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| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 27 maggio 2005 |  | Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione. |  | 
 |  |  |  | Alle imprese interessate Alle banche concessionarie
 Agli istituti collaboratori
 All'A.B.I.
 All'Ass.I.Lea.
 All'Ass.I.Re.Me.
 Alla Confindustria
 Alla Confapi
 Alla Confcommercio
 Alla Confesercenti
 Al  comitato di coordinamento delle
 confederazioni artigiane
 All'A.N.I.A.
 All'ISVAP
 
 Con   la   presente   circolare  e'  introdotto,  con  applicazione immediata,   il  nuovo  schema  di  fidejussione  che  dovra'  essere utilizzato  ai fini dell'erogazione, a titolo di anticipazione, della prima  quota  delle  agevolazioni  finanziarie  di  cui alle leggi n. 46/1982, n. 488/1992 ed agli strumenti della programmazione negoziata ai sensi della legge n. 662/1996.
 Pertanto, le fidejussioni e le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate  in stretta conformita' allo schema allegato, sottoscritte con  firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.
 Le  dette  garanzie  possono  essere  prestate  dalle banche, dalle imprese  di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e   dagli   intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.
 Si  fa  presente,  infine,  che  non  saranno  accolte  le garanzie fidejussorie rilasciate da imprese di assicurazioni o da intermediari finanziari  che,  in  passato,  non  hanno onorato le obbligazioni di restituzione nei confronti del Ministero delle attivita' produttive.
 A  tal  fine,  le  imprese,  prima  di  stipulare  una  polizza con compagnie  di  assicurazione  o con intermediari finanziari, dovranno acquisire preventivo parere favorevole da parte del Ministero o della banca  concessionaria o istruttrice, ove delegata per le attivita' di erogazione.
 Roma, 27 maggio 2005
 
 Il direttore generale
 per il coordinamento degli incentivi
 alle imprese
 Pasca di Magliano
 |  |  |  | SCHEMA DI FIDEJUSSIONE 
 Contratto  fidejussorio  per  l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al Contratto di Programma, o altro, approvato con delibera  CIPE  del ............ (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. ....  del  ..............)  e  stipulato in data ................ tra .................  ed  il Ministero delle attivita' produttive e/o al decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  di concessione provvisoria      delle     agevolazioni     n.     ..........     del
 ..........................
 
 Spett.le  Ministero delle attivita'
 produttive   D.G.C.I.I.   via   del
 Giorgione, 2 b 00147 Roma
 
