Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005), coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.», corredato delle relative note.

Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e
sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonche' per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. E' fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalita' internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonche' finalizzate al potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, alloscopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. (( In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ))
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. (( L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater )) opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale (( delle attivita' )) produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita' all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del-l'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unita' previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilita', all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente comma. (( 15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove cio' sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli inter-venti, progetti o programmi. La rendicontazione finale e' altresi' corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruita' dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata dal capo della rappresentanza diplomatica. ))

Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, supplemento ordinario.
- Si riporta il comma 380 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005); come modificata dalla presente
legge:
«380. Con la convenzione prevista dall'art. 1, comma
1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' definita la
procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate e all'Agenzia delle dogane delle informazioni
inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378».
- Si riporta il comma 1, lettera i) n. 3) dell'art. 3
(Principi e criteri direttivi della delega in materia di
amministrazione delle dogane e imposte indirette) della
legge 10 ottobre 1989, n. 349 recante «Delega al Governo ad
adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione
delle dogane e imposte indirette, in materia di
contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei
magazzini generali e di applicazione delle discipline
doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad
adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
fabbricazione e di consumo.»:
«1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
sulla nuova organizzazione centrale e periferica
dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e
sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) - h) (omissis);
i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
sara' prevista la revisione del trattamento economico
accessorio del personale in funzione dei servizi resi e
comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il
trattamento del personale di altre amministrazioni operante
in analoghe situazioni. In particolare:
1) - 2) (omissis);
3) dovra' stabilirsi che dall'esercizio finanziario
1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente,
versate all'Italia dalle Comunita' europee a titolo di
partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie
CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa
del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi
tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi.».
- La legge 24 aprile 1990, n. 100 reca «Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 maggio 1990, n. 101.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 reca
«Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolaie
riferimento al commercio elettronico ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento
ordinario.
- Si riporta il comma 49 dell'art. 4 (Finanziamento
agli investimenti) della legge 24 dicembre 2003, n. 350
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2004), come modificato dalla presente legge:
«49. L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la conmmercializzazione di
prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza
o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi
dell'art. 517 del codice penale. Costituisce falsa
indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e
merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa
europea sull'origine; costituisce fallace indicazione,
anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza
estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure,
o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che
il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le
fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei
prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla vendita al
dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere
sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura
ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto
di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o
sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata
sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione
dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in
Italy».
- Si riporta il testo dell'art. 517 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a ventimila euro.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 reca
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 reca «Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza»; ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario.
- La delibera del CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 reca
«Programma Quadro Sviluppo Italia S.p.a. ai sensi della
delibera CIPE n. 62 del 2002 ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
- La delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 reca
«Allocazione delle risorse per interventi nelle aree
sottoutilizzate - triennio 2003-2005.». (Articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria
2003) ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2003, n. 156.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile
1990, n. 100 recante «Norme sulla promozione della
partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero».
«Art. 1. - Il Ministro del commercio con l'estero e'
autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa'
finanziaria per azioni, denominata «Societa' italiana per
le imprese all'estero - SIMEST S.p.a.», con sede in Roma,
avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa'
all'estero promosse o partecipate da imprese italiane
ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno
Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
nonche' la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
di investimento e di collaborazione commerciale ed
industriale all'estero da parte di imprese italiane, con
preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche
in forma cooperativa, comprese quelle commerciali,
artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad
apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale
per il credito a medio termine (Mediocredito centrale),
provvede in particolare, sulla base di programmi che
evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa'
all'estero da parte di societa' ed imprese, anche
cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono
partecipare enti pubblici economici ed altri organismi
pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite
indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese
all'estero, anche gia' costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in
azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di
cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla
lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di
imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed
imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese
partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica,
amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e
studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
preordinate alla costituzione di societa' ed imprese
all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed
istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a
soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla
lettera b);
h) di partecipare, in posizione di minoranza, a
consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese
che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a
favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non
superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di
cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per
cento dell'impegno finanziario previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e'
aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti
alla durata del finanziamento, al destinatario dello
stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano
alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla
Internationai Financial Corporation (IFC) o da altre
organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato
italiano e' membro;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che
abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento
degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle
iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di
factoring e di general trading;
h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno
dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il
Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di
cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma
2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi
e societa' consortili di cui alla lettera h) del medesimo
comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla
legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento
dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte
dell'impresa italiana o mista interessata puo' essere
subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili
di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non
puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98
milioni di azioni del valore nominale di lire mille
ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal
Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato,
per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo'
essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in
deroga al proprio statuto. li' residuo capitale sociale
puo' essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni
nonche' dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano e
da societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle
regioni e dalle provincie autonome, da istituti ed aziende
di credito ammessi ad operare ai sensi della legge
24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa
normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di
categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa'
a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da
effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva
somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui
riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale
possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti
indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di
partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a.
e' composto da nove membri. Il Presidente det Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del commercio con
l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il
presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente,
dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SISMEST S.p.a. e'
formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il
presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del
tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello
Stato.
8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto
ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120 reca «Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2000, n. 112.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 25 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della pubblica 12 aprile
1988, n. 177 recante «Approvazione del regolamento di
esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49»:
«Art. 25 (Finanziamenti alle rappresentanze). - 1. Per
la somministrazione di fondi alle rappresentanze
diplomatiche da utilizzarsi per le finalita' di cui alla
legge ed in particolare per l'amministrazione del personale
inviato in missione ai sensi del titolo IV, per il
funzionamento delle unita' tecniche di cooperazione,
nonche' per le spese relative alla realizzazione delle
iniziative ed interventi eseguiti in gestione diretta da
parte della Direzione generale, il Ministro degli affari
esteri, per importi superiori a due miliardi di lire, ed il
direttore generale, per importi inferiori, possono dispone
ordini di rimessa aventi valore di ordine di
accreditamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 febbraio
1985, n. 15, da gestirsi con le modalita' e procedure
previste nella stessa legge, in quanto compatibili, e nel
rispetto delle indicazioni operative della Direzione
generale».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca «Approvazione
del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49 ed e' pubblicato nel Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale
3 giugno 1988, n. 129.
- Si riporta il primo comma dell'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato»:
«Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio
successivo, su richiesta del funzionario delegato».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
23 dicembre 1993, n. 559 recante «Disciplina della
soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito
delle Amministrazioni dello Stato».
«Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari gia'
destinati al «Fondo speciale per la cooperazione allo
sviluppo» di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica
dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri.
2. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione
allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente
articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge
n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente
articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei
crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della
rubrica di cui al medesimo comma 1.
3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del
Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo
anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a
formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al
medesimo comma.
4. L'attivita' della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata
dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal
presente articolo.
5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del
1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art.
37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo".
6 - 8. (Omissis).
9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del
1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla
fine del comma sono soppresse.
10 - 11. (Omissis).
12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49
del 1987 e' abrogato.
13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49
del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'art.
14" sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti
capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1,
lettera a)".
14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49
del 1987 e' abrogato.
15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della
citata legge n. 49 del 1987 le parole: "sul Fondo di
cooperazione" sono sostituite dalle seguenti:
"sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a)"; e l'ultimo periodo e' soppresso.
16. Per l'accreditamento di somme all'estero si
applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio
1985, n. 15.
17. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo puo' nominare un consegnatario-cassiere.
18. Con apposito decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le
necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della
citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della sopracitata
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
«Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi
straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di
beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di
finanziamenti in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente
sulla sanita' e la messa in opera delle infrastrutture di
base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario,
indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni
fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamita', da
carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di
mortalita';
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta,
stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature
e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri
interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi
e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia
direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi
elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi
eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il
quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a
disposizione personale specializzato e mezzi idonei per
farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente
articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o
dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora
l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero
dal Direttore generale per importi inferiori e non sono
sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale
ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e'
inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo
ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono
affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad
apposita unita' operativa della Direzione generale».
 
Art. 1-bis.
Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (( 1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di quarantacinque anni di eta', anche pensionati»;
c) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»;
d) all'articolo 70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi»;
e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro»;
f) all'articolo 72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese;
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato».
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: «metropolitane» e' soppressa. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 34, 59, 70 e
72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n.
235, S.O.), come modificati dalla presente legge:
«Art. 13 (Misure di incentivazione del raccordo
pubblico e privato). - 1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di
workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art.
23, ma solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalita', e a
fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di
dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi
figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al
comma i decade dai trattamenti di mobilita', qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto
individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero
rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita'
derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro' inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro
prestato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al
lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo
raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della
attivita' formativa ovvero le agenzie di somministrazione
di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini
della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai
trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente
l'erogazione del trattamento medesimo, dandone
comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma e' ammesso ricorso
entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e'
comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
6. (Abrogato).
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano anche con riferimento ad appositi soggetti
giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in
convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'art. 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli
oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e
gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie».
«Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro intermittente). -
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi
dell'articolo 37.
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da
soggetti con meno di venticinque anni di eta' ovvero da
lavoratori con piu' di quarantacinque anni di eta', anche
pensionati».
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni».
«Art. 59 (Incentivi economici e normativi). - 1.
Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per
piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro,
ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista
diversa previsione da parte dei contratti collettivi
nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla
disciplina vigente in materia di contratto di formazione e
lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b), c),
d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n.
2204/2002 del 5 dicembre 2002 della Commissione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il
13 dicembre 2002».
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti
a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora
entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori
di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta';
e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro».
Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu'
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui
valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attivita'
lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova
applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto, individua le aree e il concessionario
del servizio attraverso cui avviare una prima fase di
sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e
regolamenta criteri e modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali».
 
Art. 1-ter.
Quote massime di lavoratori stranieri
per esigenze di carattere stagionale (( 1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 4 dell'art. 3 (Politiche
migratorie) del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 recante «testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente».
 
Art. 1-quater.
Alto Commissario per la lotta alla contraffazione (( 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 145 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273»:
«Art. 145 (Comitato nazionale anticontraffazione). - 1.
Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con
funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di
violazione dei diritti di proprieta' industriale, nonche'
di proprieta' intellettuale limitatamente ai disegni e
modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la
tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Le modalita' di composizione e di funzionamento del
Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno,
della giustizia e per i beni e le attivita' culturali, in
modo da garantire la rappresentanza degli interessi
pubblici e privati.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non
comporta oneri per la finanza pubblica».
 
Art. 2. Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile
nonche' in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei
crediti e relative alla Consob.
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
«Art. 70. (Effetti della revocazione)». - La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.»;
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di ristrutturazione»;
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
«Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). - L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.»;
e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
«Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.»;
f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
«Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.»;
g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
«Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.»;
h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito al seguente:
«Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione). - Il tribunale fissa un'udienza in camera de consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e' raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il decreto e' comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.»;
i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Chiusura della procedura). - La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni,»;
l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e' inserito il seguente:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giomi dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.».
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. (( 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
3. (( Al codice di procedura civile, )) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. (( A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso»; )) (( b) all'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso»;
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: «ultimo»" e' sostituita dalla seguente: «secondo».
b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole: «le eventuali domande riconvenzionali» sono inserite le seguenti: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio»; ))

c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. (( Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.;
c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal seguente:
«Art. 180 (Forma di trattazione). -- La trattazione della causa e' orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.»;
c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modaicate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L'ordinanza di cui al sesto comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). -- Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.»; ))

d) all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.»; (( e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
«Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.»;
2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000»;
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell'articolo 170» sono soppresse;
4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: «sia inserito» sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;
5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
«Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facolta' di cui all'articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.»;
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.»;
7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.»;
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo»;
9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente:
«Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.»;
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525»;
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il primo comma e' abrogato;
11.2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529.»;
12) all'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525»;
13) l'articolo 527 e' abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.»;
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: «terzo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinche' proceda alla vendita in qualita' di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.»;
17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.»;
18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della meta»;
18.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.»;
19) all'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.»;
20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto.»;
21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Modalita' di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;
21.2) al primo comma e' anteposto il seguente:
«I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.»;
21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell 'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.»;
22) l'articolo 563 e' abrogato;
23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente:
«Art. 564 (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.»;
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell'articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 564»;
25) l'articolo 567 e' sostituito dal seguente:
«Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non e' richiesta o non e' concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.»;
26) l'articolo 569 e' sostituito dal seguente:
«Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.»;
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti giorni.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e' senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.»;
28) l'articolo 575 e' abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti»;
30) l'articolo 580 e' sostituito dal seguente:
«Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e' immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e' trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.»;
31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.»;
32) all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.»;
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, puo' presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi puo' presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
§ 3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondano o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell 'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta', il professionista delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.»;
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis»;
35) all'articolo 598, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis»;
36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.»;
37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.»;
38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente:
«Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.»;
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: «giudice dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti»;
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.»;
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
41.1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
41.2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione e' disposta per una sola volta. L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.»;
43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: «e' ammesso reclamo» sono inserite le seguenti: «da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e»;
e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: «in arbitri» sono inserite le seguenti: «anche non rituali»;
2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2.2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso processo»;
3) all'articolo 669-decies, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.»;
4) all'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.»;
4.2) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.»;
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
5.1) al primo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
«L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta.»;
5.2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.»;
6) dopo l'articolo 696 e' inserito il seguente:
«Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.»;
7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente.
«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.»;
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma.»;
8) all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703.»;
e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza). - L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresi' l'articolo 184.»;
3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche', qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8».
3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis e' inserito il seguente:
«Art. 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta). - La citazione puo' anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralita' degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.»;
b) l'articolo 169-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.»;
c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.»;
d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti:
«Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale e' occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del bene nonche' l'esistenza della dichiarazione di agibilita' dello stesso.
L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purche' abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalita' fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter (Pubblicita' degli avvisi tramite internet). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art. 173-quater - (Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.»;
e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e' stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondano, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o piu' procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.»;
f) l'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). - Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte piu' diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del l'ordinanza».
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. ))

