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| Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 6 aprile 2005 |  | Recepimento della direttiva 2003/73/CE della Commissione che modifica l'allegato   III   della   direttiva   1999/94/CE,   concernente   la disponibilita'  di  informazioni  sul risparmio di carburante e sulle emissioni  di  CO2,  da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la direttiva 2003/73/CE della Commissione del 24 luglio 2003, recante  modifica  dell'allegato  III  della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 Vista  la  legge  4 febbraio  2005,  n. 11, recante «Norme generali sulla  partecipazione  dell'Italia  al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e in particolare l'art. 13;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n.  84,  recante regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente  la  disponibilita'  di  informazioni  sul  risparmio  di carburante  e  sulle  emissioni  di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
 Decreta:
 Art. 1.
 Modifica dell'allegato III
 1.  L'allegato  III  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84 e' sostituito dal seguente:
 «Allegato III
 (previsto dall'art. 5, comma 1)
 DESCRIZIONE DEL MANIFESTO/SCHERMO
 DI VISUALIZZAZIONE ELETTRONICO DA
 ESPORRE PRESSO I PUNTI VENDITA
 1) Il manifesto deve rispettare i seguenti requisiti minimi:
 a) una dimensione minima di 70 cm x 50 cm;
 b) i dati contenuti devono essere di facile lettura.
 2)   Qualora   venga   utilizzato   un  display  elettronico  e  le informazioni  vengano  fornite  su  schermo, questo deve rispettare i seguenti requisiti minimi:
 a) una dimensione minima di 25 cm x 32 cm (17");
 b) i   dati   contenuti  potranno  essere  visualizzati  mediante tecniche di scorrimento.
 3)   I   modelli   di   autovetture   sono  suddivisi  ed  elencati separatamente   a   seconda   del   tipo  di  carburante  (benzina  o combustibile  diesel).  Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati  in  ordine crescente di emissioni di CO2 con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco.
 4)  Per  ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico  del  consumo  ufficiale  di  carburante  e  delle emissioni specifiche  ufficiali  di  CO2. Il consumo ufficiale di carburante e' espresso  come  uno  o  piu' dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale:  litri  per 100 chilometri (1/100 km), chilometri per litro (km/1).  Le  emissioni  specifiche  ufficiali di CO2 sono espresse in grammi  per  chilometro  (g/km) ed approssimate al numero intero piu' vicino.
 Tali  valori  possono  essere espressi in unita' differenti qualora siano  compatibili  con  le  disposizioni  contenute  nel decreto del Presidente  della  Repubblica  12 agosto  1982,  n.  802 e successive modifiche ed integrazioni;
 
 ---->  Vedere tabella di pag. 57  <----
 
 5) Sul  manifesto  ovvero  sul  display  relativo  al  risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 deve figurare il seguente testo:
 «E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa  al  risparmio  di  carburante  e alle emissioni di CO2; che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture».
 Nel  caso  di  un  display  provvisto di schermo di visualizzazione elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile.
 6)  Sul  manifesto  ovvero  sul display deve figurare il seguente testo:
 «Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori  non  tecnici  contribuiscono  a  determinare  il  consumo di carburante  e  le  emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio  e'  il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre».
 Nel  caso  di  un  display  provvisto di schermo di visualizzazione elettronico il messaggio deve essere costantemente visibile.
 7)  il  manifesto  ovvero  il  display  deve  essere  integralmente aggiornato  almeno  ogni  sei  mesi.  Qualora  si utilizzi un display elettronico,   i   dati  devono  essere  aggiornati  almeno  su  base trimestrale.
 8)  il  manifesto  ovvero il display puo' essere sostituito in modo completo  e permanente da uno schermo di visualizzazione elettronico. In  tale caso lo schermo di visualizzazione elettronico dovra' essere presentato   in   modo   tale  da  sollecitare  la  sensibilita'  del consumatore  con  un  grado  di  intensita'  almeno  pari rispetto al manifesto ovvero al display.».
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 aprile 2005
 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 8
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