Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 18 maggio 2005, n. 20 |
Istruzioni applicative generali e procedure del Settore foraggi essiccati. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - uff. cereali Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati delle province autonome di Trento e Bolzano Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. Eurocoltivatori - A.L.P.A. Fe.Na.Pi. - F.Agr.I.- ANPA - ASSITOL Ai C.A.A. riconosciuti All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi All'Associazione sfarinatori italiani
1 QUADRO NORMATIVO Si riporta di seguito un elenco aggiornato della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, relativamente agli aiuti previsti per il settore "Foraggi essiccati": - D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173; - Reg. (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati; - Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n.2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001; - Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, di cui al reg. (CE) n. 1782/2003; - Reg. (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003; - Decreto MIPAF prot. D/99 del 15 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio e n. 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati; - Circolare AG.E.A di campagna relativa alla Domanda Unica di Pagamento 2005 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domanda unica di pagamento; - Circolare AG.E.A. n. 11 del 6 aprile 2005, relativa al Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare; - D.M. MIPAF 5 agosto 2004 n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune; - D.M. MIPAF 24 settembre 2004 n. 2026, relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.
2 SETTORE DI INTERVENTO La presente circolare definisce le istruzioni applicative generali per la gestione degli aiuti previsti per il settore "Foraggi essiccati", in applicazione delle norme comunitarie e nazionali vigenti, a partire dalla campagna 2005/2006. Nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA - sezione Garanzia, al fine di adempiere alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di garanzie dovute dagli Organismi Pagatori, l'AG.E.A. assicura la tracciabilita' del procedimento di erogazione degli aiuti. I funzionari o i tecnici incaricati della realizzazione di ciascuna fase, sottofase o attivita' inerente il procedimento di erogazione degli aiuti, sono responsabili del corretto svolgimento delle operazioni effettuate, nel rispetto dei criteri forniti da AG.E.A.. Tra i modelli da utilizzare nella gestione della campagna di aiuto sono i contratti di fornitura dei foraggi (allegato 1) e le domande mensili di aiuto (allegato 2). Il conferimento dei foraggi da destinare alla trasformazione, a seconda dei soggetti interessati, e' vincolato alla presentazione di: - contratti di acquisto a superficie o a quantita', stipulati tra un'azienda agricola e una impresa di trasformazione, oppure tra un'azienda agricola ed un acquirente riconosciuto; - dichiarazioni di consegna, se l'impresa di trasformazione viene approvvigionata da un acquirente riconosciuto oppure trasforma la propria produzione o quella dei propri aderenti, nel caso di associazione; - contratti Speciali di lavorazione, stipulati tra un'azienda agricola e una impresa di trasformazione che effettua la trasformazione per conto dell'azienda stessa.
3 DEFINIZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
3.1 Principali Definizioni Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nei Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005: "Foraggi essiccati" sono i prodotti riportati nella seguente tabella:
===================================================================== Codice NC | Designazione delle merci ===================================================================== |- Farina ed agglomerati in forma |di pellets, di erba medica |essiccata artificialmente con il |calore; - Farina ed agglomerati in |forma di pellets, di erba medica a) ex 1214 10 00 |altrimenti essiccata e macinata; --------------------------------------------------------------------- |- Erba medica, lupinella, |trifoglio, lupino, vecce e altri |simili prodotti da foraggio |disidratati mediante essiccamento |artificiale con il calore, esclusi |il fieno e i cavoli da foraggio |nonche' i prodotti contenenti |fieno; - Erba medica, lupinella, |trifoglio, lupino, vecce, |meliloto, tartufi di prato e |ginestrino, altrimenti essiccati e |macinati - Concentrati di proteine |ottenuti da succo di erba medica e |di erba; - Prodotti disidratati |ottenuti esclusivamente da residui |solidi e da succhi risultanti |dalla preparazione dei concentrati ex 1214 90 91 eex 1214 90 99) b) |di proteine di cui al primo ex 2309 90 98 |trattino.
In particolare, tali prodotti si raggruppano, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 382/2005, nelle categorie: 1. "foraggi disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera a), primo e terzo trattino, della tabella sopra riportata, essiccati artificialmente al calore; gli "altri simili prodotti da foraggio", di cui alla lettera a), terzo trattino, sono tutti i prodotti erbacei da foraggio di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare: - le leguminose erbacee, - le graminacee erbacee, - i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato IX, punto 1, del Reg. (CE) n. 1782/2003; 2. "foraggi essiccati al sole", ossia i prodotti di cui alla lettera a), secondo e quarto trattino della tabella sopra riportata, essiccati secondo una tecnica diversa dall'essiccazione artificiale al calore e macinati; 3. "concentrati di proteine", ossia i prodotti di cui alla lettera b), primo trattino della tabella sopra riportata; 4. "prodotti disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino della tabella sopra riportata. "Produttori di foraggi" sono le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla produzione di foraggi verdi e/o essiccati al sole, per consegnarli alle imprese di trasformazione; "Impresa di trasformazione " e' la ditta, debitamente riconosciuta, che dotata di impianti ed attrezzatura idonee a tale scopo, effettua la trasformazione dei foraggi e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o piu' stabilimenti di trasformazione; "Acquirente di foraggi", e' la persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione; "Partita" e' una quantita' determinata di foraggi, di qualita' uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidita' e del contenuto proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta; "Miscela" e' un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione, e "aggiunte"; "Aggiunte" sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove; "Particelle agricole" sono le particelle identificate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo, di cui agli artt. 18 e 20 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 796/2004; "Domanda unica di pagamento" e' la domanda di cui all'art. 22 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e agli artt. 12 e 14 del reg. (CE) n. 796/2004; "Destinatario finale del prodotto" e' l'ultima persona che abbia ricevuto la partita di foraggi nella stessa forma che aveva al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione e che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione degli animali; "Ditte di pura o prevalente commercializzazione" sono quegli operatori che in misura prevalente, vendono quantitativi di foraggi trasformati acquistati dalle imprese di trasformazione senza apportare ulteriori trasformazioni al prodotto.
3.2 Altri Soggetti Coinvolti Oltre a quelli sopra indicati, gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di aiuto per i foraggi essiccati sono i seguenti: - AG.E.A., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualita' di organismo di coordinamento, istituito e disciplinato dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e di organismo pagatore riconosciuto; - Organismi di controllo, quali strutture e/o uffici delle regioni a cui AG.E.A. ha demandato parte dei controlli e degli accertamenti previsti dalla normativacomunitaria e nazionale vigente; - Organismi di controllo competente per territorio quali strutture e/o uffici delle regioni delegati dagli Organismi di controllo (competenti per sede legale) agli accertamenti - in loco secondo gli accordi tra gli Organismi regionali; - O.P.R., Organismi Pagatori Regionali, delle regioni quali Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana; - CAA, Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, previsti dall'art. 3 bis del D. Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che assistono il produttore agricolo negli adempimenti verso AG.E.A. e ne detengono il fascicolo; - MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali quale amministrazione atta ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la politica agricola nazionale nel rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale; - Commissione Europea, in qualita' di amministrazione competente ad emanare la normativa di indirizzo e di coordinamento afferente la politica agricola comunitaria.
4 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI 4.1 Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, le disposizioni comunitarie (Regg. CE n. 1786/2003 e n. 382/2005), recepite dal D.M. prot. D/99 del 15 marzo 2005, hanno fissato l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da trasformare. Tale procedura e' stata definita dalla Circolare AG.E.A. n. 11 del 6 aprile 2005, a cui si rimanda per pronto riferimento. Relativamente all'introduzione di nuovi parametri nei requisiti per il riconoscimento, definiti dal Reg. (CE) n. 382/2005, nonche' dell'esigenza di AGEA di fornire alla Commissione i dati di cui al punto 2 dell' art. 33 del Reg. (CE) 382/2005, e' necessario che anche i soggetti gia' in possesso del riconoscimento per gli anni passati producano, secondo le scadenze e le modalita' indicati nella citata circolare AGEA n. 11 del 6 aprile 2005, la documentazione aggiornata alle attuali disposizioni.
