'articolo 2 della legge   30 settembre   2004,   n.   252,  con  decreto  del  Ministro dell'interno  sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per le  procedure  di  reclutamento di cui al comnma 1, in relazione alla specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno
 2004  reca:  «Autorizzazione  al  Ministero  dell'interno -
 Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco, del soccorso e della
 difesa  civile,  ed  al  Ministero  degli affari esteri, ad
 avviare   procedure  concorsuali  per  il  reclutamento  di
 personale».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
 30 settembre  2004,  n.  252  (Delega  al  Governo  per  la
 disciplina  in materia di rapporto di impiego del personale
 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
 «Art.  2  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina dei
 contenuti  del  rapporto di impiego del personale del Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo e'
 delegato  ad  adottare,  entro  dodici  mesi  dalla data di
 entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
 legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
 impiego  del  personale  di  cui  all'art. 1 e del relativo
 trattamento   economico,  secondo  i  seguenti  principi  e
 criteri direttivi:
 a) istituzione    di    un   autonomo   comparto   di
 negoziazione,  denominato  "vigili  del  fuoco  e  soccorso
 pubblico",   con  la  previsione  nel  suo  ambito  di  due
 procedimenti,  uno  per il personale attualmente inquadrato
 nelle  qualifiche  dirigenziali e nei profili professionali
 del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
 laurea  specialistica  ed  eventuali  titoli abilitativi, e
 l'altro  per  il  restante  personale,  distinti  anche con
 riferimento   alla   partecipazione   delle  organizzazioni
 sindacali    rappresentative,    diretti   a   disciplinare
 determinati  aspetti  del  rapporto di impiego. Per ciascun
 procedimento,   le  delegazioni  trattanti  sono  composte:
 quella  di  parte  pubblica,  dal  Ministro per la funzione
 pubblica,   in   qualita'   di   presidente,  dal  Ministro
 dell'interno  e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
 o  dai  sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
 parte  sindacale,  dai  rappresentanti delle organizzazioni
 sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello
 nazionale,  individuate  con  decreto  del  Ministro per la
 funzione  pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
 cui  agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che
 conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
 Presidente  della  Repubblica,  previa delibera della Corte
 dei  conti  da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
 di  cui  all'art.  47,  comma  5,  del  decreto legislativo
 30 marzo   2001,   n.   165,   entro  quindici  giorni  dal
 raggiungimento  dell'accordo  stesso.  Sono  demandati alla
 disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
 attualmente  inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
 profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
 fini  dell'accesso,  la  laurea  specialistica ed eventuali
 titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
 accessorio;  il  trattamento  economico  di  missione  e di
 trasferimento  e  i  buoni  pasto;  il  trattamento di fine
 rapporto  e le forme pensionistiche complementari; il tempo
 di   lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;  la
 reperibilita';  l'aspettativa  per  motivi  di  salute e di
 famiglia;  i  permessi  brevi  per  esigenze  personali; il
 patrocinio  legale  e  la  tutela assicurativa; le linee di
 indirizzo    per    la    formazione    e   l'aggiornamento
 professionale,  per  la  garanzia  e il miglioramento della
 sicurezza  sul  lavoro  e  per  la gestione delle attivita'
 socio-assistenziali   del  personale;  gli  istituti  e  le
 materie  di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure di
 raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
 i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
 struttura  degli  accordi stessi e i rapporti tra i diversi
 livelli.  Per  quanto riguarda gli istituti e le materie di
 partecipazione   sindacale   si   applicano   comunque  gli
 articoli 42  e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165.  Con  esclusione  del tempo di lavoro, formano oggetto
 del   procedimento   negoziale   riguardante   il  restante
 personale  le  predette materie, nonche' le seguenti altre:
 la  durata  massima  dell'orario  di  lavoro settimanale, i
 criteri  di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero
 e   settimanale,  dei  turni  diurni  e  notturni  e  delle
 turnazioni  particolari; il trattamento economico di lavoro
 straordinario;  i  criteri  per  la mobilita' a domanda; le
