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| Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n. 96 |  | Revisione  della  parte  aeronautica  del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  2  della  legge  9 novembre  2004,  n.  265,  di conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237;
 Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  per le politiche comunitarie, con il Ministro  della  difesa,  con  il  Ministro  della giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 
 Degli   organi   amministrativi  e  della  disciplina  tecnica  della
 navigazione
 
 1.  La  rubrica  del titolo I del libro I della parte II del codice della   navigazione  e'  sostituita  dalla  seguente:  «DEGLI  ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».
 2.  Gli  articoli da  687  a  690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
 «Art.   687  (Amministrazione  dell'aviazione  civile).  -   L'Ente nazionale  per  l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte  salve  le  competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce  come unica autorita' di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza  nel  settore  dell'aviazione  civile,  mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di   sistemi  di  qualita'  aeronautica  rispondenti  ai  regolamenti comunitari.
 Le  attribuzioni  e  l'organizzazione  degli  enti aeronautici sono disciplinate  dalle  rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.
 Art.   688  (Concorso  di  competenze). - Negli  aeroporti  situati all'interno  di  porti  marittimi,  la  vigilanza sulla sosta e sulla circolazione   di  navi,  galleggianti  e  aeromobili  e'  esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorita' marittima.
 Art.   689  (Vigilanza  sul  traffico  nazionale  all'estero). - La vigilanza  sulla  navigazione  e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.
 Art.  690  (Annessi  ICAO). - Al  recepimento  degli  annessi  alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago  il  7 dicembre  1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede  in  via  amministrativa,  sulla  base dei principi generali stabiliti,  in  attuazione  di  norme  legislative,  dal  decreto del Presidente  della  Repubblica  4 luglio  1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
 Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  primo  comma  si  provvede all'adozione  delle  norme  di  adeguamento  alle eventuali modifiche degli  annessi  e  al  recepimento  dell'ulteriore  normativa tecnica applicativa degli stessi.
 Il  Governo  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  modificare, con regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni  di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».
 3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione  compentente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   delle   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi calore di
 legge e i regolamenti.
 - L'art.   2   della  legge  9 novembre  2004,  n.  265
 (Gazzetta  Ufficiale  10 novembre  2004,  n. 264), recante:
 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
 8 settembre  2004,  n. 237 (Gazzetta Ufficiale 10 settembre
 2004,  n.  213),  recante  interventi  urgenti  nel settore
 dell'aviazione  civile.  Delega al Governo per l'emanazione
 di  disposizioni correttive ed integrative del codice della
 navigazione», cosi' recita:
 «Art.    2   (Delega   all'adozione   di   disposizioni
 successive).  -  1.  Al  fine  di  migliorare il livello di
 tutela  dei  diritti  del  passeggero  e  di  sicurezza del
 trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto
 normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile
 e  delle  gestioni  aeroportuali, il Governo e' delegato ad
 adottare,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
 pubblica  e  nel  rispetto delle prerogative costituzionali
 delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  previa deliberazione del Consiglio
 dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
 e  dei  trasporti,  uno  o  piu' decreti legislativi per la
 revisione   della   parte   aeronautica  del  codice  della
 navigazione.
 2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge, il Governo trasmette gli schemi dei
 decreti   legislativi  di  cui  al  comma  1  corredati  di
 relazione    tecnica   sugli   effetti   finanziari   delle
 disposizioni  in essi contenute, ai sensi dell'art. 11-ter,
 comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni,  al  Parlamento per l'espressione del parere
 da  parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti per
 materia  e  per  le  conseguenze  di carattere finanziario.
 Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta
 giorni    dalla    data    di    assegnazione,    indicando
 specificatamente  le  eventuali  disposizioni  ritenute non
 conformi  ai  principi  e  criteri direttivi della legge di
 delegazione.
 Il   Governo   entro   i  successivi  sessanta  giorni,
 esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere
 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
 ritrasmette  al  Parlamento,  con le sue osservazioni e con
 eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi
 per  il  parere  definitivo  delle Commissioni parlamentari
 competenti  per  materia  e per le conseguenze di carattere
 finanziario,  che  deve essere espresso entro trenta giorni
 dall'assegnazione.
 3.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore dei
 decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei
 principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime
 procedure  stabilite  dal presente articolo, possono essere
 emanate  disposizioni  correttive e integrative dei decreti
 legislativi stessi.
 4.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 e le
 eventuali modifiche di cui al comma 3 devono conformarsi ai
 principi  ed  ai  criteri  direttivi  di  cui  al  comma 5,
 garantendo  altresi'  il  necessario  coordinamento  con la
 normativa  comunitaria ed internazionale e, in particolare,
 con  gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione
 di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile
 1956, n. 561.
 5.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata nel
 rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) individuazione  delle  diverse  responsabilita'  e
 competenze   come   individuate  nei  regolamenti  (CE)  n.
 549/2004,  n.  550/2004,  n.  551/2004  e  n.  552/2004 del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004;
 b) disciplina  delle  fonti e recepimento delle norme
 tecniche  internazionali,  anche  in  via  amministrativa e
 mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;
 c) disciplina  della  proprieta'  degli  aeroporti  e
 dell'imposizione  di vincoli alle proprieta' limitrofe agli
 aeroporti,  con  la  semplificazione  e l'adeguamento della
 normativa  alle  regole  tecniche  di cui all'Annesso n. 14
 ICAO;
 d) fissazione   delle   modalita'   per   l'esercizio
 efficiente  delle  funzioni  di polizia della navigazione e
 degli aerodromi;
 e)  armonizzazione e semplificazione della disciplina
 inerente a titoli professionali aeronautici;
 f) adeguamento    alla   normativa   comunitaria   ed
 internazionale della disciplina in materia di servizi aerei
 nonche' di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche
 alla tutela degli utenti;
 g) semplificazione  del  regime  amministrativo degli
 aeromobili e della pubblicita' degli atti ad essi relativi;
 h) abrogazione  esplicita  di  tutte  le disposizioni
 incompatibili con le modifiche del codice della navigazione
 adottate nell'esercizio della delega;
 i) salvaguardia   delle  attribuzioni  del  Ministero
 della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Dei servizi della navigazione aerea
 
 1.  Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione e' inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».
 2.  L'articolo  691 del codice della navigazione, e' sostituito dai seguenti:
 «Art.  691  (Servizi  della  navigazione  aerea). - I servizi della navigazione aerea si distinguono in:
 a) servizi  del  traffico  aereo,  che  includono  i  servizi  di controllo  del  traffico  aereo,  i  servizi  di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;
 b) servizi di meteorologia aeronautica;
 c) servizi di informazioni aeronautiche;
 d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.
 Art.    691-bis    (Fornitura   dei   servizi   della   navigazione aerea). - Fatta  salva  l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria,  i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle  carte  ostacoli,  sono  espletati dalla societa' Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
 I  servizi  del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
 La  societa' Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza,  la  movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del  personale  sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli  aeromobili  sui  piazzali. La societa' Enav cura, altresi', la gestione  e  la  manutenzione  degli  impianti  di  assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.
 L'Aeronautica   militare  svolge  i  servizi  di  cui  al  presente articolo,  stipulando,  se  del  caso,  specifici  atti di intesa con l'ENAC,   da   sottoporre   all'approvazione   del   Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.
 Sono  fatte  salve  le  attribuzioni  dell'Aeronautica  militare in materia di meteorologia generale.».
 |  |  |  | Art. 3. 
 Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi
 
 1. Il titolo II e' soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro  I  della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
 
