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| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 18 maggio 2005, n. 20 |  | Istruzioni  applicative  generali  e  procedure  del  Settore foraggi essiccati. |  | 
 |  |  |  | Al Ministero delle politiche agricole e forestali  -  direzione  generale delle
 politiche  comunitarie e internazionali
 - uff. cereali
 Agli assessorati regionali agricoltura
 Agli    assessorati    delle   province
 autonome di Trento e Bolzano
 Alle    organizzazioni    professionali
 agricole:  Coldiretti - Confagricoltura
 C.I.A.    -    Copagri   -   E.N.P.T.A.
 Eurocoltivatori  - A.L.P.A. Fe.Na.Pi. -
 F.Agr.I.- ANPA - ASSITOL
 Ai C.A.A. riconosciuti
 All'Associazione              nazionale
 disidratatori foraggi verdi
 All'Associazione sfarinatori italiani
 
 1 QUADRO NORMATIVO
 Si  riporta  di  seguito  un  elenco  aggiornato  della  normativa comunitaria  e  nazionale  di  riferimento,  relativamente agli aiuti previsti per il settore "Foraggi essiccati":
 - D.P.R.  1  Dicembre  1999, n. 503 - Regolamento recante norme per  l'istituzione  della  Carta  dell'agricoltore  e del pescatore e dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173;
 - Reg.  (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei foraggi disidratati;
 - Reg.  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che  stabilisce  norme  comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di  sostegno  a  favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n.2019/93,  (CE)  n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE)  n.  1251/1999,  (CE)  n.1254/1999,  (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001;
 - Reg.  (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante   modalita'  di  applicazione  della  condizionalita',  della modulazione  e  del sistema integrato di gestione e controllo, di cui al reg. (CE) n. 1782/2003;
 - Reg.  (CE)  n.  382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003;
 - Decreto   MIPAF   prot.  D/99  del  15  marzo  2005,  recante disposizioni   nazionali   di  attuazione  dei  regolamenti  (CE)  n. 1786/2003  del Consiglio e n. 382/2005 della Commissione, concernenti il  regime  di  sostegno  nell'ambito  dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
 - Circolare  AG.E.A  di campagna relativa alla Domanda Unica di Pagamento 2005  - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domanda unica di pagamento;
 - Circolare  AG.E.A.  n.  11  del  6  aprile  2005, relativa al Riconoscimento  delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare;
 - D.M.  MIPAF  5  agosto 2004 n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune;
 - D.M. MIPAF 24 settembre 2004 n. 2026, relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.
 
 2 SETTORE DI INTERVENTO
 La presente circolare definisce le istruzioni applicative generali per  la  gestione  degli  aiuti  previsti  per  il  settore  "Foraggi essiccati",  in  applicazione  delle  norme  comunitarie  e nazionali vigenti, a partire dalla campagna 2005/2006.
 Nel  quadro  della  liquidazione  dei  conti  del  FEOGA - sezione Garanzia,  al fine di adempiere alle vigenti disposizioni comunitarie in  materia  di  garanzie  dovute dagli Organismi Pagatori, l'AG.E.A. assicura  la  tracciabilita'  del  procedimento  di  erogazione degli aiuti.
 I  funzionari  o  i  tecnici  incaricati  della  realizzazione  di ciascuna  fase,  sottofase  o  attivita'  inerente il procedimento di erogazione  degli  aiuti,  sono responsabili del corretto svolgimento delle  operazioni  effettuate,  nel  rispetto  dei criteri forniti da AG.E.A..
 Tra i modelli da utilizzare nella gestione della campagna di aiuto sono  i  contratti di fornitura dei foraggi (allegato 1) e le domande mensili di aiuto (allegato 2).
 Il  conferimento  dei  foraggi da destinare alla trasformazione, a seconda dei soggetti interessati, e' vincolato alla presentazione di:
 - contratti  di  acquisto a superficie o a quantita', stipulati tra  un'azienda  agricola e una impresa di trasformazione, oppure tra un'azienda agricola ed un acquirente riconosciuto;
 - dichiarazioni  di  consegna,  se  l'impresa di trasformazione viene  approvvigionata da un acquirente riconosciuto oppure trasforma la  propria  produzione  o  quella  dei  propri aderenti, nel caso di associazione;
 - contratti  Speciali  di lavorazione, stipulati tra un'azienda agricola   e   una   impresa   di   trasformazione  che  effettua  la trasformazione per conto dell'azienda stessa.
 
 3 DEFINIZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
 
 3.1 Principali Definizioni
 Si  riportano  di  seguito le principali definizioni contenute nei Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005:
 "Foraggi  essiccati"  sono  i  prodotti  riportati  nella seguente tabella:
 
 =====================================================================
 Codice NC             |     Designazione delle merci =====================================================================
 |- Farina ed agglomerati in forma
 |di pellets, di erba medica
 |essiccata artificialmente con il
 |calore; - Farina ed agglomerati in
 |forma di pellets, di erba medica a) ex 1214 10 00                  |altrimenti essiccata e macinata; ---------------------------------------------------------------------
 |- Erba medica, lupinella,
 |trifoglio, lupino, vecce e altri
 |simili prodotti da foraggio
 |disidratati mediante essiccamento
 |artificiale con il calore, esclusi
 |il fieno e i cavoli da foraggio
 |nonche' i prodotti contenenti
 |fieno; - Erba medica, lupinella,
 |trifoglio, lupino, vecce,
 |meliloto, tartufi di prato e
 |ginestrino, altrimenti essiccati e
 |macinati - Concentrati di proteine
 |ottenuti da succo di erba medica e
 |di erba; - Prodotti disidratati
 |ottenuti esclusivamente da residui
 |solidi e da succhi risultanti
 |dalla preparazione dei concentrati ex 1214 90 91 eex 1214 90 99) b)  |di proteine di cui al primo ex 2309 90 98                     |trattino.
 
 In particolare, tali prodotti si raggruppano, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 382/2005, nelle categorie:
 1.  "foraggi disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera a),  primo e terzo trattino, della tabella sopra riportata, essiccati artificialmente  al  calore; gli "altri simili prodotti da foraggio", di cui alla lettera a), terzo trattino, sono tutti i prodotti erbacei da foraggio di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare:
 - le leguminose erbacee,
 - le graminacee erbacee,
 - i  cereali  raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non  maturi,  di  cui  all'allegato  IX,  punto  1,  del Reg. (CE) n. 1782/2003;
 2.  "foraggi  essiccati  al sole", ossia i prodotti di cui alla lettera  a), secondo e quarto trattino della tabella sopra riportata, essiccati  secondo  una tecnica diversa dall'essiccazione artificiale al calore e macinati;
 3.  "concentrati  di  proteine",  ossia  i prodotti di cui alla lettera b), primo trattino della tabella sopra riportata;
 4. "prodotti disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino della tabella sopra riportata.
 "Produttori  di  foraggi" sono le persone fisiche o giuridiche che provvedono  alla  produzione  di foraggi verdi e/o essiccati al sole, per consegnarli alle imprese di trasformazione;
 "Impresa   di   trasformazione   "   e'   la   ditta,  debitamente riconosciuta,  che  dotata  di impianti ed attrezzatura idonee a tale scopo,  effettua la trasformazione dei foraggi e gestisce, in proprio nome   e/o   per   proprio   conto,   uno   o  piu'  stabilimenti  di trasformazione;
 "Acquirente  di  foraggi",  e'  la  persona  fisica  o  giuridica, debitamente  riconosciuta,  che  acquista  foraggi  freschi  presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;
 "Partita"  e'  una  quantita'  determinata di foraggi, di qualita' uniforme  sotto il profilo della composizione, del tenore di umidita' e  del  contenuto  proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta;
 "Miscela"   e'   un  prodotto  destinato  all'alimentazione  degli animali,  contenente  foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione, e "aggiunte";
 "Aggiunte"  sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi  i  leganti  e  agglomeranti,  o  della  medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove;
 "Particelle  agricole" sono le particelle identificate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo, di cui agli artt. 18 e 20 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e all'art. 6 del Reg. (CE) n. 796/2004;
 "Domanda  unica di pagamento" e' la domanda di cui all'art. 22 del Reg.  (CE)  n.  1782/2003  e  agli  artt.  12  e  14 del reg. (CE) n. 796/2004;
 "Destinatario  finale  del prodotto" e' l'ultima persona che abbia ricevuto  la  partita  di  foraggi  nella  stessa  forma che aveva al momento  dell'uscita  dall'impresa  di  trasformazione  e che intenda trasformare  il  foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione degli animali;
 "Ditte  di  pura  o  prevalente  commercializzazione"  sono quegli operatori  che  in misura prevalente, vendono quantitativi di foraggi trasformati   acquistati   dalle   imprese  di  trasformazione  senza apportare ulteriori trasformazioni al prodotto.
 
 3.2 Altri Soggetti Coinvolti
 Oltre  a  quelli  sopra  indicati,  gli  altri  soggetti coinvolti nell'attuazione  del  regime  di aiuto per i foraggi essiccati sono i seguenti:
 - AG.E.A.,   Agenzia  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura,  in qualita'  di  organismo  di  coordinamento,  istituito e disciplinato dalla  vigente  normativa  comunitaria  e  nazionale,  e di organismo pagatore riconosciuto;
 - Organismi  di  controllo,  quali  strutture  e/o uffici delle regioni  a  cui  AG.E.A.  ha  demandato  parte  dei controlli e degli accertamenti previsti dalla normativacomunitaria e nazionale vigente;
 - Organismi   di  controllo  competente  per  territorio  quali strutture  e/o  uffici  delle  regioni  delegati  dagli  Organismi di controllo (competenti per sede legale) agli accertamenti
 - in loco secondo gli accordi tra gli Organismi regionali;
 - O.P.R.,  Organismi  Pagatori  Regionali,  delle regioni quali Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana;
 - CAA,  Centri  Autorizzati  di  Assistenza  Agricola, previsti dall'art.  3  bis  del D. Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che assistono il produttore agricolo negli adempimenti verso AG.E.A. e ne detengono il fascicolo;
 - MIPAF,  il  Ministero  delle  Politiche  Agricole e Forestali quale  amministrazione  atta  ad  emanare  norme  di  indirizzo  e di coordinamento  afferenti  la politica agricola nazionale nel rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - Commissione   Europea,   in   qualita'   di   amministrazione competente  ad  emanare  la normativa di indirizzo e di coordinamento afferente la politica agricola comunitaria.
 
 4 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI
 4.1   Riconoscimento  delle  imprese  di  trasformazione  e  degli acquirenti
 Per  agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle   condizioni  che  danno  diritto  all'aiuto,  le  disposizioni comunitarie (Regg. CE n. 1786/2003 e n.
 382/2005),  recepite  dal D.M. prot. D/99 del 15 marzo 2005, hanno fissato  l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento delle imprese   di   trasformazione   e  degli  acquirenti  di  foraggi  da trasformare. Tale procedura e' stata definita dalla Circolare AG.E.A. n. 11 del 6 aprile 2005, a cui si rimanda per pronto riferimento.
 Relativamente  all'introduzione  di  nuovi parametri nei requisiti per  il  riconoscimento,  definiti dal Reg. (CE) n. 382/2005, nonche' dell'esigenza  di  AGEA  di fornire alla Commissione i dati di cui al punto 2 dell' art. 33 del Reg. (CE) 382/2005, e' necessario che anche i  soggetti  gia' in possesso del riconoscimento per gli anni passati producano,  secondo  le scadenze e le modalita' indicati nella citata circolare  AGEA n. 11 del 6 aprile 2005, la documentazione aggiornata alle attuali disposizioni.
 
