| 
| Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 4 aprile 2005, n. 95 |  | Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Vista  la  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  recante  norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni;
 Visto  l'articolo  3  comma  3  della  legge  8 luglio 2003, n. 172 recante  «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico»;
 Visto  il  decreto  legislativo  23 novembre  2000,  n. 427 recante modifiche   ed   integrazioni  alla  legge  21 giugno  1986,  n.  317 concernenti  la  procedura  di informazione nel settore delle norme e regole  tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' di informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  europea  ai  sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, comunicato in data 12 gennaio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale  del 10 gennaio 2005;
 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 3245 del 21 febbraio 2005;
 
 A d o t t a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi nuove  ed esistenti battenti bandiera italiana, iscritte nel Registro internazionale  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997,  n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n. 30, e successive modificazioni, ed impiegate esclusivamente in   attivita'  di  noleggio  nelle  acque  marittime  per  finalita' turistiche, aventi le seguenti caratteristiche:
 a. unita' a motore o a vela con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate;
 b.  munite  di  certificato  di  classe  rilasciato  da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.  314,  come  modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 e dal decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275;
 c.  abilitate  al  trasporto  di  passeggeri  per  un  numero non superiore a dodici, escluso l'equipaggio;
 d. adibite a navigazione internazionale.
 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
 a.  le  navi  da  diporto  -  cosi' come definite dall'articolo 1 lettera  b)  comma  3  della  legge  11 febbraio  1971,  n.  50, come modificato  dall'articolo  1 lettera a) della legge 8 luglio 2003, n. 172 - ed utilizzate mediante contratti di noleggio.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  a  1092,  al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 -  La  legge  11 febbraio  1971, n. 50, recante: «Norme
 sulla navigazione da diporto» e successive modificazioni e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
 - L'art. 3, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172,
 recante  «Disposizioni  per il riordino e il rilancio della
 nautica da diporto e del turismo nautico», pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, cosi' recita:
 «3.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in
 vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
 infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  sensi dell'art. 17,
 comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
 regolamento  di  sicurezza  recante  le norme tecniche e di
 conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.».
 -  Il  decreto  legislativo  23 novembre  2000, n. 427,
 recante:  «Modifiche  ed  integrazioni alla legge 21 giugno
 1986,  n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
 settore  delle  norme  e  regole  tecniche  e  delle regole
 relative  ai  servizi  della  societa'  di informazione, in
 attuazione   delle   direttive   98/34/CE  e  98/48/CE»  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
 -  La  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio  del 22 giugno 1998 (Procedura d'informazione nel
 settore  delle  norme e delle regolamentazioni tecniche) e'
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1998, n.
 L 204.
 -  La  direttiva  98/48/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della
 direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione
 nel  settore  delle norme e delle regolamentazioni tecniche
 e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  L  217  del
 5 agosto 1998.
 -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1:
 -  L'art.  1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
 «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore dei
 trasporti  e l'incremento dell'occupazione» convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 1998, n. 30, cosi'
 recita:
 Art.  1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
 E'   istituito   il   registro   delle  navi  adibite  alla
 navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro
 internazionale»,  nel  quale  sono  iscritte,  a seguito di
 specifica  autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti e
 della   navigazione,   le  navi  adibite  esclusivamente  a
 traffici commerciali internazionali.
 2.  Il  Registro  internazionale  di  cui al comma 1 e'
 diviso   in   tre   sezioni   nelle   quali  sono  iscritte
 rispettivamente:
 a) le  navi che appartengono a soggetti italiani o di
 altri  Paesi  dell'Unione  europea  ai  sensi  del comma 1,
 lettera  a),  dell'art.  143  del codice della navigazione,
 come sostituito dall'art. 7;
 b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
 ai  sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
 della navigazione;
 c) le   navi   che   appartengono   a   soggetti  non
 comunitari,   in  regime  di  sospensione  da  un  registro
 straniero  non  comunitario,  ai  sensi  del  comma secondo
 dell'art.  145  del  codice della navigazione, a seguito di
 locazione  a  scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
 altri Paesi dell'Unione europea.
 3.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 e' rilasciata
 tenuto    conto   degli   appositi   contratti   collettivi
 sottoscritti  dalle  organizzazioni sindacali dei datori di
 lavoro  e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
 e 3.
 4.  Non  possono  comunque essere iscritte nel Registro
 internazionale  le  navi  da  guerra,  le  navi di Stato in
 servizio  non  commerciale, le navi da pesca e le unita' da
 diporto.
 5.  Le  navi  iscritte  nel Registro internazionale non
 possono  effettuare  servizi  di  cabotaggio per i quali e'
 operante  la  riserva  di cui all'art. 224 del codice della
 navigazione,  come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
 navi  da  carico  di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
 nei  limiti  di  un viaggio di cabotaggio mensile quando il
 viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
 provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
 i  criteri  di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
 predette  navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
 limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con
 percorrenza   superiore   alle   cento  miglia  marine,  se
 osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
 e comma 1-bis».
 -   Il  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,
 recante:  «Attuazione  della  direttiva  94/57/CE, relativa
 alle  disposizioni  ed alla norme comuni per gli organi che
 effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
 e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
 marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
 direttiva  94/57/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 29 agosto 1998, n. 201.
 -  Il  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  169,
 recante:   «Disposizioni   correttive  ed  integrative  del
 decreto   legislativo   30 agosto  1998,  n.  314,  recante
 attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni
 e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti
 delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma
 4,  della legge 24 aprile 1998, n. 127» e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 169.
 -  Il  decreto  legislativo  11 agosto  2003,  n.  275,
 recante:   «Attuazione  della  direttiva  2001/105/CE,  che
 modifica  la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni
 e  alle  norme  comuni  per  gli  organi  che effettuano le
 ispezioni  e  le  visite  di  controllo delle navi e per le
 pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni marittime» e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2003, n. 234.
 -  L'art.  1,  comma  3,  lettera  b),  della  legge n.
 50/1971,  come  modificato  dall'art.  1, lettera a), della
 legge  8 luglio 2003, n. 172, recante: «Disposizioni per il
 riordino  e  il  rilancio  della  nautica  da diporto e del
 turismo   nautico»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 14 luglio 2003, n. 161, cosi' recita:
 «3.   Ai  fini  della  presente  legge  le  costruzioni
 destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
 a) «unita' da diporto»: ogni costruzione di qualunque
 tipo  e  con  qualunque mezzo di propulsione destinata alla
 navigazione da diporto;
 b) «nave  da  diporto»:  ogni  unita'  con  scafo  di
 lunghezza  superiore  a  24  metri,  misurata  secondo  gli
 opportuni standard armonizzati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Denominazioni e definizioni
 
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a.   «Amministrazione»:  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 b. «Armatore»: indica l'armatore registrato o l'armatore o agente dell'armatore registrato o l'armatore ipso facto, a seconda dei casi;
 c.  «Autorita'  marittime»:  organi  periferici  secondo funzioni delegate   con   direttive  del  Comando  generale  del  Corpo  delle capitanerie  di  porto  ovvero  gli uffici locali in conformita' alle attribuzioni  loro  conferite  dall'articolo  17  del  regio  decreto 30 marzo  1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
 d.  «Certificato  di  classe»:  il  documento  rilasciato  da una societa'  di  classificazione  che  attesti l'idoneita' strutturale e meccanica  delle navi a determinati impieghi o servizi in conformita' alle norme ed ai regolamenti da essa fissati e resi pubblici;
 e.  «Codice  IMO  International  Life-Saving  Appliances  (LSA)»: indica  il  codice  per  le  sistemazioni  dei  mezzi  di salvataggio contenuto    nella    risoluzione    dell'Organizzazione    Marittima Internazionale IMO MSC.48 (66) del 4 giugno 1996;
 f.   «Convenzioni  internazionali»:  le  convenzioni  di  seguito indicate,  unitamente  ai  protocolli,  ai  successivi  emendamenti e relativi  codici  obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:
 1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana  in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
 2)   la   Convenzione   internazionale   per   la   prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973,  emendata  con  il  protocollo  del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
 3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66),  resa  esecutiva  in  Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
 g.  «Equipaggio»:  indica  le  persone  impiegate  o impegnate in qualsiasi  compito  a  bordo della nave, ed include qualsiasi persona assunta  direttamente,  sia  da un armatore sia tramite un'agenzia di armamento,  il  cui  luogo  di lavoro abituale e' a bordo della nave, compreso  il  comandante, gli ufficiali, i membri dell'equipaggio, ed il personale addetto al catering, e ai servizi di sala e alberghieri;
 h.  «Nave a vela» indica una nave progettata per la navigazione a vela  come  mezzo  di propulsione principale. Dovra' essere dotata di almeno un mezzo di propulsione alternativo;
 i.   «Nave  in  disarmo»  e'  la  condizione  in  cui  l'impianto principale  di  propulsione,  le caldaie e gli impianti ausiliari non funzionano per mancanza di alimentazione;
 j. «Nave esistente»: una nave che non sia una nave nuova;
 k.  «Nave  nuova»: una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che  si  trovi  a  un equivalente stadio di avanzamento, alla data di emanazione  del  presente  decreto o successivamente. Per equivalente stadio di avanzamento si intende lo stadio in cui:
 1.  ha  inizio  la  costruzione  identificabile  con  una  nave specifica;
 2.   ha   avuto   inizio,   per  quella  determinata  nave,  la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o dell'uno per cento della  massa  stimata  di tutto il materiale strutturale dello scafo, assumendo il minore di questi due valori;
 l.  «Organismo  tecnico»:  l'organismo di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  19 maggio 2000, n. 169 «Disposizioni correttive ed  integrative  del  decreto  legislativo  30 agosto  1998,  n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite  di  controllo  delle  navi  e  di attivita' conseguenti delle amministrazioni  marittime,  a  norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128»;
 m. «Passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
 1.  il  comandante,  ne'  un  membro dell'equipaggio, ne' altra persona  impiegata  o  occupata  in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
 2.  qualsiasi  persona  a bordo della nave, sia in virtu' di un obbligo  imposto  al  comandante di trasportare naufraghi, persone in pericolo o altre persone, o a causa di qualsiasi circostanza che, ne' il  comandante,  ne'  l'armatore  o  eventuale noleggiatore, potevano prevenire; e
 3. un bambino di eta' inferiore a un anno;
 n. «Persona» indica un individuo di eta' superiore ad un anno;
 o.  «Porto di rifugio»: un porto o un rifugio, di qualsiasi tipo, che  consenta  l'ingresso  della  nave, nel rispetto delle condizioni meteorologiche  prevalenti,  e che consenta la protezione dalla forza degli elementi;
 p.   «Regolamento   dell'organismo   tecnico»:   norme   tecniche predisposte dall'organismo tecnico di cui alla lettera k);
 q.  «Rifiuti»: qualsiasi tipo di rifiuto domestico, alimentare ed operativo,  escluso  il  pesce  fresco e parti dello stesso, generato durante  il  normale  funzionamento  della  nave e soggetto ad essere smaltito  in  modo  continuo  o  periodico,  ad eccezione dei liquami prodotti a bordo;
 r. «Unita' a motore»: un'unita' a motore descritta nel registro e nel  certificato  di registro come tale, e che ha come un unico mezzo di propulsione, uno o piu' gruppi motore;
 s.   «Unita'   da   diporto»:  indica  un'unita'  cosi'  definita dall'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.   1,  comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modifiche;
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  L'art.  17  del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
 recante:  «Approvazione  del  testo  definitivo  del codice
 della  navigazione», (Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n.
 93, Ediz. Spec.) cosi' recita:
 «Art.  17  (Attribuzioni  degli  uffici  locali).  - Il
 direttore  marittimo  esercita le attribuzioni conferitegli
 dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
 Il  capo del compartimento, il capo del circondario e i
 capi  degli  altri  uffici  marittimi  dipendenti, oltre le
 attribuzioni  conferite  a  ciascuno  di  essi dal presente
 codice,  dalle  altre  leggi e dai regolamenti, esercitano,
 nell'ambito   delle  rispettive  circoscrizioni,  tutte  le
 attribuzioni  amministrative relative alla navigazione e al
 traffico   marittimo,   che   non   siano  specificatamente
 conferite a determinate autorita'.».
 -  La  legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione
 alla   convenzione   internazionale   del   1974   per   la
 salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
 alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione»,
 e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n.
 190.
 -   La   legge  29 settembre  1980,  n.  662,  recante:
 «Ratifica  ed  esecuzione  della convenzione internazionale
 per  la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
 protocollo   sull'intervento   in  alto  mare  in  caso  di
 inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
 con  annessi,  adottati  a  Londra  il 2 novembre 1973», e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 1980, n.
 292.
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
 1968,   n.  777,  recante:  «Esecuzione  della  convenzione
 internazionale  sulla  linea  di massimo carico, adottata a
 Londra  il  5  aprile  1966», e' pubblicato nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
 -  L'art.  11 del decreto legislativo n. 169/2000 cosi'
 recita:
 «Art.  11 (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616).
 -  L'ente  tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616,
 e' uno degli organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1,
 lettera  c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
 come  sostituito dall'art. 1 del presente decreto, indicato
 dall'armatore.».
 - Per il decreto legislativo n. 314/1998, si veda nelle
 note all'art. 1.
 -  La  direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre
 1994  relativa  alle  disposizioni ed alle norme comuni per
 gli  organi  che  effettuano  le  ispezioni  e le visite di
 controllo  delle  navi  e per le pertinenti attivita' delle
 amministrazioni  marittime  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 28 aprile 1999, n. L 110.
 -  L'art.  1,  comma  4, della legge 24 aprile 1998, n.
 128,  recante:  «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
 derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
 europee   (Legge  comunitaria  1995-1997),  pubblicata  nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  7 maggio
 1998, n. 104, cosi' recita:
 «4.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore
 della  presente  legge, nel rispetto dei principi e criteri
 direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
 procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
 integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
 sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
 dell'art. 17.».
 - Per  l'art.  1,  comma  3, della legge n. 50/1971, si
 veda nelle note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Tipi di navigazione
 
 1.  Le  navi  di  cui  all'articolo  1  possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
 a.  navigazione internazionale: una navigazione che si svolge tra porti  appartenenti  a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;
 b. navigazione internazionale a corto raggio: una navigazione che si  svolge  entro  60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi   in   qualsiasi   tratto   di   mare   o,   se   autorizzate dall'Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte sicure.
 |  |  |  | Art. 4. Requisiti  tecnici  di  sicurezza  delle  navi adibite a noleggio per finalita' turistiche
 
 1.  Le  navi nuove ed esistenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi  alle  disposizioni  inerenti  la  sicurezza  stabilite  dal presente regolamento:
 a. costruzione e robustezza
 1.  i  processi  di  costruzione  e  manutenzione  dello scafo, dell'apparato   motore   principale   e  ausiliario,  degli  impianti elettrici  e  degli  apparati  di governo devono essere conformi alle disposizioni   in  materia  di  costruzione  e  robustezza  riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, ai   requisiti   specificati,  ai  fini  della  classificazione,  dai regolamenti dell'Organismo tecnico;
 b. requisiti relativi alle linee di massimo carico:
 1.  i  requisiti  relativi  alle linee di massimo carico devono essere  conformi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento;
 c. compartimentazione e stabilita'
 1.  le navi devono essere conformi alle disposizioni in materia di  compartimentazione  e  stabilita'  riportate  nell'allegato I del presente regolamento;
 2. la sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono essere  conformi alle disposizioni previste dalla Convenzione SOLAS e dai regolamenti dell'Organismo tecnico;
 d. protezione contro gli incendi
 1.  la  protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi devono essere idonee a prevenire, segnalare,  limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo quanto previsto  dalle  relative  disposizioni riportate nell'allegato I del presente  regolamento  e,  per quanto non previsto, dalla Convenzione SOLAS e dai regolamenti dell'Organismo tecnico;
 e. mezzi di salvataggio:
 1.  le  navi  devono  essere provviste dei mezzi di salvataggio specificati   nell'Allegato   I   Capitolo  5  Tabella  1  «Mezzi  di salvataggio» del presente regolamento;
 2. tutti i mezzi di salvataggio devono rispondere alle relative disposizioni  riportate  nell'allegato I del presente regolamento, e, per   quanto   non   previsto,   devono   essere  di  tipo  approvato dall'Amministrazione   e   conformi   al   Codice   IMO  «Life-saving Appliances»  e  dotati  di  materiale retroriflettente in conformita' alle  raccomandazioni  della  risoluzione  IMO  A.658(16)  e relative modifiche;
 f. radiocomunicazioni - apparecchiature di navigazione
 1.    si   applicano   le   relative   disposizioni   riportate nell'allegato   I  del  presente  regolamento,  e,  in  generale,  le disposizioni  del Capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, per le Aree di mare A1, A2, A3 o A4, in funzione dell'area di viaggio interessata, e del Capitolo V della «SOLAS 1974»;
 2.  per  le navi di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate non si  applicano  le  prescrizioni  di  cui  alla  regola  IV/15.7 della Convenzione SOLAS relativa alla duplicazione delle apparecchiature;
 g. gestione della sicurezza del lavoro a bordo
 1.    si   applicano   le   relative   disposizioni   riportate nell'allegato  I del presente regolamento e, per quanto non previsto, le  disposizioni  previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
 h. prevenzione dell'inquinamento marino
 1.  le  navi  devono  conformarsi  alle  relative  disposizioni riportate nell'allegato I del presente regolamento, e, per quanto non previsto, dalla Convenzione MARPOL;
 2.  le  navi  devono  applicare  le  disposizioni  previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di conferimento dei rifiuti presenti a bordo;
 3.  le  navi di stazza pari o superiore a 400 GT devono avere a bordo  un  piano  per la gestione dei rifiuti che deve comprendere le procedure   scritte   per  la  raccolta,  stoccaggio,  trattamento  e smaltimento dei rifiuti. Inoltre devono avere un registro dei rifiuti che attesti lo smaltimento e incenerimento degli stessi come indicato nella regola 9 dell'Allegato V di MARPOL;
 i. gestione della sicurezza delle navi
 1.  tutte  le  navi  di  stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I  del  presente  regolamento,  e,  per  quanto  non  previsto, dalle disposizioni  del  Capitolo  IX  della  Convenzione SOLAS (Codice IMO «International Safety Management»);
 2.  tutte  le  navi  devono  essere  dotate  di  equipaggio  in conformita'  ai criteri previsti nella risoluzione IMO A.890 (21) del 25 novembre  1999  inerente  disposizioni  per  la composizione degli equipaggi delle navi ai fini della sicurezza della navigazione;
 j. gestione della security delle navi
 1.  tutte  le  navi  di  stazza lorda pari o superiore a 500 GT devono conformarsi alle relative disposizioni riportate nell'allegato I   del  presente  regolamento  e,  per  quanto  non  previsto,  alle disposizioni  del  Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS (Codice ISPS «International Ship and Port Security Code»).
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  Il  decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n.  271,
 recante:  «Adeguamento  della  normativa  sulla sicurezza e
 salute   dei   lavoratori  marittimi  a  bordo  delle  navi
 mercantili   da   pesca  nazionali,  a  norma  della  legge
 31 dicembre  1998,  n.  485,  e' pubblicato nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
 -  Il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  182,
 recante:  «Attuazione  della  direttiva 2000/59/CE relativa
 agli  impianti  portuali di raccolta per i rifiuti prodotti
 dalle  navi  ed  i  redditi  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Tipi di visite
 
 1.  Le  navi  di  cui  all'articolo 1 del presente regolamento sono sottoposte alle seguenti visite:
 a.   visita   iniziale,   prima   dell'immissione  nell'esercizio dell'attivita'  di  noleggio  per  finalita'  turistiche  o, per navi esistenti, prima dell'ottenimento dei certificati di sicurezza;
 b. visite di rinnovo, ogni anno;
 c. visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
 2. Le visite sono effettuate, su richiesta del proprietario o di un suo  rappresentante,  da un organismo tecnico scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
 3.  L'esito della visita, riportato in un dichiarazione ai fini del noleggio   rilasciata   dall'organismo   tecnico,   e'  annotato  sul Certificato  di Sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalita' turistiche  di  cui  al  successivo  art.  9  comma  1 dall'autorita' marittima,   o,   all'estero,  dall'autorita'  consolare.  Copia  del certificato di sicurezza e copia dell'attestato devono essere inviate dall'autorita'  marittima  o  consolare  all'autorita'  marittima del porto  di  iscrizione  o  di  prevista  iscrizione  per  le opportune annotazioni sul registro.
 |  |  |  | Art. 6. Visita iniziale
 
 1.  La  visita  iniziale della nave e' finalizzata ad accertare che l'unita' soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento.
 2.  La  visita  iniziale  comprende  una  ispezione  completa della struttura,   delle   macchine,   del  materiale  d'armamento  nonche' un'ispezione a secco della carena.
 3.  La  visita  deve  accertare che le installazioni elettriche, le installazioni  radio,  i  mezzi  di  salvataggio,  le  dotazioni ed i dispositivi  antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
 |  |  |  | Art. 7. Visite di rinnovo
 
 1.  Le navi devono essere sottoposte a visite di rinnovo allo scopo di  accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
 2. Nel caso in cui le condizioni dell'unita' non corrispondano alle indicazioni  contenute  nella  licenza  di  navigazione,  l'autorita' competente,  in qualunque momento sia avvenuto l'accertamento, revoca il   Certificato   di   sicurezza,   salvo   rapporto   all'autorita' giudiziaria,  qualora  si  configuri  un  illecito penale. Non potra' farsi  luogo  a  rilascio  di  nuovo  certificato  di  sicurezza  con annotazioni  di  idoneita'  al noleggio se non previa visita iniziale dell'unita'.
 |  |  |  | Art. 8. Visite occasionali
 
 1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui  siano  state ad esse apportate modifiche strutturali tali da far venir  meno  i  requisiti  in  base  ai  quali e' stato rilasciato il certificato  di  sicurezza,  lo  stesso  perde  di  validita'  ed  il proprietario   ha   l'obbligo   di   sottoporre   l'unita'  a  visita occasionale.
 2.  La  visita  occasionale  di  una  nave  e',  inoltre,  disposta dall'autorita'  marittima  allorche'  sussistano  fondati  motivi per ritenere  che siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato consentito   l'esercizio   dell'attivita'  di  noleggio.  L'autorita' comunica  preventivamente  la  data  della visita ed i motivi per cui viene disposta.
 3.  Nel  caso  in  cui  il  proprietario  della nave non provveda a sottoporre  il  mezzo alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima, il certificato di sicurezza perde di validita'.
 4. Il proprietario della nave, dopo un periodo di disarmo di durata superiore  a  dodici  mesi, ha l'obbligo di sottoporre la nave ad una visita  mirante  ad  accertare  il  mantenimento  delle condizioni di sicurezza attestate dalla certificazione in vigore.
 |  |  |  | Art. 9. Certificato di sicurezza
 
 1.  Le  navi nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza   per  le  navi  adibite  esclusivamente  al  noleggio  per finalita'  turistiche  secondo il modello riportato nell'Allegato II, rilasciato dalle autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), oltre ai certificati previsti dalle convenzioni internazionali applicabili.
 2.  Il  certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato per un periodo non superiore  a  dodici  mesi.  La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle autorita' marittime per una durata massima di un mese a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  del  certificato  stesso. Il certificato   di   sicurezza   delle   navi   per   le  navi  adibite esclusivamente  al  noleggio per finalita' turistiche e' rinnovato al termine  della  visita di rinnovo di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
 3.  Tutto  l'equipaggiamento  marittimo  previsto nell'Allegato 1 e compreso  negli  allegati  A1  e  A2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale e' stato approvato il Regolamento   di  attuazione  delle  direttive  96/98/CE  e  98/85/CE relative  all'equipaggiamento  marittimo e successive modifiche, deve essere  di  tipo  approvato;  in  particolare,  il materiale indicato nell'allegato  A1  deve  essere  conforme  alla direttiva MED, mentre quello  compreso  nell'allegato  A2  deve  essere  di  tipo approvato dall'Amministrazione  secondo le procedure dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
 1999,  n.  407,  recante:  «Regolamento  recante  norme  di
 attuazione  delle  direttive  96/98/CE  e 98/85/CE relative
 all'equipaggiamento    marittimo»,    e'   pubblicato   nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 9 novembre
 1999, n. 23.
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
 1994, n. 347, recante: «Regolamento recante semplificazione
 dei   procedimenti   di   tipo   approvato  di  apparecchi,
 dispositivi  o  materiali  da installare a bordo delle navi
 mercantili,  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Equivalenze ed esenzioni
 
 1.  Eventuali  proposte  per l'applicazione di standard alternativi che  sono ritenuti equivalenti ai requisiti del presente regolamento, devono  essere  sottoposte  all'approvazione dell'Amministrazione. E' possibile   raggiungere   l'equivalenza   includendo  requisiti  piu' restrittivi  per  compensare eventuali carenze e raggiungere cosi' lo standard di sicurezza complessivo.
 2.     Le     esenzioni     possono    essere    rilasciate    solo dall'Amministrazione.   Le   richieste   d'esenzione   devono  essere inoltrate all'Amministrazione e supportate da elementi tecnici che ne giustifichino l'eventuale rilascio.
 3.  Nel caso in cui una nave esistente non soddisfi gli standard di sicurezza del presente regolamento per una particolare caratteristica e   sia   possibile   dimostrare  che  la  conformita'  non  e',  ne' ragionevole,   ne'   fattibile,   eventuali   proposte  di  soluzioni alternative     devono     essere     sottoposte     all'approvazione dell'Amministrazione.       Nell'esaminare       casi      specifici, l'Amministrazione  dovra'  tenere  conto delle precedenti prestazioni della  nave  e di qualsiasi altro fattore giudicato rilevante ai fini dello standard di sicurezza da raggiungere.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 4 aprile 2005
 Il Ministro: Lunardi
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2005
 
 Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio 327
 |  |  |  | Allegato I 
 PREMESSA
 1. Definizioni
 Ai fini del presente allegato si intende per:
 a.   "Apparecchio  radiotelefonico  VHF  ricetrasmittente":  un impianto  VHF  fisso  o  portatile  per  imbarcazioni  di salvataggio conforme  alle  prestazioni  standard  adottate  dall'IMO e contenute nella risoluzione A.762(18) e successivi emendamenti;
 b.  "Battello di emergenza": indica un'imbarcazione in grado di recuperare  persone in pericolo, in acqua, e per mantenere riunite le zattere di salvataggio;
 c.  "Bordo libero" ha il significato dato nell'allegato 1 della Convenzione  LL66.  Il  bordo  libero assegnato e' la distanza fra il galleggiamento  a pieno carico e la superficie superiore del ponte di bordo libero, misurata a murata;
 d.  "Carico":  indica un bene (beni) trasportato da un luogo ad un altro, per il quale sia o non sia fatto un addebito, ma, comunque, non destinato all'uso esclusivo a bordo della nave;
 e.  "Cinture  di salvataggio gonfiabili": indica una cintura di salvataggio  conforme  ai  requisiti  del  Codice  IMO "International Life-Saving Appliances Code;
 f.  "Codice  sulla  stabilita' a nave integra": il codice sulla stabilita'  a  nave  integra  per  tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti  dell'IMO  (Code  on  Intact  Stability),  contenuto  nella risoluzione  A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993;
 g.  "Condizione  di  emergenza":  e'  la condizione nella quale tutti i servizi necessari per le normali condizioni di esercizio e di abitabilita',  non  sono  in  grado di operare a causa di avaria alla sorgente principale di alimentazione elettrica;
 h.  "Dispositivo  per la messa a mare": un dispositivo conforme ai  requisiti  del  Codice IMO "International Life-Saving Appliances" per  l'ammaino  sicuro di un'imbarcazione di salvataggio o zattera di salvataggio,  rispettivamente,  dalla  propria posizione di stivaggio all'acqua e il suo recupero, ove applicabile;
 i.  "Dispositivo  di  messa  a  mare  a galleggiamento libero": indica  un  metodo per il lancio delle zattere di salvataggio, in cui la  zattera e' liberata automaticamente dalla nave che sta affondando ed  e'  pronta  all'uso,  in  conformita' ai requisiti del Codice IMO "International Life-Saving Appliances";
 j.  "Dispositivo  lanciasagole":  un  dispositivo  conforme  al Codice IMO "International Life-Saving Appliances";
 k.  "Dotazione  di  emergenza  SOLAS A PACK ": una dotazione di emergenza  di  una  zattera  di salvataggio conforme ai requisiti del Codice IMO International Life-Saving Appliances;
 l.  "Dotazione  di  emergenza  SOLAS  B PACK ": la dotazione di emergenza  di  una  zattera  di salvataggio conforme ai requisiti del Codice IMO "International Life-Saving Appliances";
 m.  "Efficiente"  in  relazione  ad  un  accessorio,  parte  di apparecchiatura  o materiale, significa che sono state prese tutte le misure  ragionevoli  e  praticabili  per assicurarne l'adeguatezza ed integrita' allo scopo cui e' destinato;
 n.   "EPIRB":   indica  un  trasmettitore  radio  indicante  la posizione  d'emergenza,  ed  e'  una stazione a terra nell'ambito del servizio mobile-satellitare, le cui emissioni servono ad agevolare le operazioni  di  ricerca  e  salvataggio  SAR. Tale trasmettitore deve essere in grado di:
 1.  galleggiare  liberamente ed attivarsi automaticamente se la nave affonda;
 2. essere attivabile manualmente;
 3. essere trasportato da una persona;
 o.  "Finestra"  o  "oblo'"  indica  una finestra della nave, di qualsivoglia tipo, a prescindere dalle sue dimensioni, che sia idonea ad essere installata a bordo di navi;
 p.  "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global  Maritime  Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974", e relativi emendamenti del 1988;
 q. "IMO": indica l'Organizzazione Marittima Internazionale;
 r.   "Impermeabilizzato":   protetto,   per  quanto  possibile, dall'ingresso di acqua;
 s.  "Istruzioni  per  la  manutenzione  a bordo": le istruzioni conformi  ai  requisiti di SOLAS III/Part B - "Life Saving Appliances and Arrangements, Regola 36";
 t.  "Locali macchine": tutti i locali macchine di categoria A e tutti  gli  altri  spazi  contenenti  le  macchine di propulsione, le caldaie,  i  gruppi  di  trattamento  del  combustibile  liquido,  le macchine  a  vapore, i motori a combustione interna, i generatori e i motori  elettrici principali, le stazioni di imbarco del combustibile liquido,  gli  impianti  di  refrigerazione  e  condizionamento,  gli stabilizzatori, i dispositivi di ventilazione, i locali pompe nonche' i locali di tipo analogo e relativi cofani;
 u.  "Locali  macchine  di  categoria  A"  sono tutti i locali e relativi cofani che contengono:
 1. motori a combustione interna utilizzati per l'apparato di propulsione principale; o
 2.  motori  a combustione interna utilizzati per altri scopi di potenza complessiva non minore di 375 kW; o
 3.  qualsiasi caldaia a olio combustibile o qualsiasi gruppo per il trattamento del combustibile;
 v.  "Luce  ad  accensione  automatica":  una  luce  conforme ai requisiti del Codice IMO "International Life-Saving Appliances";
 w.  "Lunghezza fuori tutto": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore  a  24  metri,  misurata  secondo  gli  opportuni  standard armonizzati;
 x.   "Lunghezza":   e'   il   96%  della  lunghezza  totale  al galleggiamento  dritto  corrispondente  ad un'immersione pari all'85% dell'altezza  minima  del  ponte  di bordo libero (lunghezza di bordo libero), oppure la distanza tra la faccia prodiera del dritto di prua e  l'asse  del  timone,  ove  questa  risulti  maggiore.  Nelle  navi progettate  con  una differenza di immersione la linea d'acqua su cui si  esegue  la  misurazione  sara'  parallela  alla  linea d'acqua di progetto;
 y.  "Macchina  di  governo principale": il complesso costituito dalle  macchine,  dagli azionatori del timone, dalle eventuali unita' di potenza per macchina di governo, dalle apparecchiature sussidiarie e  dai  dispositivi  per  applicare  il momento torcente all'asta del timone  (per esempio barra o settore) che e' necessario per imprimere il  movimento al timone allo scopo di governare la nave nelle normali condizioni di servizio;
 z.  "Macchina  di  governo  ausiliaria":  e'  l'apparecchiatura necessaria  per  governare  la  nave  in  condizioni  di avaria della macchina di governo principale e che non comprende nessun'altra parte della  macchina  di  governo principale ad eccezione della barra, del settore o di altri componenti destinati allo stesso scopo;
 aa.  "Manuale  di  addestramento":  in  relazione  ai  mezzi di salvataggio,  indica un manuale conforme ai requisiti di III/Part B - "Life Saving Appliances and Arrangements", Regola 35;
 bb.  "Materiale  a debole potere di propagazione di fiamma": un materiale  la  cui  superficie considerata si oppone sufficientemente alla   propagazione   delle  fiamme,  secondo  quanto  determinato  a soddisfazione dell'Amministrazione o dell'organismo tecnico;
 cc.  "Materiale  catarifrangente": un materiale che riflette in direzione opposta un fascio luminoso;
 dd.  "Materiale  non facilmente infiammabile": materiale la cui superficie  considerata  non  continuera'  a  bruciare per piu' di 20 secondi dopo aver interrotto la sorgente di ignizione;
 ee.  "Mezzo  di  salvataggio":  indica  un  mezzo  conforme  ai requisiti del Codice IMO "International Life-Saving Appliances";
 ff "Miglio": indica un miglio nautico di 1852 metri;
 gg.  "Nave  con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo,  esposto  alle  intemperie  e  al  mare,  dotato  di  mezzi permanenti  che permettano la chiusura di tutte le aperture praticate nella  parte  esposta  alle  intemperie  e  sotto  il  quale tutte le aperture  praticate  nelle  fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti,  stagni  almeno  alle  intemperie. Il ponte completo puo' essere  un  ponte  stagno  o una struttura equivalente a un ponte non stagno,  completamente  coperto  da  una struttura stagna e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;
 hh.   "Ponte   di   bordo   libero"   ha  il  significato  dato nell'allegato  I  della Convenzione LL66. Il ponte di bordo libero e' generalmente  il  ponte  piu' completo esposto alle intemperie avente mezzi  di chiusura permanenti a tutte le aperture esistenti nel ponte stesso e nelle murate, al disotto di detto ponte .
 Su  una  nave  che  ha  un  ponte di bordo libero non completo, si assume  come  ponte  di  bordo  libero  la  linea inferiore del ponte esposto  e  la  continuazione  di  tale  linea  parallela  alla parte superiore del ponte.
 A scelta dell'armatore, e salvo approvazione dell'Amministrazione, un  ponte inferiore puo' essere assunto come ponte di bordo libero, a condizione che sia un ponte permanente e completo, come minimo tra il locale  macchine  e  le  paratie  del  gavone  di poppa, in direzione prodiera  e  verso  poppa,  e  continuo  di  traverso.  Ove  un ponte inferiore  sia  assunto  come  ponte  di bordo libero, la parte dello scafo  che  si estende al di sopra del ponte di bordo libero, ai fini dell'applicazione  delle condizioni di assegnazione e del calcolo del bordo  libero,  e' considerata una sovrastruttura. E' il ponte da cui si calcola il bordo libero;
 ii.   "Ponte   scoperto":   indica   il   piu'   elevato  ponte completamente  stagno  alle  intemperie che fa parte integrante della struttura della nave ed e' esposto al mare e alle intemperie;
 jj.  "Posizione  1":  indica una posizione su ponti esposti, su casseretti  e  su  ponti  di  sovrastrutture esposte che si trovano a proravia  rispetto  ad  un punto segnato ad un quarto della lunghezza della nave dalla perpendicolare avanti;
 kk.   "Posizione   2":   indica   una  posizione  su  ponti  di sovrastrutture  esposte  che si trovano a poppavia di un quarto della lunghezza della nave dalla perpendicolare avanti;
 ll.  "Prova  standard  del fuoco": una prova alla quale vengono sottoposti  campioni di paratie, ponti o altre strutture nel forno di collaudo, secondo un metodo specificato in conformita' alle Procedure per l'esecuzione delle prove al fuoco IMO;
 mm.  "Quadro  principale":  il  quadro  alimentato direttamente dalla   sorgente  principale  di  energia  elettrica  e  destinato  a distribuire tale energia ai servizi della nave;
 nn.  "Quadro di emergenza": e' un quadro che, in caso di avaria dell'impianto   principale  di  energia  elettrica,  e'  direttamente alimentato  dalla  sorgente di emergenza di energia elettrica o dalla sorgente  temporanea  di  emergenza  di  energia  elettrica  e che e' destinato a distribuire l'energia ai servizi di emergenza;
 oo. "Recesso": una rientranza su un ponte, circondata dal ponte stesso e che non confina con il fasciame della nave;
 pp.  "Sagole  galleggianti":  indica cavi conformi ai requisiti del Codice IMO "International Life-Saving Appliances Code";
 qq.  "Salvagente":  un  salvagente  conforme  ai  requisiti del Codice IMO "International Life-Saving Appliances Code";
 rr.  "Scala  d'imbarco": indica una scala conforme ai requisiti del Codice IMO "International Life-Saving Appliances Code";
 ss.  "Segnale  fumogeno  ad  accensione automatica": un segnale conforme  ai  requisiti  del  Codice  IMO  "International Life-Saving Appliances Code";
 tt.  "Segnale pirotecnico a paracadute": un segnale pirotecnico conforme  ai  requisiti  del  Codice  IMO  "International Life-Saving Appliances Code";
 uu.  "Sistema  di  allarme  generale  di  emergenza": indica un sistema   conforme   ai   requisiti  del  Codice  IMO  "International Life-Saving Appliances Code";
 vv.  "Sorgente  principale  di  energia elettrica": la sorgente destinata  a  fornire  energia elettrica al quadro principale, che la distribuisce  a  tutti  i  servizi  necessari  a mantenere la nave in condizioni normali di esercizio e abitabilita';
 ww.  "Sovrastruttura"  ha  il  significato dato nell'allegato I della Convenzione LL66;
 xx. "Stagno": chiusura in grado di evitare il passaggio d'acqua all'interno  dello  scafo  sotto  battente  per il quale le strutture circostanti sono state costruite;
 yy.  "Stazioni  di  controllo  e  comando":  Locali  contenenti sistemi di controllo essenziali della nave, come generatori elettrici di  emergenza, la plancia, la sala controllo propulsione, sala radio, stazioni antincendio e stazioni per la segnalazione degli incendi;
 zz. "Strutture resistenti al fuoco": sono costituite da paratie e  ponti  realizzati  con  materiali  incombustibili o ignifughi che, grazie  a  proprieta'  isolanti  o di resistenza al fuoco intrinseche soddisfano le seguenti disposizioni:
 1. sono convenientemente irrobustiti.
 2. sono costruiti in modo da impedire il passaggio del fuoco e  delle  fiamme  alla  fine  del  periodo  di protezione antincendio adeguato.
 3. ove necessario, manterranno la propria capacita' portante fino al termine del periodo di protezione antincendio adeguato.
 4.  hanno  proprieta'  termiche  conformi  ai  requisiti del Codice  IMO  "Fire  Test  Procedures"  per  il  periodo di protezione antincendio adeguato.
 5.  il  collaudo  di  un  prototipo  di  paratia  o ponte in conformita'  a Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione delle  prove  al  fuoco (International Fire Test Procedures Code) per accertare che soddisfi i requisiti suddetti.
 yy.    "Timoneria":   la   postazione   di   governo   occupata dall'ufficiale di guardia responsabile della navigazione in sicurezza della nave;
 zz.  "Tipo  approvato":  approvato dall'Amministrazione o da un organismo formalmente riconosciuto dall'Amministrazione stessa;
 aaa.  "Transponder  radar":  indica  un  segnalatore  radar  da impiegarsi nei mezzi di salvataggio per facilitarne il posizionamento nelle operazioni di ricerca;
 bbb.  "Unita'  multiscafo":  qualsiasi unita' che, in qualsiasi assetto di navigazione o angolo di operazione o di sbandamento, abbia uno  scafo  a  struttura rigida che penetra la superficie del mare su piu' di un'area separata o distinta;
 ccc. "Unita' di potenza per macchina di governo" e':
 1.  nel  caso  di  macchina  di governo elettrica, un motore elettrico e le apparecchiature elettriche ad esso associate;
 2.  nel  caso  di  macchina  di governo elettroidraulica, un motore  elettrico,  le apparecchiature elettriche ad esso associate e la pompa connessa;
 3.  nel  caso  di  altra  macchina  di governo idraulica, un motore di comando e la pompa connessa;
 ddd. "Viaggio": un'escursione di tipo turistico ricreativo;
 eee.  "Zattera  di  salvataggio":  una  zattera  di salvataggio conforme  ai  requisiti  del  Codice  IMO  "International Life-Saving Appliances";
 fff.  "Zona  verticale  principale":  quella  sezione in cui lo scafo,  le  sovrastrutture  e  le  tughe sono suddivise da paratie di classe  "A".  La  lunghezza media delle zone su di un qualsiasi ponte non deve eccedere in genere i 40 metri.
 
 CAPITOLO 1 - COSTRUZIONE E ROBUSTEZZA
 
 1 Requisiti generali
 1.1 Tutte le navi devono avere un ponte di bordo libero.
 1.2 Tutte le navi devono essere dotate di un ponte esposto, stagno alle  intemperie,  per  tutta  la  lunghezza  della nave ed essere di robustezza  adeguata alle condizioni meteorologiche e del mare che e' probabile incontreranno.
 1.3  La  scelta  dei  materiali  di  costruzione  dello  scafo  e' strettamente  collegata  ai  requisiti  antincendio,  ed  e' pertanto necessario fare riferimento al capitolo 8.
 
 2 Robustezza strutturale
 2.1  Tutte le navi destinate ad una navigazione senza limitazioni, devono essere classificate.
 2.2 Tutte le navi nuove destinate alla navigazione nella Categoria degli   yacht   per   navigazione   a  corto  raggio,  devono  essere classificate.
 2.3 Le navi esistenti, non classificate, di stazza inferiore a 500 tonnellate, si considerano limitate alla navigazione a corto raggio.
 
 3 Paratie stagne
 Il   capitolo   3   del   Regolamento   contiene  i  requisiti  di compartimentazione e stabilita' in caso di avaria, che determinano il numero e posizione delle paratie stagne definite nel prosieguo.
 3.1  Le  paratie  stagne devono essere sistemate in conformita' ai seguenti requisiti:
 .1  La  robustezza  delle  paratie  stagne  e  degli  eventuali passaggi  a  paratia, e l'integrita' della tenuta stagna dei divisori devono essere conformi ai requisiti di uno degli organismi tecnici.
 .2  In generale, le aperture nelle paratie stagne devono essere conformi agli standard previsti per le navi passeggeri definiti nella regola  SOLAS  II-1. Specifici requisiti sono contenuti nell'allegato III.
 .3  Si  possono  impiegare  porte  a  cerniera approvate per le aperture  in compartimenti stagni, se non sono aperte di frequente e, se  saranno  sempre presidiate da un membro dell'equipaggio quando la porta  resta aperta durante la navigazione. E' necessario predisporre allarmi sonori e luminosi in plancia.
 .4  Ad eccezione delle poste di cui alla clausola 4.1, le porte a  tenuta  stagna  degli  yacht  di stazza inferiore a 500 tonnellate possono essere porte a cerniera approvate, a condizione che esista un allarme  sonoro  e luminoso in plancia che indichi quando la porta e' aperta. Durante la navigazione, le porte devono essere tenute chiuse. Adeguata  indicazione  deve essere prevista sulla porta per segnalare porta chiusa in navigazione.
 .5  Il  piano  per  la  manovra  delle porte stagne deve essere approvato  dall'  amministrazione  ed affisso in postazioni adeguate. Salvo  i  casi  in cui l'accesso a locali abitativi e di lavoro molto usati avvenga attraverso porte scorrevoli a tenuta stagna, le porte a tenuta stagna devono restare normalmente chiuse.
 
 4  Compartimenti  chiusi all'interno dello scafo e al di sotto del ponte di bordo libero con accesso attraverso aperture nello scafo
 4.1  I  compartimenti  al  di  sotto  del  ponte  di bordo libero, destinati   a   fini   ricreativi,   all'imbarco   del   combustibile liquido/acqua  potabile,  o  ad  altri  scopi collegati all'attivita' della  nave,  con  accesso  attraverso  aperture  nello scafo, devono essere  delimitati da divisioni a tenuta stagna prive di aperture che li  separino  da  qualsiasi altro compartimento al di sotto del bordo libero,  salvo  se  dotati di porte stagne conformi al paragrafo 3.1. Nel caso in cui tali porte a tenuta stagna siano del tipo a cerniera, devono aprirsi verso l'interno dello spazio interessato.
 4.2  Le  aperture  nello  scafo devono essere conformi alla regola SOLAS  II-1/25-10  -  "External  opening  in cargo ships". Dovrebbero essere  prese  precauzioni per assicurare che le porte possano essere chiuse  manualmente  e  bloccate  nel  caso  di  un  malfunzionamento idraulico o elettrico.
 
 5 Manovre sulle navi a vela
 5.1 Informazioni generali
 5.1.1   Durante  l'esercizio  si  deve  monitorare  la  condizione dell'attrezzatura   in   conformita'  al  programma  di  manutenzione programmata.  Il  programma  deve  comprendere,  in  particolare,  il regolare   monitoraggio   di  tutti  i  meccanismi  collegati  ad  un funzionamento  sicuro  in  aria  e  sul  bompresso (vedi capitolo 12, paragrafo 2.3).
 5.2 Alberi e Pennoni
 5.2.1  Il  dimensionamento  e  i materiali costruttivi di alberi e pennoni  devono  essere conformi alle raccomandazioni degli organismi tecnici   di  cui  al  punto  2.1  o  ad  uno  standard  nazionale  o internazionale riconosciuto.
 5.2.2  Tutta  l'attrezzatura  e  le relative strutture di rinforzo devono   essere   adeguatamente   dimensionate   in   relazione  alle sollecitazioni applicate.
 5.3 Manovre correnti e manovre fisse
 5.3.1  I  cavi  d'acciaio  usati  per  le manovre fisse (stragli o sartie)  non  devono essere cavi d'acciaio flessibili (anima del cavo in fibra).
 5.3.2  Bozzelli,  grilli,  arridatoi  a  vite,  bitte  e  relativi accessori  e  punti  di  attacco devono avere resistenza superiore al carico di rottura delle manovre fisse e correnti collegate.
 5.3.3  Le  landre per le manovre fisse devono essere adeguatamente dimensionate  in  relazione  ai  carichi  di  lavoro. Ogni straglio o sartia deve esercitare forza su un singolo punto di attacco, salvo il caso il cui il progetto ne ammetta specificamente due o piu'.
 5.4 Vele
 5.4.1  Si  devono  predisporre  mezzi  adeguati  per  aumentare  o diminuire la superficie velica.
 5.4.2  Per le navi a vela che operano come unita' in navigazione a corto raggio non e' prevista una dotazione di vele di rispetto.
 5.4.3  Tutte le altre navi devono essere dotate di vele di fortuna separate  o avere vele specifiche progettate e realizzate per fungere da vele di fortuna.
 
 CAPITOLO 2 - TENUTA ALLE INTEMPERIE
 
 Ponte di bordo libero virtuale
 Ai  soli  fini del presente capitolo, se il bordo libero effettivo rispetto  al ponte scoperto supera quello assegnato dalla Convenzione LL66  di almeno un'altezza standard di sovrastruttura, le aperture su tale  ponte,  a  poppavia  del quarto di prora della nave, si possono considerare  in  posizione  2, secondo la definizione contenuta in LL 66, salvo ove diversamente specificato.
 Per  le  navi  fino  a  75m  di  lunghezza  della linea di carico, un'altezza  standard  di  sovrastruttura  e' pari a 1,8 metri. Per le navi  con  una  lunghezza  della linea di carico superiore a 125m, e' pari  a  2,3m.  Le altezze della sovrastruttura per navi di lunghezze intermedie devono essere ottenute per interpolazione.
 
 1 Boccaporti e osteriggi
 1.1 Requisiti generali
 1.1.1  Tutte le aperture che danno accesso a spazi al di sotto del ponte  scoperto  e  che  non  si possono chiudere in modo stagno alle intemperie, devono essere racchiuse in una sovrastruttura chiusa o in una tuga a tenuta d'intemperie di robustezza adeguata.
 1.1.2  Tutti  i  boccaporti  esposti,  che  danno accesso a locali stagni  alle  intemperie al disotto del ponte scoperto, devono essere robusti,  stagni  alle intemperie e dotati di dispositivi di chiusura efficaci.  I  portelli  di  boccaporto  stagni alle intemperie devono essere  fissati  in modo permanente alla nave e dotati di dispositivi adeguati per chiudere il boccaporto.
 1.1.3  I  boccaporti  che  servono  come  mezzi di sfuggita devono essere  dotati di quartieri di boccaporto apribili da entrambi i lati e, nella direzione di fuga, devono potersi aprire senza chiave. Tutte le  maniglie  all'interno  devono  essere di tipo non asportabile. Un boccaporto   che   sia  anche  un  mezzo  di  sfuggita,  deve  essere prontamente identificabile, facile e sicuro da usare, con particolare riguardo alla sua posizione e all'accesso dal, e al, boccaporto.
 1.2 Boccaporti aperti in navigazione
 In  generale,  durante  la navigazione, i boccaporti devono essere tenuti  chiusi. Tuttavia, le dimensioni dei boccaporti che si possono tenere  aperti  per  motivi di accesso durante la navigazione, devono essere le piu' ridotte possibile (al massimo 1 metro di area libera), e  dotati  di  mastre di altezza minima pari a 300 mm. I quartieri di boccaporto  devono  essere  posizionati  quanto piu' vicino possibile all'asse  di  simmetria  della  nave,  specie  sulle  navi  a vela. I quartieri  dei  boccaporti  devono  essere fissati in modo permanente alle  mastre  di  boccaporto e, in caso siano incernierati, i cardini devono essere posizionati sul lato a prora.
 
 2 Vani porta e tambucci
 2.1 Vani di porte situati al di sopra del ponte scoperto
 2.1.1  Le  porte  esposte  nelle  tughe e sovrastrutture che danno accesso  a  spazi  al  di  sotto  del ponte scoperto, devono essere a tenuta  d'intemperie e le aperture delle porte devono avere mastre di altezza minima di:
 
 |    Unita' in navigazione    |Unita' in navigazione a corto Posizione|         illimitata          |           raggio --------------------------------------------------------------------- A        |           600 mm            |           300 mm --------------------------------------------------------------------- B        |           300 mm            |           150 mm --------------------------------------------------------------------- C        |           150 mm            |            75 mm
 
 Posizione  A  -  la  porta  si  trova  nel  quarto  prodiero della lunghezza della nave e si usa durante la navigazione.
 Posizione  B  - la porta e' in una posizione esposta rivolta verso la parte anteriore a poppa del quarto prodiero della lunghezza.
 Posizione  C  -  al  di sopra della superficie del ponte quando la porta  si trova in una posizione riparata a poppa del quarto prodiero della lunghezza.
 2.1.2  Le  porte  stagne alle intemperie devono essere predisposte per  aprirsi  verso  l'esterno  e,  ove siano sistemate sul fianco di sovrastrutture,   dovranno   essere   incernierate   verso  prua.  Si prenderanno  in  considerazione  soluzioni di chiusura alternative, a condizione  che  si possa dimostrare che l'efficienza del dispositivo di chiusura e la sua capacita' di impedire l'ingresso dell'acqua, non compromettano la sicurezza della nave.
 2.1.3 Una porta che dia accesso al locale macchine direttamente da un ponte scoperto, deve essere dotata di una mastra di altezza:
 
 |   Unita' in navigazione    |  Unita' in navigazione a
 |         illimitata         |        corto raggio --------------------------------------------------------------------- Posizione 1|           600 mm           |           450 mm --------------------------------------------------------------------- Posizione 2|           380 mm           |           200 mm
 
 2.1.4  L'altezza,  la  costruzione e gli standard per il fissaggio dei  battenti  delle  porte  a  tenuta d'intemperie che si usano solo quando  la nave e' in porto o all'ancora in acque protette e calme, e restano  chiuse  quando  la  nave  e'  in navigazione, possono essere oggetto di considerazione specifica.
 2.2 Boccapporti nei tambucci
 2.2.1  I  boccaporti  dei tambucci che danno accesso a spazi al di sotto  del  ponte scoperto, devono essere dotati di una mastra la cui parte  superiore  sia, come minimo, a 300 mm al di sopra del ponte, o 150 mm in caso di navi in navigazione a corto raggio.
 2.2.2  Le  aperture  verticali possono essere chiuse con battenti, nel  qual  caso,  e' necessario che essi siano concepiti e montati in modo  che non siano facilmente rimovibili dal loro alloggiamento. Nel momento  in  cui  sono  rimossi  per  lasciare  libero il passaggio i battenti  devono  essere  riposti  in  una  posizione sicura e legati saldamente.
 2.2.3  La  larghezza  massima  di  un'apertura  in un tambuccio di boccaporto non deve mai essere superiore a 1 metro.
 
 3 Osteriggi
 3.1 Tutti gli osteriggi devono essere realizzati in modo robusto e a  tenuta d'intemperie e devono essere posizionati quanto piu' vicino possibile all'asse di simmetria della nave.
 3.2  Nel  caso in cui siano di tipo apribile, devono essere dotati di efficaci dispositivi per mantenerli chiusi.
 3.3 Gli osteriggi che servono come mezzi di sfuggita devono essere apribili  su  entrambi  i  lati  e,  nella  direzione di fuga, devono potersi  aprire  senza  chiave.  Tutte  le  maniglie sul lato interno devono  essere  di tipo non asportabile. Qualsiasi osteriggio di fuga deve   essere  ben  identificato,  facile  e  sicuro  da  usare,  con particolare riguardo alla sua posizione.
 3.4  Il materiale in cui e' realizzato il vetro dell'osteriggio ed il  metodo  con  cui  esso  e' fissato all'interno del telaio, devono soddisfare  gli  standard  marittimi  adeguati  definiti  in appositi standard nazionali o internazionali.
 Come   minimo,  si  deve  avere  a  disposizione,  una  corazzetta portatile  per  le  aperture a vetri di qualsiasi dimensione, che sia facilmente  accessibile  e che possa essere fissata in modo sicuro in caso di rottura dell'osteriggio.
 
 4 Oblo' e portelli di murata
 4.1  Gli  oblo' e i portelli di murata devono essere di robustezza adeguata  alla  loro  collocazione  sulla  nave  e  a  soddisfare gli adeguati  standard  marittimi  nazionali  ed internazionali. Riguardo alla   protezione   strutturale   antincendio,  i  requisiti  per  la costruzione   di  alcuni  oblo'  laterali  devono  soddisfare  quelli specificati nel capitolo 8.
 4.2  In  generale,  tutti  gli  oblo'  montati  in  posizioni  che proteggono  le  aperture  di  spazi  al di sotto del ponte scoperto o montati  nello  scafo della nave, devono essere forniti di corazzette interne  collegate  in modo permanente e che quando chiuse assicurino lo  stagno  in  caso  di  rottura del vetro dell'oblo'. Le corazzette potranno  essere  smontabili  se  sara'  garantito il loro stoccaggio nelle  immediate vicinanze dell'oblo' e se sara' garantita una rapida manovra  di  montaggio.  Si  prestera'  particolare  attenzione  alla fornitura  di  istruzioni operative al Comandante su quando applicare le corazzette.
 4.3  Gli  oblo' e i portellini di murata montati nello scafo della nave  al di sotto del livello del ponte di bordo libero devono essere di  tipo  non  apribile,  o  non  immediatamente  apribile, ed essere conformi ad uno standard riconosciuto dall'amministrazione. L'altezza della  soglia degli oblo' e dei portellini di murata deve essere pari al valore maggiore tra 500 mm o il 2,5% della larghezza della nave al di  sopra  del massimo galleggiamento di compartimentazione assegnato alla  nave  stessa.  I portellini di tipo non immediatamente apribile devono  essere  chiusi  in  modo  permanente  quando  la  nave  e' in navigazione.
 4.4  Non  devono  essere  sistemati  oblo'  o  portelli nel locale apparato motore.
 
 5 Finestre
 5.1  La  robustezza  delle finestre deve essere adeguata alla loro ubicazione  sulla nave e a soddisfare lo standard marittimo nazionale ed  internazionale  adeguato.  Ai  fini  della protezione antincendio strutturale  delle  navi  nuove,  i  requisiti  per la costruzione di alcune finestre deve soddisfare quelli specificati nel Capitolo 8.
 5.2  Ove  il materiale con cui e' realizzato il vetro, lo spessore del  vetro  o  il  metodo  per  fissare  le finestre non soddisfino i requisiti  di  uno  standard  riconosciuto,  si possono collaudare le finestre,  a  soddisfazione dell'Amministrazione, ad una pressione di prova  come minimo quattro volte superiore alla pressione di progetto prescritta,  indicata  in  uno  standard  nazionale  o internazionale riconosciuto.  Per  le  finestre dotate di corazzette, vedi paragrafo 5.5,  o  navigazione  a  corto  raggio, le prove di pressione possono essere  eseguite  ad  una pressione 2,5 volte superiore alla suddetta pressione di progetto.
 5.3  In generale, le finestre montate nelle sovrastrutture o tughe a  tenuta  d'intemperie  devono  avere  un  telaio  robusto ed essere fissate alla struttura in modo efficace. Il vetro deve essere di tipo temperato.   Il   vetro   puo'  essere  incollato  direttamente  alla sovrastruttura o tuga utilizzando una metodologia approvata.
 5.4  In  generale,  non  si  devono  montare  finestre nello scafo principale  al  di  sotto  del  livello  del  ponte  di bordo libero. Eventuali   proposte   per  il  montaggio  di  finestre  nello  scafo principale  al di sotto del livello del ponte di bordo libero saranno soggette   ad   un   esame   ed   approvazione   speciale   da  parte dell'Amministrazione,  tenendo  conto della collocazione e robustezza delle finestre, della struttura di supporto e della disponibilita' di coperture   altamente   protettive   per   le   finestre  stesse.  In particolare,  si  terra'  conto delle istruzioni operative fornite al Comandante  su  quando  sia  necessario  installare  le  corazzette a protezione delle finestre.
 5.5  Fatta  eccezione  per  la  navigazione  a  corto raggio, sono necessarie  corazzette  per  tutte le finestre sulla parte frontale e laterale  del  primo  ordine  e  sulle  finestre frontali del secondo ordine  di  sovrastrutture o tughe a tenuta d'intemperie, al di sopra del  ponte di bordo libero. Ove i vetri delle finestre siano del tipo stratificato  e  lo  spessore  equivalente  del  vetro  di  sicurezza temprato  superi  i  requisiti  della  norma di un minimo del 30%, si possono  omettere  le  corazzette, ma e' necessario disporre di scudi leggeri di protezione, uno per ogni tipo di finestra. Nei casi in cui le  corazzette  siano  intercambiabili a sinistra e a destra, si deve disporre di una fornitura minima del 50% per ciascuna dimensione.
 5.6  Le  finestre laterali e frontali in plancia non devono essere di  vetro polarizzato o colorato. Per i vetri laterali possono essere concesse   deroghe   se   garantiscono   un  livello  di  visibilita' sufficiente.
 
