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| Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 17 maggio 2005, n. 91 |  | Concessione  di  un  contributo  volontario  al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.   Al  fine  di  mantenere  gli  equilibri  finanziari  esistenti all'interno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), e' autorizzata la concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione   tecnica  (FCT)  dell'Agenzia  di  euro  3.600.000  per ciascuno  degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.   Per   gli  anni  successivi  al  2007  si  provvede  ai  sensi dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 17 maggio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3150):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 18 ottobre 2004.
 Assegnato   alla   commissione   3ª   (Affari   esteri,
 emigrazione)  in  sede  deliberante,  l'8 novembre 2004 con
 pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  ed  approvato  il 16
 febbraio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5649):
 Assegnato   alla   III  commissione  (Affari  esteri  e
 comunitari)  in  sede  referente  il  28  febbraio 2005 con
 pareri delle commissioni I, V, VII e X.
 Esaminato dalla III commissione in sede referente il 16
 marzo 2005 ed il 28 aprile 2005.
 Esaminato  in  aula  il 2 maggio 2005 ed approvato il 4
 maggio 2005.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
 invariati il valore e l'efficacia.
 Note all'art. 1:
 -  Il  testo  dell'art.  11, comma 3, lettera d), della
 legge  5  agosto  1978,  n. 468 (Riforma di alcune norme di
 contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
 cosi' come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 25
 giugno  1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e
 contabile), e' il seguente:
 «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2. (Omissis).
 3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti finanziari con decorrenza da primo anno considerato
 nel bilancio pluriennale e in particolare:
 a)-c) (Omissis);
 d)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, della
 quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
 permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
 quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
 e)-i-quater) (Omissis)».
 
 
 
 
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