 4.2 Impresa di trasformazione che puo' beneficiare dell'aiuto
 L'aiuto  e'  concesso  soltanto  alle  imprese  di  trasformazione riconosciute che:
 - abbiano  una  contabilita'  di magazzino relativa ai prodotti trasformati;
 - forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto;
 - rientrino in almeno in una delle seguenti categorie:
 - imprese  che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi da trasformare;
 - imprese  che  lavorino la propria produzione o, in caso di associazioni, quella dei loro soci;
 - imprese    che   siano   approvvigionate   da   acquirenti riconosciuti di foraggi da essiccare o da macinare.
 La  normativa  nazionale  in  vigore  prevede che per richieste di aiuto  per  importi  uguali o superiori 154.937,07 euro, debba essere rilasciato  all'AGEA,  dalla Prefettura di competenza, un certificato antimafia  avente  data  di  rilascio  non  antecedente  ai  sei mesi rispetto  alla  data  di  erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art.  10  comma  3,  4,  5,  5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).
 L'impresa  che  nel corso della campagna richiede complessivamente un  pagamento pari o superiore a 154.937,07 euro presenta all'AGEA il certificato  camerale  in corso di validita', corredato dell'apposita dicitura  antimafia, o la dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  di cui al DM 07/02/1996 ai sensi  dell'art.  46  del  DPR  28/12/2000  n. 445, per il successivo inoltro  da  parte di AGEA alla Prefettura competente della richiesta di certificazione antimafia.
 Qualora  l'impresa  sia  esente  dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7   della  legge  55/90  e  successive  modificazioni,  e'  tenuta  a presentare ad AGEA la dichiarazione di esenzione.
 L'impresa  di  trasformazione e' pertanto tenuta alla trasmissione periodica  di  tale documentazione ad AGEA, che prima dell'erogazione del pagamento ne verifichera' la presenza e la validita'.
 Nel  caso  in  cui  l'impresa di trasformazione ad inizio campagna preveda di non
 raggiungere  nel  corso  della  campagna  stessa  con  le  proprie richieste  di  aiuto, importi di 154.937,07 euro, puo' in alternativa presentare    tramite    il   proprio   rappresentante   legale   una autocertificazione  attestante che l'importo che sara' richiesto, con le    domande   di   aiuto   mensili   per   l'intera   campagna   di commercializzazione,  non  sara'  pari  o superiore a 154.937,07 euro come  previsto  dal D.lgs del 07.08.1994 n.490 e D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
 
 4.3 Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto
 I  prodotti  oggetto  dell'aiuto  sono  i  foraggi essiccati, come descritti  al paragrafo 3.1, che al momento dell'uscita dall'impianto di  trasformazione  rispondano  ai  seguenti requisiti in conformita' all'art.3 del Reg. (CE) n. 382/2005:
 i) tenore massimo di umidita' del:
 - 12%  per  i  foraggi  essiccati  al  sole,  per  i foraggi disidratati  che  abbiano  subito  un  processo  di macinatura, per i concentrati di proteine e per i prodotti disidratati;
 - 14% per gli altri foraggi disidratati;
 ii)  tenore  minimo  di  proteine  grezze totali, riferito alla sostanza secca, del:
 - 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati;
 - 45% per i concentrati di proteine.
 In  conformita' all'art. 2, comma 1, del Reg. (CE) n. 382/2005, si considerano  ammissibili  al  beneficio  dell'aiuto,  i  prodotti  di qualita'   sana,   leale   e  mercantile,  rispondenti  ai  requisiti prescritti    in   materia   di   commercializzazione   e   destinati all'alimentazione degli animali, e che lascino, nello stato in cui si trovano,  o  sotto  forma  di  miscela,  il perimetro dell'impresa di trasformazione.
 Ferme restando le condizioni di cui sopra, i foraggi essiccati che lascino  il  perimetro  dell'impresa di trasformazione per il consumo nell'azienda agricola appartenente alla medesima impresa produttrice, sono ammissibili al beneficio dell'aiuto.
 
 4.4 Esclusioni dal beneficio dell'aiuto e casi particolari
 Sono  esclusi  dal  beneficio  dell'aiuto  i  foraggi  ottenuti su superfici che beneficiano di un regime di aiuto contemplato al titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.
 Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi di  cui  al  cap.  9  del  titolo  IV  del  Reg.  (CE)  n. 1782/2003, l'esclusione  dall'aiuto  alla trasformazione dei foraggi e' limitata alle piante di foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi.
 Per  quanto  concerne l'immissione di prodotti diversi dai foraggi destinati  all'essiccazione  e/o  alla  macinazione  all'interno  del perimetro  che  delimita  l'impresa  di trasformazione, ai fini della fabbricazione   di   miscele,   l'impresa   e'  tenuta  ad  informare l'Organismo  di  controllo  competente,  specificando  la  natura e i quantitativi dei prodotti stessi.
 Qualora  l'immissione  si  riferisca  a foraggi gia' essiccati e/o macinati  da  un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente indica  all'AG.E.A,  tramite l'Organismo di controllo, l'origine e la destinazione di tali foraggi.
 Si  ricorda  che  i  foraggi  trasformati  usciti  dall'impresa di trasformazione  possono  essere  riammessi  all'interno della stessa, soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, sotto il controllo dell'Organismo di controllo competente.
 I  prodotti  ammessi  o  riammessi  nel  perimetro dell'impresa di trasformazione  non  possono  essere  depositati  insieme  ai foraggi essiccati  e/o  macinati  dalla  stessa  impresa.  Essi vanno inoltre registrati nella contabilita' dell'impresa a norma dell'art. 12, par. 1 del Reg. (CE) n. 382/2005.
 
 5.   MODALITA'   DI   PRESENTAZIONE   DI   CONTRATTI  DI  ACQUISTO  E DICHIARAZIONI DI CONSEGNA
 
 5.1 Presentazione della domanda unica di pagamento
 I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al  sole  da macinare (che trasformati hanno diritto all'aiuto di cui all'art.  4  del  Reg. (CE) n. 1786/2003) che intendono stipulare nel corso  della  campagna  contratti  e/o  dichiarazioni di consegna del prodotto,  hanno  obbligo di presentare la domanda unica di pagamento (che  siano  o  no  assegnatari  di titoli), dichiarando nel piano di utilizzo  le  superfici  investite  a  foraggio  da trasformare con i relativi riferimenti catastali.
 Il  codice  a barre della domanda unica di pagamento presentata va riportato nell'apposito spazio previsto nel modello di contratto.
 La  domanda  unica  di  pagamento va presentata entro il 15 maggio (per la campagna 2005 tale termine e' prorogato al 16 maggio 2005); i produttori  di  soli  foraggi  da  destinare  alla trasformazione che intendono  stipulare  contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 9 giugno  (prorogato al 10 giugno per la campagna 2005), presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg.
 (CE)  n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla   trasformazione,  anche  in  aumento.  Successivamente  possono presentare  una  domanda  di  modifica  in  aumento  dei soli foraggi essiccati,   senza   modificare  alcun  altro  elemento,  secondo  le modalita' riportate nella circolare AGEA di campagna.
 Le  particelle  dichiarate  nella  domanda unica di pagamento come "sementi   certificate",  sono  equiparate  e  compatibili,  ai  fini dell'aiuto  previsto  dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle particelle  dichiarate  a  foraggi  essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate (Nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).
 
 5.2   Termini  di  Presentazione  dei  contratti/dichiarazioni  di consegna
 I  contratti  e le dichiarazioni di consegna devono essere redatti in  quadruplice  copia  sull'apposita modulistica predisposta da AGEA (allegato  1)  e  stipulati per iscritto almeno due giorni lavorativi prima  della  data  di consegna, da parte del cedente e del ricevente che lo firmano congiuntamente.
 Poiche' la campagna di commercializzazione, come disposto all'art. 2  del  Reg.(CE)  n. 1786/2003, ha inizio il 1 aprile e termina il 31 marzo  dell'anno  successivo,  non potranno pertanto essere stipulati contratti   e/o   dichiarazioni   di   consegna   per  tale  campagna successivamente  al  29 marzo dell'anno successivo a quello in cui la campana ha inizio.
 Una  copia  del  contratto,  firmato dalle parti, viene conservata dall'impresa e una dal cedente.
 L'impresa  di  trasformazione  provvede inoltre al deposito di una copia   dei  contratti  e  delle  dichiarazioni  di  consegna  presso l'Organismo  di  controllo competente della regione in cui e' ubicata la  propria  sede legale e di una copia presso l'AGEA entro il 15 del mese successivo alla data di stipula.
 L'impresa  conserva  copia  della  documentazione cartacea ai fini delle verifiche da parte dell'Organismo incaricato del controllo.
 Entro  il  15  di  ogni  mese,  le imprese di trasformazione e gli acquirenti   riconosciuti   trasmettono  all'Organismo  di  controllo l'elenco  riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente.
 Entro  il 15 di ogni mese, inoltre, le imprese di trasformazione e gli  acquirenti  riconosciuti comunicano all'Organismo di controllo e all'AG.E.A.,   utilizzando  lo  schema  di  cui  all'allegato  3,  le quantita' di prodotto ricevute nel corso del mese
 precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato.
 
 5.3  Finalita'  di  presentazione  del  contratto/dichiarazione di consegna
 E'  indispensabile  indicare  la  finalita'  di  presentazione del contratto, specificando se si tratta di:
 1. contratto iniziale;
 2. contratto di variazione;
 3. annullamento di un contratto.
 Non  possono essere oggetto di variazione o annullamento contratti stipulati  da  aziende  agricole  selezionate per i controlli in loco nella  campagna  nel  settore  dei  foraggi essiccati o del pagamento unico.
 Nei   casi  di  variazione  o  di  annullamento  di  un  contratto depositato,  va  compilato  un  nuovo  modello di contratto in cui e' assolutamente  necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello   di   domanda,   il   codice   a   barre  del  contratto  da variare/annullare.
 Per  l'annullamento  vanno  riempiti sul nuovo modello i soli dati anagrafici dei contraenti (che devono corrispondere a quelli indicati nel contratto da annullare) e gli estremi dei rispettivi documenti di riconoscimento, provvedendo poi ad apporre congiuntamente le firme in calce allo stesso.
 La  variazione  ad  un  contratto  precedentemente presentato puo' essere  fatta  in  diminuzione,  escludendo  parte  delle  particelle precedentemente  dichiarate e/o riducendo opportunamente le superfici investite  e  i  quantitativi  di  prodotto  da consegnare, oppure in correzione di dati precedentemente dichiarati in modo erroneo.
 Il  contratto  di  variazione  sostituisce  in  toto  il contratto precedentemente depositato, che diviene nullo a tutti gli effetti.
 I  contratti  di  variazione/annullamento  devono  comunque essere depositati  all'AG.E.A. almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna del prodotto.
 Qualora   invece  un  contratto  viene  a  cessare  nella  propria efficacia  prima  del  termine inizialmente previsto, avendo comunque dato  luogo a consegne di prodotto, tale evento va notificato ad AGEA specificando  la  data  di termine di validita', rendendo in tal modo possibile  la  registrazione  di  un  altro  contratto  per la stessa superficie in periodo successivo.
 Si ricorda infatti che per ciascuna particella catastale investita a foraggio, puo' sussistere un solo contratto vigente.
 Nel frontespizio del contratto va inoltre specificata la tipologia di  contratto  (a  superficie, a quantita', speciale di lavorazione o dichiarazione  di  consegna),  nonche'  (eccetto  per  i  contratti a superficie)  il  tipo  di  prodotto  oggetto  dello  stesso  (foraggi essiccati  al sole o foraggi disidratati), barrando opportunamente le relative caselle predisposte.
 
