Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 44
Testo del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1° aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti locali».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul teminale tra i segni (( .. )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Bilanci di previsione degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio 2005.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, reca:
«Art. 1 (Bilanci di previsione degli enti locali).
1. - (Omissis.).
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.».



 
(( Art. 1-bis. Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di
spesa in conto capitale per enti locali

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente:
«26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale». ))




Riferimenti normativi:

- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005».



 
(( Art. 1-ter. Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri
per la definizione dei limiti di spesa per enti locali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, e' inserito il seguente:
«22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 21, 22 e
22-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province, i comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonche' le
comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5
a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti
e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna
comunita' montana con popolazione superiore a 10.000
abitanti non puo' essere superiore alla corrispondente
spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003,
incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti
locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa
corrente media pro-capite inferiore a quella media
pro-capite della classe demografica di appartenenza e
incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunita' isolane e le unioni di comuni di cui al
comma 21 l'incremento e' dell'11,5 per cento. Per
l'individuazione della spesa media del triennio si tiene
conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in
conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai
fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene
conto della popolazione residente calcolata secondo i
criteri previsti dall'art. 156 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stabilita la spesa media pro-capite per
ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti
e superficie fino a 3.000 kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti
e superficie superiore a 3.000 kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie fino a 3.000 kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunita' montane con popolazione superiore a
10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14) comunita' montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale
di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese
correnti e in conto capitale determinate per l'anno
precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di
cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni,
nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane
con popolazione fino a 50.000 abitanti.».
- Il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio), reca:
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
«Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni»,
il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.».



 
(( Art. 1-quater. Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo
del complesso delle spese di regioni ed enti locali

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili».
2. In conseguenza dalla disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 23 e 24, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«23 (Limiti alle spese per le regioni a statuto
ordinario). - Per gli stessi fini di cui al comma 21, per
l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle
spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24,
per ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere
superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno
2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e
2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per
cento alle corrispondenti spese correnti e in conto
capitale determinate per l'anno precedente in conformita'
agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24 (Calcolo del complesso delle spese). - Il complesso
delle spese di cui ai commi 22 e 23 e' calcolato, sia per
la gestione di competenza che per quella di cassa, quale
somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al
netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la sanita' per le regioni che sono
disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di
partecipazioni azionarie e di altre attivita' finanziarie,
dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle
amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei
commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori
soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
minorile;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza nonche' quelle
sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni
trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate
dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti
dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti
dall'amministrazione regionale».
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che
originino debiti fuori bilancio;
f-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica
di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti
responsabili.».



 
(( Art. 1-quinquies.
Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento. ))




Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), reca:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della
presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97
della Costituzione, costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge in attuazione delle
disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.».
- Il testo degli articoli 4 e 10 del del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
(Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione
del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano), reca:
«Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale
costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo.».
«Art. 10. - La rendita catastale delle unita'
immobiliari costituite da opifici ed in genere dai
fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n.
1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita'
industriale o commerciale e non suscettibili di una
destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali
trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni
singola unita'.
Egualmente si procede per la determinazione della
rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono
raggruppati in categorie e classi, per la singolarita'
delle loro caratteristiche.».



 
(( Art. 1-sexies. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da
parte degli enti locali

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: «testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000», sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 205-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito). - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389»;
b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati»;
c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito»;
d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: «prestiti obbligazionari precedentemente emessi» sono inserite le seguenti: «, a quello delle aperture di credito stipulate».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile all'apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito. ))




Riferimenti normativi:

- Si riportano i testi degli articoli 183, 189 e 204
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), cosi' come
modificati dalla presente legge:
«Art. 183 (Impegno di spesa). - 1. L'impegno
costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la
quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato
il soggetto creditore, indicata la ragione e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata ai
sensi dell'art. 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive
variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e'
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese
dovute:
a) per il trattamento economico tabellare gia'
attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri
riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri
accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a
contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I
provvedimenti relativi per i quali entro il termine
dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente
l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e
costituiscono economia della previsione di bilancio alla
quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del
risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 186.
Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure
di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non
concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in
impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti
relativi alla gara gia' adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese
sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la
conclusione della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate
ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione
si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, e del
relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare
dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare
del prestito sottoscritto;
c-bis) con aperture di credito si considerano
impegnate all'atto della stipula del contratto e per
l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti,
definitivi o esecutivi finanziati;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti
per spese correnti e per spese di investimento correlati ad
accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per
legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli
esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel
limite delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura
hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e
per quelle determinate che iniziano dopo il periodo
considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella
formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi,
rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo
successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in
copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con
le modalita' previste dal regolamento di contabilita'.
9. Il regolamento di contabilita' disciplina le
modalita' con le quali i responsabili dei servizi assumono
atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni"
e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano
la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si
applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art.
151, comma 4.».
«Art. 189 (Residui attivi). - 1. Costituiscono residui
attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine
dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio
esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un
titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore
della correlativa entrata nonche' le somme derivanti dalla
stipulazione di contratti di apertura di credito.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui
attivi le somme derivanti da mutui per i quali e'
intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa
depositi e prestiti o degli istituti di previdenza ovvero
la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri
istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non
accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono
minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale
titolo, concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.»
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui). 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere
fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della
stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,
sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal
primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.».