 "Titolo III
 
 DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI
 
 Capo I
 
 Della proprieta' e dell'uso degli aerodromi
 
 Art.  692  (Beni  del demanio aeronautico statale). Fanno parte del demanio aronautico civile statale:
 a)  gli  aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;
 b)   ogni   costruzione   o   impianto  appartenente  allo  Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
 Gli   aerodromi   militari   fanno   parte   del  demanio  militare aeronautico.
 Art.  693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni del  demanio  aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art.  692  sono  assegnati  all'ENAC  in  uso  gratuito  ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
 All'individuazione  dei  beni  di  cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
 I  beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile  sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.
 Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto  di  prelazione  per  l'acquisizione  al  proprio  demanio  o patrimonio  degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.
 Art.  694  (Aerodromi  privati).  -  Ferme restando le attribuzioni degli   enti   locali   e   fatti   salvi   gli   effetti   derivanti dall'applicazione  delle  leggi  speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento  da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di  aerodromi  e  di  altri  impianti  aeronautici,  sono autorizzati dall'ENAC.
 Art.  695  (Mutamenti  relativi  ai diritti su aerodromi e su altri impianti  privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto  e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti   aeronautici   privati   sono   preventivamente  comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
 Art.  696  (Opere  di  pubblico  interesse).  - La dichiarazione di pubblico   interesse  per  le  opere  necessarie  all'istituzione  ed all'ampliamento  di  aerodromi  e  di  altri  impianti aeronautici da destinare  al  servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e'  comunicata  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
 annullarla  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
 ricezione. Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:
 a)  gli  aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;
 b)   gli   aeroporti   militari   designati  dal  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  il  Ministro della difesa;
 c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
 Art.   698   (Aeroporti  di  rilevanza  nazionale  e  di  interesse regionale).  -  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati,  previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla data di assegnazione, gli aeroporti   di   rilevanza   nazionale,  quali  nodi  essenziali  per l'esercizio  delle  competenze  esclusive  dello Stato, tenendo conto delle  dimensioni  e  della  tipologia  del traffico, dell'ubicazione territoriale  e  del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto previsto  nei  progetti  europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede  alle  modifiche  del  suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
 Allo  scopo  di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di  interesse regionale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico   della   finanza   pubblica,   presso   il   Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto  dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del  Governo  e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di  cui  al  presente  comma non comporta la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborsi spese.
 Art.  699  (Uso  degli  aeroporti aperti al traffico civile). - Gli aeromobili  possono  approdare,  sostare  e  partire  negli aeroporti aperti  al  traffico  civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.
 Gli  aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita' o  quando  cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
 Art.  700  (Uso  degli  aerodromi  privati  non  aperti al traffico civile).  -  Salvo  il  caso di necessita', per l'uso degli aerodromi privati  non  aperti  al  traffico  civile  e'  richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.
 Art.  701  (Aviosuperfici).  -  Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli   aeroporti,   idonee   alla   partenza   ed  all'approdo,  non appartenenti  al  demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali,  ferme  restando  le  competenze  dell'ENAC  in  materia di sicurezza.
 Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma restando  la  normativa  generale  applicabile  alla realizzazione di opere  pubbliche,  l'approvazione  dei  progetti  di  costruzione, di ampliamento,  di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento  delle  infrastrutture  aeroportuali,  anche  al  fine di eliminare  le  barriere  architettoniche  per  gli  utenti  a ridotta mobilita',  e'  di  spettanza  dell'ENAC, anche per la verifica della conformita'  alle  norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione,  programmazione  e  di  indirizzo  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 Le  opere  realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono   al   suo   patrimonio   fino   alla  cessazione  della concessione.
 Art.  703  (Devoluzione  delle  opere  non  amovibili).  -  Ove non diversamente  stabilito  nell'atto  di  concessione, quando la stessa venga   a  cessare,  le  opere  non  amovibili,  costruite  sull'area demaniale,  restano  acquisite  allo  Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare,  da  parte  del  concessionario  subentrante,  il  valore contabile residuo non ammortizzato.
 L'ENAC  ha  facolta',  d'intesa  con  le  autorita'  competenti, di ordinare  la  demolizione  delle  opere  con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
 Nelle   ipotesi   di   cui   al   secondo  comma,  l'ENAC,  ove  il concessionario  non  esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
 
 Capo II
 Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra
 
 Art.  704  (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). - Alla  concessione  della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di  rilevanza  nazionale  si  provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia   e  delle  finanze  e,  limitatamente  agli  aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.
 Il  provvedimento  concessorio,  nel  limite  massimo  di durata di quaranta  anni,  e'  adottato,  su  proposta del-l'ENAC, all'esito di selezione  effettuata  tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicita', nel  rispetto  dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove   competente,   la  regione  o  provincia  autonoma  nel  cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
 Alle  procedure  di  gara  sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.
 L'affidamento  in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una  convenzione  e  di  un  contratto  di  programma  fra il gestore aeroportuale  e  l'ENAC,  nel  rispetto  delle  direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 La  convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la  verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle  altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa  la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio  alle  previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto  di  concessione.  Deve  inoltre  contenere  le modalita' di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonche' le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
 Art.   705   (Compiti   del   gestore   aeroportuale).  Il  gestore aeroportuale  e'  il  soggetto  cui  e'  affidato,  insieme  ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le  infrastrutture  aeroportuali  e  di  coordinare  e controllare le attivita'  dei  vari  operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema    aeroportuale    considerato.   L'idoneita'   del   gestore aeroportuale  ad espletare le attivita' di cui al presente comma, nel rispetto  degli  standard  tecnici  di  sicurezza,  e'  attestata  da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.
 Ferme   restando  la  disciplina  del  titolo  VII  e  comunque  le competenze  attribuite  agli  organi  statali  in materia di ordine e sicurezza  pubblica,  difesa  civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:
 a)  assicura  il  puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
 b)  organizza  l'attivita'  aeroportuale  al  fine  di  garantire l'efficiente   utilizzazione   delle  risorse  per  la  fornitura  di attivita'  e  di  servizi  di  livello  adeguato,  anche  mediante la pianificazione  degli  interventi  in  relazione  alla  tipologia  di traffico;
 c) corrisponde il canone di concessione;
 d)  assicura  agli  utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi  di  assistenza  a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente  o  coordinando  l'attivita'  dei  soggetti  idonei  che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
 e)  sotto  la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la societa' Enav,  assegna  le  piazzole  di  sosta  agli  aeromobili  e assicura l'ordinato  movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al  fine  di  non interferire con l'attivita' di movimentazione degli aeromobili,   verificando   il   rispetto   delle   prescrizioni  del regolamento  di  scalo  da parte degli operatori privati fornitori di servizi  aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;
 f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla societa' Enav, ai  vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del  servizio  ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche'  alla  presenza  di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
 g)  redige  la  Carta  dei  servizi in conformita' alle direttive emanate   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e dall'ENAC  e  garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualita' dei servizi offerti all'utenza;
 h)  assicura  i  controlli  di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.
 Art. 706 (Servizi di assistenza a terra). - I servizi di assistenza a  terra  negli  aeroporti  aperti  al  traffico  aereo  commerciale, espletati  sia  dal  gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli  utenti  in  autoassistenza  ritenuti  idonei  dall'ENAC,  sono regolati dalle norme speciali in materia.
 
 Capo III
 
 Vincoli della proprieta' privata
 
 Art.  707  (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al fine  di  garantire  la  sicurezza  della  navigazione  aerea, l'ENAC individua  le  zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti  e  stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione   aerea   ed   ai  potenziali  pericoli  per  la  stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed  al  governo  del  territorio,  adeguano  i  propri  strumenti  di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
 Il  personale  incaricato  dall'ENAC  di  eseguire  i  rilievi e di collocare   i   segnali   puo'  accedere  nella  proprieta'  privata, richiedendo,  nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.
 Le  zone  di  cui  al  primo  comma  e le relative limitazioni sono indicate  dall'ENAC  su  apposite  mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
 Dell'avvenuto   deposito  e'  data  notizia,  entro  dieci  giorni, mediante  avviso  inserito  nel  Bollettino  ufficiale  della regione interessata.   Il   comune   interessato  provvede  inoltre  a  darne pubblicita'  ai  singoli  soggetti  interessati,  nei  modi  ritenuti idonei.
 Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere  o attivita' compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.
 Per  gli  aeroporti  militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.
 Art.   708   (Opposizione).   -  Nel  termine  di  sessanta  giorni dall'avviso  di  deposito  di  cui  all'articolo  707,  quarto comma, chiunque  vi  abbia  interesse  puo',  con  atto notificato all'ENAC, proporre  opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni.  Di  questa  facolta',  e del predetto termine, e' fatta menzione nel medesimo avviso.
 L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della  medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.
 Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono ostacolo alla navigazione  aerea  le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici  ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
 La  costituzione  di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e'  subordinata  all'autorizzazione  dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
 Art.  710  (Aeroporti  militari).  - Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:
 a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
 b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
 c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;
 d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
 e)   all'abbattimento  degli  ostacoli  ed  all'eliminazione  dei pericoli di cui all'articolo 714.
 Art.  711  (Pericoli  per  la  navigazione).  -  Nelle  zone di cui all'articolo   707,   sono   soggette  a  limitazioni  le  opere,  le piantagioni  e  le attivita' che costituiscono un potenziale richiamo per  la  fauna  selvatica  o  comunque un pericolo per la navigazione aerea.
 La  realizzazione  delle  opere, le piantagioni e l'esercizio delle attivita'  di  cui  al  comma  1,  fatte  salve  le  competenze delle autorita'  preposte,  sono  subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che  ne  accerta  il  grado  di pericolosita' ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
 Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su segnalazione delle  autorita'  e  degli  organismi locali e con oneri a carico del proprietario,  ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate  ai  sensi  dell'articolo  707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono  maggiore  visibilita', nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.
 Il   monitoraggio   dell'efficienza   dei  segnali  e  la  relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.
 I  comuni  territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze   delle  prescrizioni  in  materia  di  collocamento  di segnali.
 Art.   713  (Aviosuperfici  e  impianti  aeronautici  destinati  al servizio  della  navigazione  aerea).  -  Le  aree  in prossimita' di aviosuperfici  o  di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione   aerea   possono   essere  assoggettate  dall'ENAC  alle limitazioni   previste   dagli   articoli   709   e   711,  a  tutela dell'interesse pubblico.
 Art.   714   (Abbattimento   degli  ostacoli  ed  eliminazione  dei pericoli).  -  L'ENAC  ordina,  con provvedimento motivato, che siano abbattuti  gli  ostacoli  non  compatibili  con  la  sicurezza  della navigazione  aerea  o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere  e'  posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.
 Se  l'ostacolo  o  la situazione di pericolo sono preesistenti alla data  di  pubblicazione  del  piano  di  sviluppo  aeroportuale o, in carenza  di  esso,  del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennita'  all'interessato  che  abbia  subito  un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.
 Art.  715  (Valutazione di rischio delle attivita' aeronautiche). - Al  fine di ridurre il rischio derivante dalle attivita' aeronautiche le comunita' presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua  gli  aeroporti  per  i  quali  effettuare  la  valutazione dell'impatto di rischio.
 Nell'esercizio  delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del  territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.
 Art.  716  (Inquinamento  acustico).  - La realizzazione di opere e l'imposizione  di  nuove  destinazioni  urbanistiche  nelle vicinanze degli  aeroporti  sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.".
 2.   Indipendentemente   dall'individuazione   degli  aeroporti  di rilevanza  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  698 del codice della navigazione,  da  effettuare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di  cui  all'articolo  704,  primo  e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano   alle   concessioni   della   gestione  aeroportuale  gia' rilasciate,  anche  in base a legge speciale, nonche' ai procedimenti di  rilascio  della  concessione  su istanza antecedente alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, ai sensi del decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997,  n.  521.  Detti  procedimenti devono concludersi entro un anno dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo. Decorso  inutilmente  il  detto  termine  le societa' istanti possono chiedere,  con  oneri  a  carico  delle  medesime,  al Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il  quale  nei  successivi  sessanta  giorni  provvede  sull'istanza, provvedendo  al  rilascio  della  concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.
 3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a)  il  comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
 b)  il  comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre 2004,  n.  237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;
 c)  i  commi  2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre 2004,  n.  237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.
 4.  L'articolo  718  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 "Art.  718  (Funzioni  di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia  degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.
 I  soggetti  privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli aerodromi  sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri   autoritativi  di  competenza,  nonche'  al  coordinamento  e controllo del gestore aeroportuale.
 L'ENAC  vigila  sulla  fornitura dei servizi forniti dalla societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
 Al  personale  dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva e'  garantito  l'accesso  ai  mezzi,  alle  aree  aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla navigazione aerea.".
 5.  Gli  articoli  da  719  a 725 del codice della navigazione sono abrogati.
 6.  All'articolo  730, terzo comma, le parole: ", previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione" sono soppresse.
 7.  Le  regioni  disciplinano  le materie di propria competenza nel rispetto  dei  principi  desumibili  dalle disposizioni contenute nel titolo  III  del libro I della parte II del codice della navigazione, come modificato dal presente articolo.
 8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e' sostituito dal seguente:
 