 5.4 Contenuto dei contratti e delle dichiarazioni di consegna
 Ai sensi dell'art. 10 lettera c) del Reg. (CE) n.1786/2003 e degli artt.  14  e  15  del  Reg. (CE) 382/2005, si riportano di seguito le informazioni  che  devono  essere  contenute  nei  contratti  e nelle dichiarazioni di consegna:
 a)  i  dati  anagrafici  e  l'indirizzo  delle parti contraenti (anche  in  caso  di  cedente  socio  di  associazione  o  acquirente riconosciuto);
 b) la data di stipula;
 c) la campagna di commercializzazione;
 d)  le  specie di foraggi da trasformare ed i loro quantitativi prevedibili;
 e)  l'identificazione  delle  particelle  agricole  su cui sono coltivati  i  foraggi  da  trasformare,  con riferimento alla domanda unica  di  aiuto  in  cui sono state dichiarate le particelle a norma dell'art.  14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso  un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima  della  data  di presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella domanda unica di aiuto;
 f)  il  prezzo  da pagare al produttore per i foraggi freschi o essiccati al sole;
 g)  la  superficie  il  cui  raccolto deve essere consegnato al trasformatore;
 h) le modalita' di consegna e di pagamento;
 i) la data di consegna prevista.
 Nel  caso di contratto speciale di lavorazione ai sensi dell' art. 12,  par.  2,  del  Reg. (CE) n. 1786/2003, il contratto deve inoltre indicare:
 a) il prodotto finito da consegnare;
 b) le spese a carico del produttore;
 c)  una  clausola  che  obblighi  l'impresa di trasformazione a versare   al   produttore   l'aiuto   ottenuto  per  il  quantitativo trasformato in applicazione del contratto.
 Nel   caso   di   dichiarazione  di  consegna  tra  un  acquirente riconosciuto   e   una   impresa  di  trasformazione,  vanno  inoltre specificati  da  parte dell'acquirente riconosciuto i quantitativi di foraggi  gia'  ricevuti  o  di  cui  e'  previsto l'arrivo, ripartiti secondo  i  contratti conclusi tra gli acquirenti e i produttori, con l'indicazione dei riferimenti di detti contratti.
 
 6 DOMANDA DI AIUTO FORAGGI ESSICCATI
 
 6.1 Presentazione della Domanda di aiuto
 Al  fine  di  beneficiare  dell'aiuto previsto all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1786/2003, l'impresa di trasformazione e' tenuta a presentare all'Organismo  di  controllo una domanda mensile di aiuto, redatta su apposito   modello   predisposto   e  reso  disponibile  dall'AG.E.A. (allegato 2).
 La   domanda   cartacea   debitamente  compilata,  con  l'allegata documentazione, deve pervenire agli Organismi di controllo competenti della  regione  in  cui  e'  ubicata  la  sede legale dell'impresa di trasformazione entro 45 giorni solari a decorrere dalla fine del mese nel  corso  del  quale  hanno  avuto  luogo  le  uscite  di  foraggio trasformato dall'impresa per il quale viene richiesto l'aiuto.
 Trascorso  tale  termine,  l'importo a cui l'impresa avrebbe avuti diritto  se  la domanda fosse stata presentata nei termini prescritti e'  ridotto  dell'1%  per  ogni  giorno  lavorativo di ritardo. Se il ritardo supera i 25 giorni di calendario, la domanda e' irricevibile, salvo  che il ritardo non sia imputabile a documentate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.
 In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di  aiuto per una campagna e' il 15 aprile successivo alla fine della stessa, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali.
 Per  le domande trasmesse all'Organismo di controllo via posta, la data  di  presentazione  da  considerarsi e' quella in cui la domanda viene effettivamente ricevuta dall'Organismo stesso.
 L'identita'   del  beneficiario  e'  accertata  al  momento  della presentazione  della  domanda da parte dei funzionari degli Organismi di controllo.
 Nel  caso  di  invio  postale,  per  raccomandata, l'identita' del beneficiario  e'  validata  dalla presenza, in allegato alla domanda, della   fotocopia  del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di validita' alla data del deposito della domanda stessa.
 L'Organismo  di  controllo provvede a trasmettere tutte le domande protocollate  all'AG.E.A.  entro  e  non  oltre  45  gg  solari dalla presentazione,   e   comunque   l'ultima   domanda  per  campagna  di commercializzazione,   da   presentarsi  entro  il  15  aprile,  deve pervenire   in   AG.E.A.  entro  il  15  maggio,  per  permettere  la comunicazione  ufficiale  alla  Comunita'  Europea  dei  quantitativi nazionali  di foraggi essiccati ammessi all'aiuto entro il 31 maggio, come previsto all'art. 33 del Reg. (CE) n. 382/2005.
 Si ricorda inoltre che l'AG.E.A, ai sensi l'articolo sopra citato, e'  tenuta a comunicare alla Comunita' Europea entro il giorno 15 dei mesi di agosto, novembre, febbraio e maggio i quantitativi di foraggi disidratati  e/o  essiccati  al  sole  per  i  quali  le  imprese  di trasformazione  hanno  presentato  domanda  di  aiuto  nel  trimestre precedente.
 Sara'  quindi  cura  dell'Organismo  di  controllo,  far pervenire tempestivamente all'AG.E.A. le domande di aiuto, e per ogni trimestre una  comunicazione "via fax", indicante i quantitativi mensili usciti dalle imprese nel rispetto della seguente tempistica:
 - i quantitativi da aprile a giugno dovranno pervenire entro il 5 agosto;
 - i quantitativi da luglio a settembre dovranno pervenire entro il 5 novembre;
 - i quantitativi da ottobre a dicembre dovranno pervenire entro il 5 febbraio;
 - i quantitativi da gennaio a marzo dovranno pervenire entro il 5 maggio.
 
 6.2 Forza maggiore e circostanze eccezionali
 I  casi  di  forza  maggiore e le circostanze eccezionali, come da art.   31  del  Reg.  (CE)  n.  382/2005,  unitamente  alla  relativa documentazione  di  supporto,  devono  essere comunicati per iscritto all'Organismo di controllo entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento  in  cui  gli  aventi  diritto  sono  in  condizione di poter adempiere a tale obbligo.
 Le  cause  di  forza maggiore previste dalla normativa comunitaria nell'ambito  del sistema integrato di gestione e di controllo sono le seguenti:
 a.  il  decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime di aiuto dei "foraggi essiccati";
 b.  l'incapacita'  professionale  di  lunga durata degli stessi soggetti;
 c.  l'espropriazione  degli  impianti  di  trasformazione e dei locali   di  conservazione  dei  prodotti,  a  condizione  che  detta espropriazione  non  fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa;
 d. la calamita' naturale grave che colpisca in misura rilevante gli  impianti  di  trasformazione  e  i  locali  di conservazione dei prodotti.
 Per  ciascuna  di  tali  casistiche,  si  riporta  di  seguito  la documentazione    necessaria    ai    fini    della   valutazione   e dell'accoglimento delle istanze pervenute:
 a) decesso del soggetto abilitato:
 1.  copia del certificato di morte del soggetto abilitato o, in  alternativa  la  dichiarazione  sostitutiva  del  nuovo soggetto, unitamente  a  copia  di  un  documento  di  identita'  in  corso  di validita';
 2.  dichiarazione  di successione indicante linea ereditaria o,  in  alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea  ereditaria,  unitamente  al documento di identita' in corso di validita'.
 Nel caso di coeredi:
 1. delega di tutti i coeredi al nuovo soggetto, unitamente a documento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti;
 2.  certificato  di  attribuzione  della  P.  IVA  al  nuovo soggetto  oppure  dichiarazione  sostitutiva di possesso della P. IVA unitamente a documento di identita' in corso di validita'.
 b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:
 1.   certificazione   medica   attestante  lungo  degenza  o attestante  malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita' professionale.
 c) calamita' naturale:
 1.   provvedimento   dell'autorita'  competente  (Protezione Civile,  Regione,  ecc.)  che  accerta  lo  stato  di  calamita', con individuazione del luogo interessato,o, in alternativa
 2.  certificato  rilasciato  da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.),
 o, in alternativa
 3.  perizia  asseverata,  rilasciata  da  agronomo  iscritto all'ordine, in originale.
 Gli  atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione   di  superficie  interessata  dall'evento  calamitoso,  che comunque  deve  essere  superiore  almeno  al  50%  della  superficie aziendale.
 d)  Sequestro o espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti:
 1.   attestazione   rilasciata   dalla   pubblica  autorita' competente .
 Altre  cause  di  forza maggiore o circostanze eccezionali possono essere  valutate  ai  sensi  del  D.M.  prot. D/99 del 15 marzo 2005, dall'Organismo  pagatore competente. La determinazione di tali cause, diverse  da  quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione  C  (88)  1696  della  Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.
 
 6.3 Contenuto delle domande ed allegati
 Ai  sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 382/2005, la domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 a) dati anagrafici e firma del richiedente;
 b) quantitativi per i quali e' richiesto l'aiuto, suddivisi per partita;
 c) data in cui ogni partita e' uscita dall'impresa;
 d)  indicazione  che  da  ogni partita sono stati prelevati dei campioni,  a  norma  dell'art.  10  par. 3 del reg. (CE) 382/2005, al momento  dell'uscita  dall'impresa  di  trasformazione,  o al momento della  fabbricazione,  nell'impresa  stessa, della miscela di foraggi essiccati,    nonche'    qualsiasi    informazione   necessaria   per l'identificazione dei predetti campioni;
 e)  indicazione,  per  ogni  partita,  di  tutte  le  eventuali aggiunte,  precisandone  la  natura,  la  denominazione, il tenore di sostanza  azotata  totale  rispetto  alla  sostanza  secca, nonche' i rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito;
 f)  in  caso  di  miscela, l'indicazione per partita del tenore della   miscela  in  proteine  grezze  totali  di  foraggi  essiccati nell'impresa, previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale conferito dalle aggiunte.
 Alla  domanda  di  aiuto,  unitamente  alla copia del documento di riconoscimento  del rappresentante legale dell'impresa, vanno inoltre allegati:
 - la  documentazione  relativa  al  referto  delle  analisi  di laboratorio  dei  campioni di prodotto prelevati dalle partite per le quali si richiede l'aiuto;
 - la  polizza  fidejussoria, in caso di richiesta dell'anticipo nella misura dell'80%.
 
