Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 14 aprile 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle societa' appartenenti ai settori: tessile-abbigliamento e calzaturiero nel distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia; tessile-abbigliamento e calzaturiero nella provincia di Pavia. (Decreto n. 35817). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita'; Visto il verbale del 10 dicembre 2004 recante il piano di gestione della crisi occupazionale della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con cio' intendendosi i settori meccano-calzaturiero, calzaturiero, tessile, abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate nel distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia nonche' della provincia di Pavia, con la indicazione delle iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali, volte alla formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti, nonche' le linee di finanziamento previste per l'attuazione delle predette iniziative; Visto il verbale di accordo in data 8 febbraio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro on.le Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Pavia, il comune di Vigevano, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il quale, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con cio' intendendosi i settori meccano-calzaturiero, calzaturiero, tessile, abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate nel distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia nonche' della provincia di Pavia, prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti di sostegno al reddito indicati nel dispositivo: il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991; il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a 15 dipendenti; il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa e/o ai contratti di solidarieta'; Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale in data 8 febbraio 2005; Vista la nota del 21 febbraio 2005, nella quale si attesta che tutte le parti firmatarie del verbale del 10 dicembre 2004 concordano sull'esigenza di inserire, tra gli ammortizzatori sociali, la proroga dell'indennita' di mobilita' in favore dei lavoratori ai quali la medesima indennita' scadra' nel corso dell'anno 2005; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel sopra richiamato verbale di accordo ministeriale dell'8 febbraio 2005; Ritenuto, altresi', di autorizzare la proroga dell'indennita' di mobilita' in favore degli ex dipendenti delle aziende appartenenti alla filiera produttiva e ai settori individuati nel citato verbale di accordo ministeriale dell'8 febbraio 2005; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di Accordo Ministeriale in data 8 febbraio 2005 come integrato dalla nota in data 21 febbraio 2005 - che fanno parte integrante del presente provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possiedano le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa e/o ai contratti di solidarieta', operanti nel settore tessile, abbigliamento, calzature (con cio' intendendosi i settori meccano-calzaturiero, calzaturiero, tessile, abbigliamento e accessori) e ubicate nel distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia e della provincia di Pavia. E', altresi', autorizzata la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori, ex dipendenti delle imprese operanti nei sopraccitati settori, ai quali la medesima indennita' scadra' nel corso dell'anno 2005. Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F. |
| Art. 2. Le societa' di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 3. La concessione dei trattamenti, disposta con il precedente art. 1 e' utorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione: per Euro 10.546.026,60 sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 6713 dell'11 ottobre 2004 e per Euro 4.453.973,40 sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005. |
| Art. 4. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili circa l'effettivo utilizzo degli ammortizzatori sociali, che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare all'I.N.P.S. e, ove necessario, dei dati e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234 |
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