4.2 Impresa di trasformazione che puo' beneficiare dell'aiuto L'aiuto e' concesso soltanto alle imprese di trasformazione riconosciute che: - abbiano una contabilita' di magazzino relativa ai prodotti trasformati; - forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto; - rientrino in almeno in una delle seguenti categorie: - imprese che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi da trasformare; - imprese che lavorino la propria produzione o, in caso di associazioni, quella dei loro soci; - imprese che siano approvvigionate da acquirenti riconosciuti di foraggi da essiccare o da macinare. La normativa nazionale in vigore prevede che per richieste di aiuto per importi uguali o superiori 154.937,07 euro, debba essere rilasciato all'AGEA, dalla Prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4). L'impresa che nel corso della campagna richiede complessivamente un pagamento pari o superiore a 154.937,07 euro presenta all'AGEA il certificato camerale in corso di validita', corredato dell'apposita dicitura antimafia, o la dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al DM 07/02/1996 ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, per il successivo inoltro da parte di AGEA alla Prefettura competente della richiesta di certificazione antimafia. Qualora l'impresa sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della legge 55/90 e successive modificazioni, e' tenuta a presentare ad AGEA la dichiarazione di esenzione. L'impresa di trasformazione e' pertanto tenuta alla trasmissione periodica di tale documentazione ad AGEA, che prima dell'erogazione del pagamento ne verifichera' la presenza e la validita'. Nel caso in cui l'impresa di trasformazione ad inizio campagna preveda di non raggiungere nel corso della campagna stessa con le proprie richieste di aiuto, importi di 154.937,07 euro, puo' in alternativa presentare tramite il proprio rappresentante legale una autocertificazione attestante che l'importo che sara' richiesto, con le domande di aiuto mensili per l'intera campagna di commercializzazione, non sara' pari o superiore a 154.937,07 euro come previsto dal D.lgs del 07.08.1994 n.490 e D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
4.3 Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto I prodotti oggetto dell'aiuto sono i foraggi essiccati, come descritti al paragrafo 3.1, che al momento dell'uscita dall'impianto di trasformazione rispondano ai seguenti requisiti in conformita' all'art.3 del Reg. (CE) n. 382/2005: i) tenore massimo di umidita' del: - 12% per i foraggi essiccati al sole, per i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, per i concentrati di proteine e per i prodotti disidratati; - 14% per gli altri foraggi disidratati; ii) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, del: - 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati; - 45% per i concentrati di proteine. In conformita' all'art. 2, comma 1, del Reg. (CE) n. 382/2005, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto, i prodotti di qualita' sana, leale e mercantile, rispondenti ai requisiti prescritti in materia di commercializzazione e destinati all'alimentazione degli animali, e che lascino, nello stato in cui si trovano, o sotto forma di miscela, il perimetro dell'impresa di trasformazione. Ferme restando le condizioni di cui sopra, i foraggi essiccati che lascino il perimetro dell'impresa di trasformazione per il consumo nell'azienda agricola appartenente alla medesima impresa produttrice, sono ammissibili al beneficio dell'aiuto.
4.4 Esclusioni dal beneficio dell'aiuto e casi particolari Sono esclusi dal beneficio dell'aiuto i foraggi ottenuti su superfici che beneficiano di un regime di aiuto contemplato al titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi di cui al cap. 9 del titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, l'esclusione dall'aiuto alla trasformazione dei foraggi e' limitata alle piante di foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi. Per quanto concerne l'immissione di prodotti diversi dai foraggi destinati all'essiccazione e/o alla macinazione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione, ai fini della fabbricazione di miscele, l'impresa e' tenuta ad informare l'Organismo di controllo competente, specificando la natura e i quantitativi dei prodotti stessi. Qualora l'immissione si riferisca a foraggi gia' essiccati e/o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente indica all'AG.E.A, tramite l'Organismo di controllo, l'origine e la destinazione di tali foraggi. Si ricorda che i foraggi trasformati usciti dall'impresa di trasformazione possono essere riammessi all'interno della stessa, soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, sotto il controllo dell'Organismo di controllo competente. I prodotti ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa di trasformazione non possono essere depositati insieme ai foraggi essiccati e/o macinati dalla stessa impresa. Essi vanno inoltre registrati nella contabilita' dell'impresa a norma dell'art. 12, par. 1 del Reg. (CE) n. 382/2005.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI CONTRATTI DI ACQUISTO E DICHIARAZIONI DI CONSEGNA
5.1 Presentazione della domanda unica di pagamento I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (che trasformati hanno diritto all'aiuto di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1786/2003) che intendono stipulare nel corso della campagna contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto, hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali. Il codice a barre della domanda unica di pagamento presentata va riportato nell'apposito spazio previsto nel modello di contratto. La domanda unica di pagamento va presentata entro il 15 maggio (per la campagna 2005 tale termine e' prorogato al 16 maggio 2005); i produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 9 giugno (prorogato al 10 giugno per la campagna 2005), presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento. Successivamente possono presentare una domanda di modifica in aumento dei soli foraggi essiccati, senza modificare alcun altro elemento, secondo le modalita' riportate nella circolare AGEA di campagna. Le particelle dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate (Nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).
5.2 Termini di Presentazione dei contratti/dichiarazioni di consegna I contratti e le dichiarazioni di consegna devono essere redatti in quadruplice copia sull'apposita modulistica predisposta da AGEA (allegato 1) e stipulati per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna, da parte del cedente e del ricevente che lo firmano congiuntamente. Poiche' la campagna di commercializzazione, come disposto all'art. 2 del Reg.(CE) n. 1786/2003, ha inizio il 1 aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo, non potranno pertanto essere stipulati contratti e/o dichiarazioni di consegna per tale campagna successivamente al 29 marzo dell'anno successivo a quello in cui la campana ha inizio. Una copia del contratto, firmato dalle parti, viene conservata dall'impresa e una dal cedente. L'impresa di trasformazione provvede inoltre al deposito di una copia dei contratti e delle dichiarazioni di consegna presso l'Organismo di controllo competente della regione in cui e' ubicata la propria sede legale e di una copia presso l'AGEA entro il 15 del mese successivo alla data di stipula. L'impresa conserva copia della documentazione cartacea ai fini delle verifiche da parte dell'Organismo incaricato del controllo. Entro il 15 di ogni mese, le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti trasmettono all'Organismo di controllo l'elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente. Entro il 15 di ogni mese, inoltre, le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti comunicano all'Organismo di controllo e all'AG.E.A., utilizzando lo schema di cui all'allegato 3, le quantita' di prodotto ricevute nel corso del mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato.
5.3 Finalita' di presentazione del contratto/dichiarazione di consegna E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione del contratto, specificando se si tratta di: 1. contratto iniziale; 2. contratto di variazione; 3. annullamento di un contratto. Non possono essere oggetto di variazione o annullamento contratti stipulati da aziende agricole selezionate per i controlli in loco nella campagna nel settore dei foraggi essiccati o del pagamento unico. Nei casi di variazione o di annullamento di un contratto depositato, va compilato un nuovo modello di contratto in cui e' assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il codice a barre del contratto da variare/annullare. Per l'annullamento vanno riempiti sul nuovo modello i soli dati anagrafici dei contraenti (che devono corrispondere a quelli indicati nel contratto da annullare) e gli estremi dei rispettivi documenti di riconoscimento, provvedendo poi ad apporre congiuntamente le firme in calce allo stesso. La variazione ad un contratto precedentemente presentato puo' essere fatta in diminuzione, escludendo parte delle particelle precedentemente dichiarate e/o riducendo opportunamente le superfici investite e i quantitativi di prodotto da consegnare, oppure in correzione di dati precedentemente dichiarati in modo erroneo. Il contratto di variazione sostituisce in toto il contratto precedentemente depositato, che diviene nullo a tutti gli effetti. I contratti di variazione/annullamento devono comunque essere depositati all'AG.E.A. almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna del prodotto. Qualora invece un contratto viene a cessare nella propria efficacia prima del termine inizialmente previsto, avendo comunque dato luogo a consegne di prodotto, tale evento va notificato ad AGEA specificando la data di termine di validita', rendendo in tal modo possibile la registrazione di un altro contratto per la stessa superficie in periodo successivo. Si ricorda infatti che per ciascuna particella catastale investita a foraggio, puo' sussistere un solo contratto vigente. Nel frontespizio del contratto va inoltre specificata la tipologia di contratto (a superficie, a quantita', speciale di lavorazione o dichiarazione di consegna), nonche' (eccetto per i contratti a superficie) il tipo di prodotto oggetto dello stesso (foraggi essiccati al sole o foraggi disidratati), barrando opportunamente le relative caselle predisposte.
5.4 Contenuto dei contratti e delle dichiarazioni di consegna Ai sensi dell'art. 10 lettera c) del Reg. (CE) n.1786/2003 e degli artt. 14 e 15 del Reg. (CE) 382/2005, si riportano di seguito le informazioni che devono essere contenute nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna: a) i dati anagrafici e l'indirizzo delle parti contraenti (anche in caso di cedente socio di associazione o acquirente riconosciuto); b) la data di stipula; c) la campagna di commercializzazione; d) le specie di foraggi da trasformare ed i loro quantitativi prevedibili; e) l'identificazione delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto; f) il prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o essiccati al sole; g) la superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore; h) le modalita' di consegna e di pagamento; i) la data di consegna prevista. Nel caso di contratto speciale di lavorazione ai sensi dell' art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 1786/2003, il contratto deve inoltre indicare: a) il prodotto finito da consegnare; b) le spese a carico del produttore; c) una clausola che obblighi l'impresa di trasformazione a versare al produttore l'aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto. Nel caso di dichiarazione di consegna tra un acquirente riconosciuto e una impresa di trasformazione, vanno inoltre specificati da parte dell'acquirente riconosciuto i quantitativi di foraggi gia' ricevuti o di cui e' previsto l'arrivo, ripartiti secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti e i produttori, con l'indicazione dei riferimenti di detti contratti.
