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| Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 14 aprile 2005 |  | Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del  trattamento  di mobilita', in favore dei lavoratori dipendenti o gia'    dipendenti    dalle   societa'   appartenenti   ai   settori: tessile-abbigliamento   e   calzaturiero  nel  distretto  industriale Vigevanese   della   regione   Lombardia;   tessile-abbigliamento   e calzaturiero nella provincia di Pavia. (Decreto n. 35817). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono   stati  individuati  Euro 310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
 Visto  il verbale del 10 dicembre 2004 recante il piano di gestione della   crisi   occupazionale   della   filiera  produttiva  tessile, abbigliamento,   calzature   (con   cio'   intendendosi   i   settori meccano-calzaturiero,    calzaturiero,   tessile,   abbigliamento   e accessori), che colpisce le aziende ubicate nel distretto industriale Vigevanese  della regione Lombardia nonche' della provincia di Pavia, con  la  indicazione  delle iniziative in materia di politiche attive del  lavoro  e  di  politiche  industriali,  volte  alla  formazione, riqualificazione  e  ricollocazione dei lavoratori coinvolti, nonche' le  linee  di  finanziamento previste per l'attuazione delle predette iniziative;
 Visto  il  verbale di accordo in data 8 febbraio 2005, stipulato ai sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali,  alla presenza del Ministro on.le Roberto Maroni, tra  la  regione  Lombardia,  la  provincia  di  Pavia,  il comune di Vigevano,  le  organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori,  il  quale,  considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzature (con cio'   intendendosi  i  settori  meccano-calzaturiero,  calzaturiero, tessile,  abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate nel  distretto industriale Vigevanese della regione Lombardia nonche' della  provincia  di Pavia, prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti di sostegno al reddito indicati nel dispositivo:
 il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei  confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non  rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991;
 il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti delle imprese industriali fino a 15 dipendenti;
 il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti  che  non  possiedano le condizioni per accedere alla CIGS prevista dalla vigente normativa e/o ai contratti di solidarieta';
 Visto  il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale in data 8 febbraio 2005;
 Vista  la  nota  del  21 febbraio  2005, nella quale si attesta che tutte le parti firmatarie del verbale del 10 dicembre 2004 concordano sull'esigenza di inserire, tra gli ammortizzatori sociali, la proroga dell'indennita'  di  mobilita'  in  favore dei lavoratori ai quali la medesima indennita' scadra' nel corso dell'anno 2005;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel sopra  richiamato  verbale  di  accordo  ministeriale dell'8 febbraio 2005;
 Ritenuto,  altresi',  di  autorizzare la proroga dell'indennita' di mobilita'  in  favore  degli ex dipendenti delle aziende appartenenti alla  filiera  produttiva e ai settori individuati nel citato verbale di accordo ministeriale dell'8 febbraio 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel  Verbale  di  Accordo  Ministeriale  in data 8 febbraio 2005 come integrato  dalla  nota  in  data  21 febbraio  2005 - che fanno parte integrante  del  presente  provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti   delle   imprese   artigiane,  che  non  rientrano  nella disciplina  di  cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, delle  imprese  industriali  fino  a  15  dipendenti  e delle imprese industriali   con  piu'  di  15  dipendenti  che  non  possiedano  le condizioni  per  accedere  alla CIGS prevista dalla vigente normativa e/o  ai  contratti  di  solidarieta',  operanti  nel settore tessile, abbigliamento,   calzature   (con   cio'   intendendosi   i   settori meccano-calzaturiero,    calzaturiero,   tessile,   abbigliamento   e accessori)  e  ubicate  nel  distretto  industriale  Vigevanese della regione Lombardia e della provincia di Pavia.
 E',  altresi',  autorizzata la proroga del trattamento di mobilita' in  favore  dei  lavoratori, ex dipendenti delle imprese operanti nei sopraccitati  settori,  ai  quali  la medesima indennita' scadra' nel corso dell'anno 2005.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000,00,  ivi  inclusi  gli  oneri  per il riconoscimento della contribuzione  figurativa,  secondo  quanto  previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  |  |  | Art. 2. Le  societa'  di  cui  all'art.  1  sono  tenute a versare, durante l'utilizzo  dei  trattamenti  in questione, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 3. La  concessione  dei trattamenti, disposta con il precedente art. 1 e'  utorizzata  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art.  1,  comma  155  della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il conseguente  onere  complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, gravera' sul   capitolo   7202   della   UPB  3.2.3.1  Occupazione:  per  Euro 10.546.026,60  sui  fondi  impegnati con decreto direttoriale n. 6713 dell'11 ottobre  2004 e per Euro 4.453.973,40 sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  3,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni mensili circa l'effettivo  utilizzo  degli  ammortizzatori  sociali, che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare all'I.N.P.S. e, ove necessario, dei dati e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni coinvolte nei  procedimenti  di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro  al  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 aprile 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234
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