Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 maggio 2005
Disposizioni di chiusura della contabilita' dei processi davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 293, comma 1, del testo unico 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che ha reso applicabili al Tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni del testo unico medesimo;
Visto lo stesso art. 293, comma 2, del citato testo unico, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita' relativa ai depositi in numerario e in valori bollati, tenuta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 62, il quale dispone che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre Agenzie;
Considerata la necessita' di procedere alla chiusura della predetta contabilita', previa verifica della consistenza dei valori bollati ed in numerario;
Decreta:
Art. 1.
1. Entro la data del 30 maggio 2005 i registri della contabilita' dei depositi in numerario e in valori bollati, giacenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, sono chiusi e le risultanze certificate dal funzionario incaricato del servizio e dal dirigente della Cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche in un verbale delle operazioni di chiusura, nel quale sono determinate le giacenze sia in numerario che in valori bollati; per questi ultimi e' indicato l'importo originario e, se in lire, il controvalore in euro.
2. Copia del verbale e' inoltrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.
 
Art. 2.
1. Entro il termine del 31 maggio 2005, le somme in contanti ed i valori bollati, giacenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per depositi costituiti ai sensi dell'art. 38 disp. att. del codice di procedura civile e relativi a provvedimenti non assoggettati al contributo unificato sono versati all'erario secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, detratto l'importo dell'uno per cento calcolato sull'ammontare delle suindicate somme e valori, da corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori.
 
Art. 3.
1. Le somme in contanti sono versate, a cura del dirigente della Cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, anche mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato alla medesima Sezione di tesoreria, con la seguente causale: «Somme versate in applicazione art. 293, comma 2, del testo unico 30 maggio 2002, n. 115, da imputare al capo XI - cap. 3530 dello stato di previsione dell'entrata».
 
Art. 4.
1. I valori bollati sono consegnati al Deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate, il quale ne rilascia ricevuta.
2. La ricevuta di cui al comma 1 non solleva il funzionario incaricato del servizio di contabilita' da responsabilita' conseguenti l'eventuale accertamento della contraffazione o della irregalarita' di alcuni valori.
 
Art. 5.
1. A dimostrazione dell'avvenuto versamento delle somme e dei valori bollati di cui all'art. 4, il dirigente della Cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche, trasmette all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia un prospetto, conforme all'allegato A al presente decreto, debitamente sottoscritto, al quale sono allegate copia del verbale di cui all'art. 1, nonche' le quietanze e le ricevute dei versamenti eseguiti.
 
Art. 6.
1. Per i processi pendenti non in regime di contributo unificato, le parti possono avvalersi a norma dell'art. 265 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, delle disposizioni della parte II, titolo I, dello stesso decreto, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del 50% ovvero delle disposizioni in tema di imposta di bollo per i ricorsi civili proposti dinanzi alla Corte di cassazione.
 
Art. 7.
1. Eventuali richieste di restituzione delle somme o dei valori costituiti in deposito e di rimborsi delle spese di notifica, avanzate successivamente alla data di chiusura deiregistri contabili ed alla certificazione delle giacenze, saranno soddisfatte con le normali procedure di rimborso.
 
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2005
Il Ministro della giustizia
Castelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
 
Allegato A

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Tribunale superiore delle acque pubbliche

Prospetto dei versamenti eseguiti a norma dell'art. 293 del testo unico 30 maggio 2002, n. 115, nonche' ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale ........................................
Ammontare residuale dei depositi effettuati ai sensi dell'art. 38 dd.a.c.p.c., relativi alle cause non assoggettate al contributo unificato:
a) somme in contanti Euro ..........
b) valori bollati (lire ....) controvalore in Euro ..........
c) valori bollati in euro Euro ..........
d) importo complessivo Euro ..........

Si dichiara che il suindicato importo corrisponde all'ammontare residuale dei depositi costituiti dalle parti, nonche' alle risultanze della contabilita' dei depositi. A fronte dello stesso importo, sono stati eseguiti i seguenti versamenti:
1) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori (1% dell'importo complessivo di cui alla lettera d), come da allegata ricevuta di versamento Euro ..........
2) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma (differenza tra le somme in contanti di cui alla lettera a) e l'importo ver- sato alla Cassa nazionale di previdenza ed assi- stenza avvocati e procuratori), come da allegato attestato di versamento in c/c postale (ovvero, come da allegata quietanza di tesoreria) Euro...........
3) al Deposito generale dei valori bollati, come da ricevuta allegata, di valori bollati per l'importo in lire ............ e un controvalore di Euro ..........
Totale dei versamenti . . . Euro ..........

Roma, li' .................

Il dirigente dell'ufficio di cancelleria
........................................
 
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