 "Art. 14.
 Protezione sociale
 
 1.  Salva  restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di    tutela,   l'ENAC,   in   esecuzione   delle   direttive   delle Amministrazioni  competenti  e nell'ambito delle vigenti disposizioni in  materia,  assicura,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza   pubblica,   nel   caso  di  trasferimento  delle  attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di' assistenza a terra di cui  agli  allegati  A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale  previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del  personale  in  attivita'  analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.".
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il  decreto  ministeriale  12 novembre  1997, n. 521,
 recante:  "Regolamento  recante  norme  di attuazione delle
 disposizioni  di  cui  all'art.  10,  comma 13, della legge
 24 dicembre  1993,  n.  537,  con  cui e' stata disposta la
 costituzione  di  societa'  di capitali per la gestione dei
 servizi  e  infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in
 parte  dallo Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 83 del 9 aprile 1998.
 - Il  testo  vigente  dell'art.  730  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art. 730 (Ingiunzione per rimborso di spese). - Per il
 rimborso  di  spese  anticipate,  o  comunque sostenute per
 conto   di   privati,  il  direttore  di  aeroporto  emette
 ingiunzione   resa   esecutoria  con  decreto  del  pretore
 competente per territorio.
 Decorsi     venti     giorni     dalla    notificazione
 dell'ingiunzione   al  debitore,  senza  che  questi  abbia
 eseguito  il  pagamento,  il  direttore  di  aeroporto puo'
 procedere agli atti esecutivi.
 Entro   il  termine  predetto  il  debitore  puo'  fare
 opposizione  al  decreto  per motivi inerenti all'esistenza
 del credito o al suo ammontare.
 L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente
 per valore.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 Del personale aeronautico
 
 1.  Il  titolo  IV  del  libro  I  della  parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 
 «Titolo IV
 
 DEL PERSONALE AERONAUTICO
 
 Art. 731 (Il personale aeronautico). - Le disposizioni del presente titolo  si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla   Convenzione   relativa   all'aviazione  civile  internazionale stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo  6 marzo  1948,  n.  616,  ratificato con legge 17 aprile 1956,  n.  561,  per  il  quale  e'  previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.
 Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
 a) il personale di volo;
 b) il personale non di volo.
 Art. 732 (Personale di volo). - Il personale di volo comprende:
 a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
 b) il  personale  addetto  al  controllo  degli  apparati e degli impianti di bordo;
 c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
 Art.  733  (Personale  non  di  volo). - Il  personale  non di volo comprende:
 a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
 b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
 c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
 d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
 Art.  734  (Licenze  ed  attestati). - I  titoli  professionali,  i requisiti   e   le   modalita'   per  il  rilascio,  il  rinnovo,  la reintegrazione,  la  sospensione  o  la  revoca  delle licenze, degli attestati  e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti  dell'ENAC,  emanati  in  conformita'  all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
 L'ENAC,  nel  rispetto  delle  normative  tecniche internazionali e comunitarie,  disciplina,  d'intesa  con  i  Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.
 L'ENAC  provvede  alla  certificazione  del  personale addetto alla manutenzione  di  impianti,  sistemi  ed  apparati per la navigazione aerea.
 Art.  735  (Obbligo  di  esibizione di licenze e di attestati). - I titolari  di  licenze  e  di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attivita' ispettive o di controllo, e  alle  competenti  autorita'  straniere  sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.».
 2.  Gli  articoli da  736  a  742 del codice della navigazione sono abrogati.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Delle distinzioni degli aeromobili
 
 1.  L'articolo  743  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
 Le  distinzioni  degli  aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche  e  secondo  il  loro  impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
 Non  sono  considerati  aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo  da  diporto  o  sportivo,  di  cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.».
 2. All'articolo 744, primo comma, del codice della navigazione sono soppresse  le  seguenti  parole:  «,  alla  posta» e le parole: «alla Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia dello Stato».
 3.  All'articolo  744  del codice della navigazione e' aggiunto, in fine,  il  seguente  comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli   aeromobili   utilizzati,  anche  occasionalmente,  da  soggetti pubblici  o  privati, che svolgono la propria attivita' per la tutela della sicurezza nazionale».
 4.  L'articolo  745  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  745  (Aeromobili  militari). - Sono  militari gli aeromobili considerati  tali  dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.
 Gli  aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed   immatricolati  nei  registri  degli  aeromobili  militari  dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa.».
 5.  L'articolo  746  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  746  (Aeromobili  equiparabili  a  quelli di Stato). - Salvo quanto  disposto  dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  puo',  con  proprio provvedimento, equiparare  agli  aeromobili  di  Stato  quegli  aeromobili  che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
 Il  provvedimento  stabilisce limiti e modalita' dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
 L'equiparazione  rende  applicabili  le  disposizioni relative alla categoria  cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
 Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere equiparata all'attivita' svolta dagli aeromobili di Stato l'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.».
 6. L'articolo 747 del codice della navigazione e' abrogato.
 7.  L'articolo  748  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si applicano  le  norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana,  delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.
 L'utilizzazione  degli  aeromobili  di cui all'articolo 744, quarto comma,  comporta  l'esenzione  da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche'  il  diritto  di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
 Lo  svolgimento  delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza,  individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.
 Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non  si  applicano  al  personale,  ai  mezzi,  agli impianti ed alle infrastrutture  appartenenti  al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.».
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  744  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 «Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
 Sono  aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli,
 di  proprieta'  dello  Stato, destinati esclusivamente alle
 forze  di  polizia  dello  Stato,  alla  dogana,  al  Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  o ad altro servizio di
 Stato.
 Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
 Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
 internazionali,   agli   effetti  della  navigazione  aerea
 internazionale   sono   considerati   privati   anche   gli
 aeromobili  di  Stato,  ad eccezione di quelli militari, di
 dogana,  di  polizia  e  del Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco.
 Sono  equiparati agli aeromobii di Stato gli aeromobili
 utilizzati,  anche  occasionalmente, da soggetti pubblici o
 privati,  che  svolgono  la propria attivita' per la tutela
 della sicurezza nazionale.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo  25 luglio  1997, n. 250, recante: «Istituzione
 dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile (E.N.A.C.)»,
 come modificato dal presente decreto:
 «Art.  8  (Patrimonio). - 1. Con uno o piu' decreti del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri dei
 trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito,
 entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
 presente  decreto,  il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito
 dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attivita'
 istituzionali.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della
 navigazione,  di concerto con i Ministri del tesoro e delle
 finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i
 beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento
 dei   beni   medesimi,   secondo   i   criteri  previsti  e
 disciplinati  dal regolamento di cui all'art. 10, comma 13,
 della  legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per l'utilizzo degli
 aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto e'
 adottato  di  concerto  con  i  Ministri  del tesoro, delle
 finanze e della difesa.
 3.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di cui all'art. 2,
 l'E.N.A.C. subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e
 passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del
 Registro  aeronautico  italiano e dell'Ente nazionale della
 gente dell'aria.
 4. (Abrogato).».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1-bis e 2 del
 decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237 (Interventi urgenti
 nel  settore  dell'aviazione  civile), convertito in legge,
 con  modificazioni,  dall'art. 1, legge 9 novembre 2004, n.
 265, come modificati dal presente decreto:
 «Art. 1-bis (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali).
 - 1. (Abrogato).
 2.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
 legge  di  conversione del presente decreto, le convenzioni
 approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della
 gestione  aeroportuale  devono contenere il termine, almeno
 quadriennale,   per   la  verifica  della  sussistenza  dei
 requisiti  soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni
 che  hanno  determinato il rilascio del titolo, compresa la
 rispondenza  dell'effettivo  sviluppo  e della qualita' del
 servizio   alle   previsioni   contenute   nei   piani   di
 investimento  di  cui  all'atto  di concessione, nonche' le
 modalita'  di  definizione  e  approvazione  dei  programmi
 quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di
 decadenza  o  revoca  della  concessione, e le disposizioni
 necessarie  alla  regolazione ed alla vigilanza e controllo
 del settore.
 3.  Entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore
 della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C.
 adegua  le  convenzioni  gia'  stipulate alle prescrizioni,
 anche  sanzionatorie,  di  cui al comma 2, provvedendo alle
 conseguenti integrazioni e modifiche.
 4.  Ai  gestori  totali  in  base  a  legge speciale si
 applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.».
 «Art.   2  (Fornitura  dei  servizi  di  controllo  del
 traffico  aereo  in ambito aeroportuale). - 1. ENAV S.p.a.,
 sotto  la  vigilanza  dell'E.N.A.C.  e coordinandosi con il
 gestore  aeroportuale,  disciplina  e  controlla,  per  gli
 aeroporti    di   competenza,   la   movimentazione   degli
 aeromobili,  degli altri mezzi e del personale sull'area di
 manovra  ed  assicura l'ordinato movimento degli aeromobili
 sui piazzali).
 2. (Abrogato).
 3.  L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV
 S.p.a. per le materie di competenza, nonche' gli altri enti
 e  organismi  pubblici  che  operano  in aeroporto, adotta,
 entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
 di  conversione  del  presente  decreto,  il regolamento di
 scalo  e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento
 di  scalo  disciplina  anche l'esercizio delle attivita' di
 cui  ai  commi  1,  2  e  4  e  prevede  le modalita' e gli
 strumenti   operativi   necessari   a   garantire  la  loro
 effettuazione.
 4. (Abrogato).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 
 Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
 
