Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 maggio 2005 |
Ripristino della validita' del decreto di riconoscimento delle acque minerali naturali «Acqua del Limbara» di Tempio Pausania, «Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquaruolo» di Castel San Vincenzo, «Fonte Napoleone» di Marciana, «Fucoli» di Chianciano, «Futura» di Pianopoli, «Lentula» di Cantagallo, «Santa» di Chianciano e «San Marco» di Minturno. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche' la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese; Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale e' stata sospesa, tra l'altro, la validita' dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Acqua del Limbara» di Tempio Pausania (Sassari), «Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquaruolo» di Castel San Vincenzo (Isernia), «Fonte Napoleone» di Marciana (Livorno), «Fucoli» di Chianciano (Siena), «Futura» di Pianopoli (Catanzaro), «Lentula» di Cantagallo (Prato), «Santa» di Chianciano (Siena) e «San Marco» di Minturno (Latina) in quanto le societa' titolari non hanno trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Considerato che le societa' titolari delle acque minerali sopra nominate hanno provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto che il Consiglio superiore di Sanita' nella seduta del 20 aprile 2005 ha ritenuto di dover esaminare, preliminarmente la certificazione analitica prodotta relativamente alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese; Visto il parere del Consiglio superiore di Sanita', pervenuto in data 13 maggio 2005, favorevole in merito alla certificazione analitica dei parametri suddetti; Visti gli atti dell'ufficio; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta:
Art. 1.
1. Per le motivazioni espresse in premessa e' ripristinata la validita' dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Acqua del Limbara» di Tempio Pausania (Sassari), «Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquaruolo» di Castel San Vincenzo (Isernia), «Fonte Napoleone» di Marciana (Livorno), «Fucoli» di Chianciano (Siena), «Futura» di Pianopoli (Catanzaro), «Lentula» di Cantagallo (Prato), «Santa» di Chianciano (Siena) e «San Marco» di Minturno (Latina). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Il presente decreto sara' notificato alle ditte interessate ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza. Roma, 13 maggio 2005 Il direttore generale: Greco |
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