4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.»;
b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma e' abrogato. (( 4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tarffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.
4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto ditali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Aifinanziamenti concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime societa' si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione, nonche' i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito dalla medesima banca cedente.
Art. 7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6».
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e sostituito dal seguente:
«L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.».
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certjicata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.».
4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni».
4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto e' determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantita' degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potra' essere modaicata parzialmente anche entro un termine piu' breve, quando ne sia dimostrata l'opportunita'.».
4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) e' a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nel citato articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, 89, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario ella gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili gia' oggetto d atti di disposizione a titolo gratuito, nonche' di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.»;
2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: «Se i donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati» sono inserite le seguenti: «e non sono trascorsi venti anni dalla donazione»;
3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: «Contro i terzi acquirenti puo' anche essere richiesta» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui al primo comma,»;
4) all'articolo 563 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.»;
b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187 e' inserito il seguente:
«Art. 187-bis (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo 1'aggiudicazione, anche provvisoria, o 1'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti ditali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile».
4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.
4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non piu' di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del personale cosi' assunto e' stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio,possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio e' svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;
5 - 8. (Soppressi). ))

Riferimenti normativi
- La rubrica del Titolo III, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, come modificata dalla legge qui pubblicata,
reca: «Del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della
sentenza). - La sentenza e' resa pubblica mediante deposito
nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla
sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque
giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne
da' notizia alle parti che si sono costituite.
L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato
a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere l'avviso.».
- Si riporta il testo dell'art. 134 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 134. (Forma, contenuto e comunicazione
dell'ordinanza). - L'ordinanza e' succintamente motivata.
Se e' pronunciata in udienza e' inserita nel processo
verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta
in calce al processo verbale oppure in foglio separato,
munito della data e della sottoscrizione del giudice o,
quando questo e' collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza
pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne
prescrive la notificazione.
L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato
a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere l'avviso.».
- Si riporta il testo dell'art. 164 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 164 (Nullita' della citazione). - La citazione e'
nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno
dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163,
se manca l'indicazione della data dell'udienza di
comparizione, se e' stato assegnato un termine a comparire
inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca
l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il
giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del
primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un
termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin
dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione
non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione
della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'art. 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto sana i vizi della
citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e
processuali di cui al secondo comnia; tuttavia, se il
convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o
la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art.
163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei
termini.
La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3)
dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di
cui al n. 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma
precedente, fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito,
per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze
maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice
fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 e
si applica l'art. 167.».
- Si riporta il testo dell'art. 167 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 167 (Comparsa di risposta). - Nella comparsa di
risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui
intende valersi e i documenti che offre in comunicazione,
formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio. Se e' omesso o risulta
assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda
riconvezionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al
convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano
ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne
dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi
dell'art. 269.».
- Si riporta il testo dell'art. 176 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 176 (Forma dei provvedimenti). - Tutti i
provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge
disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono
conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano
comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono
comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Al fine il difensore indicata nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di
posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la
comunicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 250 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 250 (Intimazione ai testimoni). - L'ufficiale
giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima
ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire
nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il
giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono
essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata
dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con
lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice
copia dell'atto inviato, attestandone la conformita'
all'originale, e l'avviso di ricevimento.».
«Art. 476 (Altre copie in forma esecutiva). - Non puo'
spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma
esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte
interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo
dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu
formato.
Sull'istanza si provvede con decreto.
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale
che contravviene alle disposizioni del presente articolo e'
condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con
decreto del capo dell'ufficio o del presidente del
tribunale competente a norma del secondo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 479 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del
precetto). - Se la legge non dispone altrimenti,
l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla
notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta
alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e
seguenti.
Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo
esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche'
la notificazione sia fatta alla parte personalmente.».
- Si riporta il testo dell'art. 490 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge
dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati,
per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili,
lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del
giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito
almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o
piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi
maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e,
quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve
intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati
ai quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti
al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
che garantiscono la maggior diffusione nella zona
interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del
debitore.».
- Si riporta il testo dell'art. 495 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 495 (Conversione del pignoramento). - Prima che
sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569, il debitore puo' chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in
cancelleria, a pena di inammissibilita', una somma non
inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e'
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere
presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata
con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti
in udienza non oltre trenta giorni dal deposito
dell'istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni
immobili, il giudice con la stessa ordinanza puo' disporre,
se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con
rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto
mesi la somma determinata a norma del terzo comma,
maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale
pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo
determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero
ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento
anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le
somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice
dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o
creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone
senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice
dispone che le cose pignorate siano liberate dal
pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in
loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento
con il versamento dell'intera somma.
L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di
inammissibilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 499 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 499 (Intervento). - Possono intervenire
nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i
creditore che, al momento del pignoramento, avevano
eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un
diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un
diritto di pegno.
Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e
quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla
distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione.
Ai creditori chirografati, intervenuti tempestivamente,
il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto
notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della
vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del
debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere
il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o,
altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto
motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai
sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni,
il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito
in sede di distribuzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 510 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 510 (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi
e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri
creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore,
dispone a favore del creditore pignorante, il pagamento di
quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice
distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni
contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause
legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme
che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e
ipotecari privi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata e' consegnato al
debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 524 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 524 (Pignoramento successivo). - L'ufficiale
giudiziario, che trova un pignoramento gia' compiuto, ne
da' atto nel processo verbale descrivendo i mobili
precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento
degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non
ve ne sono.
Il processo verbale e' depositato in cancelleria e
inserito nel fascicolo formato in base al primo
pignoramento, se quello successivo e' compiuto
anteriormente all'udienza prevista nell'art. 525 primo
comma, ovvero alla presentazione del ricorso per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi
prevista nel secondo comma dell'art. 525. In tal caso il
cancelliere ne da' notizia al creditore primo pignorante e
l'esecuzione si svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo
l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del
ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo
rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se
colpisce altri beni, per questi ha luogo separato
processo.».
- Si riporta il testo degli art. 525 e 526 del codice
di procedura civile come modificati dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 525 (Condizione e tempo dell'intervento). - Per
gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve
avere luogo non oltre la prima uaienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Ditale
intervento il cancelliere da' notizia al creditore
pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a
norma dell'art. 518, non superi 20.000 euro, l'intervento
di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la
data di presentazione del ricorso, prevista dall'art.
529.».
«Art. 526 (Facolta' dei creditori intervenuti). - I
creditori intervenuti a norma dell'art. 525 partecipano
all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di
titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.».
L'art. 527, abrogato della legge qui pubblicata,
recava: (Diritto dei creditori intervenuti alla
distribuzione).
- Si riporta il testo dell'art. 528 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 528 (Intervento tardivo). - I creditori
chirografari che intervengano successivamente ai termini di
cui all'art. 525, ma prima del provvedimento di
distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte
della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i
diritti del creditore pignorante, dei creditori
privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle
cose pignorate, anche se intervengano a norma del comma
precedente, concorrono alla distribuzione della somma
ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per
l'autorizzazione della vendita). - Sulla istanza di cui
all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa
l'udienza per l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa
l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della
vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute
dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione
dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le
decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione
o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma
dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla
presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione
provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma
saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel
termine previsto dal secondo comma dell'art. 525.».
- Si riporta il testo dell'art. 532 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). - Il
giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza
incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere
affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con
provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel
settore di competenza, affinche' proceda alla vendita in
qualita' di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il
giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore
dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in
relazione alla peculiarita' del bene stesso, fissa il
prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
puo' imporre al commissionario una cauzione.
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o
di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo
inferiore al minimo ivi segnato.».
- Si riporta il testo dell'art. 546 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 546 (Obblighi del terzo). - Dal giorno in cui gli
e' notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo e'
soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute
e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato
della meta', agli obblighi che la legge impone a custode.
Nel caso dipignoramento eseguito presso piu' terzi, il
debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei
singoli pignoramenti a norma dell'art. 496 ovvero la
dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall'istanza.».
- Si riporta il testo dell'art. 557 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). -
L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento
deve depositare immediatamente nella cancelleria del
tribunale competente per l'esecuzione l'atto di
pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore pignorante deve depositare il titolo
esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento
e, nell'ipotesi di cui all'art. 555 ultimo comma, la nota
di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari.
Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di
pignoramento fonna il fascicolo dell'esecuzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 559 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 559 (Custodia dei beni pignorati). - Col
pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni
pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze
e i frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore
intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il
debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo
stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona
diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in
caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il
debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al
momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata
la vendita o disposta la delega delle relative operazioni,
che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata
delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma
dell'art. 534. Qualora tale istituto non sia disponibile o
debba essere sostituito, e' nominato custode altro
soggetto.».
- Si riporta il testo dell'art. 560 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 560 (Modalita' di nomina e revoca del custode.
Modo della custodia). - I provvedimenti di nomina e di
revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di cui al
terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non
impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce
titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione
deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'art.
485.
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere
il conto a norma dell'art. 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione
l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice
dell'esecuzione.
Con l'autorizzazione del giudice il debitore puo'
continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i
locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.
Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di
sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno
alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto
necessario.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma,
stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi
perche' gli interessati a presentare offerta di acquisto
esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste
dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilita'.».
- L'art. 563, abrogato della legge qui pubblicata,
recava: (Condizioni e tempo dell'intervento).
- Si riporta il testo dell'art. 561 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 561 (Pignoramento successivo). - Il conservatore
dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di
pignoramento trova che sugli stessi beni e' stato eseguito
un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di
trascrizione che restituisce.
L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati
nell'art. 557 e' depositato in cancelleria e inserito nel
fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello
successivo e' compiuto anteriormente all'udienza prevista
nell'art. 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico
processo.
Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo
l'udienza di cui sopra, si applica l'art. 524 ultimo
comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 565 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 565 (Intervento tardivo). - I creditori
chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata
nell'art. 564, ma prima di quella prevista nell'art. 596,
concorrono alla distribuzione di quella parte della somma
ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del
creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza
e a norma dell'articolo seguente.».
- Si riporta il testo dell'art. 566 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 566 (Intervento dei creditori iscritti e
privilegiati). - I creditori iscritti e i privilegiati che
intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 564, ma
prima di quella prevista nell'art. 596, concorrono alla
distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro
diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo
esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.
- L'art. 575, abrogato della legge qui pubblicata,
recava: (Termine delle offerte senza incanto).
- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la
vendita). - Il giudice dell'esecuzione, quando ordina
l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1. se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
2. il prezzo base dell'incanto determinato a norma
dell'art. 568;
3. il giorno e l'ora dell'incanto;
4. il termine che deve decorrere tra il compimento
delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le
eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma
dell'art. 490 ultimo comma;
5. l'ammontare della cauzione in misura non superiore
al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il
quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
6. la misura minima dell'aumento da apportarsi alle
offerte;
7. il termine, non superiore a sessanta giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere
depositato e le modalita' del deposito.
L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.».
- Si riporta il testo dell'art. 586 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 586 (Trasferimento del bene espropriato). -
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice
dell'esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene
che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello
giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita
e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime
non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi
dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508. Il giudice con
il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive
alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore
o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della
vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il
rilascio.».
- Si riporta il testo dell'art. 596 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 596. (Formazione del progetto di distribuzione).
- Se non si puo' provvedere a norma dell'art. 510 primo
comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista
delegato a norma dell'art. 591-bis, non piu' tardi di
trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare
un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei
creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria
affinche' possa essere consultato dai creditori e dal
debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono
intercorrere almeno dieci giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 598 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 598 (Approvazione del progetto). - Se il progetto
e' approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti,
se ne da' atto nel processo verbale e il giudice
dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'art.
591-bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti
si applica la disposizione dell'art. 512.».
- Si riporta il testo dell'art. 600 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 600 (Convocazione dei comproprietari). - Il
giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore
pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli
interessati, provvede, quando e' possibile, alla
separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non e' chiesta o non e'
possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione
a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la
vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore
al valore della stessa, determinato a norma dell'art.
568.».
- Si riporta il testo dell'art. 608 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 608 (Modo del rilascio). L'esecuzione inizia con
la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale
giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte,
che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in
cui procedera'.
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale
giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si
reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando
occorre, dei poteri a lui consentiti dall'art. 513, immette
la parte istante o una persona da lei designata nel
possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi,
ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il
nuovo possessore.».
- Si riporta il testo dell'art. 611 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 611 (Spese dell'esecuzione). - Nel processo
verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese
anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice
dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti con
decreto che costituisce titolo esecutivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 615 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 615 (Forma dell'opposizione). - Quando si
contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo'
proporre opposizione al precetto con citazione davanti al
giudice competente per materia o valore e per territorio a
norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi,
sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del
titolo.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui
al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 617 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 617 (Forma dell'opposizione). - Le opposizioni
relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e
del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480
terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel
termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato
impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e
quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e
del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono
con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine
perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se
riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal
giorno in cui i singoli atti furono compiuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 630 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 630 (Inattivita' delle parti). - Oltre che nei
casi espressamente previsti dalla legge il processo
esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o
non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla
legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita
dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa,
salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione e'
dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la
quale e' comunicata a cura del cancelliere, se e'
pronunciata fuori dell'udienza.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero
rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte
del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri
creditori intervenuti nel termine perentorio di venti
giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e
con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo,
quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di
consiglio con sentenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 669-quinquies del
codice di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 669-quinquies (Competenza in caso di clausola
compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio
arbitrale). - Se la controversia e' oggetto di clausola
compromissoria o e' compromessa in arbitri anche non
rituali o se e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda
si propone al giudice che sarebbe stato competente a
conoscere del merito.».
- Si riporta il testo dell'art. 669-octies del codice
di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva
l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la
domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di
mancata presentazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare
all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo
comma dell'art. 669-novies non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 e
agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito, previsti dal codice
civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi
a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai
sensi dell'art. 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il
giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma,
anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso
di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e'
invocabile in un diverso processo.».
- Si riporta il testo dell'art. 669-decies del codice
di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Salvo che sia
stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies,
nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa
di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare
con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso
anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e'
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova
del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia
stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica
dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase
del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies,
possono essere richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e'
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione
civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale
i provvedimenti previsti dal presente articolo devono
essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento
cautelare.».
- Si riporta il testo dell'art. 669-terdecies del
codice di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale e' stato
concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso
reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
del tribunale si propone al collegio, del quale non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato
emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della Corte
investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il
provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 696 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione
giudiziale). - Chi ha urgenza di far verificare, prima del
giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione
di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e
seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o
un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e
l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono
essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se
questa vi consente, sulla persona nei cui confronti
l'istanza e' proposta.
L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo'
comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai
danni relativi all'oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale o il giudice di pace
provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in
quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la
data dell'inizio delle operazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 703 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 703 (Domande di reintegrazione e di manutenzione
nel possesso). - Le domande di reintegrazione e di
manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al
giudice competente a norma dell'art. 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti, in quanto compatibili.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e'
reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla
comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo
ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo
comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la
prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art.
669-novies, terzo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 704 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 704 (Domande di provvedimento possessorio nel
corso di giudizio petitorio). - Ogni domanda relativa al
possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del
giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice
di quest'ultimo.
La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia
domandata al giudice competente a norma dell'art. 703, il
quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili;
ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al
giudice del petitorio, ai sensi dell'art. 703.».
- Si riporta il testo degli artt. 3, 4 e 8 della legge
20 novembre 1982, n. 890: (Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), come modificati della
presente legge:
«Art. 3. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di
notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto,
facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale
spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con
avviso di ricevimento.
Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da
notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le
indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o
domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni
particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone,
altresi', il numero del registro cronologico, la propria
sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui
l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di
sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita
dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale
giudiziario stesso. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario
si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la
sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema informatizzato del
nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento
compilato con le indicazioni richieste dal modello
predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta
del numero del registro cronologico.
Per le notificazioni di atti in materia civile e
amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo
della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di
ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o
il suo procuratore quando sia stato gia' nominato; per le
notificazioni in materia penale e per quelle in materia
civile e amministrativa, effettuate in corso di
procedimento, l'avviso deve indicare come mittente
l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello
stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica
si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere
nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta
notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione,
la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente
l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso
dell'impugnazione o dell'opposizione.
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali
dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della
raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.».
«Art. 4. L'avviso di ricevimento del piego
raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del
bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso
giorno di consegna, e' spedito in raccomandazione
all'indirizzo gia' predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento puo' essere trasmesso per
telegrafo o in via telematica, quando l'autorita'
giudiziaria o la parte interessata alla notificazione
dell'atto ne faccia richiesta, purche' il mittente anticipi
la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il
telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e
contenere le generalita' del destinatario o della persona
abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della
relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del
piego, debbono firmare il relativo registro.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita
notificazione.
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita
per posta, si computano dalla data di consegna del piego
risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non
risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto
sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo
restituisce.».
«Art. 8. Se il destinatario o le persone alle quali
puo' farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il
registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego,
l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento
indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che
rifiuta di firmare nonche' la sua qualita'; appone, quindi,
la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che
e' subito restituito al mittente in raccomandazione,
unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di
riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data
suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo
del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea
assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego e'
depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale
preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del
tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso
l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data notizia al
destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di
assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del
soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica
e' stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il
deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al
destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la
notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente
anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara'
restituito al mittente.
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al
mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di
dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei
mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato
nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
il piego stesso e' restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non
ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della
data di restituzione.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del
piego, se anteriore.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego
presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il
destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro,
l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento
che, datato e firmato dal destinatario o dal suo
incaricato, e' subito spedito al mittente, in
raccomandazione.
Qualora la data delle eseguite formalita' manchi
sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la
notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal
bollo di spedizione dell'avviso stesso.».
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69 reca: (Ordinamento
della professione di giornalista).
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge
3 febbraio 1963, n. 69 come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 4 (Elezione dei Consigli dell'Ordine). -
L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve
essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza
del Consiglio in carica. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a
tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo
di posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale.
E posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto
dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore
dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione.
La seconda convocazione e' stabilita a distanza di otto
giorni dalla prima.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando
intervenga almeno la meta' degli iscritti, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.».
- Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382 reca: (Norme sui Consigli degli ordini e
collegi e sulle Commissioni centrali professionali).
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve
essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in
cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso
spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti,
esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere
dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto
termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto
a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo'
tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia
della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due
volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti
contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e
stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda,
nonche' il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale
votazione di ballottaggio.
L'assemblea e' valida in prima convocazione se
interviene una meta' almeno degli iscritti, ed in seconda
convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la
prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti
medesimi».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, (Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle professioni stesse), ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561 (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di
decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo
della Costituente).
«Art. 2. Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in
assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza
relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio
direttivo, che e' composto di cinque membri, se gli
iscritti all'albo non superano i cento; di sette se
superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se
superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di
quindici se superano i mille e cinquecento.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando
abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque,
al doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni
consecutivi, dei quali uno festivo.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide
sopra i reclami o le irregolarita' intorno alle operazioni
elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel
verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e
delle decisioni da lui adottate.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e
l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata
entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio
scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito
almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i
sospesi dall'esercizio della professione, per posta
prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica
certificata. Della convocazione deve essere dato altresi'
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul
sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio
delle comunicazioni.
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente,
un vicepresidente un tesoriere ed un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e
Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo
e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento e
disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal
presidente.».
- Si riporta il testo dell'art. 561 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 561 (Restituzione degli immobili). - Gli immobili
restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da
ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo'
averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652.
I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e'
domandata dopo venti anni dalla trascrizione della
donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di
compensare in denaro i legittimari in ragione del
conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia
stata proposta entro dieci anni dall'apertura della
successione. Le stesse disposizioni si applicano per i
mobili iscritti in pubblici registri.
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della
domanda giudiziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 563 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 563 (Azione contro gli aventi causa dai donatari
soggetti a riduzione). Se i donatari contro i quali e'
stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli
immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla
donazione il legittimario, premessa l'escussione dei beni
del donatario, puo' chiedere ai successivi acquirenti, nel
modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari
medesimi, la restituzione degli immobili.
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi
secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando
dall'ultima. Contro i terzi acquirenti puo' anche essere
richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la
restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente puo' liberarsi dall'obbligo di
restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente
in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell'art. 2652, il
decorso del termine di cui al primo comma e di quello di
cui all'art. 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del
coniuge e dei parenti in linea retta del donante che
abbiano notificato e trascritto, nei confronti del
donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla
donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e
rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non e'
rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua
trascrizione.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare) convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351,
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare).
«Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere
la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso
diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale
costituzione della societa' di gestione, per il suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla
vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo'
essere incrementato anche con quota parte delle entrate
derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.».
- Si riporta il testo del nono comma dell'art. 1 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, (Disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari) convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 aprile
1974, n. 95) e successive modificazioni.
«Le deliberazioni della Commissione concernenti i
regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con
non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimita' in relazione alle norme del presente decreto,
e successive modificazioni e integrazioni, e li rende
esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti
giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste
ultime devono essere effettuate, in unico contesto,
sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni.
In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
regolamenti divengono esecutivi.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 40 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica).
«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui
al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.».
 
Art. 2-bis. Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2005-2006. (( 1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Azioni di sistema» 2000-2006 a titolarita' del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari).
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dala data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
apporvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 
Art. 3.
Semplificazione amministrativa
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) (( puo' anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, )) attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 (( del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, (( del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 (( del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 (( del citato regolamento, sono abrogati. ))
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero (( delle infrastrutture )) e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalita' applicative dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e' demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresi' disciplinati i requisiti necessari, le modalita' di esercizio dell'attivita' medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica. (( 6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilita', sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e' di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facolta' degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine piu' lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».
6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20».
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita' . Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione e' assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non puo' superare le dieci unita'.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies e' autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del'art. 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358 recante «Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50)»:
«Art. 2 (Istituzione e attivazione dello sportello). -
1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i
documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle
operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e
passaggio di proprieta'.
2. Lo sportello puo' essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della
motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che
gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le
imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello e' attivato mediante un unico
collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero
o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e
7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di
aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle
persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito
con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Gli
sportelli sono altresi tenuti ad affiggere le tabelle che
indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni
servizio reso.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)»:
«Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
su di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi (L).
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59. (L)».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 358/2000, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8. (Inidoneita' o irregolarita' della
documentazione). - 1. In caso di accertata inidoneita'
della documentazione prodotta ovvero degli importi versati,
l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A.,
sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera
i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne da'
comunicazione allo sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarita' nel rilascio
della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello
e' tenuto a provvedere al ritiro del certificato di
proprieta' eventualmente gia' consegnato alla parte ed a
restituirlo al competente ufficio provinciale dell'ACI.,
che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo,
entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La
richiesta potra' essere definita solo a seguito di
successiva ripresentazione con contestuale integrazione
della documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche agli sportelli istituiti presso gli uffici
provinciali della motorizzazione.
3-bis - 3-quinquies (abrogati).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997 recante «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM».
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 4.
Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311
e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 e' (( abrogato;
a-bis) al comma 180, dopo le parole: «commi 174 e 176», sono inserite le seguenti: «nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti»;
a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive» sono inserite le seguenti: «e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie»;
a-quater) al primo periodo del comma 262 le parole: «22 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni di euro» e le parole: «36 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «22 milioni di euro»; ))

