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| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n. 90 |  | Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la funzionalita'   e   l'efficienza  operativa  del  Dipartimento  della protezione  civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio, tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
 Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per la funzione pubblica e degli affari esteri;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Lotta agli incendi boschivi
 
 1.  Al  fine  di  porre  in  essere  ogni  indispensabile azione di carattere   preventivo  in  materia  di  lotta  attiva  agli  incendi boschivi,  nonche'  di  garantire  il  funzionale  espletamento delle attivita'  aeree  di  spegnimento  con  la  flotta  antincendio nella disponibilita'   del   Dipartimento   della   protezione  civile,  il Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  individua  i  tempi  di svolgimento  della  predetta  attivita'  durante  i periodi estivo ed invernale.
 2.  Allo  scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della  componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi  boschivi,  il  Dipartimento  della  protezione civile, anche sulla  base  di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito delle  risorse  del  bilancio  dello  Stato  previste  a legislazione vigente  per  il  finanziamento  delle  spese di funzionamento, delle attivita'  e  dei compiti di protezione civile, la disponibilita', in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni   utile   sperimentazione  di  mezzi,  di  materiali,  di  forme organizzative ed addestrative.
 3.  Per  garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta antincendio  dello  Stato,  nonche' per assicurare elevati livelli di prestazioni  nella  lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati  idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti,  costruzioni,  piantagioni  ed opere che possano costituire pericolo  per  il  volo  ed  intralcio all'esecuzione dall'alto delle attivita'   di   spegnimento  degli  incendi  boschivi,  ovvero,  ove possibile,  procedere  all'interramento  delle predette opere. A tale fine  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri emana previamente, sentito  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  le linee guida operative  di  cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.  401,  anche  individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi  di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 2 Emergenza ambientale in Calabria
 
 1.  In  relazione  allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione  Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri   in  data  23  dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  305 del 30 dicembre 2004, entro  dieci  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto,  e'  nominato  il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri  previsti  dall'articolo  1  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28  gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005,  e  dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  29  aprile  2005,  n.  3429, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione   delle   procedure   previste   dall'articolo   1   del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
 2.  Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarita' dei poteri  in  atto  attribuiti  al  Commissario  delegato  nominato con ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 settembre 2004,  n.  3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 221 del 20 settembre 2004, anche con riferimento a tutti i   rapporti   in   corso,  avvalendosi  delle  disposizioni  di  cui all'articolo  3,  comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
 3.  Conseguentemente,  per  l'anno  2005,  l'importo del limite dei pagamenti  indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 55 milioni di euro.
 |  |  |  | Art. 3 Personale del Dipartimento della protezione civile
 
 1.  In  relazione  alle  emergenze  di  protezione  civile in atto, nonche'   ai  contesti  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  5,  del decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle  specifiche  esigenze del Dipartimento della protezione civile, il  Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri,  e'  autorizzato,  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 4 dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005,  n.  3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilita' del disposto  di  cui  all'articolo  30  del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  a  ricoprire  i  posti  di  seconda fascia del ruolo speciale   dirigenziale   di   cui  all'articolo  9-ter  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui al   comma  2.  In  relazione  alla  non  fungibilita'  delle  figure professionali  occorrenti,  le  relative  assunzioni sono disposte in deroga  all'articolo  1,  comma  95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 2.  I  posti  dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti: a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico; b) nella  misura  del  quaranta per cento tramite concorso riservato,
 per  titoli  ed  esame-colloquio,  al  personale  di  ruolo  della
 pubblica  amministrazione  in  servizio,  alla  data di entrata in
 vigore   del   presente  decreto,  presso  il  Dipartimento  della
 protezione  civile,  munito  di  diploma  di  laurea rilasciato da
 universita'  statali,  dotato di cinque anni di servizio, o, se in
 possesso  del  diploma  di  specializzazione  conseguito presso le
 scuole  di specializzazione individuate con decreto del Presidente
 del   Consiglio   dei   Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di almeno tre
 anni  di  servizio.  I predetti periodi di servizio, di cui almeno
 ventiquattro   mesi   di   comprovata,  continuativa  e  specifica
 esperienza   nell'ambito   professionale   di  protezione  civile,
 prestata  con  vincolo  di  subordinazione,  nelle Amministrazioni
 pubbliche  di&,c;  protezione civile deputate istituzionalmente ed
 ordinariamente  ad  esercitare le predette competenze, documentata
 mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della
 qualificata  esperienza  nel predetto ambito professionale, devono
 essere  stati  prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle
 quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; c) nella   misura  del  venti  per  cento,  in  considerazione  della
 specificita'  del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter
 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 303, nonche' avuto
 riguardo  alla  peculiarita'  dei  compiti  e  delle  funzioni del
 Dipartimento  della  protezione  civile,  mediante  corso-concorso
 selettivo  di  formazione, della durata di nove mesi, riservato al
 personale  in  servizio  presso  il  Dipartimento della protezione
 civile,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, in
 possesso   dei  requisiti  di  cui  all'articolo  28  del  decreto
 legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o  di diversi o ulteriori
 requisiti  culturali  o professionali, ivi compreso il possesso di
 abilitazioni  professionali,  ovvero  di  pregresse  esperienze di
 studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.
 3.  Per  le  medesime  esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale  in  servizio  presso  il  Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in  vigore del presente decreto, e' immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo  9-ter  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel  limite  di  ottanta  posti,  a  domanda da prodursi entro trenta giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione  comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai   dipendenti   di   cui   al  presente  comma  al  momento  della presentazione  della  domanda,  anche utilizzando le procedure di cui all'articolo  38,  comma  4,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilita' dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile, sono definite  le  aree  e  le  posizioni  economiche  per  il  successivo inquadramento.
 4.   In   relazione   alla   specifica  professionalita'  acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla  data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo  determinato  presso  il  Dipartimento della protezione civile, nonche'  avuto riguardo alla professionalita' specialistica richiesta per  il  perseguimento delle finalita' istituzionali del Dipartimento medesimo,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  il  predetto  personale e' assunto, nel limite di cento  unita',  nel  ruolo  speciale  di  cui  all'articolo 9-ter del decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito  specifica professionalita' in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.
 5.  Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e  con i Commissari delegati  nominati  ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attivita' posta in essere per le finalita' istituzionali del medesimo Dipartimento.
 6.  Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  dell'articolo  1,  commi  93  e 95, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel  senso  che  le  prescrizioni  ed  i divieti ivi previsti, non si applicano  al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti  ambiti  d'intervento  connessi all'implementazione delle funzioni  del  medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 7.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2005 ed in complessivi euro 800.000,00  annui  a  decorrere  dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  24  febbraio  1992,  n.  225.  Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  3 e 4 si provvede utilizzando le risorse finanziarie  previste  dall'articolo  3,  comma  59,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 |  |  |  | Art. 4. Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile
 
