Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 27 maggio 2005 |
Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione. |
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Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'Ass.I.Lea. All'Ass.I.Re.Me. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane All'A.N.I.A. All'ISVAP
Con la presente circolare e' introdotto, con applicazione immediata, il nuovo schema di fidejussione che dovra' essere utilizzato ai fini dell'erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui alle leggi n. 46/1982, n. 488/1992 ed agli strumenti della programmazione negoziata ai sensi della legge n. 662/1996. Pertanto, le fidejussioni e le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate in stretta conformita' allo schema allegato, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse. Le dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993. Si fa presente, infine, che non saranno accolte le garanzie fidejussorie rilasciate da imprese di assicurazioni o da intermediari finanziari che, in passato, non hanno onorato le obbligazioni di restituzione nei confronti del Ministero delle attivita' produttive. A tal fine, le imprese, prima di stipulare una polizza con compagnie di assicurazione o con intermediari finanziari, dovranno acquisire preventivo parere favorevole da parte del Ministero o della banca concessionaria o istruttrice, ove delegata per le attivita' di erogazione. Roma, 27 maggio 2005
Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Pasca di Magliano |
| SCHEMA DI FIDEJUSSIONE
Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al Contratto di Programma, o altro, approvato con delibera CIPE del ............ (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. .... del ..............) e stipulato in data ................ tra ................. ed il Ministero delle attivita' produttive e/o al decreto del Ministero delle attivita' produttive di concessione provvisoria delle agevolazioni n. .......... del ..........................
Spett.le Ministero delle attivita' produttive D.G.C.I.I. via del Giorgione, 2 b 00147 Roma
Premesso che: a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Contratto di Programma /d'Area/di Localizzazione stipulato tra ........................ ed il Ministero delle attivita' produttive in data ................., e/o dal decreto del Ministero delle attivita' produttive di concessione provvisoria delle agevolazioni, secondo le previsioni del ............. (cioe' alternativamente: della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ovvero della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto) e laddove non previsto sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare il decreto ministeriale ............. e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre, le relative circolari esplicative; b) con Delibera CIPE del ........... e' stata approvata la sottoscrizione del Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione ............... finalizzato all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste da ................... (inserire, ove occorra); c) in data ................ e' stato sottoscritto il Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione tra ............. ed il Ministero delle attivita' produttive, e/o emanato dal Ministero delle attivita' produttive il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalita' e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni; d) l'impresa ..................................................................... (in seguito indicata per brevita' «Contraente»), con sede legale in ........................., partita IVA ................................., iscritta presso il Registro delle Imprese di .................... al n. ......... di codice fiscale.......................................... ed al n. ............... del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del citato Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione e/o decreto di concessione provvisoria e' stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste da ....................... (legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero legge 17 febbraio 1982, n. 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e disciplinate dal medesimo Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione e/o dal decreto di concessione provvisoria medesimo, per un contributo complessivo di Euro .......................... da rendere disponibile in n. ............. quote annuali per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unita' produttiva sita in ....................; e) la prima quota di contributo puo' essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del «Contraente», previa presentazione, ai sensi del decreto ministeriale ............... del Ministero delle attivita' produttive, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa piu' interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalita' stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione di cui sub c); f) la contraente intende richiedere l'anticipazione della prima rata annuale delle agevolazioni per l'importo di Euro ......................; secondo le condizioni, i termini e le modalita' indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento; g) la circolare in data 27 maggio 2005, prot. n. 970.776 del Ministero delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ............... del .................................., ha definito lo schema della garanzia fidejussoria da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui al ............... (legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero legge 17 febbraio 1982, n. 46, ovvero legge 23 dicembre 1996, n. 662) e che il presente atto e' redatto in conformita' alle clausole essenziali, contenuti e forma del predetto schema ed alle disposizioni contenute nel richiamato Contratto di Programma e/o decreto di concessione provvisoria; h) che la Banca ................../Societa' di assicurazione /Societa' finanziaria (1) ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonche' del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed e' perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, cosi' come riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento; i) che, in forza del decreto ministeriale 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative circolari esplicative, nonche' della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, concernente le agevolazioni per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per le attivita' di erogazione e di recupero dei contributi il Ministero delle attivita' produttive si puo' avvalere di Enti con esso convenzionati; l) che l'Ente convenzionato, ove nominato per l'intervento di cui al presente atto, risulta dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, di cui alla precedente lettera c); m) che alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Tutto cio' premesso
che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta .......................... (1) (in seguito indicata per brevita' «Societa») con sede legale in ........................., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. .........., iscritta all'albo/elenco .................. (2), a mezzo dei sottoscritti signori: ...................................... nato a ............................. il ................; ...................................... nato a ............................. il ................; nella loro rispettiva qualita' di ..............................., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Ministero delle attivita' produttive (in seguito indicato per brevita' «Ente garantito»), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ............. (diconsi Euro ............................................) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
A) Condizioni che regolano il rapporto tra «Societa» ed «Ente garantito».
Art. 1. Oggetto della garanzia
La «Societa» garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'«Ente garantito» la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al «Contraente». Tale importo sara' automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia e' anche estesa alle spese per la denuncia alla «Societa» della causa eventualmente promossa contro il «Contraente» ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.