 
(( Art. 1-septies. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed
utilizzo delle disponibilita' della massa attiva

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «e dell'organo straordinario di liquidazione» e le parole: «per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonche' nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256» sono sostituite dalle seguenti: «per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione»;
b) all'articolo 268-bis:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, puo' essere consentita una ulteriore proroga di un anno»;
3) al comma 5, dopo le parole: «Ai fini dei commi 1» e' inserita la seguente: «, 1-bis»;
c) all'articolo 268-ter, comma 4, primo periodo, le parole: «, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo,» sono soppresse.
2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del fondo di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli atti gia' acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 255, 268-bis e
268-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
per il risanamento). - 1. Nell'ambito dei compiti di cui
all'art. 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario
di liquidazione provvede all'accertamento della massa
attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al
presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di
mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da
altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da
alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo
Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo
straordinario di liquidazione, in nome e per conto
dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e
prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni,
con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte
del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato,
e' determinato sulla base di una rata di ammortamento pari
al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo
composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una
quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa
spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per
lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999
abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da
2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con
popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per
lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a
19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a
lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e'
finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in
stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilita'
residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei
contributi erariali per un importo inferiore ai limiti
massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su
richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale,
secondo parametri e modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi
per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento
finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del
rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la
Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero
dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed
organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione
e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito
dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del
presente articolo agli enti locali in stato di dissesto
finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si
applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'art.
204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo
sviluppo degli investimenti, di cui all'art. 28, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione
dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere
integrato, con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle
eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a
quelle gia' definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a
riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora
riscossi, totalmente o parzialmente, nonche'
all'accertamento delle entrate tributarie per le quali
l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo
di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa
passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che
attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti
da alienazioni di beni, l'organo straordinario di
liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di
tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili
possono essere affidati incarichi a societa' di
intermediazione immobiliare, anche appositamente
costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni recate dall'art. 3 del decreto-legge
31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite
all'organo straordinario di liquidazione le facolta' ivi
disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le
alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad
assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la
contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio
carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il
mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti
ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'art.
204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi
gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle relative spese.
11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale
puo' destinare quota dell'avanzo di amministrazione non
vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai
sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o
procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente
intraprese non determinano vincoli sulle somme.».
«Art. 268-bis (Procedura straordinaria per fronteggiare
ulteriori passivita). - 1. Nel caso in cui l'organo
straordinario di liquidazione non possa concludere entro i
termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosita'
degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione
della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente
locale interessato, dispone con proprio decreto una
chiusura anticipata e semplificata della procedura del
dissesto con riferimento a quanto gia' definito entro il
trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto
conto del parere della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali.
1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di
liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente
possa raggiungere un reale risanamento finanziario, Il
Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente
locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il
parere della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del
dissesto.
2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una
apposita commissione, nominata dal Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che
nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie
prevista dall'art. 268 ed in quelli in cui la massa attiva
sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
3. La commissione e' composta da tre membri e dura in
carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi
eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, puo' essere
consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti
sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili con documentata esperienza nel campo degli enti
locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,
e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato.
4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo
previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui
al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai
commissari e' definito con decreto del Ministro
dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della
procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale
dissestato accantona apposita somma, considerata spesa
eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale
e pluriennale. La somma e' resa congrua ogni anno con
apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci
stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono
sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto
del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani
risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il
Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della
predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.
Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura
straordinaria di cui all'art. 268-bis). - 1. Per gli enti i
quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista
nell'art. 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione
della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque
riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il
31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio
riequilibrato, anche se accertati sucessivamente allo
svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della
massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere
soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso
art. 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e'
definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni
impartite ai sensi dell'art. 268-bis, comma 5, non e'
consentito procedere all'assegnazione, a seguito di
procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per
ciascun anno rispetto a quelle che risultano
dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista
nell'art. 268-bis, comma 5, nelle more della definizione
dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli
enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque
rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo
articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di
espropriazione forzata, a pena di nullita', riferite a
debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il
31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento
della procedura di cui al comma 5 del citato art. 268-bis e
comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro
dell'interno di cui allo stesso art. 268-bis, comma 5,
terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali
gia' dissestati di accedere alla procedura di cui all'art.
268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti
riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il
31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio
riequilibrato, tenuto conto anche di interessi,
rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli
enti interessati formulano al Ministero dell'interno
documentata richiesta in cui, su conforme parere del
responsabile del servizio finanziario e dell'organo di
revisione, e' dato atto del fatto che non sussistono mezzi
sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal
caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'art.
268-bis, quelle contenute nel presente articolo.».