 linee  di  indirizzo  di impiego del personale in attivita'
 atipiche;
 b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
 relazione     alle    esigenze    operative,    funzionali,
 tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
 1)  l'introduzione  di  nuovi  istituti  diretti  a
 rafforzare  la  specificita'  del  rapporto  di impiego, in
 aggiunta   ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per  il
 personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco dal
 decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, dalla legge
 10 agosto  2000,  n.  246,  e  dalla  restante normativa di
 settore;
 2)  la  revisione  o  la  soppressione  dei  ruoli,
 qualifiche,   aree   funzionali   e  profili  professionali
 esistenti  e  l'istituzione  di  nuovi  ruoli e qualifiche,
 anche  con  facolta'  di istituire, senza oneri aggiuntivi,
 apposite  aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e'
 richiesto   il  possesso  di  lauree  specialistiche  e  di
 eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'
 riguardare,  per  ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
 funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i
 requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
 avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
 modalita'   di  sviluppo  verticale  e  orizzontale  basate
 principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
 titoli   di   studio   e   sui  percorsi  di  formazione  e
 qualificazione professionali;
 c) nell'ambito  dell'operazione  di  riordino  di cui
 alla  lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
 ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
 dirigenziali   e  nei  profili  professionali  del  settore
 operativo  richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la laurea
 specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
 1)  l'accesso alla dirigenza riservato al personale
 del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco in possesso dei
 requisiti  di legge attualmente previsti per l'accesso alla
 dirigenza  e  proveniente  da qualifiche per l'accesso alle
 quali   e'  richiesto  un  concorso  esterno  riservato  ai
 soggetti  in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
 titoli  abilitativi,  necessari per l'esercizio di funzioni
 connesse  ai  compiti operativi, con conseguente esclusione
 di   ogni   possibilita'   di   immissione  dall'esterno  e
 abrogazione  dell'art.  41 del decreto del Presidente della
 Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
 2)   l'individuazione,   nell'organizzazione  degli
 uffici  centrali  e  periferici del Ministero dell'interno,
 degli  incarichi e delle funzioni da conferire al personale
 delle     qualifiche     dirigenziali,    ferma    restando
 l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
 generale  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
 della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
 modificazioni;
 3)  la  revisione dei criteri di attribuzione degli
 incarichi  in  relazione alle attitudini individuali e alla
 capacita'  professionale, alle peculiarita' della qualifica
 rivestita,   alla   natura  e  alle  caratteristiche  delle
 funzioni da esercitare;
 4)  che  il personale delle qualifiche dirigenziali
 possa   essere   temporaneamente  collocato,  entro  limiti
 determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
 organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
 di  servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche per
 incarichi  particolari  o  a tempo determinato, assicurando
 comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di
 provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
 i posti di funzione non coperti;
 d) attuazione    delle   disposizioni   dei   decreti
 legislativi  di  cui  al presente articolo attraverso uno o
 piu'  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
 e  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
 dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
 stessi;
 e) indicazione     esplicita    delle    disposizioni
 legislative abrogate.
 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
 su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il
 Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni
 sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
 del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco. Gli schemi di
 decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
 e   al   Senato   della  Repubblica  per  il  parere  delle
 Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
 conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
 entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
 i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
 del parere.