6 DOMANDA DI AIUTO FORAGGI ESSICCATI
6.1 Presentazione della Domanda di aiuto Al fine di beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1786/2003, l'impresa di trasformazione e' tenuta a presentare all'Organismo di controllo una domanda mensile di aiuto, redatta su apposito modello predisposto e reso disponibile dall'AG.E.A. (allegato 2). La domanda cartacea debitamente compilata, con l'allegata documentazione, deve pervenire agli Organismi di controllo competenti della regione in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa di trasformazione entro 45 giorni solari a decorrere dalla fine del mese nel corso del quale hanno avuto luogo le uscite di foraggio trasformato dall'impresa per il quale viene richiesto l'aiuto. Trascorso tale termine, l'importo a cui l'impresa avrebbe avuti diritto se la domanda fosse stata presentata nei termini prescritti e' ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo supera i 25 giorni di calendario, la domanda e' irricevibile, salvo che il ritardo non sia imputabile a documentate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per una campagna e' il 15 aprile successivo alla fine della stessa, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali. Per le domande trasmesse all'Organismo di controllo via posta, la data di presentazione da considerarsi e' quella in cui la domanda viene effettivamente ricevuta dall'Organismo stesso. L'identita' del beneficiario e' accertata al momento della presentazione della domanda da parte dei funzionari degli Organismi di controllo. Nel caso di invio postale, per raccomandata, l'identita' del beneficiario e' validata dalla presenza, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validita' alla data del deposito della domanda stessa. L'Organismo di controllo provvede a trasmettere tutte le domande protocollate all'AG.E.A. entro e non oltre 45 gg solari dalla presentazione, e comunque l'ultima domanda per campagna di commercializzazione, da presentarsi entro il 15 aprile, deve pervenire in AG.E.A. entro il 15 maggio, per permettere la comunicazione ufficiale alla Comunita' Europea dei quantitativi nazionali di foraggi essiccati ammessi all'aiuto entro il 31 maggio, come previsto all'art. 33 del Reg. (CE) n. 382/2005. Si ricorda inoltre che l'AG.E.A, ai sensi l'articolo sopra citato, e' tenuta a comunicare alla Comunita' Europea entro il giorno 15 dei mesi di agosto, novembre, febbraio e maggio i quantitativi di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per i quali le imprese di trasformazione hanno presentato domanda di aiuto nel trimestre precedente. Sara' quindi cura dell'Organismo di controllo, far pervenire tempestivamente all'AG.E.A. le domande di aiuto, e per ogni trimestre una comunicazione "via fax", indicante i quantitativi mensili usciti dalle imprese nel rispetto della seguente tempistica: - i quantitativi da aprile a giugno dovranno pervenire entro il 5 agosto; - i quantitativi da luglio a settembre dovranno pervenire entro il 5 novembre; - i quantitativi da ottobre a dicembre dovranno pervenire entro il 5 febbraio; - i quantitativi da gennaio a marzo dovranno pervenire entro il 5 maggio.
6.2 Forza maggiore e circostanze eccezionali I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, come da art. 31 del Reg. (CE) n. 382/2005, unitamente alla relativa documentazione di supporto, devono essere comunicati per iscritto all'Organismo di controllo entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo. Le cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo sono le seguenti: a. il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime di aiuto dei "foraggi essiccati"; b. l'incapacita' professionale di lunga durata degli stessi soggetti; c. l'espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa; d. la calamita' naturale grave che colpisca in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti. Per ciascuna di tali casistiche, si riporta di seguito la documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute: a) decesso del soggetto abilitato: 1. copia del certificato di morte del soggetto abilitato o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva del nuovo soggetto, unitamente a copia di un documento di identita' in corso di validita'; 2. dichiarazione di successione indicante linea ereditaria o, in alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identita' in corso di validita'. Nel caso di coeredi: 1. delega di tutti i coeredi al nuovo soggetto, unitamente a documento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti; 2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo soggetto oppure dichiarazione sostitutiva di possesso della P. IVA unitamente a documento di identita' in corso di validita'. b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore: 1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita' professionale. c) calamita' naturale: 1. provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione del luogo interessato,o, in alternativa 2. certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.), o, in alternativa 3. perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, che comunque deve essere superiore almeno al 50% della superficie aziendale. d) Sequestro o espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti: 1. attestazione rilasciata dalla pubblica autorita' competente . Altre cause di forza maggiore o circostanze eccezionali possono essere valutate ai sensi del D.M. prot. D/99 del 15 marzo 2005, dall'Organismo pagatore competente. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.
6.3 Contenuto delle domande ed allegati Ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 382/2005, la domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) dati anagrafici e firma del richiedente; b) quantitativi per i quali e' richiesto l'aiuto, suddivisi per partita; c) data in cui ogni partita e' uscita dall'impresa; d) indicazione che da ogni partita sono stati prelevati dei campioni, a norma dell'art. 10 par. 3 del reg. (CE) 382/2005, al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione, o al momento della fabbricazione, nell'impresa stessa, della miscela di foraggi essiccati, nonche' qualsiasi informazione necessaria per l'identificazione dei predetti campioni; e) indicazione, per ogni partita, di tutte le eventuali aggiunte, precisandone la natura, la denominazione, il tenore di sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca, nonche' i rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito; f) in caso di miscela, l'indicazione per partita del tenore della miscela in proteine grezze totali di foraggi essiccati nell'impresa, previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale conferito dalle aggiunte. Alla domanda di aiuto, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale dell'impresa, vanno inoltre allegati: - la documentazione relativa al referto delle analisi di laboratorio dei campioni di prodotto prelevati dalle partite per le quali si richiede l'aiuto; - la polizza fidejussoria, in caso di richiesta dell'anticipo nella misura dell'80%.
7 ISTRUTTORIA E CONTROLLI AMMINISTRATIVI
7.1 Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali dichiarati nei contratti/dichiarazioni di consegna AGEA sottopone a controllo tutti i contratti/dichiarazioni di consegna ricevuti, provvedendo ad effettuare ulteriori controlli nel caso di discordanze riscontrate. I controlli sulle particelle sono effettuati secondo le modalita' previste dal Reg. (CE) n. 1782/2003 e dal Reg. (CE) n. 796/2004. I controlli amministrativi sulle superfici prevedono l'esecuzione di un primo controllo di esistenza delle particelle agricole indicate nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna, e di un secondo controllo relativo all'incrocio delle stesse rispetto alle particelle agricole dichiarate dai produttori agricoli nelle relative domande uniche di pagamento. Tali controlli sono finalizzati alla verifica: - della presenza del piano di utilizzo; - della congruenza e completezza dei riferimenti catastali della particella (quali il codice ISTAT della provincia e del comune, il numero del foglio e il numero della particella); - della congruenza della sezione censuaria rispetto al comune dichiarato sulla particella; - della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate attraverso l'incrocio con le informazioni risultanti dalla banca dati del Catasto Terreni; - che la superficie interessata da foraggi destinati all'essiccamento su ogni singola particella catastale non sia superiore alla superficie catastale della stessa (supero catastale); - della congruenza delle superfici dichiarate nel contratto, rispetto alla seminabilita' rilevata dai controlli del GIS; - che la stessa superficie non sia stata dichiarata piu' volte per richiedere un aiuto, in regimi di intervento diversi che comportino la dichiarazione di superfici, in conformita' con quanto previsto dai Regg. (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004; - della presenza di particelle per le quali piu' volte risultano identici gli elementi dichiarativi (particella duplicata in domanda o con altra domanda); - della presenza nella dichiarazione della tipologia di titolo di conduzione della particella dichiarata. Nel caso in cui a fronte di tali controlli vengano rilevate anomalie su una particella, la superficie dichiarata per quella particella non verra' ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata. Inoltre l'AG.E.A. potra' effettuare ulteriori controlli per accertare la congruita' delle quantita', per le quali e' stato erogato l'anticipo dell'aiuto, con le superfici riscontrate.
7.2 Controlli sulle domande di aiuto mensili
7.2.1 Controlli effettuati dall'Organismo di controllo L'Organismo di controllo competente per territorio, all'atto della ricezione della domanda effettua controlli formali quali: a. data di ricezione entro i termini previsti dalla normativa vigente; b. presenza della firma del rappresentante legale della ditta titolare della domanda e della copia del documento di identita' in corso di validita' dello stesso; c. che sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta. Oltre a tali controlli formali, l'istruttoria svolta dagli Organismi di controllo sulle domande di aiuto ricevute comprende: - controlli anagrafici sugli intestatari delle domande di aiuto; - verifiche sulla contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale); - controlli in loco presso i trasformatori, gli acquirenti di foraggi, i produttori agricoli, i destinatari finali dei foraggi trasformati e presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione. Al termine di tale istruttoria, l'organismo di controllo trasmette ad AG.E.A. per ciascuna domanda di aiuto ricevuta una relazione finale, indicandone l'ammissibilita' o meno alla liquidazione dell'aiuto per un determinato quantitativo di prodotto. Alla relazione vengono allegate copia della domanda, dei suoi allegati e dei verbali dei controlli svolti dall'Organismo di controllo.
