Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2005
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca on. Guido Possa, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Guido Possa, conferitagli dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca on. Guido Possa e' attribuito il titolo di Vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 38
 
Allegato

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 sono state approvate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare, l'art. 49 che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 aprile 2005 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune aree e progetti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:

Art. 1.

1. All'onorevole Guido Possa, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aeree e progetti indicati al successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.
2. Nelle materie ad esso delegate, l'onorevole Guido Possa firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.
3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.
Art. 2.

1. All'onorevole Guido Possa, e' conferita la delega a trattare gli affari di competenza degli enti di ricerca, nonche' degli interventi per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica e per l'attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ivi compresi i progetti concernenti la ricerca universitaria e i progetti di diffusione della cultura scientifica.
2. E' altresi' delegata all'onorevole Guido Possa la partecipazione alle sedute del CIPE, ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonche' alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della conferenza unificata, per le materie di competenza;
Art. 3.

1. Per le materie di competenza, il Sottosegretario onorevole Guido Possa sulla base delle indicazioni del Ministro, e' delegato a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attivita' richieste dal lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
2. Al Sottosegretario potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.
Art. 4.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) gli atti normativi;
b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;
c) le determinazioni di indirizzo politico;
d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;
e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;
f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati;
h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;
i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro.
Art. 5.

1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro.
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 4 maggio 2005
Il Ministro: Moratti
 
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