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| Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005, n. 93 |  | Nuovo  regolamento  di  esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante  nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente  disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la  legge  9  luglio  1990,  n. 185, recante nuove norme sul controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei materiali d'armamento;
 Vista  la  legge  17 giugno  2003,  n.  148,  recante  ratifica  ed esecuzione   dell'accordo  quadro  tra  la  Repubblica  francese,  la Repubblica  federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna,  il  Regno  di  Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda   del  nord  relativo  alle  misure  per  facilitare  la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con   allegato,  fatto  a  Farnborough  il  27 luglio  2000,  nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 25 settembre  1999,  n.  448, recante nuovo regolamento di esecuzione della  legge  9 luglio  1990,  n.  185,  recante  nuove  norme per il controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei materiali d'armamento;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430, recante unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della programmazione  economica  e  riordino  delle  competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
 Visto  l'articolo  10,  comma  2,  della delibera del CIPE 6 agosto 1999,  recante  regolamento  concernente il riordino delle competenze del  CIPE,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257;
 Considerata  la  necessita'  di  emanare  un  nuovo  regolamento di esecuzione  della  legge  9 luglio  1990,  n.  185,  ai  sensi  degli articoli 29  e  30  della legge medesima, che tenga conto delle varie modifiche normative nel tempo intervenute;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 giugno 2004;
 Tenuto   conto  della  necessita'  di  adeguarsi  alle  indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere medesimo, ad eccezione di quelle  relative  alla  disciplina  cui  assoggettare  il comando del personale  di  altre amministrazioni presso il Ministero degli affari esteri,  in  ragione  della  specificita'  della struttura presso cui detto comando e' disposto;
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Abbreviazioni
 1.  Nel  presente  regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:
 a) legge: alla legge 9 luglio 1990, n. 185, cosi' come modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148;
 b) materiali:  ai  materiali  di  armamento di cui all'articolo 2 della legge;
 c) elenco:   all'elenco   dei   materiali  di  armamento  di  cui all'articolo 2, comma 3, della legge;
 d) registro:   al   registro   nazionale  delle  imprese  di  cui all'articolo 3 della legge;
 e) operatore  ed  operatori: ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonche' ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;
 f) operazione  ed  operazioni:  a  esportazione  ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione   di   licenze   di   fabbricazione  e  trasformazione  o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2,  commi  5  e  7,  della  legge;  prestazione  di  servizi  di  cui all'articolo  2,  comma  6,  all'articolo  9,  comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;
 g) comitato:  al  comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
 - La  legge  9  luglio 1990, n. 185, reca: «Nuove norme
 sul  controllo  dell'esportazione,  importazione e transito
 dei materiali di armamento».
 - La  legge  17 giugno 2003, n. 148, reca: «Ratifica ed
 esecuzione  dell'accordo quadro tra la Repubblica francese,
 la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
 il  Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di
 Gran  Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure
 per   facilitare   la   ristrutturazione   e  le  attivita'
 dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
 Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge
 9 luglio 1990, n. 185».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 25  settembre  1999,  n.  448,  reca:«Nuovo  regolamento di
 esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185».
 - Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca:
 «Unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro e del bilancio e
 della  programmazione economica e riordino delle competenze
 del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
 94.».
 - Il  testo  dell'art.  10, comma 2, della delibera del
 CIPE  6  agosto  1999  (Regolamento concernente il riordino
 delle  competenze  del  CIPE),  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257, e' il seguente:
 «Art.  10  (Devoluzione  di funzioni al Ministero degli
 affari esteri). - 1. (Omissis);
 2.  E'  attribuita al Ministero degli affari esteri, di
 intesa  con  i  Ministeri della difesa, dell'industria, del
 commercio  e dell'artigianato, del commercio con l'estero e
 con  il  competente  ufficio della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,  la  definizione  degli  indirizzi  per  le
 politiche  degli  scambi  nel  settore della difesa e delle
 direttive  generali  per l'esportazione e l'importazione di
 materiale  di  armamento,  ai sensi dell'art. 6 della legge
 9 luglio 1990, n. 185».
 Nota all'art. 1:
 - Per  il  titolo della citata legge n. 185 del 1990 si
 veda la nota alle premesse.
 - Il testo degli articoli 29 e 30 della citata legge n.
 185 del 1990, e' il seguente:
 «Art.   29   (Regolamento  di  esecuzione). - 1.  Entro
 centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
 legge,   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  sara'  emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
 23 agosto  1988, n. 400, il regolamento contenente le norme
 di esecuzione.
 «Art.   30   (Distacco   di   personale). - 1.  Per  lo
 svolgimento  delle  attivita'  connesse  al  rilascio delle
 autorizzazioni   previste   dalla   presente   legge,   nel
 regolamento   d'esecuzione   di  cui  all'art.  29  saranno
 emanate,  ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3,
 norme  per  il distacco al Ministero degli affari esteri di
 personale di altre amministrazioni».
 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 2, e 311 della
 citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente:
 «Art.  2  (Materiali  di armamento). - 1. Ai fini della
 presente  legge, sono materiali di armamento quei materiali
 che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
 di  progettazione,  sono tali da considerarsi costruiti per
 un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
 2.  I  materiali  di  armamento  di cui al comma 1 sono
 classificati nelle seguenti categorie:
 a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
 b) anni    da    fuoco    automatiche    e   relativo
 munizionamento;
 c) armi  ed  armamento  di  medio  e grosso calibro e
 relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
 al comma 3;
 d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
 e) carri  e  veicoli  appositamente costruiti per uso
 militare;
 f) navi   e  relativi  equipaggiamenti  appositamente
 costruiti per uso militare;
 g) aeromobili     ed     elicotteri     e    relativi
 equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
 h) polveri,  esplosivi,  propellenti, ad eccezione di
 quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
 i) sistemi  o  apparati elettronici, elettro-ottici e
 fotografici appositamente costruiti per uso militare;
 l) materiali    speciali    blindati    appositamente
 costruiti per uso militare;
 m) materiali specifici per l'addestramento militare;
 n) macchine,    apparecchiature    ed    attrezzature
 costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo
 delle armi e delle munizioni;
 o) equipaggiamenti  speciali  appositamente costruiti
 per uso militare.
 3.  L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere
 nelle  categorie di cui al comma 2 e' approvato con decreto
 del  Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli
 affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria,
 del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  partecipazioni
 statali  e  del  commercio  con l'estero, da emanarsi entro
 centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
 presente  legge.  L'individuazione  di  nuove  categorie  e
 l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono
 disposti  con  decreto da adottarsi nelle forme suindicate,
 avuto    riguardo    alla   evoluzione   della   produzione
 industriale,  a  quella  tecnologica,  nonche' agli accordi
 internazionali cui l'Italia aderisce.
 4.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati
 materiali di armamento:
 a) ai   soli  fini  dell'esportazione,  le  parti  di
 ricambio  e  quei componenti specifici dei materiali di cui
 al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
 b) limitatamente  alle  operazioni  di esportazione e
 transito,  i  disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di
 documentazione     e    d'informazione    necessari    alla
 fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
 al comma 2.
 5.  La presente legge si applica anche alla concessione
 di  licenze  per  la  fabbricazione  fuori  del  territorio
 nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
 del comma 4.
 6.  La prestazione di servizi per l'addestramento e per
 la  manutenzione,  da  effettuarsi  in Italia o all'estero,
 quando  non  sia  gia' stata autorizzata contestualmente al
 trasferimento   di  materiali  di  armamento,  e'  soggetta
 esclusivamente  al  nulla  osta  del Ministro della difesa,
 sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri e dell'interno,
 purche'    costituisca    prosecuzione   di   un   rapporto
 legittimamente autorizzato.
