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| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45 |  | Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale - serie  generale  - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con la legge di  conversione  31  maggio  2005,  n.  89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale,  alla  pag.  12),  recante:  «Disposizioni  urgenti per la funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle, leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 10 giugno 2005 si procedera' alla ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle relative note.
 Art. 1. Assunzione  e  mantenimento in servizio di personale della Polizia di
 Stato
 
 1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  dopo  le  parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti  di  autorizzazione  all'assunzione  di  cui  al  comma  96 e' prioritariamente  considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le  seguenti:  «degli  addetti  a  compiti di sicurezza pubblica e di difesa  nazionale,  ((  di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza  antincendio,  ))  nonche»; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: «h) dei vincitori di  concorsi  banditi  per  le  esigenze  di  personale  civile degli arsenali   della   Marina   militare   ed  espletati  alla  data  del 30 settembre 2004».
 2.  Relativamente  alle  assunzioni  per  le  esigenze di sicurezza pubblica  di  cui  al  comma  1,  da  effettuarsi  nell'anno 2005, e' assicurata  la  precedenza  ai  volontari  in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per  l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
 3.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse  con  la  prevenzione  ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale,  e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, (( entro il  limite  di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro  a  decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione, in deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge  n.  311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari trattenuti della  Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
 4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni  alle  assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  all'articolo 1, comma 548, lettera  b),  della  medesima  legge  ed entro il limite di spesa di, 17.000.000  di  euro,  puo'  autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori  del  61°  e  62° corso di allievo agente ausiliario di leva,  i  quali  ne  facciano  domanda.  Restano  ferme  le modalita' previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  nonche'  le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono  e  decimo,  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura  dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto  2004,  n.  226.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della  copertura  dei  posti  di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma  2,  lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente  alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981. ((  4-bis.   Fatte   salve  le  priorita'  di  cui  al  comma  2,  le autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono  essere  utilizzate  in  modo da assicurare il soddisfacimento delle  esigenze  prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale assunzione,  entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami  per  il  conferimento  di  640 posti di allievo vice ispettore della   Polizia   di  Stato,  indetto  con  decreto  del  capo  della polizia-direttore  generale  della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3 dell'11 gennaio  2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso  alla  qualifica  di  commissario  della  Polizia di Stato, indetti  ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti  del  capo  della  polizia-direttore  generale della pubblica sicurezza  del  5  e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio 2004   e   nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero dell'interno,  supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004. ))
 |  |  |  | (( Art. 1-bis. Disposizioni  relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato
 
 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle  assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore  medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338, e successive modificazioni, e' rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unita'.
 2.  Le  disposizioni  dell'articolo  30-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1997,  n.  490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di  un  anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale  di  Sanita'. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente  generale medico di livello B e' effettuato in sovrannumero rispetto  alle  dotazioni  organiche  del  ruolo dei dirigenti medici previste  dalla  tabella  A  allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non da' luogo a vacanza organica nella  qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.
 3.  E' istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia  di  Stato,  di  cui  alla  tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 337, e successive modificazioni,  la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le  funzioni  di  ispettore  generale  capo. La nomina nella predetta qualifica  non  da'  luogo  a  vacanza  organica  nella  qualifica di dirigente  superiore  tecnico  precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla predetta tabella A.
 4.  Nei  limiti  delle  autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa  definiti,  per  la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri  derivanti  dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito  tecnico  capo  della  Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  337, e successive modificazioni, e' rideterminata in 1087 unita'. Le   nomine   di   cui   al   presente  articolo  devono  aver  luogo contestualmente   alla  riduzione,  di  cui  al  precedente  periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e  in  conformita' ad un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 5.  Nella  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338, e successive modificazioni, il quadro  relativo  al  ruolo  dei  dirigenti  medici e' sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto. ))
 |  |  |  | (( Art. 1-ter. Commissioni sanitarie
 
