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| Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 20 maggio 2005 |  | Aggiornamento  dei  limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto   l'art.   241,   comma   1,  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento   degli   enti   locali  approvato  con  il  decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  vengono  fissati  i  limiti massimi del compenso base spettante     ai     componenti    degli    organi    di    revisione economico-finanziaria  degli  enti  locali  e che il compenso base e' determinato  in  relazione  alla  classe demografica ed alle spese di funzionamento  e  di  investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;
 Visto  il  decreto  interministeriale 31 ottobre 2001, con il quale sono  stati  fissati  da  ultimo  i  limiti  massimi  del compenso da attribuire ai revisori dei conti;
 Considerata  l'opportunita'  di  aggiornare  tali dati prendendo in considerazione  la  popolazione  residente  calcolata  alla  fine del penultimo   anno   precedente,  secondo  i  dati  ISTAT,  nonche'  la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;
 Visto  l'art.  156  del  citato  testo  unico,  il  quale,  ai fini dell'applicazione    delle   disposizioni   contenute   nel   decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente;
 Considerata  l'opportunita' di aggiornare in base al tasso reale di inflazione  i  parametri  relativi  al  valore medio pro-capite della spesa  corrente  e  della spesa di investimento, in quanto gli stessi sono  desunti  dai  dati  piu'  aggiornati  in possesso del Ministero dell'interno relativi ai consuntivi dell'anno 2001;
 Sentiti  l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunita'  ed  enti  montani (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei dottori  commercialisti,  il  Consiglio  nazionale  dei  ragionieri e periti  commerciali,  ed  i  maggiori  organismi  rappresentativi dei soggetti     facenti     parte     degli    organi    di    revisione economico-finanziaria degli enti locali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Il  limite  massimo  del compenso base annuo lordo spettante ad ogni  componente  degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni  e  delle  province  e'  pari, per ciascuna fascia demografica degli  enti  considerati,  alla  misura  indicata  nella  tabella  A, allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalita':
 a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali   la   cui   spesa  corrente  annuale  pro-capite,  desumibile dall'ultimo  bilancio  preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale  per  fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;
 b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali  la  cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo  bilancio  preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale  per  fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.
 2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro.
 3.  L'eventuale  adeguamento  del compenso deliberato dal consiglio dell'ente  in  relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.   I   limiti   massimi  del  compenso  spettante  ai  componenti dell'organo  di  revisione economico-finanziaria, come determinato in base  al  presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi  in  cui  il  revisore  sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi  previdenziali  posti  a  carico  dell'ente  da specifiche disposizioni di legge.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Ai  componenti  dell'organo  di revisione economico-finanziaria dell'ente  aventi  la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede   l'ente,   spetta   il   rimborso   delle   spese  di  viaggio, effettivamente  sostenute,  per  la  presenza  necessaria o richiesta presso  la  sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le   modalita'  di  calcolo  dei  rimborsi  se  non  determinate  dal regolamento  di  contabilita'  sono  fissate  nella  deliberazione di nomina  o  in  apposita  convenzione  regolante  lo svolgimento delle attivita'  dell'organo  di  revisione.  Ai  componenti dell'organo di revisione   spetta,   ove   cio'   si  renda  necessario  in  ragione dell'incarico   svolto,   il   rimborso  delle  spese  effettivamente sostenute  per  il  vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 maggio 2005
 
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 |  |  |  | Tabella A 
 =====================================================================
 Comuni:                     | =====================================================================
 a) comuni con meno di 500 abitanti             |        euro 2.060
 b) comuni da 550 a 999 abitanti                |        euro 2.640
 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti            |        euro 3.450
 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti            |        euro 5.010
 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti            |        euro 5.900
 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti            |        euro 6.490
 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti          |        euro 8.240
 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti          |        euro 10.020
 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti          |        euro 11.770
 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti        |        euro 13.560
 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti        |        euro 15.310
 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre         |        euro 17.680 Province:                                        |
 a) province sino a 400.00 abitanti             |        euro 15.310
 b) province con oltre 400.00 abitanti          |        euro 17.680
 |  |  |  | Tabella B 
 SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO
 
 =====================================================================
 Comuni:                      | =====================================================================
 a) comuni con meno di 500 abitanti              |        euro 1.127
 b) comuni da 500 a 999 abitanti                 |        euro   853
 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti             |        euro   729
 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti             |        euro   693
 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti             |        euro   664
 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti             |        euro   663
 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti           |        euro   692
 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti           |        euro   724
 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti           |        euro   851
 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti         |        euro   979
 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti         |        euro 1.271
 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre          |        euro 1.347 Province:                                         |
 a) province sino a 400.00 abitanti              |        euro   156
 b) province con oltre 400.00 abitanti           |        euro   103
 |  |  |  | Tabella C 
 SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE COMUNI
 
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 Comuni:                      | =====================================================================
 a) comuni con meno di 500 abitanti              |        euro 1.788
 b) comuni da 500 a 999 abitanti                 |        euro   941
 c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti             |        euro   682
 d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti             |        euro   493
 e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti             |        euro   456
 f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti             |        euro   336
 g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti           |        euro   298
 h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti           |        euro   297
 i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti           |        euro   309
 l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti         |        euro   399
 m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti         |        euro   528
 n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre          |        euro 1.368 Province:                                         |
 a) province sino a 400.00 abitanti              |        euro    86
 b) province con oltre 400.00 abitanti           |        euro    64
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