Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 19 maggio 2005 |
Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 337/04/CONS, concernente il «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni». (Deliberazione n. 160/05/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 19 maggio 2005; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, e l'art. 1, comma 18, che fissa in sessanta unita' il numero massimo di personale che puo' essere assunto con contratto a tempo determinato; Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998; Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, con le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 1; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge n. 350/2003 che conferma la definitiva pianta organica dell'Autorita' nel limite di 320 unita', e prevede, tra l'altro, il limite massimo di trenta unita' di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di conflitti di interessi»; Visto, in particolare, l'art. 9 della sopra citata norma che prevede l'integrazione del ruolo dell'Autorita' con 15 unita', e prevede altresi' che l'Autorita' possa anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unita', personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale; Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267; Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre 2004, concernente il «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004, n. 265; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della sopra richiamata delibera n. 337/04/CONS, che prevede che la dotazione organica dell'Autorita' e' costituita da personale di ruolo a tempo indeterminato nella misura di 280 unita'; da personale assunto con contratto a tempo determinato nel limite di 30 unita'; da personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi nel limite massimo di 30 unita'; ed in ogni caso, il personale non di ruolo non puo' superare complessivamente le 40 unita'; Visto, in particolare l'art. 1, comma 4, della sopra richiamata delibera n. 337/04/CONS che prevede che in prima applicazione, fino all'espletamento delle procedure di mobilita' e dei concorsi pubblici, i limiti relativi alle unita' di personale non di ruolo non si applicano nei confronti del personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato ovvero in comando, fuori ruolo o provvedimento analogo; Vista la delibera n. 464/04/CONS del 22 dicembre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 3; Vista la delibera n. 466/04/CONS del 23 dicembre 2004, recante «Adozione dei bandi di concorso», pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2005; Vista la delibera n. 467/04/CONS del 23 dicembre 2004, recante «Disposizioni per l'attuazione delle procedure di mobilita' volontaria di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2005, n. 22; Tenuto conto che, allo stato, e' ancora in corso l'espletamento dei concorsi pubblici banditi con la sopra citata delibera n. 466/04/CONS; Rilevato che al momento dell'insediamento del Consiglio, il 16 maggio 2005, il personale con contratto a tempo determinato e' complessivamente pari a 37 unita'; Considerata la necessita' di rivedere le disposizioni transitorie di cui alla delibera n. 337/04/CONS per la parte relativa alla quota del personale con contratto a tempo determinato e conseguentemente nella parte relativa al limite generale del personale non di ruolo, al fine di avvalersi del personale attualmente in servizio e di far fronte alle esigenze degli uffici dell'Autorita' e di quelle derivanti dalla costituzione delle segreterie del Presidente e dei Commissari; Sentito il parere favorevole delle organizzazioni sindacali SIBC e FALBI in data 17 maggio 2005, firmatarie dell'accordo del 30 luglio 2004; Sentite le organizzazioni sindacali C.G.I.L. FISAC, FIBA C.I.S.L. e UILCA in data 17 maggio 2005; Udita la relazione del Commissario relatore cons. Nicola D'Angelo; Delibera: Art. 1. Modifiche alle disposizioni transitorie della delibera n. 337/04/CONS 1. Il comma 4 dell'art. 1 della delibera n. 337/04/CONS e' sostituito dal seguente: «4. In prima applicazione, fino all'espletamento dei concorsi pubblici, il limite della quota del personale con contratto a tempo determinato e' elevato fino a sessanta unita'. Le unita' di personale in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, fermo restando il limite complessivo di trenta unita', sono utilizzate lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Conseguentemente la quota del personale non di ruolo di cui al comma 3 puo' essere elevata fino ad un massimo di novanta unita'.». 2. Ai fini del recepimento delle disposizioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, la tabella organica e' riarticolata con successivo provvedimento. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 19 maggio 2005 Il presidente: Calabro' |
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