 1.   Al   fine   di   un  piu'  razionale  impiego  delle  risorse, l'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza   e'  autorizzata  a stipulare,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo  nazionale  dei  vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari   comuni   anche   attraverso   l'istituzione   di  apposite commissioni  mediche  incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
 a) accertamento  dei  requisiti  psicofisici  nei  casi in cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
 b) accertamento  sanitario  relativo ai procedimenti previsti dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
 2.   La   composizione   e  le  modalita'  di  funzionamento  delle commissioni,  nonche'  le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,  e  degli  ordinamenti  delle  amministrazioni  interessate sono determinate  con  regolamento  da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
 3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad  applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 |  |  |  | (( Art. 1-quater. Copertura  assicurativa  per il personale della Polizia di Stato, del Corpo  di  Polizia  penitenziaria,  del  Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
 
 1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della  Repubblica  18 giugno  2002,  n.  164, come incrementate dagli articoli 4   e   9   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di Polizia  penitenziaria,  al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai  capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente,  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero della giustizia,  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono  trasferite,  rispettivamente,  al  Fondo  di  assistenza per il personale  della  pubblica  sicurezza,  all'Ente di assistenza per il personale  dell'Amministrazione  penitenziaria  per  gli appartenenti alla  Polizia  penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per   il   personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  al  Fondo assistenza,  previdenza  e  premi  per  il  personale  dell'Arma  dei Carabinieri  ed  al  Fondo  di  assistenza  per i finanzieri, i quali provvedono,   per   conto  del  medesimo  personale,  alla  copertura assicurativa  delle  responsabilita'  connesse allo svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso personale. ))
 |  |  |  | (( Art. 1-quinquies. Disposizioni  concernenti  l'amministrazione  civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate
 
 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo  3-quater  del  decreto-legge  30 gennaio  2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a  5  milioni  di  euro  annui,  si  provvede mediante corrispondente riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 2.  Per  il  processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forte di polizia e delle Forze armate e' stanziata la somma  di  euro  8.300.000  a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando  le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio  1999,  n.  266.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente   comma   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 3.  Per  far  fronte  alla molteplicita' e complessita' dei compiti attribuiti  al  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno appartenente  al  comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e' incrementato di 4 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  comma si provvede mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
 |  |  |  | (( Art. 1-sexies. Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia
 
 1.  Il  comma  556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
 «556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e  555  compete  il  trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze  diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un trattamento  economico,  sostitutivo  di  quello  indicato  al  primo periodo,  da  determinare  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore  a  quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.». ))
 |  |  |  | Art. 2. Assunzione  e  mantenimento  in  servizio  di personale dell'Arma dei carabinieri
 
 1.  Per  le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine  di  garantire  la  funzionalita' e l'operato dei comandi, degli enti  e  delle  unita'  dell'Arma  dei carabinieri, il Ministro della difesa  puo'  autorizzare,  entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro,   il  richiamo,  sino  al  31 dicembre  2005,  dei  carabinieri ausiliari  che,  nello  stesso  anno, al termine del servizio di leva obbligatoria  sono  risultati  idonei  ma  non prescelti per la ferma quadriennale.  Ai  carabinieri  ausiliari  richiamati  ai  sensi  del presente  articolo  e'  corrisposto  il  trattamento economico pari a quello  previsto  dall'articolo 15,  comma  1,  della legge 23 agosto 2004,  n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati  per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non   hanno   demeritato,   si   applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui  agli  articoli 17,  comma  2,  e  18, comma 2, lettera a), della stessa  legge  n.  226  del  2004,  si  ricorre prioritariamente alle modalita'  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
 2.   All'attuazione   del   comma   1   si   provvede  ((  mediante corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2005, dell'autorizzazione di spesa  ))  di  cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 |  |  |  | (( Art. 2-bis. Norme   in   materia  di  Corso  d'istituto  per  gli  ufficiali  dei carabinieri
 
 1.  Il  comma  2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e' sostituito dal seguente:
 «2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il  corso  si  conclude  con  un  esame sostenuto davanti ad apposita commissione,   nominata   dal   Comandante   generale  dell'Arma  dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni  e  dell'esame  conclusivo,  e  la  relativa graduatoria, approvati  dal  Comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati  agli  interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa». ))
 |  |  |  | Art. 3. Personale  del  Corpo  della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato
 