 3.  Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
 dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
 legislativi  di  cui  al  comma 1,  possono essere adottate
 disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel
 rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure
 stabiliti dal presente articolo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 7-bis. Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi
 
 1.  I  servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici  o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono   erogati   con  le  stesse  modalita'  e  condizioni  stabilite dall'articolo   3   del   decreto-legge   1° ottobre  1996,  n.  512, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta  fermo  quanto  disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
 1° ottobre  1996,  n. 512 (Disposizioni urgenti concernenti
 l'incremento  e  il  ripianamento di organico dei ruoli del
 Corpo   nazionale   dei   vigili  del  fuoco  e  misure  di
 razionalizzazione  per  l'impiego del personale nei servizi
 d'istituto)  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
 28 novembre   1996,  n.  609  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
 recante  disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
 ripianamento  di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
 vigili   del   fuoco  e  misure  di  razionalizzazione  per
 l'impiego del personale nei servizi d'istituto):
 «Art.   3   (Servizi   di  vigilanza  e  di  formazione
 tecnico-professionale  attribuiti  al  Corpo  nazionale dei
 vigili  del  fuoco).  - 1. In attuazione delle disposizioni
 dettate  dall'art.  13,  comma  1,  lettera b), del decreto
 legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
 modificazioni  ed  integrazioni,  il  Corpo  nazionale  dei
 vigili  del  fuoco  provvede alle attivita' di vigilanza di
 cui  all'art.  23,  comma  1,  e  a  quelle  relative  alla
 formazione  del  personale  di cui all'art. 12 del predetto
 decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e
 didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine,
 le  attivita'  per le quali e' richiesta al Corpo nazionale
 dei  vigili  del  fuoco la formazione e l'addestramento del
 personale    addetto   alla   prevenzione,   all'intervento
 antincendio  e  alla gestione delle emergenze nei luoghi di
 lavoro  a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle
 elencate   nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 26 maggio  1959,  n.  689,  tabelle  A  e  B,  nel  decreto
 ministeriale  16 febbraio  1982  e nel decreto ministeriale
 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e
 di   attestazione  di  idoneita'  di  cui  al  comma  3  e'
 assicurata   dal  Corpo  nazionale  mediante  corrispettivo
 determinato  in  base  ad  apposite  tariffe  stabilite con
 decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
 Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  entro sessanta giorni
 dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Le
 predette  tariffe  sono  adeguate annualmente con le stesse
 modalita'  e  procedure  sulla  base  degli indici ISTAT di
 variazione  del  costo  della vita, rilevati al 31 dicembre
 dell'anno precedente.
 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe
 di  cui  al  comma  1 sono versati all'entrata del bilancio
 dello  Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli
 di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo
 per  la  produttivita'  collettiva  ed il miglioramento dei
 servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 3.  I  comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo
 superamento  di  prova  tecnica,  rilasciano  attestato  di
 idoneita'  ai  lavoratori designati dai datori di lavoro di
 cui   all'art.   12,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
 legislativo   19 settembre   1994,   n.   626,   che  hanno
 partecipato   ai  corsi  di  formazione  svolti  dal  Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco  o  da  enti  pubblici e
 privati.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
 10 agosto  2000,  n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco):
 «Art.  17 (Convenzioni). - 1. Gli introiti derivanti da
 convenzioni  che  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
 tramite la competente Direzione generale, e il Dipartimento
 della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali
 e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito
 dei  compiti  istituzionali  del Corpo nazionale dei vigili
 del  fuoco  e  della  Polizia  di  Stato vengono versati su
 appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per
 la   immediata   riassegnazione   alle   pertinenti  unita'
 previsionali   di  base,  rispettivamente,  del  centro  di
 responsabilita'  "Protezione civile e servizi antincendi" e
 del  centro  di  responsabilita' "Pubblica sicurezza" dello
 stato di previsione del Ministero dell'interno.
 2.  Gli  introiti derivanti dalle attivita' formative e
 addestrative  svolte  dal  Corpo  nazionale  dei vigili del
 fuoco,  ai  sensi  delle  convenzioni  di cui al comma 1, e
 relativi  alle  spese per il personale, vengono riassegnati
 al  capitolo  concernente  il  Fondo  per  la produttivita'
 collettiva   e  il  miglioramento  dei  servizi  del  Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
 1.  Le somme stanziate (( al comma 1 )) dell'articolo 6 della legge 30 settembre  2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si riporta l'art. 6, comma 1 della legge 30 settembre
 2004, n. 252:
 «Art.  6 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione
 dell'art.  2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per
 l'anno  2004,  di  12.524.500  euro  per  l'anno  2005 e di
 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 8-bis. Disposizioni  transitorie  in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia. 
 1. All'articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di  effettivo  servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui  all'articolo  7,  comma  1,  concernenti i requisiti di servizio presso  gli  uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla  valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Per tale personale si provvede   ad   individuare,   con   apposito  decreto  del  Ministro dell'interno  da  emanare  entro  il 31 dicembre 2005 e relativamente alle  promozioni  alla  qualifica  di  vice  prefetto a decorrere dal 1° gennaio  2007,  specifici  requisiti minimi di servizio presso gli uflici  centrali  e  periferici,  comunque  non  inferiori a sei mesi presso   gli   uffici  centrali  e  ad  un  anno  presso  gli  uffici periferici.». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   l'art.   36  del  decreto  legislativo
 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto
 di  impiego  del  personale  della  carriera prefettizia, a
 norma  dell'art.  10  della  legge 28 luglio 1999, n. 266),
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.   36  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
 valutazione  comparativa  e di progressione in carriera). -
 1.  L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianita'
 dei  viceprefetti  e  dei  viceprefetti  aggiunti  previsto
 dall'art.  7,  comma 5, e' effettuato per la prima volta al
 compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui
 all'art. 34.