 1.  Il  capo  II del titolo V del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 
 «Capo II
 
 Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
 
 Art.  749  (Ammissione  degli  aeromobili alla navigazione). - Sono ammessi   alla  navigazione  gli  aeromobili  immatricolati  mediante iscrizione  nel  registro  aeronautico  nazionale  ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
 Sono   altresi'   ammessi   alla  navigazione  gli  aeromobili  non immatricolati,    nonche'    quelli   gia'   immatricolati   di   cui all'articolo 744,  quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.
 Le  condizioni  per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.
 Art.  750  (Iscrizione  ed identificazione degli aeromobili). - Gli aeromobili  sono  iscritti  nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC,   se  rispondono  ai  requisiti  di  nazionalita'  di  cui all'articolo 756.
 L'iscrizione   e'   richiesta  dal  proprietario  che  risponde  ai requisiti previsti dall'articolo 756.
 L'aeromobile  e'  identificato  dalle  marche  di nazionalita' e di immatricolazione.
 Art.  751  (Aeromobili  iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino gia' iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
 Art.  752  (Marca  di  nazionalita). - Gli  aeromobili iscritti nel registro   aeronautico  nazionale  hanno  la  marca  di  nazionalita' costituita dalla lettera maiuscola I.
 Art.    753    (Marca    di    immatricolazione). - La   marca   di immatricolazione  e'  composta  da  un  gruppo di quattro lettere, e' assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.
 Art.  754  (Assegnazione  di marche temporanee). - Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per  identificare  aeromobili  non immatricolati, di sua proprieta' o nella  sua disponibilita', che siano gia' iscritti nel registro delle costruzioni,  allo scopo di effettuare l'attivita' di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonche' consegna ad acquirenti.
 Sono,  altresi',  assegnate  marche temporanee agli aeromobili, non ancora  immatricolati,  di  proprieta'  di  soggetti  rispondenti  ai requisiti  previsti  dall'articolo 756,  che ne dispongono a scopo di vendita,   nonche',   per   esigenze  di  sicurezza  nazionale,  agli aeromobili  di  cui  all'articolo 744,  quarto  comma,  anche se gia' immatricolati.
 Art.  755  (Certificato  di  immatricolazione). - Il certificato di immatricolazione e' rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione   dell'aeromobile,   il   tipo  e  le  caratteristiche principali,  le generalita' del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero  dell'aeromobile, nonche' le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.
 Sono  annotate  sul  certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.
 Art. 756 (Requisiti di nazionalita' degli aeromobili). - Rispondono ai  requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico  nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:
 a) allo  Stato,  alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro  ente  pubblico  e  privato  italiano  o  di altro Stato membro dell'Unione europea;
 b) ai  cittadini  italiani  o  di  altro Stato membro dell'Unione europea;
 c) a  societa'  costituite  o  aventi  una sede in Italia o in un altro  Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro   Stato   membro   dell'Unione   europea   aventi   le   stesse caratteristiche  di  compagine  societaria  e  il  cui presidente, la maggioranza  degli  amministratori  e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.
 L'ENAC,  in  deroga  a  quanto  previsto dal primo comma, puo', con provvedimento   motivato,   consentire   l'iscrizione   nel  registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' titolari di una   licenza   di   esercizio  abbiano  l'effettiva  disponibilita', ancorche'  non  ne  siano  proprietarie.  In  tale caso, nel registro aeronautico  nazionale  e  nel  certificato  di immatricolazione deve essere   fatto   risultare,  in  aggiunta  alle  indicazioni  di  cui all'articolo  755,  il  titolo,  diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione e' effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone   a   carico   del  proprietario,  in  relazione  all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile.
 La  proprieta'  ed  i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.
 Art.  757  (Perdita dei requisiti di nazionalita). - La perdita dei requisiti  di  nazionalita', ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo   756,   secondo   comma,   comporta  la  cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
 L'ENAC  esegue  la  cancellazione  dell'aeromobile  dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760.
 Art.  758  (Perdita  dei  requisiti  di  nazionalita'  nei  casi di successione  e  di  aggiudicazione). - Quando  l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa   di   morte,   l'erede  o  il  legatario,  entro  otto  giorni dall'accettazione  dell'eredita'  o  dall'acquisto  del  legato, deve farne  denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo.
 Le   stesse   norme   si   applicano  nel  caso  di  aggiudicazione dell'aeromobile   ad   un   soggetto   privo  dei  requisiti  di  cui all'articolo  756.  Il  termine  per  la  denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.
 Art.   759  (Demolizione  e  smantellamento  dell'aeromobile). - Il proprietario  che  intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.
 L'ENAC,  ricevuta  la  comunicazione di cui al primo comma, procede alla   pubblicazione,  mediante  affissione  nell'ufficio  periferico dell'ENAC   avente  giurisdizione  sul  luogo  di  abituale  ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un  avviso  col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.
 Se  entro  il  termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia,   l'ENAC   autorizza  la  demolizione  solamente  dopo  che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti  reali  o  di  garanzia  e  siano stati soddisfatti gli altri creditori  opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il   proprietario   abbia  provveduto  al  deposito  di  fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonche' degli altri diritti fatti valere  nel  termine  previsto  dal  secondo  comma.  Il valore della fideiussione  di  cui  al  presente  comma corrisponde alla somma dei crediti  opposti  maggiorata  degli  interessi  legali  e delle spese legali  risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari  al  valore  dell'aeromobile  accertato  dai  competenti  organi dell'ENAC.
 In  caso  di  particolare  urgenza,  l'ENAC  puo'  autorizzare,  su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo  comma, subordinatamente all'assenza  o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonche' al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti,  pari  al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
 L'ENAC  stabilisce  in  via  generale  con  proprio  regolamento le condizioni  e  le modalita' in base alle quali puo' essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.
 L'autorizzazione   non   e'   rilasciata  se  la  demolizione  puo' pregiudicare lo svolgimento di attivita' di analisi e indagini per la sicurezza aerea.
 Ottenuta   l'autorizzazione  alla  demolizione,  le  operazioni  di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale   ne   stabilisce   le   modalita'  in  conformita'  ai  propri regolamenti.
 L'ENAC  accerta  la  demolizione  e provvede ai sensi dell'articolo 760.
 Art.   760   (Cancellazione   dell'aeromobile   dal   registro).  - L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:
 a) e' perito o si presume perito;
 b) e' stato demolito;
 c) ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 756;
 d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato;
 e) e'  stato  riconsegnato  al  proprietario  nei  casi  previsti dall'articolo 756, secondo comma;
 f) il   proprietario   ne   fa  domanda,  al  fine  di  iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.
 La   cancellazione   dell'aeromobile   deve  essere  richiesta  dal proprietario  o  dai  soggetti  che  hanno l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile,  ai  sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilita'.
 Nei  casi  di  cui  alle  lettere  c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta  la  richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante   affissione   nel   proprio   ufficio   periferico   avente giurisdizione  sul  luogo  di  abituale  ricovero  dell'aeromobile ed annotazione  nel  registro  aeronautico  nazionale,  di un avviso col quale  si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.
 Se  entro  il  termine  di  cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle  condizioni  e  secondo  le  procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.
 In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.
 Nel  caso  di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che  intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprieta', intende   cancellarlo   dal   registro   aeronautico   nazionale  per l'iscrizione  in  un  registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve    fare   dichiarazione   all'ENAC.   L'ENAC,   subordinatamente all'assenza  o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o  diritti  reali  o  di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale,  procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilita'. Dell'avvenuta cancellazione  deve  essere  data immediata comunicazione al Fondo di previdenza  per  il  personale  di  volo  dipendente dalle aziende di navigazione    aerea,   nonche'   pubblicita'   mediante   affissione nell'ufficio  periferico  dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale   ricovero   dell'aeromobile  ed  annotazione  nel  registro aeronautico nazionale.
 Nel  caso  di  cui  al  sesto  comma,  il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.
 La   cancellazione   dell'aeromobile  puo'  essere  anche  disposta d'ufficio.
 Art.   761  (Perdita  presunta). - Quando  dal  giorno  dell'ultima notizia  sono  trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».
 2. L'articolo 762 del codice della navigazione e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Della navigabilita' dell'aeromobile
 