 6 Condotte verticali di ventilazione e scarico gas
 6.1 Tutta la nave deve essere ventilata in modo adeguato. I locali di  alloggio  devono  essere protetti dall'ingresso di gas e/o vapori emessi dai macchinari, impianti di scarico e del combustibile.
 6.2  Le condotte verticali di ventilazione devono essere costruite in  modo  efficiente e devono essere previsti efficaci dispositivi di chiusura  stagni alle intemperie o sistemazioni equivalenti. In linea generale,  le  trombe di ventilazione al servizio di qualsiasi locale al  di  sotto  del  ponte  di  bordo  libero, o di una sovrastruttura chiusa, devono avere mastre di altezza minima:
 900  mm  entro il quarto prodiero della lunghezza della nave; e 760 mm altrove.
 Per  la  navigazione  a  corto  raggio  l'altezza  delle  condotte verticali   di   ventilazione  puo'  essere  la  meta'  dei  suddetti requisiti.
 6.3  Le  condotte  di ventilazione devono essere mantenute il piu' possibile  all'interno  del  bordo  e  l'altezza  dell'apertura della tromba  di  ventilazione rispetto al ponte, deve essere sufficiente a prevenire l'ingresso di acqua in caso di sbandamento della nave.
 6.4  Le  condotte  di ventilazione di spazi quali locali macchine, che devono rimanere aperte, richiedono una particolare attenzione per quanto   riguarda  la  collocazione  ed  altezza  delle  aperture  di ventilazione   rispetto   al   ponte,   tenendo   conto  dell'effetto dell'angolo  di  allagamento  sullo  standard  di  stabilita'.  (Vedi capitolo 3.)
 I  dispositivi  di  chiusura  delle  condotte  di  ventilazione  a servizio dei locali macchine devono essere definiti tenendo conto dei mezzi  antincendio  e  della  protezione  antincendio predisposti nei locali macchine.
 6.5 I tubi di sfogo dei gas di scarico dei motori che attraversano lo  scafo al di sotto del ponte di bordo libero, devono essere dotati di  dispositivi  per  impedire  il riflusso nello scafo attraverso un impianto  di scarico danneggiato. Per le navi che operano in servizio illimitato  devono  essere  predisposti  dispositivi  di  chiusura di azione sicura. Il sistema deve essere di costruzione equivalente allo scafo sul lato esterno della chiusura. Per le unita' in navigazione a corto  raggio,  in  cui il montaggio di un dispositivo di chiusura di azione  sicura non e' praticabile, la condotta di scarico deve essere fatta  risalire dall'uscita a scafo fino ad un'altezza minima di 1000 mm  al  di  sopra  della  linea  d'acqua,  ed  essere  di costruzione equivalente allo scafo.
 
 7 Sfoghi d'aria
 7.1  Gli  sfoghi  d'aria  delle casse combustibile e di ogni altra cassa  devono  essere adeguatamente dimensionati e provvisti di mezzi di chiusura atti ad evitare l'ingresso d'acqua. Si possono omettere i dispositivi  di  chiusura,  a condizione che siano adottate soluzioni equivalenti atte ad evitare l'ingresso d'acqua.
 7.2   Gli  sfoghi  d'aria  devono  essere  sistemati  quanto  piu' possibile  distanti dalla murata, ed avere altezza dal ponte maggiore dei seguenti valori:
 760  mm  se  posizionate  sul  ponte  di bordo libero; e 450 mm altrove.
 Per  la  navigazione  a  corto  raggio, l'altezza prescritta degli sfoghi d'aria puo' essere la meta' dei suddetti requisiti.
 7.3  Gli sfoghi d'aria delle casse del carburante devono terminare ad un'altezza non inferiore a 760mm al di sopra della parte superiore della  tubolatura  di  riempimento  di  una cassa di gravita' e della parte  superiore  della  cassa  di  troppopieno,  per  un serbatoio a pressione.
 
 8 Ombrinali, prese dal mare e scarichi
 Nei  limiti del possibile, si devono applicare gli standard ICLL a qualsiasi  scarico  che  attraversi il fasciame della nave, e in ogni caso,  tutte  le  prese  dal  mare  e gli scarichi fuori bordo devono essere   dotati   di  valvole  di  chiusura  sistemate  in  posizioni facilmente accessibili.
 
 9 Materiali per valvole e relative tubature
 9.1  Tutte  le  valvole  sistemate  al  di  sotto  della  linea di galleggiamento  devono  essere  in  acciaio, bronzo o altro materiale avente equivalente resistenza meccanica e al fuoco.
 9.2  Analogamente  le  relative  tubolature, sistemate al di sotto della  linea di galleggiamento devono essere in acciaio, bronzo, rame o altro materiale equivalente.
 9.3   E'   possibile   prendere  in  considerazione  l'impiego  di tubolature  di  plastica, a condizione di sottoporre all'approvazione dettagli completi sul tipo di tubolatura, la sua ubicazione, ed uso.
 9.4 In ogni caso, l'impiego di tratti flessibili di tubazioni deve essere  ridotto  al  minimo  in relazione all'impiego cui deve essere destinato.  Sia  le  tubolature  flessibili che i relativi sistemi di collegamento   ai   tratti   di   tubolatura   rigida  devono  essere riconosciuti dall'Amministrazione.
 
 CAPITOLO 3 - STABILITA'
 
 1. Requisiti generali
 1.1.  Il  presente  capitolo contiene le norme per la stabilita' a nave integra e in caso di falla.
 1.2.  Qualsiasi standard di stabilita' allo stato integro proposto che  non  rientri tra gli standard previsti dal presente regolamento, deve   essere   sottoposto  all'approvazione  dell'Amministrazione  o dell'organismo tecnico, quanto prima possibile.
 
 2.   L'eventuale  zavorra  permanente  deve  essere  adeguatamente fissata.   Il   piano   di   sistemazione   deve   essere   approvato dall'Amministrazione  o  dall'organismo  tecnico. Eventuali modifiche relative    al   posizionamento   della   zavorra   dovranno   essere preventivamente   approvate   dall'Amministrazione  o  dall'organismo tecnico.  Il  piano  di  sistemazione  della  zavorra permanente deve essere   annotato   nel   documento  di  stabilita'  della  nave.  La sistemazione  della  zavorra  dovra'  tener  conto  dei  requisiti di robustezza  locale  o  generale  dello  scafo in corrispondenza della sistemazione della zavorra stessa.
 
 3. Stabilita' allo stato integro
 Devono  essere  verificate  le  condizioni  di  stabilita' statica (curve  GZ)  per la condizione di partenza a pieno carico con il 100% delle dotazioni e arrivo con il 10% delle dotazioni.
 3.1.Navi a motore
 3.1.1. Navi monoscafo
 Le   curve   di   stabilita'  statica  alle  varie  condizioni  di caricazione devono soddisfare i seguenti criteri:
 .1  l'area  al  disotto della curva del braccio della coppia di stabilita'   (curva   GZ)   non   deve   essere   inferiore  a  0,055 metri-radianti fino a un angolo di sbandamento di 30° e non inferiore a  0,09  metri-radianti  fino  a  un  angolo di sbandamento di 40°, o all'angolo di allagamento, se tale angolo e' minore di 40°;
 .2  l'area  al  di sotto della curva GZ tra gli angoli di 30° e 40°  o tra 30° e l'angolo di allagamento, se tale angolo e' minore di 40°, non deve essere inferiore a 0,03 metro-radianti;
 .3 il braccio di stabilita' (GZ) deve essere almeno pari a 0,20 metri, ad un angolo di sbandamento pari o superiore a 30°;
 .4  il  massimo braccio di stabilita' GZ deve verificarsi ad un angolo   di  sbandamento  preferibilmente  superiore  a  30°  ma  non inferiore a 25°;
 .5  dopo la correzione per effetto di specchi liberi, l'altezza metacentrica  trasversale  iniziale  (GM) non deve essere inferiore a 0,15 metri; e
 .6   ove  le  condizioni  di  stabilita'  a  nave  integra  non soddisfino  i  criteri  di  cui ai precedenti punti da 1 a 5, possono essere  proposti  all'Amministrazione o all'organismo tecnico criteri equivalenti.
 3.1.2 Navi monoscafo che operano in navigazione a corto raggio
 Qualora  i  criteri  suddetti  non  siano soddisfatti da unita' in navigazione   a   corto   raggio,   in  alternativa  potranno  essere considerati i seguenti criteri:
 .1  Se  il  massimo braccio di stabilita' GZ si verifica a 15°, l'area  sottesa  dalla curva del braccio di stabilita' (curva GZ) non deve  essere  inferiore  a  0,07  metri-radianti  fino a un angolo di sbandamento  di 15°. Se il massimo GZ si verifica a 30° o piu' l'area "sottesa  dalla"  curva del braccio di stabilita' (curva GZ) non deve essere  inferiore  a  0,055  metri-radianti  fino  a 30° di angoli di sbandamento.  Nel  caso  in  cui  il  massimo braccio della coppia di stabilita'  GZ  si  registri ad angoli compresi tra 15° e 30°, l'area corrispondente sotto la curva del braccio di stabilita' Areq sara':
 
 ---->    Vedere formula a pag. 22 della G.U.    <----
 .2  L'area  sottesa  dalla curva del braccio di stabilita' tra gli angoli  di  sbandamento 30° e 40° o tra 30° e l'angolo di allagamento se  tale  angolo  e'  minore di 40°, non deve essere inferiore a 0,03 metri-radianti;
 .3  Il  braccio  della  coppia  di stabilita' (GZ) non deve essere inferiore  a  0,2  m,  ad un angolo di sbandamento pari o superiore a 30°.
 .4 Il braccio massimo di stabilita' dovra' comunque verificarsi ad un angolo di sbandamento non inferiore a 15°.
 .5  L'altezza metacentrica iniziale (GM) non deve essere inferiore a 0,15 m dopo la correzione per specchi liberi.
 3.1.3 Multiscafo
 Le  curve  di  stabilita' statica per le condizioni di navigazione devono soddisfare i seguenti criteri:
 1  Se  il  massimo  braccio  della coppia di stabilita' (GZ) si verifica  a  20° l'area sottesa dalla curva del braccio di stabilita' (curva  GZ)  non deve essere inferiore a 0,075 metri-radianti fino ad un  angolo di 20° .Se il massimo del braccio di stabilita' (curva GZ) si  verifica a 30° o piu' l'area "sottesa dalla" curva del braccio di stabilita'   (curva   GZ)   non   deve   essere   inferiore  a  0,055 metri-radianti  fino  ad un angolo di 30°. Nel caso in cui il massimo del  braccio di stabilita' (GZ) si verifichi ad angoli tra 20° e 30°, l'area corrispondente sotto la curva GZ, Areq deve essere determinata come segue:
 
 ---->    Vedere formula a pag. 23 della G.U.    <----
 .2  L'area  sotto  la curva GZ tra gli angoli di sbandamento 30° e 40°  o tra 30° e l'angolo di allagamento, se tale angolo e' minore di a 40°, non devono essere inferiori a 0,03 metri-radianti;
 .3  Il  braccio  della  coppia  di stabilita' (GZ) non deve essere inferiore  a 0,20 metri all'angolo di sbandamento in cui raggiunge il suo massimo;
 .4  Il  massimo GZ dovra' verificarsi per un angolo di sbandamento non inferiore a 20°;
 .5  Dopo  la  correzione  per  gli  effetti  di superficie libera, l'altezza metacentrica iniziale (CM) non deve essere inferiore a 0,15 metri; e
 .6  Nel  caso  in cui il massimo del braccio di stabilita' (GZ) si verifichi  ad  un  angolo  inferiore  a  20°'  l'Amministrazione puo' prendere in esame l'approvazione della stabilita' come caso speciale.
 3.1.4  Ai  fini  di  valutare  in  linea  generale  se  sono stati soddisfatti  i criteri di stabilita', si devono tracciare le curve GZ per  le  principali  condizioni  di  carico previste dall'Armatore in funzione della destinazione della nave.
 3.1.5 Sovrastrutture.
 - Ai  fini del calcolo del braccio di stabilita' possono essere considerate  sovrastrutture  chiuse conformi ai requisiti delle Norme sul bordo libero del 1966.
 - Analogamente possono essere considerate efficaci tughe le cui porte siano conformi ai requisiti del bordo libero.
 3.1.6 Unita' veloci
 Oltre  ai  suddetti  criteri,  si deve fare attenzione ai seguenti rischi  che,  notoriamente,  riguardano le navi plananti e quelle che raggiungono velocita' relativamente elevate:
 .1  instabilita'  direzionale, spesso accoppiata a instabilita' di rollio e beccheggio;
 .2 sommersione della prua dei motoscafi plananti e catamarani a causa  della  perdita  dinamica  di  stabilita' longitudinale in mari relativamente calmi;
 .3  riduzione  della stabilita' trasversale con l'aumento della velocita' nei monoscafi;
 .4   piastrellamento  dei  monoscafi  plananti,  accoppiato  ad oscillazioni  di  beccheggio  e  sollevamento,  che possono diventare violente;
 .5  "chine tripping", un fenomeno tipico dei monoscafi plananti che  si  verifica  quando l'immersione di uno spigolo genera un forte momento di capovolgimento.
 3.2 Navi a vela 3.2.1 Monoscafi
 .1  La  stabilita' delle navi a vela deve essere verificata, nelle seguenti due condizioni:
 - come  Nave  a Motore, secondo i requisiti di cui al paragrafo 1.2.1,  con  barca  in condizioni "Motoring" (andatura a motore, vele chiuse, eventuale deriva/e in posizione sollevata/e);
 - come  Nave  a  Vela,  secondo  i  requisiti  di  cui ai punti successivi,  con barca in condizioni "Sailing" (andatura a vela, vele spiegate, deriva/e in posizione abbassata/e).
 .2  Devono  essere  verificate le condizioni di stabilita' statica (curve  GZ)  per la condizione di partenza a pieno carico con il 100% delle dotazioni e arrivo con il 10% delle dotazioni.
 .3  Per unita' a vela di lunghezza superiore a 45 m possono essere accettate  curve  di  stabilita'  statica (curve GZ) il cui andamento positivo  si  arresta per un angolo inferiore a 90° nell'eventualita' che siano imposte limitazioni operative definite dall'Amministrazione o dall'organismo tecnico.
 .4  Oltre  ai requisiti di cui al punto 2, l'angolo di sbandamento statico  deve  essere  superiore  a  15°  (vedi  figura).L'angolo  di sbandamento   statico  si  ottiene  dall'intersezione  di  una  curva derivata  del braccio di sbandamento del vento con la curva GZ di cui al punto 1
 
 ---->    Vedere figura da pag. 24 a pag. 25 della G.U.    <----
 Nel  calcolo  dell'angolo  di  allagamento  si  devono prendere in considerazione  tutte  le  aperture  usate regolarmente per accesso e ventilazione.  Non deve mai immergersi un'apertura che, a prescindere dalle  sue  dimensioni, possa provocare il progressivo allagamento ad un  angolo  di  sbandamento inferiore a 40 gradi. Si possono tuttavia trascurare le aperture per gli sfoghi d'aria delle casse.
 Eventuali  tughe  non  efficaci  non devono essere considerate nel calcolo delle curve di stabilita' statica (curve GZ).
 Si  evidenzia  che  la  conformita'  ai  requisiti  dei  paragrafi 2.2.1.1,  2.2.1.2  e  2.2.1.3  implica che ove la nave navighi con un angolo  di  sbandamento maggiore dell'angolo di sbandamento derivato, la  sua  stabilita'  dinamica  sara'  tale da poter reagire ad azioni sbandanti dovute a raffiche di vento minori di 1,4 volte la velocita' del  vento  reale  (cioe'  doppie rispetto alla pressione effettiva), senza   immergere   le   aperture  che  danno  luogo  ad  allagamento progressivo,  e comunque con angoli di sbandamento non superiori a 60 gradi.
 3.2.2 Multiscafo
 .1  Si  devono  verificare  come  minimo,  le  curve di stabilita' statica  in  condizioni di rollio e beccheggio, all'arrivo con il 10% delle  dotazioni. La posizione verticale del centro di gravita' (VCG) si otterra' con uno dei metodi elencati:
 .1 prova di stabilita' in aria con ausilio di celle di carico o
 .2  determinazione  separata  dei  pesi di scafo e attrezzatura (compreso  alberi  e tutte le manovre fisse e correnti), e successivo calcolo assumendo che il centro di gravita' verticale dello scafo sia il  75%  dell'altezza  dello  scafo  al  di sopra del fondo del corpo canoa,  e  che  il  VCG dell'attrezzatura sia a meta' della lunghezza dell'albero  (o  una  media  ponderale  delle lunghezze di piu' di un albero), o
 .3  calcolo  dettagliato  del  peso  e  posizione CG di tutti i componenti  della  nave,  piu'  un  margine  del 15% dell'altezza VCG risultante al di sopra della parte inferiore del corpo canoa.
 .2  Se si usa un software convenzionale di architettura navale per calcolare  una curva dei momenti raddrizzanti del beccheggio, si deve trovare  l'angolo  di assetto per una serie di posizioni di centri di gravita'  longitudinale (LCG) avanti rispetto a quella necessaria per la linea d'acqua di progetto.
 Quindi, la curva, puo' essere derivata come segue:
 
 ---->    Vedere formula a pag. 26 della G.U.    <----
 Il suddetto dato sara' accompagnato dalla nota:
 In  condizioni  di vento in poppa, e' necessario sottrarre alla velocita'  di  sicurezza  del  vento  indicata  in  tabella  per ogni combinazione di vele, la velocita' della nave.
 .4  Se  la velocita' massima di sicurezza del vento a vele piene a prua  e  poppa  e'  inferiore  a  27 nodi, si dimostrera' con calcoli eseguiti servendosi dell'allegato D di ISO 12217-2 (2002) che, quando la  nave  e'  capovolta  e/o  completamente  allagata,  il  volume di galleggiabilita', espresso in metri cubi (m3), nello scafo, accessori ed attrezzature e' superiore a:
 1,2 x (massa a pieno carico in tonnellate)
 assicurando  cosi'  un margine sufficiente a sostenere la massa della  nave a pieno carico. Non si includera' la tolleranza per bolle d'aria  intrappolate  (fatta  eccezione  per  le  casse  dell'aria  e compartimenti stagni).
 .5  La  velocita'  massima  di sicurezza del vento senza giuoco di vele,  calcolata  in conformita' al precedente punto .3 deve superare 36  nodi.  Nel  caso  delle unita' in navigazione a corto raggio deve superare i 32 nodi.
 .6  Ciascuno  degli  scafi  laterali  dei  trimarani  destinati ad operare  senza  limitazioni, deve avere un volume di galleggiabilita' pari  a  non  meno  del  150% del dislocamento in condizioni di pieno carico.
 .7   Il  libretto  informativo  della  stabilita'  deve  contenere informazioni e linee guida su:
 .1  i rischi di stabilita' cui sono soggette tali imbarcazioni, incluso  il  rischio  di  capovolgimento  in  presenza  di rollio e/o beccheggio;
 .2  l'importanza di conformarsi alle informazioni fornite sulla velocita' massima del vento apparente;
 .3 la necessita', in condizioni di vento in poppa, di sottrarre dalla  velocita'  di  sicurezza  del  vento  indicata  in tabella, la velocita' della nave;
 .4  la  scelta delle vele da issare in funzione della forza del vento   prevalente,  della  direzione  del  vento  relativo  e  delle condizioni del mare;
 .5 le precauzioni da prendere quando si modifica la rotta da un vento in poppa a un vento al traverso.
 .8 Nelle navi che devono dimostrare la capacita' di galleggiare dopo  il  capovolgimento  (vedi  precedente  punto .3), e' necessario montare  un  boccaporto  di  sfuggita  per  le  emergenze  in ciascun compartimento  stagno  principale  destinato ad ospitare persone, che sia al di sopra delle linee d'acqua a nave dritta e capovolta.
 
 3 Stabilita' delle navi in caso di falla
 Come  prima i seguenti requisiti sono applicabili a tutte le navi, fatta  eccezione  per  quelle  che  effettuano la navigazione a corto raggio.  La conformita' ai criteri di stabilita' in caso di falla non e'  richiesta  per  le  navi  pienamente  conformi alle condizioni di assegnazione     della     Convenzione     LL66     a     discrezione dell'Amministrazione o dell'organismo tecnico.
 3.1 La nave deve essere adeguatamente compartimentata in modo tale che,  a  seguito  di  falla  che  provochi l'allagamento di qualunque compartimento, la linea di galleggiamento risulti a non meno di 75 mm dal ponte di coperta o ponte delle paratie se diverso.
 3.2  Si  puo'  considerare  una  falla lieve se non si verifica in corrispondenza di una paratia stagna e non interessi ponti, copertini e casse incluse.
 3.3  Nei calcoli di stabilita' in caso di falla si devono assumere le seguenti permeabilita' standard:
 
 =====================================================================
 LOCALI                   |      PERMEABILITA' ===================================================================== Provviste                                  |           60 Piccole quantita' di provviste             |           95 Alloggi                                    |           95 Locali macchine                            |           85
 
 3.4  In  presenza di falla, come specificato nel paragrafo 3.1, la stabilita' residua deve risultare tale per cui:
 - lo  sbandamento  finale dovuto ad allagamento asimmetrico non deve eccedere i 7° dalla posizione diritta;
 - la  curva  risultante  del braccio della coppia di stabilita' presenti  un campo minimo positivo fino all'angolo di allagamento, di 15° oltre qualsiasi angolo di equilibrio;
 - Il  braccio  massimo  di stabilita' all'interno di tale campo positivo  non sia inferiore a 100 mm e l'area al di sotto della curva non sia inferiore a 0,015 metri-radianti.
 3.5  Una  nave  di  lunghezza  pari  o  superiore  a 85 metri deve soddisfare    uno   standard   calcolato   secondo   la   metodologia deterministica   della  stabilita'  in  caso  di  falla  "SOLAS  1  - compartment standard of subdivision".
 
 4 Elementi di stabilita'
 4.1 Il peso a nave scarica, l'altezza del centro di gravita' sulla chiglia  (KG)  e  la  posizione  del centro di gravita' longitudinale (LCG)  di  una  nave  devono  essere determinati dai risultati di una prova di stabilita'.
 4.2 Una prova di stabilita' deve essere eseguita in conformita' ad uno  standard  dettagliato  approvato  dall'Amministrazione  o  da un organismo tecnico.
 4.3  Il  rapporto  della  prova  di stabilita' e i relativi valori caratteristici    a    nave    scarica    devono   essere   approvati dall'Amministrazione  o dell'organismo tecnico prima del loro impiego nei calcoli di stabilita'.
 A discrezione dell'armatore(i)/agente(i) e prima dell'approvazione dei  relativi  valori  caratteristici  a  nave scarica, potra' essere considerato  un  margine di sicurezza per il peso a nave scarica e KG puo'  essere calcolato dopo la prova di stabilita'. Tale margine deve essere  chiaramente  identificato  e  registrato  nel  certificato di stabilita'.
 Eventuali  modifiche  alla nave che risulteranno essere compensate dal  margine  inizialmente previsto e dovranno essere documentate nel certificato di stabilita'.
 4.4  Per  navi  gemelle  l'Amministrazione  puo'  accettare che la verifica  del  peso  della nave vacante sia effettuata a mezzo di una pesata  nave. Ove il peso nave vacante dell'unita' gemella differisca non  piu'  del  2%-3% del peso nave vacante della nave madre potranno essere  assunte anche per la nave gemella le coordinate baricentriche della nave madre.
 
 5 Documenti di stabilita'
 5.1  Una  nave  deve  essere  dotata di un fascicolo relativo alla stabilita' per il Comandante, approvato dall'Amministrazione.
 5.2   Il  contenuto,  forma  e  presentazione  delle  informazioni contenute  nel  libretto sulla stabilita' devono basarsi sul libretto modello  per  il  tipo di nave (a motore o a vela), pubblicato da/per l'Amministrazione.
 5.3  Una  nave  con  informazioni  di  stabilita'  gia' approvate, sottoposta  ad una ristrutturazione, o a modifiche di grande entita', deve essere sottoposta ad una rivalutazione completa della stabilita' e dotata di informazioni di stabilita' di nuova approvazione.
 Una  ristrutturazione  o modifica si possono considerare di grande entita' se comportano:
 - una  modifica  del  peso  a  nave scarica pari o superiore al 2%-3%, e/o
 - una  modifica  della  posizione  longitudinale  del centro di gravita'  pari  o  superiore  all'1% (misurato dalla perpendicolare a poppa), e/o
 - una  modifica  dell'altezza  del  centro  di  gravita'  sulla chiglia che s'innalza dello 0,25% o piu' (misurato dalla chiglia).
 5.4  Le  navi  a vela devono montare, in posizione che ne consenta una  rapida  consultazione, una copia delle curve dell'angolo massimo di  sbandamento  per prevenire l'allagamento in condizioni di cattivo tempo,  o  in  caso  di  un'unita'  multiscafo,  i valori del massimo avvisato  medio  apparente velocita' del vento. Deve trattarsi di una copia   diretta  di  quella  contenuta  nel  libretto  di  stabilita' approvato.  Dovranno  essere  forniti i dati che indichino la massima velocita' media del vento apparente consigliata per ogni combinazione di vele.
 
 CAPITOLO 4 - BORDO LIBERO
 
 1 Requisiti generali
 1.1  L'assegnazione  del  bordo  libero  dovra'  essere effettuata dall'Organismo incaricato in conformita' alle norme della Convenzione (LL 1966).
 1.2 Le navi devono essere conformi alla LL66 per l'assegnazione di una  marca di bordo libero che corrisponde alla condizione di massima immersione  indicata nel libretto informativo della stabilita' per la nave.
 1.3 Il bordo libero relativo al massimo galleggiamento della nave, come  indicato  nel  fascicolo  delle  istruzioni al comandante, deve essere  compatibile  con la robustezza strutturale dello scafo, con i requisiti  di  stabilita'  a  nave integra e in caso di falla, e deve soddisfare i requisiti minimi di altezza della prora.
 1.4   L'Organismo   incaricato   dell'assegnazione   deve  fornire all'armatore/agenti  della  nave,  una  copia  del  rapporto di bordo libero  ove  siano  indicate  tutte  le caratteristiche relative alle condizioni di assegnazione.
 
 2 Marche di bordo libero
 2.1  La  marca  di bordo libero deve essere posizionata sul fianco sinistro e destro in corrispondenza della mezzeria della lunghezza di bordo  libero.  Puo' essere accettata una sola marca riferita a tutto il  periodo  dell'anno. La marca deve essere costituita da una corona circolare  fissata  in  modo  permanente  alla  carena  e  di  colore contrastante  rispetto  al colore dello scafo in corrispondenza della marca.
 2.2  La  sovraimmersione  per  il bordo libero in acqua dolce deve essere  ottenuta  sottraendo  dal  bordo libero per tutte le stagioni assegnato,la quantita':
 (Delta)
 ------- millimetri
 4T
 
 dove:
 (Delta)  e'  il  dislocamento  in  acqua  salata  in  tonnellate all'immersione per tutte le stagioni
 T  rappresenta  in  tonnellate per centimetro l'immersione della linea d'acqua di pieno carico a tutte le stagioni
 
 In  alternativa  la sottrazione puo' essere ottenuta come 1/48 del pescaggio della nave in tutte le stagioni a centro nave.
 2.3  In ogni condizione di carico la corrispondente immersione non dovra' mai superare la marca di bordo libero assegnato con nave ferma e longitudinalmente diritta.
 