 2.  Le  disposizioni  di cui all'art. 16, in materia di
 valutazione   annuale   dei   funzionari   della   carriera
 prefettizia,  si  applicano  a  decorrere dall'anno 2002 in
 relazione   all'attivita'   svolta  nell'anno  2001.  Fermo
 restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli
 articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di
 valutazione  comparativa,  si  applicano per la prima volta
 nell'anno  2002.  Per  il periodo antecedente continuano ad
 applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
 Repubblica  24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni
 in  materia  di  compilazione dei rapporti informativi e di
 scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza
 della  commissione  per  la progressione in carriera di cui
 all'art. 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati
 dal   consiglio   di   amministrazione,   le   proposte  di
 attribuzione  del  giudizio complessivo e della graduatoria
 relativa   agli   scrutini   successivi  a  quello  per  il
 conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999.
 3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare
 ai  sensi  del  comma  2  per  il  conferimento  dei  posti
 disponibili  nella  qualifica  di viceprefetto alla data di
 entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' ammesso il
 personale   appartenente   alla   soppressa   qualifica  di
 viceprefetto  ispettore  aggiunto  ovvero  che ha maturato,
 alla  stessa  data,  nove  anni  e  sei  mesi  di effettivo
 servizio   nelle   soppresse   qualifiche   della  carriera
 prefettizia.   Con  le  stesse  modalita'  si  provvede  al
 conferimento  dei  posti che risultano disponibili entro il
 30 giugno   2001  a  seguito  dell'incremento  di  organico
 previsto    dall'art.   2,   comma   3,   avendo   riguardo
 all'effettiva anzianita' di servizio maturata alla predetta
 data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite
 rispettivamente  con  decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio
 2001.
 4.   Fino   alla   data   di   entrata  in  vigore  dei
 provvedimenti  adottati  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, ed
 all'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'art. 11,
 commi  1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  le disposizioni del presente decreto riferite al capo
 del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del
 governo   ed   al   prefetto-commissario  del  governo,  si
 intendono  riferite, rispettivamente, al direttore generale
 o  equiparato,  al  titolare della prefettura e al titolare
 della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.
 5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni
 e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera,
 le  disposizioni  di cui all'art. 7, comma 1, concernenti i
 requisiti   di   servizio  presso  gli  uffici  centrali  e
 periferici,  richiesti  per  l'ammissione  alla valutazione
 comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice
 prefetto,  non  si  applicano al personale in servizio alla
 data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Per tale
 personale  si provvede ad individuare, con apposito decreto
 del  Ministro  dell'interno da emanare entro il 31 dicembre
 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice
 prefetto   a   decorrere  dal  1° gennaio  2007,  specifici
 requisiti  minimi  di servizio presso gli uffici centrali e
 periferici,  comunque  non  inferiori a sei mesi presso gli
 uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.
 6.  Fino  all'adozione  del decreto ministeriale di cui
 all'art.  16,  comma  1, e comunque non oltre un anno dalla
 data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
 commissione consultiva di cui all'art. 9, comma 2, provvede
 agli  adempimenti  di  cui al comma 3 dello stesso articolo
 sulla  base  dei soli atti di ufficio relativi al personale
 interessato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 8-ter. Modifiche in tema di rappresentanza militare
 
 1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
 «Gli  eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta».
 2.  I  delegati  eletti  nei  consigli di rappresentanza militare e regolarmente  in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto decadono dal loro naturale mandato al  completamento  del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
 3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole «tre   anni,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti: «quattro anni». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  l'art. 18 della legge 11 luglio 1978, n.
 382  (Norme  di  principio  sulla disciplina militare) come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  18. - Sono istituiti organi di rappresentanza di
 militari  con  le  competenze  indicate dal successivo art.
