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| Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 17 maggio 2005 |  | Autorizzazione al laboratorio «Centro innovazione, qualita' e analisi chimico/merceologiche»,   per   l'intero   territorio  nazionale,  al rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
 Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Vista  la  richiesta  presentata in data 11 maggio 2005 dal «Centro innovazione,  qualita'  e analisi chimico/ merceologiche», ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, volta ad ottenere  l'autorizzazione,  per  l'intero  territorio  nazionale, al rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel settore oleicolo, aventi valore  ufficiale,  limitatamente  alle prove elencate in allegato al presente decreto;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 2002, l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
 Autorizza il    laboratorio    «Centro    innovazione,   qualita'   e   analisi chimico/merceologiche»,  ubicato  in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo  -  zona  industriale,  nella  persona del responsabile dott. Pasquale  Scapicchio,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  aventi valore ufficiale.
 Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dalla data di emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 maggio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 ===================================================================== Denominazione della prova|               Norma/metodo =====================================================================
 |Regolamento CEE 2568/91, G.U.C.E. L 248 del Acidita'....             |5 settembre 1991, allegato II ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE 2568/91, G.U.C.E. L 248 del Esame spettrofotometrico |5 settembre 1991, allegato IX ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE 2568/91, G.U.C.E. L 248 del Perossidi....            |5 settembre 1991, allegato III
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