Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 6 maggio 2005 |
Cancellazione dal registro delle imprese della societa' cooperativa «Aliseo cooperativa sociale di produzione e lavoro», in Chiavari. |
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IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro di Genova Visto l'art. 2545-octiesdecies del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione gia' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle societa' cooperative; Esaminate le risultanze ispettive delle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-octiesdecies; Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma secondo, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287; Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero delle attivita' produttive; Decreta: La societa' cooperativa «Aliseo cooperativa sociale di produzione e lavoro», con sede in Chiavari (Genova), via Ugolini n. 40/14, costituita per rogito notaio Di Gennaro Assunta in data 18 settembre 1992, repertorio n. 160, registro delle imprese n. 7696, codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 1027410990, e' cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies di cui al decreto legislativo n. 6/2003, con provvedimento di questa autorita' di vigilanza da iscriversi nel registro imprese medesimo. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il presente decreto puo' essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorita' governativa che lo ha emanato. Decorso il termine ex lege di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima autorita', il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento e' comunicato d'ufficio, provvedera' direttamente agli atti di competenza. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 6 maggio 2005 Il dirigente: Caserta |
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