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| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2005 |  | Attribuzione  del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso  il  Ministero  delle  attivita' produttive on. Adolfo Urso, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto  l'art.  10  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,   recante   disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  proprio  decreto  in data 26 aprile 2005, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;
 Considerato  che  il  Consiglio  dei  Ministri,  nella riunione del 20 maggio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a  norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato  l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Adolfo Urso, conferitagli dal Ministro delle attivita' produttive;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
 Decreta:
 
 Al  Sottosegretario  di  Stato  presso il Ministero delle attivita' produttive on. Adolfo Urso e' attribuito il titolo di Vice Ministro.
 Il  presente  decreto  sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
 Dato a Roma, addi' 23 maggio 2005 v
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Registrato   alla   Corte  dei  conti  il  7  giugno  2005  Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 36
 |  |  |  | Allegato 
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto presidenziale della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
 Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito in legge il 3 agosto 2001, n. 317;
 Visto il decreto legisiativo 24 gennaio 2004, n. 34;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 con  il  quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro delle attivita' produttive;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 con il quale sono stati nominati i Sottosegretari presso il Ministero delle attivita' produttive;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  All'on. Adolfo Urso e' delegata, nel rispetto degli indirizzi politici  stabiliti  dal  Ministro, l'Area internazionalizzazione del Ministero,  fatta  eccezione  per  gli  atti  inerenti le funzioni in materia  di  accordi  di  programma  con  le  regioni  e  la relativa attuazione  da  parte  dell'Istituto  commercio  estero,  nonche'  la vigilanza  su quest'ultima funzione e quelle collegate all'attuazione del Memorandum d'intesa firmato con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto   commercio   estero  e  sviluppo  italia  in  materia  di investimenti diretti dall'estero;
 
 Art. 2.
 
 1.  Nell'ambito dell'area indicata all'art. 1 il Vice Ministro e' delegato alla firma dei relativi atti e provvedimenti.
 2.  L'attivita' delegata del Vice Ministro deve essere coordinata con quella dei Ministro, tramite l'Ufficio di Gabinetto.
 
 Art. 3.
 
 1. Al Vice Ministro sono delegate altresi' le richieste di parere al  Consiglio di Stato ed alle autorita' indipendenti, le risposte ai rilievi  della  Corte  dei  conti,  nonche'  la  firma dei decreti di variazione  di  bilancio  e  dei  decreti  di  nomina  degli  addetti commerciali.  L'on.  Adolfo  Urso  e'  delegato, inoltre, avvalendosi dell'ufficio  legislativo,  a  rispondere  per  le materie rientranti nelle  deleghe di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro,   alle   interrogazioni  a  risposta  scritta,  nonche'  ad intervenire  presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento   di  interrogazioni  a  risposta  orale  ed  ogni  altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive dei Ministro.
 2.  Il  Ministro  puo'  avocare  la  risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte ed orali.
 
 Art. 4.
 
 1.  Sono  riservati  alla firma del Ministro gli atti normativi e gli  altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a). b), c), d) ed  e)  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
 
 Art. 5.
 
 1.   Al  coordinamento  necessario  all'attuazione  del  presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.
 Roma, 19 maggio 2005
 Il Ministro: Scajola
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