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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | PROVVEDIMENTO 20 maggio 2005 |  | Iscrizione  della  denominazione  «Ricotta Romana» nel registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Considerato che, con regolamento (CE) n. 737/2005 della Commissione del  13 maggio  2005, la denominazione «Ricotta Romana» riferita alla categoria  degli  altri  prodotti  di  origine  animale (uova, miele, prodotti  lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.), e' iscritta quale   denominazione   di   origine   protetta  nel  registro  delle denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni geografiche  protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la  scheda  riepilogativa  della  denominazione  di  origine protetta «Ricotta  Romana»,  affinche'  le disposizioni contenute nei predetti documenti   siano   accessibili   per  informazione  erga  omnes  sul territorio italiano;
 Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa   della  denominazione  di  origine  protetta  «Ricotta Romana»,  registrata  in  sede  comunitaria  con  regolamento (CE) n. 737/2005 del 13 maggio 2005.
 I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione «Ricotta  Romana»  possono  utilizzare,  in  sede  di presentazione e designazione  del  prodotto,  la  menzione  «Denominazione di origine protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n. 2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
 Roma, 20 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA
 «Ricotta romana» D.O.P.
 Art. 1.
 Denominazione e sua tutela
 La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta romana» e' riservata  esclusivamente  a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 All'atto  dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:
 prodotto: fresco;
 pasta: bianca, a struttura grumosa;
 sapore: dolciastro di latte;
 pezzatura: fino a 2 kg;
 contenuto lipidico: da 17 al 29% sulla materia secca.
 Art. 3.
 Delimitazione dell'area di produzione
 Il   siero  deve  essere  ottenuto  da  latte  intero  di  pecora proveniente  dal  territorio  della  regione  Lazio. Le operazioni di lavorazione-trasformazione  e  di  condizionamento  dello  stesso  in «Ricotta  romana»  devono  avvenire nel solo territorio della regione Lazio,  come meglio individuato dalla cartografia allegata al fine di garantire la tracciabilita' ed assicurare i controlli.
 Art. 4.
 Elementi comprovanti che il prodotto e' originario
 della zona geografica di cui all'art. 3
 Gli   elementi   che   comprovano  l'origine  del  prodotto  sono costituiti da: 1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi.
 M.P.  Catone  raccolse  le  norme  che regolano l'usufrutto della pastorizia  nella  Roma  repubblicana.  Il  latte di pecora aveva tre destinazioni:   religiosa/sacrificale;   alimentare   come   bevanda; trasformazione   in   formaggi  di  pecora  freschi  e  stagionati  e l'utilizzo del siro residuo per ottenere la ricotta.
 Galeno  al  cap.  XVII  del libro degli alimenti «Della natura et vertu di cibi» (1572), precisa «cio' che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala e' cio' che noi, ora chiamiamo ricotta».
 Mario  Vizzardi,  nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la  ricotta  sia  originaria  dell'agro romano e la sua diffusione si deve  a  S.  Francesco  d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una localita'  laziale  per  la realizzazione di un presepio, insegno' ai pastori l'arte di produrre la ricotta.
 Columella,  nel  VII  capitolo  del  «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta.
 Ercole  Metalli,  in  «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903,  parlando  dei  pecorari riporta «... Pongono poi nuovamente la caldaia  al  fuoco per estrarne la ricotta, ... La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento, ...».
 Trinchieri in «Vita di pastori nella campagna romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana.
 Tomasetti  nel suo libro «La campagna romana», anno 1910, riporta quanto  segue «Quanto allo stato del pecoraio ... la sua paga e', tra generi  e  denaro, di una lira e cinquanta centesimo al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta».
 R.  Marracino,  nel  suo  libro  «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962,  riferendosi  al  1950,  nel  cap  XXII «la rinomata ricotta in salvietta  romana  altra  non  e' che la prima affiorata, da un siero ricco  di  grasso,  e che e' la piu' pastosa, la piu' grassa, la piu' fiene e saporita». 2. Riferimenti culturali.
 Nella  mostra  «Migrazione e lavoro» storia visiva della campagna romana  del  1900,  a  cura  della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose  fotografie  raffiguranti  pecorari  che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella.
 Tomasetti  nel  suo libro «La campagna romana» anno 1910, riporta quanto  segue «Ad alcuni Santi sonosi attribuite protezione speciali, tuttora  riconosciute  dai  campagnoli;  a  S.  Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta ...».
