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| Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 19 maggio 2005 |  | Protezione  transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Monte  Etna»,  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, registrata  con  regolamento  (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1491/2003  della  Commissione del 25 agosto  2003,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva, ai  sensi  dell'art.  5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Vista  l'istanza  presentata dall'Associazione produttori olivicoli aderente  al  C.N.O.,  con  sede in Catania, via A. di Sangiuliano n. 349,  intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della   denominazione  di  origine  protetta  «Monte  Etna»  riferita all'olio  extravegine  di  oliva  nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Vista  la nota protocollo n. 63345 del 17 maggio 2005, con la quale il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Vista  l'istanza  del 16 febbraio 2005, con la quale l'Associazione richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Monte  Etna»  riferita  all'olio  extravegine di oliva, in attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione Produttori  Olivicoli  aderente  al  C.N.O., assicuri la protezione a titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione di origine  protetta  «Monte  Etna»  riferita  all'olio  extravergine di oliva,  secondo  il  disciplinare  di  produzione  che  recepisce  la modifica richiesta e che si allega al presente decreto.
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5,  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 del Consiglio  del  14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Monte  Etna» riferita all'olio extravegine di oliva che recepisce la modifica richiesta dall'Associazione Produttori Olivicoli aderente al C.N.O. e che si allega al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Monte  Etna»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, ricade sui soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
 DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA «MONTE ETNA».
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  di  origine protetta «Monte Etna» e' riservata all'olio  extravergine  di  oliva  rispondente  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Varieta' di olivo
 La  denominazione  di  origine protetta «Monte Etna» e' riservata all'olio  extravergine  di  oliva  ottenuto  dalla  varieta' di olivo «Nocellara  Etnea»  presente negli oliveti in misura non inferiore al 65%.   Possono   concorrere  le  varieta'  presenti  nella  zona,  la «Moresca»,   la   «Tonda   Iblea»,   la   «Ogliarola  Messinese»,  la «Biancolilla»,   la  «Brandofino»  e  «L'Olivo  di  Castiglione»,  in percentuali variabili e fino al limite massimo del 35%.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta di   cui   all'art.   1   comprende,   nell'ambito   del   territorio amministrativo della regione Siciliana, i territori olivati dei sotto elencati   comuni   atti   a   conseguire   le   produzioni   con  le caratteristiche  qualitative  previste  nel  presente disciplinare di produzione. Provincia di Catania:
 Adrano,   Belpasso,   Biancavilla,  Bronte,  Camporotondo  Etneo, Castiglione   di   Sicilia,  Maletto,  Maniace,  Motta  S. Anastasia, Paterno',  Ragalna,  Randazzo,  Santa  Maria  di  Licodia, San Pietro Clarenza. Provincia di Enna:
 Centuripe. Provincia di Messina:
 Malvagna,  Mojo  Alcantara,  Roccella  Valdemone,  Santa Domenica Vittoria.
 In  particolare  la  zona  e'  cosi'  delimitata  in  cartografia 1:25000:
 da  una  linea  che partendo, a sud della zona interessata, dal punto  d'incrocio  della  strada che collega la s.s. n. 121 al centro abitato  di  Motta  S. Anastasia, segue il limite occidentale di tale centro  abitato  per  proseguire,  in  direzione  sud-ovest, lungo la strada che conduce da Motta S. Anastasia alla stazione ferroviaria di Rotondella;  da  qui  prosegue, in direzione nord, fino alla curva di livello  quota  100 m  s.l.m., segue tale curva di livello, sempre in direzione  nord,  fino  a  Ponte la Barca per continuare ancora nella medesima   direzione   lungo   il  fiume  Simeto  fino  al  Ponte  di Pietralunga, oltrepassa il ponte di contrada Pietralunga, seguendo il fiume  Simeto  sempre in direzione nord, attraversa le contrade Piano Mandarano,  Cavalera,  Piano  Trinita'  e  Piano d'Aragona; continua, quindi,  ancora verso nord, lungo il fiume Simeto fino al ponte della s.s.  n.  120 (Ponte Bolo). Da qui la linea continua in direzione est lungo  la  s.s.  n.  120,  poi lungo il Vallone della Gurrida fino al fiume  Alcantara, segue il corso del detto fiume (direzione nord) per mt  800,  si distacca dal corso del fiume in direzione est per mt 400 fino alla condotta idrica S. Giacomo, segue la traccia della condotta S.  Giacomo (direzione sud) per mt 650 fino alla s.s. n. 116, fino al ponte  S.  Giuliano,  da  qui  riprende  il  fiume  Alcantara fino al torrente Favoscuro, da dove prosegue, in direzione est, attraversando le  contrade  Feudo  Amato, Rocca Pizzicata, Rustica, Serra Bardella, Pecoraro e Buon Vassallo, tutte comprese fra il torrente Favoscuro ed il  monte  Passo Mojo; da qui continua in direzione est attraversando le   contrade   situate  fra  il  monte  Passo  Mojo  e  il  torrente Fondachello.  Qui riprende il fiume Alcantara, seguendone il corso in direzione  sud-est  fino  ad  immettersi  sulla strada che collega la stazione ferroviaria di Castiglione di Sicilia con la s.s. n. 120 che segue,  in  direzione  sud, lungo il confine occidentale dello stesso comune,  prosegue  in  direzione sud sulla s.s. n. 120, che abbandona nei  pressi  di  Catena  per  continuare, ancora verso sud, fino alla curva  di  livello  quota  1000  m s.l.m., da dove prosegue, prima in direzione  ovest  fino  ai  pressi  del  comune  di Maletto, e poi in direzione  sud, lungo la stessa curva di livello, fino alla localita' Maugeri,  da  dove prosegue ancora in direzione sud, lungo il confine est  del  comune  di  Belpasso  e  di  S.  Pietro in Clarenza, quindi continua,  in direzione sud-ovest, lungo il confine est del comune di Camporotondo  Etneo, fino ad incrociare la s.s. n. 121 che segue fino alla  stazione di Belpasso; da qui prosegue, in direzione nord, lungo il  confine  sud  dello  stesso comune fino a Pozzo Acque Sorrentine; quindi  percorre, in direzione sud-ovest, la strada che collega Pozzo Acque  Sorrentine  con la s.s. n. 121 nel punto dove la delimitazione ha avuto inizio.