 3 Marche di immersione
 3.1  Le  marche  di  immersione devono essere sistemate a prua e a poppa,  a sinistra e a destra. Le marche di immersione possono essere rappresentate con tratti di linea.
 3.2  Le marche devono essere permanenti e facilmente leggibili, ma non  necessariamente  di  colore contrastante rispetto allo scafo. Le marche  possono  non  indicare  piu'  di  una  immersione in ciascuna posizione,  ma in tal caso devono essere sopra ed entro 1000 mm dalla linea di massima immersione.
 3.3  Il  pescaggio  cui  fanno  riferimento  le marche deve essere indicato,  al  di  sopra  della  marca  sullo scafo e/ o nel libretto informativo  della  stabilita'  della nave. La posizione delle marche deve    essere    verificata    al    momento    della   sistemazione dall'Amministrazione,  o  dall'Organismo  incaricato  di  assegnarle, quando vengono segnate per la prima volta.
 
 CAPITOLO 5 - APPARATO DI GOVERNO
 
 A) NAVI DI STAZZA INFERIORE A 500 TONNELLATE
 A.1 Requisiti generali
 L'apparato  di  governo  e la sua sistemazione devono, in linea di principio, essere conformi ai requisiti dei regolamenti degli enti di classifica.
 Nel   caso   in  cui  i  suddetti  requisiti  non  possano  essere soddisfatti  su  una  nave esistente, l'Amministrazione o l'organismo tecnico  potra'  prendere  in considerazione disposizioni alternative equivalenti.
 A.2  L'imbarcazione  deve  essere dotata di mezzi per il controllo direzionale  aventi  una robustezza e progettazione tali da mantenere la  direzione e rotta della nave in navigazione, al meglio possibile, senza  indebito  sforzo,  nelle  condizioni  prevalenti e in funzione della  velocita'  della  nave,  a  tutte  le  velocita' e in tutte le condizioni in cui la nave e' destinata a operare. Ove appropriato per il  controllo  direzionale  della  nave,  l'apparato  di governo deve essere  azionato ad energia meccanica dotato di motore in conformita' ai requisiti dell'Amministrazione.
 A.3  Nei casi in cui l'apparato di governo sia dotato di comando a distanza,   si   dovranno  installare  sistemazioni  per  manovra  in emergenza.
 
 B) NAVI DI STAZZA SUPERIORE A 500 TONNELLATE
 B.1  L'apparato di governo e la sua installazione sulle navi nuovi ed  esistenti  devono  soddisfare  gli  standard  delle  regole SOLAS II-1/Parte  C - "Machinery installations", nei limiti in cui cio' sia pratico e ragionevole.
 B.2  L'obiettivo  deve  sempre  essere  quello  di raggiungere uno standard  di sicurezza, come minimo, equivalente allo standard SOLAS. E'  possibile  raggiungere  l'equivalenza  includendo  requisiti piu' restrittivi  per  compensare  eventuali  carenze e garantire cosi' lo standard di sicurezza complessivo.
 
 CAPITOLO 6 - MACCHINE
 
 A) NAVI DI STAZZA INFERIORE A 500 TONNELLATE A.1. Requisiti generali
 A.1.1  I  macchinari  e la loro installazione devono, in generale, soddisfare  i  requisiti di uno degli Enti di classifica. Nel caso di navi   nuove   ed   esistenti,   che   operano  con  locali  macchine periodicamente  non  presidiati, i macchinari e la loro installazione devono  soddisfare  gli  standard  della  regola SOLAS II-1/Part E -- "Additional   requirements   for  periodically  unattended  machinery spaces", nei limiti in cui cio' e' possibile.
 Si  possono accettare tubolature di plastica a condizione che tali tubolature e i dispositivi per il loro impiego soddisfino i requisiti del "Fire Test Procedures Code" IMO.
 A.1.2  I requisiti per la propulsione principale fanno riferimento all'installazione  di  motori  diesel.  Nel  caso  in cui si proponga l'adozione   di   altri  tipi  di  propulsione  principale,  la  loro sistemazione   ed   installazione  devono  essere  oggetto  di  esame particolare.  Ove  si  installino turbine a gas, e' necessario tenere conto delle linee guida contenute nel "High-speed Craft Code" di IMO, e  l'installazione  deve  soddisfare  l'Amministrazione o l'organismo tecnico.
 A.1.3  A  prescindere  dai  requisiti  di  cui al paragrafo A.1.1, l'impianto di alimentazione del combustibile di un motore che impiega una  sezione di tubazioni flessibili, deve adottare attacchi del tipo a  vite,  o di un tipo equivalente approvato. Le tubazioni flessibili devono  essere resistenti al fuoco/rinforzate in metallo. I materiali e  raccordi  devono  essere  conformi  ad  uno  standard  nazionale o internazionale riconosciuto.
 
 A.2 Installazione
 A.2.1 A prescindere dai requisiti di cui al punto A.1, macchinari, serbatoi,  tubolature e raccordi devono essere progettati e costruiti in  modo  adeguato  all'impiego  cui  sono destinati, e devono essere installati e protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi pericolo per  le  persone  a  bordo  durante  la  navigazione  della  nave  in condizioni  normali,  prestando  particolare attenzione alle parti in movimento, alle superfici calde ed altri rischi connessi.
 A.2.2  Si  devono predisporre mezzi per isolare qualsiasi fonte di carburante  che  puo'  alimentare  un incendio in caso di incendio di locale  macchine.  Si  devono  predisporre valvole automatiche di non ritorno  montate  ,  se  possibile,  direttamente sul serbatoio e che possano  essere  chiuse  a  distanza da una posizione all'esterno del compartimento che ospita il serbatoio .
 A.2.3 Tutte le tubolature di alimentazione del carburante, esterne o  interne,  ad  alta  pressione, tra le pompe del carburante ad alta pressione  e gli ugelli del carburante, devono essere protette con un impianto  di  tubazioni rivestito in grado di contenere il carburante in  caso  di rottura della tubazione ad alta pressione. L'impianto di tubazioni  rivestito  deve  montare  dispositivi  per  la raccolta di perdite  e si devono prendere accorgimenti per dare l'allarme in caso di rottura di una tubolatura del carburante.
 A.2.4  I  rilevatori  di  livello devono essere del tipo con vetro piatto con valvole automatiche tra il serbatoio e il rilevatore.
 
 B) NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 500 TONNELLATE
 B.1  Nel  caso  di navi nuove ed esistenti, che operano con locali macchine  periodicamente  non  presidiati,  i  macchinari  e  la loro installazione  devono  soddisfare  gli  standard  della  regola SOLAS II-1/Part  E  -  "Additional requirements for periodically unattended machinery spaces", nei limiti in cui cio' e' possibile.
 B.2  L'obiettivo  deve  sempre  essere  quello  di raggiungere uno standard di sicurezza come minimo equivalente allo standard SOLAS. E' possibile   raggiungere   l'equivalenza   includendo  requisiti  piu' restrittivi  per  compensare  eventuali  carenze e garantire cosi' lo standard di sicurezza complessivo.
 B.3  In  caso  di  installazione  di  turbine a gas, e' necessario attenersi alle linee guida contenute nel "High-speed Craft Code" IMO, e     l'installazione     deve     soddisfare     le     prescrizioni dell'Amministrazione o di un organismo tecnico.
 
 CAPITOLO 7 - IMPIANTI ELETTRICI
 
 A) NAVI DI STAZZA INFERIORE A 500 TONNELLATE A.1. Installazione
 A.1.1  Si deve prestare particolare attenzione alla protezione dal sovraccarico  e  dai  corto  circuiti,  ad  eccezione del circuito di avviamento di motori alimentati a batteria.
 A.1.2   Le  apparecchiature  elettriche  posizionate  in  aree  di potenziale  rischio,  in cui possono penetrare vapori di idrocarburi, devono essere di tipo certificato sicuro a tale rischio.
 
 A.2 Illuminazione
 A.2.1   I   circuiti   di   illuminazione,   incluso   quelli  per l'illuminazione  di emergenza, devono essere distribuiti in tutti gli spazi,  cosi'  da  prevenire  un blackout completo per l'avaria di un singolo dispositivo di protezione
 A.2.2  E'  necessario predisporre una sorgente di alimentazione di emergenza   dell'illuminazione  che  sia  indipendente  dall'impianto generale.  Tale  sorgente  deve  avere  un'autonomia  di 3 ore e deve prevedere  l'alimentazione delle luci di navigazione. L'illuminazione deve essere sufficiente a consentire la fuga del personale dai locali alloggi  o  dagli  spazi di lavoro fino ai punti di raccolta, nonche' alla  messa a mare ed imbarco sui mezzi di salvataggio. Inoltre, tale illuminazione,  con  l'ausilio  di  torce,  deve essere sufficiente a consentire, riparazioni di emergenza dei macchinari, ecc. La sorgente di alimentazione di emergenza deve essere indipendente dalla sorgente principale  di alimentazione elettrica, deve essere esterna ai locali macchine e deve avere una distribuzione separata.
 
 A.3 Batterie
 A.3.1  Si devono usare batterie di un tipo adeguato all'impiego in mare  e  non  soggette  a  perdite.  La  ventilazione  deve prevenire l'accumulo  di  concentrazioni  pericolose di gas infiammabili emessi dalle  batterie di qualsivoglia tipo. Vedi anche capitolo 8 paragrafo 1.5.
 
 B) NAVI DI STAZZA SUPERIORE A 500 TONNELLATE
 B.1  L'apparecchiatura elettrica e la sua installazione sulle navi nuove ed esistenti, devono soddisfare gli standard della regola SOLAS II-1/Parte D - "Electrical installations e II-1/Parte E - "Additional requirements  for  periodically  unattended  machinery  spaces"  (ove appropriato), nei limiti in cui cio' e' possibile.
 B.2  L'eventuale generatore di emergenza, puo' essere collocato al di  sotto  del  ponte continuo superiore, ma deve essere separato dai generatori  e  dal  quadro  di  comando principale da un divisorio in grado  di garantirne il funzionamento. Il generatore d'emergenza deve essere facilmente accessibile dal ponte scoperto.
 
 CAPITOLO 8 - PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI
 
 1.  Protezione  dei  locali  contenenti veicoli o imbarcazioni con combustibile  liquido  nei  serbatoi o depositi per lo stoccaggio dei combustibili suddetti.
 1.1.  E' necessario adottare le debite precauzioni per trasportare in   sicurezza   benzina  ed  altri  combustibili  liquidi  altamente infiammabili, sia in taniche / serbatoi, sia all'interno dei serbatoi dei veicoli (quali mezzi acquatici ad uso personale, veicoli a motore ed elicotteri) che la nave e' autorizzata a trasportare. Quanto sopra non e' applicabile allo stivaggio di combustibile diesel.
 1.2.  La  quantita'  di benzina e/o combustibili liquidi altamente infiammabili  deve  essere mantenuta al minimo, al massimo fino a 150 litri.
 1.3.  I  contenitori  per  il  trasporto  di  combustibili liquidi infiammabili  devono  essere costruiti in conformita' ad uno standard adeguato   al  loro  contenuto  e  ciascun  contenitore  deve  essere marchiato in modo chiaro per indicarne il contenuto.
 1.4. I depositi di piccole dimensioni su ponti scoperti, destinati allo  stivaggio  di taniche di benzina, devono essere ubicati lontano da  aree  ad  alto  rischio  di  incendio,  essere  privi di impianto elettrico e dotati di quanto segue:
 1. aperture in alto e in basso per la ventilazione naturale;
 2. drenaggi che scarichino fuori bordo;
 3. dispositivi per fissare il contenitore del carburante;
 4. un dispositivo per raffreddare le pareti del contenitore.
 1.5.  I  locali  chiusi e i depositi di grandi dimensioni su ponte scoperto,   destinati   al   trasporto  in  sicurezza  di  benzina  o combustibili  liquidi  o  veicoli con carburante nel serbatoio devono essere dotati di:
 .1  Un  impianto  a  spruzzo  d'acqua  azionato manualmente che garantisca  un'erogazione  di  3,5  1/m²/minuto  sull'area totale del ponte  che  puo' essere coperta dalla rete antincendio la cui valvola di  isolamento  sia  posizionata all'esterno del garage. E' possibile prendere  in  considerazione  un  dispositivo  equivalente. Si devono prevedere  soluzioni  per  il  drenaggio  dell'acqua  introdotta  nel locale,  senza  attraversare locali macchine o altri locali in cui si potrebbe originare un incendio.
 .2  Un  impianto  fisso  di  rilevazione  e allarme antincendio conforme  alla regola A SOLAS II-2/Parte A. L'impianto all'interno di tali  locali,  deve  essere  conforme  anche  al  paragrafo 1.5.5 del capitolo 8.
 .3   I  suddetti  locali  devono  essere  dotati  di  ventilazione meccanica  continua  indipendente  da  quella  di  altri  locali, che garantisca  un  minimo di 6 ricambi d'aria l'ora (in proporzione allo spazio vuoto). L'eventuale diminuzione del flusso di aria deve essere segnalata  da  allarme  sonoro  o  luminoso  in  plancia  e presso la stazione  di  controllo  presidiata  quando  l'unita' e' in porto. Le condotte  di  aspirazione  devono essere sistemate in modo da coprire l'area  in  basso, sopra la sentina. Se i motori dei ventilatori sono posizionati all'interno del locale o condotta di ventilazione, devono essere  certificati  sicuri  per  il  tipo  di  combustibile  liquido interessato.  I  ventilatori  devono  essere del tipo antiscintilla e l'impianto  di  ventilazione  deve  poter  essere  arrestato e chiuso "dall'esterno  del  locale"  in  modo  rapido  ed efficace in caso di incendio.
 .4 E' necessario installare un sistema di rilevazione del gas, con allarme  sonoro e luminoso nella timoniera o in un luogo in cui possa sempre essere osservato dall'equipaggio.
 .5  Tutte  le apparecchiature elettriche posizionate fino a 450 mm al di sopra del ponte devono essere certificate come sicure ai vapori di  idrocarburi.  Le apparecchiature elettriche posizionate a piu' di 450 mm al di sopra del ponte devono,
 a) essere conformi allo standard IP55 (BSEN 60529:1992), o,
 b)   essere   dotate   di  dispositivi  di  isolamento  facilmente accessibili  (su  tutti  i poli), posizionati all'esterno del locale. Nei  limiti  del possibile, detti isolatori devono essere raggruppati ed  essere  chiaramente  marchiati.  La presente opzione non vale per sistemi di sicurezza quali motori di macchine di governo, assiometro, ecc.
 .6  A prescindere dall'altezza d'installazione si ritiene che, ove le  seguenti  apparecchiature  siano posizionate nei locali suddetti, debbano essere certificate sicure rispetto ai vapori infiammabili:
 a) sistema di rilevamento del gas;
 b) allarme di sentina;
 c) impianto rilevazione antincendio;
 d) sorgente di illuminazione (possibilmente di emergenza).
 Si  noti  che  le  apparecchiature elettriche comprendono starter, cassette di distribuzione, ecc.
 
 2. Varie.
 2.1. Costruzione e sistemazione delle saune.
 2.1.1. Il perimetro di una sauna deve essere delimitato da paratie di classe "A" e puo' includere spogliatoi, docce e toilette. La sauna deve  essere  isolata  in  conformita' allo standard A-60 rispetto ai locali  contigui,  ad  eccezione  di quelli interni al perimetro, per barche sopra le 500 GT, e A-30 per barche sotto le 500 GT.
 2.1.2.  I  bagni  che  accedono  direttamente  alle  saune possono considerarsi  parte  delle stesse. In tal caso, non e' necessario che la porta che separa la sauna ed il bagno sia conforme ai requisiti di sicurezza antincendio.
 2.1.3.   Sono  ammessi  rivestimenti  in  legno  sulle  paratie  e soffitti. Il soffitto al di sopra del forno deve essere rivestito con una  lamiera  incombustibile  posta  ad  almeno  30 mm di distanza da questo.  La  distanza  tra  superfici  calde e materiali combustibili deve,  come  minimo,  essere 500 mm o i materiali combustibili devono essere  protetti (es. piastra incombustibile posta ad almeno 30 mm di distanza da questo).
 2.1.4. Sono ammesse le panche di legno.
 2.1.5. La porta della sauna deve aprirsi a spinta verso l'esterno.
 2.1.6.  I  forni riscaldati elettricamente devono essere dotati di timer.
 2.1.7.  Tutti  gli  spazi  all'interno  del  perimetro della sauna devono essere protetti da un impianto di allarme ed antincendio ed un impianto a "sprinkler" automatico.
 2.2.  Costruzione  e  sistemazione  dei bagni turchi (es. bagno di vapore).
 2.2.1.  Il  perimetro  del  bagno turco puo' includere spogliatoi, docce e toilette.
 2.2.2.  I  bagni  che accedono direttamente al bagno turco possono considerarsi  parte  degli stessi. In tal caso, non e' necessario che la  porta  che  separa  il  bagno  turco  dal  bagno  sia conforme ai requisiti di sicurezza antincendio.
 2.2.3.  Nel  caso  in  cui  il  generatore di vapore sia contenuto all'interno  del  perimetro, i divisori del bagno turco devono essere costruiti  in  conformita'  allo  standard  A-0.  Nel  caso in cui il generatore  di  vapore  non sia all'interno del perimetro, i divisori devono  essere  realizzati  con  paratie  di  classe  B-0,  mentre il generatore di vapore deve essere protetto da standard A-0.
 2.2.4.  Ove la sistemazione di un bagno turco comprenda una sauna, si applicano i requisiti di cui al paragrafo 2.1, a prescindere dalla collocazione del generatore di vapore.
 2.2.5.  Tutti  gli  spazi  all'interno del perimetro devono essere protetti  da  un  impianto  di rivelazione e allarme antincendio e un impianto a "sprinkler" automatico.
 2.2.6.   In   caso   di   installazione  a  bordo  di  friggitrici professionali  dovra' essere tenuto in debito conto quanto prescritto a  proposito  dell'impianto  antincendio  nei  requisiti  della SOLAS II-2/10.6.4 per quanto riguarda tali apparecchiature (circolare IMO - Deep Fat Fryers).
 
 3. Piani controllo antincendio.
 3.1. In tutte le navi, per guida del Comandante e dell'equipaggio, devono  essere  permanentemente esposti i piani generali di controllo antincendio.  I  piani  devono  indicare  e  descrivere chiaramente i principali  dispositivi  e  materiali per la prevenzione e protezione antincendio.  Nei  limiti  del  possibile,  i simboli usati sui piani devono  essere  conformi ad uno standard internazionale riconosciuto: il  piano  di  controllo  antincendio  puo' essere un Piano integrato incendio e sicurezza. Il contenuto del piano deve indicare i punti di stivaggio dei mezzi di salvataggio e antincendio.
 3.2. Per ciascun ponte, i piani devono indicare la posizione delle stazioni di controllo e comando, le varie zone tagliafuoco delimitate da  divisioni  di  classe  "A"  e  di  classe  "B";  la  posizione di stoccaggio  di fluidi infiammabili (vedi paragrafo 1.); particolari e posizione   di   allarmi   antincendio,  impianti  di  rivelazione  e segnalazione   di   incendio,   impianto   di  estinzione  incendi  a "sprinkler",  mezzi per l'estinzione degli incendi fissi e portatili; equipaggiamenti  da vigile del fuoco; mezzi di accesso e sfuggita dai compartimenti  e  ponti; ubicazione e comandi di impianti ed aperture che devono essere chiusi in un'emergenza incendio.
 3.3.  Il  piano  di  cui  al  paragrafo  3.1  deve  essere  sempre aggiornato.  Ogni modifica deve essere apportata a tutte le copie del piano  con  la  massima  sollecitudine  possibile. Ciascun piano deve comprendere  un  elenco  delle  modifiche e la data in cui sono state applicate.
 3.4.    Un   duplicato   dei   piani   antincendio   deve   essere permanentemente sistemato in un locale chiuso, stagno alle intemperie e  segnalato in modo facilmente visibile, per ausilio al personale di terra addetto al servizio antincendio.
 3.5.  Istruzioni  valide  per  la  manutenzione e funzionamento di tutte  le  apparecchiature  ed  impianti  antincendio  a bordo devono essere   tenute   in   un  raccoglitore,  prontamente  disponibile  e conservato in luogo accessibile.
 
 PROTEZIONE STRUTTURALE CONTRO L'INCENDIO
 
 A)  NAVI  DI  STAZZA  INFERIORE  A  500  TONNELLATE  A.1. Principi
 fondamentali.
 A.1.1  I  termini  usati  nel  presente  capitolo  hanno lo stesso significato loro assegnato nella convenzione SOLAS.
 La  Tabella  A.1.1  e'  una  linea  guida dei principali requisiti contenuti   nel  presente  Capitolo.  La  Tabella  serve  a  fini  di consultazione  e  non deve essere usata come unico riferimento per la progettazione della sicurezza antincendio.
 
 Tabella A.1.1
 |E' ammesso l'impiego di acciaio o
 |altro materiale equivalente o
 |alternativo, a condizione che Struttura (vedi §B.2)             |ottemperi ai requisiti imposti. --------------------------------------------------------------------- Protezione passiva                |Vedi relativi paragrafi --------------------------------------------------------------------- Mezzi di sfuggita (vedi §B.2.12)  | ---------------------------------------------------------------------
 - Locali macchine di categoria   | 'A'                               |2 (due) ---------------------------------------------------------------------
 - Alloggi, ecc.                 |2 (due) --------------------------------------------------------------------- Impianto di rivelazione d'incendio| (vedi §B.2.15)                    | - Nei locali macchine ---------------------------------------------------------------------
 |- Nei locali di servizio, stazioni
 |di controllo e comando e locali di
 |alloggio --------------------------------------------------------------------- Impianti antincendio in Locali    | macchine di categoria "A'         | - Come da SOLAS 11-2/10.5 --------------------------------------------------------------------- Impianto automatico a "sprinkler" | o equivalente (vedi §B.2.14)      |Su tutte le navi
 
 
 
 
 
 Tutte le navi devono conformarsi a quanto segue: B.2.1 Struttura
 B.2.2 Scopo
 Lo   scopo  fondamentale  del  presente  capitolo  e'  evitare  la propagazione di un focolaio di incendio al di fuori del locale in cui esso  si  e'  originato.  A  tal fine si devono soddisfare i seguenti principi:
 - divisione  della  nave con delimitazioni aventi la resistenza meccanica e termica specificata nel presente capitolo;
 - l'isolamento  termico  dei  divisori  deve tenere debitamente conto  del rischio d'incendio del locale in cui l'incendio si origina e dei locali adiacenti;
 - la resistenza al fuoco delle divisioni deve essere preservata anche in presenza di aperture e passaggi.
 B.2.2.1  Scafo, sovrastruttura, paratie strutturali, ponti e tughe possono essere costruite di acciaio o altro materiale equivalente.
 B.2.2.2  Tuttavia, nei casi in cui una parte delle strutture e' in lega di alluminio, si applicano le disposizioni seguenti:
 .1 la coibentazione degli elementi di divisioni di classe "A" e "B"  di  lega  di  alluminio, ad eccezione di quelle strutture che, a giudizio   dell'Amministrazione   o   dell'organismo   tecnico,   non sopportano  carico,  deve  essere  tale che la temperatura del nucleo strutturale  non  superi  di  200°C  la temperatura ambiente in alcun momento   durante   l'esposizione  nella  prova  standard  del  fuoco prescritta.  Tale  coibentazione  deve essere applicata su entrambi i lati, salvo i lati superiori dei ponti e l'esterno della nave.
 .2   Particolare   attenzione   deve   essere   riservata  alla coibentazione  degli  elementi  in  lega  di alluminio quali colonne, puntelli o altri elementi strutturali supportanti le zone di ricovero e messa a mare delle imbarcazioni e zattere di salvataggio, e le zone di  imbarco  su di esse, come pure alla coibentazione delle divisioni di classe "A" e "B" in modo da assicurare che:
 (a)   nel   caso   di   elementi  che  sostengono  zone  per imbarcazioni  e  zattere di salvataggio e divisioni di classe "A", la limitazione  d'incremento  della  temperatura indicata nel precedente punto 1 si applichi alla fine di un'ora;
 (b)  nel caso di elementi che sostengono divisioni di classe "B",  la  limitazione  d'incremento  della  temperatura  indicata nel precedete punto 1 si applichi alla fine di mezz'ora.
 .3  I  componenti  in lega di alluminio di divisioni che devono essere equivalenti all'acciaio (identificati con un * nelle tabelle 1 e 2), devono essere isolati con 25 mm di lana di roccia approvata per l'uso  in  divisioni  di  classe  A o con un isolante equivalente che soddisfi l'Amministrazione o l'organismo tecnico.
 B.2.2.3 Nel caso in cui la struttura sia di un materiale composto, la coibentazione deve essere tale che la temperatura del laminato non superi  la  temperatura minima di flessione sotto carico della resina in alcun momento durante l'esposizione nella prova standard del fuoco prescritta.  La  temperatura  di  flessione  sotto carico deve essere stabilita in conformita' ad uno standard internazionale riconosciuto. Tale  coibentazione deve essere applicata su entrambi i lati, salvo i lati superiori dei ponti e l'esterno della nave.
 .1 Particolare attenzione deve essere riservata alla coibentazione dei  componenti  composti  di  colonne,  puntelli  o  altri  elementi strutturali  supportanti  le  zone  di  ricovero e messa a mare delle imbarcazioni  e  zattere  di  salvataggio, e le zone di imbarco su di esse,  come  pure  alla coibentazione delle divisioni di classe "A" e "B" in modo da assicurare che:
 (a) nel caso di elementi che sostengono zone per imbarcazioni e zattere  di  salvataggio,  e  divisioni di classe "A", la limitazione d'incremento  della  temperatura  indicata  nel precedente punto 1 si applichi alla fine di un'ora; e
 (b)  nel  caso  di  elementi che sostengono divisioni di classe "B",  la  limitazione  d'incremento  della  temperatura  indicata nel precedete punto 1 si applichi alla fine di mezz'ora.
 Particolare  attenzione deve essere prestata al fissaggio di telai di porte tagliafuoco nelle paratie di materiale diverso dall'acciaio. E'  necessario  che  siano  sistemate  in modo che la temperatura dei dispositivi  di fissaggio quando la porta e' esposta alle fiamme, non si  innalzi  oltre  alla temperatura a cui la paratia stessa perde la propria resistenza.
 B.2.2.4  Ponti  cielo  e  cofani di locali macchine di categoria A devono  essere  divisori  A60  e le eventuali aperture in essi devono essere  disposte  e  protette  in  modo  da  impedire la propagazione dell'incendio.
 B.2.2.5  La  coibentazione delle strutture a contatto con acqua di mare  deve estendersi, come minimo, 300 mm al di sotto della linea di galleggiamento nelle condizioni di minimo dislocamento.
 B.2.2.6   Le   divisioni   tagliafuoco   realizzate  in  materiale equivalente  all'acciaio, o altre forme di costruzione possono essere accettate  se  e'  possibile  dimostrare  che  il  materiale, per sue proprieta'  o  per suo isolamento, ha proprieta' equivalenti a quelle di classe A o B richieste.
 B.2.2.7La  coibentazione  di  cui al paragrafo B.2.2.6 deve essere tale che la temperatura del nucleo strutturale non superi il punto in cui la struttura perde la propria resistenza in alcun momento durante l'esposizione  nella  prova  standard  del  fuoco  prescritta  per le divisioni  di  classe  'A', l'esposizione applicabile e' 60 minuti, e per le divisioni di classe B l'esposizione applicabile e' 30 minuti.
 B.2.3 Zone verticali principali e zone orizzontali
 B.2.3.1  Lo  scafo, le sovrastrutture e le tughe che costituiscono locali  di  alloggio  e  di servizio, devono essere suddivisi in zone verticali  da  divisioni  di  classe "A". Tali divisioni devono avere valori di isolamento conformi alle tabelle 1 e 2.
 B.2.3.2  Per  quanto  possibile,  le  paratie  delimitanti le zone verticali  principali  al  di  sopra  del  ponte delle paratie devono essere in prosecuzione delle paratie stagne situate immediatamente al di  sotto  del ponte delle paratie. La lunghezza e la larghezza delle zone  verticali principali possono essere estese fino a un massimo di 48m  al  fine  di  far  coincidere le estremita' delle zone verticali principali con le paratie stagne di compartimentazione o per disporre di  un  ampio  locale  pubblico che si estenda per l'intera lunghezza della  zona  verticale principale, purche' la superficie totale della zona  verticale  principale  non  sia  maggiore  di 800 m² su ciascun ponte.  Per lunghezza o larghezza di una zona verticale principale si intende  la  massima distanza fra i punti piu' distanti delle paratie che la delimitano.
 B.2.3.3  Per  quanto  possibile, le paratie che delimitano le zone verticali  principali  devono  essere  in  prosecuzione delle paratie stagne ed estendersi da ponte a ponte e da murata a murata.
 B.2.3.4   Quando  una  zona  verticale  principale  e'  suddivisa, mediante  divisioni  di  classe  "A",  al  fine di creare un'adeguata barriera  tra  zone  della  nave  protette  con impianto automatico a "sprinkler" e le zone non protette in tal modo, tali divisioni devono essere  coibentate  in  modo da rispettare i gradi di coibentazione e resistenza al fuoco prescritti nelle tabelle 1 e 2.
 B.2.4 Paratie in una zona verticale principale
 B.2.4.1  Tutte le paratie nei locali di alloggio e di servizio per le  quali  non  sono  prescritti  requisiti della classe "A", devono, essere  divisioni  almeno  di  classe "B " o "C", come indicato nelle tabelle 1 e 2 .
 B.2.4.2  Tutte  le suddette divisioni possono essere rivestite con materiale combustibile.
 B.2.4.3  Tutte  le  paratie  dei  corridoi  per  le quali non sono prescritti i requisiti della classe "A", devono, essere di classe "B" e devono estendersi da ponte a ponte, eccetto che:
 .1  quando  soffittature  o rivestimenti continui di classe "B" sono  sistemati  da ambo i lati della paratia, la parte della paratia situata dentro le soffittature o i rivestimenti continui, deve essere di  materiale  che,  per  spessore  o  composizione,  sia considerato accettabile  per  la  costruzione  di divisioni di classe "B", ma che deve  soddisfare  il  grado  di  resistenza al fuoco della classe "B" soltanto   in   misura   realizzabile   e   ragionevole   a  giudizio dell'Amministrazione o dell'organismo tecnico;
 .2 le paratie dei corridoi costruite con materiali della classe "B"  possono  terminare  alla soffittatura del corridoio a condizione che tale soffittatura sia costruita con materiale che, per spessore e composizione,  sia  considerato  accettabile  per  la  costruzione di divisioni  di classe "B". Tutte le porte e le intelaiature situate in tali  paratie devono essere costruite e realizzate in modo da offrire uno standard di classe "B".
 B.2.4.4Tutte  le  paratie per le quali sono prescritti i requisiti della  classe "B", eccetto le paratie di corridoio, devono estendersi da  ponte  a ponte e da murata a murata, a meno che le soffittature o rivestimenti  continui  di  classe "B" sistemati su ambo i lati della paratia,  non  abbiano  la  stessa  resistenza al fuoco della paratia stessa,  nel  qual  caso questa puo' terminare alla soffittatura o al rivestimento continui.
 B.2.5 Resistenza al fuoco di paratie e ponti
 B.2.5.1  Oltre  a soddisfare i particolari requisiti relativi alla resistenza  al  fuoco  delle  paratie  e ponti menzionati altrove nel presente  capitolo, la minima resistenza al fuoco di tutte le paratie e di tutti i ponti deve essere quella prescritta nelle tabelle 1 e 2.
 B.2.5.2  Nell'applicazione delle tabelle si deve tener conto delle seguenti disposizioni:
 .1  Le  tabelle  1  e  2  si applicano alle paratie e ponti che separano locali contigui.
 .2  Per  determinare  i pertinenti gradi di resistenza al fuoco prescritti per le delimitazioni fra locali contigui, tali locali sono raggruppati  in  base  al  rischio  di  incendio che presentano, come indicato  nelle  sottoelencate  categorie  da (1) a (9). Il titolo di ciascuna  categoria  e' da considerarsi indicativo e non restrittivo. Il  numero  tra parentesi che precede ciascuna categoria si riferisce alla riga o colonne ad essa relativa.
 (1) Stazioni di controllo e comando
 - Locali   contenenti   sorgenti  di  emergenza  di  energia  e illuminazione.
 - Timoneria e sala nautica.
 - Locali contenenti apparecchiature radio.
 - Locali per l'estinzione degli incendi.
 - Stazioni  antincendio  e  stazioni  per la segnalazione degli incendi
 - Postazione  di  comando  della  macchina  di  propulsione, se situata fuori dal locale macchine di propulsione.
 - Locali   contenenti   impianti   centralizzati   per  allarme incendio.
 (2) Atri e corridoi
 - Atri e corridoi per passeggeri ed equipaggio.
 (3) Locali di alloggio
 - Cabine,  sale  da  pranzo,  atri,  uffici,  cambuse,  che non contengono  alcun apparecchio da cucina (ad eccezione di attrezzature quali forni a microonde e tostapane), e spazi affini.
 (4) Scale
 - Scale  interne,  ascensori  e scale mobili (diverse da quelle situate interamente dentro i locali macchine) e relativi cofani.
 - A   tale  riguardo,  una  scala  chiusa  in  cofano  in  solo interponte  deve essere considerata parte del locale dal quale non e' separata da un porta tagliafuoco.
 (5) Locali di servizio (a limitato rischio)
 - Depositi  e  ripostigli non sono destinati allo stoccaggio di liquidi  infiammabili  e  con un'area inferiore a 4m' , lavanderie ed essiccatoi.
 (6) Locali macchine di categoria A,
 - Locali cosi' definiti.
 (7) Altri locali macchine
 - Locali  cosi'  definiti, ad esclusione dei locali macchine di categoria A.
 - Locali   contenenti  impianti  automatici  a  "sprinkler",  a cortina d'acqua o antincendio.
 (8) Locali di servizio (a rischio elevato)
 - Cucine,  cambuse  contenenti  apparecchi di cottura, depositi pitture  e  fanali,  depositi  e  magazzini  di  superficie  uguale o superiore  a  4m²,  locali  per il deposito di liquidi infiammabili e officine  diverse  da  quelle  che  si trovano nel locale macchine, o depositi di tali combustibili o riposterie per gas ad usi domestici.
 (9) Ponti scoperti
 - Ponti   scoperti   e  passeggiate  chiuse  senza  rischio  di incendio.   Spazi   all'aperto  (situati  al  di  fuori  di  tughe  o sovrastrutture).
 B.2.5.3  Soffittature  o  rivestimenti  continui  di  classe  "B", insieme  ai  relativi  ponti  o  paratie,  possono essere considerati elementi  che  contribuiscono  in  tutto  o  in parte alla prescritta coibentazione e resistenza al fuoco di una divisione.
 B.2.5.4  Le delimitazioni esterne che e' previsto siano di acciaio o   altro   materiale   equivalente  possono  essere  forate  per  la sistemazione  di  finestre  e  portellini  di murata a condizione che nessuna  norma  nella presente parte prescriva per tali delimitazioni un  grado di resistenza al fuoco di classe "A". Analogamente, su tali delimitazioni,  quando  per  esse non siano prescritti i requisiti di classe  "A",  possono  essere sistemate porte costruite con materiali combustibili, convenientemente irrobustiti.
 