 19).
 Gli    organi    della   rappresentanza   militare   si
 distinguono:
 a) in  un  organo  centrale, a carattere nazionale ed
 interforze,  articolato,  in  relazione  alle  esigenze, in
 commissioni     interforze     di    categoria - ufficiali,
 sottufficiali  e volontari - e in sezione di forza armata o
 di   corpo   armato   -   Esercito,   Marina,  Aeronautica,
 carabinieri e guardia di finanza;
 b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
 c) in  un  organo  di base presso le unita' a livello
 minimo  compatibile  con  la  struttura  di  ciascuna forza
 armata o corpo armato.
 L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da
 un  numero  fisso  di  delegati  di ciascuna delle seguenti
 categorie:  ufficiali,  sottufficiali e volontari. L'organo
 di  base  e'  costituito  dai rappresentanti delle suddette
 categorie  presenti  al  livello  considerato.  Nell'organo
 centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo
 e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
 I  militari  di leva sono rappresentati negli organi di
 base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con
 la  struttura  di  ciascuna forza armata e con scadenze che
 garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi.
 Per  la  elezione dei rappresentanti nei diversi organi
 di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
 I  rappresentanti  dei militari di leva negli organi di
 base   eleggono  nel  proprio  ambito  semestralmente  loro
 delegati nell'organo inter-medio.
 All'elezione  dei rappresentanti negli organi intermedi
 provvedono  i  rappresentanti  eletti negli organi di base,
 scegliendoli   nel   proprio   ambito   con  voto  diretto,
 nominativo  e  segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base
 esprime  non  piu' di due terzi dei voti rispetto al numero
 dei  delegati  da  eleggere.  Con  la  stessa  procedura  i
 rappresentanti  degli  organi intermedi eleggono i delegati
 all'organo centrale.
 Gli  eletti,  militari  di  carriera,  durano in carica
 quattro  anni  e  sono immediatamente rieleggibili una sola
 volta.
 Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano
 anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo
 residuo,  dai  militari  che nelle votazioni effettuate, di
 primo   o   secondo  grado,  seguono  immediatamente  nella
 graduatoria l'ultimo degli eletti.».
 - Si riporta l'art. 13 del decreto del Presidente della
 Repubblica   4 novembre   1979,  n.  691  (Regolamento  che
 disciplina  l'attuazione  della  rappresentanza  militare),
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.   13  (Durata  del  mandato).  -  Il  mandato  e'
 conferito  con la proclamazione degli eletti ai sensi degli
 articoli 18  e  21  del  presente  regolamento;  esso ha la
 seguente durata:
 per  i  militari  delle  categorie  A (ufficiali) e B
 (sottufficiali): quattro anni;
 per i militari della categoria C (volontari): quattro
 anni;
 per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
 per  i  militari  dei  COBAR  allievi e all'estero la
 durata  del  mandato e' fissata nei precedenti articoli 7 e
 7-bis.
 Il   militare   eletto   quale   rappresentante   cessa
 anticipatamente   dal   mandato,   con  determinazione  del
 comandante  dell'unita'  di  base,  per  una delle seguenti
 cause:
 a) cessazione dal servizio;
 b) passaggio ad altra categoria;
 c) trasferimento;
 d) perdita    di    uno    o   piu'   requisiti   per
 l'eleggibilita'  previsti  alle lettere a), b), e) ed f) di
 cui al quarto comma del successivo art. 19;
 e) aver  riportato durante il mandato due consegne di
 rigore  per  violazione  delle  norme  sulla rappresentanza
 militare.
 La     permanenza     all'estero,     isolatamente    o
 collettivamente,  per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi
 determina  la  cessazione  del  mandato dei delegati eletti
 negli organismi di rappresentanza in Italia.
 Il militare eletto quale rappresentante puo' dimettersi
 volontariamente  da  uno  o  piu'  consigli.  In  tal  caso
 rassegna  le dimissioni al consiglio di appartenenza che le
 trasmette,   tramite   il  presidente,  al  comandante  del
 corrispondente livello per i correlativi adempimenti.