 Ercole  Metalli,  nel  suo  libro  «Usi  e costumi della campagna romana»,  anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza  e  monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un  luogo di sosta, offra in regalo un po' di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa».
 Dalla  raccolta  di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di  Roma  della  CCIAA  dell'anno  1951, al capitolo X, si mettono in evidenza  i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita della ricotta.
 Trinchieri in «Vita di pastori nella campagna romana», anno 1953, descrive  il  pasto  dei  pastori  «Acqua cotta ... ai pastori veniva somministrato   per   pasto   solo  pane  e  ricotta.  Il  primo  nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantita' di una cucchiarata colma ... Il caciaro aveva l'incarico di somministrare la ricotta».
 Romolo  Trinchieri  in  «Vita dei pastori nella campagna romana», del  1953,  ci  descrive  la  capanna  dei  pastori: «C'e' quindi una capanna  principale  che  sovrasta per altezza e dimensione le altre, nella  quale  abitano  i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta». 3. Riferimenti statistici.
 La  presenza  del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, e' avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di  Roma  dal  1922-1965,  di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977.
 Dalla  Borsa  merci  della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998. 4. Riferimenti  sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione.
 La tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione del direttore, l'azienda  produceva  nel  1969  circa 3500 litri di latte di pecora; questo  in  parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilita' di masseria  siglata  dal  vergaro  e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965.
 La  masseria  Gasparri,  dai  cui  libri  contabili  si  mette in evidenza  il  prezzo  al  chilo  e  i  chilogrammi totali prodotti di ricotta  romana  nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70  centesimi  al  chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo,  per  un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg). 5. Riferimenti folkloristici.
 Da  circa  30  anni  si  svolge,  nel  comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa campestre dell'attozzata (ricotta di pecora).
 Dal  1978  si  svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra rassegna ovina» con sagra della pecora e di suoi prodotti. 6. Riferimenti gastronomici.
 La ricotta romana, oltre ad essere consumata come pietanza a se', trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.
 L'origine   e'   comprovata,   inoltre,   dall'iscrizione   degli allevatori,  dei  produttori  e  confezionatori  in  appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento del prodotto Materia prima.
 La  materia  prima della «Ricotta romana» e' costituita dal siero di  latte  intero  di  pecora  delle  razze  piu'  diffuse  nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.
 Il  siero,  componente liquida della coagulazione del latte, deve essere  ottenuto  dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata  destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio di cui all'art. 3.
 Il  siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle  pecore  da  latte,  costituita da foraggi di pascoli naturali, prati  pascoli  ed  erbai caratteristici del territorio della regione Lazio.  Il  prodotto  che  ne  deriva,  la «Ricotta romana» assume un caratteristico  sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.
 Il  siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:
 residuo secco magro: da 5,5 a 6,5%;
 proteine: da 1,0 a 2,0%;
 grasso: da 1,4 a 2,4%;
 lattosio: da 3,4 a 5,0%;
 ceneri: da 0,4 a 0,8%.
 Per la produzione della «Ricotta romana» e' consentita, nel corso del  processo  di  riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60 °C,  l'aggiunta  di  latte  intero  di pecora proveniente dalle razze sopra  citate e dall'areale di cui all'art. 3, fino al 15% del volume totale del siero.
 Nel  periodo  estivo,  quando  l'animale  si  trova  nello stadio fisiologico  di asciutta, e' consentita la tradizionale pratica della monticazione.
 L'alimentazione  delle  pecore da latte e' costituita da pascoli, prati-pascolo  ed  erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui  all'art.  3.  E' ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi  e  con  concentrati,  escludendo  l'utilizzo  di  sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.
 Le  pecore  da  latte  non  devono  essere  soggette  a forzature alimentari,   a   stress   ambientali  e/o  sofisticazioni  ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione. Metodo di produzione
 Il  siero,  senza  aggiunta  di  correttori  di  acidita',  viene riscaldato   a   85-90   °C  e  mantenuto  in  lieve  agitazione.  Il riscaldamento,  che  in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si e'   prodotto   il   formaggio,  favorisce  la  precipitazione  e  la coagulazione  delle  sieroproteine  e  quindi  il  loro  affioramento sottoforma  di  piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale, in  una fioritura bianca stratificata, avviene sospendendo, per circa 5  minuti,  il  riscaldamento.  L'affioramento  viene  separato dalla scotta.  Successivamente si procede con la raccolta della ricotta che viene  posta in fuscelle forate, di forma tronco-conica, per 8-24 ore per  favorire  ulteriormente  lo  spurgo  della  scotta.  Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.