 1.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge  23 agosto  2004,  n.  226,  fatti  salvi  i posti gia' coperti attraverso  le  procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005,  gli  ulteriori  posti  derivanti  da incremento degli organici della  Guardia  di  finanza  si  intendono comunque riservati, con le modalita'  previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi  prestano  servizio  di  leva  in  qualita'  di  ausiliari. Per la copertura  dei  rimanenti  posti  disponibili  si provvede mediante i concorsi  previsti  dall'articolo  25, comma 2, della legge 23 agosto 2004,  n.  226.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  ai  fini della copertura  dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera   a),  della  stessa  legge  n.  226  del  2004,  si  ricorre prioritariamente    alle    modalita'    di   reclutamento   previste dall'ordinamento  del  medesimo  Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualita' di ausiliario.
 2.   Le  somme  finalizzate  all'assunzione  dei  50  allievi  vice ispettori  del  Corpo  forestale  dello Stato, di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate (( per l'assunzione  di  fino  a 63 )) allievi operatori del Corpo forestale dello Stato. ((  2-bis.  Per  le  esigenze  connesse  al  mantenimento  di elevati standard  nel  concorso  all'ordine  pubblico a livello territoriale, fermo  restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio  2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile  2001,  n.  155,  e  successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
 2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo  3 aprile  2001,  n.  155, e successive modificazioni, e' fissata in 616 unita'.
 2-quater.  Le  promozioni  e  le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater,  valutati  in  500.000  euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali. ))
 |  |  |  | (( Art. 3-bis. Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale
 
 1.  Per  le  anticipazioni  dovute  al personale destinatario delle disposizioni  di  cui  all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152,  e  all'articolo  18  del  decreto-legge  25 marzo  1997, n. 67, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per  le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione  competente  entro  il  termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione ferma restando l'applicazione degli articoli 40   e  63  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 giugno   2002,   n.   164,  e  delle  disposizioni  relative  alla ripetizione delle somme anticipate, puo' procedere, nel limite del 30 per  cento  della  richiesta  di  anticipazione,  in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita'  spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia  civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in  conformita'  al  parere  di  congruita' rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
 2.  Per  il  pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa  si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio. ))
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia
 
 1.  Al  fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al  Capo  I  della  legge  1° aprile  1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento  della  pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo  delle  Forze  di  polizia da quelle di direzione e amministrazione  della  Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ferme restando  le caratteristiche interforze, e' trasferito alla Direzione centrale   della   polizia  criminale  e,  nell'ambito  dello  stesso Dipartimento,  e'  istituita  la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, (( a cui e' preposto un prefetto. Conseguentemente, all'articolo 8,  primo  e  terzo  comma,  e all'articolo 10, comma 3, della  citata  legge  n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole,  rispettivamente:  «di cui alla lettera a) dell'articolo 5» e «di  cui  alla  lettera  a)  del  primo  comma  dell'articolo 5» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5.». ))
 2.  All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della  spesa  e  della  dotazione  organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato.
 A tale scopo:
 a) nella  tabella  B  allegata  al  decreto legislativo 19 maggio 2000,  n.  139,  in  corrispondenza  della  qualifica  di prefetto e' soppressa  la  funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per  le forze di polizia», che e' attribuita, alternativamente, ad un dirigente  generale  della  Polizia  di  Stato,  ad  un  generale  di divisione  dell'Arma  dei  carabinieri  o ad un generale di divisione della  Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il  direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
 b) alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  24 aprile  1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce  «Dirigente  generale  di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa  dotazione  organica,  e'  aggiunta  la funzione: «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»;
 c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone, (( ferma restando la   dotazione   del   personale   effettivamente   in  servizio,  )) corrispondenti   modificazioni   del  numero  degli  uffici  e  delle competenze,   nonche'  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi  della Direzione  centrale  della  polizia  criminale  e dell'Ufficio per il coordinamento  e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
 |  |  |  | Art. 5. Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia
 