 I   trasferimenti   dei   delegati,   non   conseguenti
 all'applicazione    di   altre   leggi   vigenti,   qualora
 pregiudichino   l'esercizio   del  mandato,  devono  essere
 concordati   con   l'organo  di  rappresentanza  a  cui  il
 militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In
 caso  di  discordanza  prevarranno  le  motivate necessita'
 d'impiego dell'amministrazione militare purche' il delegato
 da   trasferire  possa  essere  sostituito  nell'organo  di
 rappresentanza  secondo le norme stabilite negli ultimi due
 commi del presente articolo.
 I  delegati  presso il COCER se trasferiti ad unita' ed
 enti   nazionali   dislocati   sul   territorio  nazionale,
 continuano a far parte del consiglio stesso.
 I  delegati  presso i COIR, se trasferiti, continuano a
 far  parte  dei  consigli  stessi  soltanto  se  sono stati
 assegnati  ad  un  reparto  o  ente collegato ai fini della
 rappresentanza  al comando presso il quale e' costituito il
 COIR di cui sono membri.
 A   coloro  che  cessano  anticipatamente  dal  mandato
 subentrano,   presso  ciascun  consiglio,  per  il  periodo
 residuo,  i militari che nelle votazioni effettuate seguono
 immediatamente,   nella  graduatoria  relativa  ai  singoli
 consigli, l'ultimo degli eletti.
 Ove  cio'  non  sia  possibile  si  procede ad elezioni
 straordinarie  per  le  sole categorie interessate e per il
 periodo  residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per
 la  sostituzione  di  delegati delle sezioni del COCER e di
 delegati  dei  COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la
 composizione  numerica  stabilita  per  i predetti consigli
 rispettivamente  nelle  tabelle  A  e B annesse al presente
 regolamento.  Le elezioni straordinarie per la sostituzione
 dei  delegati  dei  COBAR  invece  hanno  luogo  solo se le
 categorie  dei militari cessati anticipatamente dal mandato
 non siano rappresentate da almeno un delegato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 8-quater. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
 
 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente:
 «Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di   promozioni   annuali).   -   1.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo  60,  comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali,  le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.».
 2.  All'articolo  61  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al  comma  3,  le parole: «fino al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009»;
 b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 «4-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno   2006  e  fino  all'anno  2009  il  numero  annuale  delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante unita'  quanti  sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento»;
 c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
 «5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la  limitazione  del 30 per cento previsto dall'articolo 60, comma 2, lettera d).».
 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro  523.125  per  l'anno  2006,  euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250  per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e  2007  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  l'art. 61 del citato decreto legislativo
 30 dicembre  1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello
 stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
 dell'art.  1,  comma  97,  della legge 23 dicembre 1996, n.
 662), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  61  (Avanzamento.  Regime  transitorio).  - 1. A
 decorrere   dal   1° gennaio   1998   per   gli   ufficiali
 appartenenti  al  ruolo  normale  delle  Armi  di fanteria,
 cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni,  al  ruolo
 normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo
 normale  del Corpo di amministrazione e di commissariato si
 applica  la  permanenza minima nel grado di tenente ai fini
 dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella
 1 annessa al presente decreto.
 2.  In  fase  di  prima applicazione e comunque fino al
 2005,  per  gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del
 Corpo   sanitario   le  permanenze  minime  nei  gradi  per
 l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite:
 a) per  il  grado  di  Tenente, in 8 anni comprensivi
 della durata legale del corso di laurea;
 b) per il grado di Capitano, in 8 anni;
 c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
 d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.
 3.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 60, comma
 4,  in  fase di prima applicazione e comunque fino al 2009,
 le  permanenze  minime  nei  gradi del ruolo speciale delle
 Armi   di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio,
 trasmissioni  previste,  ai  fini dell'avanzamento al grado
 superiore,   dalla  legge  16 novembre  1962,  n.  1622,  e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni, si applicano a
 tutti i ruoli speciali.
