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| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 31 maggio 2005, n. 88 |  | Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1. Il  decreto-legge  31  marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 31 maggio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3367):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi),  dal  Ministro  dell'interno  (Pisanu)  e dal
 Ministro  dell'economia  e delle finanze (Siniscalco) il 1°
 aprile 2005.
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  4  aprile  2005  con pareri delle
 commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 5 aprile 2005.
 Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
 5, 12, 13, 26 aprile 2005; il 3 maggio 2005.
 Esaminato  in aula il 4 e 5 maggio 2005 ed approvato il
 10 maggio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5841):
 
 Assegnato   alla  V  commissione  (Bilancio),  in  sede
 referente, il 16 maggio 2005 con pareri del Comitato per la
 legislazione  e  delle commissioni I, VI, VIII, XIV e della
 commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 18
 e 19 maggio 2005.
 Esaminato  in aula il 23 e 24 maggio 2005 ed approvato,
 con modificazioni, il 25 maggio 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3367-B):
 
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  25  maggio  2005 con pareri delle
 commissioni 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione il 25 e 26 maggio 2005.
 Esaminato in aula ed approvato il 31 maggio 2005.
 
 Avvertenza:
 
 Il  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  44,  e'  stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 75 del 1° aprile 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 41.
 |  |  |  | ALLEGATO 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 44
 
 Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
 "Art.  1-bis.  - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia  di  limiti di spesa in conto capitale per enti locali). - 1. Dopo  il  comma  26  dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' inserito il seguente:
 "26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un  ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per  cento  al  corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata  nel  triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in  conto  capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il  2004,  incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta',  i  limiti  di  spesa  di  cui  al comma 22, lettera a), si applicano  alla  spesa  corrente  e  ai  pagamenti per spese in conto capitale".
 Art.  1-ter.  -  (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia  di  criteri  per la definizione dei limiti di spesa per enti locali).  -  1.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, e' inserito il seguente:
 "22-bis.  Limitatamente  all'anno  2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti  e  alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti".
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, pari a 111 milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 9-ter della  legge  5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Art. 1-quater. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia  di  calcolo  del  complesso  delle  spese di regioni ed enti locali). - 1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
 "f-bis)  spese  derivanti  dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate  da  parte  delle  regioni ed esercitate dagli enti locali a partire   dal   1°   gennaio  2004,  nei  limiti  dei  corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale;
 f-ter)  spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
 f-quater)  spese  sostenute  dai  comuni  per  la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili".
 2.  In  conseguenza  della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per   l'incremento   del   4,8  per  cento  ai  sensi  del  comma  23 dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.
 Art.  1-quinquies. - (Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei  comuni).  - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  l'articolo 4 del regio decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  1939,  n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili   sono   costituiti   dal   suolo   e  dalle  parti  ad  esso strutturalmente  connesse,  anche  in  via  transitoria,  cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di  realizzare  un  unico  bene  complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato  regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli   altri   immobili   costruiti   per   le   speciali   esigenze dell'attivita'  industriale  di  cui  al  periodo precedente anche se fisicamente  non  incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.
 Art.  1-sexies.  -  (Modifiche  al  testo  unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, in materia di contrazione di aperture  di credito da parte degli enti locali). - 1. Al testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, di seguito denominato: "testo unico  di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000", sono apportate le seguenti modifiche:
 a) l'articolo 205-bis e' sostituito dal seguente:
 "Art.  205-bis.  -  (Contrazione  di aperture di credito) - 1. Gli enti  locali  sono  autorizzati  a  contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
 2.  L'utilizzo  del  ricavato  dell'operazione  e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
 3.  I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
 a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo  del  contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate  dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative   delegazioni  di  pagamento  ai  sensi  dell'articolo  206. L'erogazione  dell'intero  importo  messo  a  disposizione al momento della  contrazione  dell'apertura  di  credito  ha  luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilita' per l'ente locale di  disciplinare  contrattualmente  le  condizioni  economiche  di un eventuale utilizzo parziale;
 b)  gli  interessi  sulle  aperture di credito devono riferirsi ai soli  importi  erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata  non  inferiore  a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
 c)  le  rate  di  ammortamento  devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
 d)  unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati  degli  ulteriori  interessi  decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
 e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,  avuto  riguardo  alla  tipologia dell'investimento, dato atto  dell'intervenuta  approvazione  del  progetto  o  dei  progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
 f)  deve  essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle  aperture  di  credito  i  cui  criteri  di  determinazione sono demandati  ad  apposito  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
 4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di  indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28  dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal relativo  regolamento  di  attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389";
 b)  all'articolo  183,  comma 5, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
 "c-bis)  con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della  stipula  del  contratto  e  per  l'ammontare  dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati";
 c)  all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "nonche'  le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito";
 d)   all'articolo   204,   comma  1,  dopo  le  parole:  "prestiti obbligazionari  precedentemente emessi" sono inserite le seguenti: ", a quello delle aperture di credito stipulate".
 2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  205-bis,  comma 3, lettera  f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i   criteri   di   determinazione  della  misura  massima  del  tasso applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. Con il medesimo  provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle   caratteristiche   finanziarie  delle  singole  operazioni  di apertura di credito.
 Art.  1-septies.  -  (Modifiche  al  testo unico di cui al decreto legislativo  n.  267  del  2000  in materia di risanamento degli enti locali  dissestati  ed  utilizzo  delle  disponibilita'  della  massa attiva). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  all'articolo  255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le seguenti  parole:  "e dell'organo straordinario di liquidazione" e le parole:   "per   necessita'  emerse  nel  corso  della  procedura  di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonche'  nei  casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256" sono sostituite   dalle  seguenti:  "per  permettere  all'ente  locale  di realizzare   il   risanamento   finanziario,  se  non  raggiunto  con l'approvazione del rendiconto della gestione";
 b) all'articolo 268-bis:
 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Nel  caso  in  cui l'organo straordinario di liquidazione abbia  approvato  il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito  il  parere  della  Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto";
 2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "In casi  eccezionali,  su  richiesta  motivata  dell'ente,  puo'  essere consentita una ulteriore proroga di un anno";
 3)  al  comma 5, dopo le parole: "Ai fini dei commi l" e' inserita la seguente: ", 1-bis";
 c) all'articolo 268-ter, comma 4, primo periodo, le parole: ", che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo," sono soppresse.
 2.  Sono  fatti  salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del  fondo  di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  267  del  2000, gli atti gia' acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 Art.  1-octies.  -  (Anticipazioni  a  favore  di  enti  locali in condizioni  di  difficolta). - 1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo  143  del  testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e su richiesta della commissione straordinaria nominata ai  sensi  dell'articolo  144  del  citato  testo unico, il Ministero dell'interno  provvede  ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali  correnti  e  la  quota  di  compartecipazione  al  gettito; dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005.
 Art.  1-novies.  - (Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione   residente).   -   1.   Il  quarto  e  il  quinto  comma dell'articolo  1  della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
 "Per  l'esercizio  delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12,   e'   istituito,  presso  il  Ministero  dell'interno,  l'Indice nazionale   delle   anagrafi   (INA),   alimentato   e  costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
 L'INA  promuove  la  circolarita'  delle  informazioni anagrafiche essenziali  al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni pubbliche centrali  e  locali  collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati  relativi  alle  generalita'  delle persone residenti in Italia, certificati   dai   comuni   e,   limitatamente  al  codice  fiscale, dall'Agenzia delle entrate.
 Con  decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, di concerto con il Ministro  per  la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  sentiti  il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione  (CNIPA),  il Garante per la protezione dei dati  personali  e  l'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT), e' adottato  il  regolamento  dell'INA.  Il  regolamento  disciplina  le modalita'  di  aggiornamento  dell'INA  da  parte  dei  comuni  e  le modalita'  per  l'accesso  da  parte  delle amministrazioni pubbliche centrali   e  locali  al  medesimo  INA,  per  assicurarne  la  piena operativita'".
 Art.  1-decies. - (Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). -  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per  l'anno  2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti  agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto, le disponibilita' del Fondo  di  cui  al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra  i  comuni  interessati  dagli  eventi sismici di cui al medesimo comma,  in  misura  corrispondente  ai  minori introiti relativi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1, pari a 1 milione  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 All'articolo  2,  comma  1,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole:  "e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".
 All'articolo 3:
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Le  spese  di  funzionamento  dell'Ufficio  di  piano  per la salvaguardia  di  Venezia  e  della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, e costituito con decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre 2018, sono determinate, anche in deroga ad  ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e  con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite  massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018";
 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
 "1-bis.   All'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di  parte  corrente "Fondo speciale" dello stato di' previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
 "Art.  3-bis.  -  (Capacita' dell'ente locale di stare in giudizio attraverso   il   dirigente).   -  1.  All'articolo  11  del  decreto legislativo  31  dicembre  1992, n. 546, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3.  L'ente  locale  nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare  in  giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare  della  posizione  organizzativa  in  cui e' collocato detto ufficio".
 2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in  corso  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 Art.  3-ter.  -  (Modifica  della legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia  di  incompatibilita).  - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera a),  della  legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: dal mandato parlamentare",  sono  inserite  le  seguenti: ", di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".
 Art. 3-quater. - (Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465).   -  1.  I  comuni  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti, appartenenti  a  regioni  diverse, posti in posizione di confine, che condividono  analoghe  condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  per  assicurare  e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri   di   economicita',  efficienza  ed  efficacia,  possono,  a condizione  che  non  derivino  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  nell'ambito  di piu' ampi accordi per l'esercizio associato   di  funzioni,  stipulare  convenzioni  per  l'ufficio  di segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto.
 Art.  3-quinquies. - (Copertura finanziaria degli oneri relativi a spese  sostenute  dai  comuni  per gli interventi di bonifica di siti inquinati).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono stabilite  le  modalita'  attuative  per la fruizione, da parte degli enti  locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma 24  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotta dall'articolo 1-quater del presente decreto.
 2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  citata lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 si provvede,  per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 27 dell'articolo  1  della  medesima  legge, e, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2006  e 2007, mediante corrispondente  riduzione  delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
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