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| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 maggio 2005 |  | Disposizioni  di  chiusura della contabilita' dei processi davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art. 293, comma 1, del testo unico 30 maggio 2002, n. 115, recante  disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  che  ha reso applicabili al Tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni del testo unico medesimo;
 Visto  lo  stesso  art.  293,  comma 2, del citato testo unico, che stabilisce  che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono dettate le disposizioni  per la chiusura della contabilita' relativa ai depositi in  numerario  e  in  valori  bollati, tenuta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche;
 Visto    il    regio    decreto    18 novembre   1923,   n.   2440, sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 62, il  quale dispone che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le  funzioni  concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre Agenzie;
 Considerata la necessita' di procedere alla chiusura della predetta contabilita', previa verifica della consistenza dei valori bollati ed in numerario;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Entro  la data del 30 maggio 2005 i registri della contabilita' dei  depositi  in  numerario  e in valori bollati, giacenti presso il Tribunale   superiore   delle  acque  pubbliche,  sono  chiusi  e  le risultanze  certificate dal funzionario incaricato del servizio e dal dirigente  della  Cancelleria  del  Tribunale  superiore  delle acque pubbliche  in un verbale delle operazioni di chiusura, nel quale sono determinate  le  giacenze sia in numerario che in valori bollati; per questi  ultimi  e'  indicato  l'importo  originario e, se in lire, il controvalore in euro.
 2. Copia del verbale e' inoltrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Entro  il termine del 31 maggio 2005, le somme in contanti ed i valori  bollati,  giacenti  presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche,  per  depositi costituiti ai sensi dell'art. 38 disp. att. del  codice  di  procedura  civile  e  relativi  a  provvedimenti non assoggettati  al contributo unificato sono versati all'erario secondo le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 3  e  4, detratto l'importo dell'uno  per cento calcolato sull'ammontare delle suindicate somme e valori,  da  corrispondere  alla  Cassa  nazionale  di  previdenza ed assistenza avvocati e procuratori.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  somme  in contanti sono versate, a cura del dirigente della Cancelleria  del  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche  alla Sezione  di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, anche mediante accreditamento  sul  conto  corrente  postale intestato alla medesima Sezione  di  tesoreria,  con  la  seguente causale: «Somme versate in applicazione  art.  293,  comma 2, del testo unico 30 maggio 2002, n. 115,  da  imputare  al  capo XI - cap. 3530 dello stato di previsione dell'entrata».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I  valori  bollati  sono consegnati al Deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate, il quale ne rilascia ricevuta.
 2.  La  ricevuta  di  cui  al  comma  1  non solleva il funzionario incaricato   del   servizio   di   contabilita'   da  responsabilita' conseguenti  l'eventuale  accertamento  della  contraffazione o della irregalarita' di alcuni valori.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  A  dimostrazione  dell'avvenuto  versamento  delle  somme e dei valori  bollati di cui all'art. 4, il dirigente della Cancelleria del Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche,  trasmette all'Ufficio centrale   del  bilancio  presso  il  Ministero  della  giustizia  un prospetto,  conforme  all'allegato A al presente decreto, debitamente sottoscritto,  al  quale  sono  allegate  copia  del  verbale  di cui all'art.  1,  nonche'  le  quietanze  e  le  ricevute  dei versamenti eseguiti.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Per  i processi pendenti non in regime di contributo unificato, le  parti  possono  avvalersi  a  norma dell'art. 265 del decreto del Presidente   della   Repubblica   30 maggio   2002,   n.  115,  delle disposizioni   della  parte  II,  titolo  I,  dello  stesso  decreto, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del 50% ovvero delle disposizioni in  tema  di  imposta  di bollo per i ricorsi civili proposti dinanzi alla Corte di cassazione.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Eventuali  richieste  di  restituzione delle somme o dei valori costituiti  in  deposito  e  di  rimborsi  delle  spese  di notifica, avanzate  successivamente alla data di chiusura deiregistri contabili ed  alla  certificazione  delle  giacenze, saranno soddisfatte con le normali procedure di rimborso.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 maggio 2005
 Il Ministro della giustizia
 Castelli
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 |  |  |  | Allegato A 
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
 Tribunale superiore delle acque pubbliche
 
 Prospetto dei versamenti eseguiti a norma dell'art. 293 del testo unico  30  maggio 2002, n. 115, nonche' ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale ........................................
 Ammontare residuale dei depositi effettuati ai sensi dell'art. 38 dd.a.c.p.c.,  relativi  alle  cause  non  assoggettate  al contributo unificato:
 a) somme in contanti                            Euro ..........
 b) valori bollati (lire ....) controvalore in   Euro ..........
 c) valori bollati in euro                       Euro ..........
 d) importo complessivo                          Euro ..........
 
 Si  dichiara  che il suindicato importo corrisponde all'ammontare residuale   dei   depositi   costituiti  dalle  parti,  nonche'  alle risultanze della contabilita' dei depositi.     A fronte dello stesso importo, sono stati eseguiti i seguenti versamenti:
 1) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori (1% dell'importo complessivo di cui alla lettera d), come da allegata ricevuta di versamento                                Euro ..........
 2) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma (differenza tra le somme in contanti di cui alla lettera a) e l'importo ver- sato alla Cassa nazionale di previdenza ed assi- stenza avvocati e procuratori), come da allegato attestato di versamento in c/c postale (ovvero, come da allegata quietanza di tesoreria)              Euro...........
 3) al Deposito generale dei valori bollati, come da ricevuta allegata, di valori bollati per l'importo in lire ............ e un controvalore di                                                    Euro ..........
 Totale dei versamenti . . .   Euro ..........
 
 Roma, li' .................
 
 Il dirigente dell'ufficio di cancelleria
 ........................................
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