 1.  L'articolo  764  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.     764    (Certificato    di    navigabilita). - L'idoneita' dell'aeromobile  alla  navigazione aerea e' attestata dal certificato di navigabilita'.
 Il   certificato   di   navigabilita'   abilita  l'aeromobile  alla navigazione.».
 2.  L'articolo  766  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.   766  (Rilascio  del  certificato  di  navigabilita).  -  Il certificato   di   navigabilita'  e'  rilasciato  conformemente  alla normativa comunitaria.».
 3.  L'articolo  767  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.   767  (Certificato  di  omologazione). - Il  certificato  di omologazione  del  tipo  di  aeromobile  attesta  la rispondenza alla normativa  comunitaria  ed  ai  regolamenti  di  sicurezza emanati in applicazione    degli   obblighi   internazionali   derivanti   dalla Convenzione  relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago  il  7 dicembre  1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo  1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.».
 4.  L'articolo  768  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  768  (Visite ed ispezioni). - L'ENAC provvede, conformemente alla  disciplina  comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e visite  degli  aeromobili,  per  l'accertamento  delle  condizioni di navigabilita' e di impiego.
 La   spesa   delle   visite   e   delle   ispezioni   e'  a  carico dell'esercente.».
 5.  L'articolo  769  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 769 (Visite ed ispezioni all'estero). - All'estero, le visite e  le  ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.».
 6.  L'articolo  770  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.   770   (Efficacia   probatoria  dei  certificati  rilasciati dall'ENAC). - I   certificati   e  ogni  altra  attestazione  tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.».
 7.  Gli  articoli 858  e  859  del  codice  della  navigazione sono abrogati.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Dei documenti dell'aeromobile
 
 1.  L'articolo  771  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  771  (Documenti  di  bordo). - Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
 a) il certificato di immatricolazione;
 b) il certificato di navigabilita';
 c) il giornale di bordo;
 d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
 e) i  documenti  doganali  e  sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.
 Gli  aeromobili  non  impiegati  in attivita' di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.».
 2.  L'articolo  772  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  772  (Giornale  di  bordo). - Sul  giornale  di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».
 3.  L'articolo  773  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  773  (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti  del  libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».
 4.  L'articolo  774  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  774  (Tenuta  dei  libri). - L'esercente  tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.».
 |  |  |  | Art. 9 Dell'ordinamento dei servizi aerei
 
 1.  Il  titolo  VI  del  libro  I  della  parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 
 "Titolo VI
 
 DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI
 
 Capo I
 
 Dei servizi aerei intracomunitari
 
 Art. 776 (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non  di  linea). - Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta  o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori  aerei  che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonche', preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.
 Art.  777  (Certificato  di  operatore  aereo). - Il certificato di operatore  aereo  e'  rilasciato  dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede  la  capacita'  professionale  e  l'organizzazione aziendale necessarie   ad  assicurare  l'esercizio  dei  propri  aeromobili  in condizioni  di  sicurezza  per  le  attivita'  aeronautiche  in  esso specificate.
 Il  contenuto,  le  limitazioni,  le  modalita' per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti.
 Il certificato di operatore aereo non e' cedibile.
 Art.  778  (Rilascio  della  licenza di esercizio). - La licenza di esercizio  e'  rilasciata  dall'ENAC  ai  soggetti  di cui al secondo comma,  stabiliti  nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui  al  regolamento  (CEE)  n.  2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,   e  successive  modificazioni,  la  cui  attivita'  principale consista  nel  trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con  qualsiasi  altra  attivita' commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
 La licenza di esercizio e' rilasciata a: a) soggetti  pubblici  o  privati  italiani  o  di altro Stato membro
 dell'Unione  europea;  cittadini  italiani o di altro Stato membro
 dell'Unione europea; b) societa'   costituite  in  Italia  o  in  un  altro  Stato  membro
 dell'Unione  europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente
 che  attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone
 fisiche  o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione
 europea,   aventi   le   medesime   caratteristiche  di  compagine
 societaria.  Sono  fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui
 la Comunita' europea e' parte contraente.
 Il  soggetto  richiedente  il  rilascio  della licenza deve fornire adeguata  prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.
 Il  soggetto  richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di  disporre  di  uno  o  piu'  aeromobili,  o in base a un titolo di proprieta'  o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente  approvato  dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.
 Quando  il rilascio della licenza non e' richiesto dal proprietario dell'aeromobile,   all'atto   della  richiesta  il  richiedente  deve consegnare  copia  autentica  del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.
 Le  condizioni  per il rilascio, le formalita' e la validita' della licenza  sono  subordinate  al  possesso  di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attivita' contemplate dalla licenza stessa.
 Art.  779  (Mantenimento  della licenza di esercizio). - La licenza resta  valida  fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.
 La  vigilanza  sull'attivita' del vettore aereo e la verifica circa il  possesso  continuativo  dei  requisiti  necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.
 L'ENAC,  un  anno  dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni,  verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.
 La  licenza  puo'  essere  sospesa  in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora  il  vettore  non  sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.
 Qualora  risulti che il vettore titolare della licenza non sia piu' in  grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza e' revocata dall'ENAC.
 Il  servizio  per  il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere   ceduto,  nemmeno  in  parte,  senza  il  preventivo  assenso dell'ENAC.
 Art.  780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - La combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso  codice  di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono   consentiti   a   condizione   del  rispetto  delle  regole  di concorrenza,   dei   requisiti   di   sicurezza  prescritti,  nonche' dell'assolvimento  degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.
 Art.  781  (Diritti  di traffico). - Per lo svolgimento dei servizi aerei  di  linea  e  non  di  linea  di  cui  al  presente  capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni.
 Art.  782 (Oneri di servizio pubblico). - Nel caso in cui l'offerta dei  servizi  aerei non garantisca il diritto alla mobilita' previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  puo'  imporre  oneri  di  servizio  pubblico,  con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di  linea  effettuati  verso  un  aeroporto  situato  sul  territorio nazionale  che  serve  una  regione  periferica  o in via di sviluppo all'interno  del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densita'  di  traffico  verso  un  qualsiasi  aeroporto regionale nel territorio  nazionale,  qualora tale rotta sia considerata essenziale per  lo  sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.
 Art.  783  (Tutela  del  consumatore). - La qualita' dei servizi di trasporto  aereo  offerti  dai  vettori,  titolari  della  licenza di esercizio, e' stabilita dall'ENAC.
 
 Capo II
 
 Dei servizi aerei extracomunitari
 
 Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - I servizi  di  trasporto  aereo  di linea extracomunitari di passeggeri posta  e/o  merci  sono  disciplinati  da  accordi internazionali con Stati,  la  cui  autorita'  per  l'aviazione  civile abbia un sistema regolamentare  di  certificazione  e  di  sorveglianza tecnica per lo svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  aereo,  atta a garantire un livello  di  sicurezza  conforme  a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre  1944,  resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
 Art.  785  (Vettori  designati). - I servizi di trasporto aereo, di cui  all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o piu' vettori  aerei  designati,  muniti  di  valida  licenza  di esercizio rilasciata  dall'ENAC  o  da  uno  Stato  membro dell'Unione europea, provvisti  di  mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire  il  regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.
 I  rapporti  fra  l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione,  ove  sono  stabilite  le  condizioni  di  esercizio del servizio, nonche' gli obblighi dei vettori medesimi.
 La scelta dei vettori e' effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente  stabiliti  e  resi  pubblici  e  mediante  procedure trasparenti e non discriminatorie.
 I  vettori designati non possono cedere, ne' in tutto ne' in parte, il  servizio  assunto  senza  la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.
 Oltre  all'ipotesi  di  cui  al  quarto comma, il vettore designato decade dal servizio: a) quando  non  ha  iniziato  l'esercizio  nel  giorno indicato dalla
 convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui
 non imputabile; b) negli altri casi indicati dalla convenzione.
 Per  gravi  motivi  di  pubblico  interesse, l'ENAC puo' sospendere l'esercizio  del  servizio  da  parte  del  vettore  designato ovvero revocare la designazione.
 La  vigilanza  sull'attivita'  dei  vettori designati e' esercitata dall'ENAC.
 Art.  786  (Riserva  di  cabotaggio  comunitario).  -  I servizi di trasporto  aereo  di  linea  fra  aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza  da  aeroporti  extracomunitari,  sono  riservati  a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.
 Art.  787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da  accordi internazionali). - I servizi extracomunitari non di linea sono  consentiti,  a  condizione  di  reciprocita',  ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.
 L'ENAC  puo'  imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per    l'effettuazione    dei    voli,   prescrizioni   tecniche   ed amministrative,  ivi  comprese  quelle  che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.
 Qualora  il  vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC puo' vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.
 L'ENAC  stabilisce con regolamento la modalita' di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.
 Art.  788 (Diritti di traffico). - I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono  attribuiti  dall'ENAC  nel  rispetto  dei principi della libera concorrenza  e  con  l'intento  di  assicurare  il massimo livello di qualita'  del  servizio  affidato,  secondo criteri trasparenti e non discriminatori    in    relazione    alla    capacita'   finanziaria, tecnico-operativa,    organizzativa   e   commerciale   del   vettore richiedente.
 Se    l'accordo   internazionale   concluso   prevede   limitazioni all'esercizio  dei  diritti  di  traffico  od  al  numero  di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC  ripartisce  i  diritti  di  traffico fra i vettori comunitari ammessi    a   fruirne   mediante   procedure   trasparenti   e   non discriminatorie.
 