 Tabella  1  -  Resistenza  al fuoco delle paratie che separano locali contigui
 
 ---->    Vedere tabella a pag. 47 della G.U.    <----
 Note: da applicarsi alle tabelle 1 e 2, come appropriato.
 a)  Per chiarimenti su quale applicare, vedi capitolo 8, paragrafi B.2.4 e B.2.7.
 b)  Quando  locali  contigui  sono  inclusi nella stessa categoria numerica  e compare il pedice b, e' prescritta la sistemazione di una paratia o ponte della classe indicata nelle tabelle soltanto quando i locali  contigui  hanno una diversa utilizzazione, come per es. nella categoria (9). Nel caso di una cucina contigua ad un'altra cucina, la paratia  non e' prescritta, mentre nel caso di una cucina contigua ad un  deposito  di pitture, e' prescritta l'istallazione di una paratia di classe "A-0".
 c)  Le  paratie  che  separano  tra  loro  la timoniera, e la sala nautica possono essere di grado "B-0".
 e)  Ai  fini  dell'applicazione di B.2.3.1, i gradi "B-0" e "C" in tabella 1 devono essere letti come "A-0".
 f)  Per  i  locali  macchine  della  categoria  (7) che abbiano un rischio  di  incendio basso o nullo a giudizio dell'Amministrazione o dell'organismo   tecnico,  e'  possibile  omettere  la  coibentazione tagliafuoco.
 *)  Dove  appare  un  asterisco  nelle  tabelle, la divisione deve essere di acciaio o altro materiale equivalente, ma non e' necessario che sia di classe "A".
 Ai  fini  dell'applicazione  di  B.2.3.1 l'asterisco in tabella 2, salvo per la categoria (9), deve essere letto come "A-0".
 
 Tabella  2  -  Resistenza  al  fuoco dei ponti che separano locali contigui
 
 ---->    Vedere tabella a pag. 48 della G.U.    <----
 B.2.6  Protezione  di  scale ed ascensori nei locali alloggio e di servizio
 B.2.6.1  Tutte  le  scale  devono  avere una struttura di acciaio, tranne   dove   l'Amministrazione  o  l'organismo  tecnico  autorizzi l'impiego  di altro materiale equivalente; esse devono essere situate entro cofani formati da divisori di classe "A", aventi mezzi efficaci di chiusura per tutte le aperture, salvo quanto segue:
 .1  Non  e' necessario che una scala che mette in comunicazione due  soli interponti sia racchiusa in un cofano, purche' l'integrita' del  ponte  attraversato  dal  vano  della  scala  sia  garantita  da divisioni di classe "B" e porte automatiche (s); e
 .2  in  un  locale  pubblico, le scale possono essere sistemate senza  alcuna  protezione,  purche'  esse  si  trovino  completamente nell'interno di tale locale.
 B.2.6.2  I cofani delle scale devono comunicare direttamente con i corridoi   e  devono  racchiudere  un'area  sufficiente  per  evitare imbottigliamenti,   tenuto   conto   del  numero  delle  persone  che potrebbero  servirsene  in  caso  di  emergenza.  Detti cofani devono contenere il minimo possibile di cucine, locali macchine, riposterie, o altri spazi chiusi per lo stoccaggio dei combustibili e all'interno dei quali possa avere origine un incendio.
 B.2.6.3  I  cofani degli ascensori devono essere costruiti in modo da impedire il passaggio di fumo e fiamme da un interponte all'altro, e  devono  essere  provvisti di mezzi di chiusura tali da impedire il tiraggio di aria e fumo.
 B.2.7 Aperture nelle paratie di classe "A"
 B.2.7.1  Ad eccezione delle aperture tra i locali per le provviste e  le  bagagliaie,  e  tra  tali  locali e i ponti scoperti, tutte le aperture devono essere provviste di mezzi di chiusura fissati in modo permanente  che devono presentare una resistenza al fuoco almeno pari a quella delle paratie su cui sono montate.
 B.2.7.2   La   struttura  di  tutte  le  porte  e  delle  relative intelaiature  nelle  paratie  di  classe "A", unitamente ai mezzi per assicurare le porte medesime chiuse, devono offrire una resistenza al fuoco  ed impedire il passaggio del fumo e delle fiamme in misura per quanto  possibile equivalente a quella delle paratie che le ospitano. Tali  porte e intelaiature devono essere costruite di acciaio o altro materiale  equivalente.  Le  porte  a tenuta stagna non devono essere coibentate.
 B.2.7.3  Ogni  porta  deve poter essere chiusa o aperta da ciascun lato della paratia ad opera di una sola persona.
 B.2.7.4  Le  porte  tagliafuoco sulle paratie delle zone verticali principali,  sulle  paratie  delle  cucina  e sui cofani delle scale, diverse  dalle  porte  stagne  azionate  elettricamente  e  le  porte normalmente chiuse a chiave, devono soddisfare i seguenti requisiti:
 (a)  le  porte  devono  essere  del tipo automatico in grado di chiudersi con un'inclinazione sfavorevole fino a 3,5°;
 (b)   il   tempo   approssimativo  di  chiusura  per  le  porte tagliafuoco  a  cerniera non deve essere superiore a 40 secondi e non essere  inferiore  a 10 secondi dall'inizio del loro movimento a nave dritta.  La  velocita'  uniforme approssimativa per la chiusura delle porte tagliafuoco a scorrimento non deve essere superiore a 0,2 m/s e non inferiore a 0,1 m/s a nave dritta;
 (c)  le  porte,  salvo  quelle per cofani di fuga di emergenza, devono  essere  dotate  di un dispositivo di sgancio a distanza dalla stazione  di  comando  centrale  continuamente presidiata, azionabile contemporaneamente  per  tutte  le  porte o per gruppi. Esse potranno inoltre essere sganciate individualmente da una posizione su entrambi i  lati  della  porta.  Gli  interruttori di sgancio devono avere una funzione   "on-off"   atta   ad  impedire  il  ripristino  automatico dell'impianto;
 (d)  non  e'  permessa l'installazione di ganci di ritenuta che non siano manovrabili da una stazione di comando centrale;
 (e)  una  porta  chiusa  a  distanza  dalla stazione di comando centrale  deve  poter  essere riaperta da entrambi i lati della porta per  mezzo  di un comando locale. Dopo tale apertura locale, la porta deve chiudersi nuovamente in maniera automatica;
 (f  il  pannello  di  comando  dei dispositivi antincendio deve indicare  nella  stazione  centrale  di  comando  presidiata  in modo continuativo,  se  ciascuna  delle  porte  controllate a distanza sia chiusa;
 (g) il meccanismo di sgancio deve essere progettato in modo che la  porta  si  chiuda automaticamente in caso di avaria al sistema di comando o alla sorgente centrale di energia;
 (h)  gli  accumulatori locali di energia per le porte a manovra meccanica  devono  essere  sistemati  nelle immediate vicinanze delle porte,  in  modo  da  consentire la manovra delle stesse almeno dieci volte (apertura e chiusura completa), utilizzando i comandi locali in caso  di  avaria dell'impianto di comando o della principale sorgente di alimentazione;
 (i)   l'avaria   dell'impianto  di  comando  o  della  sorgenti principale  di  energia di una porta non deve compromettere il sicuro funzionamento delle altre porte;
 (j) le porte a scorrimento o ad azionamento meccanico manovrate a  distanza devono essere provviste di allarme acustico che suoni per almeno  5  secondi,  ma  non  piu'  di 10, dopo che la porta e' stata azionata  dalla  stazione  di  comando  centrale e prima che la porta cominci  a muoversi e che continui a suonare fino a chiusura completa della porta stessa;
 (k) una porta progettata per riaprirsi quando viene in contatto con  un  oggetto  sul  suo  percorso deve riaprirsi di non piu' di un metro dal punto del contatto;
 (l)  le  porte  a  due  battenti  munite  di  un  dispositivo a chiavistello  necessario per garantire la resistenza al fuoco, devono essere  concepite  in  modo che il chiavistello venga automaticamente attivato dalla manovra di sgancio della porta;
 (m)  i  componenti dell'impianto di comando locale devono esser accessibili per la manutenzione e la regolazione;
 (n) le porte azionate meccanicamente devono essere provviste di un  impianto di comando di tipo approvato che deve essere in grado di funzionare  in  caso  di incendio conformemente alle disposizioni del codice   delle   procedure  per  le  prove  antincendio  ("Fire  Test Procedures Code"): l'impianto deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - l'impianto  di comando deve essere in grado di azionare la porta  a una temperatura di almeno 200° C per un minimo di 60 minuti, servito dall'alimentazione elettrica;
 - l'alimentazione  di  tute  le  altre porte non interessate dall'incendio non deve essere compromessa; e
 - a  temperature  superiori  a  200°C, l'impianto di comando deve  essere isolato automaticamente dall'alimentazione e deve essere in  grado  di  mantenere  la  porta  chiusa fino a una temperatura di 945°C.
 B.2.7.5  Quando  divisioni  di  classe A sono attraversate da cavi elettrici,  tubolature,  cofani,  condotte, ecc. o sono forate per la sistemazione  di  anguille,  bagli  o  altre strutture, devono essere adottati  provvedimenti  atti ad assicurare che la loro resistenza al fuoco non ne sia compromessa.
 B.2.8 Aperture nelle paratie di classe "B"
 B.2.8.1  Per le porte e i relativi telai sistemati su divisioni di classe  "B",  come  pure  per  i dispositivi per tenerle chiuse, deve essere   previsto  un  meccanismo  di  chiusura  che  garantisca  una resistenza  al fuoco equivalente a quella delle divisioni sulle quali sono sistemate. Nella parte inferiore di dette porte possono tuttavia essere  praticate  aperture  per  la  ventilazione.  Se  una  di tali aperture e' praticata su una porta o sotto di essa, la sua superficie totale  netta  non  deve essere superiore a 0,05m². Tutte le aperture per  la  ventilazione devono essere provviste di griglia di materiale non   combustibile.   Le   porte   devono  essere  di  materiale  non combustibile o costruzione robusta.
 B.2.8.2  Quando  divisioni di classe "B" sono attraversate da cavi elettrici,  tubolature,  cofani,  condotte, ecc. o sono forate per la sistemazione    di   terminali   di   ventilazione,   apparecchi   di illuminazione  e  altri  dispositivi  simili,  devono essere adottati provvedimenti  atti ad assicurare che la loro resistenza al fuoco non ne sia compromessa.
 B.2.9 Finestrini e portellini (Vedi anche 5.4 e 5.5)
 B.2.9.1 Tutti i finestrini e i portellini sulle paratie dei locali alloggio,  di servizio e delle stazioni di controllo e comando devono essere  costruiti  in modo da salvaguardare i requisiti di resistenza al fuoco del tipo di paratie sulle quali sono sistemati.
 B.2.9.2  Nonostante  le  disposizioni delle tabelle 1 e 2, tutti i finestrini  e  i  portellini  sulle  paratie  che  separano locali di alloggio,  di servizio e stazioni di controllo e comando dall'esterno devono essere costruiti con intelaiature di acciaio o altro materiale appropriato.  Il  vetro  deve essere fissato mediante un telaio o una cornice  di  metallo  che  soddisfi  l'Amministrazione  o l'organismo tecnico.
 B.2.9.3 Non e' ammesso l'impiego di vetro come paratia di una zona verticale principale o cofano di scala.
 B.2.10 Particolari di costruzione
 B.2.10.1  Nei  locali di alloggio e di servizio, nelle stazioni di controllo e comando, nei corridoi e nelle scale:
 .1 gli spazi d'aria racchiusi dietro soffittature, pannellature o  rivestimenti  devono  essere  opportunamente  divisi  da diaframmi tagliatiraggio, posti a non piu' di 14 metri l'uno dall'altro; e
 .2  in  senso  verticale,  detti  spazi, compresi quelli che si trovano  dietro  i rivestimenti di scale, cofani, ecc., devono essere chiusi ad ogni ponte.
 B.2.10.2 I diaframmi tagliatiraggio devono essere incombustibili e formare   un   continuo  al  di  sopra  del  soffitto  della  paratia sottostante  o  l'altro  lato della pannellatura o rivestimento della paratia, nei limiti del possibile.
 B.2.10.3  Nei  casi in cui e' necessario coibentare la struttura o divisioni  di  classe  'A'  ,  e'  necessario  adottare provvedimenti perche'  il  calore  di  un  incendio  non si trasmetta attraverso le intersezioni  e  punti  terminali  delle  divisioni o attraversamenti verso  compartimenti non coibentati. Nel caso in cui la coibentazione realizzata  non  rispetti  il  suddetto requisito, si devono adottare provvedimenti  per prevenire la trasmissione del calore coibentando i divisori  orizzontali  e  verticali paratie o gli attraversamenti per una lunghezza di 450 mm.
 B.2.10.4  Senza che l'efficacia della protezione contro l'incendio ne  sia  diminuita, la costruzione delle soffittature e delle paratie deve   essere   tale   da   permettere,   alle   rotte  di  incendio, l'individuazione  dell'origine di qualsiasi fumo proveniente da spazi nascosti o inaccessibili.
 B.2.10.5  Le  sistemazioni per lo stoccaggio, distribuzione ed uso del  gas  ad  uso  domestico,  devono  essere  tali  da proteggere la sicurezza  della  nave e delle persone a bordo dai rischi di incendio ed esplosione che puo' comportare l'uso di tale combustibile.
 In  particolare, le apparecchiature a fiamma libera per la cottura di  cibi,  il  riscaldamento  o altri fini, devono essere conformi ai requisiti   della   direttiva   CE   90/396/EEC   o   equivalente   e l'installazione  di  apparecchiature  a  fiamma  libera  deve  essere conforme alle disposizioni del paragrafo A.5.
 B.2.11 Limitazioni all'uso di materiali combustibili
 B.2.11.1  Fatta  eccezione  per  i  locali  dotati  di un impianto automatico  a  "sprinkler"  e  di  un  impianto  fisso di rivelazione d'incendio  conforme al paragrafo B.2.13.1.2, tutti i rivestimenti, i loro  sostegni,  le  soffittature e le coibentazioni devono essere di materiale incombustibile.
 B.2.11.2  L'impiego  di materiali combustibili deve essere ridotto al minimo.
 B.2.11.3  Le  tubolature che attraversano divisori di classe 'A' o 'B'   devono   essere   di  materiali  approvati  in  funzione  della temperatura che tali divisioni devono sopportare.
 B.2.11.4  Le  tubolature  che  contengono  fluidi  infiammabili ed attraversano locali alloggio e di servizio devono essere di materiali approvati rispetto al rischio d'incendio.
 B.2.11.5   Materiali   che   il  calore  puo'  rendere  facilmente inefficienti  non  devono  essere utilizzati per ombrinali scaricanti fuoribordo, per scarichi sanitari o per altri scarichi situati vicino alla  linea di galleggiamento e in posizioni nelle quali il cedimento del  materiale, in caso di incendio, potrebbe dar luogo a pericolo di allagamento.
 B.2.11.6  I  percorsi  di  sfuggita  non devono essere ostruiti da mobilio  o  altri  ostacoli.  Inoltre, il mobilio lungo i percorsi di sfuggita  deve  essere  fissato al suolo per evitare che si sposti in caso di rollio o sbandamento dello yacht.
 B.2.11.7 I sottofondi dei rivestimenti dei ponti, nell'interno dei locali  di  alloggio,  di  servizio  e  delle stazioni di controllo e comando,   devono   essere  di  materiale  approvato  non  facilmente infiammabile, che non dia luogo a rischi di tossicita' o esplosione a temperature elevate. Vedi anche Codice IMO "FTP", Allegato 1, Parti 2 e 6.
 B.2.11.8  I rivestimenti impermeabilizzati e gli adesivi usati per la  coibentazione, nonche' per la coibentazione degli accessori delle tubolature  e degli impianti refrigeranti, non devono necessariamente essere  incombustibili,  ma  il  loro  impiego deve essere ridotto al minimo  e le loro superfici devono essere del tipo a debole potere di propagazione di fiamma.
 B.2.11.9  Salvo  il  caso  in  cui  sia  installato un impianto di rilevazione   d'incendio  completamente  indirizzabile,  i  materiali compositi delle tappezzerie (stoffa abbinata a qualsiasi materiale di rinforzo o imbottitura) usati in tutta la nave devono essere conformi al  Codice  IMO  FTP,  Allegato  1,  Parte  8  o standard equivalente accettabile dall'Amministrazione o dall'organismo tecnico.
 B.2.11.10  Salvo  il  caso  in  cui  sia installato un impianto di rilevazione   d'incendio   completamente   indirizzabile,   lenzuoli, cuscini,  materassi  e coperte devono essere approvati in conformita' al  Codice  IMO  "FTP",  Allegato  1,  Parte 9 o standard equivalente accettabile dall'amministrazione o dall'organismo tecnico.
 B.2.11.11  Salvo  il  caso  in  cui  sia installato un impianto di rilevazione   d'incendio  completamente  indirizzabile,  i  materiali tessili  sospesi  quali  tende o drappi devono soddisfare i requisiti del Codice IMO "FTP", Allegato 1, Parte 7, o uno standard equivalente accettabile dall'Amministrazione o dall'organismo tecnico.
 B.2.11.12  I  materiali  composti, effetti per i letti e materiali tessili  sospesi  che  devono  essere  conformi  al  Codice IMO FTP o standard  equivalente,  devono  essere  chiaramente  etichettati  dal produttore  che  indichi  lo  standard  cui si conformano e qualsiasi istruzione   di   lavaggio  o  pulizia  necessaria  a  mantenerne  la resistenza al fuoco. Tali etichette non devono essere rimosse.
 B.2.11.13  La  superficie della coibentazione nei locali in cui vi sia  la  possibilita'  di  penetrazione  di prodotti oleosi, non deve assorbire  gli  oli  ed i relativi vapori. I divisori isolanti devono essere  sistemati  in modo tale da evitare l'immersione in versamenti di olio combustibile.
 B.2.12 Mezzi di sfuggita Scopo
 Lo  scopo  del  presente paragrafo e' assicurare mezzi di sfuggita che  consentano  alle persone a bordo di raggiungere in modo rapido e sicuro  il  ponte  di  imbarco  sulle imbarcazioni e sulle zattere di salvataggio.  In  particolare,  devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni:
 - si devono prevedere percorsi di sfuggita sicuri;
 - tutti  i percorsi di sfuggita devono essere sicuri e privi di ostacoli; e
 - si   devono   prevedere   gli  aiuti  necessari  a  garantire l'accesso,   nonche'  la  presenza  di  indicazioni  chiare,  ed  una progettazione adeguata alle situazioni di emergenza.
 B.2.12.1  In  tutti  I  locali  per passeggeri ed equipaggio e nei locali  in  cui  l'equipaggio  presta normalmente servizio, esclusi i locali  macchine, devono essere sistemate scale e scalette in modo da assicurare  un  mezzo  di sfuggita rapido per raggiungere il ponte di imbarco  sulle  imbarcazioni  e  sulle  zattere  di  salvataggio.  In particolare devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni:
 .1  Sotto  il  ponte  delle  paratie  per ciascun compartimento stagno  o  locale  o  gruppo  di locali similmente delimitati, devono essere   installati   due  mezzi  di  sfuggita,  di  cui  almeno  uno indipendente  dalle  porte  stagne.  In  via eccezionale, puo' essere tralasciato  uno  dei  mezzi  di  sfuggita,  tenuto conto del tipo ed ubicazione  dei  locali  e  del  numero delle persone che normalmente possono prestarvi servizio.
 .2  Sopra  il  ponte delle paratie, per la sfuggita da ciascuna zona  verticale  principale  o  da  ciascun locale o gruppo di locali similmente delimitati, vi devono essere almeno due mezzi di sfuggita, di  cui  almeno  uno  deve  dare  accesso  ad  un  mezzo  di sfuggita rapidamente  accessibile  che assicuri una protezione continua contro l'incendio  dalla  sua  base  fino al corrispondente punte di imbarco sulle imbarcazioni di salvataggio.
 .3  Da ciascuna zona verticale principale vi deve essere almeno un  mezzo di sfuggita rapidamente accessibile costituito da una scala chiusa  in  un  cofano,  che  assicuri una protezione continua contro l'incendio,  dalla  sua  base  fino  al  ponte  delle imbarcazioni di salvataggio  o  al  livello  piu' alto servito dalla scala, qualunque livello   sia   quello  superiore.  La  larghezza,  il  numero  e  la susseguenza  delle  scale  devono essere di soddisfazione in funzione del numero di persone che e' probabile le usino.
 .4 L'accesso dai cofani della scala alle imbarcazioni e zattere di salvataggio deve evitare aree ad elevato rischio di incendio.
 .5  Le  scale  che  servono solo uno spazio ed una balconata in tale  spazio,  non  devono  essere  considerate come uno dei mezzi di sfuggita previsti.
 .6  Ove  una sala radio o stazione di governo non abbia accesso diretto  al  ponte  scoperto, devono essere provviste di due mezzi di sfuggita, di cui almeno uno puo' essere costituito da una finestra di dimensioni sufficienti o altri dispositivi.
 .7  Le  scale  senza  interposizione di pianerottolo non devono avere un'altezza superiore a 3,5 m.
 .8  Nel  caso  in  cui  l'accesso  diretto  al  ponte  scoperto corrispondente  come  precisato  ai  precedenti  punti.1 e .2 non sia praticabile,   un  mezzo  di  sfuggita  rapidamente  accessibile  che assicuri  una  protezione  continua  contro l'incendio dalla sua base fino al corrispondente ponte scoperto, con successivo accesso diretto al  ponte  di  imbarco  puo'  essere  accettato a condizione che tale percorso  di  sfuggita,  incluso  scale  esterne,  sia  provvisto  di impianto di illuminazione di emergenza e superfici antisdruciolo.
 .9  La protezione dell'accesso dai cofani delle scale alle zone di  imbarco  delle  imbarcazioni  e delle zattere di salvataggio deve essere  diretta  oppure  attraverso  percorsi interni protetti aventi resistenza  al  fuoco  e  valore  di coibentazione per i cofani delle scale determinati in base alle tabelle 1 e 2, come appropriato.
 .10  Qualora locali pubblici contenenti materiali combustibili, come  ad esempio mobili, e locali chiusi, si estendano per tre o piu' ponti  aperti,  ciascun  livello  all'interno  del locale deve essere dotato  di  due mezzi di sfuggita, uno dei quali deve dare accesso ad una  via di fuga prontamente accessibile che assicuri riparo continuo dal  fuoco dalla sua base fino al ponte di imbarco sulle imbarcazioni di salvataggio.
 B.2.12.2  Si  devono  prevedere  due mezzi di sfuggita per ciascun locale  macchine.  In  particolare,  si devono rispettare le seguenti disposizioni:
 .1 I due mezzi di sfuggita devono essere costituiti da:
 (a)  due gruppi di scalette di acciaio, separati quanto piu' possibile   l'uno  dall'altro,  conducenti  a  due  porte  ugualmente separate  e situate nella parte superiore del locale, dalle quali sia previsto   un   accesso   ai  corrispondenti  punti  d'imbarco  sulle imbarcazioni  e sulle zattere di salvataggio. Uno di tali gruppi deve assicurare  una protezione continua contro l'incendio a partire dalla parte  inferiore  del locale fino a un luogo sicuro situato fuori dal locale.  Tale  cofano deve essere di acciaio o materiale equivalente, se necessario coibentato, e dotato di una porta a chiusura automatica nella  parte  inferiore.  Se e' dato accesso ad altri livelli ciascun livello  deve  essere  dotato  di  una  porta automatica di acciaio o materiale equivalente; o
 (b)  una  scaletta  di  acciaio conducente a una porta dalla quale  sia  previsto un accesso al ponte di imbarco e, inoltre, nella parte  inferiore  del  locale  e  in  posizione  ben distante da tale scaletta,  una  porta in acciaio, manovrabile da entrambi I lati, che garantisca  un sicuro percorso di sfuggita dalla parte piu' bassa del locale fino al ponte di imbarco.
 .2 E' possibile non richiedere uno dei mezzi di sfuggita di cui al  punto  B.2.12.2.1  sulle  navi  a  vela  con  locali  macchine di dimensioni  ridotte,  a  condizione  che  una porta o una scaletta di acciaio e passaggi forniscano un sicuro percorso di sfuggita verso il ponte  di imbarco sui mezzi di salvataggio, tenuto conto della natura e  dell'ubicazione  del  locale  e  del fatto che normalmente persone prestino o meno servizio in quel locale.
 .3  Devono  essere  predisposti  due mezzi di sfuggita da ciascuna postazione di comando delle macchine situata all'interno di un locale macchine.  Almeno  uno  di  tali mezzi deve assicurare una protezione continua  contro  l'incendio  fino a un luogo sicuro fuori del locale macchine.
 B.2.12.3  In nessun caso, gli ascensori possono essere considerati come mezzi di sfuggita.
 B.2.12.4  Eccezionalmente  si  puo'  accettare un solo percorso di sfuggita  da  locali  diversi  dagli  alloggi  in  cui  si entra solo occasionalmente,  se il percorso di sfuggita non passa attraverso una cucina, locale macchine o porta stagna.
 B.2.12.5  Un'area  di ponte adeguata deve essere fornita nei punti di  raccolta e aree di imbarco tenuto conto del numero di persone che possono  servirsene.  Generalmente, i punti di raccolta devono essere ubicati  nei  pressi  delle  stazioni  di  imbarco.  Ciascun punto di raccolta devono avere spazio libero sufficiente per ospitare tutte le persone che sono destinate a raccogliervisi, ma come minimo 0.35 m² a persona.
 B.2.12.6   Le   navi   devono   essere  dotate  di  apparecchi  di respirazione  per  sfuggite  di  emergenza,  conformi  al  Codice dei sistemi   antincendio   ("Fire   Safety  Systems  Code").  Almeno  un apparecchio di respirazione per sfuggita di emergenza aggiuntivo deve essere presente a bordo.
 B.2.12.6.1  Tutte  le  navi  devono  essere  dotate  di almeno due apparecchi  di  respirazione  di  emergenza  nei  locali  alloggio, e ciascuna  zona  verticale principale deve essere dotata di almeno due apparecchi di respirazione di emergenza.
 B.2.12.6.2  All'interno  dei  locali macchine, pronti per l'uso in luoghi  facilmente  visibili,  devono  essere sistemati apparecchi di respirazione di emergenza, che possano essere raggiunti rapidamente e facilmente  in  qualsiasi  momento  in caso di incendio. L'ubicazione degli apparecchi di respirazione di emergenza deve tenere conto della disposizione  del  locale  macchine  e  del  numero  di  persone  che normalmente  vi  lavorano.  Il numero e ubicazione di tali apparecchi deve essere indicati sul piano antincendio.
 B.2.13 Impianti di ventilazione
 B.2.13.1  Le  condotte di ventilazione devono essere costruite con materiali  non  combustibili.  Tuttavia, piccoli tronchi di condotte, non  eccedenti  di norma 2m di lunghezza e 0.02m2 in sezione, possono essere  di  materiale  combustibile,  purche'  siano  soddisfatte  le seguenti condizioni:
 .1 devono essere di un materiale idoneo al rischio di incendio;
 .2 la condotta sia utilizzata soltanto all'estremita' terminale dell'impianto di ventilazione; e
 .3  la  condotta  non  sia  sistemata a meno di 600mm, misurati lungo  la sua lunghezza, da un attraversamento di divisione di classe "A" o "B" ivi comprese le soffittature continue di classe "B".
 B.2.13.2  Nel  caso  in  cui condotte di aerazione con una sezione trasversale  netta eccedente a 0,02m2 attraversino paratie o ponti di classe  "A",  l'apertura  deve essere contornata con una manicotto di acciaio, ad eccezione del caso in cui le condotte che attraversano le paratie  o  ponti  siano di acciaio in vicinanza dell'attraversamento del  ponte o della paratia e i manicotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 .1  I  manicotti devono avere uno spessore di almeno 3mm ed una lunghezza   di  almeno  900mm.  Nell'attraversare  le  paratie,  tale lunghezza  deve  essere preferibilmente suddivisa in 450mm su ciascun lato  della  paratia; tali condotte, o i manicotti che le contornano, devono   essere   rivestiti   con   coibentazione   tagliafuoco.   La coibentazione  deve  avere  almeno  lo  stesso grado di resistenza al fuoco della paratia o del ponte attraversati dalla condotta;
 .2 Le condotte aventi una sezione trasversale netta superiore a 0.075m²  devono  essere  provviste  di  serrande  tagliafuoco oltre a rispondere  ai  requisiti  di  cui al precedente punto 1. La serranda tagliafuoco  deve  essere  automatica  e  deve  poter  essere  chiusa manualmente  da  entrambi  i  lati della paratia o ponte. La serranda deve  essere  provvista  di  un indicatore che segnali se e' aperta o chiusa.  Tuttavia,  le  serrande  tagliafuoco non sono prescritte nel caso  in  cui  le  condotte  passino  attraverso locali delimitati da divisioni  di  classe  "A",  senza  servire  tali  locali, purche' le condotte  abbiano  lo  stesso  grado  di  resistenza  al  fuoco delle divisioni attraversate.
 B.2.13.3  Le  condotte di ventilazione che servono locali macchine di  categoria  A,  cucine, locali per autoveicoli, o imbarcazioni con carburante   nel   serbatoio,  o  riposterie  per  lo  stoccaggio  di combustibili  liquidi,  non  devono attraversare locali alloggio e di servizio  ne'  stazioni di controllo e comando, ad eccezione del caso in  cui  esse  sono conformi alle condizioni specificate nei seguenti punti da1a4o5e6:
 .1  Siano  realizzate  in  acciaio  e  abbiano  rispettivamente spessore  di 3 mm per condotte aventi lato maggiore o diametro fino a 300mm  e 5 mm per condotte oltre i 760mm inclusi. In caso di condotte aventi  lato  maggiore  o  diametro  compresi  tra 300 mm e 760mm, lo spessore deve essere ottenuto mediante interpolazione lineare;
 .2 Siano adeguatamente sostenute e irrobustite;
 .3  Siano  provviste di serrande tagliafuoco automatiche vicino all'attraversamento delle paratie; e
 .4  Siano  coibentate  conformemente  ai requisiti della classe "A-60"  da  un  locale  motore  o  cucina  fino  ad almeno 5m da ogni serranda tagliafuoco;
 .5  Siano  costruite  di  acciaio  in conformita' ai precedenti punti 1 e 2; e
 .6  Siano  coibentate  in  conformita' allo standard "A-60" nei locali alloggio, servizio o stazioni di controllo e comando; salvo la condizione  che  gli  attraversamenti  di divisioni di zone verticali principali  devono  soddisfare  anche le disposizioni di cui al punto B.2.18.8.
 B.2.13.4  Le condotte di ventilazione che servono locali alloggio, di servizio o stazioni di controllo e comando non devono attraversare locali  macchine  di  categoria  A,  cucine locali per autoveicoli, o imbarcazioni  con  carburante  nel  serbatoio,  o  riposterie  per lo stoccaggio di combustibili liquidi, ad eccezione del caso in cui esse sono  conformi alle condizioni specificate nei seguenti punti da .1 a .3 o .4 e .5: -
 .1  Nel caso in cui attraversino un locale macchine di categoria A o  una  cucina,  devono  essere costruite in acciaio in conformita' a B.2.13.3.1 e .2;
 .2  Devono  essere  installate serrande tagliafuoco automatiche in prossimita' delle delimitazioni attraversate; e
 .3  In  corrispondenza dell'attraversamento, deve essere mantenuta la resistenza al fuoco;
 .4  i  punti in cui le condotte attraversano un locale macchine di categoria  A  o  cucina,  devono  essere  realizzati  in  acciaio  in conformita' al punto B.2.13.3.1 e .2; e
 .5  le  condotte  in  un  locale  macchine o cucina, devono essere coibentate  in conformita' allo standard "A-60"; a condizione che gli attraversamenti  di  divisioni verticali principali devono soddisfare anche le disposizioni di B.2.13.8.
 B.2.13.5   Le   condotte   di   ventilazione  aventi  una  sezione trasversale netta eccedente 0,02m² che attraversino paratie di classe "B" devono essere contornate, in corrispondenza dell'attraversamento, con   manicotti   di  acciaio  aventi  lunghezza  di  900  suddivisi, preferibilmente,  in  450mm  su  ciascun lato della paratia, salvo il caso  in  cui  la  condotta  sia  di  acciaio  per  tutta la suddetta lunghezza.
 B.2.13.6  Devono  essere  adottati tutti i possibili provvedimenti per  far  si' che nelle stazioni di controllo e comando situate fuori dei  locali  macchine, la ventilazione, visibilita' e assenza di fumo siano assicurate in modo che, in caso di incendio, le apparecchiature ivi  esistenti  possano  essere  sorvegliate  e  possano continuare a funzionare in modo efficace. Devono essere previsti mezzi alternativi e  separati  per la mandata di aria in questi locali. Le prese d'aria dei  due  mezzi  di  mandata  devono  essere disposte in modo tale da ridurre   l'ingresso   di   fumo   da   ambedue   le   prese   d'aria contemporaneamente.  Tali  disposizioni  possono non essere applicate alle  stazioni  di  controllo e comando poste su un ponte scoperto, o che  si  affaccino su un ponte scoperto, o nel caso in cui i mezzi di chiusura abbiano un'efficacia equivalente.
 B.2.13.7  Le  condotte  di  estrazione  dai  fornelli delle cucine devono  essere  realizzati  con divisioni di classe "A" nelle zone in cui  attraversano  spazi abitativi e/o spazi che contengono materiali combustibili.  Oltre  ai  requisiti  di  cui  al  punto  B.2.13.3 una condotta dei gas di scarico deve essere dotata di:
 .1  un  filtro del grasso che possa smontarsi facilmente per la pulizia;
 .2  una  serranda  tagliafuoco situata all'estremita' inferiore della condotta;
 .3   dispositivi  azionabili  dall'interno  della  cucina,  per arrestare i ventilatori di estrazione; e
 .4  un  mezzo  fisso  d'estinzione  incendi  all'interno  della condotta.
 B.2.13.8  Quando,  per  necessita',  una  condotta di ventilazione attraversa  una  divisione  di zone verticali principali, deve essere installata  vicino  alla  paratia una serranda tagliafuoco a chiusura automatica  di sicurezza in caso di avaria (fail-safe). Tale serranda deve  anche  poter  essere chiusa con manovra a braccia da entrambi i lati  della divisione. La posizione di manovra deve essere facilmente accessibile  e marcata con colore rosso catarifrangente. Il tratto di condotta  situato  tra  la  divisione  e  la  serranda deve essere in acciaio   o   in   altro  materiale  equivalente  e,  se  necessario, coinbentata  in  modo  conforme  alle disposizioni della regola SOLAS I1-2/9.3.1.  La  serranda  deve  essere munita, almeno sul lato della paratia,  di  un  indicatore visibile che mostri se la serranda e' in posizione aperta.
 B.2.13.9  Le prese e gli scarichi principali di tutti gli impianti di  aerazione  devono  poter  essere  chiusi  dall'esterno dei locali ventilati.
 B.2.13.10  Gli  impianti  di  ventilazione meccanica dei locali di alloggio  e  di  servizio,  stazioni  di controllo e comando e locali macchine  devono  poter  essere arrestati da una posizione facilmente accessibile  all'esterno  del locale servito. Tale posizione non deve rischiare di essere resa inaccessibile
 in  caso  di  incendio dei locali serviti. I comandi per arrestare gli  impianti  di  ventilazione  dei  locali  macchine  devono essere completamente  separati  dai  comandi  per  arrestare la ventilazione degli altri locali.
 B.2.13.11    Qualora    locali   pubblici   contenenti   materiali combustibili,  come  ad esempio mobili, e locali chiusi, si estendano per  tre  o  piu'  ponti  aperti,  tali locali pubblici devono essere dotati  di  un  impianto  di estrazione dei fumi. Detto impianto deve essere  attivato  dall'impianto  di  rivelazione  dei  fumi di cui al paragrafo  3.3.15  e  deve  potere  essere  comandato  manualmente. I ventilatori  devono  essere  dimensionati in modo che l'intero volume compreso nel locale possa essere esaurito in 10 minuti o meno.
 B.2.13.12   I   magazzini   che   contengono   prodotti  altamente infiammabili   devono  essere  dotati  di  impianti  di  ventilazione indipendenti.  La  ventilazione  deve  prevenire l'accumulo di vapori infiammabili  negli  strati  bassi o elevati. Le prese e scarichi dei ventilatori  devono  essere  posizionati  in  modo  da non aspirare o immettere  aria  in  un'area  in  cui  si potrebbero originare rischi inutili, e devono essere dotati di parascintille.
 B.2.13.13  Gli  impianti  di  ventilazione  a  servizio  di locali macchine di categoria 'A' devono essere indipendenti dagli impianti a servizio di altri locali.
 B.2.13.14 Tutti i locali chiusi che contengono serbatoi mobili del carburante devono essere aerati in modo indipendente dagli impianti a servizio di altri locali.
 B.2.13.15   La   ventilazione   deve   prevenire   l'accumulo   di concentrazioni pericolose di gas infiammabili emessi dalle batterie.
 B.2.13.16 Sono permesse portine di ventilazione, nella parte bassa delle  porte  delle  cabine  e locali pubblici, ma la loro superficie totale netta non deve superare 0,05m².
 B.2.13.17  Per  i  locali  contenenti  veicoli  o imbarcazioni con serbatoi   del   carburante   o   riposterie  per  lo  stoccaggio  di combustibile  liquido,  consultare  il paragrafo B.2. Per i requisiti aggiuntivi  per  la ventilazione in presenza di gas ad uso domestico, consultare il paragrafo B.2.20.
 B.2.13.18   Le   condotte  per  la  ventilazione  meccanica  delle lavanderie  devono  essere  dotate  di  aperture  per  la  pulizia ed ispezione ubicate in modo adeguato.
 B.2.13.19  Tutte le serrande tagliafuoco devono essere conformi al Codice IMO "FTP", Allegato 1, Parte 3.
 B.2.14  Impianti  fissi  di  rivelazione d'incendio e segnalazione d'incendio  e  impianti  automatici  a  "sprinkler" con rivelazione e segnalazione di incendi
 Scopo
 Lo  scopo del presente capitolo e' rilevare un incendio nel locale in  cui  si  origina  e  fornire un allarme per una fuga e interventi antincendio  sicuri.  A tal fine, e' necessario soddisfare i seguenti requisiti funzionali:
 - impianto  fisso  di  rivelazione  e  segnalazione  di incendi installato e realizzato in modo da rilevare la presenza di incendi in detti  locali, e il potenziale sprigionamento di fumo e gas; e devono essere   installati  avvisatori  d'incendio  a  comando  manuale  per assicurare una modalita' di segnalazione prontamente accessibile.
 B.2.14.1  Deve  essere  installato  in ogni parte di ciascuna zona separata  in tutti I locali di alloggio e di servizio fatta eccezione per  i  locali che non presentano un sostanziale rischio di incendio, quali  spazi  vuoti,  locali  igienici ecc., un impianto automatico a "sprinkler",  un  impianto  fisso  con  rivelazione e segnalazione di incendi  di tipo approvato e conforme ai requisiti di SOLAS, Parte C. regola  11-2/7  e  il  Codice  IMO  "FSS",  Capitolo  8,  o  standard equivalente  che  soddisfi  l'amministrazione  o l'organismo tecnico. L'impianto   deve   essere   progettato  in  modo  da  permettere  il funzionamento   simultaneo   di   tutti  gli  "sprinkler"  installati nell'area   con   la   maggior   richiesta.   L'area  minima  per  il funzionamento  simultaneo puo' essere assunta come il valore maggiore tra  la  piu'  grande  area  delimitata  da divisioni di classe A15 e l'ampiezza della nave elevata al quadrato. Inoltre, un impianto fisso con   rivelazione  d'incendio  e  segnalazione  di  incendi  di  tipo approvato  e  conforme  ai requisiti di SOLAS II-2/7 e del Codice IMO "FSS",  Capitolo  9, installato e realizzato per rilevare la presenza di  fumo  nei  corridoi,  nelle  scale  e  nei  percorsi  di sfuggita all'interno dei locali di alloggio.
 Ove   sia   previsto   un   impianto   di  rivelazione  d'incendio completamente  indirizzabile,  non  si  applicano  le limitazioni sui materiali combustibili di cui al paragrafo B.2.11.10-12.
 B.2.15 Rivelatori d'incendio e allarmi
 B.2.15.1  Si  devono  installare  avvisatori  d'incendio a comando manuale conformi ai requisiti di SOLAS II-2/7 e del Codice IMO "FSS", Capitolo 9.
 B.2.15.2  Per  le  navi  con  una lunghezza di bordo libero pari o superiore  a 85 m, a un impianto di informazione pubblica conforme ai requisiti  di SOLAS 111/6.5 deve essere disponibile in tutti i locali di  alloggio,  di  servizio,  stazioni di controllo e comando e ponti scoperti.
 B.2.16 Sistemazioni per gli oli combustibili
 B.2.16.1   Le   sistemazioni   relative   allo   stoccaggio,  alla distribuzione  e  all'uso del combustibile liquido devono essere tali da ridurre al minimo il rischio di incendio o esplosione.
 B.2.16.2 Per quanto possibile, i serbatoi del combustibile liquido devono far parte della struttura della nave e devono essere sistemati al di fuori dei locali macchine di categoria "A".
 B.2.16.3  Qualora  tali  serbatoi,  ad eccezione di quelli facenti parte  del  doppio fondo, dovessero necessariamente trovarsi dentro i locali  macchine di categoria "A", o contigui agli stessi, almeno una delle  loro paratie verticali deve essere contigua alle delimitazioni del   locale   macchine;   essi  devono,  di  preferenza,  avere  una delimitazione  comune  con  i  compartimenti  del  doppio  fondo e la superficie  della loro delimitazione comune coni locali macchine deve essere  ridotta  al minimo. Ove una paratia verticale di un serbatoio direttamente  esposto  ad  un  locale  macchine  incontra il fasciame laterale   della  nave  ad  angolo  acuto,  e'  ammessa  una  piccola superficie  orizzontale  alla  base  del  serbatoio,  per  accogliere considerazioni  pratiche  di  progettazione. Se la sistemazione delle macchine  e'  tale  da rendere necessario un serbatoio con una grande superficie  orizzontale  alla  base, si esaminera' la possibilita' di realizzare un'intercapedine con adeguata ventilazione, per proteggere la  base  del  serbatoio  in caso d'incendio del locale macchine. Nel caso  in  cui tali serbatoi siano situati dentro le delimitazioni dei locali   macchine   di  categoria  A  ,  essi  non  devono  contenere combustibile  liquido  avente  un  punto di infiammabilita' inferiore 60°C. L'uso di serbatoi mobili per il combustibile liquido va evitato ed  e'  proibito,  salvo  per  le nave costruite di materiale diverso dall'acciaio, dove possono essere forniti serbatoi di acciaio.
 B.2.17 Sistemazioni per l'olio lubrificante
 Le  sistemazioni  relative  allo stoccaggio e alla distribuzione e all'uso  dell'olio  lubrificante devono essere tali da minimizzare il rischio di incendio o di esplosione.
 B.2.18 Sistemazioni per altri oli infiammabili
 Le  sistemazioni  relative  allo stoccaggio e alla distribuzione e all'uso  di  altri  oli  infiammabili  sotto  pressione  usati  negli impianti  di  trasmissione, comando e azionamento e negli impianti di riscaldamento,  devono  essere  tali  da  minimizzare  il  rischio di incendio o di esplosione.
 B.2.19 Divieto di trasporto di oli e combustibili nei serbatoi dei gavoni di prora
 Non  e'  ammesso  il  trasporto  di  combustibile liquido, di olio lubrificante  e  di altri oli infiammabili nei serbatoi dei gavoni di prora.
 B.2.20 Sistemazioni per gas ad uso domestico
 Le sistemazioni per lo stoccaggio, distribuzione ed uso del gas ad uso  domestico,  devono  essere tali da proteggere la sicurezza dello yacht  delle persone a bordo dai rischi di incendio ed esplosione che puo'  comportare  l'uso  di tale combustibile. L'impianto deve essere conforme  ad  uno  standard nazionale o internazionale riconosciuto e deve soddisfare i requisiti contenuti nel paragrafo A.S.
 B.2.21 Radiatori elettrici
 I  radiatori  elettrici,  se  installati  a  bordo,  devono essere sistemati  e  costruiti  in  modo  da  ridurre  al minimo I rischi di incendio.  Non  devono  essere  installati  radiatori  elettrici  con elemento  riscaldante  esposto  in modo tale che panni, tende o altri materiali simili possano essere bruciati o prendere fuoco a causa del calore emesso dai radiatori stessi.
 
