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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 10 maggio 2005 |  | Riconoscimento  dell'acqua  minerale  «Cristallo»,  in Massa, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
 Vista  la  domanda  in data 10 maggio 2004 con la quale la societa' «Alfredo  Bonini  - Terme e sorgenti S. Carlo S.p.a.», con sede in S. Carlo  Terme  (Massa),  via  dei  Colli, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua   minerale  naturale  denominata  «Cristallo»  che  sgorga dall'omonima  sorgente,  ubicata  nell'ambito del permesso di ricerca «Monte  Tecchioni»,  sito nel territorio del comune di Massa, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
 Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
 Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
 Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
 Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
 Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
 Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
 Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
 Visti  il  decreto  interministeriale Salute - Attivita' produttive 11 settembre  2003  e  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;
 Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 12 ottobre 2004 e del 20 aprile 2005;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1  del  decreto  legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata  «Cristallo»  che  sgorga  dall'omonima  sorgente, ubicata nell'ambito  del  permesso  di  ricerca  «Monte  Tecchioni», sito nel territorio del comune di Massa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio  per  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  5  del  decreto legislativo n. 105/1992.
 Roma, 10 maggio 2005
 Il direttore generale: Greco
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