 Capo III
 
 Del lavoro aereo, delle scuole di pilotaggio dei servizi aerei minori
 
 Art.  789  (Lavoro aereo per conto di terzi). - I servizi di lavoro aereo  per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza  di  esercizio  rilasciata  dall'ENAC,  alle condizioni e nei limiti   stabiliti   dal   presente  capo,  nonche'  dai  regolamenti dell'ENAC.
 Art. 790 (Licenza di esercizio). - La licenza di esercizio prevista dall'articolo  789 e' rilasciata soltanto ai soggetti e alle societa' indicate nell'articolo 778.
 Ai  fini  del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprieta'  e  di  disponibilita'  degli  aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
 La  durata,  le  condizioni  di  mantenimento,  la sospensione e la revoca  delle  licenze  di  cui  al  presente  capo  sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.
 Il  servizio  per  il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere   ceduto,  nemmeno  in  parte,  senza  il  preventivo  assenso dell'ENAC.".
 2. L'articolo 791 del codice della navigazione e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 10. 
 Della polizia della navigazione
 
 1.  L'articolo  792  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  792  (Funzioni  di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia  e  di  vigilanza  della  navigazione  aerea  sono esercitate dall'ENAC.».
 2.  L'articolo  793  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 793 (Divieti di sorvolo). - L'ENAC puo' vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.
 Quando  ricorrono  motivi  militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico,  l'ENAC,  su  richiesta  della  competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.
 Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti puo', altresi', vietare  la  navigazione  aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.».
 3.  L'articolo  794  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di  dogana  e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione  di  reciprocita'  ovvero  quando cio' sia stabilito dalla normativa  comunitaria  o  da  convenzioni  internazionali,  salva la facolta' dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.
 Gli  aeromobili  stranieri  militari,  di  dogana  e di polizia non possono   sorvolare   il  territorio  nazionale  senza  una  speciale autorizzazione del Ministero della difesa.».
 4. Il primo comma dell'articolo 796 del codice della navigazione e' sostituito  dal  seguente: «L'aeromobile nazionale non puo' circolare se   non   porta   impresse   le   marche   di   nazionalita'   e  di immatricolazione, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.».
 5.  L'articolo  798  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  798  (Obbligo  di  assicurazione). - L'aeromobile  non  puo' circolare,  se  non  sono  state  stipulate  e  non  sono in corso di validita'  le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  796  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 «Art.   796  (Obbligo  di  apporre  i  contrassegni  di
 individuazione).   -   L'aeromobile   nazionale   non  puo'
 circolare se non porta impresse le marche di nazionalita' e
 di   immatricolazione,   in   conformita'  dei  regolamenti
 dell'ENAC.
 L'aeromobile  straniero  deve  portare  i  contrassegni
 prescritti  dallo  Stato  nel  cui  registro  e' iscritto o
 quelli previsti dalle convenzioni internazionali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. 
 Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili
 
 1.  L'articolo  799  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  799  (Partenza  e approdo degli aeromobili). - La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
 Quando  le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in  via  esclusiva  l'utilizzazione  degli  aeroporti,  la partenza e l'approdo   dell'aeromobile  stesso  si  effettuano  soltanto  in  un aeroporto.».
 2.  L'articolo  800  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti all'estero  possono  partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale  autorizzazione  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti.
 Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
 Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purche' gli   occupanti   siano   in   possesso   di   documenti   validi  di riconoscimento.».
 3.  L'articolo  801  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'ENAC effettua visite di controllo   sugli   aeromobili  in  base  ai  programmi  nazionali  e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».
 4.  L'articolo  802  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  802  (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili  quando,  a  seguito  dei controlli previsti dall'articolo 801,  emergono  situazioni  di  pregiudizio  per  la  sicurezza della navigazione  aerea,  nonche'  quando  risultano  violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero  quando  risulta  accertato  dalle  autorita'  competenti  che l'esercente  ed  il  comandante  non  hanno  adempiuto  agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
 Fermo  restando  quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della societa' Enav, vieta altresi'  la  partenza  degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi  relativi  al  pagamento  delle  tasse,  dei  diritti  e dei corrispettivi  dovuti,  comprese  le  tariffe spettanti alla societa' Enav.».
 5. L'articolo 804 del codice della navigazione e' abrogato.
 6.  L'articolo  805  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  805  (Approdo  di aeromobili provenienti dall'estero). - Gli aeromobili  provenienti  dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti  abilitati  secondo  le  norme  doganali o sanitarie, salvo quanto   previsto  dagli  accordi  internazionali  e  salvo  speciale autorizzazione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.
 Si  considera  proveniente  dall'estero  l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.
 Gli  aeromobili  provenienti  da  Stati  membri dell'Unione europea senza  scalo  intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purche'  gli  occupanti  siano  in  possesso  di  documenti validi di riconoscimento;  di  tale  circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.».
 7.  L'articolo  806  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.       806      (Limitazioni      all'utilizzazione      degli aerodromi). - L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione  o  di  ordine  sanitario  ovvero  altri  gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.
 Il   gestore   aeroportuale   segnala  all'ENAC  le  variazioni  di agibilita'  e funzionalita' degli impianti e dei servizi aeroportuali che  possono  determinare  l'adozione  dei  provvedimenti previsti al primo comma.
 Analoga   segnalazione   e'  effettuata,  in  caso  di  limitazioni intervenute  per  i  servizi  di  assistenza  al  volo,  dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.».
 8.  L'articolo  807  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). - La partenza e  l'approdo  di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla  normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente   banda  oraria  ad  opera  del  soggetto  allo  scopo designato.
 L'assegnazione  delle  bande  orarie,  negli  aeroporti coordinati, avviene  in  conformita'  delle  norme  comunitarie  e  dei  relativi provvedimenti attuativi».
 |  |  |  | Art. 12. 
 Della polizia di bordo
 
 1.  Gli  articoli 812,  813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati.
 2.  L'articolo  815  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.   815   (Imbarco   di   passeggeri   infermi  e  diversamente abili). - Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.».
 3.  L'articolo  816  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  816  (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). - L'imbarco su  aeromobili  di  armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale   autorizzazione   dell'ENAC,   nel   rispetto  delle  norme comunitarie e internazionali.».
 4.  Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione e'  sostituito  dal  seguente:  «La  consegna delle cose custodite ai sensi  del  primo  comma  e'  fatta all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.».
 5  .  L'articolo 818 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  818  (Custodia  di  oggetti  appartenenti  a persone morte o scomparse  in  viaggio). - Gli  oggetti appartenuti a persone morte o scomparse   durante   il   viaggio   sono  custoditi  dal  comandante dell'aeromobile  fino  al  luogo  di  primo  approdo e ivi consegnati all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.».
 6.  L'articolo  819  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  819  (Getto  da  aeromobili  in  volo). - Fuori  del caso di necessita',  e'  vietato  il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie,  che  non  siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC.  Rimane  ferma in ogni caso la responsabilita' per danni a terzi sulla superficie.».
 7.  Gli  articoli 820,  821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  817  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 «Art.  817  (Imbarco  di merci vietate o pericolose). -
 Quando  sono  imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato
 da  norme  di  polizia,  o  delle  quali il trasporto sia o
 divenga  in  corso  di  navigazione pericoloso o nocivo per
 l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante
 dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'art. 194.
 La  consegna  delle  cose  custodite ai sensi del primo
 comma  e'  fatta all'autorita' competente, dandone comunque
 segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. 
 Degli incidenti aeronautici in mare
 
 1.  L'articolo  830  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  830  (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorita' che  ne ha notizia informa immediatamente l'autorita' marittima, sede di  organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 settembre  1994,  n.  662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
 L'organismo  preposto  al  soccorso  marittimo provvede, ai sensi e secondo  le  modalita'  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 settembre  1994,  n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle  persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e  sui  soccorsi  prestati,  nonche'  ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  del  volo  per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.».
 |  |  |  | Art. 14 Degli atti di stato civile in corso di navigazione
 
 1. L'articolo 834 del codice della navigazione e' abrogato.
 2.  L'articolo  835  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art.  835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Il comandante dell'aeromobile  prende  nota  sul  giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonche' delle scomparizioni da bordo di persone  e  ne  fa  dichiarazione,  nel  luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC. All'estero  la  dichiarazione  di  cui  al  primo comma e' presentata all'autorita' consolare.
 Le  autorita'  di  cui  al  primo  e  secondo  comma raccolgono con processo  verbale  la  dichiarazione  del  comandante  e  quelle  dei testimoni,  indicando  i  criteri  prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.".
 3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: "degli atti di matrimonio e" sono soppresse.
 4.  Il primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "In  caso  di  perdita  o  di  perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro   trasmissione   alle   autorita'   competenti   a  norma  delle disposizioni   sull'ordinamento   dello   stato  civile  provvede  la struttura periferica dell'ENAC. Se il sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile e' situato in territorio  estero,  i  processi  verbali  sono compilati e trasmessi dall'autorita' consolare del luogo.".
 6.  L'articolo  838  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art.  838  (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione  da  bordo  o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorita' marittima sono attribuite all'autorita' di pubblica sicurezza.".
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  836  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art.  836  (Trasmissione  degli  atti  alle  autorita'
 competenti).   -   L'autorita'   aeronautica   o  consolare
 trasmette   copia   dei   processi  verbali  relativi  alle
 dichiarazioni  delle  nascite  e delle morti alle autorita'
 competenti  a  norma  delle  disposizioni  sull'ordinamento
 dello   stato  civile;  al  procuratore  della  Repubblica,
 trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.".
 - Il  testo  vigente  dell'art.  837  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art. 837 (Processi verbali di scomparizione in caso di
 perdita dell'aeromobile). - In caso di perdita o di perdita
 presunta  dell'aeromobile,  alla  compilazione dei processi
 verbali   di   scomparizione   di   persone  ed  alla  loro
 trasmissione   alle  autorita'  competenti  a  norma  delle
 disposizioni  sull'ordinamento  dello stato civile provvede
 la struttura periferica dell'ENAC.
 Se  il  sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in
 caso  di  perdita  presunta,  se l'ultimo aeroporto toccato
 dall'aeromobile e' situato in territorio estero, i processi
 verbali sono compilati e trasmessi dall'autorita' consolare
 del luogo.
 Nei   processi  verbali  le  autorita'  predette  fanno
 constare  le  dichiarazioni  dei  superstiti, e, in caso di
 perdita  presunta,  l'accertamento  degli  estremi previsti
 nell'art.  761;  dichiarano  inoltre  se a loro giudizio le
 persone   scomparse  debbano,  in  base  alle  circostanze,
 ritenersi perite.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. 
 Della navigazione da turismo e con alianti
 