 7 ISTRUTTORIA E CONTROLLI AMMINISTRATIVI
 
 7.1  Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali dichiarati nei contratti/dichiarazioni di consegna
 AGEA  sottopone  a  controllo  tutti  i contratti/dichiarazioni di consegna  ricevuti, provvedendo ad effettuare ulteriori controlli nel caso di discordanze riscontrate.
 I  controlli sulle particelle sono effettuati secondo le modalita' previste dal Reg. (CE) n. 1782/2003 e dal Reg. (CE) n. 796/2004.
 I  controlli amministrativi sulle superfici prevedono l'esecuzione di un primo controllo di esistenza delle particelle agricole indicate nei  contratti  e/o  nelle dichiarazioni di consegna, e di un secondo controllo relativo all'incrocio delle stesse rispetto alle particelle agricole  dichiarate  dai  produttori agricoli nelle relative domande uniche di pagamento.
 Tali controlli sono finalizzati alla verifica:
 - della presenza del piano di utilizzo;
 - della  congruenza  e  completezza  dei  riferimenti catastali della particella (quali il codice ISTAT della provincia e del comune, il numero del foglio e il numero della particella);
 - della  congruenza  della sezione censuaria rispetto al comune dichiarato sulla particella;
 - della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate attraverso l'incrocio con le informazioni risultanti dalla banca dati del Catasto Terreni;
 - che   la   superficie   interessata   da   foraggi  destinati all'essiccamento   su  ogni  singola  particella  catastale  non  sia superiore alla superficie catastale della stessa (supero catastale);
 - della  congruenza  delle  superfici dichiarate nel contratto, rispetto alla seminabilita' rilevata dai controlli del GIS;
 - che  la stessa superficie non sia stata dichiarata piu' volte per  richiedere  un  aiuto,  in  regimi  di  intervento  diversi  che comportino  la  dichiarazione di superfici, in conformita' con quanto previsto dai Regg. (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004;
 - della   presenza  di  particelle  per  le  quali  piu'  volte risultano identici gli elementi dichiarativi (particella duplicata in domanda o con altra domanda);
 - della  presenza nella dichiarazione della tipologia di titolo di conduzione della particella dichiarata.
 Nel  caso  in  cui  a  fronte  di  tali controlli vengano rilevate anomalie  su  una  particella,  la  superficie  dichiarata per quella particella   non   verra'   ammessa   nel  computo  della  superficie amministrativamente accertata.
 Inoltre   l'AG.E.A.  potra'  effettuare  ulteriori  controlli  per accertare  la  congruita'  delle  quantita',  per  le  quali e' stato erogato l'anticipo dell'aiuto, con le superfici riscontrate.
 
 7.2 Controlli sulle domande di aiuto mensili
 
 7.2.1 Controlli effettuati dall'Organismo di controllo
 L'Organismo di controllo competente per territorio, all'atto della ricezione della domanda effettua controlli formali quali:
 a.  data  di ricezione entro i termini previsti dalla normativa vigente;
 b.  presenza  della firma del rappresentante legale della ditta titolare  della  domanda  e della copia del documento di identita' in corso di validita' dello stesso;
 c.  che sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta.
 Oltre   a  tali  controlli  formali,  l'istruttoria  svolta  dagli Organismi di controllo sulle domande di aiuto ricevute comprende:
 - controlli  anagrafici  sugli  intestatari  delle  domande  di aiuto;
 - verifiche  sulla  contabilita'  di  magazzino  e  finanziaria (ordinaria ed industriale);
 - controlli  in  loco presso i trasformatori, gli acquirenti di foraggi,  i  produttori  agricoli,  i  destinatari finali dei foraggi trasformati    e    presso    le   ditte   di   pura   o   prevalente commercializzazione.
 Al termine di tale istruttoria, l'organismo di controllo trasmette ad  AG.E.A.  per  ciascuna  domanda  di  aiuto ricevuta una relazione finale,   indicandone   l'ammissibilita'  o  meno  alla  liquidazione dell'aiuto   per   un  determinato  quantitativo  di  prodotto.  Alla relazione  vengono  allegate copia della domanda, dei suoi allegati e dei verbali dei controlli svolti dall'Organismo di controllo.
 
 7.2.2 Controlli effettuati da AGEA
 All'atto  della ricezione della domanda di aiuto e della relazione dell'Organismo  di  controllo,  AGEA  provvede in proprio ai seguenti controlli sulla totalita' delle domande di aiuto ricevute:
 1. Verifica della presenza della firma del richiedente
 La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto.
 Sara'  cura  dell'Organismo  di  controllo  fare  in  modo  che la documentazione  consegnata in AG.E.A. sia debitamente sottoscritta in tutte le sue parti.
 2.  Verifica  della  presenza  della autentica della firma o della copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento in corso di validita'
 Ai  sensi  dell'art.  38  del  D.P.R. n 445/2000 la sottoscrizione della  domanda  non  e'  soggetta  ad autenticazione ove la firma sia apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto  o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di  identita'  del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa.
 3. Verifica della validita' della "certificazione antimafia"
 Nei  casi  in  cui la ditta debba percepire complessivamente nella campagna   importi   uguali   o   superiori  154.937,07  euro,  viene controllato  che  sia  pervenuto  in  AGEA  il  certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura competente in data non antecedente ai sei mesi  rispetto  alla  data  di  erogazione  dell'aiuto  (L.  575  del 31/05/65,  art.  10  comma  3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2: Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).
 Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 series comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7  della  L.  55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.
 4.  Verifica  della  data  di  ricezione della domanda rispetto ai termini previsti
 Le  ditte  che  richiedono l'aiuto, sono tenute alla presentazione della  domanda  entro i termini previsti, come indicato nel paragrafo 6.1.
 5. Verifica della presenza degli allegati previsti
 Le  ditte  che  richiedono  l'aiuto  sono  tenute ad allegare alla domanda  i  seguenti  allegati:  certificati  di analisi, certificato camerale,   copia   documento   in   corso   di   validita',  polizza fidejussoria.
 Qualora  AG.E.A.  rilevi la mancanza di uno dei suddetti allegati, provvedera'  a  farne  richiesta  all'impresa  di  trasformazione e/o all'Organismo di controllo competente.
 6.   Verifica   della  corretta  indicazione  della  modalita'  di pagamento
 Al   fine  di  procedere  all'erogazione  dell'aiuto  deve  essere verificata  la  corretta indicazione degli estremi del C/C bancario o conto del Banco Posta.
 Se  tali  estremi  risultassero  mancanti,  incompleti  o  errati, l'AG.E.A.   provvedera'  a  bloccare  il  pagamento  informandone  il beneficiario,   in   attesa   di  sue  comunicazioni  atte  a  sanare l'anomalia.
 L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto  presentate  al  fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, avendo cura di  accertare  che le domande di aiuto non si riferiscano a quantita' di  foraggi  ottenuti su superfici per le quali e' stato richiesto il pagamento di aiuti di cui al titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.
 Al  fine  di  verificare  la congruenza delle informazioni e/o dei dati  raccolti,  sia  nella  fase  di presentazione delle domande sia nella  fase  di  controllo, l'AG.E.A. puo' integrare gli accertamenti sopraindicati  delegati  agli  Organismi  di controllo, attraverso la selezione  di  domande  e/o  contratti  da  sottoporre  ad  ulteriori verifiche.
 
 8 CONTROLLI IN LOCO
 Per  rendere  efficace  il  regime  di  aiuti al Settore Foraggi essiccati  e  garantire  l'osservanza dei requisiti che danno diritto all'aiuto,  e' previsto un sistema di controlli relativo alle fasi di produzione  dei foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare,  di  trasformazione degli stessi, di utilizzazione finale o di  commercializzazione dei foraggi trasformati, come descritto negli artt. 26 e 27 del reg. (CE) n. 382/2005.
 In  tal senso il sistema di controlli del settore coinvolgera' i seguenti soggetti:
 a. le imprese di trasformazione;
 b. gli acquirenti riconosciuti;
 c. i produttori agricoli di foraggi da trasformare;
 d.  i  destinatari finali dei foraggi trasformati e le ditte di pura o prevalente commercializzazione.
 All'atto  dei  controlli  deve  essere  presente il rappresentante legale dell'azienda o dell'impresa oggetto del controllo.
 In  casi  eccezionali  il  rappresentante legale puo' delegare per iscritto,   allegando   la  copia  fotostatica  di  un  documento  di riconoscimento   in   corso  di  validita',  una  o  piu'  persone  a presenziare  e  firmare  in contraddittorio i verbali redatti duranti l'esecuzione degli accertamenti.
 I  controlli  sopraindicati  sono  finalizzati alla verifica della tracciabilita'  fino  al  destinatario  finale  di almeno il 5% delle partite  oggetto  di  una  domanda  di aiuto da parte dell'impresa di trasformazione  (Reg.  (CE)  382/2005  art.27  comma  1  lett.  a)  e all'accertamento  in  campo  di  almeno  il  5% dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per verificare la particella di provenienza dei  foraggi  conferiti  alle  imprese  di  trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art.27 comma 1 lett. b).
 Gli  operatori  collegati all'impresa di trasformazione ed oggetto di  controllo  in  loco  sono  selezionati  in base ad un'analisi dei rischi  che  tiene conto dei seguenti fattori Reg. (CE) 382/2005 art. 27 comma 2):
 - dell'entita' dell'aiuto;
 - dell'andamento degli aiuti rispetto all'anno precedente;
 - il risultato dei controlli degli anni precedenti;
 - altri eventuali criteri definiti dall' AGEA.
 
 8.1  Controlli in loco da svolgersi fuori dell'ambito territoriale dell'Organismo Pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto
 Nell'ambito  del regime di aiuto puo' essere necessario effettuare controlli  fuori  dell'ambito  territoriale  dell'Organismo  Pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto, individuato in base alla sede legale  del  soggetto da controllare, sul territorio di competenza di un altro Organismo Pagatore .
 In  tal  senso  i  controlli  in  loco  devono  essere  effettuati conformemente  alle  procedure  indicate  nell'Accordo  tra Organismi Pagatori del 16 settembre 2004.
 
 9 CONTROLLI PRESSO LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
 L'Organismo   di   controllo,   nel   corso   della   campagna  di commercializzazione,   effettuera'   verifiche  presso  l'impresa  di trasformazione finalizzate ai:
 - controlli  qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati in uscita;
 - controlli   della   contabilita'   di   magazzino   e   della contabilita' finanziaria (ordinaria ed industriale).
 Inoltre, a conclusione della campagna di commercializzazione, o di un  periodo  che coinvolge piu' mesi, saranno effettuate verifiche da parte di AG.E.A., su di un campione di imprese di trasformazione pari almeno al 5% del totale delle imprese che hanno presentato domande di aiuto,   selezionate   in   base   a   criteri  di  rischio  definiti dall'Amministrazione.
 I  controlli per ciascuna impresa selezionata, saranno finalizzati a:
 - verificare  la contabilita' di magazzino dell'intera campagna di commercializzazione o di un periodo che coinvolge piu' mesi;
 - effettuare  un  controllo  di  congruita' tra le quantita' di foraggi  trasformati,  per  i  quali  e'  stato  richiesto l'aiuto, e l'impiego   di   energia   termica   ed  elettrica  nel  processo  di trasformazione (controllo di "fine campagna").
 
 9.1 Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi in uscita.
 Le  caratteristiche  qualitative (tasso di umidita' e contenuto in proteine   grezze   totali)   e   quantitative   (peso)  dei  foraggi trasformati,  in  uscita  dall'impresa, sono vincolanti ai fini della erogazione e della determinazione dell'aiuto.
 Il prelievo dei campioni e la registrazione del peso dei foraggi trasformati   in   uscita  sono  finalizzati  all'accertamento  delle caratteristiche sopraindicate.
 I  risultati  delle  analisi di laboratorio dei campioni prelevati hanno valore vincolante ai fini della erogazione dell'aiuto.
 Si  ricorda,  inoltre,  che  le spese relative alle analisi sono a carico dell'impresa di trasformazione.
 Gli  aiuti  sono  quindi erogati per tutte le partite di foraggi trasformati  usciti  per  le  quali  l'esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria (cfr. art. 3 del Reg. (CE) n. 382/2005).
 