 C) MEZZI DI ESTINZIONE - NAVI DI STAZZA INFERIORE A 500 TONNELLATE
 Requisiti generali
 C.1.1  Si  devono  installare mezzi antincendio di tipo approvato, come minimo, nei limiti elencati nella Tabella 1 ed in conformita' ai requisiti specifici di cui al punto C.2.
 C.1.2  Eventuali  mezzi di estinzione aggiuntivi rispetto a quelli previsti   dal   punto   C.1.1  devono  essere  di  tipo  accettabile dall'Amministrazione o dall'organismo tecnico.
 C.1.3  La  posizione  dei mezzi di estinzione nascosti deve essere segnalata in modo chiaro.
 
 Tabella  1  - MEZZI DI ESTINZIONE - NAVI DI STAZZA INFERIORE A 500 TONNELLATE
 
 |EROGAZIONE DI GETTO D'ACQUA      |
 |sufficiente a raggiungere        | 1|qualsiasi parte della nave       |                1 ---------------------------------------------------------------------
 |POMPA DA INCENDIO ELETTRICA -    |
 |motore o alimentazione           | 2|indipendente                     |                1 ---------------------------------------------------------------------
 |POMPA DA INCENDIO AGGIUNTIVA     |
 |INDIPENDENTE, SUA ALIMENTAZIONE E|
 |COLLEGAMENTO AL MARE - non       |
 |posizionata nello stesso spazio  | 3|del punto 2                      |                1 ---------------------------------------------------------------------
 |                                 |  Sufficiente a raggiungere il
 |                                 |punto 1 con una sola lunghezza di 4|RETE e IDRANTI                   |         tubo flessibile ---------------------------------------------------------------------
 |MANICHETTE FLESSIBILI - con getto|
 |/ugelli a spruzzo, ciascuno      |
 |dotato di un dispositivo di      | 5|arresto                          |                3 ---------------------------------------------------------------------
 |                                 |    1 ogni 10m all'interno di
 |ESTINTORI - portatili (locali    | qualsiasi locale alloggio o di 6|alloggio e di servizio)          |            servizio ---------------------------------------------------------------------
 |ESTINTORI - per locale macchine  |
 |che ospita macchinari di tipo a  |
 |combustione interna - le opzioni |
 |sono:  (a) un impianto fisso di  |
 |estintori antincendio conforme al|
 |regolamento IMO Fire Safe Systems|
 |; e  (i) 1 estintore portatile   |
 |per incendi di idrocarburi per   |
 |ciascun 74.6kw di potenza; o     |
 | (ii) 2 estintori portatili per  |
 |incendi di idrocarburi insieme   |
 |con - estintore a schiuma -      |
 |capacita'  1 estintore CO2 -     | 7|capacita' 16kg                   |           7 (max) 2+1 ---------------------------------------------------------------------
 |ABBIGLIAMENTO ANTINCENDIO - deve |
 |includere due respiratori        | 8|approvati                        |               2¹ ---------------------------------------------------------------------
 |COPERTA ANTINCENDIO - nelle      | 9|cucine                           |                1
 
 Note:
 1 Devono essere presenti a bordo almeno due respiratori approvati. Ove  cio'  non  sia  consentito  da  problemi di stivaggio, si devono concordare  con  l'Amministrazione o con l'organismo tecnico proposte per trasportare un singolo respiratore.
 
 C.2 Requisiti specifici
 C.2.1 Erogazione del getto d'acqua
 Come minimo, un getto d'acqua erogato da una manichetta in un solo pezzo,  deve  poter  raggiungere  qualsiasi parte della nave di norma accessibile  ai  passeggeri o all'equipaggio durante la navigazione e qualsiasi parte di ogni locale da carico quando e' vuoto.
 C.2.2 Pompe antincendio
 C.2.2.1 La pompa da incendio a motore deve avere una portata di -
 2.5x"1+0.066x(L(B+D))0"2 m3/ora
 dove:
 L e' la lunghezza
 B e' la larghezza massima fuori ossatura maggiore
 D e' l'altezza di costruzione misurata al ponte delle paratie a meta' nave.
 La  pompa  deve  essere in grado di mantenere una pressione di 0,2 N/mm²  in  ogni  presa  di incendio anche quando scarica alla massima portata  attraverso  2  prese  di  incendio,  a  condizione  di poter controllare la manichetta di incendio a tale pressione.
 C.2.2.2  La  seconda  pompa da incendio deve avere una portata non inferiore  all'80%  della portata totale prescritta da C.2.2.1 e deve poter  alimentare  il  collettore  antincendio.  La pompa puo' essere portatile, tuttavia e' necessario predispone un collegamento fisso al mare.
 C.2.3 Collettore e prese d'incendio
 C.2.3.1 Tutte le navi devono essere provviste di un collettore, di manichette e di prese d'incendio.
 C.2.3.2  Il  collettore  e  i  collegamenti  delle  tubolature  di erogazione  dell'acqua  alle  prese  devono  essere  dimensionati  in funzione   della   portata   massima   della  pompa(e)  collegata  al collettore.
 C.2.3.3  Collettore, tubolature e prese devono essere costruiti in modo tale da:
 .1 Non essere resi inefficaci dal calore;
 .2 Non corrodersi facilmente; e
 .3 Non essere danneggiati dal gelo.
 C.2.3.4  Nel  caso in cui un collettore sia alimentato da 2 pompe, di  cui  1  nel  vano  macchine  e  1  altrove,  si  deve  predispone l'isolamento  della  condotta antincendio nel locale macchine, e fare in  modo  che la seconda pompa alimenti la rete e le prese esterne al locale macchine. La valvola(e) d'intercettazione deve essere azionata manualmente  e  sistemata  all'esterno  del  locale  macchine, in una posizione facilmente accessibile in caso di incendio.
 C.2.3.5  Il  collettore  antincendio  non  deve avere collegamenti diversi  da  quelli  necessari per combattere l'incendio o erogare un getto d'acqua.
 C.2.3.6  Le  prese d'incendio devono essere posizionate in modo da rendere  agevole  l'accoppiamento  con  le  manichette  da  incendio, protette  da  possibili  danni  e  distribuite  in modo tale da poter raggiungere  qualsiasi  parte  della  nave  con manichette in un solo pezzo.
 C.2.3.7  Le  prese  d'incendio devono essere dotate di valvole che consentano  di  isolare  e disinnestare una manichetta d'incendio, se una pompa antincendio non funziona.
 C.2.4 Manichette da incendio
 C.2.4.1  La  lunghezza  delle  manichette  da  incendio  non  deve superare 18 metri e, in generale, il diametro di un tubo rivestito da usare con una pompa a motore non deve essere inferiore a 45 mm.
 C.2.4.2  Le  manichette  da  incendio devono, unitamente a tutti i necessari accessori e dispositivi, essere pronte all'uso in posizione visibile,  in  prossimita' delle prese da incendio o dei raccordi. Le manichette  flessibili  alimentate da una pompa a motore devono avere boccalini  a doppio uso (getto normale/getto a pioggia), provvisti di dispositivo  di  arresto  e aventi un diametro di 19mm, 16mm o 12mm a seconda  dell'impiego  antincendio  (per  i  locali  di alloggio e di servizio, non e' necessario impiegare boccalini di diametro superiore a  12mm.).  Per i locali macchine e gli spazi all'aperto, il diametro dei  boccalini  deve  essere  tale  da  ottenere  la  massima portata possibile  dai  due  getti  alla  pressione  indicata  nel  paragrafo C.2.2.1, dalla pompa piu' piccola.
 C.2.4.3 Le manichette devono essere permanentemente collegate alle prese  da  incendio  o collegamenti nei locali interni della nave. Si possono  prendere  in  considerazione  proposte di diametri inferiori delle  manichette  e  boccalini  a  getto  normale/getto  a  pioggia, destinati all'impiego nei locali di alloggio e di servizio.
 C.2.4.4  Il  numero  di manichette da incendio e boccalini forniti deve  corrispondere  ai  requisiti  antincendio ma, come minimo, deve essere 3.
 C.2.5  Estintori  portatili  da  usare nei locali di alloggio e di servizio
 C.2.5.1  Il  numero,  la  collocazione, le modalita', il tipo e la capacita'  di estinzione devono essere scelti in funzione del rischio d'incendio  previsto,  tuttavia, deve essere disponibile un estintore portatile  entro  10  metri  da qualsiasi postazione a bordo. Si deve prevedere  un  minimo  di  3  estintori  portatili.  Nei  limiti  del possibile,   gli  estintori  portatili  devono  avere  una  modalita' operativa  uniforme.  Gli estintori portatili devono essere di tipo e capacita' approvati.
 C.2.5.2 In generale, gli estintori portatili ad anidride carbonica non  devono  essere  collocati o previsti per l'impiego nei locali di alloggio.
 C.2.5.3  In linea generale, ad eccezione degli estintori portatili previsti  in  funzione  di  un  rischio specifico per l'impiego in un locale armato (ad esempio una cucina), gli estintori portatili devono essere  posizionati all'esterno, ma adiacenti all'ingresso del locale (i)  in  cui  saranno  usati. Gli estintori devono essere stoccati in postazioni facilmente accessibili e segnalate.
 C.2.5.4 Devono essere fornite ricariche di ricambio per il 50% del totale  di  ciascun  tipo di estintore a bordo. Per gli estintori che non  possono  essere  ricaricati  a  bordo, invece delle ricariche di ricambio,   devono   essere  forniti  altri  estintori  portatili  di tipologia identica (o equivalente).
 C.2.6 Estinzione degli incendi nei locali macchine
 C.2.6.1  All'interno di un locale macchine che contiene macchinari del  tipo  a  combustione  interna,  si devono prevedere attrezzature antincendio entro i limiti di cui al punto 7 della Tabella 1 Mezzi di estinzione.
 C.2.6.2 All'interno di un locale macchine che contiene una caldaia ad   olio   combustibile,   una   cassa   di  decantazione  dell'olio combustibile  o un'unita' ad olio combustibile, si deve installare un impianto antincendio fisso conforme alla regola SOLAS II-2/Parte A.
 C.2.6.3  Si devono installare estintori portatili. Il loro numero, la  loro  posizione,  il  tipo  di  materiale  estinguente  e la loro capacita'  devono  essere  scelti  in funzione del rischio d'incendio esistente  in  tale locale. (Si devono avere a disposizione ricariche di ricambio o estintori di riserva come da paragrafo C.2.5.4.)
 In   ogni  caso,  si  devono  prevedere  estintori  portatili  per estinguere incendi da idrocarburi:
 .1 in un locale caldaia - almeno 2;
 .2  in  un  locale contenente qualsiasi parte di un impianto ad olio combustibile - almeno 2; e
 .3 in un vano bruciatore - almeno 1.
 