7.2.2 Controlli effettuati da AGEA All'atto della ricezione della domanda di aiuto e della relazione dell'Organismo di controllo, AGEA provvede in proprio ai seguenti controlli sulla totalita' delle domande di aiuto ricevute: 1. Verifica della presenza della firma del richiedente La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. Sara' cura dell'Organismo di controllo fare in modo che la documentazione consegnata in AG.E.A. sia debitamente sottoscritta in tutte le sue parti. 2. Verifica della presenza della autentica della firma o della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita' Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n 445/2000 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. 3. Verifica della validita' della "certificazione antimafia" Nei casi in cui la ditta debba percepire complessivamente nella campagna importi uguali o superiori 154.937,07 euro, viene controllato che sia pervenuto in AGEA il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura competente in data non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2: Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4). Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 series comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione. 4. Verifica della data di ricezione della domanda rispetto ai termini previsti Le ditte che richiedono l'aiuto, sono tenute alla presentazione della domanda entro i termini previsti, come indicato nel paragrafo 6.1. 5. Verifica della presenza degli allegati previsti Le ditte che richiedono l'aiuto sono tenute ad allegare alla domanda i seguenti allegati: certificati di analisi, certificato camerale, copia documento in corso di validita', polizza fidejussoria. Qualora AG.E.A. rilevi la mancanza di uno dei suddetti allegati, provvedera' a farne richiesta all'impresa di trasformazione e/o all'Organismo di controllo competente. 6. Verifica della corretta indicazione della modalita' di pagamento Al fine di procedere all'erogazione dell'aiuto deve essere verificata la corretta indicazione degli estremi del C/C bancario o conto del Banco Posta. Se tali estremi risultassero mancanti, incompleti o errati, l'AG.E.A. provvedera' a bloccare il pagamento informandone il beneficiario, in attesa di sue comunicazioni atte a sanare l'anomalia. L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto presentate al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, avendo cura di accertare che le domande di aiuto non si riferiscano a quantita' di foraggi ottenuti su superfici per le quali e' stato richiesto il pagamento di aiuti di cui al titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003. Al fine di verificare la congruenza delle informazioni e/o dei dati raccolti, sia nella fase di presentazione delle domande sia nella fase di controllo, l'AG.E.A. puo' integrare gli accertamenti sopraindicati delegati agli Organismi di controllo, attraverso la selezione di domande e/o contratti da sottoporre ad ulteriori verifiche.
8 CONTROLLI IN LOCO Per rendere efficace il regime di aiuti al Settore Foraggi essiccati e garantire l'osservanza dei requisiti che danno diritto all'aiuto, e' previsto un sistema di controlli relativo alle fasi di produzione dei foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare, di trasformazione degli stessi, di utilizzazione finale o di commercializzazione dei foraggi trasformati, come descritto negli artt. 26 e 27 del reg. (CE) n. 382/2005. In tal senso il sistema di controlli del settore coinvolgera' i seguenti soggetti: a. le imprese di trasformazione; b. gli acquirenti riconosciuti; c. i produttori agricoli di foraggi da trasformare; d. i destinatari finali dei foraggi trasformati e le ditte di pura o prevalente commercializzazione. All'atto dei controlli deve essere presente il rappresentante legale dell'azienda o dell'impresa oggetto del controllo. In casi eccezionali il rappresentante legale puo' delegare per iscritto, allegando la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita', una o piu' persone a presenziare e firmare in contraddittorio i verbali redatti duranti l'esecuzione degli accertamenti. I controlli sopraindicati sono finalizzati alla verifica della tracciabilita' fino al destinatario finale di almeno il 5% delle partite oggetto di una domanda di aiuto da parte dell'impresa di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art.27 comma 1 lett. a) e all'accertamento in campo di almeno il 5% dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per verificare la particella di provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art.27 comma 1 lett. b). Gli operatori collegati all'impresa di trasformazione ed oggetto di controllo in loco sono selezionati in base ad un'analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti fattori Reg. (CE) 382/2005 art. 27 comma 2): - dell'entita' dell'aiuto; - dell'andamento degli aiuti rispetto all'anno precedente; - il risultato dei controlli degli anni precedenti; - altri eventuali criteri definiti dall' AGEA.
8.1 Controlli in loco da svolgersi fuori dell'ambito territoriale dell'Organismo Pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto Nell'ambito del regime di aiuto puo' essere necessario effettuare controlli fuori dell'ambito territoriale dell'Organismo Pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto, individuato in base alla sede legale del soggetto da controllare, sul territorio di competenza di un altro Organismo Pagatore . In tal senso i controlli in loco devono essere effettuati conformemente alle procedure indicate nell'Accordo tra Organismi Pagatori del 16 settembre 2004.
9 CONTROLLI PRESSO LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE L'Organismo di controllo, nel corso della campagna di commercializzazione, effettuera' verifiche presso l'impresa di trasformazione finalizzate ai: - controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati in uscita; - controlli della contabilita' di magazzino e della contabilita' finanziaria (ordinaria ed industriale). Inoltre, a conclusione della campagna di commercializzazione, o di un periodo che coinvolge piu' mesi, saranno effettuate verifiche da parte di AG.E.A., su di un campione di imprese di trasformazione pari almeno al 5% del totale delle imprese che hanno presentato domande di aiuto, selezionate in base a criteri di rischio definiti dall'Amministrazione. I controlli per ciascuna impresa selezionata, saranno finalizzati a: - verificare la contabilita' di magazzino dell'intera campagna di commercializzazione o di un periodo che coinvolge piu' mesi; - effettuare un controllo di congruita' tra le quantita' di foraggi trasformati, per i quali e' stato richiesto l'aiuto, e l'impiego di energia termica ed elettrica nel processo di trasformazione (controllo di "fine campagna").
9.1 Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi in uscita. Le caratteristiche qualitative (tasso di umidita' e contenuto in proteine grezze totali) e quantitative (peso) dei foraggi trasformati, in uscita dall'impresa, sono vincolanti ai fini della erogazione e della determinazione dell'aiuto. Il prelievo dei campioni e la registrazione del peso dei foraggi trasformati in uscita sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche sopraindicate. I risultati delle analisi di laboratorio dei campioni prelevati hanno valore vincolante ai fini della erogazione dell'aiuto. Si ricorda, inoltre, che le spese relative alle analisi sono a carico dell'impresa di trasformazione. Gli aiuti sono quindi erogati per tutte le partite di foraggi trasformati usciti per le quali l'esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria (cfr. art. 3 del Reg. (CE) n. 382/2005).
9.1.1 Adempimenti dell'impresa di trasformazione
9.1.1.1 Pesatura dei foraggi da trasformare e trasformati in uscita L'impresa di trasformazione e' tenuta ad effettuare la pesatura sistematica sia dei foraggi da disidratare e/o dei foraggi essiccati al sole da macinare consegnati alla stessa per la trasformazione sia dei foraggi trasformati usciti. In tal senso l'impianto di pesatura deve essere affidabile e i valori delle pesate non arbitrariamente modificabile, per permettere di rilevare correttamente i quantitativi. I valori delle pesate dei foraggi da trasformare saranno riportati, nel campo predisposto, sul registro di magazzino per le operazioni di carico. I valori delle pesate dei foraggi trasformati in uscita saranno riportati, sia sul registro di magazzino per le operazioni di scarico, che in un campo predisposto sul DDT o sulla bolla di consegna, e saranno relativi al peso lordo del carico in uscita, alla tara del mezzo trasporto e al peso netto del foraggio trasformato. In alternativa l'impresa dovra' conservare il cartellino di pesata. Si ricorda che l'obbligo della pesatura sistematica non e' applicabile se la produzione dei foraggi trasformati dall'impresa non e' superiore a 1.000 tonnellate per campagna e se la stessa dimostra, all'AG.E.A., di non aver la possibilita' di ricorrere ad un sistema di pesa pubblica situato entro un raggio di 5 km; in tal caso, i quantitativi consegnati possono essere verificati applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall'AG.E.A. stessa (Reg. 382/2005 art. 11 comma 2).
9.1.1.2 Misurazione del tenore medio di umidita' dei foraggi da disidratare L'impresa e' tenuta alla registrazione giornaliera, sul registro di magazzino di carico e scarico, del tenore medio di umidita' dei foraggi in entrata da disidratare calcolata, dal confronto tra i quantitativi di foraggi verdi da disidratare e i quantitativi di foraggi trasformati ottenuti (Reg. 382/2005 art. 11 comma 3).