 9.1.1 Adempimenti dell'impresa di trasformazione
 
 9.1.1.1  Pesatura  dei  foraggi  da  trasformare  e trasformati in uscita
 L'impresa  di  trasformazione  e' tenuta ad effettuare la pesatura sistematica  sia dei foraggi da disidratare e/o dei foraggi essiccati al  sole da macinare consegnati alla stessa per la trasformazione sia dei foraggi trasformati usciti.
 In  tal  senso  l'impianto  di pesatura deve essere affidabile e i valori  delle pesate non arbitrariamente modificabile, per permettere di rilevare correttamente i quantitativi.
 I   valori   delle  pesate  dei  foraggi  da  trasformare  saranno riportati,  nel  campo  predisposto, sul registro di magazzino per le operazioni di carico.
 I  valori  delle  pesate dei foraggi trasformati in uscita saranno riportati,  sia  sul  registro  di  magazzino  per  le  operazioni di scarico,  che  in  un  campo  predisposto  sul  DDT  o sulla bolla di consegna, e saranno relativi al peso lordo del carico in uscita, alla tara del mezzo trasporto e al peso netto del foraggio trasformato.
 In  alternativa  l'impresa  dovra'  conservare  il  cartellino  di pesata.
 Si  ricorda  che  l'obbligo  della  pesatura  sistematica  non  e' applicabile se la produzione dei foraggi trasformati dall'impresa non e' superiore a 1.000 tonnellate per campagna e se la stessa dimostra, all'AG.E.A.,  di  non aver la possibilita' di ricorrere ad un sistema di  pesa  pubblica  situato  entro  un raggio di 5 km; in tal caso, i quantitativi   consegnati   possono   essere   verificati  applicando qualsiasi  altro metodo precedentemente approvato dall'AG.E.A. stessa (Reg. 382/2005 art. 11 comma 2).
 
 9.1.1.2  Misurazione  del  tenore medio di umidita' dei foraggi da disidratare
 L'impresa  e'  tenuta alla registrazione giornaliera, sul registro di  magazzino  di  carico e scarico, del tenore medio di umidita' dei foraggi  in  entrata  da  disidratare  calcolata, dal confronto tra i quantitativi  di  foraggi  verdi  da  disidratare e i quantitativi di foraggi trasformati ottenuti (Reg. 382/2005 art. 11 comma 3).
 
 9.1.1.3   Misurazione   e   registrazione   della  temperatura  di disidratazione
 L'impresa  di trasformazione e' tenuta a dotarsi di un dispositivo di   controllo   e   di  registrazione  della  temperatura  dell'aria all'entrata dell'essiccatoio.
 Il  dispositivo  dovra'  segnalare, per mezzo di un allarme sonoro e/o luminoso, temperature al di sotto dei 250 °C.
 Il  dispositivo dovra' inoltre permettere la stampa dei dati anche su  sopporto  cartaceo e dovra' avere le caratteristiche tecniche per poter registrare almeno un mese di rilevazioni.
 La  registrazione  della  temperatura dovra' essere correlata alla data e alle ore di funzionamento del disidratatore.
 Nel  periodo  giornaliero  di funzionamento del disidratatore sono permessi  due periodi di funzionamento al di sotto dei 250°C, uno per l'avvio e l'altro per la fermata.
 Eventuali  altri  periodi  di  fermata e di partenza, provocati da cause  esterne (incendio del foraggio, mancanze di potenza elettrica, fermata  dell'elevatore  di alimentazione del foraggio verde), devono essere  evidenziati  in  una dichiarazione scritta del rappresentante dell'impresa  e  messi  a disposizione del funzionario incaricato del controllo.
 I  dati  di  temperatura  e  le  eventuali  dichiarazioni di altre fermate/partenze  oltre  a quella giornaliere devono essere acquisiti dal funzionario incaricato del controllo.
 
 9.1.1.4 Prelievo dei campioni dei foraggi in uscita
 L'impresa  e'  tenuta  ad effettuare il prelievo dei campioni e la registrazione del peso, su tutte le partite di foraggi trasformati al momento  dell'uscita,  ai  fini  della  determinazione  del  tasso di umidita'  e  del  contenuto in proteine grezze totali, rispettando la metodologia  indicata  rispettivamente con il decreto ministeriale 18 luglio  1975,  Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  12 agosto 1975 e il decreto  ministeriale 12 aprile 1994, Gazzetta Ufficiate n. 92 del 21 aprile 1994.
 Se   i  foraggi  trasformati  vengono  miscelati  nell'impresa  di trasformazione  con  materie  diverse da quelle di cui all'articolo 1 del  Reg. (CE) 1786/2003, il prelievo di campioni e la determinazione del peso vengono effettuati prima di preparare la miscela
 Il  tenore  di  umidita'  e  il  tenore  di proteine grezze totali vengono  determinati  prelevando  campioni  su  un  quantitativo  non superiore  a  110  t  per  singola  partita di foraggi trasformati in uscita   dall'impresa  di  trasformazione  o  miscelati  nell'impresa stessa, secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che stabiliscono  metodi  di  analisi  per  il  controllo ufficiale degli alimenti per animali.
 In  caso di uscita dall'impresa di trasformazione o di miscelatura di  piu'  partite,  che  risultino  di qualita' uniforme dal punto di vista  delle  specie  che la compongono, del tenore di umidita' e del contenuto  proteico  ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110 t, si procede al prelievo di un campione per partita. L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni.
 Ogni partita di foraggi trasformati usciti deve risultare comunque rintracciabile  attraverso  l'attribuzione  di  un numero progressivo riferito a ciascun campione prelevato.
 Inoltre   la   rintracciabilita'   delle   partite  dovra'  essere completata con i singoli carichi costituenti la partita sia per mezzo del  DDT  e/o  buona  di  consegna  sia  attraverso l'indicazione sul registro di carico e scarico.
 Tuttavia  nel  caso  in  cui  la  miscela  venga preparata prima o durante    l'essiccazione,   il   campione   viene   prelevato   dopo l'essiccazione  artificiale e sara' accompagnato da un'avvertenza che indica   che   si   tratta   di  una  miscela  precisando  la  natura dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto finito.
 I   campioni   prelevati,  in  quattro  esemplari,  devono  essere cartellinati e sigillati mediante piombatura od altro tipo di sigillo non manomissibile, riportante un numero identificativo o alfanumerico univoco  che  deve  essere  riportato  sul  cartellino  applicato sul campione.
 Due  di  questi,  recanti almeno il numero della relativa partita, sono  inviati  presso  i  laboratori  di  analisi  pubblici o privati autorizzati  dall'AG.E.A.,  mentre  i  restanti  due  sono conservati dall'impresa  di trasformazione per eventuali ulteriori analisi, fino al momento del riscontro positivo delle analisi relative alle partite campionate.
 Successivamente  al campionamento e prima dell'esito delle analisi le  partite,  da  cui sono stati prelevati i campioni, possono uscire dall'impresa.
 Nel   referto  di  analisi  deve  essere  inoltre  dichiarato  che l'accertamento  e' stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali.
 Dovra'  inoltre  essere  rispettata la percentuale successivamente indicata   del  prelievo  dei  campioni  in  contraddittorio  tra  il funzionario  preposto  al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata.
 Il  controllo in contraddittorio dovra' essere effettuato (secondo il  metodo  di  cui  al decreto ministeriale 20 aprile 1978, Gazzetta Ufficiale  n.  165  del 15 giugno 1978) per almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati usciti dall'impresa, ed almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati che nel corso della campagna sono stati miscelati nell'impresa  stessa  (art.10  del Reg. (CE) n. 382/2005) con materie prime diverse da quelle di cui l'art. 1 del Reg. (CE) n. 1876/2003.
 L'impresa  di  trasformazione  inoltre,  al  fine di consentire il rispetto  della  percentuale  minima dei controlli in contraddittorio con  il  funzionario  incaricato,  e'  tenuta  a comunicare ogni mese all'Organismo  di  controllo, le quantita' di foraggi trasformati che presumibilmente usciranno dall'impresa nel mese successivo.
 L'impresa  e'  altresi' obbligata, ai sensi all'art. 4 comma 1 del DM  prot.  n.  D/99  del 15 marzo 2005, a notificare all'Organismo di controllo,  con  almeno  due  giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita di foraggi trasformati o di miscele di questi, precisandone la data e la quantita', onde permetterle di operare i controlli.
 Le  fasce orarie di uscita dei foraggi trasformati dall'impresa di trasformazione   saranno   concordate  con  i  funzionari  incaricati dall'Organismo  di  controllo,  per  permettere  a  questi  ultimi di effettuare  le  dovute  verifiche  e  prelievi,  tenendo  comunque in considerazione che le esigenze produttive e commerciali delle imprese di trasformazione.
 L'impresa di trasformazione che lavora foraggi allo stato verde e' tenuta a comunicare all'AG.E.A. e all'Organismo di controllo:
 entro il 5 luglio, il 5 ottobre, il 5 gennaio ed il 5 aprile:
 - il  tenore  medio  di  umidita'  dei  foraggi da disidratare, determinato   per  differenza  tra  le  quantita'  di  foraggi  verdi utilizzati  e  quelle  dei relativi foraggi trasformati, rilevato nel corso del trimestre precedente come indicato al paragrafo 9.1.1.2;
 entro il 5 ottobre ed il 5 aprile:
 - il tenore medio di umidita' dei foraggi disidratati ed usciti dall'impresa rilevato nel corso del semestre precedente;
 - la  temperatura  media dell'aria all'entrata dell'essiccatoio rilevata nel corso del semestre precedente.
 
 9.1.2 Adempimenti dell'Organismo di controllo
 L'Organismo   di   controllo,   in   conformita'  con  le  vigenti disposizioni di settore, pianifichera' i controlli per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative.
 Si  sottolinea  che  per  agevolare  le operazioni di accertamento potra'  essere concordata, con l'impresa di trasformazione, la fascia oraria  ed  i  giorni  della  settimana  in  cui  normalmente saranno effettuate le uscite dei foraggi trasformati.
 I   campioni   di   foraggi   trasformati   saranno  prelevati  in contraddittorio  tra  il  funzionario  preposto  al  controllo  ed il rappresentante   dell'impresa   interessata  conformemente  a  quanto indicato nel paragrafo precedente.
 All'atto  del  controllo  il  funzionario  incaricato redigera' un apposito verbale.
 Con  l'ultima  domanda  di  aiuto  della campagna, relativamente a ciascun  trasformatore,  l'Organismo di controllo dovra' allegare una dichiarazione  nella quale sara' indicato il quantitativo complessivo di foraggi trasformati usciti per il quale e' stato richiesto l'aiuto e  il  quantitativo  controllato  con  il  prelievo  dei  campioni in contraddittorio.
 
