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| Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 9 maggio 2005 |  | Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ischia. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  della  giunta comunale del comune di Ischia in data 15 febbraio 2005, n. 31, concernente il divieto di afflusso e di circolazione  sull'isola  di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della regione Campania;
 Vista  la  delibera  della  giunta  comunale di Lacco Ameno in data 3 marzo  2005,  n.  42,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e di circolazione  sull'isola  di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della regione Campania;
 Vista  la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme  in  data  24 febbraio  2005,  n. 16, concernente il divieto di afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel territorio della regione Campania;
 Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 11 marzo  2005,  n.  71,  concernente  il  divieto  di  afflusso e di circolazione  sull'Isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della regione Campania;
 Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  del  comune di Barano d'Ischia  in data 11 novembre 2004, n. 171, concernente il divieto di afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di Barano  d'Ischia  limitatamente  ad  un  solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
 Vista  la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana  in  data  21 febbraio 2005, n. 13, concernente il divieto di afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrano di soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara  Fontana  limitatamente  ad  un  solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
 Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 143  del  19 gennaio  2005  con  le  quali  si richiedeva all'Azienda autonoma  di  cura,  soggiorno  e  turismo delle isole di Ischia e di Procida, l'emissione del parere di competenza;
 Vista  la  nota della prefettura di Napoli prot. n 26.2 Gab/Urp del 29 aprile  2005  con  la  quale  si  esprime  il parere favorevole al divieto  d'imbarco  e  circolazione  nel  periodo  estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;
 Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 703  del  18 aprile  2005  con  le  quali  si e' chiesto alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
 Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo regionale per il Lazio  -  Sez.  3°  -  n .  1109  del  18 giugno 1999 che considera i soggetti  non  residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola  di  Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;
 Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione  di  riduzione  dei  veicoli  appartenenti alla popolazione residente,  proposta  dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;
 Vista  la  dichiarazione  di  assenso prodotta congiuntamente dalle sopra richiamate amministrazioni comunali all'emanazione del presente decreto;
 Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Divieto
 
 Dall'11  giugno 2005 al 30 settembre 2005 sono vietati l'afflusso e la  circolazione  sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano  d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti  sul  territorio  della  regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.
 |  |  |  | Art. 2. Divieto
 
 Nel  medesimo  periodo  il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli autoveicoli  di  massa  complessiva  a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.
 |  |  |  | Art. 3. Deroghe
 
 Nel  periodo  e  nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
 a) autoambulanze,   veicoli   delle  forze  dell'ordine  e  carri funebri;
 b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente  alle  giornate  dal  lunedi'  al venerdi', purche' non festive.  Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi  di  prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o  bagagli  al  seguito  di  comitive turistiche provenienti con voli charter  muniti  della  certificazione  del-l'agenzia  di  viaggio  e veicoli  per  il  trasporto  di  cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
 c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 d)  autoveicoli  per  il  trasporto di artisti e attrezzature per occasionali  prestazioni  di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali,  fiere  e  mercati.  Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita';
 e) autobus  di  lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno  sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite  aree  loro  destinate  e  potranno essere ripresi solo alla partenza;
 f) autoveicoli di proprieta' della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di  viabilita', autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;
 g) veicoli  in  uso  a  soggetti  che  risultino  proprietari  di abitazioni  ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur  non  avendo  la  residenza  anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione  di  proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
 h) veicoli  che  trasportano  merci  ed attrezzature destinate ad ospedali  e/o  case  di  cura,  sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
 i) veicoli   che  trasportano  esclusivamente  veicoli  nuovi  da immatricolare;
 j) veicoli,  nel  numero  di uno per ciascun nucleo familiare, di persone   residenti   nel   territorio  della  regione  Campania  che dimostrino  di  soggiornare  per  almeno  trenta  giorni  in una casa privata,  con  regolare contratto di fitto, o per quinidici giorni in un  albergo dei comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, ai quali sara'  rilasciato  apposito bollino dalla polizia urbana dei suddetti comuni.
 |  |  |  | Art. 4. Sanzioni
 
 Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 5. Autorizzazioni in deroga
 
 Al  prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e  reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in   deroga   al   divieto  di  sbarco  sull'isola  di  Ischia.  Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza  sull'isola.  Qualora  le esigenze che hanno dato luogo al rilascio  di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale,  le  amministrazioni  comunali,  in  presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
 |  |  |  | Art. 6. Vigilanza
 
 Il  prefetto  di  Napoli  e  le capitanerie di porto, ognuno per la parte  di  propria  competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica  sorveglianza  del  rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 Roma, 9 maggio 2005
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2005
 
 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 208
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