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| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 maggio 2005 |  | Ripristino  della validita' del decreto di riconoscimento delle acque minerali  naturali  «Acqua  del  Limbara»  di Tempio Pausania, «Acqua Madonna  delle  Grazie - Sorgente Acquaruolo» di Castel San Vincenzo, «Fonte  Napoleone»  di  Marciana, «Fucoli» di Chianciano, «Futura» di Pianopoli,  «Lentula»  di  Cantagallo,  «Santa»  di Chianciano e «San Marco» di Minturno. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
 
 Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
 Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
 Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
 Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come modificato   dal   decreto   ministeriale   29 dicembre  2003  ed  in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle   analisi  chimiche  di  acque  minerali  dei  nuovi  parametri antimonio  e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche' la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  28 dicembre  2004 con il quale e' stata   sospesa,   tra   l'altro,   la   validita'   dei  decreti  di riconoscimento  delle  acque  minerali  «Acqua del Limbara» di Tempio Pausania   (Sassari),   «Acqua   Madonna   delle  Grazie  -  Sorgente Acquaruolo»  di  Castel  San Vincenzo (Isernia), «Fonte Napoleone» di Marciana  (Livorno),  «Fucoli»  di  Chianciano  (Siena),  «Futura» di Pianopoli  (Catanzaro),  «Lentula»  di Cantagallo (Prato), «Santa» di Chianciano  (Siena)  e  «San Marco» di Minturno (Latina) in quanto le societa'  titolari  non hanno trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione  analitica  relativa alla determinazione dei parametri antimonio,  arsenico  e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra  citato  decreto  ministeriale  12 novembre  1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
 Considerato  che  le  societa'  titolari delle acque minerali sopra nominate   hanno   provveduto   a   trasmettere   contestualmente  le certificazioni   relative   alle  analisi  dei  parametri  antimonio, arsenico  e  manganese  e  quelle  relative  alle  analisi chimiche e microbiologiche  annuali  richieste  dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
 Visto  che  il  Consiglio  superiore  di  Sanita'  nella seduta del 20 aprile  2005  ha  ritenuto  di dover esaminare, preliminarmente la certificazione  analitica  prodotta relativamente alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese;
 Visto  il  parere  del Consiglio superiore di Sanita', pervenuto in data   13 maggio  2005,  favorevole  in  merito  alla  certificazione analitica dei parametri suddetti;
 Visti gli atti dell'ufficio;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa e' ripristinata la validita'  dei  decreti di riconoscimento delle acque minerali «Acqua del  Limbara»  di  Tempio  Pausania  (Sassari),  «Acqua Madonna delle Grazie  -  Sorgente  Acquaruolo»  di  Castel  San Vincenzo (Isernia), «Fonte  Napoleone»  di  Marciana  (Livorno),  «Fucoli»  di Chianciano (Siena),  «Futura»  di Pianopoli (Catanzaro), «Lentula» di Cantagallo (Prato),  «Santa»  di  Chianciano  (Siena)  e «San Marco» di Minturno (Latina).
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  alle ditte interessate ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.
 Roma, 13 maggio 2005
 Il direttore generale: Greco
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