 7.   La  trasformazione  o  l'adattamento  di  mezzi  e
 materiali  per  uso  civile  forniti  dal nostro Paese o di
 proprieta'  del  committente, sia in Italia sia all'estero,
 che  comportino,  per  l'intervento  di  imprese  italiane,
 variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
 materiale,  sono  autorizzati secondo le disposizioni della
 presente legge».
 «Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso
 il  Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale
 -  Direttore  nazionale  degli  armamenti,  e' istituito il
 registro  nazionale  delle  imprese  e  consorzi di imprese
 operanti  nel,  settore  della  progettazione,  produzione,
 importazione,   esportazione,  manutenzione  e  lavorazioni
 comunque  connesse  di  materiale di armamento, precisate e
 suddivise  secondo  le  funzioni  per le quali l'iscrizione
 puo'  essere  accettata. Copie di tale registro nazionale e
 dei  suoi  aggiornamenti  sono  trasmesse, per i fini della
 presente   legge,   ai   Ministeri   degli  affari  esteri,
 dell'interno,  delle finanze, dell'industria, del commercio
 e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
 2.  Solo  agli  iscritti  al registro nazionale possono
 essere  rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative
 contrattuali  e  ad  effettuare operazioni di esportazione,
 importazione, transito di materiale di armamento.
 3.  L'iscrizione  al  registro  di cui al comma 1 tiene
 luogo   dell'autorizzazione   di  cui  all'art.  28,  comma
 secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
 approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi
 restando  i  requisiti  indicati  all'art.  9  della  legge
 18 aprile 1975, n. 110.
 4.  Le  domande  di  iscrizione  al registro nazionale,
 corredate  della  documentazione  necessaria  a  comprovare
 l'esistenza  dei  requisiti richiesti, secondo le modalita'
 che  saranno  prescritte  con  decreto  del  Ministro della
 difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
 commercio  con  l'estero,  devono  essere  presentate dalle
 imprese  che  vi  abbiano interesse purche' in possesso dei
 seguenti requisiti soggettivi:
 a) per  le  imprese  individuali e per le societa' di
 persone,  la  cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
 legale  rappresentante,  ovvero  la residenza in Italia dei
 suddetti,  purche'  cittadini di Paesi legati all'Italia da
 un trattato per la collaborazione giudiziaria;
 b) per  le  societa'  di capitali, purche' legalmente
 costituite   in   Italia   ed   ivi  esercitanti  attivita'
 concernenti  materiali soggetti al controllo della presente
 legge,  la  residenza  in  Italia dei soggetti titolari dei
 poteri  di  rappresentanza  ai  fini  della presente legge,
 purche'  cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da
 un trattato per la collaborazione giudiziaria.
 5.   Possono   essere  altresi'  iscritti  al  registro
 nazionale   i   consorzi   di  imprese  costituiti  con  la
 partecipazione  di  una o piu' imprese iscritte al registro
 nazionale  purche' nessuna delle imprese partecipanti versi
 nelle  condizioni  ostative  di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e
 12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia
 i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
 6.   Sono   inoltre   iscritti  d'ufficio  al  registro
 nazionale  i  consorzi  industriali  promossi  a seguito di
 specifiche  intese  intergovernative o comunque autorizzati
 dai competenti organi dello Stato italiano.
 7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare
 al  Ministero  della difesa ogni variazione dei soggetti di
 cui  al  comma  4,  lettere  a)  e  b),  e  al  comma 5, il
 trasferimento  della sede, la istituzione di nuove sedi, la
 trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
 8.  Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
 iscrizione le imprese dichiarate fallite.
 9.  Si  applicano  le norme di sospensione, decadenza e
 non  iscrivibilita'  stabilite dalla, legge 31 maggio 1965,
 n. 575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982,
 n. 646.
 10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
 iscrizione  le  imprese  i  cui  rappresentanti indicati al
 comma  4,  lettere  a)  e  b),  siano stati definitivamente
 riconosciuti    come    appartenuti   o   appartenenti   ad
 associazioni  segrete  ai  sensi  dell'art.  1  della legge
 25 gennaio  1982,  n. 17, o siano state condannate ai sensi
 della  legge  20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle
 leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato con regio decreto
 18 giugno  1931,  n. 773, e successive modificazioni, della
 legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge.
 11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
 iscrizione  le  imprese  i  cui legali rappresentanti siano
 stati  condannati,  con  sentenza passata in giudicato, per
 reati di commercio illegale di materiali di armamento.
 12.  Non  sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese
 dalla  iscrizione le imprese che, in violazione del divieto
 di  cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate,
 ex  dipendenti  delle  amministrazioni dello Stato prima di
 tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
 13.   Il   verificarsi   delle  condizioni  di  cui  ai
 precedenti  commi  8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o
 la  cancellazione  dal  registro  nazionale,  disposta  con
 decreto   del  Ministro  della  difesa,  da  comunicare  al
 Ministeri di cui al comma 1.
 14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione
 l'impresa   potra'   ottenere  l'iscrizione  stessa  o,  se
 cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
 15.  In  pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
 impedimenti  di  cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o
 il  consorzio  potranno esercitare le normali attivita' nei
 limiti   delle   autorizzazioni  concesse  e  in  corso  di
 validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
 Ad    essi    non    potranno   essere   rilasciate   nuove
 autorizzazioni».
 «Art.  1  (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione,
 l'importazione  e  il  transito  di  materiale di armamento
 nonche'  la  cessione  delle relative licenze di produzione
 devono  essere  conformi  alla  politica estera e di difesa
 dell'Italia.  Tali  operazioni  vengono regolamentate dallo
 Stato  secondo  i  principi della Costituzione repubblicana
 che  ripudia  la  guerra  come  mezzo  di risoluzione delle
 controversie internazionali.
 2.  L'esportazione,  l'importazione  e  il transito dei
 materiali  di  armamento,  di  cui  all'art.  2, nonche' la
 cessione   delle   relative  licenze  di  produzione,  sono
 soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
 3.  Il  Governo predispone misure idonee ad assecondare
 la  graduale differenziazione produttiva e la conversione a
 fini civili delle industrie nel settore della difesa.
 4.  Le  operazioni  di  esportazione  e  transito  sono
 consentite  solo  se  effettuate  con  governi esteri o con
 imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.
 5.  L'esportazione  ed  il  transito  di  materiali  di
 armamento,  nonche'  la  cessione delle relative licenze di
 produzione,  sono  vietati quando siano in contrasto con la
 Costituzione,  con gli impegni internazionali dell'Italia e
 con i fondamentali interessi della sicurezza dello
 Stato,  della lotta contro il terrorismo e del mantenimento
 di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando manchino
 adeguate   garanzie   sulla   definitiva  destinazione  dei
 materiali.
 6.  L'esportazione  ed  il  transito  di  materiali  di
 armamento sono altresi' vietati:
 a) verso  i  Paesi  in  stato di conflitto armato, in
 contrasto  con  i  principi  dell'art. 51 della Carta delle
 Nazioni  unite,  fatto  salvo  il  rispetto  degli obblighi
 internazionali  dell'Italia  o le diverse deliberazioni del
 Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare previo parere delle
 Camere;
 b) verso  Paesi  la  cui  politica  contrasti  con  i
 principi dell'art. 11 della Costituzione;
 c) verso   i   Paesi  nei  cui  confronti  sia  stato
 dichiarato  l'embargo  totale  o  parziale  delle forniture
 belliche da parte delle Nazioni unite o dell'Unione europea
 (UE);
 d) verso  i  Paesi i cui governi sono responsabili di
 gravi   violazioni   delle  convenzioni  internazionali  in
 materia  di  diritti umani, accertate dai competenti organi
 delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;
 e) verso  i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai
 sensi  della  legge  26 febbraio  1987, n. 49, destinino al
 proprio  bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di
 difesa del paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
 di  aiuti  ai  sensi della stessa legge, ad eccezione degli
 aiuti  alle  popolazioni  nei  casi di disastri e calamita'
 naturali.