Art. 2. Durata della garanzia e svincolo
La garanzia ha la durata presunta di trentasei mesi decorrenti dalla data dell'erogazione al «Contraente» dell'importo garantito e si intendera' automaticamente prorogata di anno in anno fino alla data in cui l'«Ente garantito», ovvero direttamente la Banca concessionaria o istruttrice, ovvero il Soggetto Responsabile, non ne abbia disposto l'escussione, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverra' mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria. La garanzia verra' svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio dell'«Ente garantito» o, nei casi previsti dalla procedura agevolativa, della Banca concessionaria o istruttrice, ovvero del Soggetto Responsabile, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso secondo lo stato di avanzamento del programma agevolato per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale.
Art. 3. Sostituto
L'«Ente garantito» potra' essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dalla Banca concessionaria o istruttrice, ovvero dal Soggetto Responsabile, qualora tali adempimenti siano previsti a carico di questi ultimi dalle norme di attuazione delle leggi di agevolazione interessate. Pertanto, nell'esecuzione del presente contratto, i predetti soggetti sostituiscono e rappresentano l'«Ente garantito», ove indicati nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.
Art. 4. Pagamento del rimborso e rinunce
La «Societa» s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'«Ente garantito», ovvero direttamente della Banca concessionaria o istruttrice, ovvero del Soggetto Responsabile, ove ricorra l'ipotesi prevista dal precedente art. 3, non oltre quindici giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potra' opporre alcuna eccezione anche nell'eventualita' di opposizione o ricorsi proposti dal «Contraente» o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il «Contraente» sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. La richiesta di rimborso dovra' essere fatta dall'«Ente garantito», ovvero direttamente dalla Banca concessionaria o istruttrice, ovvero dal Soggetto Responsabile, ove ricorra la previsione di cui al precedente art. 3, a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della «Societa», cosi' come risultante dalla premessa. La «Societa» rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il «Contraente» e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonche' ad ogni altra possibile eccezione. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la «Societa» corrispondera' i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessita' di costituzione in mora. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal «Contraente», la «Societa» potra' eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del «Contraente».
Art. 5. Pagamento della commmissione/premio e deposito cautelativo
Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del «Contraente» non potra' essere opposto all'«Ente garantito», ne' potra' limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia. Ugualmente non potra' essere opposta all'«Ente garantito» la mancata costituzione da parte del «Contraente» del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.
Art. 6. Inefficacia di clausole limitative della garanzia
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilita', incondizionabilita' ed escutibilita' a prima richiesta della presente fidejussione. In ogni caso, e' fatto salvo il diritto dell'«Ente garantito» di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.
Art. 7. Iscrizione a ruolo della somma garantita
Il decreto di revoca consentira' l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del «Contraente», sia nei confronti della «Societa». Nel caso in cui il «Contraente» avesse provveduto alla restituzione all'«Ente garantito» della somma dovuta o di parte di essa, si procedera' su motivata richiesta scritta della «Societa» all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa «Societa».
Art. 8. Requisiti soggettivi
La «Societa» dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348: 1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia; 2) se Societa' di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attivita', nonche' di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito; 3) se Societa' finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonche' di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.
Art. 9. Oneri fiscali
Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della «Societa», fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 13.
Art. 10. Surrogazione
La «Societa» e' surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'«Ente garantito» in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il «Contraente», i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.
B) Condizioni che regolano il rapporto tra «Societa» e «Contraente».
Art. 11. Commissione/premio
La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla «Societa». In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la «Societa» non sia definitivamente liberata da ogni responsabilita' in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il «Contraente» e' tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.
Art. 12. Rivalsa
Il «Contraente» e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla «Societa», a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'«Ente garantito», oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.
Art. 13. Rivalsa delle spese di recupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la «Societa» dovra' sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del «Contraente».
Art. 14. Deposito cautelativo
Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la «Societa» puo' pretendere che il «Contraente» provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.
Art. 15. Imposte e tasse
Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del «Contraente» anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla «Societa».
C) Norme comuni. Art. 16. Modifiche al testo
La «Societa» ed il «Contraente» si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche richieste dal Ministero delle attivita' produttive.
Art. 17. Forma delle comunicazioni alla «Societa»
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla «Societa» in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della «Societa», cosi' come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale e' assegnato il presente contratto. Il contraente ................. (firma autenticata) La societa' .................. (firma autenticata) Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto «Contraente» dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: Art. 1 - (Oggetto della garanzia); Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo); Art. 3 - (Sostituto); Art. 4 - (Pagamento del rimborso e rinunce); Art. 5 - (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo); Art. 6 - (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo); Art. 7 - (Iscrizione a ruolo della somma garantita); Art. 8 - (Requisiti soggettivi); Art. 9 - (Oneri fiscali); Art. 10 - (Surrogazione); Art. 11 - (Pagamento della commissione premio); Art. 12 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'articolo 1952 cod. civ.); Art. 13 - (Rivalsa spese di recupero); Art. 14 - (Deposito cautelativo); Art. 15 - (Imposte e tasse); Art. 16 - (Modifiche al testo); Art. 17 - (Forma delle comunicazioni alla Societa).
Il contraente ................. (firma autenticata) (1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, societa' di assicurazione o societa' finanziaria. (2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le societa' di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le societa' finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia. |
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