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| Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 5 maggio 2005 |  | Bando di concorso per l'attribuzione dei contributi, per l'anno 2005, alle  emittenti  televisive  locali,  ai  sensi  dell'articolo 1  del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che  prevede  la  determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
 Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;
 Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;
 Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
 Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;
 Visto  il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed  assimilabili,  di  servizi  relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla commissione per l'assetto del  sistema  radiotelevisivo  il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
 Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: «Regolamento   recante   modalita'  e  criteri  di  attribuzione  del contributo  previsto  dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;
 Visto il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv»   approvato   dalla   commissione   per   l'assetto  del  sistema radiotelevisivo  il  5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
 Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;
 Vista  la  legge  16 gennaio  2003,  n.  3, recante disposizioni in materia  di  pubblica  amministrazione  e, in particolare, l'art. 41, comma 9;
 Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;
 Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di  termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in  materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al  Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
 Visto  il  decreto-legge  12 luglio  2004,  n. 168, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   30 luglio   2004,  n.  191,  recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;
 Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;
 Visto  il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento  recante  nuove  norme per la concessione alle emittenti televisive  locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge   23 dicembre   1998,   n.   448,   e  successive  modifiche  e integrazioni»;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La  domanda  per  ottenere  i benefici previsti dall'art. 1 del decreto   ministeriale   5 novembre   2004,   n.   292,  concernente: «Regolamento  recante  nuove  norme per la concessione alle emittenti televisive  locali  dei  benefici  previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni», di seguito   indicato  come  «regolamento»,  a  favore  delle  emittenti televisive  locali  titolari  di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata   ai   sensi   dell'art.  1,  comma 1,  del  decreto-legge 23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  2001,  n.  66,  per  l'anno  2005,  deve essere inviata, in duplice  copia,  di  cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per  i  servizi  radiotelevisivi,  competente per territorio. La data apposta  sulla  raccomandata  dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita' dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la domanda per la regione o la provincia autonoma nella quale e' ubicata la  sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo e  per  le  ulteriori  regioni  o  province  autonome  nelle quali la medesima  emittente,  ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga  una  popolazione  non  inferiore  al settanta per cento di quella  residente  nel  territorio della regione o provincia autonoma irradiata.   A   tale  ultimo  fine  l'emittente  deve  dichiarare  i capoluoghi  di  provincia,  le province, i comuni serviti all'interno del  bacino  televisivo,  specificando,  altresi', se la copertura e' totale  o  parziale  e,  in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.
 2.   La   domanda  deve  contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla graduatoria:
 a) l'indicazione  degli  elementi atti ad individuare l'emittente richiedente  con  gli  estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato   ai  sensi  del  decreto-legge  20 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
 b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi  contabili  cui  essa  e'  tenuta  ai  sensi della normativa vigente;
 c)   il  numero  di  codice  fiscale  e  di  partita  I.V.A.  del richiedente;
 d) la  dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno  2004  alle  provvidenze  di  cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  1993,  n.  422;  l'adozione  del provvedimento formale di ammissione,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,  n.  680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione  stessa  da parte della commissione per le provvidenze alle  imprese  di  radiodiffusione  televisiva  di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come  sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997,  n. 269, costituisce, in ogni caso, condizione per l'erogazione totale del contributo;
 e) la     dichiarazione     di    adesione    al    «Codice    di autoregolamentazione  in materia di televendite e spot di televendita di  beni  e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi  relativi  ai  pronostici  concernenti  il  gioco  del lotto, enalotto,  superenalotto,  totocalcio,  totogol,  totip,  lotterie  e giochi  similari»  approvato  dalla  commissione  per  l'assetto  del sistema  radiotelevisivo  il  14 maggio  2002  e  sottoscritto  dalle emittenti  e  dalle  associazioni  firmatarie  il  4 giugno 2002 e al «Codice  di  autoregolamentazione  sulla  tutela  dei  minori  in Tv» approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il   5 novembre   2002   e   sottoscritto  dalle  emittenti  e  dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002.