9.1.1.3 Misurazione e registrazione della temperatura di disidratazione L'impresa di trasformazione e' tenuta a dotarsi di un dispositivo di controllo e di registrazione della temperatura dell'aria all'entrata dell'essiccatoio. Il dispositivo dovra' segnalare, per mezzo di un allarme sonoro e/o luminoso, temperature al di sotto dei 250 °C. Il dispositivo dovra' inoltre permettere la stampa dei dati anche su sopporto cartaceo e dovra' avere le caratteristiche tecniche per poter registrare almeno un mese di rilevazioni. La registrazione della temperatura dovra' essere correlata alla data e alle ore di funzionamento del disidratatore. Nel periodo giornaliero di funzionamento del disidratatore sono permessi due periodi di funzionamento al di sotto dei 250°C, uno per l'avvio e l'altro per la fermata. Eventuali altri periodi di fermata e di partenza, provocati da cause esterne (incendio del foraggio, mancanze di potenza elettrica, fermata dell'elevatore di alimentazione del foraggio verde), devono essere evidenziati in una dichiarazione scritta del rappresentante dell'impresa e messi a disposizione del funzionario incaricato del controllo. I dati di temperatura e le eventuali dichiarazioni di altre fermate/partenze oltre a quella giornaliere devono essere acquisiti dal funzionario incaricato del controllo.
9.1.1.4 Prelievo dei campioni dei foraggi in uscita L'impresa e' tenuta ad effettuare il prelievo dei campioni e la registrazione del peso, su tutte le partite di foraggi trasformati al momento dell'uscita, ai fini della determinazione del tasso di umidita' e del contenuto in proteine grezze totali, rispettando la metodologia indicata rispettivamente con il decreto ministeriale 18 luglio 1975, Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 agosto 1975 e il decreto ministeriale 12 aprile 1994, Gazzetta Ufficiate n. 92 del 21 aprile 1994. Se i foraggi trasformati vengono miscelati nell'impresa di trasformazione con materie diverse da quelle di cui all'articolo 1 del Reg. (CE) 1786/2003, il prelievo di campioni e la determinazione del peso vengono effettuati prima di preparare la miscela Il tenore di umidita' e il tenore di proteine grezze totali vengono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 t per singola partita di foraggi trasformati in uscita dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa, secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che stabiliscono metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali. In caso di uscita dall'impresa di trasformazione o di miscelatura di piu' partite, che risultino di qualita' uniforme dal punto di vista delle specie che la compongono, del tenore di umidita' e del contenuto proteico ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110 t, si procede al prelievo di un campione per partita. L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni. Ogni partita di foraggi trasformati usciti deve risultare comunque rintracciabile attraverso l'attribuzione di un numero progressivo riferito a ciascun campione prelevato. Inoltre la rintracciabilita' delle partite dovra' essere completata con i singoli carichi costituenti la partita sia per mezzo del DDT e/o buona di consegna sia attraverso l'indicazione sul registro di carico e scarico. Tuttavia nel caso in cui la miscela venga preparata prima o durante l'essiccazione, il campione viene prelevato dopo l'essiccazione artificiale e sara' accompagnato da un'avvertenza che indica che si tratta di una miscela precisando la natura dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto finito. I campioni prelevati, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e sigillati mediante piombatura od altro tipo di sigillo non manomissibile, riportante un numero identificativo o alfanumerico univoco che deve essere riportato sul cartellino applicato sul campione. Due di questi, recanti almeno il numero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori di analisi pubblici o privati autorizzati dall'AG.E.A., mentre i restanti due sono conservati dall'impresa di trasformazione per eventuali ulteriori analisi, fino al momento del riscontro positivo delle analisi relative alle partite campionate. Successivamente al campionamento e prima dell'esito delle analisi le partite, da cui sono stati prelevati i campioni, possono uscire dall'impresa. Nel referto di analisi deve essere inoltre dichiarato che l'accertamento e' stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali. Dovra' inoltre essere rispettata la percentuale successivamente indicata del prelievo dei campioni in contraddittorio tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata. Il controllo in contraddittorio dovra' essere effettuato (secondo il metodo di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1978, Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978) per almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati usciti dall'impresa, ed almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati che nel corso della campagna sono stati miscelati nell'impresa stessa (art.10 del Reg. (CE) n. 382/2005) con materie prime diverse da quelle di cui l'art. 1 del Reg. (CE) n. 1876/2003. L'impresa di trasformazione inoltre, al fine di consentire il rispetto della percentuale minima dei controlli in contraddittorio con il funzionario incaricato, e' tenuta a comunicare ogni mese all'Organismo di controllo, le quantita' di foraggi trasformati che presumibilmente usciranno dall'impresa nel mese successivo. L'impresa e' altresi' obbligata, ai sensi all'art. 4 comma 1 del DM prot. n. D/99 del 15 marzo 2005, a notificare all'Organismo di controllo, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita di foraggi trasformati o di miscele di questi, precisandone la data e la quantita', onde permetterle di operare i controlli. Le fasce orarie di uscita dei foraggi trasformati dall'impresa di trasformazione saranno concordate con i funzionari incaricati dall'Organismo di controllo, per permettere a questi ultimi di effettuare le dovute verifiche e prelievi, tenendo comunque in considerazione che le esigenze produttive e commerciali delle imprese di trasformazione. L'impresa di trasformazione che lavora foraggi allo stato verde e' tenuta a comunicare all'AG.E.A. e all'Organismo di controllo: entro il 5 luglio, il 5 ottobre, il 5 gennaio ed il 5 aprile: - il tenore medio di umidita' dei foraggi da disidratare, determinato per differenza tra le quantita' di foraggi verdi utilizzati e quelle dei relativi foraggi trasformati, rilevato nel corso del trimestre precedente come indicato al paragrafo 9.1.1.2; entro il 5 ottobre ed il 5 aprile: - il tenore medio di umidita' dei foraggi disidratati ed usciti dall'impresa rilevato nel corso del semestre precedente; - la temperatura media dell'aria all'entrata dell'essiccatoio rilevata nel corso del semestre precedente.
9.1.2 Adempimenti dell'Organismo di controllo L'Organismo di controllo, in conformita' con le vigenti disposizioni di settore, pianifichera' i controlli per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative. Si sottolinea che per agevolare le operazioni di accertamento potra' essere concordata, con l'impresa di trasformazione, la fascia oraria ed i giorni della settimana in cui normalmente saranno effettuate le uscite dei foraggi trasformati. I campioni di foraggi trasformati saranno prelevati in contraddittorio tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata conformemente a quanto indicato nel paragrafo precedente. All'atto del controllo il funzionario incaricato redigera' un apposito verbale. Con l'ultima domanda di aiuto della campagna, relativamente a ciascun trasformatore, l'Organismo di controllo dovra' allegare una dichiarazione nella quale sara' indicato il quantitativo complessivo di foraggi trasformati usciti per il quale e' stato richiesto l'aiuto e il quantitativo controllato con il prelievo dei campioni in contraddittorio.
9.2 Controlli sulla contabilita' L'Organismo di controllo verifica, mensilmente, che l'impresa di trasformazione abbia provveduto correttamente agli adempimenti in materia di contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale), in conformita' a quanto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005. Il controllo sara' finalizzato ad accertare la regolare registrazione contabile delle operazioni finanziarie che l'impresa di trasformazione ha effettuato sia con i fornitori di foraggi verdi e/o essiccati al sole che con i destinatari dei foraggi trasformati. L'Organismo di controllo sara' tenuto a formalizzare i controlli effettuati, con la compilazione di appositi verbali.