 La  ricotta  che  ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore  piu'  marcato  di  quello  vaccino  ed  un  sapore delicato e dolciastro.
 Art. 6.
 Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
 Le  condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio,  devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte  a  conferire  al latte a al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.
 Gli  elementi  che  comprovano  il  legame  con  l'ambiente  sono rappresentati da: Fattori naturali.
 L'intero  territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:
 rilievi  di  varia  natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);
 temperatura media annuale variabile tra 13-16 °C;
 precipitazioni  annuali  comprese  tra  valori minimi di 650 mm lungo  la  fascia  litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino  ai  1.800-2.000  mm  in  corrispondenza  del  Terminillo  e dei Simbruini;
 di  sfruttare  le  condizione  migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.
 I  fattori  naturali  consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo,  fonte  alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualita' al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando  un  sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualita' anche per l'omogeneita' dei suoi caratteri.
 Questo tipo di alimentazione, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali  di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte. Fattori umani.
 E'   possibile   evidenziare  due  momenti  fondamentali  per  la caratterizzazione qualitativa del prodotto:
 la  rottura  della  cagliata, dettata dalle capacita' operative dei  casari,  frutto  dell'abilita'  e  dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P;
 la   tradizionale  pratica  della  monticazione,  che  permette all'animale  di  sfuggire  alla  calura  estiva  e  di conseguenza ai possibili  stress  ambientali  e  nutrizionali,  che  soffrirebbe  in pianura.  Le  pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena  riscendono  a  valle,  producono  latte  di  ottima qualita', influenzando  direttamente  la  qualita' del formaggio ottenuto dallo stesso.
 Art. 7.
 Controlli
 Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 Art. 8.
 Confezionamento ed etichettatura
 Il  confezionamento  del  prodotto  deve avvenire nell'ambito del territorio  di cui all'art. 3. La «Ricotta romana» viene confezionata in  cestelli  tronco-conici  di  vimini,  di plastica o di metallo di capacita'  massima  di 2 kg. La facciata superiore del cestello viene ricoperta  da  un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:
 avvolta con carta pergamena;
 contenitori di plastica e/o sottovuoto.
 La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di  stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative  menzioni (in conformita', alle prescrizioni del regolamento CEE   1726/98   e   successive   modifiche)   e   alle   informazioni corrispondenti   ai   requisiti   di   legge  le  seguenti  ulteriori indicazioni:
 la  designazione  «Ricotta  romana»  deve  essere  apposta  con caratteri   significativamente   maggiori,   chiari   ed  indelebili, nettamente  distinti  da  ogni  altra scritta ed essere seguita dalla menzione denominazione origine protetta (D.O.P.);
 il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda produttrice e confezionatrice;
 il  logo  del  prodotto  e'  costituito  - come da riproduzione riportata in allegato - da un perimetro quadrato formato da tre linee di  colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno  una  testa  di  ovino  stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole  e  rispettivamente  di  colore giallo, quella di sinistra, rosso,  quella  di  destra.  Il  perimetro  del quadrato del logo, e' interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla  sigla,  in  caratteri  maiuscoli  di colore rosso «D.O.P.». La denominazione   del  prodotto  e'  posta  in  basso  all'interno  del perimetro  del  quadrato  ed  e' costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.
 E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione non prevista  dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,  selezionato,  superiore,  genuino  o comunque elogiativi del prodotto.  E 'tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento  a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il  consumatore, dell'indicazione   del  nome  dell'azienda  dai  cui  allevamenti  il prodotto   deriva,   nonche'   di   altri   riferimenti  veritieri  e documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa  comunitaria, nazionale  o  regionale e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
 La   designazione   «Ricotta  romana»  deve  figurare  in  lingua italiana.
 Art. 9.
 Commercializzazione prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e' utilizzata la D.O.P., «Ricotta  Romana»  anche  a  seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito   dalla   registrazione  della  DOP  riuniti  in  Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero delle politiche agricole. Lo stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli  in appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAF  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
 L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e' trasformto o elaborato.