 Premesso che:
 a) la  concessione  e  la revoca delle agevolazioni finanziarie previste   dal   Contratto  di  Programma  /d'Area/di  Localizzazione stipulato   tra   ........................   ed  il  Ministero  delle attivita'  produttive  in data ................., e/o dal decreto del Ministero delle attivita' produttive di concessione provvisoria delle agevolazioni,   secondo   le   previsioni  del  .............  (cioe' alternativamente:  della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero della legge  17 febbraio  1982, n. 46, ovvero della legge 23 dicembre 1996, n.  662), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto) e laddove  non  previsto  sono  disciplinate  da  specifica  normativa, richiamandosi  in particolare il decreto ministeriale ............. e successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre, le relative circolari esplicative;
 b) con  Delibera  CIPE  del  ...........  e' stata approvata la sottoscrizione  del  Contratto  di Programma/d'Area/di Localizzazione ...............   finalizzato   all'ottenimento   delle  agevolazioni finanziarie previste da ................... (inserire, ove occorra);
 c) in  data ................ e' stato sottoscritto il Contratto di   Programma/d'Area/di   Localizzazione  tra  .............  ed  il Ministero delle attivita' produttive, e/o emanato dal Ministero delle attivita'  produttive  il  decreto  di  concessione provvisoria delle agevolazioni,  che  prevede,  oltre  alle  obbligazioni  delle parti, modalita' e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
 d) l'impresa ..................................................................... (in  seguito  indicata per brevita' «Contraente»), con sede legale in .........................,                 partita                IVA .................................,  iscritta presso il Registro delle Imprese   di   ....................   al   n.   .........  di  codice fiscale..........................................     ed     al    n. ...............  del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del   citato  Contratto  di  Programma/d'Area/di  Localizzazione  e/o decreto di concessione provvisoria e' stata ammessa alle agevolazioni finanziarie  previste  da  ....................... (legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  ovvero  legge  17 febbraio  1982, n. 46, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662) e disciplinate dal medesimo Contratto di Programma/d'Area/di  Localizzazione  e/o  dal  decreto di concessione provvisoria   medesimo,   per   un  contributo  complessivo  di  Euro .......................... da rendere disponibile in n. ............. quote  annuali  per  la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti     la     propria     unita'    produttiva    sita    in ....................;
 e) la prima quota di contributo puo' essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del «Contraente», previa presentazione, ai sensi  del  decreto  ministeriale ............... del Ministero delle attivita' produttive, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o  fidejussoria  irrevocabile,  incondizionata  ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a  garanzia  dell'eventuale  richiesta  di  restituzione  della somma stessa   piu'  interessi  e  spese  che  risulti  dovuta  secondo  le condizioni,  i termini e le modalita' stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione di cui sub c);
 f) la contraente intende richiedere l'anticipazione della prima rata    annuale    delle   agevolazioni   per   l'importo   di   Euro ......................;   secondo  le  condizioni,  i  termini  e  le modalita'   indicate   dalla   normativa   e   dai  provvedimenti  di riferimento;
 g) la  circolare  in  data 27 maggio 2005, prot. n. 970.776 del Ministero  delle  attivita'  produttive,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   n.   ...............  del ..................................,   ha  definito  lo  schema  della garanzia  fidejussoria  da  adottare  per  l'erogazione  a  titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui al  ...............  (legge  19 dicembre  1992,  n. 488, ovvero legge 17 febbraio 1982, n. 46, ovvero legge 23 dicembre 1996, n. 662) e che il  presente atto e' redatto in conformita' alle clausole essenziali, contenuti  e forma del predetto schema ed alle disposizioni contenute nel  richiamato  Contratto  di  Programma  e/o decreto di concessione provvisoria;
 h) che  la  Banca  ................../Societa' di assicurazione /Societa'   finanziaria   (1)  ha  preso  visione  della  domanda  di agevolazione   e   dei  relativi  allegati  nonche'  del  decreto  di concessione  provvisoria  delle  agevolazioni  e  dei  relativi  atti presupposti  e  conseguenti, ed e' perfettamente al corrente di tutte le  condizioni  di  revoca del contributo, cosi' come riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
 i) che, in forza del decreto ministeriale 527/1995 e successive modifiche  ed  integrazioni  e  delle relative circolari esplicative, nonche'  della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, concernente le agevolazioni per l'innovazione  tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982,  n.  46,  per  le  attivita'  di  erogazione  e di recupero dei contributi  il  Ministero delle attivita' produttive si puo' avvalere di Enti con esso convenzionati;
 l) che  l'Ente  convenzionato, ove nominato per l'intervento di cui  al presente atto, risulta dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, di cui alla precedente lettera c);
 m) che  alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto  si  applica  la  normativa  prevista  dall'art.  1  della legge 10 giugno  1982,  n.  348, e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 Tutto cio' premesso
 
 che  forma  parte  integrante  del  presente  atto,  la  sottoscritta ..........................  (1)  (in  seguito  indicata  per brevita' «Societa») con sede legale in ........................., iscritta nel Repertorio   Economico  Amministrativo  al  n.  ..........,  iscritta all'albo/elenco  .................. (2),  a  mezzo  dei  sottoscritti signori: ......................................             nato             a ............................. il ................; ......................................             nato             a ............................. il ................; nella  loro  rispettiva  qualita' di ..............................., dichiara   di   costituirsi   con   il   presente   atto  fidejussore nell'interesse  del  Contraente  ed  a  favore  del  Ministero  delle attivita'   produttive   (in  seguito  indicato  per  brevita'  «Ente garantito»),   per  la  restituzione  dell'anticipazione  di  cui  in premessa,  fino  alla  concorrenza dell'importo di Euro ............. (diconsi      Euro      ............................................) corrispondente   alla   prima   quota   di   contributo,  oltre  alla rivalutazione  ed  alle  maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti
 
 CONDIZIONI GENERALI
 
 A)  Condizioni  che  regolano  il  rapporto  tra  «Societa»  ed «Ente garantito».
 
 Art. 1.
 Oggetto della garanzia
 
 La  «Societa»  garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'«Ente  garantito» la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al «Contraente».
 Tale   importo   sara'   automaticamente  rivalutato  sulla  base dell'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati  e  maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
 La  garanzia  e'  anche  estesa  alle  spese per la denuncia alla «Societa»  della  causa eventualmente promossa contro il «Contraente» ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.
 
 Art. 2.
 Durata della garanzia e svincolo
 
 La  garanzia  ha  la durata presunta di trentasei mesi decorrenti dalla  data  dell'erogazione al «Contraente» dell'importo garantito e si  intendera'  automaticamente  prorogata  di anno in anno fino alla data   in  cui  l'«Ente  garantito»,  ovvero  direttamente  la  Banca concessionaria o istruttrice, ovvero il Soggetto Responsabile, non ne abbia disposto l'escussione, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che  avverra'  mediante  restituzione  dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria.
 La  garanzia  verra'  svincolata  solo  qualora, ad insindacabile giudizio  dell'«Ente  garantito» o, nei casi previsti dalla procedura agevolativa,  della  Banca  concessionaria  o istruttrice, ovvero del Soggetto  Responsabile,  non si configurino al momento dello svincolo ipotesi  di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano  tutte  le  condizioni,  anche  formali, di erogazione del contributo  stesso  secondo  lo  stato  di  avanzamento del programma agevolato  per  una  somma  non inferiore a quella garantita in linea capitale.
 