 1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati  all'ammodemamento  ed  al  potenziamento tecnologico dei mezzi  delle  Forze  di  polizia,  le  somme  iscritte in bilancio al capitolo  7401  dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ((   relative   a   stanziamenti  disposti  nell'esercizio  2003,  )) eventualmente  non  utilizzate  nel  corso degli esercizi precedenti, sono  mantenute  in  bilancio,  quali  residui,  fino  alla  chiusura dell'esercizio 2005.
 |  |  |  | Art. 6. Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS
 
 1.  Il  comma  544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
 «544.  E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005  e  di  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2006 per le seguenti finalita':
 a) attuazione  del  programma  di  cooperazione AENEAS, di cui al regolamento  (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  10 marzo  2004,  finalizzato  a  dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi inigratori e di asilo;
 b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis,  del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 c) fornitura   di   beni  mobili  ed  apparecchiature  idonei  al contrasto   dell'immigrazione   clandestina  ai  Paesi  di  accertata provenienza della stessa;
 d) integrazione  degli  interventi  in materia d'immigrazione, in particolare,  di  contrasto  all'immigrazione  clandestina, anche sul territorio dello Stato».
 |  |  |  | Art. 7. Operativita'  del  soccorso  aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
 1.  Al  fine  di  assicurare  l'immediata operativita' del soccorso aereo  svolto  dal  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco attraverso l'uso  del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro  posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica  C 2,  gia'  autorizzate  con  decreto del Presidente della Repubblica   in   data  1° giugno  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004, sono espletate per quattro posti di  pilota  di  aeroplano  nell'ambito  del  profilo di elicotterista esperto  di  corrispondente  posizione  economica,  ferma restando la dotazione organica vigente.
 2.  In  attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati  con  i  decreti  legislativi di cui all'articolo 2 della legge   30 settembre   2004,   n.   252,  con  decreto  del  Ministro dell'interno  sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' per le  procedure  di  reclutamento di cui al comnma 1, in relazione alla specificita' dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
 |  |  |  | (( Art. 7-bis. Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi
 
 1.  I  servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici  o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono   erogati   con  le  stesse  modalita'  e  condizioni  stabilite dall'articolo   3   del   decreto-legge   1° ottobre  1996,  n.  512, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta  fermo  quanto  disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246. ))
 |  |  |  | Art. 8. Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
 1.  Le somme stanziate (( al comma 1 )) dell'articolo 6 della legge 30 settembre  2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.
 |  |  |  | (( Art. 8-bis. Disposizioni  transitorie  in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia. 
 1. All'articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni e sei mesi di  effettivo  servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui  all'articolo  7,  comma  1,  concernenti i requisiti di servizio presso  gli  uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla  valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Per tale personale si provvede   ad   individuare,   con   apposito  decreto  del  Ministro dell'interno  da  emanare  entro  il 31 dicembre 2005 e relativamente alle  promozioni  alla  qualifica  di  vice  prefetto a decorrere dal 1° gennaio  2007,  specifici  requisiti minimi di servizio presso gli uflici  centrali  e  periferici,  comunque  non  inferiori a sei mesi presso   gli   uffici  centrali  e  ad  un  anno  presso  gli  uffici periferici.». ))
 |  |  |  | (( Art. 8-ter. Modifiche in tema di rappresentanza militare
 
 1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
 «Gli  eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta».
 2.  I  delegati  eletti  nei  consigli di rappresentanza militare e regolarmente  in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto decadono dal loro naturale mandato al  completamento  del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
 3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole «tre   anni,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti: «quattro anni». ))
 |  |  |  | (( Art. 8-quater. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
 
 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' inserito il seguente:
 «Art. 60-ter (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di   promozioni   annuali).   -   1.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo  60,  comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali,  le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.».
 2.  All'articolo  61  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al  comma  3,  le parole: «fino al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009»;
 b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 «4-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno   2006  e  fino  all'anno  2009  il  numero  annuale  delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 e' fissato in tante unita'  quanti  sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento»;
 c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
 «5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la  limitazione  del 30 per cento previsto dall'articolo 60, comma 2, lettera d).».
 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro  523.125  per  l'anno  2006,  euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250  per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e  2007  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | (( Art. 8-quinquies. Veicoli  e  conducenti  del  Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta
 