9.2.1 Adempimenti dell'impresa di trasformazione relativamente alla contabilita' di magazzino L'impresa di trasformazione e' tenuta ad avere una corretta e regolare contabilita' di magazzino, attraverso la registrazione dell'entrata (carico), della lavorazione e dello scarico (uscita) dei foraggi, con l'evidenza: - delle specie, della quantita' dei foraggi verdi e/o essiccati al sole in ingresso e dell'umidita' (cfr. paragrafo 9.1.1.3) dei foraggi verdi da trasformare; - della tipologia di prodotti trasformati usciti (eventuali miscele), gli eventuali additivi aggiunti ai foraggi trasformati, le quantita' ed il tenore di umidita' e proteine dei foraggi in uscita; - giacenze iniziali e finali. Qualora un'impresa di trasformazione proceda alla produzione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall'altro, alla lavorazione di foraggi essiccati al sole, le diverse linee di lavorazione dovranno essere mantenute separate (art. 8 del Reg. CE n. 382/2005) ed in particolare: - la preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole; - i prodotti ottenuti dalle diverse lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi distinti; - e' vietato miscelare all'interno dell'impresa diverse tipologie di foraggi trasformati (disidratati ed essiccati al sole). L'impresa di trasformazione e' tenuta ad avere una contabilita' di magazzino distinta per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati. Inoltre, se l'impresa di trasformazione lavora o tratta prodotti diversi dai foraggi essiccati richiesti all'aiuto (altri foraggi, additivi, leganti) e' tenuta a mantenere distinto il processo di lavorazione e ad avere, per questi, una contabilita' di magazzino distinta dai foraggi essiccati e comunque dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato del controllo, nel caso in cui quest'ultimo lo reputi necessario, la relativa contabilita' di magazzino e tutti i documenti necessari per l'espletamento degli accertamenti. Si evidenzia che nel caso in cui l'impresa di trasformazione, nel corso della campagna, abbia necessita' di utilizzare per la lavorazione di foraggi essiccati al sole l'impianto impiegato per la trasformazione dei foraggi verdi, o viceversa, dovra' darne comunicazione all'Organismo di controllo entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione. Quest'ultimo, dopo aver effettuato i controlli del caso, ne dara' tempestivamente comunicazione all'AG.E.A.. Tale procedura dovra' essere rispettata anche nel caso di utilizzo dell'impianto per la lavorazione di prodotti diversi dai foraggi essiccati. Qualora i foraggi trasformati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell'impresa di trasformazione, ogni luogo di deposito all'esterno di esso, che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati, validato preventivamente dall'Organismo di controllo, e' ammissibile. Nel registro di magazzino devono essere riportate almeno le informazioni indicate nell'allegato 4 relativamente: - alle entrate dei foraggi da trasformare; - ai passaggi dei foraggi in lavorazione; - ai passaggi dei foraggi trasformati nei relativi magazzini; - alle uscite dei foraggi trasformati e/o miscelati con altri prodotti. Le operazioni contabili saranno registrate sul registro di magazzino compilando una riga per ciascuna operazione e nel rispetto della successione temporale. Relativamente al carico dei foraggi da trasformare (operazioni di entrata), dovranno essere indicati: - la data; - il produttore agricolo o l'azienda agricola; - i dati relativi al contratto e/o alla dichiarazione di consegna; - la specie botanica del foraggio da trasformare; - il numero di riferimento del DDT e/o buono di consegna; - la quantita' espressa in tonnellate; - la quantita' totale giornaliera espressa in tonnellate; - il tenore medio di umidita' dei foraggi da disidratare in entrata, espresso in percentuale; - le eventuali giacenze. Nelle operazioni di carico dovranno anche essere riportati gli eventuali quantitativi di prodotti destinati alla miscela e/o gli additivi che saranno aggiunti. Il passaggio in lavorazione dei foraggi da trasformare sara' contabilizzato indicando: - la data; - la quantita', espressa in tonnellate, dei foraggi passati in lavorazione; - la tipologia e la quantita' espressa in tonnellate dei foraggi trasformati; - la quantita' espressa in tonnellate di acqua evaporata (per i foraggi disidratati); - quantita' totale giornaliera di foraggio trasformato. Lo scarico (operazioni di uscita) indichera' l'uscita dei foraggi trasformati. Tali operazioni saranno riportate con le stesse modalita' relative al carico indicando: - la data dell'operazione; - il destinatario del foraggio trasformato (cognome e nome o denominazione sociale); - la tipologia dei foraggi trasformati; - la tipologia dei foraggi trasformati usciti; - la quantita' dei foraggi usciti espressa in tonnellate; - la quantita' totale giornaliera espressa in tonnellate dei foraggi trasformati; - le giacenze; - il numero di riferimento del DDT; - il numero di riferimento alla fattura e della data; - il riferimento alla partita di foraggio uscito e al relativo certificato di analisi. Nello scarico dovranno essere indicati gli eventuali prodotti miscelati e/o gli additivi aggiunti ai foraggi disidratati e/o macinati, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonche' il tasso di incorporazione nel prodotto finito. All'atto del controllo, il rappresentante dell'impresa dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato la propria contabilita' di magazzino e tutti i documenti necessari per l'espletamento del controllo, quali DDT riportante i dati di pesatura (o in alternativa le bolle di pesata), fatture, contratti e/o dichiarazioni di consegna e documenti giustificativi dei pagamenti. Qualora l'impresa di trasformazione produca foraggi disidratati, dovra' mettere a disposizione, tra i documenti giustificativi, il bilancio di energia elaborato come indicato nell'allegato 5. Saranno accettati, ai fini del controllo, anche eventuali documenti provvisori compilati dall'impresa di trasformazione, relativamente alle caratteristiche qualitative dei foraggi trasformati usciti, in attesa dell'acquisizione dei certificati delle analisi qualitative di laboratorio.
9.2.2 Adempimenti dell'impresa di trasformazione relativamente alla contabilita' finanziaria
9.2.2.1 Adempimenti dell'impresa di trasformazione per la contabilita' ordinaria L'impresa di trasformazione e' tenuta alla regolare registrazione contabile delle operazioni che intercorrono con i produttori e/o acquirenti riconosciuti dei foraggi da trasformare e con i destinatari dei foraggi trasformati. In particolare, per quanto riguarda le uscite dei foraggi trasformati, ai fini dei controlli sulla contabilita' ordinaria, le imprese di trasformazione mettono a disposizione dell'Organismo di controllo, i seguenti documenti giustificativi: a) se trattasi di un'impresa di trasformazione che venda i foraggi trasformati: - le fatture di vendita con l'indicazione: - della quantita' e del tipo di foraggi trasformati venduti; - del nome e indirizzo dell'acquirente; - la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa; b) se trattasi di un'impresa che trasformi la produzione dei propri aderenti: - i buoni d'uscita o altro documento contabile riconosciuto dall'autorita' competente, con l'indicazione: - della quantita' e del tipo di foraggi consegnati; - del nome dei consegnatari; - la documentazione che, relativamente ai rapporti che intercorrono tra l'impresa di trasformazione e i propri soci, dimostri l'attribuzione dei costi del processo di trasformazione; c) se trattasi di un'impresa che trasformi i foraggi per conto dell'agricoltore, consegnando allo stesso i foraggi trasformati: - le fatture alle spese di produzione, con l'indicazione: - della quantita' e del tipo di foraggi trasformati consegnati; - del nome dell'agricoltore; - la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa relativamente alle spese di trasformazione.
9.2.2.2 Adempimenti dell'impresa per la contabilita' industriale Il rappresentante dell'impresa di trasformazione e' tenuto a comunicare all'Organismo di controllo: - tutti gli elementi che consentano la determinazione della capacita' di produzione dell'impianto; - la scorta di combustibile esistente all'inizio e alla fine del periodo considerato; - le ore di funzionamento degli impianti di disidratazione e degli altri impianti utilizzati per la macinazione e per la pellettizzazione; - le ore di manodopera impiegate. Inoltre l'impresa di trasformazione dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato, per la verifica della contabilita' industriale i seguenti documenti giustificativi: - le fatture d'acquisto dei combustibili impiegati (fossili, biomasse, GPL, ecc.) e le bollette relative al consumo di gas metano e di elettricita' della campagna di commercializzazione; - ogni altro elemento e dato in possesso dell'impresa, utile per la determinazione dei consumi energetici e delle temperature di lavorazione dell'impianto.
9.2.3 Adempimenti dell'Organismo di controllo L'Organismo di controllo verifica regolarmente, in occasione di ciascun controllo relativo alla domanda di aiuto mensile presso l'impresa trasformatrice, la contabilita' di magazzino e la contabilita' finanziaria (industriale ed ordinaria), verificando la congruenza dei dati. L'Organismo di controllo e' tenuto ad inviare all'AG.E.A. la relazione mensile ed i relativi verbali. Se all'atto della verifica non fossero disponibili tutti gli elementi e/o i dati necessari, i relativi campi predisposti, nei verbali e nella Relazione mensile, dovranno essere "barrati" e firmati dal funzionario incaricato, in modo da attestare l'avvenuto controllo. Inoltre si ricorda che l'Organismo di controllo e' tenuto a comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata. Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti, l'AG.E.A si riserva di valutare la revoca temporanea o definitiva del riconoscimento all'impresa di trasformazione e/o l'applicazione di sanzioni (Circolare AG.E.A n.11 del 6 aprile 2005).