 
(( Art. 1-octies.
Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficolta'

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e su richiesta della commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005. ))




Riferimenti normativi:

- Il testo degli articoli 143 e 144 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), reca:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.»
«Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di
sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di
scioglimento di cui all'art. 143 e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri
scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in
carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale
utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di sostegno e
di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalita' di organizzazione e
funzionamento della commissione straordinaria per
l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le
modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione
e funzionamento del comitato di cui al comma 2.».



 
(( Art. 1-novies. Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle generalita' delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurare la piena operativita». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni
(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente),
cosi come modificato dal presente articolo:
«Art. 1. - 1. In ogni Comune deve essere tenuta
l'anagrafe della popolazione residente.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono
registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune
la residenza, nonche' le posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il
proprio domicilio, in conformita' del regolamento per
l'esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'art. 12, e' istituito, presso il Ministero
dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita' delle persone residenti in Italia, certificati
dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il
regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento
dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
al medesimo INA, per assicurare la piena operativita'.».



 
(( Art. 1-decies. Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti
locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disponibilita' del fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti relativi ai tributi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 2. Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia
elettrica

1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari (( e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle
calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica
destinazione per i quali sussista un rilevante interesse
nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto
pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e'
computata al netto delle somme vincolate da accordi
internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
attivita' degli istituti di ricerca scientifica e
sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale
per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in
misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 121 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo
dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con la programmazione regionale,
nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita'
assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera
a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle
regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle
aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito
complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
inferiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
assegnazioni alle regioni del gettito delle
compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo
perequativo di cui alla lettera e), avvengono con
riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote
di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto
conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei
trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione
della capacita' fiscale relativa ai principali tributi e
compartecipazioni a tributi erariali, nonche' della
capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei
fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale
periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a
tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a
livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio
nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo
nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione
all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui
alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla
capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su
quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche
territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
situazioni economiche e sociali e puo' essere effettuata,
per un periodo transitorio, anche in funzione dei
trasferimenti storici;
g) previsione di un periodo transitorio non superiore
al triennio nel quale ciascuna regione e' vincolata ad
impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della
quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la
rimozione del vincolo e' comunque coordinata con
l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera
i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono
attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui
alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle
regioni, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse di cui all'art. 7 della predetta legge n. 59 del
1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere
precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'art. 48,
comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di
verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad
appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche'
di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti
perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione
della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai
fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare
riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
ciascun livello di Governo;
l) previsione di una revisione organica del
trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i
contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni
attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra
i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con
quella attualmente vigente in materia per le regioni a
statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti
previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della possibilita'
di partecipare alle attivita' di accertamento dei tributi
erariali, in analogia a quanto gia' previsto per i comuni
dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e
delle province al gettito dell'IRAP di cui all'art. 27,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti
erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
la copertura degli oneri di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la
normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto
ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse
regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle
benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista
riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le quali le
regioni e gli enti locali siano coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme
vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti
principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano
alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti
operati con i decreti legislativi attuativi della legge
15 marzo 1997, n. 59;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di
individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da
sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
di tributi erariali e di predisposizione della relativa
disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere
coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi
al patto di stabilita' interno di cui alla legge
23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i
principi e i criteri direttivi di cui alla legge
30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento
con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel
rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni permanenti,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
4. All'art. 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art.
4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre
1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1995, n. 507, le parole: "ad eccezione dei
consumi di energia elettrica relativi ad imprese
industriali ed alberghiere" sono soppresse.
5. All'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) sostituisce il comma 1 dell'art. 4, decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332;
b) il comma 2 e' abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire
26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori
entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante
mediante utilizzazione delle risorse di cui all'art. 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di
potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati
alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
53, comma 1, del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e'
sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per
lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre l995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),
le parole: "e sempreche' non cedano l'energia elettrica
prodotta alla rete pubblica" sono soppresse.
9. Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, riportato alla voce Finanza
locale.
10. Nel comma 7 dell'art. 17 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "affluiscono
ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e
restano acquisite all'erario" sono sostituite dalle
seguenti: "sono versate direttamente ai comuni".
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del
presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 10 del presente articolo,
diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione
dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti
locali interessati il diritto di verificare, mediante
l'accesso alle relative informazioni, la procedura di
accertamento e liquidazione delle addizionali di loro
competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami
d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa
nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della
medesima natura concernente il riassetto del settore
elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si
considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad
esse le disposizioni dell'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e dell'art. 6, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica
consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000
kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'art. 60 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel
senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta
di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed
erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica,
come stabilito dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali
comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica, e dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di
addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'art. 3 sono soppresse le parole:
"e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si
intendano prorogate di anno in anno";
b) al comma 1 dell'art. 37 sono soppresse le parole
da: ", nel limite della variazione percentuale» fino alla
fine del comma.".