b) al comma 344 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»; (( c-bis) al comma 374, lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di versamento effettuato con modalita' telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione»;
c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da: «irregolarita» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 20 novembre 2004»;
c-quater) dopo il comma 426 e' inserito il seguente:
«426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1o novembre 2006.»;
c-quinquies) il comma 471 e' sostituito dal seguente:
«471. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i contribuenti individuati con regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso»;
c-sexies) al comma 534, dopo le parole: «amministrazioni regionali» sono inserite le seguenti: «della Federazione Italiana Gioco Calcio»;
d) il comma 540 e' abrogato.
1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176, nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma».
- Si riporta il testo del comma 209 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita
con decreto ministeriale 15 giugno 2004 del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
29 giugno 2004, e' integrata della somma di 40 milioni di
euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e
20 milioni di euro per l'anno 2007. Tali somme possono
essere altresi' utilizzate, limitatamente a quelle non
impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi
del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche
degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono
rideterminate con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea
recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per
le banche».
- Si riporta il testo del comma 262 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«262. Nel limite complessivo 36 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005,
le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
22 milioni di euro, di misure di politica attiva del
lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza
dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di
tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il
termine di cui all'art. 78, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
Il Ministro dell'interno e' autorizzato a concedere, nel
limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione
degli interventi per favorire l'occupazione previsti
dall'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli
e Palermo».
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241 recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», e successive modificazioni, prima delle
modifiche apportate dalla presente legge era:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita'
di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva
la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento
ove ne ricorrano i presupposti».
- Si riportano i testi degli artt. 18, 21 e 25 della
gia' citata legge n. 241/1990, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 18 (Autocertificazione). - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle
misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'art. 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare».
«Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la
denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e'
ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art.
483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20».
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato
istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'art. 27. Il difensore civico o la Commissione per
l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale
termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e
lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana
il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto
con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso,
previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
di consiglio. La decisione del tribunale e' appellabile,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalita' e negli stessi termini. Le controversie relative
all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti
possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto,
entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo
scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni,
ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta
la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella
terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza
necessaria, si procede ad una quarta votazione di
ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella
votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la
maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione
del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio,
convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina
l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli
atti di competenza della giunta non sottoposti al regime
della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti
sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima
riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in
coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere
rieletto due sole volte».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 reca
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, S.O.).
- La Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005), reca:
«STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA»
- Si riporta il comma 8 dell'art. 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici.», come modificato dalla
presente legge:
«8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private. Il predetto software assicura altresi' che in
nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere
raccolto o conservato in ambiente residente, presso le
farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua
ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 344 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«344. Il modello per la comunicazione di cui all'art.
12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191,
approvato con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'interno e della Agenzia delle entrate, e' reso
disponibile gratuitamente, in modalita' telematica, dalla
predetta Agenzia; la comunicazione e' effettuata, anche
avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, nonche' degli uffici dell'Agenzia delle
entrate, con la compilazione in formato elettronico del
relativo modello e con la sua trasmissione, in modalita'
telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la
medesima modalita', a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia
delle entrate, secondo intese con il Ministero
dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni
per la loro successiva trasmissione telematica al predetto
Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti
di cessione di cui al predetto art. 12 del decreto-legge n.
59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al
medesimo art. 12. Le predette disposizioni, e quelle
contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla
data indicata nel decreto di approvazione del modello per
la comunicazione previsto dal presente comma. Le predette
disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si
applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di
approvazione del modello per la comunicazione previsto dal
presente comma».
- Si riporta il testo del comma 362 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«362. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «Fondo per i
pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono
riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative
a residui passivi perenti, previamente versate in entrata,
relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del
31 dicembre 9004, derivanti dalla fornitura di beni e
servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa
depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei
titoli giuridici».
- Si riporta il testo del comma 374 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento
del catasto si puo' provvedere, a decorrere dal 1° marzo
2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico
informatico di aggiornamento degli atti catastali
sottoscritto con firma elettronica avanzata dal tecnico che
li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla
presentazione. In caso di irregolare funzionamento del
collegamento telematico, la trasmissione per via telematica
e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del
territorio:
a) e' stabilita la progressiva attivazione del
servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a
specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di
adempimenti;
b) e' approvato il modello unico informatico di
aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le
modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati
relativi alla procedura telematica di cui al presente
articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le
modalita' relative: alla presentazione del modello unico
informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla
presentazione dei documenti e degli atti da allegare al
predetto modello, anche al fine di accertare l'avvenuto
deposito presso i comuni, per gli atti per i quali e'
previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti
interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti
dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno la
titolarita' sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le modalita' di versamento
dei tributi dovuti. Nel caso di versamento effettuato con
modalita' telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa
incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo
giorno lavorativo successivo a quello di riscossione».
- Si riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle
somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato
del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal
garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della
riforma organica del settore della riscossione, fermi
restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari
del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facolta' di sanare le responsabilita' amministrative
derivanti dall'attivita' svolta fino al 20 novembre 2004
dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad essi
affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno
2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del
totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006
e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di applicazione delle disposizioni del presente
comma».
- Si riporta il testo del comma 534 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004, come modificato dalla
presente legge:
«534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate
mediante bandi dalle amministrazioni regionali della
Federazione Italiana Gioco Calcio in quota pari al numero
di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai
campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie
A, A2 e B».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
27 dicembre 2002. n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica). - 1. Per l'attuazione del comma 7 dell'art.
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il
fondo per il finanziamento di progetti di innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con
una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al
cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento
degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio
dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi
intermedi di cui all'art. 23, comma 3. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e
delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del
fondo, individua i progetti da finanziare e, ove
necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni
interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della
spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni, di generare significativi risparmi
eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le
migliori pratiche e favorendo il riuso, nonche' di
indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e telematiche, secondo una coordinata e integrata
strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali di cui all'art. 7 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione
tecnologica che ritiene di grande valenza strategica
rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura
il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono
essere realizzati in collaborazione tra le varie
amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento
e definendone le modalita' di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle
risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da
parte delle singole amministrazioni;
f) stabilisce le modalita' con le quali le pubbliche
amministrazioni comunicano le informazioni relative ai
programmi informatici, realizzati su loro specifica
richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne
il riuso previsto dall'art. 25, comma 1, della legge
24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole
minori;
h) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie.
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2
riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica
delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti
sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di
identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi,
le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un
programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per
l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle
finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i
necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche
cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di
promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei
corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai
sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, al termine dei
corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato
fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.
243, e dall'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del
presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini
dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei
titoli accademici, le istituzioni devono disporre di
adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e
capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie
per la gestione dell'interattivita', salvaguardando il
principio della loro usabilita';
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente
valida della gamma di servizi di supporto alla didattica
distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione
di adeguate risorse di apprendimento per ciascun
courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la
somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di
apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato
servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle
conoscenze in funzione della certificazione delle
competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo
sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning
in grado di supportare il flusso di dati multimediali
relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e per la informatizzazione delle
prefetture e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
 
Art. 4-bis.
Trasferimenti erariali alle regioni (( 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2006».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole: «Entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2005». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni
in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133», come modificato dalla
presente legge:
«Art.6 (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il
trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale,
cessa a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui
all'art. 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal
1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la
copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite
alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314 recante «Proroga di termini»,
convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n.
26, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Finanziamento provvisorio alle regioni). - 1.
Entro il 30 settembre 2005, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 il Governo approva le proposte normative per adeguare
il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi
contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto
delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino
alla detta data e' sospesa l'applicazione dell'art. 7 del
decreto legislativo n. 56 del 2000, nonche' l'efficacia del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del
2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla
medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a concedere anticipazioni, salvo conguaglio,
per le finalita' di cui all'art. 13, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando,
relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni
di cui all'art. 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311».
 
Art. 4-ter.
Indicazione del codice fiscale nelle distinte
di versamento in Tesoreria (( 1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie. ))

Riferimenti normativi:
- Si riportano le tabelle A e B della legge 29 ottobre
1984, n. 720 recante «Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici»:
Tabella A
Accademia nazionale dei Lincei.
Aereo club d'Italia.
Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA).
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN).
Agenzia spaziale italiana.
Automobile Club d'Italia.
Autorita' portuali.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale.
Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
legislativo n. 502/1992.
Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP).
Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate.
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Club alpino italiano.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
Comitato per l'intervento nella SIR.
Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB).
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali.
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
non inferiore a 10000 abitanti.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura.
Consorzi interuniversitari.
Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici.
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi
per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto
finanziario degli enti territoriali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
della provincia di Trieste.
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Croce rossa italiana.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna» di Milano.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente Irriguo Umbro-Toscano.
Ente Mostra d'Oltremare di Napoli.
Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV).
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
Ente nazionale sementi elette.
Ente per il Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano.
Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS).
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania.
Ente Risorse Idriche Molise (ERIM).
Ente teatrale italiano.
Ente zona industriale di Trieste.
Enti parchi nazionali.
Enti parchi regionali.
Enti provinciali per il turismo.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali.
Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993. n. 269.
Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e
Aggiornamento Educativo (IRRSAE).
Istituti sperimentali agrari.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE).
Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» -
Torino.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale di alta matematica.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale per il commercio estero.
Istituto nazionale per la fisica della materia.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA).
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori.
Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della
legge n. 142/1990.
Jockey club d'Italia.
Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Lega navale italiana.
Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992.
Province.
Regioni.
Riserva fondo lire UNRRA.
Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
Societa' degli Steeple-chases d'Italia.
Soprintendenza archeologica di Pompei.
Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).
Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti.
Universita' Statali, Istituti Istruzione Universitaria
e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere
regionale».
«Tabella B
Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno.
ANAS.
Cassa conguaglio zucchero.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Ente nazionale risi.
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le
ferrovie metropolitane.
Fondo per il piano straordinario per la rinascita
economica e sociale della Sardegna.
Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della
Sardegna
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione
sarda.
INAIL.
INPDAP.
INPS.
IPSEMA.
Istituto postelegrafonici.
Regioni a statuto ordinario e speciale, province
autonome di Trento e Bolzano.
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione.
Sezione speciale fondo interbancario di garanzia».
 
Art. 5.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili (( per effetto delle )) modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 e' effettuata, valorizzando la capacita' propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di project financing possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (( possono essere )) dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, (( anche se )) non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese. (( 6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti gia' formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalita', competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente gia' nominati. ))

8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni. (( 10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza. ))
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e (( della normativa )) comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. (( 12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche' i lavori siano gia' stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater. ))

