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| Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2005 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE |  | DECRETO RETTORALE 25 maggio 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Viste  le  leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Visto  il  decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  85  dell'11 aprile 2002, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria;
 Visto  il  decreto  rettorale n. 6295 del 15 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004 ed entrato in vigore il 15 aprile 2004;
 Vista  la  deliberazione  del Senato accademico del 25 ottobre 2004 con  la  quale  sono state approvate le modifiche all'art. 11 lettera p);  all'art.  32,  comma  3  e il titolo II capo II «altri Organi di Ateneo» e' stato integrato con l'istituzione del Comitato per le pari opportunita';
 Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  15 dicembre  2004  prot.  n.  3647, con la quale richiedono  la riformulazione del comma 1 e del comma 3 dell'art. 36, alla luce della vigente normativa in materia;
 Vista  la  deliberazione del Senato accademico dell'8 febbraio 2005 con  la  quale  e'  stato  modificato l'art. 36 comma 1 e 3 alla luce della nota ministeriale del 15 dicembre 2004 ed e' stata approvata la modifica all'art. 57;
 Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 5 maggio 2005 con la quale dichiarano che non vi e' alcuna  osservazione  in  merito  alle modifiche di statuto approvate nella seduta dell'8 febbraio 2005;
 Visti gli articoli 6 e 108 dello statuto di Ateneo;
 Decreta:
 
 1.  Allo  statuto  dell'Universita'  degli studi dell'Insubria sono apportate le seguenti modifiche:
 sono  sostituiti gli articoli riportati nell'allegato A «Articoli modificati»;
 sono  eliminati  gli articoli riportati nell'allegato B «Articoli cassati».
 2.   Gli  allegati  al  presente  decreto  ne  costituiscono  parte integrante.
 3.  Le  modifiche  allo  statuto  di Ateneo entreranno in vigore il quindicesimo  giorno  dalla  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Varese, 25 maggio 2005
 Il rettore: Dionigi
 |  |  |  | Allegato A 
 ARTICOLI MODIFICATI
 Titolo secondo
 ORGANI DI ATENEO
 
 Capo I
 Organi di Governo
 
 Sezione III
 
 Senato accademico
 
 Art. 11.
 
 Funzioni
 
 1. Il Senato accademico:
 a)  determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali  di  sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle  strutture  didattiche  e  scientifiche e delle valutazioni del Nucleo di valutazione interno, e definisce le conseguenti priorita';
 b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita' didattiche  e  di  ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati, avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione interna;
 c)  esprime  parere  sul  bilancio  di  previsione  e sul piano edilizio;
 d)  definisce  priorita'  e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili  per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture   didattiche,   di   ricerca,   di  servizio,  nonche'  per l'amministrazione   centrale,   anche   formulando  parametri  minimi obbligatori per il loro impiego;
 e)   delibera,   sentito   il   Consiglio  di  amministrazione, l'istituzione,  la  modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonche' di centri interuniversitari;
 f)  delibera  la  costituzione  e  la  soppressione di corsi di studio;
 g) approva le modifiche allo statuto;
 h) approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e  scientifiche,  ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;
 i)  puo' rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia  di  didattica  e  di  ricerca  delle  strutture  al  fine di assicurare il coordinamento delle attivita';
 j)    dirime    eventuali    conflitti    fra    le   strutture dell'Universita';
 k) approva convenzioni e contratti attinenti all'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca;
 l)  esprime  parere  sull'ammontare  della  contribuzione degli studenti;
 m) nel rispetto delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
 n) designa il Collegio dei revisori dei conti;
 o) designa i componenti del Nucleo di valutazione;
 p)  elegge  al  suo  interno  la  Commissione  di Ateneo per la ricerca scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il finanziamento  della  ricerca  con il compito di formulare proposte e svolgere  attivita' istruttoria nelle materie di sua competenza; puo' eleggere  al  suo interno altre commissioni con competenze consultive ed  istruttorie.  Della  Commissione  fa  parte  il  rettore o un suo delegato;
 q)  esercita  le competenze non affidate dallo statuto ad altri organi dell'Ateneo.
 Titolo II
 ORGANI DI ATENEO
 
 Capo II
 Altri organi di Ateneo
 Sezione V
 
 Comitato per le pari opportunita'
 
 Art. 27.
 
 Composizione e funzioni
 
 1.  Il  Comitato  per  le  Pari  Opportunita'  opera a tutela dei principi  di  uguaglianza  sostanziale  e  parita' di trattamento dei dipendenti dell'Ateneo.
 2.  Il Comitato e' composto da otto membri, nominati dal rettore, in modo paritetico tra le sedi di Como e Varese e precisamente:
 a) quattro   rappresentanti  dei  professori  e  ricercatori, scelti dal rettore tra una rosa di due nominativi espressi da ciascun Consiglio di facolta';
 b) quattro         rappresentanti        del        personale tecnico/amministrativo, eletti nel proprio interno dal personale.
 3.  Il presidente del Comitato e' nominato dal rettore tra i suoi componenti.
 
 Titolo terzo
 STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
 
 Capo I
 Facolta'
 Sezione II
 
 Corsi di studio
 
 Art. 36
 
 Corsi attivabili
 
 1.  Presso  le facolta', ed eventualmente con il concorso di piu' facolta',  possono  essere istituiti corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, Corsi di specializzazione.
 2.  Le facolta' possono inoltre istituire corsi di master e corsi post-laurea  con  finalita'  di  perfezionamento,  di aggiornamento e riqualificazione  professionale,  di preparazione all'esercizio delle professioni  e  di  educazione permanente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e con universita' nazionali ed estere.
 3.  I  corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di Ateneo in conformita' alla legge n. 341/1990.
 
 Titolo IV
 CENTRI DI SERVIZI E DI RICERCA
 
 Capo I
 Centri di servizi
 Sezione I
 
 Norme generali
 
 Art. 57.
 
 Funzionamento
 
 1. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizi sono disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal Senato accademico e  dal  Consiglio  di  amministrazione.  I regolamenti definiscono le competenze  e  la  composizione  degli  organi,  nel  rispetto  della distinzione  tra  compiti  di indirizzo e di gestione, assicurando la rappresentanza    delle    aree    disciplinari   e   del   personale tecnico-amministrativo in servizio presso i Centri, o delle strutture interessate negli organi di indirizzo.
 |  |  |  | Allegato B 
 ARTICOLI CASSATI
 
 Ex  comma  3,  art.  32:  (Titolo  III - Strutture scientifiche e didattiche - Capo I Facolta' / Sezione I - Organi e competenze).
 «Il  Consiglio  di  facolta'  e'  validamente  costituito  con la presenza  della  maggioranza  dei  componenti aventi diritto al voto, senza tenere conto dei professori fuori ruolo assenti.».
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