| IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  1,  comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo  al  beneficiario dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare;
 Visto  l'art.  2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in  legge,  con  modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive  modificazioni,  che  ha istituito l'assegno per il nucleo familiare;
 Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha  esteso  la  tutela  della  maternita' e gli assegni per il nucleo familiare  agli  iscritti alla gestione separata presso l'I.N.P.S. di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 Visto   l'art.   211,  della  legge  19 maggio  1975,  n.  151  che attribuisce  al  coniuge  cui  sono  affidati  i  figli  il diritto a percepire  gli  assegni  familiari  anche nel caso in cui di essi sia titolare il coniuge;
 Ritenuto  di  dare  attuazione al predetto art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.   Il   coniuge   non   titolare  di  un  autonomo  diritto  alla corresponsione  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare  che intende esercitare  il  diritto  di  cui  all'art.  1, comma 559, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  formula  apposita  domanda  nel  modulo presentato  dall'altro  coniuge  al  datore  di  lavoro  o  agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione  al  coniuge  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare secondo le modalita' indicate dal coniuge medesimo.
 2.  La  domanda del coniuge puo' essere, altresi', inoltrata in via autonoma  al  datore  di  lavoro  o  agli  enti  previdenziali tenuti all'erogazione  dell'assegno  per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma 1.
 3.  Nel  caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti  a  causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che  incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali  importi  sulle  retribuzioni  o  sulle prestazioni dai medesimi corrisposti.
 4.  Resta  ferma  la  disciplina  di  cui  all'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 aprile 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 19
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