 7.   Sono  vietate  la  fabbricazione,  l'importazione,
 l'esportazione  ed il transito di armi biologiche, chimiche
 e  nucleari,  nonche'  la  ricerca  preordinata  alla  loro
 produzione  o  la  cessione  della  relativa tecnologia. Il
 divieto  si  applica anche agli strumenti e alle tecnologie
 specificamente progettate per la costruzione delle suddette
 armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e
 della biosfera a fini militari.
 8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale
 di armamento sono vietate, ad eccezione:
 a) delle    importazioni    effettuate   direttamente
 dall'Amministrazione  dello Stato o per conto di questa per
 la    realizzazione   dei   programmi   di   armamento   ed
 equipaggiamento  delle  forze  armate  e  di,  polizia, che
 possono essere consentite direttamente dalle dogane;
 b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti
 al  registro  nazionale  delle  imprese  di cui all'art. 3,
 previa autorizzazione di cui all'art. 13;
 c) delle   importazioni   temporanee,  effettuate  da
 soggetti  iscritti  al  registro nazionale delle imprese di
 cui  all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento
 in precedenza esportati;
 d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici,
 nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  in  relazione
 all'esercizio   di   attivita'   di   carattere  storico  o
 culturale,  previe  le  autorizzazioni  di polizia previste
 dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 e) delle   importazioni   temporanee   effettuate  da
 imprese   straniere   per   la   partecipazione   a   fiere
 campionarie,   mostre  ed  attivita'  dimostrative,  previa
 autorizzazione  del  Ministero  dell'interno  rilasciata  a
 seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
 9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
 a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente
 o   per  conto  dell'amministrazione  dello  Stato  per  la
 realizzazione   di   propri   programmi   di  armamento  ed
 equipaggiamento delle forze annate e di polizia;
 b) le  esportazioni  o concessioni dirette da Stato a
 Stato,  a  fini  di assistenza militare, in base ad accordi
 internazionali;
 c) il   transito  di  materiali  di  armamento  e  di
 equipaggiamento  per  i bisogni di forze dei Paesi alleati,
 secondo  la  definizione  della  Convenzione  sullo statuto
 delle  Forze  della  NATO,  purche'  non  siano  invocate a
 qualsiasi  titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e
 XIV   della  Convenzione  tra  gli  Stati  partecipanti  al
 Trattato  Nord  Atlantico, ratificata con legge 30 novembre
 1955, n. 1335.
 10.  Le  esportazioni  temporanee  di  cui  al comma 9,
 lettera  a),  sono comunque vietate verso i Paesi di cui al
 comma 6 del presente articolo.
 11.   Sono  escluse  altresi'  dalla  disciplina  della
 presente  legge  le  armi  sportive  e da caccia e relative
 munizioni;  le  cartucce per uso industriale e gli artifizi
 luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
 cui  all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche'
 le   armi  corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;  le
 riproduzioni  di  armi  antiche  e gli esplosivi diversi da
 quelli ad uso militare.».
 - Il   testo  dell'art.  9,  comma  5,  lettera  a),  e
 dell'art.  11,  comma  2, lettera b), della citata legge n.
 185 del 1990, e' il seguente:
 «5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
 difesa importazioni ed esportazioni:
 a) di   ricambi,   componenti   e   servizi   per  la
 manutenzione  e  riparazione  di  materiali gia' oggetto di
 contratti   autorizzati,   ma  nei  quali  tali  specifiche
 previsioni non erano contenute o siano scadute;»
 «2. Nella domanda devono essere indicati:
 omissis;
 b) l'ammontare  del  contratto  e  l'indicazione  dei
 termini  finali di consegna, anche frazionata, previsti dal
 contratto   medesimo,   nonche'   le   condizioni   per  la
 disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
 di  servizi  di  manutenzione  o  per  la cessione di altri
 servizi di assistenza;»
 - Il  testo  dell'art.  7 della citata legge n. 185 del
 1990, e' il seguente:
 «Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
 il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per
 l'esportazione,  l'importazione ed il transito di materiali
 di  armamento.  Detto  Comitato  esprime pareri al Ministro
 degli     affari    esteri    ai    fini    del    rilascio
 dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.
 2.  Il  Comitato  e'  nominato con decreto del Ministro
 degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
 Ministero  degli  affari  esteri,  di grado non inferiore a
 ministro   plenipotenziario,   che   lo  presiede,  da  due
 rappresentanti  dei  Ministeri dell'interno, della difesa e
 del  commercio  con  l'estero,  e  da un rappresentante dei
 Ministeri  delle  finanze,  dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato,    delle    partecipazioni    statali   e
 dell'ambiente.  Nello  stesso  decreto  vengono  nominati i
 supplenti  di  tutti i componenti effettivi. Le funzioni di
 segretario  sono  assolte  da  un funzionario del Ministero
 degli affari esteri.
 3.  Il  Comitato  si avvale della consulenza tecnica di
 due  esperti  nominati dal Ministro degli affari esteri, di
 concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato  e  delle  partecipazioni  statali  e puo'
 avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
 designati  di  volta  in  volta dal presidente del Comitato
 stesso sentito il parere dei membri.
 4.   Il  Comitato  e'  validamente  costituito  con  la
 presenza di due terzi dei suoi componenti.
 5.  Il  Comitato  e'  rinnovato  ogni  tre  anni  ed  i
 componenti possono essere confermati per una volta sola.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Comunicazioni, domande e documentazioni
 1.  Le  comunicazioni e domande di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e 6,  all'articolo  7,  commi  1,  4  e  5,  all'articolo  9,  comma 1, all'articolo  10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma  1,  del  presente  regolamento  sono  sottoscritte  dal legale rappresentante  dell'operatore  o  da  un  suo delegato, la firma dei quali  e'  autenticata  ai  sensi  di  legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni  e  domande sottoscritte dal delegato e' allegata anche la  delega,  in  originale  o  copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.
 2.  Le  certificazioni  rilasciate  dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali  risulti  la  qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso  Paese  a  produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina    della    legge,   devono   essere   legalizzate   dalla rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  territorialmente competente.  Sono  fatte  salve  le  convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.
 3.  I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini  delle  autorizzazioni  e  nulla-osta  di  cui  alla legge, sono presentati  corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e'  asseverata  nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea.
 |  |  |  | Art. 3. Pubblicita' e informazioni
 1.  Le  direttive  di  cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9, comma  1,  all'articolo  10, commi 1 e 4, e all'articolo 12, comma 2, del  presente  regolamento  sono  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Le  unita'  organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene  all'operazione  in  qualunque  fase  del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai principi della legge.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita'
 1.  Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti   l'attuazione   della   legge   si  applicano  le  vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
 2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi  dell'articolo  21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto  al  comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la  sicurezza,  con le modalita' ed i contenuti definiti dalla stessa Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
 3.  Entro  i  quindici  giorni  successivi alla data di ricevimento della  domanda  l'autorizzazione  di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.
 4.  Nel  caso  di  visite  contemplate  da intese intergovernative, l'Autorita'  di  cui  al  comma  2  rilascia l'autorizzazione secondo modalita'  e  nei  termini  conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il  regio  decreto  11 luglio  1941,  n.  1161, reca:
 «Norme relative al segreto militare.».