9.2.3.1 Controllo sulla contabilita' di magazzino, ordinaria ed industriale Il funzionario incaricato, all'atto del controllo, verifica la corretta e congruente compilazione del registro di carico e scarico a cui segue l'estrazione di un campione di operazioni in entrata e in uscita pari ad almeno il 5% di quelle contabilizzate nel mese. Per ciascuna operazione selezionata sara' verificato il corretto riporto sul registro e la congruita' con quanto indicato nei documenti giustificativi (DDT, buoni di uscita e/o di entrata, fatture) fino alla verifica delle modalita' e del buon fine dei pagamenti. Il controllo sara' formalizzato indicando nel verbale le operazioni di carico e di scarico controllate oggetto di verifica. Nell'ambito dello stesso controllo mensile il funzionario incaricato verifica l'impiego di energia e combustibili nel processo di trasformazione. Il controllo sara' formalizzato con la compilazione di un verbale sottoscritto dal funzionario incaricato e dal rappresentante dell'impresa oggetto di controllo. Nell'ambito della chiusura di ciascuna campagna di commercializzazione sara' effettuato il rilievo dei quantitativi di foraggi trasformati in giacenza al 31 marzo presso l'impresa di trasformazione. L'accertamento sara' formalizzato con la compilazione di un verbale sottoscritto dal funzionario incaricato e dal rappresentante dell'impresa ed inoltrato all' l'AG.E.A..
9.3 Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi, l'AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" verificando la congruenza dei dati di tutta la campagna o del periodo oggetto di controllo, delle imprese di trasformazione estratte a campione, relativamente alla contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale). L'impresa di trasformazione, al fine dei controlli della contabilita' di magazzino e della contabilita' ordinaria, e' tenuta a mettere a disposizione del tecnico incaricato dall'AG.E.A. la documentazione necessaria all'accertamento quale il registro di carico e scarico del magazzino e tutti i documenti giustificativi (buoni di entrata e/o uscita, DDT, fatture di vendita, le fatture relative all'addebito delle spese di trasformazione, ecc.) necessari per l'espletamento dell'accertamento. L'incaricato del controllo dovra' elaborare, per la verifica della contabilita' industriale, i bilanci di materia e di energia. La congruenza dei dati sara' accertata mediante l'analisi dei bilanci sopraindicati. Il controllo di fine campagna sara' formalizzato con la compilazione di appositi verbali.
10 CONTROLLI PRESSO GLI ACQUIRENTI RICONOSCIUTI L'Organismo di controllo, nel corso della campagna di commercializzazione, effettuera' verifiche presso gli acquirente riconosciuti finalizzate: - al controllo della contabilita' del registro di carico e scarico (o suo equivalente) relativa ai foraggi verdi da disidratare e/o i foraggi essiccati al sole da macinare; - alla "chiusura" del registro di carico e scarico.
10.1 Adempimenti dell'acquirente riconosciuto L'acquirente riconosciuto e' tenuto ad avere una corretta e regolare contabilita' dei foraggi da essiccare o da macinare al fine di poter rintracciare contabilmente i contratti stipulati con l'impresa di trasformazione attraverso un registro di carico e scarico nel quale saranno registrate: - specie, quantita' e riferimento al contratto con il produttore agricolo; - specie, quantita' e il riferimento dell'impresa di trasformazione che ha acquistato i foraggi da trasformare; - le eventuali giacenze iniziali e finali. Il carico dei foraggi acquistati dai produttori agricoli (operazione di entrata) sara' contabilizzato indicando per ciascuna operazione: - la data; - la specie botanica del foraggio; - tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole); - la quantita' espressa in tonnellate; - i dati relativi al contratto (nome e cognome del produttore ed eventuale numero di riferimento dell'atto); - il numero di riferimento del DDT e/o del buono di consegna; - le eventuali giacenze. Lo scarico dei foraggi venduti all'impresa di trasformazione (operazione di uscita) sara' contabilizzato indicando per ciascuna operazione: - la data; - la specie botanica del foraggio; - tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole); - la quantita' espressa in tonnellate; - i dati relativi all'impresa di trasformazione che ha acquistato il foraggio da trasformare (cognome e nome o denominazione sociale); - il numero di riferimento del DDT; - la fattura; - le eventuali giacenze. Nel caso in cui l'acquirente riconosciuto non venda direttamente il foraggio da trasformare all'impresa di trasformazione ma ceda a quest'ultima il contratto a superficie, stipulato con il produttore agricolo, nel registro sara' contabilizzato il carico e lo scarico delle relative superfici. All'atto del controllo l'acquirente riconosciuto dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato la contabilita' relativa ai foraggi da essiccare e/o da macinare e i documenti necessari per l'espletamento del controllo.
10.2 Adempimenti dell'Organismo di controllo L'Organismo di controllo verifica l'attivita' dell'acquirente riconosciuto, effettuando almeno un controllo durante la campagna di commercializzazione, della contabilita' relativa ai foraggi da essiccare e/o da macinare, accertando la congruenza dei dati. L'acquirente riconosciuto potra' essere oggetto di controllo durante la campagna di commercializzazione, per l'accertamento in campo della provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art.27 comma 1 lett. b) come indicato al paragrafo 8. L'Organismo di controllo al termine della campagna di commercializzazione effettuera' la chiusura del registro di carico e scarico tracciando una riga e apponendo la data, la firma e timbro. L'Organismo di controllo e' tenuto ad inviare all'AG.E.A. i verbali relativi alla verifica. L'Organismo di controllo e' tenuto inoltre a comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata. Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti l'AG.E.A si riserva di valutare la revoca o la sospensione del riconoscimento all'impresa di trasformazione o l'applicazione di sanzioni (Circolare AG.E.A n.11 del 6 aprile 2005).
10.3 Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati degli acquirenti riconosciuti Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" degli acquirenti riconosciuti estratti a campione, verificando la congruenza dei dati relativamente alla contabilita' del registro di carico e scarico (o suo equivalente), nel periodo oggetto di controllo. L'acquirente riconosciuto e' tenuto a mettere a disposizione del tecnico incaricato dall'AG.E.A tutta la documentazione necessaria all'accertamento quale il registro di carico e scarico (o suo equivalente) e tutti i documenti giustificativi (buoni di entrata, DDT, fatture di vendita, ecc.). Il controllo sara' formalizzato mediante la compilazione di un verbale.
11 CONTROLLI PRESSO I PRODUTTORI AGRICOLI DI FORAGGI DA TRASFORMARE L'AG.E.A., nell'ambito del sistema integrato di gestione, predispone i controlli in loco sulle particelle condotte dai produttori agricoli o dall'impresa di trasformazione, a titolo di proprieta' e/o affitto, per la verifica dei dati riportati nei contratti di acquisto e nelle dichiarazioni di consegna. Tale controllo sara' e' altresi' effettuato sulle particelle dichiarate nei contratti di acquisto e/o dichiarazioni di consegna stipulati dagli acquirenti riconosciuti. I controlli sopraindicati sono finalizzati all'accertamento in campo dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per la verifica della provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art.27 comma 1 lett. b) come indicato al paragrafo 8. Ulteriori controlli potranno essere effettuati, presso i produttori agricoli di foraggi, a seguito di incongruenze evidenziate durante i controlli della contabilita' di magazzino, ordinaria e industriale dell'impresa di trasformazione.
12 CONTROLLI PRESSO I DESTINATARI FINALE DEI FORAGGI TRASFORMATI E LE DITTE DI PURA O PREVALENTE COMMERCIALIZZAZIONE L'aiuto comunitario per i foraggi trasformati si concretizza all'uscita degli stessi dall'impresa di trasformazione. I destinatari dei foraggi trasformati possono configurarsi sia come utilizzatori finali che come ditte di pura o prevalente commercializzazione. A tal fine il funzionario incaricato del controllo verifica presso i destinatari finali, eventualmente attraverso le ditte di pura o prevalente commercializzazione, l'acquisto delle partite di foraggi usciti dall'impresa di trasformazione, accertando l'entrata contabile del prodotto. Il campione di operazioni in uscita verificate mensilmente presso l'impresa di trasformazione da rintracciare presso i destinatari dei foraggi trasformati sara' conforme a quanto indicato al paragrafo 8. Il controllo sara' formalizzato mediante la compilazione del verbale di verifica. L'Organismo di controllo e' tenuto ad inviare la copia del verbale all'AG.E.A..
12.1 Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione. Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" verificando la congruenza dei dati di tutta la campagna o del periodo oggetto di controllo, delle ditte di pura o prevalente commercializzazione estratte a campione. La ditta e' tenuta a mettere a disposizione del tecnico incaricato da AG.E.A la documentazione necessaria all'accertamento contabilita' ordinaria ed in particolare il registro delle entrate e delle uscite e tutti i documenti necessari all'espletamento del controllo. Il controllo sara' formalizzato con la compilazione di un verbale.
13 CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA Per tutte le domande di aiuto mensili che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, l'Organismo di controllo e/o l'AG.E.A. notificano tale situazione all'impresa di trasformazione. Qualora le anomalie non venissero sanate dall'impresa di trasformazione le domande di aiuto non saranno ammesse alla liquidazione.
14 SANZIONI DA PARTE DI AG.E.A. Per quanto riguarda la tipologia di sanzioni applicabili nell'ambito del settore dei foraggi essiccati si fa riferimento agli artt. 29 e 30 del Reg. (CE) n. 382/2005, fatte salve ulteriori sanzioni applicabili in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.