 4.  In  fase  di  prima applicazione e comunque fino al
 2005,  il  numero  annuale  delle  promozioni  al  grado di
 Maggiore  dei  Capitani  dei ruoli normali e speciali delle
 Armi   di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio,
 trasmissioni,  dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del
 Corpo  degli  ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
 amministrazione  e  di  commissariato  e'  fissato in tante
 unita'  pari  alla  somma  dei  Capitani  mai  valutati con
 anzianita'  di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno
 degli  anni  predetti, pari o superiore rispettivamente a 9
 anni  per  le  Armi  di  fanteria, cavalleria, artiglieria,
 genio,   trasmissioni,  per  l'Arma  dei  trasporti  e  dei
 materiali,  per  il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di
 amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo
 sanitario.
 4-bis.  In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma
 3,  dall'anno  2006  e fino all'anno 2009 il numero annuale
 delle  promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e'
 fissato  in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in
 aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
 5.  Nelle  aliquote  di valutazione relative al comma 4
 sono  inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato,
 alla  data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi,
 una  anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a
 8  anni  per  il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di
 fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per
 l'Arma  dei  trasporti  e dei materiali, per il Corpo degli
 ingegneri   e   per   il  Corpo  di  amministrazione  e  di
 commissariato.
 5-bis.  Dall'anno  2005  e  fino  all'anno  2009 per la
 formazione  delle  aliquote  di valutazione dei capitani di
 cui  al  comma  4  non si applica la limitazione del 30 per
 cento prevista dall'art. 60, comma 2, lettera d).
 6.  E'  consentito il transito, per concorso per titoli
 ed   esami,   degli  ufficiali  appartenenti  al  ruolo  ad
 esaurimento  del  Corpo  sanitario  ruolo ufficiali medici,
 ruolo  chimico-farmacisti  e ruolo del servizio veterinario
 nel  corrispondente  ruolo  normale secondo le modalita' di
 cui ai commi 7 e 8 dell'art. 39. Nei confronti dei predetti
 ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
 7.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  25, comma 4 si
 applicano  a partire dagli ufficiali che terminano il corso
 di   applicazione,   di  cui  all'allegato  A  della  legge
 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.
 8.   Gli   ufficiali   transitati  nel  complemento  in
 applicazione  del  comma  quarto  dell'art.  64 della legge
 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata
 in   vigore  del  presente  decreto,  sono  transitati  nel
 corrispondente  ruolo  ad  esaurimento  con l'anzianita' di
 grado  posseduta,  a  condizione  che non abbiano riportato
 nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a
 «nella  media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo
 dopo i pari grado di uguale anzianita' di grado.».
 
 
 
 
 |  |  |  | (( Art. 8-quinquies. Veicoli  e  conducenti  del  Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta
 
 1.  All'articolo  138,  comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «Trento e Bolzano, della Croce rossa» sono sostituite dalle seguenti: «Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  138, comma 11, del
 decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice
 della strada), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). -
 1-10. (Omissis).
 11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
 anche  ai  veicoli  e ai conducenti della Polizia di Stato,
 della   Guardia   di   finanza,   del   Corpo   di  Polizia
 penitenziaria,  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,
 dei  Corpi  dei vigili del fuoco delle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano,  della regione Valle d'Aosta, della
 Croce  rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei
 Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e
 nelle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano e della
 Protezione  civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 12-12-bis (Omissis).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Copertura finanziaria
 
 1.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo  8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
 a) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 (( a  decorrere  dall'anno  2007,  ))  mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
 b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 (( a  decorrere  dall'anno  2007,  ))  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto  1978, n. 468, come determinata dalla tabella c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 c) quanto   a   euro   9.885.460   per   l'anno   2006,  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa relativa al fondo  per  gli  interventi  strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  ((  oneri  di  cui  all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo  2,  all'articolo  3,  commi  2  e 2-bis, e all'articolo 8-quater   del   presente   decreto  ))  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge  5 agosto  1978,  n.  468,  ovvero  delle  misure correttive da assumere,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 3, lettera i-quater), della   medesima  legge.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui  al  presente  comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-ter  della legge
 5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
 «Art.  9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
 spesa  delle  leggi  permanenti  di  natura corrente). - 1.
 Nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
 bilancio  e  della programmazione economica e' istituito il
 "Fondo  di  riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
 di  spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
 all'art.  11,  comma  3,  lettera  d), della legge 5 agosto
 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni",il
 cui   ammontare  e'  annualmente  determinato  dalla  legge
 finanziaria.