 Nota all'art. 4:
 -  Il  testo dell'art. 21 della citata legge n. 185 del
 1990, e' il seguente:
 «Art.  21 (Seminari soggiorni di studio e visite). - 1.
 La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Ministro    della   difesa,   su   richiesta   dell'impresa
 interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio
 e  visite  di  cittadini italiani e stranieri in Italia che
 abbiano  ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da
 classifica di segretezza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Principi generali per le trattative contrattuali
 1.  Salve  le  condizioni  o  limitazioni che siano disposte per il rilascio   di   singole  autorizzazioni  e  nulla-osta  a  trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio  e  i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, e' vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere   la  trattativa  contrattuale,  di  qualunque  informazione classificata   nonche',   se  l'operatore  ne  sia  informato,  delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.
 2.  Sono  considerate  apposite  intese  intergovernative,  ai fini dell'applicazione  dell'articolo  9,  comma 4, della legge, quelle in cui e' esplicitamente contemplata la possibilita' che fra i due Paesi possano   avvenire   operazioni   di  interscambio  di  materiali  di armamento.
 3.  Le  apposite  intese  intergovernative,  il  cui contenuto deve essere  preventivamente  sottoposto  alla  valutazione  del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:
 a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra  Stato e Stato oppure societa' private autorizzate dai rispettivi governi;
 b) prevedere   che  i  rispettivi  governi  si  impegnino  a  non riesportare  il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;
 c) fare  esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2,  comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo  2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non  indicate,  quelle  che  concorrono  all'allestimento  finale del sistema.
 4.  In  particolare,  rientrano  in  questo  tipo  di  intese  quei Memoranda of Understanding (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Il testo dell'art. 9, commi 2 e 4, della citata legge
 n. 185 del 1990, e' il seguente:
 «Art.  9  (Disciplina delle trattative contrattuali). -
 1. (Omissis).
 2.  Entro  sessanta  giorni  il  Ministro  degli affari
 esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare
 la prosecuzione della trattativa.
 3. (Omissis).
 4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle
 operazioni  di  esportazione,  importazione  e transito dei
 materiali  di  armamento  da e verso Paesi NATO e UE ovvero
 delle    operazioni    contemplate   da   apposite   intese
 intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
 difesa  che,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della
 comunicazione,   ha   facolta'  di  disporre  condizioni  o
 limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.».
 Nota all'art. 5, comma 3, lettera c):
 - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge
 n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Trattative contrattuali
 1.   Ogni   comunicazione  di  inizio  di  trattative  contrattuali riguardante  le  operazioni  di  cui  all'articolo  9  della legge e' presentata   dall'operatore  contemporaneamente  ai  Ministeri  degli affari  esteri e della difesa, con le modalita' indicate nei seguenti commi  e  secondo  le  direttive  del  Ministro  degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:
 a) estremi di iscrizione nel registro;
 b) denominazione  ed  indirizzo  dei  partecipanti,  a  qualunque titolo, alle trattative;
 c) oggetto   del   contratto   che   si  intende  stipulare,  con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e  delle  loro  caratteristiche,  in  riferimento  alla  lista di cui all'articolo  18  della  legge  od  eventualmente  all'elenco  di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;
 d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;
 e) quantita'  stimata  o preventivata dei materiali, con relativa unita'   di  misura,  e  dei  servizi,  nonche'  loro  classifica  di segretezza;
 f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario  in  caso  di  esportazione,  di  provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
 g) imprese  di  destinazione  intermedia  e  finale  in  caso  di esportazione,  di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
 h) gli   estremi   della   abilitazione   societaria   rilasciata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza ed il relativo livello;
 i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, ad esclusione  della  lettera  e)  del  medesimo  comma,  estremi  della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;
 l) gli  estremi  del  bando  della  gara  cui l'operatore intenda eventualmente partecipare.
 2.  Per  le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera  a), della  legge,  si  intendono  incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione  di  attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.
 3.  Nei  casi  in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano  avvalersi  del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della  legge,  il relativo parere e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.
 4.  Durante  il  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione di cui all'articolo  10  della  legge,  l'operatore  comunica, con le stesse modalita'  di  cui  al  comma  1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.
 5.  Se  le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali  delle  trattative  cui  si  riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli   affari  esteri  e  il  Ministero  della  difesa,  secondo  le rispettive  competenze,  ne  informano  l'operatore interessato entro quindici   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della  predetta comunicazione,   dalla   quale   decorrono   i   termini   del  nuovo procedimento.  Se  la  variazione  riguarda  dati  non essenziali, le predette  amministrazioni,  secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.
 6.  Al  procedimento  per  il  rinnovo  delle autorizzazioni di cui all'articolo  10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore,  si  applicano  le  disposizioni  che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.
 7.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi   congiunti   intergovernativi  sottoposti  alle  procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, lettera a), della legge.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 9 e 18 della
 citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente:
 «Art.  9  (Disciplina delle trattative contrattuali). -
 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono
 comunicare  al  Ministro  degli affari esteri e al Ministro
 della   difesa  l'inizio  di  trattative  contrattuali  per
 l'esportazione,  l'importazione  e il transito di materiale
 d'armamento.
 2.  Entro  sessanta  giorni  il  Ministro  degli affari
 esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare
 la prosecuzione della trattativa.
 3.  Il  Ministro  puo'  disporre  altresi' condizioni o
 limitazioni  alle  attivita'  medesime,  tenuto  conto  dei
 principi  della  presente  legge  e  degli indirizzi di cui
 all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.
 4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle
 operazioni  di  esportazione,  importazione  e transito dei
 materiali  di  armamento  da e verso Paesi NATO e UE ovvero
 delle    operazioni    contemplate   da   apposite   intese
 intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
 difesa  che,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della
 comunicazione,   ha   facolta'  di  disporre  condizioni  o
 limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
 5.  Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
 difesa importazioni ed esportazioni:
 a) di   ricambi,   componenti   e   servizi   per  la
 manutenzione  e  riparazione  di  materiali gia' oggetto di
 contratti   autorizzati,   ma  nei  quali  tali  specifiche
 previsioni non erano contenute o siano scadute;
 b) di  materiali  gia'  regolarmente  esportati e che
 debbano  essere  reimportati o riesportati temporaneamente,
 anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
 c) di  materiali  importati,  ed  eventualmente anche
 esportati,  e  che debbano essere restituiti ai costruttori
 per difetti, inidoneita' e simili;
 d) di   attrezzature   da   inviare   in   temporanea
 esportazione  o  importazione  per  installazione,  messa a
 punto,  prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla
 importazione   od  esportazione,  ma  senza  che  gli  atti
 relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
 e) di  materiali  di armamento a fini' di esibizioni,
 mostre  e  dimostrazioni  tecniche;  dei relativi manuali e
 descrizioni  tecniche  e  di ogni altro ausilio predisposto
 per  la  presentazione  dei  materiali  stessi,  nonche' di
 campionature  per la partecipazione a gare, appalti e prove
 di valutazione.
 6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le
 attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del
 comitato di cui all'art. 7.
 7.  L'eventuale  rifiuto di una autorizzazione, nonche'
 eventuali   condizioni   e   limitazioni,  dovranno  essere
 motivati e comunicati all'impresa interessata.
 7-bis.  Sono  escluse  dalla  disciplina  del  presente
 articolo  le  operazioni  svolte  nel  quadro  di programmi
 congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».