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive. (( 16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, e' aggiunto il seguente:
«24-bis. La SACE S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni».
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' abrogato.
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' soppresso.
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonche' l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398».
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche' risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del presente articolo. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 della
legge 27 dicembre 2002 n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate
agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000 n.
388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle
delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e delibera CIPE
21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del
15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e'
altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni operative
per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con
gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni.».
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998. n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001. n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 1l-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11 - 12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 recante «Modifiche
della legge 1° marzo 1986, n. 64», convertito con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca «Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive» (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario).
- La delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004 reca
«Ripartizione delle risorse per l'accelerazione del primo
programma delle infrastrutrure strategiche» (Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004).
- Si riporta il testo del punto 1.1 della delibera CIPE
n. 20/04 del 29 settembre 2004 recante «Ripartizione delle
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate -
Rifinanziamento legge n. 208/1998 periodo 2004-2007 (legge
fmanziaria 2004)» (nella Gazzetta Ufficiale n. 265
dell'11 novembre 2004):
«1. Risorse addizionali, premialita', destinazioni
straordinarie e riserve.
1.1. Nell'ambito delle risorse, pari a 4.582 milioni di
euro, complessivamente destinate al rifinanziamento della
legge n. 208/1998 con la delibera generale di riparto n.
19/2004 adottata in data odierna, e' compreso l'importo di
207 milioni di euro, quale destinazione aggiuntiva di
risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno, ripartita
secondo la chiave consolidata (v. Allegato 1), per il
finanziamento di interventi nelle citta' e nelle aree
metropolitane del Mezzogiorno, in attuazione del programma
di accelerazione previsto dalla legge finanziaria 2004,
art. 4, comma 130. In base al punto 11 della citata
delibera generale, le regioni meridionali sono chiamate a
programmare tali risorse aggiuntive in consonanza con le
priorita' strategiche e i criteri di selezione, coerenti
con la programmazione comunitaria per le aree urbane, che
garantiranno la qualita' strategica degli interventi, il
carattere aperto della fase istruttoria per la loro
selezione, nonche' la valorizzazione della capacita'
propositiva dei comuni. A tal fine il Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione promuovera' un tavolo
inter-istituzionale composto da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei comuni nelle suddette
regioni e dal partenariato istituzionale ed
economico-sociale a livello nazionale. Il tavolo approvera'
entro il 30 novembre 2004 i criteri e le procedure
vincolanti che le regioni applicheranno per la selezione
degli interventi a valere sulla presente assegnazione
finanziaria. Per assicurare l'obiettivo di accelerazione,
ogni intervento selezionato dovra' prevedere, per il
biennio 2004-2005, una spesa pari ad almeno l'80% delle
risorse disponibili per detto periodo.
Sempre al medesimo fine di accelerazione, gli accordi
di programma quadro, o i protocolli aggiuntivi, relativi
all'attivazione di questi interventi dovranno essere
stipulati entro il 28 febbraio 2005; in mancanza di tale
requisito le relative risorse rientreranno nella
disponibilita' di questo Comitato, confluendo nella voce
«accantonamenti» di cui al punto E.3 della richiamata
delibera generale di riparto n. 19/2004 e saranno
riprogrammabili per altre finalita'.».
- L'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive) reca:
«1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive).».
- La delibera CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001 reca
«Legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture
strategiche».
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale.»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n.
199, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67 recante «Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione», convertito con modificazioni dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni:
«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuale le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente
della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di
urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 669, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del gia'
citato decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190:
«5. Al fine di agevolare la realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i presidenti delle regioni o province
autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio
dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali
seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune
azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per
le opere non aventi carattere interregionale o
internazionale, la proposta di nomina del commissario
straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della
regione o provincia autonoma, o sindaco della citta'
metropolitana interessata».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340 recante «Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999»:
«Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza
e l'approvvigionamento strategico dell'energia). - 1. L'uso
o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di
impianti destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e'
soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di
gas naturale liquido. Il soggetto richiedente
l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di
autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il
responsabile unico del procedimento che convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990. n.
241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione,
contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero
dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante
la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel
termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla
prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i
presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti
la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e
delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia
definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della
conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il
procedimento si conclude con un unico provvedimento di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al
comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
che provvede ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12
della presente legge».
- Si riporta il testo degli articoli 118, 119 e 120 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo al Regolamento
di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni»:
«Art. 118 (Risoluzione dei contratti per reati
accertati). - 1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione
di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in
relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento,
l'opportunita' di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto
al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.».
«Art. 119 (Risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita' e grave ritardo). - 1.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il
direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la
risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi,
l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni,
per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal
giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei
lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o,
in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.».
«Art. 120 (Inadempimento di contratti per cottimo). -
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di
inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata
per iscritto dal responsabile del procedimento, previa
ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le
facolta' riservate dal contratto alla stazione
appaltante.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 30
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante «Legge quadro
in materia di lavori pubblici»:
«2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita'
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra'
avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.».
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 10
della gia' citata legge n. 109/1994:
«1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.».
- Si riportano i testi degli articoli 2, 10 commi 1-ter
e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della citata legge n.
109/1994:
«Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma
2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di
cui all'art. 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle
loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi
di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e
ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed
ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle
societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del
citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in
misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attivita' la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano
gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della
presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le
sole disposizioni della presente legge in materia di
pubblicita' dei bandi di gara e termini per concorrere,
secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o
tramite imprese collegate o controllate, individuate ai
sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le
sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa
previsione del contratto di concessione, di affidare a
terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del
30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori
oggetto della concessione che essi intendono affidare a
terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle
convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002,
ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori,
applicando le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32, 33. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2,
lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati
in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla
citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente
legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti
non si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'art. 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori,
alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei lavori.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli
appalti di forniture e servizi restano comunque regolati
dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati
a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi di cui
al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi assimilabile; per le singole opere d'importo
superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono
tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'art. 8, non si applicano ai contratti di
sponsorizzazione di cui all'art. 119 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'art.
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto
interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalita' giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione
sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di
cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i
soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)».
«Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). - 1. -1-bis
(Omissis).
1-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facolta', in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto e' stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, prima
di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla
escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 7, nonche' per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7. La
suddetta richiesta e', altresi', inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.».
«Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). - 01. I lavori pubblici di cui alla presente
legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per
cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
1, lettera b), la gara e' indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a
base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia
di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio
architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformita' con il progetto definitivo, al fine di
accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
1-quater.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante
non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori,
in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita'
richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di
gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001. n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario.
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo
di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del
mercato. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
a detti presupposti o condizioni di base, nonche' norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attivita' previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio
del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si
applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
e deve prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di
progetto di cui all'art. 37-quater, partecipano alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i
contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4)
del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i
contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche'
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'appaltatore
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel
programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto
trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti piu' conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione.».
«Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli
appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate
mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un
progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque,
anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche;
l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21,
comma 2, lettera b), nonche' le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori
potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei
casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per i lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di euro per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'art. 16, nonche' di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.».
«Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante
pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il
criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di
DSP con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma
1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia
delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu'
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore
al 75 per cento di quello posto a base d'asta, Il bando o
la lettera di invito devono precisare le modalita' di
presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare
quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle
offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'
della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i
documenti giustificativi ed all'esclusione potra'
provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
determinata in base agli elementi di cui al comma 2,
lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza
tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene
possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni
mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera
progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale
d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di
importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico
finale l'offerta piu' vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad
una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo
competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta
da un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
esperti nella specifica materia cui si riferiscono i
lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne'
possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente ad appalti o
concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato
l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di
appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni
appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
8-bis.».
«Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata). - 1. Alle licitazioni private per
l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU,
IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare offerta
almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in
tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai
lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle
gare di cui al comma 1-bis del presente articolo,
presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo
di trenta domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in
numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e
comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal
comma 4 dell'art. 13. Ogni domanda deve indicare gli
eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le
domande e deve essere corredata da una autocertificazione,
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale
il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei
requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare
d'appalto e di non aver presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente
comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a
campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti
aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre
ha validita' per l'anno successivo a quello della domanda.
La domanda presentata negli altri mesi ha validita' per
l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda
stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le
sanzioni di cui all'art. 8, comma 7.».
«Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento a
trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a
100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre
100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla
contabilita' generale dello Stato e, in particolare,
dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000
euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i
termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c)
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa
privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal
responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti
in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a
trattativa privata devono possedere i requisiti per
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti
al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto.
5-bis.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo
di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della
difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle
truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
regolamento per l'attivita' del Genio militare di cui
all'art. 3, comma 7-bis, e degli organismi di cui agli
articoli 3,4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui
all'art. 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere
assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in
tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis.
8».
«Art. 29 (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina
le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa,
prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di
gara, nonche' degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
b) per i lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di
pubblicita' a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita'
semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e
negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa
comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi
importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i
termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della
stipula del contratto o della concessione, anche nei casi
in cui l'aggiudicazione e' avvenuta mediante trattativa
privata, provvedano, con le modalita' di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara,
del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione
adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del
direttore dei lavori designato, nonche', entro trenta
giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del
collaudo, dell'importo finale del lavoro.
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori
superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di
pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
e e) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del
maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli
articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti
devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle
pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o
le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme
di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le
stesse modalita' di cui alle lettere b) e e) del presente
comma.
2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione, che e' tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, tramite il responsabile del procedimento
di cui all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le
forme di pubblicita' ivi disciplinate, senza alcuna
possibilita' di rivalsa sull'amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia'
citato decreto legislativo n. 190/2002:
«2. Il programma triennale costituisce momento
attuativo di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)»:
«Art. 53 (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA
di Genova Cornigliano). - 1. Al fine di conseguire gli
scopi previsti dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le
lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti
inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale,
escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di
Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono
assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo
versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al
patrimonio disponibile della regione Liguria per essere
destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di
Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei
rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad
insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante
interesse regionale ambientalmente compatibili.
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al
comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita,
alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di
Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e
congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria.
Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota
minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa'
per azioni dispone di dette aree anche per definire,
secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina
complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al
soggetto privato attuale concessionario, garantisce la
continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il
consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le
risorse indicate nell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il
mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i
lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal
presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.».
- Si riporta il testo dell'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla
riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi
straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per
interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000
per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli
interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro
73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36 reca «Disposizioni in
materia di risorse idriche» (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 83 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il
finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato
di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e' concesso un contributo, limitatamente al
triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni
di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a
fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che
Sviluppo Italia Spa puo' contrarre sul mercato, o derivanti
dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla
medesima Sviluppo Italia.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1985, n. 808 recante «Interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle
industrie operanti nel settore aeronautico»:
«Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la
partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
aeronautici in collaborazione internazionale). - Per le
finalita' di cui all'art. 1, alle imprese nazionali
partecipanti a programmi in collaborazione internazionale
per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti
e materiali aeronautici possono essere concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e
l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi,
realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
produzione sostenuti in relazione all'apprendimento
precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
regime;
b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per
lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, nella
misura del 70 per cento del costo del programma di
produzione considerato e per un periodo massimo di cinque
anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui
all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura e'
rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti
per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle
misure necessarie ad allineare le condizioni del
finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni
finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al
programma.
Gli interventi di cui al presente articolo possono
essere effettuati anche in relazione all'eventuale
finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle
attivita' comuni di programma per la quota di loro
pertinenza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 maggio 1999, n. 140 recante «Norme in materia di
attivita' produttive»:
«Art. 1 (Interventi per il settore aeronautico). - 1.
Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale
ad alta tecnologia, assicurando altresi' la qualificata
integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro
giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane,
anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni
internazionali, di progetti e programmi ad elevato
contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e
nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia
suscettibili di impiego duale;
b) a partecipazione di imprese italiane del settore
aeronautico al capitale di rischio di societa',
preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione
europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 (Finanziamento agli
investimenti), comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)»:
«177. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti, di forniture di interesse nazionale e di
azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I
contributi, compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono
essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali. anche
straordinarie. La quota di concorso e' fissata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro competente.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici», convertito con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi
Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE
S.p.a. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.a.
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate d'intesa
con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni.
3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del
31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.a. a titolo
di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono
iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al valore indicato
nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.a. possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.a., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma
3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143 e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.a.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.a. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.a., previsti
dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.a. convoca entro il
28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali, la SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di
SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, come definite
dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia
dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, alla
legge 5 luglio 1961, n. 635, alla legge 28 febbraio 1967.
n. 131, alla legge 24 maggio 1977, n. 227 e al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle
medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma
3, all'art. 8, comma 1, e all'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.a. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.a. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.a. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982. n. 576.
14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.a.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.a. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933. n. 1611 e successive modificazioni e
integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.a., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e'
stata deliberata la distribuzione al Ministero
dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al
bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al
100% degli stessi che e' versata nel conto corrente di
Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le
finalita' ivi previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'art. 7, commi
3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e alle
operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento a ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.a. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.a.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'art. 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.a. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.a., per
quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma 2, della legge
25 luglio 2000, n. 209, le parole «vantati dallo Stato
italiano» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 2
della presente legge».
22. Alla SACE S.p.a. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. (Omissis).
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5,
6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, comma 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3
e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto
legislativo 31 marzo 1998. n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, sono abrogati, ma continuano
ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.a. La titolarita' e le
disponibilita' del conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono
trasferite alla SACE S.p.a., con funzioni di riserva, a
fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia
dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, non si applicano
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.».
- Il comma 5 dell'art. 2, abrogato dalla presente
legge, recava: «Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7-vicies
quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante
«Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti», convertito con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7-vicies quater (Disposizioni in materia di carte
valori). 1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui
all'art. 7-vicies ter da parte delle competenti
amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono
tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese
necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per
la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad
esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono
determinati annualmente con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, compresi quelli di natura
privatistica.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 recante «Legge quadro in materia
di lavori pubblici», cosi' come modificato al comma 2 dalla
presente legge:
«Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, salvo quanto previsto
dall'art. 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398,
nonche' l'obbligo di applicazione da parte del collegio
arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto
regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila
del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del
terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente,
provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi
costituiti ai sensi del presente comma si applicano le
norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino gia' costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'art. 2».
 
