Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 17 maggio 2005
Soppressione del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento. Individuazione degli Uffici competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi, sgravi, richieste di maggiore rateizzazione, sospensione e per i rapporti pendenti con il Concessionario della riscossione e con la Ragioneria provinciale dello Stato. Modifica ed integrazione dell'atto dispositivo prot. n. 11228 del 30 maggio 2002 del direttore provinciale di Trento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
di Trento

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
Dispone

a modifica ed integrazione dell'atto dispositivo in oggetto quanto segue:
L'art. 1 viene cosi' sostituito:
Dal 1° giugno 2005 le competenze gia' svolte dal Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento nella provincia di Trento sono attribuite all'Ufficio locale di Trento, come di seguito individuate.
L'Ufficio locale di Trento riceve tutti i residui atti dei contribuenti con domicilio fiscale nei comuni della provincia di Trento alla data della presentazione della interessata dichiarazione e provvede a definire i relativi procedimenti:
Rimborsi ex articoli 37 e 38 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, concernente gli anni d'imposta 1997 e precedenti;
Rimborsi ex art. 41 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 emanati nell'ambito dei controlli di cui all'art. 36-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta ante 1994;
Istanze di sgravio avverso gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento emanati nell'ambito dei controlli dei cui all'art. 36-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, relativi alle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta anteriori 1998;
Istanze di maggior rateazione ex art. 19 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e istanze di sospensione ex art. 39 stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;
Rimborsi e sgravi derivanti dal contenzioso in essere sulle dichiarazioni;
Ricorsi avverso atti e iscrizioni a ruolo posti in essere dallo stesso Centro di servizio, ferma restando la speciale procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787/1980;
Rimborsi o discarichi e revoche provvedimenti di maggior rateazione.
L'art. 2 viene cosi' sostituito
A decorrere dal 1° giugno 2005, i ricorsi e le istanze relativi ai rapporti di cui ai punti precedenti vanno inoltrati all'Ufficio locale di Trento il quale provvedera' all'esame e alla definizione del procedimento.
Il predetto Ufficio gestisce e definisce i procedimenti relativi ai seguenti rapporti:
Istanze relative a mancati rimborsi;
Remissione dei vaglia estinti;
Rimborsi agli eredi aventi diritto e ai soci di societa' cessate, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali;
Volture dei titoli emessi dal Centro di Servizio di Trento;
Riammissione al pagamento di titoli perenti.
L'art. 3 viene cosi' sostituito
A decorrere dal 1° giugno 2005, e' assegnata all'Ufficio locale di Trento la competenza per le attivita' concernenti i rapporti pendenti con il Concessionario della riscossione per la provincia di Trento e con la Ragioneria provinciale dello Stato di Trento, riferiti alle iscrizioni a ruolo operate dal Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento a carico dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Trento.
Rimangono invariati gli altri articoli. Motivazioni

Con atto del 7 dicembre 2001, protocollo n. 220441, del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' stata, tra l'altro, disposta la soppressione al 30 giugno 2002 del Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Trento.
Il punto 1.3 del suddetto atto prevede che per i rapporti pendenti in specifiche materie (rimborsi, rapporti con il Concessionario della riscossione e con la Ragioneria provinciale dello Stato) il direttore regionale o provinciale con proprio provvedimento possa individuare, anche in deroga ai criteri generali della competenza territoriale, gli uffici cui assegnare la competenza per tali trattazioni.
Pertanto, al fine di garantire un assetto omogeneo nei rapporti con la ragioneria provinciale e con il Concessionario della riscossione per gli adempimenti relativi a tali attivita' e' stato individuato l'ufficio competente in materia.
Al punto 1.6 dell'atto 27 febbraio 2002 del direttore dell'Agenzia delle entrate e' previsto che per ragioni di economia gestionale e di razionalizzazione delle lavorazioni, la competenza in materia di sgravi e rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni d'imposta fino al 1992, gia' attribuita al Centro operativo di Pescara, puo' essere affidata, nell'ambito di ciascuna regione o provincia, ad uno o piu' uffici individuati dal direttore regionale o provinciale.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto dei carichi di lavoro derivanti dalle presenti attivita' in corso di svolgimento, con il presente provvedimento e' stato individuato l'ufficio competente alla gestione dei rapporti ancora pendenti nelle suddette materie. Riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica n. 787/1980.
Artt. 19 e 39 decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
Art. 40 decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992.
Decreto legislativo n. 300/1999.
Art. 2 decreto legislativo n. 99/2000.
C.M. 1° febbraio 2002. n. 14.
C.M. 12 aprile 2002, n. 13.
Risoluzione ministeriale del 22 aprile 2002, n. 123.
Statuto dell'Agenzia delle entrate.
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.
Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, n. 2001/220441.
Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002.
Trento, 17 maggio 2005
Il direttore provinciale: Sanzo'
 
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