 1.  All'articolo  138,  comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «Trento e Bolzano, della Croce rossa» sono sostituite dalle seguenti: «Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa». ))
 |  |  |  | Art. 9. Copertura finanziaria
 
 1.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo  8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:
 a) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 (( a  decorrere  dall'anno  2007,  ))  mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
 b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 (( a  decorrere  dall'anno  2007,  ))  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto  1978, n. 468, come determinata dalla tabella c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 c) quanto   a   euro   9.885.460   per   l'anno   2006,  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa relativa al fondo  per  gli  interventi  strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  ((  oneri  di  cui  all'articolo 1, commi 3 e 4, all'articolo  2,  all'articolo  3,  commi  2  e 2-bis, e all'articolo 8-quater   del   presente   decreto  ))  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge  5 agosto  1978,  n.  468,  ovvero  delle  misure correttive da assumere,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 3, lettera i-quater), della   medesima  legge.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui  al  presente  comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 |  |  |  | Art. 10. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  | Tabella A (Art. 1-bis, comma 5)
 
 RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
 
 =====================================================================
 Livello di   |                |    Posti di     |
 funzione    |   Qualifica    |    qualifica    |    Funzioni =====================================================================
 |                |                 |Direttore
 |                |                 |centrale di
 |                |                 |sanita' (dopo un
 |                |                 |anno dal
 |Dirigente       |                 |conseguimento
 |generale medico |                 |della qualifica B               |di livello B    |*                |precedente) ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore
 |Dirigente       |                 |centrale di C               |generale medico | 1               |sanita'. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Ispettore
 |                |                 |generale;
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale
 |                |                 |aggiunto, anche
 |                |                 |per le funzioni
 |                |                 |di coordinamento
 |                |                 |degli studi e
 |                |                 |ricerche in
 |                |                 |materia
 |                |                 |sanitaria;
 |                |                 |direttore di
 |                |                 |servizio della
 |                |                 |direzione
 |                |                 |centrale di
 |                |                 |sanita' e di
 |Dirigente       |                 |ufficio di
 |suoperiore      |                 |vigilanza a D               |medico          |11               |livello centrale. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore di
 |                |                 |divisione nella
 |                |                 |direzione
 |                |                 |centrale di
 |                |                 |sanita';
 |                |                 |dirigente di
 |                |                 |ufficio sanitario
 |                |                 |periferico e di
 |                |                 |ufficio di
 |                |                 |vigilanza
 |                |                 |periferico; vice
 |                |                 |consigliere
 |                |                 |ministeriale;
 |                |                 |dirigente con
 |                |                 |funzioni
 |                |                 |ispettive;
 |                |                 |presidente di
 |                |                 |commissioni
 |Primo dirigente |                 |mediche o E               |medico          |37               |medico-legali.
 
 *  Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta  variazione  nei  posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
 |  |  |  | Tabella B (Art. 3, comma 2-bis)
 
 DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
 
 =====================================================================
 Livello di   |                |    Posti di     |
 funzione    |   Qualifica    |    qualifica    |    Funzioni =====================================================================
 |                |                 |Capo del Corpo
 |Dirigente       |                 |forestale dello B               |generale        | 1               |Stato. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Vice Capo del
 |Dirigente       |                 |Corpo forestale C               |generale        | 1               |dello Stato. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Capo servizio
 |                |                 |centrale,
 |                |                 |Comandante della
 |                |                 |Scuola del Corpo
 |                |                 |forestale dello
 |Dirigente       |                 |Stato, Comandante D               |superiore       |21               |regionale. ---------------------------------------------------------------------
 |                |                 |Direttore di
 |                |                 |divisione presso
 |                |                 |l'amministrazione
 |                |                 |centrale, capo
 |                |                 |ufficio presso
 |                |                 |l'amministrazione
 |                |                 |centrale, capo
 |                |                 |reparto scuola
 |                |                 |del Corpo
 |                |                 |forestale dello
 |                |                 |Stato, vice
 |                |                 |comandante E               |Primo dirigente |39               |regionale. ---------------------------------------------------------------------
 |                |62               |
 |  |  |  |  |