| 
| Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2005 |  | Interventi  di  protezione  civile relativi all'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Arezzo nei mesi di settembre ed ottobre 1997. (Ordinanza n. 3434). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 30 gennaio 1998, n. 2741,  recante  «Interventi  urgenti  diretti  a fronteggiare i danni conseguenti  alla crisi sismica dei mesi di settembre ed ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti»;
 Vista  la  nota del 30 marzo 2005, con la quale la regione Toscana, in  considerazione della scadenza dello stato di emergenza fissata al 31 dicembre  2004, ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le  ulteriori  fasi  per la prosecuzione delle erogazioni finanziarie relative   agli   interventi  del  piano,  disponendo,  se  del  caso un'eventuale   modifica   dello   stesso,  nonche'  provvedendo  alla programmazione del trasferimento al bilancio regionale, delle risorse giacenti sulla contabilita' speciale del commissario delegato;
 Considerato  che  permane  una  diffusa  situazione  di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile di completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
 Ravvisata  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita' poste  in essere in regime straordinario dal presidente della regione Toscana - commissario delegato;
 Ritenuto,  quindi,  necessario  adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui consentire   al  commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo superamento  della  crisi  ambientale  in  atto  nel territorio della provincia di Arezzo;
 Acquisita l'intesa della regione Toscana;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 
 1.  Il  presidente  della  regione  Toscana,  nominato  Commissario delegato  per  la  situazione  di  emergenza  di  cui in premessa, e' confermato,  fino al 31 dicembre 2005, nell'incarico commissariale ed assicura continuita' alle attivita' precedentemente avviate in regime straordinario.  In  particolare, il commissario delegato provvede, in regime   ordinario,   alla  regolare  prosecuzione  delle  erogazioni finanziarie  relative agli interventi del piano indispensabili per il completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  il  commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale   gia'   operante   presso   la   struttura  commissariale, ricorrendone  le  condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 2.  Per  il  piu'  proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della  collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui  alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate ai sensi dell'art. 6 della ordinanza di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998.
 2.   Alla   data  del  31 dicembre  2005  il  commissario  delegato provvedera' alla chiusura della contabilita' speciale, trasferendo le eventuali  risorse  gia'  impegnate  ma  non  liquidate  alla regione Toscana  che  provvedera' alla relativa gestione, in conformita' alla destinazione gia' approvata dal commissario.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 2.   Il   commissario   delegato   trasmette   trimestralmente   al Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 maggio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |