Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2005 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE |
DECRETO RETTORALE 25 maggio 2005 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2002, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria; Visto il decreto rettorale n. 6295 del 15 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004 ed entrato in vigore il 15 aprile 2004; Vista la deliberazione del Senato accademico del 25 ottobre 2004 con la quale sono state approvate le modifiche all'art. 11 lettera p); all'art. 32, comma 3 e il titolo II capo II «altri Organi di Ateneo» e' stato integrato con l'istituzione del Comitato per le pari opportunita'; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 dicembre 2004 prot. n. 3647, con la quale richiedono la riformulazione del comma 1 e del comma 3 dell'art. 36, alla luce della vigente normativa in materia; Vista la deliberazione del Senato accademico dell'8 febbraio 2005 con la quale e' stato modificato l'art. 36 comma 1 e 3 alla luce della nota ministeriale del 15 dicembre 2004 ed e' stata approvata la modifica all'art. 57; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 5 maggio 2005 con la quale dichiarano che non vi e' alcuna osservazione in merito alle modifiche di statuto approvate nella seduta dell'8 febbraio 2005; Visti gli articoli 6 e 108 dello statuto di Ateneo; Decreta:
1. Allo statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria sono apportate le seguenti modifiche: sono sostituiti gli articoli riportati nell'allegato A «Articoli modificati»; sono eliminati gli articoli riportati nell'allegato B «Articoli cassati». 2. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante. 3. Le modifiche allo statuto di Ateneo entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Varese, 25 maggio 2005 Il rettore: Dionigi |
| Allegato A
ARTICOLI MODIFICATI Titolo secondo ORGANI DI ATENEO
Capo I Organi di Governo
Sezione III
Senato accademico
Art. 11.
Funzioni
1. Il Senato accademico: a) determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del Nucleo di valutazione interno, e definisce le conseguenti priorita'; b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati, avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione interna; c) esprime parere sul bilancio di previsione e sul piano edilizio; d) definisce priorita' e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonche' per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori per il loro impiego; e) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonche' di centri interuniversitari; f) delibera la costituzione e la soppressione di corsi di studio; g) approva le modifiche allo statuto; h) approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere; i) puo' rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attivita'; j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'Universita'; k) approva convenzioni e contratti attinenti all'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca; l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti; m) nel rispetto delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali; n) designa il Collegio dei revisori dei conti; o) designa i componenti del Nucleo di valutazione; p) elegge al suo interno la Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il finanziamento della ricerca con il compito di formulare proposte e svolgere attivita' istruttoria nelle materie di sua competenza; puo' eleggere al suo interno altre commissioni con competenze consultive ed istruttorie. Della Commissione fa parte il rettore o un suo delegato; q) esercita le competenze non affidate dallo statuto ad altri organi dell'Ateneo. Titolo II ORGANI DI ATENEO
Capo II Altri organi di Ateneo Sezione V
Comitato per le pari opportunita'
Art. 27.
Composizione e funzioni
1. Il Comitato per le Pari Opportunita' opera a tutela dei principi di uguaglianza sostanziale e parita' di trattamento dei dipendenti dell'Ateneo. 2. Il Comitato e' composto da otto membri, nominati dal rettore, in modo paritetico tra le sedi di Como e Varese e precisamente: a) quattro rappresentanti dei professori e ricercatori, scelti dal rettore tra una rosa di due nominativi espressi da ciascun Consiglio di facolta'; b) quattro rappresentanti del personale tecnico/amministrativo, eletti nel proprio interno dal personale. 3. Il presidente del Comitato e' nominato dal rettore tra i suoi componenti.
Titolo terzo STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
Capo I Facolta' Sezione II
Corsi di studio
Art. 36
Corsi attivabili
1. Presso le facolta', ed eventualmente con il concorso di piu' facolta', possono essere istituiti corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, Corsi di specializzazione. 2. Le facolta' possono inoltre istituire corsi di master e corsi post-laurea con finalita' di perfezionamento, di aggiornamento e riqualificazione professionale, di preparazione all'esercizio delle professioni e di educazione permanente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e con universita' nazionali ed estere. 3. I corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di Ateneo in conformita' alla legge n. 341/1990.
Titolo IV CENTRI DI SERVIZI E DI RICERCA
Capo I Centri di servizi Sezione I
Norme generali
Art. 57.
Funzionamento
1. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizi sono disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. I regolamenti definiscono le competenze e la composizione degli organi, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo e di gestione, assicurando la rappresentanza delle aree disciplinari e del personale tecnico-amministrativo in servizio presso i Centri, o delle strutture interessate negli organi di indirizzo. |
| Allegato B
ARTICOLI CASSATI
Ex comma 3, art. 32: (Titolo III - Strutture scientifiche e didattiche - Capo I Facolta' / Sezione I - Organi e competenze). «Il Consiglio di facolta' e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, senza tenere conto dei professori fuori ruolo assenti.». |
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