 «Art.  18  (Lista  dei  materiali).  -  1.  Le  imprese
 esportatrici  dei  materiali  di  armamento  indicati nella
 presente  legge,  entro  centoventi  giorni  dalla  data di
 entrata  in  vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3,
 sono  tenute  a  depositare  presso  la  commissione di cui
 all'art.  4  la lista dei materiali di armamento oggetto di
 esportazione   con   l'indicazione,  per  ognuno  di  essi,
 dell'eventuale  classifica  di  segretezza  precedentemente
 apposta  dal  Ministero della difesa. Allo stesso Ministero
 sono  altresi'  comunicati,  con  gli  stessi  criteri, gli
 eventuali aggiornamenti della lista.».
 -  Il  testo dell'art. 10 della citata legge n. 185 del
 1990, e' il seguente:
 «Art.  10  (Effetti  e  durata dell'autorizzazione alle
 trattative).   -   1.   L'autorizzazione   ad  iniziare  le
 trattative  contrattuali  di  cui all'art. 9 non conferisce
 all'impresa   il   diritto   di   ottenere   le  successive
 autorizzazioni  di cui all'art. 13 e puo' essere soggetta a
 limitazioni  o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e
 puo'  essere  rinnovata  in  relazione  all'andamento delle
 trattative.
 2.  L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca
 ai sensi del successivo art. 15.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti
 e cessioni di licenze di produzione
 1.  La  domanda  per  l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge,  e' presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri che  provvede  di  norma  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  a rilasciare  l'autorizzazione  richiesta  ovvero  a  comunicarne,  con provvedimento  motivato,  il  diniego.  Il  decorso del termine resta sospeso  in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da  parte  dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa.  Nella  domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge:
 a) estremi di iscrizione nel registro;
 b) tipo  di  materiali  oggetto  dell'operazione  con  estremi di riferimento   da   lista  di  cui  all'articolo  18  della  legge  ed eventualmente  all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente;
 c) classifica   di   segretezza   del  materiale  o  dell'oggetto dell'operazione;
 d) Paesi  di  provenienza  per  operazioni  di  importazione e di transito;
 e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;
 f) modalita'   di   regolamento   finanziario  delle  prestazioni comprese nell'operazione;
 g) dogane    interessate   dall'esecuzione,   anche   frazionata, dell'operazione;
 h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari  esteri comunica se accludere il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge.
 2.  L'obbligo  di  accludere  alla  domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione   a   trattare  o  del  nulla-osta  e'  adempiuto dall'operatore  presentando  copia  della  comunicazione di inizio di trattative   e,  ove  emanato,  del  provvedimento  che  abbia  posto condizioni e limitazioni.
 3.  Nel  caso  le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo,  siano  rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso entro  quindici  giorni  dalla  data della richiesta. Ove il comitato abbia  rappresentato  proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare,  il  termine  e'  prorogato  per  la  stessa  durata,  a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.
 4.  Per  l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge,  si  provvede  entro  trenta  giorni dalla data di ricevimento della  relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.
 5.  La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui  all'articolo  11,  comma  5-bis,  della  legge, e' presentata al Ministero  degli  affari  esteri  ed  inviata  per conoscenza, a cura dell'operatore,  al Ministero della difesa. Il Ministero degli affari esteri  provvede,  di  norma  entro  il  termine di sessanta giorni a rilasciare   l'autorizzazione   richiesta   o   a   comunicare,   con provvedimento  motivato,  il  diniego.  Il  decorso del termine resta sospeso  in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da  parte  del  Ministero  degli  affari esteri sino all'acquisizione della  stessa.  Nella  domanda, redatta secondo le modalita' indicate dal  Ministero degli esteri dovranno essere indicati anche i seguenti dati:
 a) estremi di iscrizione nel registro;
 b) le societa' estere che partecipano al programma;
 c) descrizione del programma;
 d) Paesi partecipanti al programma.
 6.   In   caso   di   rilascio   di  licenza  globale  di  progetto l'autorizzazione  alle  trattative contrattuali di cui all'articolo 6 e'  considerata  decaduta  dalla  data  di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Il  testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del
 1990, e' il seguente:
 «Art.  11  (Domanda  di  autorizzazione).  -  1.  Per i
 materiali  assoggettati  alle  disposizioni  della presente
 legge  la  domanda  di  autorizzazione  per l'esportazione,
 l'importazione,  le cessioni di licenza e il transito, deve
 essere  presentata  al Ministero degli affari esteri che ne
 da'  notizia  al Ministero del commercio con l'estero. Tale
 domanda    dovra'    essere    sottoscritta    dal   legale
 rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
 2. Nella domanda devono essere indicati:
 a) tipo  e  quantita'  del  materiale  di  armamento,
 oggetto  dell'operazione.  Se trattasi di parti di ricambio
 dovranno  essere  indicati i tipi di materiali identificati
 ai quali esse appartengono;
 b) l'ammontare  del  contratto  e  l'indicazione  dei
 termini  finali di consegna, anche frazionata, previsti dal
 contratto   medesimo,   nonche'   le   condizioni   per  la
 disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
 di  servizi  di  manutenzione  o  per  la cessione di altri
 servizi di assistenza;
 c) l'ammontare     di     eventuali    compensi    di
 intermediazione   nonche'  la  dichiarazione  di  cui  agli
 articoli 12   e   20   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
 d)  il  Paese  di  destinazione  finale del materiale
 ovvero   eventuali  Paesi,  enti,  imprese  e  soggetti  di
 destinazione  intermedia  o  finale  ai  sensi del comma 3,
 lettera c);
 e) l'identificazione   del   destinatario  (autorita'
 governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
 f) eventuali  obblighi  economici  verso lo Stato per
 diritti di proprieta' e di brevetto e simili;
 g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
 h) eventuali  affidamenti da parte di Amministrazioni
 dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
 3.  Alla  domanda  di  autorizzazione  all'esportazione
 devono essere acclusi:
 a) copia  dell'autorizzazione  a trattare o del nulla
 osta, ove previsti;
 b)   copia   del  contratto  o  del  subcontratto  di
 fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle
 condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il
 contratto  e'  scritto  in  lingua straniera, la copia deve
 essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
 c) 1)  un certificato d'importazione rilasciato dalle
 autorita'  governative  del Paese destinatario, per i Paesi
 che  partecipano  con  l'Italia  ad  accordi  di  controllo
 reciproco  sulle esportazioni di materiali di armamento; 2)
 per  tutti  gli altri Paesi, un «certificato di uso finale»
 rilasciato    dalle   autorita'   governative   del   Paese
 destinatario,  attestante  che il materiale viene importato
 per  proprio  uso  e  che  non  verra' riesportato senza la
 preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte
 a tale compito.
 4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato
 dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   italiane
 accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
 5. La documentazione di cui al presente articolo non e'
 richiesta  per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e
 5.
 5-bis.  Alla  domanda di licenza globale di progetto di
 cui  all'art.  13,  comma  1,  deve  essere  acclusa  copia
 dell'autorizzazione  a  trattare,  fatta  eccezione  per  i
 programmi  di  cui all'art. 9, comma 7-bis, e devono essere
 indicati:
 a) la   descrizione   del  programma  congiunto,  con
 indicazione  del  tipo  di  materiale  di  armamento che si
 prevede di produrre;
 b) le   imprese   dei  Paesi  di  destinazione  o  di
 provenienza  del materiale ove gia' individuate nell'ambito
 del  programma  congiunto.  Laddove  esse  non siano ancora
 individuate,   la   loro   identificazione   successiva  va
 comunicata  al  Ministero degli affari esteri entro novanta
 giorni dall'individuazione;
 c) l'identificazione   dei   destinatari   (autorita'
 governative,   enti   pubblici   o   privati   autorizzati)
 nell'ambito  del  programma congiunto. Tale identificazione
 non  e'  richiesta  per le operazioni previste dall'art. 9,
 commi 4 e 5.».