 9.2 Controlli sulla contabilita'
 L'Organismo  di  controllo verifica, mensilmente, che l'impresa di trasformazione  abbia  provveduto  correttamente  agli adempimenti in materia  di  contabilita'  di  magazzino  e finanziaria (ordinaria ed industriale),  in  conformita'  a  quanto  previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005.
 Il   controllo   sara'   finalizzato   ad  accertare  la  regolare registrazione contabile delle operazioni finanziarie che l'impresa di trasformazione ha effettuato sia con i fornitori di foraggi verdi e/o essiccati al sole che con i destinatari dei foraggi trasformati.
 L'Organismo  di  controllo sara' tenuto a formalizzare i controlli effettuati, con la compilazione di appositi verbali.
 
 9.2.1  Adempimenti  dell'impresa  di  trasformazione relativamente alla contabilita' di magazzino
 L'impresa  di  trasformazione  e'  tenuta  ad avere una corretta e regolare  contabilita'  di  magazzino,  attraverso  la  registrazione dell'entrata (carico), della lavorazione e dello scarico (uscita) dei foraggi, con l'evidenza:
 - delle specie, della quantita' dei foraggi verdi e/o essiccati al  sole  in  ingresso  e  dell'umidita' (cfr. paragrafo 9.1.1.3) dei foraggi verdi da trasformare;
 - della  tipologia  di  prodotti  trasformati usciti (eventuali miscele),  gli eventuali additivi aggiunti ai foraggi trasformati, le quantita' ed il tenore di umidita' e proteine dei foraggi in uscita;
 - giacenze iniziali e finali.
 Qualora  un'impresa  di trasformazione proceda alla produzione, da un  lato,  di  foraggi  disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall'altro, alla lavorazione di foraggi essiccati al sole, le diverse linee  di  lavorazione dovranno essere mantenute separate (art. 8 del Reg. CE n. 382/2005) ed in particolare:
 - la  preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita in  locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole;
 - i  prodotti  ottenuti dalle diverse lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi distinti;
 - e'   vietato   miscelare   all'interno  dell'impresa  diverse tipologie di foraggi trasformati (disidratati ed essiccati al sole).
 L'impresa di trasformazione e' tenuta ad avere una contabilita' di magazzino  distinta per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati.
 Inoltre,  se  l'impresa di trasformazione lavora o tratta prodotti diversi  dai  foraggi  essiccati  richiesti all'aiuto (altri foraggi, additivi,  leganti)  e'  tenuta  a  mantenere distinto il processo di lavorazione  e  ad  avere,  per questi, una contabilita' di magazzino distinta   dai   foraggi   essiccati  e  comunque  dovra'  mettere  a disposizione  del  funzionario  incaricato del controllo, nel caso in cui  quest'ultimo  lo  reputi necessario, la relativa contabilita' di magazzino  e  tutti  i  documenti  necessari per l'espletamento degli accertamenti.
 Si  evidenzia che nel caso in cui l'impresa di trasformazione, nel corso   della   campagna,  abbia  necessita'  di  utilizzare  per  la lavorazione  di foraggi essiccati al sole l'impianto impiegato per la trasformazione   dei   foraggi   verdi,  o  viceversa,  dovra'  darne comunicazione   all'Organismo   di   controllo   entro  dieci  giorni dall'inizio  della  lavorazione. Quest'ultimo, dopo aver effettuato i controlli   del   caso,   ne   dara'   tempestivamente  comunicazione all'AG.E.A..
 Tale procedura dovra' essere rispettata anche nel caso di utilizzo dell'impianto  per  la  lavorazione  di  prodotti diversi dai foraggi essiccati.
 Qualora  i  foraggi  trasformati  non possano essere immagazzinati entro  il  perimetro  dell'impresa  di  trasformazione, ogni luogo di deposito  all'esterno  di esso, che offra sufficienti garanzie per il controllo   dei   foraggi   immagazzinati,  validato  preventivamente dall'Organismo di controllo, e' ammissibile.
 Nel  registro  di  magazzino  devono  essere  riportate  almeno le informazioni indicate nell'allegato 4 relativamente:
 - alle entrate dei foraggi da trasformare;
 - ai passaggi dei foraggi in lavorazione;
 - ai passaggi dei foraggi trasformati nei relativi magazzini;
 - alle  uscite  dei foraggi trasformati e/o miscelati con altri prodotti.
 Le   operazioni  contabili  saranno  registrate  sul  registro  di magazzino  compilando una riga per ciascuna operazione e nel rispetto della successione temporale.
 Relativamente  al carico dei foraggi da trasformare (operazioni di entrata), dovranno essere indicati:
 - la data;
 - il produttore agricolo o l'azienda agricola;
 - i  dati  relativi  al  contratto  e/o  alla  dichiarazione di consegna;
 - la specie botanica del foraggio da trasformare;
 - il numero di riferimento del DDT e/o buono di consegna;
 - la quantita' espressa in tonnellate;
 - la quantita' totale giornaliera espressa in tonnellate;
 - il  tenore  medio  di  umidita' dei foraggi da disidratare in entrata, espresso in percentuale;
 - le eventuali giacenze.
 Nelle  operazioni  di  carico  dovranno anche essere riportati gli eventuali  quantitativi  di  prodotti  destinati alla miscela e/o gli additivi che saranno aggiunti.
 Il  passaggio  in  lavorazione  dei  foraggi  da trasformare sara' contabilizzato indicando:
 - la data;
 - la  quantita', espressa in tonnellate, dei foraggi passati in lavorazione;
 - la  tipologia  e  la  quantita'  espressa  in  tonnellate dei foraggi trasformati;
 - la quantita' espressa in tonnellate di acqua evaporata (per i foraggi disidratati);
 - quantita' totale giornaliera di foraggio trasformato.
 Lo  scarico (operazioni di uscita) indichera' l'uscita dei foraggi trasformati.
 Tali operazioni saranno riportate con le stesse modalita' relative al carico indicando:
 - la data dell'operazione;
 - il  destinatario  del  foraggio trasformato (cognome e nome o denominazione sociale);
 - la tipologia dei foraggi trasformati;
 - la tipologia dei foraggi trasformati usciti;
 - la quantita' dei foraggi usciti espressa in tonnellate;
 - la  quantita'  totale  giornaliera espressa in tonnellate dei foraggi trasformati;
 - le giacenze;
 - il numero di riferimento del DDT;
 - il numero di riferimento alla fattura e della data;
 - il  riferimento alla partita di foraggio uscito e al relativo certificato di analisi.
 Nello  scarico  dovranno  essere  indicati  gli eventuali prodotti miscelati  e/o  gli  additivi  aggiunti  ai  foraggi  disidratati e/o macinati,  precisandone  la  natura,  la  denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonche' il tasso di incorporazione nel prodotto finito.
 All'atto  del  controllo,  il  rappresentante  dell'impresa dovra' mettere   a   disposizione  del  funzionario  incaricato  la  propria contabilita'   di   magazzino  e  tutti  i  documenti  necessari  per l'espletamento del controllo, quali DDT riportante i dati di pesatura (o  in  alternativa  le  bolle  di  pesata),  fatture,  contratti e/o dichiarazioni di consegna e documenti giustificativi dei pagamenti.
 Qualora  l'impresa  di trasformazione produca foraggi disidratati, dovra'  mettere  a  disposizione,  tra i documenti giustificativi, il bilancio di energia elaborato come indicato nell'allegato 5.
 Saranno   accettati,   ai  fini  del  controllo,  anche  eventuali documenti   provvisori   compilati  dall'impresa  di  trasformazione, relativamente    alle   caratteristiche   qualitative   dei   foraggi trasformati usciti, in attesa dell'acquisizione dei certificati delle analisi qualitative di laboratorio.
 
 9.2.2  Adempimenti  dell'impresa  di  trasformazione relativamente alla contabilita' finanziaria
 
 9.2.2.1   Adempimenti   dell'impresa   di  trasformazione  per  la contabilita' ordinaria
 L'impresa  di trasformazione e' tenuta alla regolare registrazione contabile  delle  operazioni  che  intercorrono  con i produttori e/o acquirenti   riconosciuti   dei   foraggi  da  trasformare  e  con  i destinatari dei foraggi trasformati.
 In   particolare,  per  quanto  riguarda  le  uscite  dei  foraggi trasformati,  ai  fini dei controlli sulla contabilita' ordinaria, le imprese  di  trasformazione  mettono a disposizione dell'Organismo di controllo, i seguenti documenti giustificativi:
 a)  se  trattasi  di  un'impresa  di trasformazione che venda i foraggi trasformati:
 - le fatture di vendita con l'indicazione:
 - della quantita' e del tipo di foraggi trasformati venduti;
 - del nome e indirizzo dell'acquirente;
 - la  documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa;
 b)  se  trattasi  di un'impresa che trasformi la produzione dei propri aderenti:
 - i  buoni d'uscita o altro documento contabile riconosciuto dall'autorita' competente, con l'indicazione:
 - della quantita' e del tipo di foraggi consegnati;
 - del nome dei consegnatari;
 - la  documentazione  che,  relativamente  ai  rapporti  che intercorrono  tra  l'impresa  di  trasformazione  e  i  propri  soci, dimostri l'attribuzione dei costi del processo di trasformazione;
 c)  se trattasi di un'impresa che trasformi i foraggi per conto dell'agricoltore, consegnando allo stesso i foraggi trasformati:
 - le fatture alle spese di produzione, con l'indicazione:
 - della   quantita'   e  del  tipo  di  foraggi  trasformati consegnati;
 -  del nome dell'agricoltore;
 - la  documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa relativamente alle spese di trasformazione.
 
 9.2.2.2 Adempimenti dell'impresa per la contabilita' industriale
 Il  rappresentante  dell'impresa  di  trasformazione e' tenuto a comunicare all'Organismo di controllo:
 - tutti  gli  elementi  che  consentano la determinazione della capacita' di produzione dell'impianto;
 - la  scorta  di  combustibile esistente all'inizio e alla fine del periodo considerato;
 - le  ore  di  funzionamento degli impianti di disidratazione e degli   altri  impianti  utilizzati  per  la  macinazione  e  per  la pellettizzazione;
 - le ore di manodopera impiegate.
 Inoltre  l'impresa di trasformazione dovra' mettere a disposizione del  funzionario  incaricato,  per  la  verifica  della  contabilita' industriale i seguenti documenti giustificativi:
 - le  fatture  d'acquisto  dei combustibili impiegati (fossili, biomasse,  GPL, ecc.) e le bollette relative al consumo di gas metano e di elettricita' della campagna di commercializzazione;
 - ogni  altro  elemento  e dato in possesso dell'impresa, utile per  la  determinazione dei consumi energetici e delle temperature di lavorazione dell'impianto.
 
 9.2.3 Adempimenti dell'Organismo di controllo
 L'Organismo  di  controllo  verifica regolarmente, in occasione di ciascun  controllo  relativo  alla  domanda  di  aiuto mensile presso l'impresa   trasformatrice,   la   contabilita'  di  magazzino  e  la contabilita'  finanziaria  (industriale ed ordinaria), verificando la congruenza dei dati.
 L'Organismo  di  controllo  e'  tenuto  ad  inviare all'AG.E.A. la relazione mensile ed i relativi verbali.
 Se  all'atto  della  verifica  non  fossero  disponibili tutti gli elementi  e/o  i  dati  necessari,  i relativi campi predisposti, nei verbali  e  nella  Relazione  mensile,  dovranno  essere  "barrati" e firmati  dal  funzionario incaricato, in modo da attestare l'avvenuto controllo.
 Inoltre  si  ricorda  che  l'Organismo  di  controllo  e' tenuto a comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata.
 Nel  caso  di  constatazione  di infrazioni rilevanti, l'AG.E.A si riserva   di   valutare   la   revoca  temporanea  o  definitiva  del riconoscimento  all'impresa  di  trasformazione e/o l'applicazione di sanzioni (Circolare AG.E.A n.11 del 6 aprile 2005).
 
