Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 maggio 2005
Scioglimento di due societa' cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Torino
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorita' di vigilanza la facolta' di sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello Ministero delle attivita' produttive;
Esaminati i verbali ispettivi dell'U.N.C.I. del 28 settembre 2004 e del 28 ottobre 2004, da cui risulta che le sottoelencate societa' cooperative si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Preso atto del parere di massima espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative;
Considerato il decreto ministeriale 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore;
Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
Decreta lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, delle sottoelencate societa' cooperative:
1) piccola societa' cooperativa «Migspett a r.l.», con sede in Torino, via Mercanti n. 1, costituita per rogito notaio dott. Travostino Mario in data 26 marzo 2002, pos. prov. n. 7373S, p. IVA n. 08422050016;
2) societa' cooperativa «La Sorgente 2 a r.l.», con sede legale in Torino, largo Francia n. 114, costituita per rogito notaio dott. Gianelli Giuseppe in data 23 luglio 1999, pos. prov. n. 6821, p. IVA n. 07804620016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 6 maggio 2005
Il direttore provinciale: Pirone
 
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