14.1 Riduzioni ed esclusioni dell'importo In caso di presentazione tardiva della domanda, gli importi dell'aiuto ai quali l'impresa avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine prescritto, vengono ridotti dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo supera 25 giorni, la domanda e' irricevibile. Sono fatte salve cause di forza maggiore di cui all'art.31 del Reg. (CE) n. 382/2005. Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che le quantita' di foraggi trasformati, indicate in una o piu' domande di aiuto, risultino superiori a quelle effettivamente ammissibili ai sensi dell'art.3 del Reg.(CE) n. 1786/2003, si applicano le regole di cui all' art. 29 del Reg.(CE) n. 382/2005: a) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non e' superiore al 20% dei quantitativi ammissibili, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base delle quantita' ammissibili, diminuito di due volte l'eccedenza riscontrata; b) se la differenza constatata per una domanda di aiuto e' superiore al 20% della quantita' ammissibili, non e' concesso alcun aiuto e la domanda e' respinta; c) se la differenza constatata per una domanda di aiuto non e' superiore al 20% dei quantitativi ammissibili, ma risulta gia' analoga constatazione nella stessa campagna, non e' concesso alcun aiuto e la domanda e' respinta; d) se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il 50% dei quantitativi ammissibili, oppure si constati per la seconda volta una differenza superiore al 20% ed inferiore al 50% nella stessa campagna, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso. L'importo da recuperare viene prelevato dai pagamenti degli aiuti a cui l'impresa ha diritto in base alle domande di aiuto presentate nel corso della campagna successiva a quella dell'accertamento. Ove si constati che le irregolarita' di cui sopra sono state commesse deliberatamente dall'impresa di trasformazione, il beneficiario e' escluso dall'aiuto per la campagna in corso e per la campagna successiva. Qualora nella domanda di aiuto delle uscite del mese di marzo, si riscontrasse una eventuale non ammissibilita' di partite di foraggi trasformati a causa del mancato rispetto dei parametri qualitativi indicati dalla normativa comunitaria, come precedentemente detto, tali quantita' non produrranno sanzioni all'impresa di trasformazione che all'atto della domanda non avesse ricevuto i relativi certificati di analisi. Fermo restando le sanzioni di cui sopra, se a seguito di un accertamento, l'Organismo di controllo rilevi che la contabilita' di magazzino non soddisfa le condizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE) n. 382/2005 oppure non sia possibile accertare la corrispondenza tra contabilita' di magazzino, contabilita' finanziaria e documento giustificativi, all'impresa di trasformazione e' applicata una riduzione tra il 10% e il 30% dell'importo dell'aiuto richiesto per la campagna in corso, in funzione della gravita' dell'inadempienza rilevata. Se nel corso dei due anni successivi alla prima constatazione vengono nuovamente riscontrate le stesse irregolarita', l'organismo di controllo comunica tale circostanza ad AG.E.A. che potra' revocare, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, il riconoscimento accordato per un periodo compreso tra il minimo di un anno e il massimo di tre.
14.2 Indebito percepimento di fondi comunitari Fatto salvo quanto specificato al precedente paragrafo ed in conformita' a quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse al tasso legale. Detto interesse e' calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004. L'indebito e' recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
15 MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO
15.1 Anticipo e garanzia L'AG.E.A., sulla base dell'attestazione di liquidabilita' dell'aiuto redatta dall'Organismo di controllo, provvede al relativo pagamento dell'anticipo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda all'Organismo di controllo da parte dell'impresa di trasformazione. L'AG.E.A. applica un sistema di anticipi sull'aiuto, sulla base dell'esito positivo dei controlli del diritto all'aiuto, su richiesta dell'impresa di trasformazione e previa verifica della garanzia (polizza fidejussoria) da allegare alla domanda. Il diritto al versamento dell'anticipo e' riconosciuto solo dopo l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione. L'AG.E.A. opera i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, procede al versamento dell'anticipo. L'importo deI pagamento anticipato e' pari a: - 26,40 Euro /t, se l'impresa ha costituito una garanzia pari a 6,60 Euro/t; - 19,80 Euro/t, negli altri casi; l'anticipo puo' essere versato prima che sia stato accertato il diritto all'aiuto, a condizione che il trasformatore abbia costituito una cauzione pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 10%. Detta cauzione e' costituita a garanzia anche di quanto sopra specificato. Essa e' diminuita al livello sopra specificato appena accertato il diritto all'aiuto e viene totalmente svincolata al versamento del saldo dell'aiuto.
15.2 Calcolo dell' importo dell'aiuto L'importo dell'aiuto concesso per i foraggi trasformati e' fissato dall'articolo 4 del Reg. (CE) 1786/2003 nella misura di 33 Euro per tonnellata. Tuttavia, l'aiuto e' concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) a livello comunitario di foraggi disidratati e/o essiccati al sole pari a 4.855.900 tonnellate. Tale quantitativo e' ripartito tra i Paesi membri come da art. 5 del reg. (CE) 1786/2003; per l'Italia il massimale nazionale e' fissato a 685.000 tonnellate. Qualora in una campagna di commercializzazione, la quantita' di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto a livello comunitario superi il QMG, l'aiuto per la campagna in questione negli Stati membri la cui produzione abbia superato il massimale nazionale e' ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza. La verifica del superamento del QMG comunitario e dei massimali nazionale dei singoli Paesi membri avviene a cura della Commissione Europea, a fronte delle comunicazioni dei quantitativi di foraggi per i quali e' stato richiesto l'aiuto che i Paesi membri sono tenuti a fare ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) 382/2005. L'importo definitivo dell'aiuto cosi' ricalcolato viene pubblicato a cura della Commissione Europea nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea. 15.3 Pagamento del saldo Nel caso di versamento di un anticipo dell'aiuto, successivamente alla pubblicazione da parte della Commissione dell'importo fissato per l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, verra' pagato il saldo pari all'eventuale differenza tra l'importo erogato dall'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione stessa. Anticipatamente al pagamento del saldo, l'impresa di trasformazione e' tenuta ad inviare ad AG.E.A. la relativa richiesta, allegando un prospetto riepilogativo dei quantitativi per i quali e' richiesto l'aiuto entro il 30 giugno. Si ricorda inoltre che per il pagamento del saldo, nel caso che i contratti e/o le dichiarazioni di consegna presentino anomalie emerse dai controlli effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e del Reg. (CE) n. 796/2004 l'AG.E.A., provvedera' a richiedere all'impresa di trasformazione e all'Organismo di controllo la documentazione atta a sanare le anomalie di cui sopra entro il termine ultimo di presentazione della documentazione (50 giorni dalla pubblicazione dell'importo fissato per l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale Europea). Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito, il procedimento amministrativo di definizione della domanda e' da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti. Tale provvedimento sara' notificato da AG.E.A. all'interessato con una comunicazione scritta.
15.4 Restituzione delle fidejussioni Dopo aver effettuato il pagamento dei saldi, non sussistendo ulteriori motivi ostativi, l'AG.E.A. provvede alla restituzione delle fidejussioni prestate, comunicando per iscritto agli Enti Garanti tale evenienza, e per conoscenza alle imprese interessate.
16 COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA Come indicato nel Regolamento (CE) n. 382/2005 all'articolo 33, ciascuno Stato membro e' tenuto ad effettuare ogni anno le seguenti comunicazioni: A. all'inizio di ogni trimestre, i quantitativi di foraggi essiccati per i quali nel trimestre precedente sono state presentate domande di aiuto, ripartendo i quantitativi per mese di uscita; B. entro il 31 maggio, i quantitativi di foraggi essiccati per i quali il diritto all'aiuto e' stato riconosciuto durante la campagna di commercializzazione precedente; C. entro il 30 aprile, la stima dei quantitativi di foraggi essiccati in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo; D. entro 31 maggio, il numero di riconoscimenti nuovi, ritirati e provvisori della campagna precedente; E. entro il 31 maggio, un bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati, e l'andamento delle superfici investite al leguminose e altri foraggi verdi, per la campagna precedente; F. nel corso del mese successivo al termine di ogni semestre, i tenori medi di umidita' constatati nel corso del semestre precedente sui foraggi disidratati e comunicati dall'imprese di trasformazione; Inoltre, per l'anno 2005, lo Stato membro dovra' comunicare: - entro il 30 aprile 2005 i quantitativi di foraggi essiccati, in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo 2005; - entro il 1° maggio 2005, le misure adottate per l'attuazione dei Regg. (CE) n.1786/2003 e n. 382/2005, in particolare le sanzioni nazionali previste a norma dell'articolo 30 del Reg. (CE) 382/2005.
F.to Titolare Paolo Gulinelli |
| Allegati
- allegato 1 - Modello di compilazione dei Contratti Foraggi essiccati - allegato 2 - Modello Domanda di aiuto - allegato 3 - Modello Comunicazione consegne - allegato 4 - Schema di registro di magazzino - allegato 5 - Schema di bilancio energetico ----> Vedere allegati da pag. 51 a pag. 60 <---- |
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