 9.2.3.1  Controllo  sulla  contabilita' di magazzino, ordinaria ed industriale
 Il  funzionario  incaricato,  all'atto  del controllo, verifica la corretta e congruente compilazione del registro di carico e scarico a cui  segue  l'estrazione di un campione di operazioni in entrata e in uscita pari ad almeno il 5% di quelle contabilizzate nel mese.
 Per  ciascuna  operazione selezionata sara' verificato il corretto riporto  sul  registro  e  la  congruita'  con  quanto  indicato  nei documenti  giustificativi  (DDT,  buoni  di  uscita  e/o  di entrata, fatture)  fino  alla  verifica  delle  modalita'  e del buon fine dei pagamenti.
 Il   controllo   sara'   formalizzato  indicando  nel  verbale  le operazioni di carico e di scarico controllate oggetto di verifica.
 Nell'ambito   dello   stesso   controllo  mensile  il  funzionario incaricato  verifica l'impiego di energia e combustibili nel processo di trasformazione.
 Il  controllo sara' formalizzato con la compilazione di un verbale sottoscritto   dal   funzionario   incaricato  e  dal  rappresentante dell'impresa oggetto di controllo.
 Nell'ambito    della    chiusura    di    ciascuna   campagna   di commercializzazione  sara'  effettuato il rilievo dei quantitativi di foraggi  trasformati  in  giacenza  al  31  marzo presso l'impresa di trasformazione. L'accertamento sara' formalizzato con la compilazione di   un   verbale  sottoscritto  dal  funzionario  incaricato  e  dal rappresentante dell'impresa ed inoltrato all' l'AG.E.A..
 
 9.3 Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati
 Al  termine  di  ogni  campagna  di  commercializzazione  e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi, l'AG.E.A. esegue i controlli  "di  fine  campagna" verificando la congruenza dei dati di tutta  la  campagna o del periodo oggetto di controllo, delle imprese di   trasformazione   estratte   a   campione,   relativamente   alla contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale).
 L'impresa   di   trasformazione,   al  fine  dei  controlli  della contabilita' di magazzino e della contabilita' ordinaria, e' tenuta a mettere   a  disposizione  del  tecnico  incaricato  dall'AG.E.A.  la documentazione  necessaria  all'accertamento  quale  il  registro  di carico  e  scarico  del  magazzino e tutti i documenti giustificativi (buoni  di  entrata  e/o  uscita, DDT, fatture di vendita, le fatture relative  all'addebito delle spese di trasformazione, ecc.) necessari per l'espletamento dell'accertamento.
 L'incaricato del controllo dovra' elaborare, per la verifica della contabilita' industriale, i bilanci di materia e di energia.
 La  congruenza  dei  dati  sara'  accertata mediante l'analisi dei bilanci sopraindicati.
 Il   controllo   di   fine  campagna  sara'  formalizzato  con  la compilazione di appositi verbali.
 
 10 CONTROLLI PRESSO GLI ACQUIRENTI RICONOSCIUTI
 L'Organismo   di   controllo,   nel   corso   della   campagna  di commercializzazione,  effettuera'  verifiche  presso  gli  acquirente riconosciuti finalizzate:
 - al  controllo  della  contabilita'  del  registro di carico e scarico  (o suo equivalente) relativa ai foraggi verdi da disidratare e/o i foraggi essiccati al sole da macinare;
 -  alla "chiusura" del registro di carico e scarico.
 
 10.1 Adempimenti dell'acquirente riconosciuto
 L'acquirente  riconosciuto  e'  tenuto  ad  avere  una  corretta e regolare  contabilita' dei foraggi da essiccare o da macinare al fine di   poter  rintracciare  contabilmente  i  contratti  stipulati  con l'impresa  di  trasformazione  attraverso  un  registro  di  carico e scarico nel quale saranno registrate:
 - specie,   quantita'   e   riferimento  al  contratto  con  il produttore agricolo;
 - specie,   quantita'   e   il   riferimento   dell'impresa  di trasformazione che ha acquistato i foraggi da trasformare;
 - le eventuali giacenze iniziali e finali.
 Il   carico   dei   foraggi  acquistati  dai  produttori  agricoli (operazione  di  entrata) sara' contabilizzato indicando per ciascuna operazione:
 - la data;
 - la specie botanica del foraggio;
 - tipo  di  foraggio  (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
 - la quantita' espressa in tonnellate;
 - i  dati  relativi al contratto (nome e cognome del produttore ed eventuale numero di riferimento dell'atto);
 - il numero di riferimento del DDT e/o del buono di consegna;
 - le eventuali giacenze.
 Lo  scarico  dei  foraggi  venduti  all'impresa  di trasformazione (operazione  di  uscita)  sara' contabilizzato indicando per ciascuna operazione:
 - la data;
 - la specie botanica del foraggio;
 - tipo  di  foraggio  (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
 - la quantita' espressa in tonnellate;
 - i   dati   relativi  all'impresa  di  trasformazione  che  ha acquistato il foraggio da trasformare (cognome e nome o denominazione sociale);
 - il numero di riferimento del DDT;
 - la fattura;
 - le eventuali giacenze.
 Nel  caso  in cui l'acquirente riconosciuto non venda direttamente il  foraggio  da  trasformare all'impresa di trasformazione ma ceda a quest'ultima  il  contratto a superficie, stipulato con il produttore agricolo,  nel  registro  sara' contabilizzato il carico e lo scarico delle relative superfici.
 All'atto  del controllo l'acquirente riconosciuto dovra' mettere a disposizione  del  funzionario incaricato la contabilita' relativa ai foraggi  da  essiccare  e/o  da  macinare e i documenti necessari per l'espletamento del controllo.
 
 10.2 Adempimenti dell'Organismo di controllo
 L'Organismo  di  controllo  verifica  l'attivita'  dell'acquirente riconosciuto,  effettuando almeno un controllo durante la campagna di commercializzazione,   della  contabilita'  relativa  ai  foraggi  da essiccare e/o da macinare, accertando la congruenza dei dati.
 L'acquirente  riconosciuto  potra'  essere  oggetto  di  controllo durante  la  campagna  di  commercializzazione, per l'accertamento in campo  della  provenienza  dei  foraggi  conferiti  alle  imprese  di trasformazione  (Reg.  (CE)  382/2005  art.27  comma  1 lett. b) come indicato al paragrafo 8.
 L'Organismo   di   controllo   al   termine   della   campagna  di commercializzazione  effettuera' la chiusura del registro di carico e scarico tracciando una riga e apponendo la data, la firma e timbro.
 L'Organismo  di  controllo  e'  tenuto  ad  inviare  all'AG.E.A. i verbali relativi alla verifica.
 L'Organismo   di   controllo   e'   tenuto  inoltre  a  comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata.
 Nel  caso  di  constatazione  di  infrazioni rilevanti l'AG.E.A si riserva  di  valutare  la  revoca o la sospensione del riconoscimento all'impresa di trasformazione o l'applicazione di sanzioni (Circolare AG.E.A n.11 del 6 aprile 2005).
 
 10.3  Controlli  di fine campagna e/o di congruenza dei dati degli acquirenti riconosciuti
 Al  termine  di  ogni  campagna  di  commercializzazione  e/o alla conclusione  di  un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" degli acquirenti riconosciuti estratti a campione,  verificando  la  congruenza  dei  dati  relativamente alla contabilita'  del  registro  di carico e scarico (o suo equivalente), nel periodo oggetto di controllo.
 L'acquirente  riconosciuto  e' tenuto a mettere a disposizione del tecnico  incaricato  dall'AG.E.A  tutta  la documentazione necessaria all'accertamento  quale  il  registro  di  carico  e  scarico  (o suo equivalente)  e  tutti  i documenti giustificativi (buoni di entrata, DDT, fatture di vendita, ecc.).
 Il  controllo  sara' formalizzato mediante la compilazione di un verbale.
 
 11 CONTROLLI PRESSO I PRODUTTORI AGRICOLI DI FORAGGI DA TRASFORMARE
 L'AG.E.A.,   nell'ambito   del   sistema  integrato  di  gestione, predispone   i  controlli  in  loco  sulle  particelle  condotte  dai produttori  agricoli  o  dall'impresa  di trasformazione, a titolo di proprieta'  e/o  affitto,  per  la  verifica  dei  dati riportati nei contratti di acquisto e nelle dichiarazioni di consegna.
 Tale  controllo  sara'  e'  altresi'  effettuato  sulle particelle dichiarate  nei  contratti  di acquisto e/o dichiarazioni di consegna stipulati dagli acquirenti riconosciuti.
 I  controlli  sopraindicati  sono  finalizzati all'accertamento in campo dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per la verifica della   provenienza   dei   foraggi   conferiti   alle   imprese   di trasformazione  (Reg.  (CE)  382/2005  art.27  comma  1 lett. b) come indicato al paragrafo 8.
 Ulteriori   controlli   potranno   essere   effettuati,  presso  i produttori agricoli di foraggi, a seguito di incongruenze evidenziate durante  i  controlli  della  contabilita'  di magazzino, ordinaria e industriale dell'impresa di trasformazione.
 
 12 CONTROLLI PRESSO I DESTINATARI FINALE DEI FORAGGI TRASFORMATI E LE DITTE DI PURA O PREVALENTE COMMERCIALIZZAZIONE
 L'aiuto  comunitario  per  i  foraggi  trasformati  si concretizza all'uscita degli stessi dall'impresa di trasformazione. I destinatari dei  foraggi  trasformati  possono configurarsi sia come utilizzatori finali che come ditte di pura o prevalente commercializzazione.
 A tal fine il funzionario incaricato del controllo verifica presso i  destinatari  finali,  eventualmente  attraverso le ditte di pura o prevalente  commercializzazione,  l'acquisto delle partite di foraggi usciti dall'impresa di trasformazione, accertando l'entrata contabile del prodotto.
 Il  campione di operazioni in uscita verificate mensilmente presso l'impresa  di trasformazione da rintracciare presso i destinatari dei foraggi trasformati sara' conforme a quanto indicato al paragrafo 8.
 Il  controllo  sara'  formalizzato  mediante  la  compilazione del verbale di verifica.
 L'Organismo di controllo e' tenuto ad inviare la copia del verbale all'AG.E.A..
 
 12.1  Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione.
 Al  termine  di  ogni  campagna  di  commercializzazione  e/o alla conclusione  di  un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i controlli  "di  fine  campagna" verificando la congruenza dei dati di tutta  la campagna o del periodo oggetto di controllo, delle ditte di pura o prevalente commercializzazione estratte a campione.
 La ditta e' tenuta a mettere a disposizione del tecnico incaricato da  AG.E.A la documentazione necessaria all'accertamento contabilita' ordinaria  ed in particolare il registro delle entrate e delle uscite e tutti i documenti necessari all'espletamento del controllo.
 Il controllo sara' formalizzato con la compilazione di un verbale.
 
 13 CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
 Per  tutte  le domande di aiuto mensili che presentino anomalie la cui  rimozione  richieda  un intervento di correzione, l'Organismo di controllo  e/o  l'AG.E.A.  notificano  tale situazione all'impresa di trasformazione.
 Qualora   le   anomalie   non  venissero  sanate  dall'impresa  di trasformazione   le   domande  di  aiuto  non  saranno  ammesse  alla liquidazione.
 