 
Art. 3.
Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

(( 1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre 2018 sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018;
1-bis. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 marzo 2001 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
supplemento ordinario n. 145 del 25 giugno 2001), reca: «La
ripartizione ed il trasferimento alle regioni e agli enti
locali delle risorse finanziarie di cui all'art. 52, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di
polizia amministrativa».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 febbraio 2004 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004), reca: «La
proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore
del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre -
comune di Venezia».



 
(( Art. 3-bis. Capacita' dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il
dirigente

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Capacita' di stare in giudizio). - 1. Le
parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono
stare in giudizio anche mediante procuratore generale o
speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai
parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della
partecipazione all'udienza pubblica, puo' risultare anche
da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui
confronti e' proposto il ricorso sta in giudizio
direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della
direzione regionale o compartimentale ad esso
sovraordinata.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il
ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente
dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di
figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione
organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.».



 
(( Art. 3-ter. Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di
incompatibilita'

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «dal mandato parlamentare», sono inserite le seguenti: «, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge
20 luglio 2004, n. 215, (Norme in materia di risoluzione
dei conflitti di interessi), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Incompatibilita). - 1. Il titolare di cariche
di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non
puo':
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal
mandato parlamentare, di amministratore di enti locali,
come definito dall'art. 77, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli
previsti dall'art. 1 e non inerenti alle medesime funzioni,
ad esclusione delle cariche di cui all'art. 1, secondo
comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre
funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico,
anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre
funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di
gestione in societa' aventi fini di lucro o in attivita' di
rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attivita' professionali o di lavoro
autonomo in materie connesse con la carica di governo, di
qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti
pubblici o privati; in ragione di tali attivita' il
titolare di cariche di governo puo' percepire unicamente i
proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione
della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici,
o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere
atti di gestione in associazioni o societa' tra
professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o
piu' institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del
codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1
cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi
di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione
della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la
durata della carica di governo, alcuna forma di
retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita'
di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano
esercitate all'estero.
4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di
cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di
impedimento temporaneo all'esercizio della professione e
come tale e' soggetta alla disciplina dettata
dall'ordinamento professionale di appartenenza.
L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal
termine della carica di governo nei confronti di enti di
diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa'
aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori
connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in
aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli
ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con
decorrenza dal giorno del giuramento e comunque
dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi
trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di
aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla
posizione professionale e alla progressione di carriera.».



 
(( Art. 3-quater. Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto. ))
 
(( Art. 3-quinquies. Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese sostenute dai
comuni per gli interventi di bonifica di siti inquinati.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative per la fruizione, da parte degli enti locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotta dall'articolo 1-quater del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 si provvede, per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 27 dell'articolo 1 della medesima legge, e, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. ))




Riferimenti normativi:

- Per il comma 24 dell'art. 1 della legge n. 311 del
2004 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1-quater.
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
citata legge n. 311 del 2004:
«27. Le spese in conto capitale degli enti locali che
eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53
possono essere anticipate a carico di un apposito fondo
istituito presso la gestione separata della Cassa depositi
e prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro
250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti
locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale
5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10
milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le
anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e
prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo
indicazioni e priorita' fissate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e
prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che
presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse
connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonche' le
scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti
beneficiari.».



 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.
 
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