IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Bergamo Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle societa' cooperative per atto d'autorita', dispone che le citate societa' che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di societa' cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di societa' cooperative senza nomina di commissario liquidatore; Vista la circolare n. 33/96 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto; Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001; Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 13 maggio 2003 e 14 gennaio 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile; Decreta: Le seguenti societa' cooperative sono sciolte per atto dell'autorita', ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori: 1) «Piccola societa' cooperativa Clip Service» a r.l., con sede in Caravaggio (Bergamo), costituita in data 1° marzo 1999 per rogito notaio Raffaele Catri, repertorio n. 469851, registro R.E.A. n. 314811 della C.C.I.A.A. di Bergamo, B.U.S.C. n. 2601/295932; 2) «Piccola societa' cooperativa 2000» a r.l., con sede in Lallio (Bergamo), costituita in data 17 settembre 1998 per rogito notaio Edoardo di Tarsia di Belmonte, repertorio n. 10069, registro R.E.A. n. 311518 della C.C.I.A.A. di Bergamo, B.U.S.C. n. 2597/295928). Bergamo, 16 maggio 2005 Il dirigente reggente: Di Nunno |