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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 11 maggio 2005 |  | Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «So.C.E.P. Edile padana a r.l.», in Milano. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
 Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita' produttive - Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi  - Div. IV, prot. n. 1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali 17 luglio 2003;
 Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997 sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di funzionamento  dell'assemblea  della  societa' cooperativa «So.C.E.P. Edile  padana a r.l.», con sede in Milano, viale delle Rimembranze di Greco n. 47;
 Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
 Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
 Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva - Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
 Visto  il  verbale  ispettivo  in data 18 agosto 2003 relativo alla societa'  cooperativa  «So.C.E.P.  Edile  padana  a r.l., con sede in Milano,  viale  delle  Rimembranze Greco n. 47, da cui risulta che la medesima     trovasi     nelle    condizioni    previste    dall'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile e dall'art. 2, comma 1, della legge  17 luglio 1975, n. 400, perche' non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1992;
 Vista  la  nota del Ministero delle attivita' produttive, direzione generale  per  gli  enti  cooperativi - Div. IV, prot. n. 1575943 del 16 aprile  2004,  per  la quale lo scioglimento richiesto deve essere adottato  senza  farsi  luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi  del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003 di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;
 Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione  (nel  caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi undici anni consecutivi);
 Decreta:
 La  societa'  cooperativa «So.C.E.P. Edile padana a r.l.», con sede legale  in Milano, viale delle Rimembranze di Greco n. 47, costituita per  rogito  notaio  dott. Mario Simone di Milano in data 15 novembre 1990,  repertorio  n.  60924,  racc.  2961, BUSC 14191/252148, codice fiscale:  n.  10194940150,  tribunale di Milano, registro societa' n. 312158,  vol.  n.  7825,  fasc.  n.  8, e' sciolta, senza dar luogo a nomina    di    commissario    liquidatore,    ai   sensi   dell'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile e dell'art. 2, comma 1, della legge  17 luglio  1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di  esercizio  dopo  quello  al  31 dicembre 1992 e non risulta avere attivita'   in   misura   superiore  al  limite  di  cui  al  decreto ministeriale 17 luglio 2003.
 Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Milano, 11 maggio 2005
 Il direttore provinciale: Truppi
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