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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 6 maggio 2005 |  | Cancellazione  dal  registro delle imprese della societa' cooperativa «Aliseo cooperativa sociale di produzione e lavoro», in Chiavari. |  | 
 |  |  |  | IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro di Genova
 Visto  l'art.  2545-octiesdecies del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
 Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della  cooperazione  gia' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  che  prevede  il  decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle societa' cooperative;
 Esaminate  le  risultanze  ispettive  delle  quali  risulta  che le medesime  si  trovano  nelle  condizioni  previste dal precitato art. 2545-octiesdecies;
 Visti  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300; l'art. 2, comma secondo, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;
 Vista  inoltre  la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero delle attivita' produttive;
 Decreta:
 La societa' cooperativa «Aliseo cooperativa sociale di produzione e lavoro»,  con  sede  in  Chiavari  (Genova),  via  Ugolini  n. 40/14, costituita  per rogito notaio Di Gennaro Assunta in data 18 settembre 1992,  repertorio  n.  160,  registro  delle  imprese n. 7696, codice fiscale  e/o partita I.V.A. n. 1027410990, e' cancellata dal registro delle  imprese ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies di cui al decreto legislativo  n.  6/2003,  con  provvedimento  di  questa autorita' di vigilanza da iscriversi nel registro imprese medesimo.
 Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  il  presente decreto puo' essere  impugnato  da  chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorita' governativa che lo ha emanato.
 Decorso  il  termine  ex  lege  di  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale senza che siano intervenute comunicazioni  sospensive  da  parte di questa medesima autorita', il conservatore   del   registro   delle   imprese,   cui   il  presente provvedimento  e' comunicato d'ufficio, provvedera' direttamente agli atti di competenza.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Genova, 6 maggio 2005
 Il dirigente: Caserta
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