 D)  MEZZI  DI  ESTINZIONE  - NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 500 TONNELLATE
 Tutte  le  navi devono essere conformi alla regola SOLAS II-2/10 e relative modifiche e soddisfare i requisiti adeguati alla nave e alle sue  apparecchiature.  Ai  fini  delle  regole SOLAS, si applicano le norme per le navi da carico.
 In  nessun  caso, gli standard applicati devono essere inferiori a quelli previsti per le navi di stazza inferiore a 500 tonnellate.
 La   posizione  dei  mezzi  di  estinzione  nascosti  deve  essere segnalata in modo chiaro.
 
 CAPITOLO 9 MEZZI DI SALVATAGGIO
 
 Requisiti generali
 1.1  La  nave  deve  essere  provvista  dei  mezzi  di salvataggio specificati nella Tabella 1 - Mezzi di salvataggio.
 1.2  Tutti  i  mezzi  di  salvataggio  devono  di  essere  di tipo accettato  dall'Amministrazione  o  dall'organismo tecnico e conformi alla  direttiva  MED  - Marine Equipment Directive e alla Risoluzione IMO MSC.81(70).
 1.3  I mezzi aggiuntivi devono essere conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.2.
 1.4  Si  devono  prendere  precauzioni  apposite perche' qualsiasi abbigliamento   protettivo  personale  da  indossare  per  gli  sport acquatici,  non  sia  scambiato  per  mezzi  di  salvataggio  in  una situazione di emergenza.
 1.5  Tutti i mezzi di salvataggio trasportati devono essere dotati di  materiale  retroriflettente  in  conformita' alle raccomandazioni della risoluzione IMO A.658(16) e relative modifiche.
 1.6  Le  zattere  di  salvataggio  devono essere conformi a quanto segue:
 .1  deve essere predisposta una scala d'imbarco, se la distanza tra il ponte d'imbarco e la parte superiore della camera d'aria della zattera  di  salvataggio  supera  1 metro nelle condizioni di maggior leggerezza  della  nave. Deve essere disponibile un mezzo per fissare la scala che deve essere pronta all'uso in ogni momento.
 .2  nel  caso  in  cui  la distanza tra il ponte d'imbarco e la parte  superiore  della  camera  d'aria  della zattera di salvataggio superi i 4,5 metri nelle condizioni di maggior leggerezza della nave, deve  essere  presente  un  dispositivo  per  la  messa a mare di una zattera ammainata da una gru, su ciascun lato della nave.
 1.7  I  tiranti  per  i  dispositivi di messa a mare devono essere conformi  al Codice IMO "Lifesaving Appliances Code". Nel caso in cui i  tiranti siano di acciaio inossidabile, devono essere sostituiti ad intervalli  non superiori alla durata raccomandata dal produttore, o, nel  caso  in  cui tale durata non sia indicata, si deve applicare la procedura riservata ai tiranti in acciaio zincato.
 1.8  Ogni  battello  di  emergenza  di  tipo  gonfiabile  o rigido gonfiabile,  imbarcazione gonfiabile, zattera di salvataggio e gancio di  rilascio idrostatico, devono essere revisionati ad intervalli non superiori  a 12 mesi, presso un centro di revisione approvato. Non e' necessario  sottoporre alla revisione annuale i ganci idrostatici che sono state approvati per una durata biennale e che saranno sostituiti al termine di tale periodo.
 1.9  La  manutenzione  delle  attrezzature deve essere eseguita in conformita' alle istruzioni per la manutenzione a bordo.
 1.10 Lo stivaggio ed installazione di tutti i mezzi di salvataggio deve soddisfare l'Amministrazione o l'organismo tecnico.
 1.11 Tutti i mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in buono stato  e pronti per l'uso immediato, prima della partenza e per tutta la durata del viaggio.
 1.12  Adeguate  precauzioni  devono  essere  prese  per  la sicura evacuazione  della  nave per evitare possibili ingombri rappresentati da alette stabilizzatrici o altre proiezioni sul lato della nave.
 1.13  Si  devono  predisporre mezzi per prevenire scarico di acqua fuori bordo nelle imbarcazioni di salvataggio.
 
 Tabella 1- MEZZI DI SALVATAGGIO
 
 ==================================================================== DIMENSIONI DELLA NAVE    |Yacht a corto raggio |<500 GT|>500 T|>85m =====================================================================
 IMBARCAZIONI DI        |                    |       |      | SALVATAGGIO(vedi 2.1)     |                    |       |      |  SI ---------------------------------------------------------------------
 ZATTERE DI SALVATAGGIO |                    |       |      | (vedi2.2)                 |         SI         |  SI   |  SI  |  SI ---------------------------------------------------------------------
 SISTEMI RECUPERO UOMO  |                    |       |      | IN MARE (vedi2.3.3)       |         SI         |       |      | ---------------------------------------------------------------------
 BATTELLI DI            |                    |       |      | EMERGENZA(vedi 2.3)       |                    |  SI   |  SI  |  SI ---------------------------------------------------------------------
 CINTURE DI SALVATAGGIO |                    |       |      | (vedi 2.4)                |         SI         |  SI   |  SI  |  SI ---------------------------------------------------------------------
 MUTE DA IMMERSIONE     |                    |       |      | (vedi 2.5)                |         SI         |  SI   |  SI  |SI/2/0 ---------------------------------------------------------------------
 SALVAGENTI (TOTALE)    |         4          |   4   |  8   |  8 ---------------------------------------------------------------------
 SALVAGENTI CON LUCE E  |                    |       |      | FUMO (vedi 2.6.1)         |         2          |   2   |  2   |  2 ---------------------------------------------------------------------
 SALVAGENTI CON LUCE    |                    |       |  2   |  2 ---------------------------------------------------------------------
 SALVAGENTI CON CAVI DI |                    |       |      | SICUREZZA GALLEGGIANTI    |                    |       |      | (vedi 2.6.2)              |         2          |   2   |  2   |  2 ---------------------------------------------------------------------
 DISPOSITIVI            |                    |       |      | LANCIASAGOLE (4 cime piu' |                    |       |      | 4 cariche)                |         1          |   1   |  1   |  1 ---------------------------------------------------------------------
 SEGNALE PIROTECNICO A  |                    |       |      | PARACADUTE                |         6          |   6   |  12  |  12 ---------------------------------------------------------------------
 APPARECCHI             |                    |       |      | TRADIOTELEFONICI VHF      |                    |       |      | RICETRASMITTENTI          |         2          |   2   |  2   |  3 ---------------------------------------------------------------------
 EPIRB (vedi 2.7)       |         1          |   1   |  1   |  1 ---------------------------------------------------------------------
 SART (vedi 2.8)        |         1          |   1   |  2   |  2 ---------------------------------------------------------------------
 ALLARME GENERALE (vedi |                    |       |      | 2.9)                      |         SI         |  SI   |  SI  |  SI ---------------------------------------------------------------------
 ILLUMINAZIONE          |                    |       |      | (vedi2.10)                |         SI         |  SI   |  SI  |  SI ---------------------------------------------------------------------
 CARTELLI E MANIFESTI   |                    |       |      | CHE ILLUSTRANO            |                    |       |      | IMBARCAZIONI, MEZZI DI    |                    |       |      | SALVATAGGIO E ISTRUZIONI  |                    |       |      | OPERATIVE                 |         SI         |  SI   |  SI  |  SI ---------------------------------------------------------------------
 MANUALE DI             |                    |       |      | ADDESTRAMENTO             |         SI         |  SI   |  SI  |  SI ---------------------------------------------------------------------
 ISTRUZIONI PER LA      |                    |       |      | MANUTENZIONE A BORDO      |         SI         |  SI   |  SI  |  SI ---------------------------------------------------------------------
 SEGNALI E CARTELLI DI  |                    |       |      | SALVATAGGIO               |         SI         |  SI   |  SI  |  SI
 
 2 Requisiti per il trasporto dei mezzi di salvataggio
 2.1  Imbarcazioni  di  salvataggio  (navi di lunghezza superiore a 85m)
 2.1.1   Ove   sia   richiesto  il  trasporto  di  imbarcazioni  di salvataggio,  e' necessario predispone dei dispositivi di stivaggio e messa a mare adeguati.
 2.1.2  Nel  caso  in  cui  le  imbarcazioni  di  salvataggio siano distribuite  equamente  su ciascun fianco della nave, le imbarcazioni su  ciascun fianco devono avere una capacita' sufficiente ad ospitare il numero totale di persone a bordo.
 2.1.3   E'   possibile  prendere  in  considerazione  disposizioni alternative al trasporto di imbarcazioni di salvataggio come segue:
 .1  sostituzione  delle imbarcazioni di salvataggio con zattere di  salvataggio come da Paragrafo 2.2.3, a condizione che l'indice di suddivisione  soddisfi  la convenzione SOLAS 2 - compartment standard of subdivision; o
 .2 sostituzione delle imbarcazioni di salvataggio con un numero di   zattere  di  salvataggio  ammainabili  mediante  gru,  affinche' nell'eventualita'  che  una  qualsiasi  zattera  vada  perduta o resa inservibile, la capacita' totale residua su ciascun fianco della nave sia  sufficiente  ad  assicurare il salvataggio di tutte le persone a bordo. Inoltre, su ciascun fianco della nave, deve essere trasportato un battello di emergenza .
 2.1.4  Un'imbarcazione  di  salvataggio puo' essere considerata un battello  di  emergenza,  a condizione che soddisfi anche i requisiti del Codice IMO, applicabili ad un battello di emergenza.
 2.2 Zattere di salvataggio
 2.2.1   Le   zattere  di  salvataggio  devono  essere  stivate  in contenitori  GRP  e devono contenere la "dotazione di emergenza". Per gli   Yacht  a  corto  raggio,  le  zattere  di  salvataggio  possono equipaggiate  con pacco dotazioni "SOLAS Pack tipo B ". Le zattere di salvataggio  su  tutte  le  altre navi devono essere equipaggiate con pacco dotazioni "SOLAS Pack tipo A ".
 2.2.2   L'approvazione   della   zattera  di  salvataggio  include approvazione   dei   contenitori   di   stivaggio,  messa  a  mare  e galleggiamento libero.
 2.2.3  Per le navi di lunghezza inferiore a 85m, o quelle conformi al  paragrafo  2.1.3,  e'  previsto  un numero sufficiente di zattere autogonfiabili  affinche' nell'eventualita' che una qualsiasi zattera vada  perduta  o  resa  inservibile,  la  capacita' totale residua su ciascun   fianco   della   nave  sia  sufficiente  ad  assicurare  il salvataggio  di  tutte le persone a bordo. Nel caso in cui le zattere di  salvataggio siano trasferibili, il presente requisito puo' essere soddisfatto  se le zattere possono essere trasferite in 5 minuti e se si tratta di:
 - Zattere  di  salvataggio  con una capacita' di 6 - 15 persone che possono essere trasportate da 2 persone
 - Zattere  di  salvataggio di capacita' superiore a 15 persone, che possono essere trasportate da 4 persone.
 2.2.4  Nel  caso in cui siano previste imbarcazioni di salvataggio in  conformita' al paragrafo 2.1.2, devono essere previste zattere di salvataggio  in numero sufficiente affinche' nell'eventualita' che un qualsiasi  mezzo  di salvataggio venga perduto o reso inservibile, le zattere  di  salvataggio  rimanenti  su  ciascun  fianco  abbiano una capacita' totale pari al numero di persone complessivo che la nave e' autorizzata   a  trasportare.  Se  le  zattere  di  salvataggio  sono trasferibili,  il  requisito puo' essere soddisfatto a condizione che le  zattere  possano  essere trasferite in 5 minuti, come specificato nel paragrafo 2.2.3.
 2.2.5 I contenitori GRP delle zattere di salvataggio devono essere stivati  sul  ponte  scoperto  o in uno spazio aperto e devono essere dotati  di  gancio idrostatico, in modo che le zattere di salvataggio possano galleggiare liberamente e gonfiarsi automaticamente.
 2.2.6  Le  zattere  di salvataggio possono fare parte di un Marine Evacuation   System   (MES).   Deve  essere  presente  un  numero  di dispositivi sufficiente affinche', nell'eventualita' che un qualsiasi dispositivo  vada perso o reso inservibile, rimanga su ciascun fianco una  capacita'  totale  sufficiente  ad  imbarcare tutte le persone a bordo.
 2.3 Battelli di emergenza e recupero di persone in mare
 Si  devono  predisporre  mezzi  per il recupero di persone in mare dalla  nave.  Tali  mezzi  devono  permettere  il  salvataggio di una persona  in  stato  di  incoscienza  o non in grado di collaborare al salvataggio.  Tale  requisito  e'  soddisfatto  dalla  conformita' ai seguenti  paragrafi  in funzione delle dimensioni della nave. Ove, al fine  di favorire il recupero di una persona incosciente in mare, sia stata  prevista una scaletta di salita a bordo laterale o una rete di arrampicata,  la  scala  o  rete devono estendersi dal ponte scoperto fino  ad  almeno 600mm al di sotto della linea d'acqua operativa piu' bassa.
 Tutti  i  battelli  di  emergenza  devono  essere  equipaggiati in conformita'  ai  requisiti del Codice IMO "Lifesaving Appliance" Cap. V/5.1.2.  Inoltre,  non e' necessario poter mettere a mare i battelli di emergenza da entrambi i fianchi.
 2.3.1 Navi di stazza pari o superiore a 500 tonnellate
 Tutte  le  navi di stazza pari o superiore a 500 tonnellate devono essere  dotate  di  un battello di emergenza che soddisfi i requisiti SOLAS.
 I  dispositivi  per  la  messa  in mare devono essere approvati in conformita'  al  Codice IMO "Lifesaving Appliance Code" salvo il caso in  cui  sia presente una gru a motore, in grado di funzionare, sia a mano, sia con una sorgente di alimentazione di emergenza per mancanza dell'alimentazione   principale.   Il   percorso  dalla  sorgente  di alimentazione   di   emergenza   deve   tenere   conto  di  possibili galleggiamenti  in  caso  di  falla  e  attraversamento  di locali ad elevato rischio di incendio.
 2.3.2 Navi di stazza inferiore a 500 tonnellate
 Le  navi di stazza inferiore a 500 tonnellate devono essere dotate di  un  battello  di  emergenza  che  soddisfi  i requisiti di cui al paragrafo 2.3.1 o quanto segue:
 Un  battello  non  approvato  SOLAS,  ma idoneo al salvataggio. Il battello  deve  avere  una  capacita'  non inferiore a 4 persone, una delle  quali coricata sul fondo o su una barella. Puo' essere rigido, rigido  gonfiabile  o gonfiabile. Le camere d'aria di un'imbarcazione gonfiabile  non  SOLAS  devono  aver  un minimo di 3 compartimenti di galleggiabilita' incorporati. Il colore dell'imbarcazione deve essere molto  visibile.  Se  stivata in una borsa, la dotazione del battello non deve essere permanentemente conservata a bordo.
 I dispositivi di messa a mare devono essere di un tipo approvato o conformi ai seguenti requisiti:
 Il  dispositivo  deve  essere  in  grado  di  mettere a mare in condizioni  sfavorevoli di assetto longitudinale e sbandamento fino a 7°  entro 5 minuti. Nei casi in cui si usi come dispositivo di lancio una gru a motore, tale gru deve essere in grado di funzionare anche a braccia  o  con  un'alimentazione d'emergenza, in caso di mancanza di corrente.  Il  percorso  della sorgente di alimentazione di emergenza deve   tenere   conto   di   galleggiamenti   in   caso  di  falla  e attraversamento   di  locali  ad  elevato  rischio  di  incendio.  Il dispositivo  di  messa  a  mare  ed  i  suoi  accessori devono essere costruiti in modo da superare un collaudo statico non inferiore a 2,2 volte  il  carico massimo di lavoro. Fattori accettabili di sicurezza sono 6 per cavi, ganci e pulegge, e 4 e 5 per il restante dispositivo per la messa a mare. Il dispositivo ed i suoi accessori devono essere sottoposti  anche  a collaudo dinamico a 1 volta il carico di lavoro. Non esiste il requisito di recuperare l'imbarcazione di salvataggio a condizione  che  i naufraghi e l'equipaggio possano essere recuperati dalla nave in acqua.
 Il  progetto  del  sistema  di tiranti e verricelli deve tenere conto  dei  principi  contenuti nel Codice IMO "Lifesaving Appliances "Cap. VI/6.1.2
 Anche  le  navi  a vela che intendono adottare manovre correnti devono soddisfare i requisiti suddetti. 2.3.3 Unita' in navigazione a corto raggio
 Le  navi  che operano come unita' in navigazione a corto raggio devono  conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 2.3.1 0 2.3.2, o a quanto segue:
 La nave deve avere capacita' di movimento e manovrabilita' tale per  permettere  il  recupero  delle persone dall'acqua. Per valutare tale  capacita'  non  e'  considerato  accettabile  il recupero delle persone  dalla  poppa  della  nave, o in prossimita' delle eliche. In ogni  momento,  il  punto  di  recupero  deve  essere  visibile dalla postazione  di  guardia,  anche  se  cio' puo' essere eseguito con un comando a distanza, ove necessario.
 La   nave   deve  essere  dotata  di  una  apparecchiatura  e/o dispositivi  per permettere il recupero delle persone senza che altri debbano entrare in acqua.
 2.4 Cinture di salvataggio
 2.4.1 Deve essere disponibile una cintura di salvataggio approvata SOLAS  per  ogni  adulto presente a bordo. Inoltre, si deve avere una riserva  di  cinture di salvataggio per adulti sufficiente al 10% del numero  totale  di  persone  a  bordo, con un minimo di due. Ciascuna cintura  di  salvataggio  deve  essere  dotata  di  una  luce  di  un fischietto..
 2.4.2 Il suddetto numero di cinture di salvataggio gonfiabili deve comprendere  un  minimo di due cinture di salvataggio approvate SOLAS ad  uso  dell'equipaggio  di  qualsiasi imbarcazione di salvataggio o imbarcazione gonfiabile trasportata a bordo.
 2.4.3 Si deve trasportare a bordo un numero sufficiente di cinture di salvataggio per bambini in funzione di bambini portati a bordo.
 2.5 Mute da immersione
 2.5.1  E'  necessario  fornire  una  muta  da  immersione  di tipo approvato per ogni persona a bordo. Tuttavia non sono necessarie se
 (a)  Sono previste imbarcazioni di salvataggio totalmente chiuse o parzialmente chiuse; o
 (b) Le zattere di salvataggio sono lanciate da gru; o
 (c)  L'imbarcazione opera in acque la cui temperatura superficiale e' pari o superiore a 20°.
 Ove  sia  prevista  l'evacuazione a piedi asciutti di cui ai punti (a)  o  (b)  sono  sufficienti  mute  di  immersione per l'equipaggio dell'imbarcazione  di  salvataggio  (vedi  paragrafo  2.3 BATTELLO DI EMERGENZA).
 2.6 Salvagente
 2.6.1  I  salvagente  devono  essere trasportati sul lato destro e sinistro,  devono  essere  dotati di luci e fumogeni e devono potersi lanciare rapidamente dalla plancia.
 2.6.2  I  cavi di sicurezza galleggianti richiesti su ciascuno dei due salvagente, devono avere una lunghezza minima di 30 metri.
 2.7 EPIRB
 Si  deve installare un EPIRB approvato in una posizione facilmente accessibile,  pronto  ad  essere  rilasciato manualmente, in grado di essere  posto  in  un'imbarcazione  di  salvataggio  o di galleggiare liberamente  se  la  nave  affonda.  Tutti  gli  EPIRB  devono essere approvati dall'Amministrazione o dall'organismo tecnico.
 2.8 Radar Transponders (SART)
 Un   transponder  radar  SART,  deve  essere  trasportato  in  una posizione  facilmente  accessibile in modo tale da poter essere posto in  qualsiasi  imbarcazione di salvataggio. Il SART deve poter essere montato nell'imbarcazione di salvataggio ad un'altezza superiore ad 1 metro rispetto al livello del mare.
 2.9 Allarme generale
 2.9.1  Per una nave di stazza inferiore a 500 tonnellate l'allarme puo'  essere  costituito  dal  fischio  o  dalla sirena della nave, a condizione che sia udibile in ogni parte della nave.
 2.9.2  Per  una  nave  di  stazza  superiore  a 500 tonnellate, il requisito  di  cui  al  paragrafo  2.9.1 deve essere integrato da una campana  azionata  elettricamente  o  un  impianto claxon, alimentato dalla sorgente di energia elettrica principale della nave e da quella di emergenza (vedi capitolo 7).
 2.9.3  Per una nave di lunghezza pari o superiore a 85 m, oltre ai requisiti  di  cui al paragrafo 2.9.2, si deve predispone un impianto di  informazione  pubblica  o  altro  sistema  per  la  diffusione di messaggi.
 2.10 Illuminazione
 2.10.1  Corridoi,  scale  interne  ed  esterne  e uscite che danno accesso  al punto di raccolta e stazione di imbarco devono essere ben illuminati.  Per una nave di stazza pari o superiore a 500 tonnellate l'illuminazione    deve   essere   alimentata   dalla   sorgente   di alimentazione di emergenza (vedi capitolo 7).
 2.10.2  Adeguata illuminazione deve essere prevista nei pressi dei mezzi  di salvataggio, dispositivi per la messa a mare (ove previsti) e  tratto  di  mare  fuori  bordo in direzione delle posizioni per la messa  a  mare. L'illuminazione deve essere alimentata dalla sorgente di alimentazione di emergenza.
 2.11 Segnali e cartelli di salvataggio
 Nel  caso  in  cui  lo  spazio  nella  timoneria  sia limitato, e' possibile esporre i 2 lati di un cartello SOLAS n. 2 (contenuto nelle cassette in dotazione alle zattere di salvataggio) in sostituzione di un poster SOLAS N. 1.
 
 CAPITOLO 10 - SCARICHI GRANDI MASSE - IMPIANTI DI SENTINA
 
 1 Gli standard per i dispositivi per scarico d'acqua devono essere conformi  alla  Convenzione LL66, nei limiti di quanto ragionevole ed applicabile.
 In  ogni  caso,  lo  scopo e' garantire uno standard di sicurezza, come minimo, equivalente allo standard LL66.
 Nell'applicare  i requisiti della Convenzione LL66 per le aperture per scarico d'acqua, si deve adottare la seguente correzione all'area prescritta:-
 
 ---->    Vedere formula a pag. 70 della G.U.    <----
 2  In  casi  singoli, se l'Amministrazione ritiene che i requisiti della    Convenzione    LL66    non   possano   essere   soddisfatti, l'Amministrazione   puo'   prendere  in  considerazione  e  approvare sistemazioni   alternative  per  raggiungere  standard  di  sicurezza adeguati.  I  dispositivi per lo scarico d'acqua possono tenere conto di  una permeabilita' e volume del pozzo ridotti, rispetto all'intera capacita' dello stesso.
 Nel  prendere  in  esame il singolo caso, l'Amministrazione terra' conto  delle  precedenti prestazioni della nave, delle aree operative dichiarate  e  di  qualsiasi  altra condizione che limita l'uso della nave  in  mare, registrate sul certificato di bordo libero rilasciato alla nave.
 
 3 Recessi
 3.1  Qualsiasi  recesso praticato sul ponte di coperta deve essere stagno alle intemperie e deve essere autovuotante in tutte le normali condizioni di sbandamento e assetto della nave.
 Una piscina scoperta deve essere considerata un recesso.
 3.2 I dispositivi di drenaggio previsti devono poter funzionare in modo efficace quando la nave e' sbandata ad un angolo di 10° nel caso di nave a motore, (vedi paragrafo A.2), e 30° in caso di nave a vela.
 I dispositivi di drenaggio devono avere la capacita' di drenare il recesso  (completamente  pieno di acqua), entro 3 minuti, con la nave dritta  e  all'immersione di bordo libero. Si devono predispone mezzi per prevenire il riflusso di acqua di mare nel recesso.
 3.3  Quando  non  e' possibile realizzare un drenaggio conforme ai requisiti   del   paragrafo   3.2,   si  possono  sottoporre  sistemi alternativi all'approvazione dell'Amministrazione
 dove
 o  dell'organismo  tecnico.  Qualora i requisiti precedenti per un rapido   drenaggio   non   possano   essere  soddisfatti,  si  devono considerare gli effetti sulla stabilita' a nave integra o danneggiata comprendendo  nel  calcolo  la  massa  d'acqua  e l'effetto della sua superficie libera.
 
 A) NAVI DI STAZZA INFERIORE A 500 TONNELLATE
 A.1 Requisiti generali
 Gli  impianti  di  sentina  e  la  loro  installazione  devono, in generale,   soddisfare   i   requisiti   di  un  Ente  di  classifica riconosciuto.  La  nave  deve  essere  classificata  o  e' necessario fornire  all'Amministrazione  una dichiarazione di conformita' emessa da una delle Societa'.
 Nel   caso   in  cui  i  suddetti  requisiti  non  possano  essere soddisfatti  su  una  nave esistente, l'Amministrazione o l'organismo tecnico   puo'   dover   prendere   in  considerazione  ed  approvare sistemazioni   alternative  per  raggiungere  standard  di  sicurezza adeguati.
 A.2  Tutte  le navi devono essere dotate di almeno due pompe fisse indipendenti  a  motore,  con  tubolature  di  aspirazione di sentina sistemate   in  modo  tale  da  poter  prosciugare  efficacemente  il compartimento  a  nave  sbandata  fino  a  10°. Per gli Yacht a corto raggio,  la  seconda  pompa  e  le  tubolature di aspirazione possono essere di tipo portatile.
 A.3  I  branchetti  di  distribuzione,  i  rubinetti  e le valvole relativi all'impianto di sentina devono essere sistemati in modo che, in  caso  di  allagamento  di  ciascun compartimento possa funzionare almeno  una delle pompe di sentina per evitare il progressivo travaso in altri compartimenti.
 A.4 Ogni tubolatura di aspirazione di sentina devono essere dotata di un filtro efficiente.
 A.5  Nel  caso  di  una nave sulla quale e' possibile che i locali macchine  non  siano  sempre presidiati, e' necessario predisporre un allarme  di  livello  di  sentina. L'allarme deve emettere un segnale sonoro  e  luminoso  nella  cabina  del Comandante e nella timoneria. L'allarme  luminoso  e  sonoro  puo' essere ubicato anche in un'altra posizione, se ritenuta piu' idonea.
 A.6  Le  pompe  e  tubolature  di  sentina  in  cui  si potrebbero raccogliere  carburante  ed  altri  oli  infiammabili,  in condizioni normali o di avaria, non devono essere sistemate nei pressi di locali di  alloggio e devono essere separate dagli impianti di sentina degli alloggi.  Tali sentine devono essere dotate di allarmi del livello di sentina che ottemperino ai requisiti di cui al paragrafo A.5.
 
