Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2005
Interventi di protezione civile relativi all'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Arezzo nei mesi di settembre ed ottobre 1997. (Ordinanza n. 3434).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 30 gennaio 1998, n. 2741, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica dei mesi di settembre ed ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti»;
Vista la nota del 30 marzo 2005, con la quale la regione Toscana, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza fissata al 31 dicembre 2004, ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi per la prosecuzione delle erogazioni finanziarie relative agli interventi del piano, disponendo, se del caso un'eventuale modifica dello stesso, nonche' provvedendo alla programmazione del trasferimento al bilancio regionale, delle risorse giacenti sulla contabilita' speciale del commissario delegato;
Considerato che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile di completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal presidente della regione Toscana - commissario delegato;
Ritenuto, quindi, necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo superamento della crisi ambientale in atto nel territorio della provincia di Arezzo;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Toscana, nominato Commissario delegato per la situazione di emergenza di cui in premessa, e' confermato, fino al 31 dicembre 2005, nell'incarico commissariale ed assicura continuita' alle attivita' precedentemente avviate in regime straordinario. In particolare, il commissario delegato provvede, in regime ordinario, alla regolare prosecuzione delle erogazioni finanziarie relative agli interventi del piano indispensabili per il completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso.
 
Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per il piu' proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 
Art. 3.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate ai sensi dell'art. 6 della ordinanza di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998.
2. Alla data del 31 dicembre 2005 il commissario delegato provvedera' alla chiusura della contabilita' speciale, trasferendo le eventuali risorse gia' impegnate ma non liquidate alla regione Toscana che provvedera' alla relativa gestione, in conformita' alla destinazione gia' approvata dal commissario.
 
Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
2. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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