 Art 4.
 Caratteristiche di coltivazione
 1)  Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla  produzione  dell'olio  extravergine  d'oliva a denominazione di origine  protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
 Sono,  pertanto,  da  ritenere  idonei  unicamente  gli  oliveti, compresi nella zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati  lunghe  e  siccitose  e  concentrazioni  della piovosita' nel periodo  autunnale  ed  invernale,  posti  a quote comprese tra 100 e 1000 m  s.l.m.,  i  cui  terreni, di origine vulcanica, con substrato geologico  formato da rocce eruttive risalente al Mongibello antico e al   Mongibello   recente,  presentino  una  tessitura  sabbiosa  con abbondante scheletro.
 2) I  sesti  di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli  tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
 3) La  difesa  fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalita' definite dai programmi di lotta guidata.
 4) La  raccolta  delle  olive destinate alla produzione dell'olio extravergine  di  oliva  a  denominazione  di origine protetta di cui all'art.  1  deve  essere  effettuata  a  partire  dall'invaiatura  e protrarsi  non  oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio.
 5) La  produzione  massima  di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta  «Monte Etna» non puo' superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti  intensivi.  La  resa  massima  delle olive in olio non puo' superare il 20%.
 6) Anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli  la resa dovra' essere  riportata  attraverso  accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
 7) I  produttori  di  olive  sono  tenuti ad iscrivere il proprio oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura di   controllo  debitamente  autorizzata  ai  sensi  della  normativa vigente.
 Art. 5.
 Modalita' di oleificazione
 1) La  zona  di  oleificazione  dell'olio extravergine di oliva a denominazione  di  origine  protetta  «Monte Etna» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.
 2) La  raccolta  delle  olive destinate alla produzione dell'olio extravergine  di  oliva  a  denominazione  di origine protetta di cui all'art.  1  avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano delle  chiome  o  con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta,  al  fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano mescolarsi  con  quelle  gia'  a  terra  da  tempo; non e' ammessa la bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.
 3) Le  olive  raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura  in  recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili ed  in  locali che garantiscano condizioni di bassa Umidita' Relativa (50/60%)  e temperature massime di 15° C. Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potra' comunque superare le 48 ore dalla raccolta.
 4) Per   l'estrazione   dell'olio   extravergine   di   oliva   a denominazione  di  origine  protetta  di  cui all'art. 1 sono ammessi soltanto  i  processi  meccanici,  in particolare la molitura avviene mediante  l'uso  di  macine  in  pietra  (rappresenta il sistema piu' antico)  e  di  frangitori  meccanici. Le operazioni di molitura sono precedute  dalla separazione delle foglie mediante aspiratrici, da un accurato  lavaggio  delle  olive in corrente di acqua e dal passaggio delle  olive su griglie vibranti per l'allontanamento dell'acqua e di eventuale  residui  di  foglie  e  corpi  estranei. La gramolatura e' effettuata  nel rispetto dei tempi e delle temperature. La permanenza della  pasta  di  olive  nella gramola varia in funzione del grado di maturazione  dei  frutti  da  15  a  40 minuti, mentre la temperatura dell'acqua   nell'intercapedine   esterna   della  gramolatrice  deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non superi i 28-30° C.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 All'atto  dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a  denominazione  di  origine  protetta «Monte Etna», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: giallo oro con riflessi verdi;
 odore: di fruttato leggero;
 sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;
 acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
 punteggio al Panel test: > = 7;
 numero perossidi: < = 12meqO2/kg;
 K232: < = 2,20;
 K270: < = 0,15;
 acido linoleico: < = 12,50 %;
 acido linolenico: < =  0,9%;
 Delta K: < 0,005.
 Art 7.
 Designazione e presentazione
 1)  Alla  denominazione  di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
 2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 3)   L'uso   di   nomi   di  aziende,  tenute,  fattorie  e  loro localizzazione    territoriale,    nonche'    il    riferimento    al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito  solo  se  il  prodotto  stato ottenuto esclusivamente con olive   raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e  se l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda medesima.
 4)  Le  operazioni  di  confezionamento dell'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire  nell'ambito  dei  territori  amministrativi  della  regione Siciliana indicati all'art. 3.
 5)  L'uso  di  altre  indicazioni geografiche, riferite a comuni, frazioni,  tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve essere  riportato  in  caratteri  non  superiori alla meta' di quelli utilizzati   per  la  designazione  della  denominazione  di  origine protetta di cui all'art. 1.
 6)  Il  nome  della  denominazione  di  origine  protetta  di cui all'art.  1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari ed indelebili  con  colorimetria  di  ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve  altresi'  rispettare  le  norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
 7)  L'olio  extravergine  di  oliva  a  denominazione  di origine protetta  di  cui  all'art.  1  deve  essere  immesso  al  consumo in recipienti  di  capacita'  non  superiore  a litri 5 e costituiti dai seguenti  materiali:  vetro  scuro,  acciaio  inox, lattina con banda stagnata.
 8)  E'  obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
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