 -  Per  il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185
 del 1990, si veda la nota all'art. 6.
 - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge
 n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.
 - Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n.
 185 del 1990, e il seguente:
 «Art.   14   (Termine  per  le  operazioni).  -  1.  Le
 operazioni  previste  nella  presente  legge debbono essere
 effettuate   entro   i   termini  indicati  nelle  relative
 autorizzazioni.  I  termini  possono  essere  prorogati per
 periodi  non  superiori  a  24 mesi, su motivata domanda da
 presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari
 esteri  sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione
 dei  casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso
 di licenza globale di progetto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni
 1.  I  procedimenti  disciplinati  agli articoli 6 e 7 si applicano alle  operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Per il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge
 n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Nulla-osta per prestazione di servizi
 1.  Per  le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore  presenta,  secondo  modalita' indicate con direttive del Ministro   della   difesa,   apposita   domanda,  della  quale  invia contemporaneamente   copia   ai   Ministri   degli  affari  esteri  e dell'interno, contenente i seguenti dati:
 a) estremi di iscrizione nel registro;
 b) denominazione  ed  indirizzo  dei  partecipanti,  a  qualunque titolo all'operazione;
 c) tipo   di  servizi  oggetto  dell'operazione  e  modalita'  di esecuzione, nonche' relativa classifica di segretezza;
 d) valore stimato o preventivo del contratto;
 e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;
 f) estremi     della     abilitazione    societaria    rilasciata dall'Autorita' nazionale per sicurezza e relativo livello;
 g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.
 2.  Il  nulla-osta  del  Ministro  della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.
 3.  Quando  vengono  a  cessare  le  condizioni per il rilascio, il nulla-osta  e'  soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge
 n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Autorizzazioni all'importazione in casi particolari
 1.   Per  le  importazioni,  definitive  o  temporanee,  effettuate direttamente  dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  8, lettera a), della legge, alla dogana    sara'   presentata   idonea   documentazione   direttamente dall'amministrazione  che  effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'agenzia delle dogane, al fine di definire le informazioni       essenziali      all'immediata      identificazione dell'operazione,  provvede  ad  emanare,  d'intesa  con  i  Ministeri interessati, apposite direttive.
 2.  L'autorizzazione  per  le importazioni temporanee effettuate da imprese  straniere  di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge,  e'  rilasciata  dal  Ministro  dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici  e  privati  italiani  interessati,  allo  stesso Ministero, inviata  contemporaneamente  in  copia  al  Ministero  della difesa e contenente i seguenti dati:
 a) informazioni,  requisiti  e  qualita'  soggettive dell'impresa importatrice ed, in particolare, Paese di residenza;
 b) tipo  dei materiali con riferimento all'elenco e quantita' dei materiali stessi;
 c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;
 d) destinatario   e   luogo   di  destinazione  della  temporanea importazione;
 e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;
 f) dogana  di  entrata  e  di  uscita,  con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.
 3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata di norma entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.
 4.  Ulteriori  specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande  di  cui  al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa  con  il  Ministro  della  difesa; quelle gia' emanate nella vigenza  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 25 settembre   1999,  n.  448,  si  intendono  riferite  al  presente regolamento.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -  Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della
 citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.
 Nota all'art. 10:
 -   Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri 25 settembre 1999, n. 448, si veda
 le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Autorizzazione per le operazioni previste
 dai programmi congiunti intergovernativi o industriali
 1.   La   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dell'amministrazione  dello  Stato  interessata  e  di concerto con i Ministeri  degli  affari  esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede ad individuare:
 a) i  programmi  intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, lettera a), della legge;
 b) i  programmi  congiunti  intergovernativi o industriali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.
 2.  L'amministrazione  interessata  per  i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, individua con  proprio  provvedimento, sentito il Ministero della difesa ove si tratti  di  altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro di  cui  all'articolo  3 della legge, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi.
 3.  L'individuazione  dei  programmi congiunti intergovernativi, di cui  alla  lettera  a)  del  comma 1, e' valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti.
 4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti  prodotte al programma congiunto intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.
 5.  Il  riferimento  alle  operazioni effettuate in caso di licenza globale  di  progetto,  di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve  intendersi  rivolto  ai soli programmi congiunti industriali. I programmi   congiunti  intergovernativi  rientrano  nelle  operazioni effettuate per conto dello Stato.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -  Per  il testo dell'art. 1, commi 8, lettera a), e 9,
 lettera  a), della citata legge n. 185 del 1990, si veda la
 nota all'art. 1.
 -  Il  testo dell'art. 13 della citata legge n. 185 del
 1990, e' il seguente:
 «Art.  13  (Autorizzazione).  -  1.  Il  Ministro degli
 affari  esteri,  sentito  il  comitato  di  cui all'art. 7,
 autorizza,  di  concerto  con  il  Ministro  delle finanze,
 l'esportazione  e  l'importazione, definitive o temporanee,
 ed  il  transito  dei  materiali  di  armamento, nonche' la
 cessione all'estero delle licenze industriali di produzione
 dello  stesso  materiale  e  la riesportazione da parte dei
 Paesi  importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione
 dovra' essere motivato L'autorizzazione puo' assumere anche
 la  forma  di  licenza  globale  di  progetto, rilasciata a
 singolo    operatore,    quando    riguarda   esportazioni,
 importazioni  o  transiti  di  materiali  di  armamento  da
 effettuare    nel    quadro    di    programmi    congiunti
 intergovernativi   o   industriali  di  ricerca,  sviluppo,
 produzione  di materiali di armamento svolti con imprese di
 Paesi  membri  dell'UE  o  della  NATO con i quali l'Italia
 abbia  sottoscritto  specifici accordi che garantiscano, in
 materia  di trasferimento e di esportazione di materiali di
 armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi
 ispiratori   della  presente  legge.  Tali  accordi  devono
 inoltre  prevedere  disposizioni  analoghe  a quelle di cui
 all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese,
 la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
 il  Regno  di  Spagna,  il Regno di Svezia e il Regno unito
 della  Gran  Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
 misure  per  facilitare  la ristrutturazione e le attivita'
 dell'industria  europea  per la difesa, fatto a Farnborough
 il  27 luglio  2000.  Con  la  stessa  licenza  globale  di
 progetto  puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di
 materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di
 programmi  congiunti,  ai  suddetti  Paesi per uso militare
 nazionale.
 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
 Ministro  degli  affari  esteri  senza il previo parere del
 comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
 a) previste dall'art. 9, comma 4;
 b) che  hanno  avuto  il  nulla  osta alle trattative
 contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
 3.   Della   autorizzazione   va   data   notizia  alle
 amministrazioni interessate.
 4. [Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione
 della  domanda  di autorizzazione di cui all'art. 11, senza
 che  sia  stata  rilasciata  la  prevista  autorizzazione o
 comunicata   al  richiedente  alcuna  decisione,  l'impresa
 interessata  potra'  rivolgersi  al  CISD  che procede alla
 decisione definitiva].
 5.  L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso
 di  domande incomplete ovvero mancanti della documentazione
 di  cui  all'art.  11,  comma  2  e comma 3. A tali fini il
 Ministero  degli affari esteri richiede all'interessato gli
 elementi   o   la   documentazione  riscontrati  carenti  o
 incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
 6.   Per  l'ottenimento  delle  autorizzazioni  per  le
 operazioni  di esportazione di componenti specifici e parti
 di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto
 il  certificato di importazione, rilasciato dalle autorita'
 governative  del  Paese  primo  importatore  ad una propria
 impresa,  sempre che questa sia debitamente autorizzata dal
 proprio  governo a produrre e commercializzare materiali di
 armamento,  salva  la facolta' di richiedere per quei Paesi
 che  non  rilasciano  un  certificato  di  importazione, il
 certificato di uso finale o documentazione equipollente.».
 - Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge n.
 185 del 1990, e' il seguente:
 «Art.   20   (Utilizzo   delle  autorizzazioni).  -  1.
 L'impresa  autorizzata  all'esportazione  o  al transito di
 materiali  di  armamento  e'  tenuta,  ad  eccezione  delle
 operazioni  effettuate per conto dello Stato ovvero in caso
 di licenza globale di progetto:
 a) a  comunicare  tempestivamente  al Ministero degli
 affari  esteri  la  conclusione,  anche  se parziale, delle
 operazioni autorizzate;
 b) ad   inviare   entro   centottanta   giorni  dalla
 conclusione  delle  operazioni  di  cui  alla lettera a) al
 Ministero  degli  affari  esteri: il formulario di verifica
 ovvero  la  bolletta  doganale  di  entrata  nel  Paese  di
 destinazione  finale  ovvero  la documentazione di presa in
 consegna    da    parte   dell'ente   importatore,   ovvero
 documentazione   equipollente   rilasciata   dall'autorita'
 governativa locale.
 2.  La  proroga di ulteriori novanta giorni puo' essere
 concessa  dal  Ministro  degli affari esteri, previo parere
 del  comitato  consultivo  di cui all'art. 7, sulla base di
 motivata   e   documentata   richiesta  dell'operatore,  da
 presentarsi  almeno  trenta giorni prima della scadenza del
 termine originario.
 3.  Nel  caso  in  cui  l'esportatore italiano dichiari
 l'impossibilita'  per giustificati motivi di ottenere dalle
 autorita'  estere  la  documentazione  di  cui  al comma 1,
 lettera b), il comitato di cui all'art. 7 esprime parere in
 ordine  ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il
 comitato  di cui all'art. 7 non esprimera' parere in merito
 ai  motivi  di giustificazione addotti, non potranno essere
 accordate proroghe all'autorizzazione.
 4.   In   caso   di   ritardata   presentazione   della
 documentazione  di  cui  al  comma  1  e sinche' il ritardo
 perduri,  salvo  il caso di giustificazione di cui al comma
 3,    non    possono   essere   accordate   proroghe   alle
 autorizzazioni cui si riferisce la commissione.
 4-bis.  In  caso  di  spedizione in utilizzo di licenza
 globale  di  progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per
 cinque   anni   la  documentazione  relativa  ai  materiali
 forniti,  utile  ad  attestare  l'arrivo a destinazione dei
 materiali   stessi.  Ai  fini  della  presente  legge  tale
 documentazione  dovra'  essere  esibita  su  richiesta  del
 Ministero degli affari esteri.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
 1.  Relativamente  alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della  legge,  gli  operatori  devono presentare agli istituti e alle aziende  di  credito  ai  quali  richiedono  la transazione, per ogni singolo   contratto   concernente  le  operazioni  assoggettate  alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:
 a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;
 b) beni    e    servizi   oggetto   dell'operazione   e   importo corrispondente;
 c) modalita' di regolamento finanziario;
 d) Paese  di  destinazione  e/o  di  provenienza  di  tali beni e servizi;
 e) identita' dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;
 f) estremi  della  corrispondente  autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;
 g) natura  e  importo  delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.
 2.  Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui  al  comma 1, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo  modalita'  stabilite  dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, integrata dei seguenti dati:
 a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta;
 b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui e' riferita la transazione.
 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di norma entro trenta giorni  dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il   provvedimento   di  autorizzazione,  nel  quale  possono  essere stabiliti   eventuali   condizioni   o   limitazioni,   ovvero   nega l'autorizzazione   allo   svolgimento   delle   transazioni  bancarie notificate.
 4.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano  i  rispettivi  presupposti,  a  sospensione  o  decadenza, disposte  dal Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al venir  meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito   che   riceve   la   relativa   comunicazione,   ne  informa immediatamente gli operatori.
 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al   comma   1,   i  casi  di  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui all'articolo   27   della   legge,  con  l'indicazione  di  eventuali condizioni o limitazioni, nonche' i casi di diniego.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 -  Il  testo dell'art. 27 della citata legge n. 185 del
 1990, e' il seguente:
 «Art. 27 (Norme sull'attivita' bancaria). - 1. Tutte le
 transazioni    bancarie   in   materia   di   esportazione,
 importazione  e  transito  di  materiali di armamento, come
 definiti  dall'art.  2,  vanno  notificati al Ministero del
 tesoro.
 2.  Il  Ministro  del tesoro, entro trenta giorni dalla
 notifica,  deve  autorizzare,  in  base  a quanto stabilito
 dalla  presente  legge,  lo  svolgimento  delle  operazioni
 bancarie.
 3.  La relazione al Parlamento, di cui all'art. 5, deve
 contenere  un  capitolo  sull'attivita'  degli  istituti di
 credito  operanti  nel  territorio  italiano  nella materia
 indicata nel comma 1.».
 - Per il testo degli articoli 9 e 13 della citata legge
 n.  185 del 1990 si veda, rispettivamente, la nota all'art.
 6 e all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Comitato consultivo
 1.  Il  comitato  di  cui  all'articolo 7 della legge, definisce le modalita'  del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro  degli  affari  esteri,  il  quale  stabilisce  altresi'  le modalita'  di  collegamento  tra  il  predetto  comitato  e le unita' organizzative  cui  e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il suo parere.
 2.  Ai fini dell'attivita' del comitato, le unita' organizzative di cui  al  comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione  sia  completa,  con  particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -  Il  testo  dell'art. 7 della citata legge n. 185 del
 1990, e' il seguente:
 «Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
 il Ministero degli affari esteri il comitato consultivo per
 l'esportazione,  l'importazione ed il transito di materiali
 di  armamento.  Detto  comitato  esprime pareri al Ministro
 degli     affari    esteri    ai    fini    del    rilascio
 dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.
 2.  Il  comitato  e'  nominato con decreto del Ministro
 degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
 Ministero  degli  affari  esteri,  di grado non inferiore a
 Ministro   plenipotenziario,   che   lo  presiede,  da  due
 rappresentanti  dei  Ministeri dell'interno, della difesa e
 del  commercio  con  l'estero,  e  da un rappresentante dei
 Ministeri  delle  finanze,  dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato,    delle    partecipazioni    statali   e
 dell'ambiente.  Nello  stesso  decreto  vengono  nominati i
 supplenti  di  tutti i componenti effettivi. Le funzioni di
 segretario  sono  assolte  da  un funzionario del Ministero
 degli affari esteri.
 3.  Il  Comitato  si avvale della consulenza tecnica di
 due  esperti  nominati dal Ministro degli affari esteri, di
 concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato  e  delle  partecipazioni  statali  e puo'
 avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
 designati  di  volta  in  volta dal presidente del comitato
 stesso sentito il parere dei membri.
 4.   Il  comitato  e'  validamente  costituito  con  la
 presenza di due terzi dei suoi componenti.
 5.  Il  comitato  e'  rinnovato  ogni  tre  anni  ed  i
 componenti possono essere confermati per una volta sola.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Organizzazione
 1.  Presso  le  amministrazioni cui e' demandata l'attuazione della legge   sono   individuate   o  costituite  le  unita'  organizzative responsabili   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento procedimentale  strumentale  all'adozione del provvedimento finale. A tali  unita'  organizzative  sono demandati altresi' compiti connessi alle  predette attivita', attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti   dalla  legge  e  compiti  di  collegamento  con  le  altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.
 |  |  |  | Art. 15. Comunicazioni tra amministrazioni
 1.  Ogni  decisione  relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti  relativi  ad  autorizzazioni  e  nulla-osta ad iniziare trattative  contrattuali,  e'  immediatamente  comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.
