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| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 3 maggio 2005 |  | Estensione  d'impiego, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  del  prodotto  fitosanitario Regalis. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  in  particolare  l'art.  8,  comma  3,  del  citato  decreto legislativo,   concernente   la   possibilita'   di   autorizzare  in circostanze  eccezionali  l'immissione  in  commercio  di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  del 20 gennaio 2003, modificato successivamente con  decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005, con il quale e' stato  registrato  al  n.  11560 il prodotto fitosanitario denominato Regalis,  a  nome  dell'Impresa BASF Italia S.p.a. con sede in Cesano Maderno  (Milano), via Marconato n. 8, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
 Vista  la  domanda  inoltrata  dall'impresa  medesima il 2 dicembre 2004, diretta ad ottenere, in via eccezionale, l'estensione d'impiego per  la  lotta  contro il batterio Erwinia amylovora sulle colture di melo  e  pero,  come  previsto  dall'art.  8,  comma  3,  del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, del prodotto sopracitato;
 Viste  le  note  inoltrate  dalle  organizzazioni di produttori Apo Conerpo  del  25 novembre 2004, Apofruit Italia del 26 novembre 2004, Solemilia  Modena del25 novembre 2004, Assomela del 6 dicembre 2004 e Dachverband  Federazione Sudtirol del 10 dicembre 2004, relative alla richiesta  di  estensione  di impiego in via eccezionale del prodotto fitosanitario  Regalis  per  la  lotta  contro  il  batterio  Erwinia amylovora sulle colture di melo e pero;
 Visto  il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali del  3 gennaio  2005,  con  cui  e'  stato espresso parere favorevole all'uso  eccezionale,  per  un periodo limitato di centoventi giorni, del  prodotto  fitosanitario  di cui trattasi, per la lotta contro il batterio Erwinia amylovora sulle colture di melo e pero;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso  il  16 marzo  2005,  dalla Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 E'  autorizzata  l'estensione di impiego del prodotto fitosanitario Regalis,  per  la  lotta  contro  il batterio Erwinia amylovora sulle colture  di  melo  e  pero,  in  via  eccezionale  per  un periodo di centoventi  giorni  dalla  data  del  presente  decreto.  Il suddetto prodotto  e'  registrato  al n. 11560 del 20 gennaio 2003, modificato successivamente  con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005, a  nome  dell'Impresa  BASF  Italia S.p.a. con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8.
 Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per l'impiego     dallo    stabilimento    dell'impresa    estera    BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen-Germania.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 3 maggio 2005
 
 Il direttore generale: Marabelli
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato a pag. 14 della G.U.  <---- |  |  |  |  |