 1. Al  fine  di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attivita' di coordinamento e dei relativi poteri  di ordinanza, nonche' il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento   delle   attribuzioni   del  Servizio  nazionale  della protezione  civile,  e'  attribuita,  ai  sensi  del  disposto di cui all'articolo  1,  comma  2,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarita'  della  funzione  in  materia  di  protezione  civile  al Presidente  del Consiglio dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio ai  sensi  dell'articolo  9,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  fatte  salve  le  competenze regionali previste dalla normativa vigente.  Le  disposizioni  previste  dagli articoli 1, limitatamente alle  politiche  di  protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.  401,  recanti  riferimenti  al  Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
 2.  Ferme  le  competenze  in materia di cooperazione del Ministero degli  affari  esteri,  l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.   401,   si   applicano   anche  agli  interventi  all'estero  del Dipartimento  della  protezione  civile,  per quanto di competenza in coordinamento   con   il  Ministero  degli  affari  esteri.  Per  gli interventi  di  cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  possono  essere  adottate  anche  le ordinanze di cui all'articolo  5,  comma  3,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
 3.  Al  fine  di  assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture  del  Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla   mobilita'   sul  territorio,  realizzando  le  condizioni  per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da   contesti   emergenziali,   e'   autorizzato,  nell'ambito  delle disponibilita'  del  Fondo  per  la  protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della  flotta  aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base  di  ordinanze  emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 4.  Al  fine  di  assicurare  la piu' economica gestione dei propri mezzi  aerei  adibiti  al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi,  anche  nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi  concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al piu' efficace assolvimento  del  predetto  servizio,  e'  autorizzato  ad  assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate  all'utilizzo  a  titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati alla pertinente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 5. Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno
 
 1.  Ai  fini  del  completamento  delle  attivita'  in corso per la bonifica  dei  sedimenti  inquinati  del bacino idrografico del fiume Sarno  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  28  dicembre  2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  2  del  4  gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati  e quelli da realizzare nel prosieguo delle attivita', per il  trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono  essere  mantenuti  in  esercizio,  in  deroga alla normativa vigente,  fino  al  31  dicembre  2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
 |  |  |  | Art. 6. Ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali
 
 1.  Ai  contributi  di  cui  all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre  2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo 4,  comma  91,  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo  3,  commi  da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
 |  |  |  | Art. 7 Norme a favore delle vittime delle calamita' naturali
 
 1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture  di  cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n.   225,   impegnati  in  attivita'  di  protezione  civile  per  il superamento  delle  situazioni  emergenziali,  che abbiano subito una invalidita'  permanente  superiore  al  settanta per cento, ovvero ai familiari   o   conviventi   dei  predetti  soggetti  deceduti  nello svolgimento  delle  medesime  attivita',  puo'  essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione.
 2.  Con  successivo  regolamento  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  individuati modalita', termini e procedure per l'elargizione,   nell'ambito   della   dotazione  del  Fondo  per  la protezione  civile e nel limite delle risorse preordinate allo scopo, delle  predette  somme  coerentemente  con  le previsioni di cui alla legge  20  ottobre  1990,  n.  302,  nonche' l'ammontare che si rende possibile  utilizzare  per  le finalita' di cui al presente articolo, assicurando  il  pieno  soddisfacimento  delle  primarie finalita' di protezione civile.
 |  |  |  | Art. 8. Indirizzi operativi in materia di volontariato
 
 1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria   partecipazione   delle  organizzazioni  di  volontariato all'attivita'  di  protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  del decreto-legge 7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
 |  |  |  | Art. 9 Disposizioni per il Ministero degli affari esteri
 
 1.  Per  il  funzionamento dell'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e' autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005,  2006  e  2007,  da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per  la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unita'  a  fronte  delle  prestazioni  rese  per  assicurare adeguati interventi,  in  occasione  di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque  in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri  per  l'anno  2005. Il Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 10. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 31 maggio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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