 B) NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 500 TONNELLATE
 Le  pompe  di  sentina  e  la  loro installazione su tutte le navi devono,  come  minimo,  soddisfare gli standard per le navi da carico delle regole SOLAS II-1/Part B "Subdivision and stability" Regulation 21.
 L'obiettivo  deve sempre essere quello di raggiungere uno standard di   sicurezza  come  minimo  equivalente  allo  standard  SOLAS.  E' possibile   raggiungere   l'equivalenza   includendo  requisiti  piu' restrittivi  per  compensare  eventuali  carenze e garantire cosi' lo standard di sicurezza complessivo.
 E'  necessario  predisporre un minimo di 2 pompe. La portata delle pompe  e  il  diametro interno del collettore principale di sentina e dei  branchetti  di aspirazione, devono soddisfare i requisiti per le navi  passeggeri  contenuti  in  SOLAS.  Inoltre, devono soddisfare i
 |  |  |  | requisiti  per le navi di stazza inferiore a 500 tonnellate contenuti nella precedente sezione A. 
 CAPITOLO 11 - RADIOCOMUNICAZIONI - APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE
 
 1. RADIO
 1.1.  Tutte le navi devono essere conformi ai requisiti al Sistema
 
 SOLAS IV GMDSS (Global Marine Distress and Safety System) per le Aree di   mare  Al,  A2,  A3  o  A4,  in  funzione  dell'area  di  viaggio interessata.
 
 2. LUCI, SAGOME E SEGNALI SONORI DI NAVIGAZIONE
 2.1.  Ogni  nave  deve  conformarsi  ai  requisiti del Regolamento internazionale  per  la  prevenzione delle collisioni in mare, 1972 e relative modifiche.
 2.2.  Tutte  le  luci  di  navigazione  devono  essere  dotate  di alimentazione elettrica principale e di emergenza.
 2.3. E' possibile soddisfare il requisito della duplicazione delle luci  da  esporre durante la navigazione, dotandosi di una lampada di riserva  che  puo' essere montata rapidamente, in un tempo massimo di tre minuti, tenendo conto dell'accessibilita' della stessa.
 
 3.  STRUMENTI DI NAVIGAZIONE 3.1. Ogni nave deve essere dotata dei seguenti strumenti:
 3.1.1.  Una bussola magnetica adeguatamente regolata o altri mezzi per  determinare  la  prora  della  nave,  indipendenti  da qualsiasi sorgente di alimentazione elettrica.
 3.1.2.  Su una nave d'acciaio, deve essere possibile correggere la bussola per i coefficienti B, C e D ed errore di sbandamento
 3.1.3.  La  bussola  magnetica,  o  una ripetitrice, devono essere posizionate  in  modo da risultare chiaramente leggibili da parte del timoniere  presso  la postazione principale di governo. Devono essere dotate  di una luce elettrica. L'alimentazione deve essere del tipo a conduttore bipolare.
 3.2.   Ogni   nave  deve  essere  dotata  dei  seguenti  strumenti aggiuntivi: 3.2.1. un ecoscandaglio.
 3.2.2.  un  ricevitore  per  un  sistema di sistema globale per la navigazione satellitare (GNSS) o sistema di radionavigazione a terra, o  altri  mezzi disponibili in ogni momento e per l'intera durata del viaggio    previsto,   al   fine   di   determinare   ed   aggiornare automaticamente la posizione della nave;
 3.2.3. un solcometro per misurare la distanza;
 3.2.4.  una  bussola giroscopica o cuffia della bussola; 3.2.5. un assiometro; e
 3.2.6. un radar 9 GHz.
 3.3.  Per le navi di stazza pari o superiore a 300 tonnellate, gli strumenti  di  cui  al  paragrafo  3.1  e  3.2  devono essere di tipo approvato.
 3.4.  Devono  esistere  mezzi per eseguire rilevamenti quanto piu' vicino  possibile  su  un  arco  dell'orizzonte  di  360  gradi. Tale requisito  puo'  essere  soddisfatto montando un grafometro o, su una nave non in acciaio, una bussola portatile.
 3.5.  Per  le  navi  di  stazza  inferiore  a  300  tonnellate, il requisito  di  cui  al  paragrafo  3.2.4  puo' essere soddisfatto con l'impiego di una bussola a induzione terrestre, a condizione di avere a  disposizione  una  sorgente  di energia elettrica di emergenza che alimenti  la bussola in caso di avaria della sorgente principale. Nel caso  in cui la bussola suddetta abbia la possibilita' di misurare la deviazione   magnetica   eseguendo  una  routine  di  taratura,  e  a condizione  che lo strumento registri i dati della deviazione, non e' necessaria la tabellina delle deviazioni bussola.
 3.6.  Quando  si naviga nelle Regioni polari (ad esempio a nord di 70°  N,  o  a  sud  di  70° S), si deve fare attenzione agli influssi magnetici  sulle  bussole  magnetiche, incluso le bussole a induzione terrestre.
 3.7.  Tutte  le  navi  di stazza pari o superiore a 300 tonnellate devono  essere dotate di un sistema automatico di identificazione AIS (Automatic Identification System), in conformita' a SOLAS Capitolo V, entro e non oltre la fine del dicembre 2004. L'AIS dovra':
 3.7.1.    fornire    automaticamente   alle   stazioni   a   terra opportunamente  attrezzate,  informazioni  su  altre  navi  ed aerei, incluso identificativi delle navi, tipo, posizione, rotta, velocita', stato di navigazione ed altre informazioni legate alla sicurezza;
 3.7.2.  ricevere in automatico le suddette informazioni dalle navi dotate dello stesso sistema 3.7.3. monitorare e localizzare navi; e
 3.7.4. scambiare dati con strutture a terra.
 
 4. VISIBILITA' DALLA POSTAZIONE DI GOVERNO
 4.1.  La  visibilita'  dalla  postazione  di  governo  deve essere conforme  a  SOLAS  Capitolo V. Le navi di lunghezza inferiore a 45 m devono conformarsi nei limiti di quanto ragionevole ed applicabile.
 4.2.  Le  finestre  possono  essere  inclinate  rispetto  al piano verticale,  a  condizione  che,  ove  necessario,  si prendano misure appropriate per evitare riflessi avversi dall'interno.
 4.3.  Non  si  devono  montare vetri polarizzati o azzurrati sulle finestre  nella  posizione di navigazione (vedi Capitolo 2, paragrafo 5.5).  E' possibile predispone schermi azzurrati portatili per alcune specifiche finestre.
 
 5. DOTAZIONI VARIE 5.1. Pubblicazioni nautiche
 Ogni  nave  deve  trasportare  carte  e pubblicazioni nautiche per pianificare  e rendere graficamente la rotta della nave nel corso del viaggio  intrapreso,  nonche'  tracciare  e  monitorare  la posizione durante tutto il viaggio.
 Il  requisito  delle  carte  da  trasportare  a  bordo puo' essere soddisfatto con un sistema di cartografia elettronica. Per le navi di stazza  pari  o superiore a 300 tonnellate, il sistema deve essere di tipo approvato (ECDIS).
 Nel   caso  in  cui  la  suddetta  funzione  sia  parzialmente,  o completamente,  affidata  a  mezzi  elettronici,  si devono prevedere soluzioni di back up.
 5.2. Strumenti di misurazione
 Ogni  nave  deve  trasportare  un barometro. Ogni nave a vela deve trasportare un anemometro e un inclinometro.
 5.3. Lampada per segnalazioni
 Ogni  nave deve trasportare una lampada per segnalazioni diurne, o altro  dispositivo  di  comunicazione  diurno o notturno basato sulla luce, alimentato da una sorgente di energia elettrica che non dipenda esclusivamente  dalla  sorgente  di  alimentazione  della  nave. Tale lampada puo' essere il proiettore di cui al punto 5.4.
 5.4. Proiettore
 Ogni  nave  deve  trasportare  un  proiettore  fisso  o  portatile efficiente,  adatto alla ricerca di uomo in mare e alle operazioni di salvataggio.
 
 6. CAVI, ANCORE E DISPOSITIVI PER IL RIMORCHIO 6.1. Attrezzatura
 6.1.1.  La  dotazione  delle  navi  sara' considerata adeguata, se conforme  agli  standard  fissati  per le suddette attrezzature da un Organismo tecnico.
 6.1.2.  L'Amministrazione puo' prendere in considerazione navi non conformi   al   paragrafo  6.1.1,  a  condizione  che  siano  fornite informazioni esaurienti ai fini dell'approvazione.
 6.1.3. Tutte le navi devono avere almeno 2 ancore, una delle quali deve  essere  pronta  all'uso  in  ogni momento. Qualsiasi sistema di spiegamento  automatico  deve  essere  collegato  ad  una sorgente di alimentazione di emergenza o essere manovrabile a braccia.
 6.2. Navi a vela
 6.2.1.  Il  dimensionamento  dei  cavi ed ancore delle navi a vela deve  tenere  conto del carico aggiuntivo della superficie esposta al vento degli alberi e delle vele.
 6.2.2. Tipicamente, per le navi attrezzate a vele quadre, le linee guida  suggerite  dall'esperienza  indicano  il  seguente  un aumento approssimativo della massa di ancore e cavi:
 di  solito,  per  le  navi di lunghezza fino a 50 metri, 50% in piu'  rispetto  ai  requisiti  per  una  nave a vela avente la stessa superficie   di  scafo  e  sovrastruttura  longitudinale  della  nave attrezzata a vele quadre in esame; e
 di  solito,  per  le  navi  di lunghezza pari e superiore a 100 metri,  il  30%  in  piu' rispetto ai requisiti per una nave a motore avente  la  stessa  superficie di profilo longitudinale dello scafo e sovrastruttura della nave attrezzata a vele quadre in esame.
 Per una nave attrezzata a vele quadre di lunghezza compresa tra 50 e 100 metri, l'incremento va calcolato con interpolazione lineare
 
 CAPITOLO 12 - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
 
 1. ALLOGGI
 1.1. Requisiti generali
 Lo   standard   degli   alloggi   deve   assicurare   il  comfort, divertimento, benessere e sicurezza di tutte le persone a bordo.
 Si  devono  raggiungere  standard  adeguati per mezzi di accesso e sfuggita,  illuminazione, riscaldamento, preparazione e conservazione dei cibi, mensa, sicurezza negli spostamenti sulla nave, ventilazione ed erogazione dell'acqua.
 In  linea  generale,  gli standard per gli alloggi dell'equipaggio devono essere equivalenti a quelli fissati dalle convenzioni dell'ILO (International  Labour  Organization) per gli alloggi degli equipaggi su  navi  mercantili.  Le  convenzioni  ILO si applicano alle navi di stazza  superiore  a  500  tonnellate.  Per  le  navi  di  dimensioni inferiori,  in particolare le navi a vela, gli standard devono essere applicati nei limiti del possibile. Ove non sia ragionevole o pratico ubicare  gli alloggi dell'equipaggio al centro della nave o a poppa e al  di  sopra  della  linea  di massima immersione come richiesto, si devono concordare con l'Amministrazione misure per assicurare livelli di  benessere  e  sicurezza equivalenti. Gli alloggi con il cielo del ponte al di sotto della linea di massima immersione non sono ammessi. Ove  gli  alloggi  siano parzialmente ubicati al di sotto della linea d'acqua  piu'  profonda,  devono essere disposti in modo tale che, in caso  di  danno  al compartimento stagno in cui si trova il locale di alloggio, il cielo di ponte non
 Gli  alloggi  dell'equipaggio  non devono essere ubicati in locali pericolosi.
 Gli   standard  delineano  principi  generali  che  devono  essere integrati  al  fine  di  soddisfare i requisiti relativi alle aree di operazione e alla destinazione d'uso della nave specifica.
 1.2.  Dispositivi per l'accesso/sfuggita Vedi capitolo 8 paragrafi A.4 e B.2.6. 1.3. Illuminazione
 Si  deve installare un impianto di illuminazione elettrica che sia in  grado  di  illuminare  a sufficienza tutti gli alloggi e spazi di lavoro  chiusi.  L'impianto  deve  essere progettato ed installato in conformita' al capitolo 7.
 1.4. Riscaldamento
 E'  necessario  installare  un  impianto  di  riscaldamento,  come appropriato.  1.5.  Preparazione  dei pasti, conservazione dei cibi e mensa
 Il  pavimento della cucina deve essere provvisto di una superficie antiscivolo e garantire una buona presa.
 Tutti  i  mobili ed arredi nella cucina devono essere costruiti di un  materiale  che  non  assorba  sporco  ed umidita'. Tutte le parti metalliche dei mobili ed arredi devono resistere alla ruggine.
 La ventilazione della cucina deve essere concepita in modo tale da fornire  un  buon  ricambio  d'aria  e  uno scarico efficace dei fumi all'aperto (vedi anche paragrafo 1.7).
 Se  un apparecchio di cottura e' montato su sospensione cardanica, deve  essere  protetto da una barra di protezione o altro dispositivo per prevenire lesioni personali. Si devono installare dispositivi per fissare il meccanismo di sospensione cardanica.
 Si  devono  prevedere  dispositivi  che  consentano  al  cuoco  di mantenere  una  posizione  stabile pur avendo entrambe le mani libere per  lavorare,  ed  anche  quando  i  movimenti della nave potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza del lavoro.
 E'  necessario  predisporre  uno stoccaggio sicuro ed igienico dei cibi e dei rifiuti.
 Si  deve allestire un'area mensa, abbastanza grande da ospitare il maggior numero di persone che possono servirsene contemporaneamente.
 1.6.Passamano e ringhiere
 All'interno dei locali di alloggio, si devono installare passamano e  ringhiere  sufficienti  a  consentire  spostamenti  sicuri al loro interno,   in  ogni  momento.  Le  scale  sono  oggetto  di  speciale considerazione.
 1.7. Ventilazione
 Mezzi  efficaci  di  ventilazione devono essere installati in ogni locale chiuso all'interno del quale puo' entrare personale.
 La ventilazione meccanica deve essere installata in tutti i locali di  alloggio sulle navi destinate a lunghi viaggi internazionali o ad operare in acque tropicali.
 Come  minimo,  la  ventilazione meccanica deve garantire 6 ricambi d'aria l'ora, con tutti gli accessi ed altre aperture (salvo le prese di ventilazione) dei locali chiusi.
 Gli  impianti  di  aria condizionata devono garantire un minimo di 25m³  di  aria l'ora, per persona alloggiata nel locale ventilato, in condizioni operative normali.
 Le  cucine  chiuse  sono  oggetto  di  considerazione speciale; la ventilazione  meccanica deve garantire un minimo di 20 ricambi d'aria l'ora ed uno scarico meccanico di 30 cambi.
 1.8. Impianti idraulici
 Si  deve  predispone  un'erogazione  adeguata di acqua potabile in posizioni idonee in tutti i locali di alloggio.
 Inoltre,  si deve trasportare a bordo una riserva d'acqua potabile di emergenza, sufficiente ad erogare, come minimo, 2 litri a persona. L'installazione  di  macchinari per la produzione di acqua potabile e dei    dispositivi    di    disinfezione    deve   essere   approvata dall'Amministrazione (ai fini del presente paragrafo, sono ammessi il cloro e gli ioni di argento)
 1.9. Cabine di riposo
 E' necessario allestire un letto (cuccetta o branda) di dimensioni adeguate  per  ogni  persona a bordo, tenendo conto delle linee guida elaborate   dall'ILO   (International   Labour   Organization).   Ove appropriato,  si devono predispone mezzi per proteggere gli occupanti da eventuali cadute.
 L'accesso  alle  cabine  di  riposo  non  deve attraversare locali macchine,   cucine,  depositi  di  vernici  o  magazzini  dei  locali macchine,  del  ponte  e  delle  stive,  essiccatoi, lavatoi comuni o servizi igienici.
 Gli  alloggi  dell'equipaggio  devono,  se  possibile, ospitare un numero  massimo  di  due  persone  per  stanza  e almeno un accesso a ciascun  letto  non  deve  essere  ostruito. Qualsiasi incremento del numero   massimo   di   occupanti  ammesso  deve  essere  autorizzato dall'Amministrazione.
 1.10. Servizi igienici
 Il  numero dei servizi igienici a bordo deve essere adeguato. Come minimo, i locali devono essere dotati di un gabinetto e di una doccia ogni  otto  persone  o  frazione  di  esse, e di un lavabo per ogni 6 persone o frazione di esse.
 Sulle  navi  in  cui  l'impianto  sanitario  prevede  una tanca di ritenzione,  si  deve  impedire  la  risalita  dei  fumi  dalla tanca attraverso  la toilette, nel caso in cui il dispositivo di tenuta del servizio igienico sia rotto.
 1.11. Armadietti per riporre gli effetti personali
 Si  devono  installare  armadietti  destinati all'abbigliamento ed effetti personali di ogni persona a bordo.
 1.12. Fissaggio delle attrezzature pesanti
 Tutte  le  attrezzature  pesanti  quali zavorra, batterie, cucina, ecc,   devono   essere  accuratamente  fissate  in  sede.  Tutti  gli armadietti  che  contengono  attrezzi pesanti devono avere coperchi o porte che si chiudano in modo sicuro.
 
 2. PROTEZIONE DEL PERSONALE 2.1. Tughe e sovrastrutture
 La  resistenza strutturale di qualsiasi tuga o sovrastruttura deve essere  conforme  ai  requisiti di uno degli Enti di classifica, come appropriato per la nave e le aree in cui opera.
 2.2. Ringhiere e parapetti
 2.2.1.  Si  devono  sistemare  ringhiere e /o parapetti su tutti i ponti  accessibili,  la  cui  altezza minima sia di 1 m. Gli elementi orizzontali  non  devono distare fra loro piu' di 380 mm. Qualora non si  montino  parapetti,  o  l'altezza delle ringhiere sia inferiore a 230mm,  L'elemento  orizzontale  inferiore  delle  ringhiere non deve superare  i  230  mm  di  altezza sul ponte. I supporti devono essere intervallati da distanze non superiori a 2,2 metri. File di ringhiere o cavi intermedi devono essere distanziati in modo uniforme.
 2.2.2. Mezzi di protezione idonei (ringhiere, cime di salvataggio, passerelle   o   passaggi   sottocoperta,   ecc.)  devono  permettere all'equipaggio di entrare e uscire dagli alloggi, dai locali macchine e dai vari luoghi di lavoro.
 2.2.3.  Nel  caso in cui l'installazione dei ringhiere e parapetti di  cui al paragrafo 2.2.1 intralci le normali operazioni della nave, e'   necessario   sottoporre   all'approvazione  dell'Amministrazione proposte   alternative   dettagliate   che   garantiscano   sicurezza equivalente alle persone sul ponte.
 2.3.  Sicurezza  del  lavoro  in aria, fuori bordo e sul bompresso delle navi a vela
 2.3.1.   Quando  e'  necessario  accedere  alle  attrezzature,  al bompresso  o  fuori  bordo, si devono prendere precauzioni perche' le persone  possano  lavorare in sicurezza, in conformita' agli standard nazionali.
 2.3.2. I dispositivi predisposti devono basarsi su pratiche sicure e consolidate per il tipo di nave. I dispositivi possono comprendere, senza limitazioni:
 .1 Reti di sicurezza sotto il bompresso.
 .2  Passamano  di  sicurezza  in  legno  (o  fighiera  di  cavo metallico)  fissato  lungo  il  bompresso  come  passamano e punti di sicurezza per bozzellame e attrezzatura di sicurezza.
 .3 L'uso obbligatorio di bozzellami e attrezzature di sicurezza in aria, fuori bordo e per lavorare sul bompresso.
 .4  Gratili  e  marciapiedi  in cavo metallico (o corda) sempre attrezzati  per  permettere  ai  marinai di sostare su di essi mentre operano sui pennoni o sul bompresso.
 .5  Fighiere  di  sicurezza  in  metallo fissate lungo la parte superiore  dei pennoni, come passamano e punti fissi per bozzellami e attrezzature di sicurezza.
 .6 Mezzi per arrampicarsi in sicurezza, quali:
 (i) scalini di metallo fissi o scale attaccate all'albero; o
 (ii)   griselle   tradizionali   (corda)   o,  rattling  bar (legno/acciaio),  fissate  attraverso  le  sartie a formare una scala permanente.
 2.4. Abbigliamento personale
 L'armatore/agente/skipper  deve assicurarsi che tutte le persone a bordo ottemperino ai requisiti sull'abbigliamento personale:
 2.4.1.  tutte  le  persone a bordo devono avere un abbigliamento e dispositivi   protettivi   adeguati  alle  temperature  e  condizioni atmosferiche prevalenti.
 2.4.2.  tutte le persone a bordo devono indossare calzature dotate di suole antiscivolo, specie sui ponti aperti.
 2.5. Rumore
 La  risoluzione  IMO  A.468  (XII)  "Code on Noise on Board Ships" promuove   il   controllo  del  rumore  nel  quadro  di  linee  guida internazionali, raccomandando metodi per misurare i livelli di rumore nelle postazioni di ascolto.
 2.5.1.  Le  navi  cui  si  applica  il presente regolamento devono soddisfare  le  raccomandazioni  contenute nella suddetta Risoluzione IMO nei limiti di quanto ragionevole e praticabile.
 2.5.2.  Ai  fini  della sicurezza della navigazione, e' importante poter  udire i segnali sonori e le comunicazioni VHF nella postazione di governo, in condizioni operative normali.
 2.5.3.  Nei  locali macchine, officine e riposterie armati in modo continuo  o  per  periodi prolungati, i limiti di rumore raccomandati sono  90dB(A)  per  i  locali  macchine  e  85dB(A)  per  officine  e riposterie.
 Nei  locali  macchine  non  destinati  ad  essere  armati  in modo continuo o sorvegliati solo per brevi periodi, il limite raccomandato e' 110dB(A).
 I  limiti  sono  stati  fissati  in  funzione  di  possibili danni all'udito e tenendo conto dell'impiego di cuffie protettive.
 2.5.4.  All'ingresso dei locali in cui il livello di rumore supera 85dB(A)  ed  e'  necessario  indossare  cuffie  di protezione, devono essere  affissi  cartelli  di sicurezza, insegne con simboli e avvisi supplementari.
 
 3. SCORTE DI MEDICINALI
 Ogni  nave  deve  trasportare  le  scorte  di medicinali richieste dall'Amministrazione.
 
 CAPITOLO 13 - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO
 
 1.  Le  navi  devono  conformarsi  a  tutti  i requisiti MARPOL in accordo   con  le  normative  dell'Amministrazione  e  dell'organismo tecnico.  Per  le  navi  di  stazza inferiore a 400 GT, l'armatore e' responsabile della conformita' ai requisiti del porto/amministrazione locale  e  di  gestire la conservazione a bordo dell'acqua di sentina con residui oleosi ecc.
 2.  Le  navi  di  stazza  pari o superiore a 400 GT devono avere a bordo  un  piano  per la gestione dei rifiuti che deve comprendere le procedure   scritte   per  la  raccolta,  stoccaggio,  trattamento  e smaltimento dei rifiuti. Inoltre devono avere un registro dei rifiuti che attesti lo smaltimento e incenerimento degli stessi come indicato nella regola 9 dell'Allegato V di MARPOL.
 3.  Possono  esistere  requisiti  locali  speciali in aree di mare nazionali,   porti   e  porti  commerciali.  L'armatore/gestore  deve conformarsi ai requisiti locali, come appropriato.
 
 CAPITOLO 14 GESTIONE DELLA SICUREZZA
 
 1  Tutte  le  navi  di stazza pari o superiore a 500 tonnellate, e loro  gestori, devono conformarsi al Codice IMO "International Safety Management".
 
 CAPITOLO 15 GESTIONE DELLA SECURITY DELLE NAVI
 
 Tutte  le  navi di stazza pari o superiore a 500 tonnellate devono essere  conformi al Codice IMO ISPS ("International Security and Port Safety Code").
 |  |  |  | ALLEGATO II- Modello di certificato di sicurezza (art. 9, comma 1)
 
 Modello di certificato di sicurezza per le navi
 adibite esclusivamente
 al noleggio per finalita' turistiche
 
 "Certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente
 al noleggio per finalita' turistiche"
 
 (Timbro ufficiale) (Stato)
 rilasciato a norma di ...................................................................
 (denominazione  del/i  pertinente/i  provvedimento/i  introdotto/i dallo  Stato  di  bandiera) e attestante la conformita' della nave di cui   in   appresso   alle   disposizioni  del  Decreto  ministeriale .......................  n.  XXX relativo alle norme di sicurezza per le  navi  adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche sotto l'autorita' del Governo del seguente Stato: ...................................................................
 (denominazione ufficiale completa dello Stato di bandiera) da ................................................................. ...................................................................
 (denominazione ufficiale completa del competente Organismo
 riconosciuto a norma delle disposizioni del decreto legislativo
 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni)
 Nome della nave ................................................................... ...................................................................
 Numeri o lettere di identificazione ...................................................................
 Porto di immatricolazione ....................................................................
 Numero di passeggeri ....................................................................
 Numero IMO: ....................................................................
 Lunghezza della nave: ...................................................................
 Data  di  impostazione  della  chiglia  o  data  in cui la nave si trovava in un equivalente stato di costruzione: ....................................................................
 Data della visita di iniziale: ...................................................................
 Nave  soggetta  alle  seguenti restrizioni o ai seguenti requisiti supplementari(1): .................................................................... ....................................................................
 
 ----------------------------
 (1) Annotare tutte le restrizioni cui e' sottoposta la nave
 in  ragione  della  rotta, dei tratti di mare in cui opera,
 dei   limiti   stagionali   o   gli   eventuali   requisiti
 supplementari dovuti a specifiche circostanze locali.
 
 (Dorso della dichiarazione)
 
 Visita di iniziale Si certifica:
 1.  che  la  nave  sopraindicata  e'  stata sottoposta a visita di controllo  a  norma  dell'articolo  5,  comma  1,  lett.  a)  Decreto ministeriale del ..................... n. XXX;
 2.  che  dalla  visita  e'  risultato  che  la  nave e' pienamente conforme ai requisiti del Decreto ministeriale .......... n. XXX;
 4.   che   sono  stati  assegnati  i  seguenti  galleggiamenti  di compartimentazione:
 Galleggiamenti  di compartimentazione assegnati e marcati sulla murata   a  mezzo  nave  (Regola  11-I/B/11)  Bordo  libero  (in  mm) Osservazioni relative alle altre condizioni di esercizio
 C.1 (2) ......................................................
 C.2 ..........................................................
 C.3 ..........................................................
 Il      presente     certificato     e'     valido     fino     al ..................................................................... (data  della  prossima visita di rinnovo) a norma dell'articolo 4 del Decreto ministeriale .............n. XXX.
 Rilasciato  a  ................................................... in data ................................. yyyy ............
 (luogo di rilascio del certificato) (data di rilascio)
 (Firma dell'agente autorizzato a rilasciare la dichiarazione)
 e/o
 (Timbro dell'autorita' che rilascia il certificato)
 
 Se  questo  documento  e'  firmato,  deve essere aggiunto il seguente paragrafo:
 Il  sottoscritto  dichiara di essere debitamente autorizzato dallo Stato  Italiano a rilasciare il presente certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.
 
 (Firma)
 ...............
 
 ------------------------
 (2)  I numeri arabi che seguono la "C" nell'indicazione del
 galleggiamento   di   compartimentazione   possono   essere
 sostituiti    da    numeri   romani   o   da   lettere   se
 l'Amministrazione lo reputa necessario per distinguere tale
 indicazione     dall'indicazione     internazionale     del
 galleggiamento di compartimentazione.
 
 (Seconda pagina della dichiarazione)
 
 Visite di rinnovo
 Si  certifica  che e' stata effettuata la visita di rinnovo di cui dell'articolo   5,   comma  1,  lett.  b)  del  Decreto  ministeriale ................. n. XXX e che da detta visita risulta che la nave e' conforme  a  tutti  i  requisiti  stabiliti  dal Decreto ministeriale ............ n. XXX.
 
 Luogo ......... Data ................
 ...............................................................
 .....
 (Firma e/o timbro dell'autorita' che rilascia la dichiarazione)
 
 Luogo ......... Data ................
 ...............................................................
 .....
 (Firma e/o timbro dell'autorita' che rilascia la dichiarazione)
 
 Luogo ......... Data ................
 ...............................................................
 .....
 (Firma e/o timbro dell'autorita' che rilascia la dichiarazione)
 
 Luogo ......... Data ................
 ...............................................................
 .....
 (Firma e/o timbro dell'autorita' che rilascia la dichiarazione)
 
 Luogo ......... Data ................
 ...............................................................
 .....
 (Firma e/o timbro dell'autorita' che rilascia la dichiarazione
 |  |  |  |  |