 1.  Il  titolo  X  del  libro  I  della  parte  II del codice della navigazione e' abrogato.
 2. L'articolo 860 del codice della navigazione e' abrogato.
 3.  Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione e' abrogato.
 4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole:  «o,  se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.
 5.  L'articolo  866  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  866  (Ufficio  competente  ad  eseguire la pubblicita). - La pubblicita'  deve  essere  richiesta  all'ENAC  ovvero  all'autorita' consolare  del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorita' consolare trasmette   immediatamente   all'ENAC  la  documentazione  presentata dall'interessato.».
 6.  Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione e' abrogato.
 7. Al primo comma dell'articolo 1030, le parole: «, ovvero mediante trascrizione   nel  registro  matricolare,  se  trattasi  di  alianti libratori» sono soppresse.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  864  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 «Art.  864  (Forma  degli atti relativi alla proprieta'
 dell'aeromobile).  -  Gli  atti  costitutivi,  traslativi o
 estintivi   di   proprieta'   o   di  altri  diritti  reali
 sull'aeromobile  o  quote  di  esso devono essere fatti per
 iscritto  a  pena  di nullita'. Tali atti all'estero devono
 essere ricevuti dall'autorita' consolare.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  865  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 «Art.   865   (Pubblicita'  degli  atti  relativi  alla
 proprieta'  dell'aero-mobile).  -  Per gli effetti previsti
 dal  codice  civile,  gli  atti  costitutivi,  traslativi o
 estintivi  di  proprieta'  o  di  altri  diritti  reali  su
 aeromobili   o  loro  quote  sono  resi  pubblici  mediante
 trascrizione   nel   registro   aeronautico   nazionale  ed
 annotazione sul certificato di immatricolazione.
 Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli atti
 e  le  domande,  per  i  quali il codice civile richiede la
 trascrizione.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  867  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 «Art.  867  (Forma  del titolo per la pubblicita). - La
 trascrizione  e l'annotazione non possono compiersi, se non
 in  forza di un titolo avente la forma prescritta nell'art.
 2657 del codice civile.».
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1030  del codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 «Art.   1030  (Pubblicita'  dell'ipoteca).  -  Per  gli
 effetti    previsti    dal    codice    civile,   l'ipoteca
 sull'aeromobile   deve   essere   resa  pubblica,  mediante
 trascrizione   nel   registro   aeronautico   nazionale   e
 annotazione sul certificato di immatricolazione.
 L'ipoteca su aeromobile in costruzione e' resa pubblica
 mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
 Nelle  stesse  forme  devono  essere  resi pubblici gli
 altri   atti   per   i  quali  il  codice  civile  richiede
 l'iscrizione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. 
 Della dichiarazione di esercente
 
 1. Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione e' sostituito  dal  seguente:  «Chi  assume l'esercizio di un aeromobile deve  preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalita' prescritte negli articoli da 268 a 270.».
 2.  L'articolo  875  del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
 «Art.  875  (Pubblicita'  della  dichiarazione). - La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.
 L'annotazione   sul   certificato   di  immatricolazione  e'  fatta dall'autorita' competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.
 In   caso  di  discordanza  fra  la  trascrizione  nel  registro  e l'annotazione  sul  certificato  di  immatricolazione,  prevalgono le risultanze del registro.».
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  874  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 «Art.  874  (Dichiarazione  di esercente). - Chi assume
 l'esercizio  di  un  aeromobile  deve preventivamente farne
 dichiarazione  all'E.N.A.C., nelle forme e con le modalita'
 prescritte negli articoli da 268 a 270.
 Quando  l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se
 l'esercente  non  provvede,  la  dichiarazione  puo' essere
 fatta dal proprietario.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. 
 Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
 
 1.  Il capo I e la sezione I del capo II del titolo I del libro III della  parte  II  del  codice  della  navigazione sono sostituiti dai seguenti:
 
 «Capo I
 
 Della locazione
 
 Art.  939  (Norme  applicabili). - Alla  locazione di aeromobile si applicano  le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.
 Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.
 Art. 939-bis (Forma e pubblicita' del contratto). - Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.
 La  prova  scritta  non  e'  richiesta  per  le locazioni di durata inferiore a sei mesi.
 Il  contratto  di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere  reso  pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
 La pubblicita' tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo  874,  e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.
 Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile). - In caso di  locazione,  di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare  l'aeromobile  per  una durata non superiore a quattordici giorni,  esercente  dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.
 In   caso   di   danni   a   terzi   derivanti   dall'utilizzazione dell'aeromobile  ai  sensi  del  primo  comma, l'utilizzatore privato risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.
 
 Capo II
 
 Del noleggio
 
 Art.  940  (Norme  applicabili). - Al  noleggio  di  aeromobile  si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.
 Le  disposizioni  del  presente  capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacita' dell'aeromobile.
 Art. 940-bis (Forma del contratto). - Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.
 Art. 940-ter (Sostituibilita' dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facolta'  di  sostituire  in  ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacita'.
 Art. 940-quater (Responsabilita). - Il noleggiatore e' responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.
 Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume  i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.
 
 Capo III
 
 Del trasporto
 
 Sezione I: Del trasporto di persone e di bagagli
 
 Art.  941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di persone e di bagagli,   compresa   la  responsabilita'  del  vettore  per  lesioni personali  del  passeggero,  e'  regolato  dalle norme comunitarie ed internazionali.
 Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.
 La  disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
 Art.  942  (Obbligo  di  assicurazione).  -  Il  vettore aereo deve assicurare  la  propria responsabilita' verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
 Il  passeggero  danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
 Al  vettore  aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato  non  comunitario  sono  vietati  l'atterraggio  e  il  decollo dell'aeromobile  nel  territorio  nazionale,  finche' non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.
 Art.  943  (Obblighi  d'informazione). - Qualora  il  trasporto sia effettuato  da  un  vettore  aereo  diverso  da  quello  indicato sul biglietto,  il  passeggero  deve essere adeguatamente informato della circostanza   prima   dell'emissione   del   biglietto.  In  caso  di prenotazione,  l'informazione  deve  essere  data  al  momento  della conferma della prenotazione.
 In  caso  di  mancata  informazione, il passeggero puo' chiedere la risoluzione   del   contratto,   il   rimborso  del  biglietto  e  il risarcimento dei danni.
 Ai  vettori  aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato   non   comunitario,   che   non  adempiono  agli  obblighi  di informazione  di  cui  all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del  Consiglio,  del  9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE)  n.  889/2002  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del 13 maggio  2002,  sono  sospesi  i  diritti  di  traffico verso o dal territorio  italiano,  nei  limiti  e  con le modalita' stabiliti con regolamento dell'ENAC.
 Art.  944  (Cessione  del  diritto  al  trasporto). - Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto  indica  il  nome  del  passeggero  o  se,  mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
 Art.   945  (Impedimento  del  passeggero). - Se  la  partenza  del passeggero  e'  impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e'  risolto  e  il  vettore  restituisce  il prezzo di passaggio gia' pagato.
 Se  l'impedimento  riguarda  uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia,  che  dovevano  viaggiare  insieme, ciascuno dei passeggeri puo' chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
 Al  vettore  deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il  passeggero e' responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.
 Art. 946 (Mancata partenza del passeggero). - Il passeggero, se non si  presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.
 Tuttavia, il prezzo di passaggio non e' dovuto e quello gia' pagato e'  restituito,  se  il  vettore  acconsente  all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
 Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione  o  ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche  per  cause  di  forza  maggiore,  il  passeggero  ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
 L'organismo    responsabile   dell'applicazione   della   normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione.
 Art.  948 (Lista d'attesa). - Con apposito regolamento dell'ENAC e' assicurata  la  trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.
 Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
 a) il  vettore,  quando  inserisce  un  passeggero  in  una lista d'attesa  per  un  certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;
 b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve  essere  affisso  in  modo  visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;
 c)  i  passeggeri  iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere  al  trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine  a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacita' dell'aeromobile.
 Art.   949  (Interruzione  del  viaggio  del  passeggero). - Se  il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile,  il  prezzo  di  passaggio  e'  dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
 La  stessa  norma  si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti  o  degli  addetti  alla  famiglia,  che  stanno viaggiando insieme.
 «Art.  949-bis  (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata  esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno  che  non  provi  che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno  preso  tutte  le  misure  necessarie  e  possibili, secondo la normale   diligenza,  per  evitare  il  danno  oppure  che  era  loro impossibile adottarle.».
 2.  I commi 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono abrogati.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 - Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo
 17 marzo   1995,   111   (Attuazione   della  direttiva  n.
 90/314/CEE  concernente  i viaggi, le vacanze ed i circuiti
 «tutto  compreso»),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 14 aprile 1995, n. 88 e' il seguente:
 «Art. 15 (Responsabilita' per danni alla persona). - 1.
 (Abrogato).
 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
 tre  anni  dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo
 di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per
 quanto   attiene   all'inadempimento   di   prestazioni  di
 trasporto  comprese nel pacchetto turistico per le quali si
 applica l'art. 2951 del codice civile.
 3. (Abrogato).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. 
 Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri
 