 Art. 3.
 Sostituto
 
 L'«Ente  garantito»  potra' essere sostituito negli adempimenti a suo  carico  direttamente  dalla  Banca concessionaria o istruttrice, ovvero  dal  Soggetto  Responsabile,  qualora  tali adempimenti siano previsti  a  carico  di questi ultimi dalle norme di attuazione delle leggi  di  agevolazione  interessate.  Pertanto,  nell'esecuzione del presente contratto, i predetti soggetti sostituiscono e rappresentano l'«Ente  garantito»,  ove  indicati  nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.
 
 Art. 4.
 Pagamento del rimborso e rinunce
 
 La  «Societa»  s'impegna  ad  effettuare  il  rimborso  a prima e semplice richiesta scritta dell'«Ente garantito», ovvero direttamente della   Banca  concessionaria  o  istruttrice,  ovvero  del  Soggetto Responsabile,  ove  ricorra l'ipotesi prevista dal precedente art. 3, non  oltre  quindici  giorni  dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro  non potra' opporre alcuna eccezione anche nell'eventualita' di  opposizione  o  ricorsi  proposti  dal  «Contraente»  o  da altri soggetti  comunque  interessati  ed anche in caso che il «Contraente» sia  dichiarato  nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
 La   richiesta   di   rimborso  dovra'  essere  fatta  dall'«Ente garantito»,   ovvero   direttamente   dalla  Banca  concessionaria  o istruttrice,   ovvero  dal  Soggetto  Responsabile,  ove  ricorra  la previsione  di  cui al precedente art. 3, a mezzo di fax o di lettera raccomandata  indirizzata  alla  Direzione  generale della «Societa», cosi' come risultante dalla premessa.
 La  «Societa»  rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della  preventiva  escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed  intendendo  restare  obbligata  in  solido  con il «Contraente» e rinuncia  sin  da  ora  ad  eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonche' ad ogni altra possibile eccezione.
 Nel  caso  di  ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo  di  interessi  e  spese,  la  «Societa» corrispondera' i relativi  interessi  moratori  in misura pari al tasso di riferimento (ex  tasso  ufficiale  di  sconto),  maggiorato  di  due  punti,  con decorrenza  dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della  richiesta  di  rimborso,  senza  necessita' di costituzione in mora.
 Nel   caso   di   dichiarazioni   non   veritiere   prodotte  dal «Contraente»,   la   «Societa»  potra'  eccepirne  la  sussistenza  e rivalersi solo nei confronti del «Contraente».
 
 Art. 5.
 Pagamento della commmissione/premio e deposito cautelativo
 
 Il  mancato  pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi  di  commissione/premio  da  parte  del  «Contraente» non potra'  essere  opposto  all'«Ente  garantito»,  ne'  potra' limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.
 Ugualmente  non  potra'  essere  opposta  all'«Ente garantito» la mancata   costituzione   da   parte  del  «Contraente»  del  deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.
 
 Art. 6.
 Inefficacia di clausole limitative della garanzia
 
 Sono    da    considerare    inefficaci   eventuali   limitazioni dell'irrevocabilita',  incondizionabilita'  ed  escutibilita' a prima richiesta della presente fidejussione.
 In  ogni caso, e' fatto salvo il diritto dell'«Ente garantito» di chiedere  ed  ottenere  gli  eventuali  adeguamenti  del  testo della presente garanzia alle sopravvenute normative.
 Le  clausole  di  cui  al  presente  articolo,  per  quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.
 
 Art. 7.
 Iscrizione a ruolo della somma garantita
 
 Il  decreto di revoca consentira' l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del «Contraente», sia nei confronti della «Societa».
 Nel   caso   in   cui  il  «Contraente»  avesse  provveduto  alla restituzione  all'«Ente  garantito»  della somma dovuta o di parte di essa,  si  procedera'  su  motivata richiesta scritta della «Societa» all'immediato  corrispondente  sgravio  del ruolo nei confronti della stessa «Societa».
 
 Art. 8.
 Requisiti soggettivi
 
 La  «Societa»  dichiara  di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348:
 1)  se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
 2) se Societa' di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle  imprese  autorizzate  all'esercizio  del  ramo cauzioni presso l'ISVAP,  di  far  parte  di  consorzi  di  coassicurazione  anche  a copertura  dei  rischi  per  tale  attivita',  nonche' di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
 3)  se  Societa'  finanziaria,  di  essere inserita nell'elenco speciale  di  cui  all'art.  107, del decreto legislativo n. 385/1993 presso  la  Banca  d'Italia, nonche' di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.
 