Art. 5-bis.
Incentivazione della logistica (( 1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalita', con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonche' utilizzo di tecnologie informatiche. ))

Riferimenti normativi:
- Si riportano i testi del comma 354, come modificato
dalla presente legge, e 361 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti che
assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un
piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del
Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, e'
stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive
variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di
erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque
nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati ai sensi del comma 361».
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, e' posta a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo
stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006,
pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle
aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e
all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50
milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le
maggiori entrate derivanti dal comma 300.».
 
Art. 6. Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in
ricerca svolti congiuntamente da imprese e universita' o enti
pubblici di ricerca e per altre finalita' di pubblico interesse.
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' destinata al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonche' gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei limiti delle finalita' di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca», (( e, al secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,»; ))
b) al comma 355, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla (( comunicazione della Commissione europea 2001/C )) 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate».
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, universita' ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttivita' dei settori industriali a maggiore capacita' di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che comprendano attivita' di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' riservare una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci (( delle imprese proponenti, )) anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonche' le modalita' di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, (( nonche' quelle stipulate dal Ministero delle attivita' produttive con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, )) possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento. (( 6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni. ))
7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonche' alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, (( le regioni e le province autonome )) di Trento e di Bolzano
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttivita' dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del proprio decreto, le modalita' semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attivita' produttive, (( per lo sviluppo e la coesione territoriale, )) delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorita' e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle imprese che, (( anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, )) si associano con universita', centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e (( fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalita' del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, )) di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalita' semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003. (( Per l'attrazione di professionalita' di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. puo' operare in convenzione con le universita', le associazioni imprenditoriali e le camere di commercio. ))
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti. (( 14-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 354 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 5-bis.
- Si riporta il testo del comma 361 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, e' posta a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo
stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006,
pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle
aree sottoutilizzate; alla quota relativa all'anno 2007 e
all'onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50
milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le
maggiori entrate derivanti dal comma 300».
- Il titolo del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288 recante «Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.
42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2003, n.
250.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59».
«1. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto,
le seguenti funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF
da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli
indirizzi di cui all'art. 1, comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali,
delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta
periodicamente l'attuazione del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento
con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche
amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n.
48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni
pubbliche».
- Si riporta il testo del comma 355 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' modificato dalla
presente legge:
«355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle
stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli
interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della
Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. 37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate».
Per il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Il Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144), reca: «Incentivi in favore
dell'autoimprenditorialita».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
(Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1999, n. 201.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale».
«Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili».
- Il titolo del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
1999, n. 53, S.O.
- Si riporta il comma 100 dell'art. 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)».
«100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo
finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei
prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Il Fondo puo' essere utilizzato anche per la
corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli
studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il
rimborso dei predetti prestiti fiduciari».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del vigente
regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
199 del 27 agosto 1998:
«Art. 3 (Riunione preparatoria del Comitato). - Gli
schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza
del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria da
convocarsi a cura della Segreteria di norma almeno cinque
giorni prima della riunione del Comitato stesso, al fine di
assicurare, ove possibile, la completa definizione degli
argomenti da sottoporre all'esame del CIPE, approfondendone
anche le eventuali implicazioni di carattere politico. Ove
non vi sia consenso su arti o provvedimenti istruiti dalle
Commissioni di cui all'art. 2, il Segretario del CIPE puo'
disporre la restituzione alla Commissione per ulteriori
approfondimenti o la discussione dell'affare in sede CIPE.
In relazione alla complessita' e rilevanza della questione,
il Segretario puo' assegnare alla Commissione l'istruzione
di affari, in precedenza non istruiti da quest'ultimo.
La riunione preparatoria e' coordinata dal
Sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla
programmazione economica con funzioni di Segretario del
CIPE. Ad essa partecipano, per le Amministrazioni
interessate, i Sottosegretari di Stato, eventualmente
coadiuvati da un funzionario delegato dall'Amministrazione.
Partecipa alla riunione un Sottosegretario delegato dal
Presidente della Conferenza Stato-Regioni. Ove siano in
esame questione di interesse generale per le regioni
partecipa il Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Giunte Regionali e delle Province Autonome. Partecipa
altresi', ai fini di cui all'art. 11-ter, comma 2, della
legge n. 468/1978 e successive modificazioni, il Ragioniere
Generale dello Stato. Segretario della riunione e' il
Dirigente della Segreteria del CIPE. Di tale riunione viene
redatto un processo verbale sintetico che riporta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della
riunione;
b) ordine del giorno;
c) l'elenco dei presenti;
d) le risultanze della discussione distinte per
argomento.
3. Gli argomenti da trattare in sede CIPE possono
essere inseriti all'o.d.g. delle riunioni del Comitato
stesso soltanto se esaminate nella riunione preparatoria di
cui al comma 1, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 3».
- Si riporta il testo del comma 206 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica».
«206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e
sentite le Commissioni parlamentari competenti che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera
le modalita' di approvazione dei contratti di programma,
dei patti territoriali e dei contratti di area e gli
eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle
aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie
della contrattazione programmata disciplinandone le
modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di
verifica e controllo».
- Per il testo degli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 5.
- La delibera CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002
(Programma Quadro Sviluppo Italia S.p.a. ai sensi della
delibera CIPE n. 62 del 2002) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103.
- La delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 (Allocazione
delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate -
triennio 2003-2005) - articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2003, n. 156.
 
Art. 6-bis.
Disposizioni per l'incentivazione
e lo sviluppo dell'industria per la difesa (( 1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unita' navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si potra' provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio»:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
l-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7».
 
Art. 7.
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della societa' Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' rinnovato, per il triennio 2005 2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. (( La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale da' conto delle attivita' svolte nell'anno precedente. ))
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 e' sostituito dal seguente:
«502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi e' preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti». (( 3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' aggiunto il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero».
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', in favore di lavoratori dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilita' per reddito in natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonche' inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie gia' disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo della delibera CIPE n. 83 del
13 novembre 2003 «Ripartizione accantonamento di 900
milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n.
48).
- Per il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il comma 5 dell'art. 41 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione».
«5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, coadiuva operativamente il
Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento
della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un
contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle
attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 4 della legge
13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore
del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»,
come modificato dalla presente legge:
«2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse
gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei
casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo,
chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro
esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da'
pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da
chiunque accettate all'estero».
 
Art. 8.
Riforma degli incentivi
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitivita' del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attivita' produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, (( e successive modificazioni, )) e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non e' inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie (( ove previste )) sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto (( di natura non regolamentare )) del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attivita' della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformita' alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:
a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita' della procedura valutativa a graduatoria, (( ad eccezione della misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; ))
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensita' di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensita' massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, anche con la eventuale modifica di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzieta'. (( 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attivita' produttive, alla stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003. ))
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi (( del testo unico di cui al )) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo art. 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (( e successive modificazioni, )) si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilita', non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni »;
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: « composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni » sono sostituite dalle seguenti: « composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni »;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « alla data del 1° gennaio 2000 » sono inserite le seguenti: « ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, »;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: « gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « i giovani imprenditori agricoli »; (( e) nel titolo I, e' aggiunto il seguente articolo: ))
«Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da societa' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attivita' di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le societa' richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo»;
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: « nei sei mesi antecedenti la » sono sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante «Modifiche
della legge 1° marzo 1986, n. 64» convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo».
- Si riporta il testo del comma 203, lettere d), e) ed
f), dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica»:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a)-c) (omissis);
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389».
- Si riporta il testo del comma 356, lettera e), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«356. Il CIPE, con una o piu' delibere adottate con le
modalita' previste dal comma 355:
a)-d)(omissis);
e) prevede che le nuove modalita' di attuazione ed
erogazione delle misure agevolative previste dai commi da
354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i
quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di
erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non
sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o
parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti
formale opzione e comunque previo parere conforme del
soggetto responsabile dell'istruttoria».
- La delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 recante
«Regionalizzazione dei Patti territoriali e coordinamento
Governo, Regioni e Province Autonome per i contratti di
programma» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 2003:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- Per il testo del comma 354 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 5-bis.
- Per il testo del comma 355 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 6.
- Si riporta il testo del comma 360 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«360. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sulle
somme erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere
sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera
a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate
annualmente».
- Per il testo degli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
- Si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 7, 9, 11, 17 e
23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante
«Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144» come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle
agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per
gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione
europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione,
secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli
investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attivita' di formazione e qualificazione dei
profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del
progetto.
1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano
i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli
investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per
le iniziative nel settore della produzione agricola il
mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di
preammortamento, non superiore a quindici anni».
«Art. 5 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono
essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le societa',
ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte
nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione, che presentino progetti per
l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 6,
comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1
devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000
ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione
della domanda, nei comuni ricadenti, anche in pari nei
territori di cui all'art. 2.
3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui
all'art. 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte
individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi
un unico socio».
«Art. 7 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono
essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3, le societa',
ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte
nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione, che presentino progetti per
l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 8,
comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1
devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000
ovvero da almeno sei mesi all'atto della presentazione
della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei
territori di cui all'art. 2.
3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui
all'art. 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte
individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi
un unico socio».
«Art. 9 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in
agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui
all'art. 3, i giovani imprenditori agricoli, subentranti
nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che
presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di
iniziative nei settori di cui all'art. 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare
residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti,
anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.
3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei
territori di cui all'art. 2».
«Art. 11 (Soggetti beneficiari). - 1. A sostegno
dell'imprenditorialita' sociale possono essere ammesse ai
benefici di cui all'art. 3 le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di
nuove iniziative, nonche' per il consolidamento e lo
sviluppo di attivita' gia' esistenti nei settori indicati
all'art. 12, comma 1.
2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione
dei soci svantaggiati, devono essere composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione.
3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di
quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1
devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000
ovvero da almeno sei mesi, all'attodella presentazione
della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei
territori di cui all'art. 2. Nel caso di cooperative gia'
esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti
requisiti alla medesima data.
4. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede
legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati
all'art. 2.
«Art. 17 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di
favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere
ammessi ai benefici di cui all'art. 15 i soggetti
maggiorenni, privi di occupazione alla data di
presentazione della richiesta di ammissione e residenti,
alla data del 1° gennaio 2000 ovvero da almeno sei mesi,
all'atto della presentazione della domanda, nei comuni
ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art.
14, che presentino progetti relativi all'avvio di attivita'
autonome nei settori di cui all'art. 18, comma 1.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non
sono considerati soggetti privi di occupazione:
a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a
tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo
parziale;
b) i titolari di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;
c) i soggetti che esercitano una libera professione;
d) i titolari di partita IVA;
e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di
imprenditori;
f) gli artigiani.
3. Le iniziative agevolate devono avere sede
amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art.
14».
«Art. 23. (Disposizioni di attuazione). - 1. Alla
societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed
erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e
all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative
presentate ai fini della concessione delle misure
incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma
1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita
convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro il
sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente
decreto.
3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a
stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari
delle misure previste dal presente decreto.
3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di
cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui
al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle
predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel limite delle competenze statali ai sensi degli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6,
8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono
essere modificati con delibera del CIPE».
 