 Art. 10.
 Logo
 
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 REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
 DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART.5 DOP (X) IGP
 N. Nazionale del fascicolo: 14/2003
 1. Servizio competente dello Stato membro:
 nome: Ministero delle politiche agricole e forestali indirizzo: via   XX settembre   n.   20  -  00187  Roma,  tel:  06/4819968  fax: 06/42013126, e-mail: qualita@politicheagricole.it
 2. Associazione richiedente.
 2.1.  Nome:  Comitato  promotore  della  denominazione di origine protetta  «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della Indicazione Geografica Tipica «Abbacchio Romano».
 2.2. Indirizzo: via Raffaele Piria n. 6 - Roma, tel. 06/407090.
 2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).
 3.  Tipo  di  prodotto:  classe  1.4  - altri prodotti di origine animale (uova, miele prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.) dell'allegato II - Ricotta.
 4. Descrizione del disciplinare:
 (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).
 4.1. Nome: «Ricotta Romana».
 4.2.  Descrizione:  la denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta  Romana e riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente   alle   condizioni   ed   ai   requisiti  stabiliti  nel disciplinare  di  produzione.  All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:
 prodotto: fresco;
 pasta: bianca, a struttura grumosa;
 sapore: dolciastro di latte;
 pezzatura: fino a 2 kg;
 contenuto lipidico: da 17 al 29 % sulla materia secca.
 4.3.  Zona  geografica:  Il  siero  deve essere ottenuto da latte intero  di  pecora proveniente dal territorio della regione Lazio. Le operazioni  di  lavorazione-trasformazione e di condizionamento dello stesso  in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata, al fine di garantire la tracciabilita' ed assicurare i controlli.
 4.4.  Prova  dell'origine:  gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:
 riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:
 M.P.  Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia  nella  Roma  repubblicana.  Il  latte di pecora aveva tre destinazioni:   religiosa/sacrificale;   alimentare   come   bevanda; trasformazione   in   formaggi  di  pecora  freschi  e  stagionati  e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta,
 Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «Della natura et vertu di cibi» (1572), precisa «cio' che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala e' cio' che noi, ora chiamiamo ricotta»;
 Mario  Vizzardi,  nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che  la  ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si  deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una localita'  laziale  per  la realizzazione di un presepio, insegno' ai pastori l'arte di produrre la ricotta;
 Columella,  nel VII capitolo del «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta;
 Ercole  Metalli,  in  «Usi  e costumi della campagna romana», anno  1903, parlando dei pecorari riporta « Pongono poi nuovamente la caldaia  al  fuoco per estrarne la ricotta, ... La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento, ...»;
 Trinchieri  in  «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana;
 Tomasetti  nel  suo  libro  «La  campagna romana», anno 1910, riporta  quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio ... la sua paga e', tra generi e denaro, di una lira e cinquanta centesimo al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta»;
 R.  Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962,  riferendosi  al  1950,  nel  cap. XXII «la rinomata ricotta in salvietta  romana  altra  non  e' che la prima affiorata, da un siero ricco  di  grasso,  e che e' la piu' pastosa, la piu' grassa, la piu' fiene e saporita»
 riferimenti culturali:
 nella  mostra  «Migrazione  e  lavoro»  storia  visiva  della Campagna  Romana  del  1900,  a  cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo  numerose  fotografie  raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella;
 Tomasetti  nel  suo  libro  «La  Campagna  romana» anno 1910, riporta  quanto  segue «Ad alcuni Santi sono si attribuite protezione speciali,  tuttora  riconosciute  dai  campagnoli;  a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta ...»;
 Ercole  Metalli,  nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica' della transumanza  e  monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un  luogo di sosta, offra in regalo un po' di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa»;
 dalla  raccolta  di  usi  e  di  consuetudini  vigenti  nella provincia  di  Roma  della  CCIAA  dell'anno  1951, al capitolo X, si mettono   in   evidenza  i  modi,  le  forme  di  contrattazione,  di compra-vendita della ricotta,