 Art. 9.
 Oneri fiscali
 
 Gli  eventuali  oneri  fiscali  derivanti dalla presente garanzia sono  a  carico  della  «Societa»,  fatto  salvo  quanto disposto dal successivo art. 13.
 
 Art. 10.
 Surrogazione
 
 La  «Societa»  e'  surrogata,  nei limiti delle somme corrisposte all'«Ente  garantito»  in  tutti  i  diritti,  ragioni  ed  azioni di quest'ultimo verso il «Contraente», i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.
 
 B) Condizioni che regolano il rapporto tra «Societa» e «Contraente».
 
 Art. 11.
 Commissione/premio
 
 La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il  periodo  di durata della garanzia, e' dovuto in via anticipata ed in  unica  soluzione;  in  caso di minor durata la commissione/premio versato  resta  integralmente  acquisito  dalla «Societa». In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della  commissione/premio  e  comunque fino a quando la «Societa» non sia  definitivamente  liberata da ogni responsabilita' in ordine alla garanzia  prestata con il presente atto, il «Contraente» e' tenuto al pagamento  in  via  anticipata  di  supplementi di commissione/premio nella   misura   indicata   nella   tabella   di  liquidazione  della commissione/premio.
 
 Art. 12.
 Rivalsa
 
 Il  «Contraente» e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a  rimborsare  alla  «Societa»,  a  semplice  richiesta, quanto dalla stessa  pagato all'«Ente garantito», oltre alle tasse, bolli, diritti di  quietanza  ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione  in  ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.
 
 Art. 13.
 Rivalsa delle spese di recupero
 
 Gli  oneri  di qualsiasi natura che la «Societa» dovra' sostenere per  il  recupero  delle  somme  versate  o  comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del «Contraente».
 
 Art. 14.
 Deposito cautelativo
 
 Nei  casi  previsti  dall'art.  1953 cod. civ., la «Societa» puo' pretendere  che  il  «Contraente»  provveda  a  costituire  in  pegno contanti  o  titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.
 
 Art. 15.
 Imposte e tasse
 
 Le  imposte  e  le  tasse,  i  contributi e tutti gli altri oneri stabiliti    per    legge,   presenti   e   futuri,   relativi   alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti  sono  a  carico del «Contraente» anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla «Societa».
 
 C) Norme comuni.
 Art. 16.
 Modifiche al testo
 
 La  «Societa»  ed  il «Contraente» si obbligano ad introdurre nel testo  del  presente  atto le modifiche richieste dal Ministero delle attivita' produttive.
 
 Art. 17.
 Forma delle comunicazioni alla «Societa»
 
 Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla «Societa» in dipendenza  dal  presente  atto,  per  essere  validi,  devono essere effettuati  esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o   di   ufficiale  giudiziario,  indirizzati  alla  Direzione  della «Societa»,  cosi'  come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale e' assegnato il presente contratto. Il contraente .................
 (firma autenticata)
 La societa' ..................
 (firma autenticata)
 Agli  effetti  degli  articoli 1341  e  1342  del  cod.  civ.  il sottoscritto  «Contraente»  dichiara  di  approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
 Art. 1 - (Oggetto della garanzia);
 Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo);
 Art. 3 - (Sostituto);
 Art. 4 - (Pagamento del rimborso e rinunce);
 Art.   5   -   (Pagamento  della  commissione/premio  e  deposito cautelativo);
 Art. 6 - (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo);
 Art. 7 - (Iscrizione a ruolo della somma garantita);
 Art. 8 - (Requisiti soggettivi);
 Art. 9 - (Oneri fiscali);
 Art. 10 - (Surrogazione);
 Art. 11 - (Pagamento della commissione premio);
 Art.  12  -  (Rinuncia  alle  eccezioni,  comprese  quelle di cui all'articolo 1952 cod. civ.);
 Art. 13 - (Rivalsa spese di recupero);
 Art. 14 - (Deposito cautelativo);
 Art. 15 - (Imposte e tasse);
 Art. 16 - (Modifiche al testo);
 Art. 17 - (Forma delle comunicazioni alla Societa).
 
 Il contraente .................
 (firma autenticata)
 (1)  Indicare  il  soggetto  che  presta  la  garanzia  e  la sua conformazione  giuridica: banca, societa' di assicurazione o societa' finanziaria.
 (2)  Indicare  per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione  all'albo  delle  banche  presso la Banca d'Italia; per le societa'   di   assicurazione  indicare  gli  estremi  di  iscrizione all'elenco  delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le societa' finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco  speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.
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