Art. 8-bis.
Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali
«Torino 2006» (( 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La societa' di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi »;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « nonche' per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,»;
c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: «relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: « nonche' a quelli di cui al comma 2 del presente articolo, »;
e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: « In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui la stessa si puo' avvalere possono altresi' procedere in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 10 milioni di euro. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7-septies del decreto
legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti.», convertito in legge, con modificazioni dall'art.
1, legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-septies (Interventi urgenti per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»). - 1. E' assegnato un
contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005 ad una
societa' a capitale interamente pubblico controllata da
Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono
partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed
il comune di Torino, direttamente o tramite societa' di cui
detengono la totalita' del capitale sociale».
2. La societa' di cui al comma 1 assume e coordina le
iniziative finalizzate ad un piu' efficace inserimento nel
contesto territoriale dei compiti e delle attivita' svolte
dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui
all'art. 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in
adempimento degli impegni contrattuali assunti nei
confronti del Comitato internazionale olimpico con il
contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. La
societa' di cui al comma 1 destina agli oneri di
funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al
comma 1 e successivi incrementi.
3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di
cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti
pubblici di cui al comma 1 nonche' degli enti e societa'
strumentali della regione Piemonte, della provincia di
Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla
realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli
allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni, nonche' per la realizzazione di
interventi temporanei correlati a quelli di cui all'art. 3
della citata legge n. 285 del 2000, funzionali allo
svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di cui al
comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del
Comitato di regia di cui all'art. 1, comma 1-bis, della
medesima legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni,
dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui
all'art. 2 della medesima legge.
4. All'art. 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «L'Agenzia esercita tale facolta'
anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la
realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro societa'
strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli
allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui
all'art. 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi
olimpici».
5. All'art. 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni, il comma 2-quater e' sostituito
dal seguente:
«2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo'
essere esercitata, mediante ordinanza che determina
altresi' in via provvisoria le indennita' di occupazione, a
seguito dell'approvazione da parte del-l'Agenzia del
progetto definitivo o della variante avente per oggetto
l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita'
definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono
determinate ai sensi del-l'art. 50 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del
fondo secondo le risultanze catastali e' notificato almeno
dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista
l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione
temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per
almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del
comune o dei comuni in cui e' sito il fondo. In caso di
irreperibilita' del proprietario del fondo la pubblicazione
ha valore di avvenuta notifica».
6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, relativi
agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni, nonche' a quelli di cui al comma
2 del presente articolo, di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti
dalla, normativa comunitaria e, per gli appalti di importo
inferiore a tale soglia, tutti i termini sono ridotti fino
ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di
qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata e'
consentito anche nei casi previsti dall'art. 7 della
direttiva 93/37/CEE, del 14 giugno 1993 del Consiglio. Le
varianti possono essere approvate anche in deroga ai limiti
previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, ed in assenza delle
autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti
richiesti dalla stessa legge. In relazione alla eccezionale
necessita' ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma
2, la societa' di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui
la stessa si puo' avvalere possono altresi' procedere in
deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e a
quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in
attuazione dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto legge
7 settembre 2001, n. 343, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401.
7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le
modalita' di funzionamento del Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per
coordinare il proprio operato con quello della societa' di
cui al comma 1.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse
disponibili sul Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui al comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«61. (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi
nelle medesime aree.) - 1. A decorrere dall'anno 2003 e'
istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti
con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla
legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le
risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni
legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo
autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale
di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di
400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno
2005».
 
Art. 9.
Dimensione europea per la piccola impresa
e premio di concentrazione
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione (( n. 2003/361/CE della Commissione, )) del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione e' attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, (( ovvero l'aggregazione fra singole imprese, )) deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato (( attivita' omogenee nel periodo d'imposta precedente )) alla data in cui e' ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo. (( 1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di piu' imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o piu' imprese da parte di altra impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attivita' imprenditoriali rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non puo' avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo. ))

2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (( e successive modificazioni. ))
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalita' di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo del regolamento CE n. 70/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001: «Regolamento (CE)
n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 010 del
13 gennaio 2001).
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni: «Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi».
«Art. 5 (Redditi prodotti informa associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni (Regolamento recante modalita' per
la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
presentano la dichiarazione unificata annuale. La
dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di cui all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione
unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi
della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel
medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad
euro 10.000, dai soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'art. 4 e
dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello
per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione
degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono
trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il
collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e'
gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione
ad un numero di soggetti non superiore a venti, si
avvalgono per la presentazione in via telematica del
servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui
al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
il servizio telematico Entratel. Il compenso non
costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei
compensi sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e'
adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT
nell'anno precedente.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
al-l'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione
delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto
dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura
del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma 11 del presente articolo».
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: (Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. l74.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1996 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986:
«Art. 96 (Interessi passivi). - 1. La quota di
interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il
reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive
accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
disposizione di legge speciale non concorrono a formare il
reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano
per il loro intero ammontare;
e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi
si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal
loro concorso alla formazione del reddito;
f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si
computano nella misura ivi stabilita;
g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi
in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei
commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
in deduzione».
- Si riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti
ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della
richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per
cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma».
 
Art. 10.
Disposizioni in materia di agricoltura
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (( e successive modificazioni, )) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. »;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;
d) il comma 10 e' (( abrogato; ))
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 .
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (( e successive modificazioni, )) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
c) le parole: « Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 (( rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2. ))
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilita' di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, (( nonche' di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, )) comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: « 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ».
9. Il Fondo (( per il risparmio idrico ed energetico )) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul (( fondo per lo sviluppo della )) meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, gia' destinate al (( Fondo per il risparmio )) idrico ed energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le finalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del programma di cui al presente comma, della societa' «Buonitalia» S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Regime speciale per i produttori
agricoli). - 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e
ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella a)
effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista
nell'art. 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo
risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile
delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione per i
passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate
nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano
attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di
mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri
molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri
soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di
prodotti in applicazione di regolamenti della Unione
europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le
associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai
sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni
di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o
partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione
o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per
legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla
vendita collettiva per conto dei produttori soci.
3. (Abrogato).
4. La detrazione forfettizzata non compete per le
cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto
derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il
cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime
ordinario.
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa
impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse
da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate
distintamente e indicate separatamente in sede di
liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per
la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto
delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione
annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare
le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i
cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono
emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui
all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata
applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e
registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i
produttori agricoli che esercitano la loro attivita'
esclusivamente nei comuni montani con meno di mille
abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti
ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle
rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel
periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I
produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a
quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di
fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di
conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39, di
versamento annuale dell'imposta con le modalita'
semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle
finanze da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei
precedenti periodi del presente comma cessano comunque di
avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente
di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire
a condizione che non venga superato il limite di un terzo
delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono
rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo,
secondo e terzo periodo del presente comma dandone
comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti,
alle cooperative o agli altri organismi associativi
indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita,
anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della
fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto
dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e'
consegnato un esemplare della fattura ai fini dei
successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque
marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro
costituite e relativi consorzi nonche' alle societa'
consortili e agli altri organismi associativi indicati al
comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le
cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli
articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le
cessioni intracomunitarie degli stessi compete la
detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante
l'applicazione delle percentuali di compensazione che
sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate
nel territorio dello Stato.
10. (Abrogato).
11. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo,
ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente articolo».
- Si riporta il testo dell'allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concementi le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Allegato I
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE
VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
Oli minerali:
benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
415.990 per mille litri;
oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
oli combustibili: lire 90.000 per mille kg [1];
oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg;
gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche:
birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato;
vino: lire zero;
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro
alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro.
Energia elettrica:
per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse:
oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg;
bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- Si riporta il testo dell'art. 66 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), come modificato dalla presente legge:
«Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1.
Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario
complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge,
contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale
con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme
associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di
investimenti aventi carattere interprofessionale, in
coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del
21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005».
La legge 28 ottobre 1999, n. 410: (Nuovo ordinamento
dei consorzi agrari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1999, n. 265.
- Si riporta il testo del comma 512 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle
imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1°
gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno
finanziario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione
finanziaria e' attribuita all'ISMEA. L'ISMEA senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei
diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche
dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle
leggi di cui al presente comma e' titolare in forza di
leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti
relativi alla gestione degli interventi trasferiti».
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), soppresso dalla
presente legge:
«45 (Fondo interbancario di garanzia). - 1. Le
operazioni di credito agrario possono essere assistite
dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di
garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma
e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali
si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti
degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle
contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in
rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla
garanzia.
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del
Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Presso il Fondo e' operante la Sezione speciale
prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla
Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.».
5. Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di
garanzia per il credito peschereccio, avente personalita'
giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria fideiussione a
fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in
favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art.
1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di prestazione delle garanzie previste dal
presente articolo, nonche' di quelle previste in attuazione
dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, tenuto conto delle previsioni contenute nella
disciplina del capitale regolamentare delle banche in
merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'art. 13 della citata legge n.
468 del 1978.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto ministeriale
30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' abrogato».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2003, n. 268 (Interventi urgenti a
favore del comparto agricolo colpito da eccezionali
avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella
Campania):
«Art. 1-bis (Fondo per il risparmio idrico ed
energetico). 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le
imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali,
istituito ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' attivata una specifica linea di
finanziamento, denominata «Fondo per il risparmio idrico ed
energetico», avente come finalita' il sostegno di
investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici
aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.
2. Le modalita' di concessione e di erogazione dei
contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonche' i
requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli
impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto,
di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche
agricole e forestali.
3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:
a) gli stanziamenti assegnati ad unita' previsionali
di base del Ministero delle politiche agricole e forestali
ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
b) le disponibilita' finanziarie accertate a
decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'art. 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui
al presente articolo».
- Si riporta il titolo della legge 27 ottobre 1966, n.
910: «Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel
quinquennio 1966-1970». (Pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 278).
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38):
«17 (Promozione del sistema agroalimentare
italiano). - 1. In raccordo con il Comitato per la
valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui
all'art. 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, la societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento
operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle
politiche promozionali di competenza nazionale, ha per
scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore
agroalimentare finalizzati a favorire la
internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi
la registrazione a livello internazionale di marchi
associati ai segni identificati delle produzioni di origine
nazionali e la loro tutela giuridica internazionale».
- Si riporta il testo del comma 42 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia S.p.a.
relative agli interventi di cui alla Del. CIPE 4 agosto
2000, [n. 90], e successive modificazioni, nonche' quelle
previste al punto 2 della Del. CIPE 2 agosto 2002, n.
62/2002, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 9, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
trasferite all'ISMEA».
La delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000: «Delibera
quadro su criteri e modalita' degli interventi, ex Ribs
S.p.a., di Sviluppo Italia S.p.a. - legge 7 agosto 1997, n.
266, art. 23» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 ottobre 2000.
 
Art. 10-bis.
Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (( 1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa' finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di formazione e consulenza alle cooperative nonche' di promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalentiagli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione del presente comma». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione), cosi' come sostituito dalla presente legge:
«Art. 17. - 1. E' istituito presso la sezione speciale
per il credito alla cooperazione un fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per
una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle
societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'art. 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa'
finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad
almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due
anni dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di
formazione e consulenza alle cooperative nonche' di
promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse
alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare
annualmente, in misura non superiore all'1 per cento,
risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo
12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati
nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto
dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce
le modalita' di attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'art.
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte
nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei
requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti
che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e
comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita'
per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende
in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse
finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita'
alla disciplina comunitaria in materia, per la
realizzazione di progetti di impresa. Le societa'
finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi
pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5».
 
Art. 10-ter.
Disposizioni per il settore agroalimentare (( 1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu' decreti, puo' affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA S.p.a. e' riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attivita', da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa societa' ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o piu' decreti, puo' trasferire alla societa' ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalita' stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorita' nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e' riconosciuta priorita' nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a., nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 66, commi 1 e 2 della
citata legge n. 289 del 2002:
«Art. 66. (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1.
Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario
complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge,
contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale
con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme
associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di
investimenti aventi carattere interprofessionale, in
coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 1° agosto 2003: reca «Criteri, modalita' e
procedure per l'attuazione dei contratti di filiera».
- Si riporta il testo del comma 93 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi
e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure
di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali e dei servizi da rendere
all'utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le amministrazioni che non provvedono entro il
30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso
alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono
alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le
previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3,
commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
data del 30 novembre 2004, le mobilita' che
l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
a processi di trasformazione o soppressione di
amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in
situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art.
35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive
dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da
definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 98».
- Si riporta il titolo della legge 16 marzo 1988, n.
88: «Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti
di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli.»
(Pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 23 marzo 1988, n.
69).
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 59 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000):
«4. Per garantire la promozione della produzione
agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche
che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono
nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti
biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a
denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla
ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti».
- Il regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio:
(Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del
29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 21 ottobre
2003, n. L 270.
- Si riporta il testo dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002):
«Art. 46. (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti
autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in
allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli
investimenti di cui al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria
sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e
gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di
cui al presente articolo.
5. I Ministri competenti presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo».
 