 Trinchieri  in  «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953,  descrive  il  pasto  dei pastori «Acqua cotta - ... ai pastori veniva  somministrato  per  pasto  solo  pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantita' di una cucchiarata colma ... Il caciaro aveva l'incarico di somministrare la ricotta;
 Romolo   Trinchieri  in  «Vita  dei  pastori  nella  Campagna Romana»,  del  1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'e' quindi una  capanna  principale  che  sovrasta  per  altezza e dimensione le altre,  nella  quale  abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta»;
 riferimenti statistici:
 la  presenza  del  prodotto  sui  mercati dell'intera regione Lazio,   e'   avvalorata  dai  dati  rilevati  sui  mercuriali  delle rispettive  CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977;
 dalla  Borsa  merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998;
 riferimenti   sociali   ed  economici,  quali  la  presenza  di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:
 la  tenuta  di  Castel  di  Guido:  da  una comunicazione del direttore,  l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora;  questo  in  parte  veniva  venduto  tal  quale  ed  in parte utilizzato  per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilita'  di  masseria  siglata  dal  vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965;
 la  masseria  Gasparri,  dai  cui libri contabili si mette in evidenza  il  prezzo  al  chilo  e  i  chilogrammi totali prodotti di ricotta  romana  nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70  centesimi  al  chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo,  per  un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg);
 riferimenti folkloristici:
 da  circa  30  anni si svolge, nel comune di Barbarano Romano (VT) la festa campestre dell'attozzata (Ricotta di Pecora);
 dal  1978  si svolge nel comune di Fiamiguano (RI) la «Mostra Rassegna Ovina» con Sagra della pecora e dei suoi prodotti;
 riferimenti gastronomici:
 la  Ricotta Romana, oltre ad essere consumata come pietanza a se', trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.
 L'origine   e'   comprovata,   inoltre,   dall'iscrizione   degli allevatori, dei produttori e confezionatori m appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui al punto 4.7.
 4.5. Metodo di ottenimento: Materia prima.
 La  materia  prima della «Ricotta Romana» e' costituita dal siero di  latte  intero  di  pecora  delle  razze  piu'  diffuse  nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.
 Il  siero,  componente liquida della coagulazione del latte, deve essere  ottenuto  dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata  destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio delimitato.
 Il  siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle  pecore  da  latte,  costituita da foraggi di pascoli naturali, prati  pascoli  ed  erbai caratteristici del territorio della regione Lazio.  Il  prodotto  che  ne  deriva,  la «Ricotta Romana» assume un caratteristico  sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.
 Il  siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:
 residuo secco magro: da 5,5 a 6,5 %;
 proteine: da 1,0 a 2,0 %;
 grasso: da l,4 a 2,4%;
 lattosio: da 3,4 a 5,0 %;
 ceneri: da 0,4 a 0,8 %.
 Per la produzione della «Ricotta Romana» e' consentita, nel corso del  processo  di  riscaldamento  del  siero,  a  temperatura  tra  i 50-600 C,  l'aggiunta  di  latte  intero  di pecora proveniente dalle razze  sopra  citate e dall'areale delimitato, fino al 15% del volume totale del siero.
 Nel  periodo  estivo,  quando  l'animale  si  trova  nello stadio fisiologico  di asciutta, e' consentita la tradizionale pratica della monticazione.
 L'alimentazione  delle  pecore da latte e' costituita da pascoli, prati-pascolo  ed erbai tipici dell'area geografica di produzione. E' ammesso   il  ricorso  all'integrazione  con  foraggi  secchi  e  con concentrati,  escludendo  l'utilizzo  di  sostanze  di  sintesi  e di organismi geneticamente modificati.
 Le  pecore  da  latte  non  devono  essere  soggette  a forzature alimentari,   a   stress   ambientali  e/o  sofisticazioni  ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione. Metodo di produzione.
 Il  siero,  senza  aggiunta  di  correttori  di  acidita',  viene riscaldato   a   85-900 C   e   mantenuto  in  lieve  agitazione.  Il riscaldamento,  che  in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si e'   prodotto   il   formaggio,  favorisce  la  precipitazione  e  la coagulazione  delle sieroproteine e quindi il loro affioramento sotto forma di piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale, in una fioritura  bianca  stratificata,  avviene  sospendendo,  per  circa 5 minuti, il riscaldamento. L'affioramento viene separato dalla scotta. Successivamente  si  procede  con la raccolta della ricotta che viene posta  in  fuscelle  forate, di forma tronco-conica, per 8-24 ore per favorire  ulteriormente  lo  spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.