 2.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione  economica,  su proposta del Ministro
 interessato,  che  ne  da'  contestuale  comunicazione alle
 Commissioni  parlamentari  competenti,  sono trasferite dal
 Fondo  di  cui  al  comma  1  ed  iscritte in aumento delle
 autorizzazioni  di  spesa delle unita' previsionali di base
 degli  stati di previsione delle amministrazioni statali le
 somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
 dotazioni  delle  unita' medesime, ritenute compatibili con
 gli obiettivi di finanza pubblica.».
 - La  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, e' pubblicata
 nella   Gazzetta   Ufficiale   31 dicembre  2004,  n.  306,
 supplemento ordinario.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5, del
 decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2004,  n.  307
 (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
 pubblica.):
 «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
 obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
 volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
 di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
 e'  istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
 di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
 maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
 l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 7, secondo comma,
 11,  comma 3,  lettera  i-quater),  11-ter,  comma  7 della
 sopracitata legge 5 agosto 1978, n. 468:
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di ordine). - (Omissis).
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione amministrativa;
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.».
 «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1-2. (Omissis).
 3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
 considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 a)- i-ter). (Omissis);
 i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
 effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
 comma 7.».
 «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
 1-6-ter. (Omissis).
 7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  | Tabella A (Art. 1-bis, comma 5)
 
 RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
 
 =====================================================================
 Livello di   |                |    Posti di     |
 funzione    |   Qualifica    |    qualifica    |    Funzioni =====================================================================
 |                |                 |Direttore
 |                |                 |centrale di
 |                |                 |sanita' (dopo un
 |                |                 |anno dal
 |Dirigente       |                 |conseguimento
 |generale medico |                 |della qualifica B               |di livello B    |*                |precedente) ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore
 |Dirigente       |                 |centrale di C               |generale medico | 1               |sanita'. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Ispettore
 |                |                 |generale;
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale
 |                |                 |aggiunto, anche
 |                |                 |per le funzioni
 |                |                 |di coordinamento
 |                |                 |degli studi e
 |                |                 |ricerche in
 |                |                 |materia
 |                |                 |sanitaria;
 |                |                 |direttore di
 |                |                 |servizio della
 |                |                 |direzione
 |                |                 |centrale di
 |                |                 |sanita' e di
 |Dirigente       |                 |ufficio di
 |suoperiore      |                 |vigilanza a D               |medico          |11               |livello centrale. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore di
 |                |                 |divisione nella
 |                |                 |direzione
 |                |                 |centrale di
 |                |                 |sanita';
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |ufficio sanitario
 |                |                 |periferico e di
 |                |                 |ufficio di
 |                |                 |vigilanza
 |                |                 |periferico; vice
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale;
 |                |                 |dirigente con
 |                |                 |funzioni
 |                |                 |ispettive;
 |                |                 |presidente di
 |                |                 |commissioni
 |Primo dirigente |                 |mediche o E               |medico          |37               |medico-legali.
 
 *  Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta  variazione  nei  posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
 |  |  |  | Tabella B (Art. 3, comma 2-bis)
 
 DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
 
 =====================================================================
 Livello di   |                |    Posti di     |
 funzione    |   Qualifica    |    qualifica    |    Funzioni =====================================================================
 |                |                 |Capo del Corpo
 |Dirigente       |                 |forestale dello B               |generale        | 1               |Stato. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Vice Capo del
 |Dirigente       |                 |Corpo forestale C               |generale        | 1               |dello Stato. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Capo servizio
 |                |                 |centrale,
 |                |                 |Comandante della
 |                |                 |Scuola del Corpo
 |                |                 |forestale dello
 |Dirigente       |                 |Stato, Comandante D               |superiore       |21               |regionale. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore di
 |                |                 |divisione presso
 |                |                 |l'amministrazione
 |                |                 |centrale, capo
 |                |                 |ufficio presso
 |                |                 |l'amministrazione
 |                |                 |centrale, capo
 |                |                 |reparto scuola
 |                |                 |del Corpo
 |                |                 |forestale dello
 |                |                 |Stato, vice
 |                |                 |comandante E               |Primo dirigente |39               |regionale. ---------------------------------------------------------------------
 |                |62               |
 |  |  |  |  |