 3.  Nella  domanda  devono  essere  indicati gli elementi, previsti dall'art.   4   del   regolamento,  che  si  intendono  sottoporre  a valutazione;  la  domanda  corredata  da idonea documentazione atta a comprovare  il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati,    nei   casi   consentiti,   anche   mediante   apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati:
 a)  la  media  dei  fatturati  realizzati nel triennio 2002-2004, intendendosi  per  fatturato  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la  domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata la  quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni  singola  emittente  televisiva  in ciascuna regione o provincia autonoma;
 b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo svolgimento  dell'attivita' televisiva, in riferimento all'anno 2004, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera b), del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni  o  province autonome deve essere indicata la quota parte del personale   dipendente   applicato  allo  svolgimento  dell'attivita' televisiva  in  ciascuna  regione  o  provincia  autonoma;  ai  sensi dell'art.  9, comma 1, del regolamento, al personale dipendente della societa' e' equiparato il personale applicato dalla medesima societa' allo  svolgimento  della  propria  attivita' televisiva purche' detto personale  sia  dipendente  da  societa'  controllate  dalla societa' istante, che abbiano per oggetto sociale esclusivo attivita' connesse alla   programmazione   televisiva  e  che  svolgano  l'attivita'  in esclusiva    per   la   societa'   titolare   della   concessione   o dell'autorizzazione televisiva in ambito locale richiedente.
 4. La domanda deve, altresi', contenere:
 a) la  dichiarazione  di  essere  in regola con il versamento dei contributi  previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento;
 b) la  dichiarazione  di  non  essere  assoggettata  a  procedura concorsuale  fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del regolamento;
 c) la  dichiarazione  di  essere  in  regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento;
 d) la  dichiarazione  di  non  essersi  impegnata  a  trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento.
 5.  La  domanda  presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato   il   regime   di  separazione  contabile;  nel  caso  il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo  di  cui  al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema  di  bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con  l'impegno  ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.
 6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di  Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art.  45,  comma  3,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, e successive  modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e,   ove   non  costituito,  il  comitato  regionale  per  i  servizi radiotelevisivi,  deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni - Direzione  generale  per  i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione,   di   seguito  denominato  «Ministero»,  non  oltre quindici   giorni   dalla   scadenza   del   termine  ultimo  per  la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
 7.  Entro  novanta  giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati  regionali  per  le  comunicazioni  e, ove non costituiti, i comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver  accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del   contributo,   a   predisporre   le  relative  graduatorie  e  a comunicarle,   entro   trenta  giorni  dalla  loro  approvazione,  al Ministero,  rendendole,  contestualmente  pubbliche.  Le  graduatorie devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di  valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo quanto  indicato  nella  tabella  A  allegata  al regolamento. Non e' consentito  l'inserimento  in  graduatoria  di emittenti che ricadano nelle  condizioni  di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo  quanto  ivi  previsto  per  le  emittenti televisive private a carattere comunitario.
 8.  Il  Ministero  provvede  all'erogazione dei contributi, salvi i casi  di  esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del  regolamento,  nei  limiti  dello stanziamento relativo a ciascun ambito  regionale  e  delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo  e' erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi  titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti  collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette  per cento dei graduati arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.
 9.   In   caso  di  ritardi  procedurali,  alle  singole  emittenti risultanti  dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 e' erogato un  acconto,  salvo  conguaglio,  pari  al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2005.
 10.   I   comitati  regionali  per  le  comunicazioni  e,  ove  non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i  sessanta  giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di  cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono  tenuti  a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in  graduatoria  riferite  agli  elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere  a)  e  b)  del  regolamento, ove le medesime non siano state corredate,  all'atto  della  domanda,  dalla  documentazione  di  cui all'art.  7,  comma  1,  lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi  sono,  altresi',  tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.
 11.  Il  Ministero  provvede  alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
 Il  presente  atto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 maggio 2005
 Il Ministro: Landolfi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2005
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 205
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