 La  ricotta  che  ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore  piu'  marcato  di  quello  vaccino  ed  un  sapore delicato e dolciastro.
 4.6.  Legame:  le  condizioni  di  allevamento  degli  ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte a al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.
 Gli  elementi  che  comprovano  il  legame  con  l'ambiente  sono rappresentati da: Fattori naturali.
 L'intero  territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:
 rilievi  di  varia  natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);
 temperatura media annuale variabile tra 13-160 C;
 precipitazioni  annuali  comprese  tra  valori minimi di 650 mm lungo  la fascia litoranea, di 1.000 - 1.500 mm nelle pianure interne fmo  ai  1.800  -  2.000  mm  in  corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;
 di  sfruttare  le  condizione  migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.
 I  fattori  naturali  consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo,  fonte  alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualita' al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando  un  sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualita' anche per l'omogeneita' dei suoi caratteri.
 Questo tipo di alimentazione, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali  di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte. Fattori umani.
 E'   possibile   evidenziare  due  momenti  fondamentali  per  la caratterizzazione qualitativa del prodotto:
 la  rottura  della  cagliata, dettata dalle capacita' operative dei  casari,  frutto  dell'abilita'  e  dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P;
 la   tradizionale  pratica  della  monticazione,  che  permette all'animale  di  sfuggire  alla  calura  estiva  e  di conseguenza ai possibili  stress  ambientali  e  nutrizionali,  che  soffrirebbe  in pianura.  Le  pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena  riscendono  a  valle,  producono  latte  di  ottima qualita', influenzando  direttamente  la  qualita' del formaggio ottenuto dallo stesso.
 4.7.   Struttura   di   controllo:  nome:  CERTIPRODOP  s.r.l.  - indirizzo: via del Macello n. 26, Crema (Cremona).
 4.8. Etichettatura: il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito del territorio delimitato.
 La  «Ricotta Romana» viene confezionata in cestelli tronco-conici di  vimini, di plastica o di metallo di capacita' massima di 2 kg. La facciata  superiore  del  cestello  viene  ricoperta  da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:
 avvolta con carta pergamena;
 contenitori di plastica e/o sottovuoto.
 La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di  stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative  menzioni  (in  conformita',  alle  prescrizioni del reg. CE 1726/98,  e  successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
 la  designazione  «Ricotta  Romana»  deve  essere  apposta  con caratteri   significativamente   maggiori,   chiari   ed  indelebili, nettamente  distinti  da  ogni  altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione Origine Protetta (D.O.P.);
 il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda produttrice e confezionatrice;
 il  logo  del  prodotto  e'  costituito  - come da riproduzione riportata in allegato - da un perimetro quadrato formato da tre linee di  colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno  una  testa  di  ovino  stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole  e  rispettivamente  di  colore giallo, quella di sinistra, rosso,  quella  di  destra.  Il  perimetro  del quadrato del logo, e' interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla  sigla,  in  caratteri  maiuscoli di colore rosso, «D.O.P.». La denominazione   del  prodotto  e'  posta  in  basso  all'interno  del perimetro  del  quadrato  ed  e' costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.
 E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione non prevista  dal  disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,  scelto,  selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del  prodotto.  E'  tuttavia  ammesso  l'utilizzo  di indicazioni che facciano  riferimento  a  marchi  privati, purche' questi non abbiano significato   laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore,   dell'indicazione   del   nome   dell'azienda  dai  cui allevamenti   il   prodotto  deriva,  nonche'  di  altri  riferimenti veritieri  e  documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa comunitaria,  nazionale  o  regionale e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del disciplinare di produzione.
 La   designazione   «Ricotta  Romana»  deve  figurare  in  lingua italiana.
 I  prodotti  per la cui preparazione, anche a seguito di processi di  elaborazione  e  di  trasformazione,  possono  essere  immessi al consumo  in  confezioni  recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione  protetta certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito   dalla   registrazione  della  DOP  riuniti  in  Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero delle politiche agricole. Lo stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli  in appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAF  in  quanto  autorita' preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
 L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta consente  soltanto  il  suo riferimento secondo la normativa vigente, tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e' trasformato o elaborato.
 4.9. Condizioni nazionali:
 parte riservata alla Commissione.
 N. CE: data di ricevimento del fascicolo completo alla CE.
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