 1.  Il capo I del titolo IV del libro III della parte II del codice della navigazione e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 19 Delle infrazioni penali e amministrative
 
 1.   Nel   secondo   comma  dell'articolo  1129  del  codice  della navigazione,  le parole: "nell'art. 751, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 756, primo comma, lettera c),".
 2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le  parole:  "le  disposizioni  degli  articoli  55,  714 e 716" sono sostituite   dalle  seguenti:  "i  vincoli  cui  e'  assoggettata  la proprieta'  privata  nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi".
 3.   Nel   secondo   comma  dell'articolo  1163  del  codice  della navigazione  le  parole:  "e  nel secondo e terzo comma dell'articolo 723" sono soppresse.
 4.  Al  primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: "723, primo comma," sono soppresse.
 5. L'articolo 1181 del codice della navigazione e' abrogato.
 6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione e'  sostituito  dal  seguente:  "Chiunque  demolisce  una  nave  o un galleggiante  nazionali  ovvero  demolisce  o smantella un aeromobile nazionale,  senza  l'autorizzazione  prescritta  negli articoli 160 o 759,  e'  punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.".
 7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  primo  comma,  il  numero:  "758"  e' sostituito dal seguente:
 "760"; b) al  secondo  comma,  il  numero: "759" e' sostituito dal seguente:
 "758".
 8. L'articolo 1185 del codice della navigazione e' abrogato.
 9.  L'articolo  1188 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art.  1188  (Abusivo  esercizio  di  navigazione  aerea). - Chiunque esercita  la  navigazione  aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono   il  certificato  di  operatore  aereo,  la  licenza  di esercizio  o la designazione di vettore, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.".
 10.  L'articolo 1191 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art.  1191  (Abusiva  realizzazione  o  ampliamento di aerodromi). - Chiunque  realizza  o  amplia  aerodromi o altri impianti aeronautici senza   l'autorizzazione  prescritta  nell'articolo  694  ovvero  non sottopone   i   progetti   di  cui  all'articolo  702  alla  prevista approvazione,   e'   punito   con   la   sanzione  amministrativa  da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.".
 11.   Il   secondo   comma  dell'articolo  1200  del  codice  della navigazione e' abrogato.
 12. L'articolo 1202 del codice della navigazione e' abrogato.
 13.  All'art.  1204  del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: "(Sorvolo di aeromobili
 stranieri)"; b) il secondo comma e' abrogato; c) al  terzo  comma  le  parole:  "Nei  casi previsti dal primo e dal
 secondo comma" sono soppresse.
 14.  Nell'articolo  1205  del  codice  della navigazione, i numeri: "818, 834, 835, 836" sono sostituiti dal seguente: "835".
 15.  L'articolo 1229 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art.  1229  (Inosservanza  di  ordini  sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva gli ordini previsti negli  articoli  713  e  715 e' punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.".
 16. L'articolo 1230 del codice della navigazione e' abrogato.
 17.  L'articolo 1234 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art.  1234 (Omessa assicurazione obbligatoria). - L'esercente che fa circolare  l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 e' punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.".
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1129  del codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art.  1129  (Falsa  dichiarazione  di proprieta' o dei
 requisiti   di   nazionalita).   -   Chiunque  si  dichiara
 falsamente  proprietario  di una nave, di un galleggiante o
 di  un  aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la
 nazionalita'  italiana,  e' punito con la reclusione da tre
 mesi a un anno e con la multa da lire quattrocentomila a un
 milione.
 Alla  stessa  pena  soggiace  il  rappresentante di una
 societa'  il  quale  dichiara  falsamente  l'esistenza  dei
 requisiti  previsti nell'art. 756, primo comma, lettera c),
 allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalita'
 italiana.".
 - Il  testo  vigente  dell'art.  161  del  codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art.  1161  (Abusiva occupazione di spazio demaniale e
 inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque
 arbitrariamente  occupa  uno spazio del demanio marittimo o
 aeronautico   o   delle  zone  portuali  della  navigazione
 interna,  ne  impedisce  l'uso pubblico o vi fa innovazioni
 non  autorizzate,  ovvero  non  osserva  i  vincoli  cui e'
 assoggettata  la  proprieta' privata nelle zone prossime al
 demanio   marittimo   od  agli  aerodromi,  e'  punito  con
 l'arresto  fino  a  sei mesi o con l'ammenda fino a lire un
 milione,  sempre che il fatto non costituisca un piu' grave
 reato.
 Se  l'occupazione  di  cui al primo comma e' effettuata
 con  un  veicolo, si applica la sanzione amministrativa del
 pagamento  di  una  somma  da  lire  duecentomila a lire un
 milione  duecentomila;  in  tal caso si puo' procedere alla
 immediata  rimozione  forzata  del  veicolo  in deroga alla
 procedura di cui all'art. 54.".
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1163  del codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art. 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o
 stabilimenti). - Chiunque impianta o esercita un deposito o
 uno  stabilimento,  indicati nel primo comma dell'art. 52 e
 nel   primo   comma   dell'art.  59,  senza  la  prescritta
 concessione,  ovvero non osserva le disposizioni di polizia
 ivi  previste, e' punito con la sanzione amministrativa del
 pagamento  di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
 milioni.
 Chiunque  impianta  o esercita uno stabilimento o fa un
 deposito   di  sostanze  infiammabili  o  esplosive,  senza
 l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'art. 52,
 nel  terzo  comma  dell'art.  59  e' punito con la sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque
 milioni a lire trenta milioni.".
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1165  del codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art.   1165  (Deposito  abusivo  di  merci  e  mancata
 rimozione  di  cose  depositate). - E' punito con l'ammenda
 fino a lire un milione:
 1) chiunque  deposita  merci  o  altri  materiali nei
 luoghi  indicati  negli  articoli 50, 57, senza il permesso
 dell'autorita'  competente  e  il  pagamento  del  relativo
 canone;
 2) chiunque  non  esegue  l'ordine di rimozione delle
 cose depositate.".
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1183  del codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art.  1183  (Inosservanze relative alla demolizione di
 nave  o  di aeromobile). - Il proprietario della nave o del
 galleggiante,  che senza giustificato motivo non esegue nel
 termine  stabilito  nell'art.  161  l'ordine dell'autorita'
 marittima   o   di   quella  preposta  all'esercizio  della
 navigazione  interna di riparare, di destinare ad altro uso
 o  di  demolire  la  nave  o il galleggiante, e' punito con
 l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
 Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali
 ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza
 l'autorizzazione  prescritta  negli  articoli 160 o 759, e'
 punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a
 cinquecentosedici.".
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1184  del codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art.  1184  (Inosservanze  relative  all'iscrizione di
 nave  in registro straniero e alla perdita dei requisiti di
 nazionalita' dell'aeromobile). - 1. Chiunque alieni la nave
 o  l'aeromobile  o iscriva la nave in un registro straniero
 senza   ottemperare   agli   adempimenti  prescritti  negli
 articoli 156  e  760  o  senza attendere la conclusione dei
 relativi  procedimenti  amministrativi  e'  punito  con  la
 sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
 trenta  milioni  a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il
 pagamento  in  misura  ridotta  ai sensi dell'art. 16 della
 legge 24 novembre 1981, n. 689.
 2.  Alla  stessa  sanzione  di  cui al comma 1 soggiace
 chiunque  ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e
 758.".
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1200  del codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art.  1200  (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi
 fotografici  o  radiotrasmittenti). - Chiunque trasporta ed
 usa  apparecchi  radiotrasmittenti,  senza l'autorizzazione
 prescritta,  e'  punito  con la sanzione amministrativa del
 pagamento  di  una  somma da lire due milioni a lire dodici
 milioni.
 Se  il  fatto  di  cui al primo comma e' commesso da un
 componente   dell'equipaggio,   si   applica   la  sanzione
 amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
 milioni a lire quindici milioni.".
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1204  del codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art.  1204  (Sorvolo  di  aeromobili  stranieri). - Il
 comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei
 casi  previsti  nell'art.  794, sorvola il territorio della
 Repubblica,  e'  punito  con la sanzione amministrativa del
 pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
 milioni.
 Non  e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi
 dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
 - Il  testo  vigente  dell'art.  1205  del codice della
 navigazione,  cosi'  come  modificato  dal presente decreto
 legislativo, e' il seguente:
 "Art.  1205  (Inosservanza di norme sugli atti di stato
 civile  e  sulla  custodia  di beni di persone morte). - Il
 comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le
 disposizioni  degli  articoli 195;  da  204  a 208; 835, e'
 punito,  qualora  il  fatto  non  costituisca un piu' grave
 reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. 
 Norme finali
 
 1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «direttore  di  aeroporto»,  «Registro aeronautico italiano» ed «Ente nazionale  della  gente  dell'aria»  sono  sostituite dalla seguente: «ENAC».
 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.
 3.  Le  disposizioni  del  codice  della  navigazione  introdotte o modificate   dal  presente  decreto  legislativo  entrano  in  vigore trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto stesso.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 9 maggio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Lunardi,       Ministro       delle
 infrastrutture e dei trasporti
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie
 Martino, Ministro della difesa
 Castelli, Ministro della giustizia
 Scajola,  Ministro  delle attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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