 2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  da' tempestiva notizia ai Ministeri  della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle attivita'   produttive,   dell'interno,   delle  autorizzazioni  agli operatori  ai  sensi  dell'articolo 7, informando altresi' i predetti Ministeri  delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche  parziale  delle  operazioni  autorizzate,  delle  proroghe  di termini  e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui  all'articolo 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e'  inviata  immediatamente,  oltre  che  alle amministrazioni di cui all'articolo  14,  comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.
 3.  L'Agenzia delle dogane informa immediatamente i Ministeri degli affari  esteri,  dell'economia  e delle finanze e dell'interno, della conclusione    o   parziale   effettuazione   delle   operazioni   di importazione.
 4.  I  dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per  loro  conto,  nonche' delle attivita' produttive, periodicamente ovvero su loro richiesta.
 5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2, 3  e  4,  ed  il  relativo  giorno  di ricevimento, le determinazioni inerenti   al   diniego  ovvero  a  condizioni  o  limitazioni,  sono immediatamente  comunicate  dal  Ministero  dell'interno  all'Agenzia delle dogane. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero delle attivita' produttive delle autorizzazioni rilasciate.
 6.  Le  informazioni  e le documentazioni di cui ai commi da 1 a 5, nonche' quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge.
 7.  Le  informazioni  e  documentazioni di cui al presente articolo sono  trasmesse  con  modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 -  Per  il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185
 del 1990 si veda la nota all'art. 11.
 - Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n.
 185 del 1990, e' il seguente:
 «Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. (Omissis).
 2.   Copia   delle   autorizzazioni  e  delle  proroghe
 immediatamente  inviata  alle amministrazioni rappresentate
 nel comitato di cui all'art. 7.»
 -  Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della
 citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.
 -  Il  testo  dell'art. 5 della citata legge n. 185 del
 1990, e' il seguente:
 «Art.  5  (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  riferisce  al Parlamento con
 propria  relazione  entro  il  31 marzo  di ciascun anno in
 ordine  alle  operazioni  autorizzate  e  svolte  entro  il
 31 dicembre  dell'anno  precedente, anche con riguardo alle
 operazioni  svolte nel quadro di programmi intergovernativi
 o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o
 in relazione ad esse.
 2.  I  Ministri degli affari esteri, dell'interno della
 difesa,  delle  finanze,  dell'industria,  del  commercio e
 dell'artigianato,   delle   partecipazioni  statali  e  del
 commercio   con   l'estero,   per   quanto   di  rispettiva
 competenza,  riferiscono annualmente sulle attivita' di cui
 alla   presente  legge  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  il  quale allega tali relazioni alla relazione al
 Parlamento di cui al comma 1.
 3.  La  relazione  di  cui  al comma 1 dovra' contenere
 indicazioni  analitiche  -  per  tipi,  quantita'  e valori
 monetari   -   degli   oggetti  concernenti  le  operazioni
 contrattualmente   definite   indicandone   gli   stati  di
 avanzamento  annuali  sulle  esportazioni,  importazioni  e
 transiti  di materiali di armamento e sulle esportazioni di
 servizi   oggetto  dei  controlli  e  delle  autorizzazioni
 previste   dalla   presente   legge.  La  relazione  dovra'
 contenere   inoltre  la  lista  dei  Paesi  indicati  nelle
 autorizzazioni  definitive,  l'elenco  delle  revoche delle
 autorizzazioni  stesse  per  violazione  della  clausola di
 destinazione  finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e
 15   nonche'   l'elenco  delle  iscrizioni,  sospensioni  o
 cancellazioni  nel registro nazionale di cui all'art. 3. La
 relazione  dovra'  contenere  infine l'elenco dei programmi
 sottoposti  a licenza globale di progetto con l'indicazione
 dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le
 autorizzazioni   concesse  dai  Paesi  partner  relative  a
 programmi  a partecipazione italiana e sottoposti al regime
 della licenza globale di progetto.
 3-bis.  I  titolari  di  licenza  globale  di  progetto
 forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una
 relazione  analitica  sulle  attivita' espletate sulla base
 della  licenza  ottenuta,  corredata  dai  dati su tutte le
 operazioni   effettuate.   Tale   documentazione  e'  parte
 integrante della relazione di cui al comma 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Conferenze di servizi e accordi
 1.  Quando si ravvisi l'opportunita' di una contestuale valutazione degli   interessi  pubblici  di  cui  alla  legge,  viene  convocata, dall'autorita'   competente   all'adozione   del   provvedimento,  la conferenza  di  servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 2.  Ai  fini  della completezza e tempestivita' dell'istruttoria da parte  delle  unita'  organizzative  responsabili  degli  adempimenti procedimentali, nonche' della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti  le  operazioni  disciplinate  dalla legge e dal presente regolamento,  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli  affari  esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle  finanze,  della difesa, delle attivita' produttive e l'Agenzia delle  dogane, nonche' altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:
 a) la costituzione di un sistema informativo;
 b) l'acquisizione   di  intese,  concerti,  nulla-osta,  assensi, designazioni;
 c) il  distacco  di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.
 3.   Ogni   amministrazione   partecipante   all'accordo  individua nell'ambito   della   propria   struttura,   l'unita'   organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso.
 4. Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di  tutte  le  amministrazioni  partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e   telematici,  tutte  le  informazioni  necessarie  ai  fini  delle attivita'   svolte   in   attuazione   della  legge  e  del  presente regolamento.
 5.  Presso  il  Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni  interessate,  possono  operare  nuclei  delle unita' organizzative  di  altre amministrazioni responsabili delle attivita' di  cui  alla  legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti.
 
 
 
 Nota all'art. 16:
 -  Il  testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
 241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
 e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
 seguente:
 «Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
 esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
 un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
 procedente indice di regola una conferenza di servizi.
 2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
 l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
 concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
 amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
 giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
 richiesti.
 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
 per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
 procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
 attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
 indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
 una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
 prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
 l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
 modificazioni.  L'indizione  della  conferenza  puo' essere
 richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
 4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
 atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
 piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
 convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
 dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
 provvedimento finale.
 5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
 pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
 concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
 previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
 impatto ambientale (VIA).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Personale
 1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta  nominativa o per unita' organiche del Ministro degli affari esteri,  di  concerto  con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato  il  contingente  di  personale,  anche militare, di altre amministrazioni,  dotato  dei requisiti di professionalita' necessari per  lo  svolgimento  delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento,  da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.
 2.  Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli  affari  esteri  in  posizione  di  comando  per un periodo non inferiore a due anni.
 3.  Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5, e',  a  tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione  di appartenenza. Il trattamento economico fisso e   continuativo   del   predetto   personale   e'   a  carico  delle amministrazioni  di  appartenenza,  mentre gli altri oneri finanziari sono  di  competenza  del  Ministero  degli  affari  esteri.  Per  il personale  militare  si  applicano  le  norme previste dai rispettivi ordinamenti.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 -  Per  il testo dell'art. 30 della citata legge n. 185
 del 1990 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Abrogazione
 1.  Il  presente  decreto  sostituisce  il  precedente  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25 settembre 1999, n. 448, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 1999, il quale  e'  abrogato  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.
 E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo osservare.
 Roma, 4 gennaio 2005
 Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Berlusconi Visto, Il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 138
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