 14 SANZIONI DA PARTE DI AG.E.A.
 Per   quanto   riguarda   la  tipologia  di  sanzioni  applicabili nell'ambito  del settore dei foraggi essiccati si fa riferimento agli artt.  29  e  30  del  Reg.  (CE)  n. 382/2005, fatte salve ulteriori sanzioni  applicabili in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.
 
 14.1 Riduzioni ed esclusioni dell'importo
 In  caso  di  presentazione  tardiva  della  domanda,  gli importi dell'aiuto  ai  quali  l'impresa  avrebbe  avuto  diritto  se  avesse presentato  la  domanda  entro il termine prescritto, vengono ridotti dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.
 Se  il  ritardo supera 25 giorni, la domanda e' irricevibile. Sono fatte  salve  cause di forza maggiore di cui all'art.31 del Reg. (CE) n. 382/2005.
 Nel  caso  in  cui  dalle  operazioni  di  controllo emerga che le quantita'  di  foraggi trasformati, indicate in una o piu' domande di aiuto,  risultino  superiori  a  quelle effettivamente ammissibili ai sensi dell'art.3 del Reg.(CE) n. 1786/2003, si applicano le regole di cui all' art. 29 del Reg.(CE) n. 382/2005:
 a)  se la differenza constatata per una domanda di aiuto non e' superiore  al  20% dei quantitativi ammissibili, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base delle quantita' ammissibili, diminuito di due volte l'eccedenza riscontrata;
 b)  se  la  differenza  constatata  per una domanda di aiuto e' superiore  al  20% della quantita' ammissibili, non e' concesso alcun aiuto e la domanda e' respinta;
 c)  se la differenza constatata per una domanda di aiuto non e' superiore  al  20%  dei  quantitativi  ammissibili,  ma  risulta gia' analoga  constatazione  nella  stessa campagna, non e' concesso alcun aiuto e la domanda e' respinta;
 d)  se la differenza constatata per una domanda di aiuto supera il  50%  dei  quantitativi  ammissibili,  oppure  si  constati per la seconda  volta  una  differenza  superiore al 20% ed inferiore al 50% nella stessa campagna, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso.
 L'importo  da recuperare viene prelevato dai pagamenti degli aiuti a  cui  l'impresa ha diritto in base alle domande di aiuto presentate nel corso della campagna successiva a quella dell'accertamento.
 Ove  si  constati  che  le  irregolarita'  di cui sopra sono state commesse   deliberatamente   dall'impresa   di   trasformazione,   il beneficiario  e' escluso dall'aiuto per la campagna in corso e per la campagna successiva.
 Qualora  nella domanda di aiuto delle uscite del mese di marzo, si riscontrasse  una  eventuale non ammissibilita' di partite di foraggi trasformati  a  causa  del mancato rispetto dei parametri qualitativi indicati  dalla  normativa  comunitaria,  come precedentemente detto, tali quantita' non produrranno sanzioni all'impresa di trasformazione che all'atto della domanda non avesse ricevuto i relativi certificati di analisi.
 Fermo  restando  le  sanzioni  di  cui  sopra,  se a seguito di un accertamento,  l'Organismo di controllo rilevi che la contabilita' di magazzino non soddisfa le condizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE) n.  382/2005 oppure non sia possibile accertare la corrispondenza tra contabilita'  di  magazzino,  contabilita'  finanziaria  e  documento giustificativi,   all'impresa  di  trasformazione  e'  applicata  una riduzione  tra  il 10% e il 30% dell'importo dell'aiuto richiesto per la  campagna  in  corso, in funzione della gravita' dell'inadempienza rilevata.
 Se  nel  corso  dei  due  anni successivi alla prima constatazione vengono  nuovamente  riscontrate le stesse irregolarita', l'organismo di   controllo  comunica  tale  circostanza  ad  AG.E.A.  che  potra' revocare,  previa  contestazione  e  nel  rispetto  del principio del contraddittorio,  il riconoscimento accordato per un periodo compreso tra il minimo di un anno e il massimo di tre.
 
 14.2 Indebito percepimento di fondi comunitari
 Fatto  salvo  quanto  specificato  al  precedente  paragrafo ed in conformita' a quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004, in  caso  di  pagamento  indebito,  l'imprenditore  ha  l'obbligo  di restituire  il  relativo importo, maggiorato di un interesse al tasso legale.  Detto  interesse e' calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004.
 L'indebito e' recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi  o  dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.  Tuttavia,  l'imprenditore  interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
 
 15 MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO
 
 15.1 Anticipo e garanzia
 L'AG.E.A.,   sulla   base   dell'attestazione   di  liquidabilita' dell'aiuto  redatta dall'Organismo di controllo, provvede al relativo pagamento  dell'anticipo  entro 90 giorni dalla data di presentazione della  domanda  all'Organismo  di  controllo da parte dell'impresa di trasformazione.
 L'AG.E.A.  applica  un  sistema di anticipi sull'aiuto, sulla base dell'esito positivo dei controlli del diritto all'aiuto, su richiesta dell'impresa  di  trasformazione  e  previa  verifica  della garanzia (polizza fidejussoria) da allegare alla domanda.
 Il  diritto  al versamento dell'anticipo e' riconosciuto solo dopo l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.
 L'AG.E.A.  opera  i  controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, procede al versamento dell'anticipo.
 L'importo deI pagamento anticipato e' pari a:
 - 26,40 Euro /t, se l'impresa ha costituito una garanzia pari a 6,60 Euro/t;
 - 19,80 Euro/t, negli altri casi;
 l'anticipo  puo'  essere  versato prima che sia stato accertato il diritto all'aiuto, a condizione che il trasformatore abbia costituito una cauzione pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 10%. Detta cauzione  e' costituita a garanzia anche di quanto sopra specificato. Essa  e'  diminuita  al livello sopra specificato appena accertato il diritto  all'aiuto  e  viene  totalmente svincolata al versamento del saldo dell'aiuto.
 
 15.2 Calcolo dell' importo dell'aiuto
 L'importo dell'aiuto concesso per i foraggi trasformati e' fissato dall'articolo  4  del Reg. (CE) 1786/2003 nella misura di 33 Euro per tonnellata.
 Tuttavia,   l'aiuto   e'  concesso  per  un  quantitativo  massimo garantito  (QMG)  a  livello  comunitario  di foraggi disidratati e/o essiccati  al  sole pari a 4.855.900 tonnellate. Tale quantitativo e' ripartito  tra i Paesi membri come da art. 5 del reg. (CE) 1786/2003; per l'Italia il massimale nazionale e' fissato a 685.000 tonnellate.
 Qualora  in  una  campagna di commercializzazione, la quantita' di foraggi  essiccati  per  la  quale  viene  chiesto  l'aiuto a livello comunitario superi il QMG, l'aiuto per la campagna in questione negli Stati  membri la cui produzione abbia superato il massimale nazionale e' ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza.
 La  verifica  del  superamento del QMG comunitario e dei massimali nazionale  dei  singoli Paesi membri avviene a cura della Commissione Europea, a fronte delle comunicazioni dei quantitativi di foraggi per i  quali  e' stato richiesto l'aiuto che i Paesi membri sono tenuti a fare ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) 382/2005.
 L'importo definitivo dell'aiuto cosi' ricalcolato viene pubblicato a  cura  della  Commissione  Europea  nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea.
 15.3 Pagamento del saldo
 Nel  caso di versamento di un anticipo dell'aiuto, successivamente alla  pubblicazione  da  parte della Commissione dell'importo fissato per  l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, verra' pagato  il  saldo pari all'eventuale differenza tra l'importo erogato dall'anticipo  stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione stessa.
 Anticipatamente    al    pagamento   del   saldo,   l'impresa   di trasformazione e' tenuta ad inviare ad AG.E.A. la relativa richiesta, allegando  un prospetto riepilogativo dei quantitativi per i quali e' richiesto l'aiuto entro il 30 giugno.
 Si  ricorda inoltre che per il pagamento del saldo, nel caso che i contratti e/o le dichiarazioni di consegna presentino anomalie emerse dai  controlli  effettuati  ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e del Reg. (CE) n. 796/2004 l'AG.E.A., provvedera' a richiedere all'impresa di trasformazione e all'Organismo di controllo la documentazione atta a  sanare  le  anomalie  di  cui  sopra  entro  il  termine ultimo di presentazione  della  documentazione  (50  giorni dalla pubblicazione dell'importo fissato per l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale Europea).
 Qualora  la  documentazione  richiesta  per  la  risoluzione delle anomalie  non  venga  prodotta  entro il termine ultimo stabilito, il procedimento  amministrativo  di  definizione  della  domanda  e'  da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.
 Tale provvedimento sara' notificato da AG.E.A. all'interessato con una comunicazione scritta.
 
 15.4 Restituzione delle fidejussioni
 Dopo  aver  effettuato  il  pagamento  dei  saldi, non sussistendo ulteriori motivi ostativi, l'AG.E.A. provvede alla restituzione delle fidejussioni  prestate,  comunicando  per  iscritto agli Enti Garanti tale evenienza, e per conoscenza alle imprese interessate.
 
 16 COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
 Come  indicato  nel  Regolamento (CE) n. 382/2005 all'articolo 33, ciascuno  Stato  membro e' tenuto ad effettuare ogni anno le seguenti comunicazioni:
 A.  all'inizio  di  ogni  trimestre,  i quantitativi di foraggi essiccati  per i quali nel trimestre precedente sono state presentate domande di aiuto, ripartendo i quantitativi per mese di uscita;
 B.  entro il 31 maggio, i quantitativi di foraggi essiccati per i  quali  il  diritto  all'aiuto  e'  stato  riconosciuto  durante la campagna di commercializzazione precedente;
 C.  entro  il  30  aprile, la stima dei quantitativi di foraggi essiccati in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo;
 D. entro 31 maggio, il numero di riconoscimenti nuovi, ritirati e provvisori della campagna precedente;
 E.  entro  il  31  maggio,  un  bilancio del consumo di energia utilizzata  per  la produzione dei foraggi disidratati, e l'andamento delle superfici investite al leguminose e altri foraggi verdi, per la campagna precedente;
 F. nel corso del mese successivo al termine di ogni semestre, i tenori  medi di umidita' constatati nel corso del semestre precedente sui foraggi disidratati e comunicati dall'imprese di trasformazione;
 Inoltre, per l'anno 2005, lo Stato membro dovra' comunicare:
 - entro  il 30 aprile 2005 i quantitativi di foraggi essiccati, in giacenza nelle imprese di trasformazione al 31 marzo 2005;
 - entro  il 1° maggio 2005, le misure adottate per l'attuazione dei  Regg. (CE) n.1786/2003 e n. 382/2005, in particolare le sanzioni nazionali previste a norma dell'articolo 30 del Reg. (CE) 382/2005.
 
 F.to Titolare
 Paolo Gulinelli
 |  |  |  | Allegati 
 - allegato 1 - Modello   di  compilazione  dei  Contratti  Foraggi
 essiccati
 - allegato 2 - Modello Domanda di aiuto
 - allegato 3 - Modello Comunicazione consegne
 - allegato 4 - Schema di registro di magazzino
 - allegato 5 - Schema di bilancio energetico
 ---->   Vedere allegati da pag. 51 a pag. 60   <----
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