Art. 11.
Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalita' indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (( che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti. )) Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 e' (( abrogato; ))
b) dopo il comma 61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla (( data di entrata in vigore della presente disposizione»;
b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21,» e' inserita la seguente: «23,»;
b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;
b-quater) dopo il comma 23 e' inserito il seguente:
«23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004». ))

8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, (( nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonche' )) al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di societa' o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.
10. (( (Abrogato). ))
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, (( comma 1, )) lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004. (( 11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, gia' senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica. ))
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu' elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse (( dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte. ))
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi (( del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, )) la regione Sardegna, (( in coerenza con gli indirizzi e le priorita' del sistema energetico regionale, )) assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. (( Al concessionario e' assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. )) La regione Sardegna assicura la disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. )) Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte (( previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, )) ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento (( delle polveri e degli inquinanti gassosi, )) in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione (( del progetto; ))
d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilita' di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di attivita' finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351. (( 14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto di 65 milioni di euro.
14-quater. Le attivita' di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonche' quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attivita' di commercializzazione al minuto si intendono non piu' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti puo' essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi da 106 a 110,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge-finanziaria 2004):
«Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - 1-105.
(Omissis).
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del
tessuto produttivo nazionale, e' istituito il Fondo
rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio. Il fondo e' gestito da Sviluppo Italia Spa nel
rispetto della legislazione nazionale e comunitaria
vigente, per effettuare interventi temporanei e di
minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel
capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei
servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107
a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle regioni.
107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare
le risorse del fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere
o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote
di capitale di imprese produttive che presentino nuovi
programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalita' indicate
dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di
fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare
consolidamenti delle passivita' delle imprese, ne'
operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficolta'. La gestione del fondo di cui al
com-ma 106 e' soggetta alla disciplina di controllo
generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve
essere condotta secondo criteri tali da non determinare le
condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi
della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e
capitale di rischio. Il fondo non investira' in imprese
operanti in settori ai quali si applicano regole
comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonche'
nelle imprese di produzione, trasformazione o
commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I
del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente
medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa
nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli
interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal
CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque
anni, della partecipazione al capitale.».
- Si riporta il vigente dell'art. 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:
«30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2 - 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge n.
269 del 2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalle legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per: "confidi" i consorzi con attivita' esterna,
le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,
a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di
risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese
consorziate o socie per la prestazione mutualistica e
imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il
finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti
operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo
grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa'
cooperative, le societa' consortili per azioni, a
responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai
confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di
questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie
imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese determinati dai
relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro delle politiche agricole e forestali; per
"testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario; per «riforma delle societa», il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima
applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il
consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti
indicati all'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32,
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi possono essere prestate garanzie personali e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione
di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
"confidi", "consorzio, cooperativa, societa' consortile di
garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o
locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista dall'art. 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di
maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi
ai sensi del comma 9 possono sosteneme l'attivita'
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole
operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne'
fi-uiscono delle attivita' sociali, ma i loro
rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei
confidi con le modalita' stabilite dagli statuti, purche'
la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun
organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare minimo
previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal
comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno
di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma
dell'art. 2525 del codice civile, come modificato dalla
riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di
gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure in caso di
scioglimento del consorzio, della cooperativa o della
societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'art.
2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma
delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'art. 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di
cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, Fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20,
i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi
debbono associare complessivamente non meno di 5.000
imprese e garantire finanziamenti complessivamente non
inferiori a 300 milioni di euro.
21. I Fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'art. 2602
del codice civile le societa' consortili possono essere
costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un Fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale Fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un Fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di
finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma
22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti
versamenti e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia
indicati dai commi 25 e 28. I confidi, operanti nel settore
agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla
Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di
cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti
dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del
reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti
contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
conferito in una societa' per azioni, avente per oggetto
esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale
dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Il capitale sociale iniziale della
societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali. La societa' per azioni
assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia
proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali,
anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di
garanzia conservano il loro grado e la loro validita' in
capo alla societa' per azioni, senza necessita' di alcuna
formalita' o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce
agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale
sociale a norma dell'art. 2443 del codice civile con
offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle
societa' indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle
banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di
garanzia al fine del loro conferimento nella societa' per
azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo
statuto fissa altresi' un limite massimo di possesso
azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino
altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per
cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le
Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente
la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni
di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei
limiti delle risorse finanziarie attribuite.
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al
comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di
controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie
prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente
dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri soci,
intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie.
27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al
comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso
prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
28. (Abrogato).
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'art. 28 del testo unico bancario,
anche alle banche che, in base al proprio statuto,
esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia
collettiva dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli
articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. (Omissis).
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle
trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fmi del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri
devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne
estratti a proprie spese. il libro indicato nella lettera
a) puo' altresi' essere esaminato dai creditori che
intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei
singoli consorziati ai sensi dell'art. 2615, secondo comma
del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in
uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in
ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un
notaio.
37. (Omissis).
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del
codice civile, come modificato dalla riforma delle
societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice
civile, introdotti dalla riforma' delle societa', le
deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni
e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate
con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi
38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui la riserva o il Fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
47. Ai fmi dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo le
modalita' contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'art.
64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di
cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile
non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore deduzione
prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le
trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai
sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'art. 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di
secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione fmanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
decreto non comportano violazioni delle disposizioni del
codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario. La
Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della
sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti
dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro
tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'art. 155, comma
4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 155, comma 4-ter, del medesimo testo
unico bancario.
58. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
abrogato.
60. Nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
385».
61. Nell'art. 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini
professionali» sono sostituite dalle seguenti: "confidi, di
cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269".
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'art. 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni,
puo' essere concessa alle banche e agli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale
delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da
altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di
investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale
del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma
di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci
almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di
cui all'art. 106 del medesimo testo unico. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie
della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse,
nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di
determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di
insediamento degli organi sociali della societa' di cui al
comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
riguardanti il Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguame la natura a
quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.».
- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
concerne «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia».
- Si riporta il testo vigente dei commi 265, 266 e 267
dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«265. Gli interventi di reindustrializzazione e di
promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei
comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate
(provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate
nell'accordo di programma per la reindustrializzazione
dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del
presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158
del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e
aggiornato con decreto del presidente della Giunta
regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia
n. 23 del 31 maggio 2004, nonche' al comune di Marcianise
(provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al
comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.a. in
accordo con le rispettive regioni, potra' prevedere anche
interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di
aree industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede
interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione
degli investimenti nel settore delle industrie e dei
servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti
in materia di oneri generali del sistema elettrico e di
realizzazione, potenziamento, utilizzazione e
ambientalizzazione di impianti termoelettrici); convertito,
con modificazioni, della legge 17 aprile 2003, n. 83:
«Art. 1 (Oneri generali del sistema elettrico). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del
sistema elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo
del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e
conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di
interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli
per le forniture di energia elettrica previste dalle
disposizioni richiamate nell'art. 2, punto 2.4, della
Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti
dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita'
di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale
importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli
impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del
19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva 19 dicembre
1996, n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal
complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei
costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli
oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente
sostenuti fino al 1° gennaio 2010.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
1963, n. 730, reca: «Norme relative al trasferimento
all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita'
elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia
alla stessa Amministrazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, reca: «Attuazione del piano di disinquinamento del
territorio del Sulcis-Inglesiente.».
- La legge 27 giugno 1985, n. 351, reca: «Norme per la
riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 57 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 57 (Miniere del Sulcis). - 1. La gestione
temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata
alla "Carbosulcis S.p.A." viene mantenuta fino alla presa
in consegna delle strutture da parte del concessionario di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1994, n. 56, e comunque non oltre il 31 dicembre
1998.
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture
minerarie da parte del concessionario le agevolazioni
finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994,
possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a." per la
gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis,
nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede a stabilire, previa
formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita'
per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea
alla "Carbosulcis S.p.a." e le modalita' per l'utilizzo e
la rendicontazione delle stesse.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 15,
della citata legge n. 311 del 2004:
«15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento
degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di
intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, e' garantito anche mediante la limitazione dei
pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari
indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di
cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi
compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del
presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del
Ministero delle attivita' produttive: 2.750 milioni di
euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione
tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti
di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall'art. 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi
inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui
alla lettera a).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283 (Istituzione dell'Ente
tabacchi italiani):
«Art. 1 (Istituzione e compiti dell'Ente). - 1. E'
istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico
economico, con sede in Roma.
2. L'Ente svolge, dalla data di insediamento del
consiglio di amministrazione di cui all'art. 2, le
attivita' produttive e commerciali gia' riservate o
comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti
al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le
funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate
o conferite per effetto di disposizioni di legge
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che sia
disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle
altre leggi relative alle persone giuridiche private.
4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
5. L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro
delle finanze, che detta gli indirizzi programmatici.
6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi
dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione
di cui all'art. 2, con deliberazione dello stesso
consiglio, e' disposta la trasformazione dell'Ente in una o
piu' societa' per azioni. In caso di mancata adozione di
tale provvedimento, il Ministro delle finanze proroga con
decreto, per non piu' di tre mesi, il termine di cui al
primo periodo, eventualmente nominando un commissario per
gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In
caso di mancata trasformazione dell'Ente nel termine ultimo
previsto dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, dispone la
trasformazione dell'Ente con propria deliberazione, che
invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere
delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono
entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere
si intende espresso in senso favorevole. All'atto del
collocamento sul mercato delle azioni delle societa' deve
essere prevista la riserva di una parte delle stesse
all'azionariato diffuso.
7. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale, attivita' e servizi di
natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle
attivita' esercitate, anche in deroga alle disposizioni
dell'art. 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.».
 
Art. 11-bis.
Sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (( 1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del fondo nonche' di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 20,
della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita', istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita):
«20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,
ciascuna Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio,
informazioni e documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli
atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a
lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
del servizio da parte degli utenti, di sospendere
l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la
cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12, lettera g),
l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di
conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei
diretti a garantire. la continuita' dell'erogazione del
servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
funzionamento da parte del soggetto esercente il
servizio.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
 
Art. 11-ter.
Potenziamento delle aree sottoutilizzate (( 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga il medesimo rapporto di impiego»;
b) il comma 4-quinquies e' sostituito dal seguente:
«4-quinquies. ))
Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera (( a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verra' approvata per il successivo periodo».
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili gia' preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, e' esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento e' recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere gia' adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunita' europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
per il personale assunto con contratti di formazione
lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di
ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
a), i costi relativi al personale classificabili nell'art.
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice
civile;
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
di cui all'art. 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2,
lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione
finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli
interessi passivi determinata secondo le modalita' di
calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per
l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla
generalita' o a categorie dei dipendenti e dei
collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e
collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di
spese sostenute nel compimento delle loro mansioni
lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di
oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del
soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi
si considerano costi relativi al personale non ammessi in
deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base
imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art.
10-bis, comma 1.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile
di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle
indicate in detti articoli, se correlati a componenti
positivi e negativi del valore della produzione di periodi
d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le
plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali
non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda,
nonche' i contributi erogati a norma di legge con
esclusione di quelli correlati a componenti negativi non
ammessi in deduzione.
4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto
economico, i componenti positivi e negativi sono accertati
in ragione della loro corretta classificazione.
4-bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) Euro 8.000 se la base imponibile non supera
Euro 180.759,91;
b) Euro 6.000 se la base imponibile supera
Euro 180.759,91 ma non Euro 180.839,91;
c) Euro 4.000 se la base imponibile supera
Euro 180.839,91 ma non Euro 180.919,91;
d) Euro 2.000 se la base imponibile supera
Euro 180.919,91 ma non Euro 180.999,91.
4-bis. 1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a Euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a Euro 2.000 per ogni lavoratore
dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni
di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo
d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo
parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta
solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati
anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui
all'art. 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis. 1
sono ragguagliati all'anno solare.
4-ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, applicano
la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis. 1 sul valore
della produzione netta prima della ripartizione dello
stesso su base regionale.
4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'art. 3,
comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno
dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto
mediante occupati nel periodo d'imposta precedente, e'
deducibile il costo del predetto personale per un importo
annuale non superiore a 20.000 euro per ciascuno nuovo
dipendente assunto, e nel limite dell'incremento
complessivo del costo del personale classificabile
nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti
risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi
lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta;
la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun
periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino
a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga
il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in societa' controllate o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo
e' individuata con riferimento al personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato
nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con
riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati
nell'esercizio di tale attivita'. In caso di lavoratori
impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale
si considera, sia ai fini della individuazione della base
occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai
fini della deducibilita' del costo, il solo personale
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al
rapporto di cui all'art. 10, comma 2. Non rilevano ai fini
degli incrementi occupazionali i trasferimenti di
dipendenti dall'attivita' istituzionale all'attivita'
commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione
non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo
svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte
attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad
esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o
di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra
nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da
privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del
personale spetta limitatamente al numero di lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il
rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87,
paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3,
lettera c), del trattato che istituisce la Comunita'
europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a
finailta' regionale per il periodo 2000-2006 e da quella
che verra' approvata per il successivo periodo.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 61,
nonche' dell'allegato I, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
«Allegato I
ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO
PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel
Mezzogiorno.
Legge n. 208 del 1998, art. 1, comma 1, come integrata
dall'art. 73 della legge n. 488 del 2001, Fondo aree
depresse.
Legge n. 488 del 1999, art. 27, comma 11,
Autoimprenditorialita' e autoimpiego.
Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta
investimenti, come integrato dall'art. 10 del decreto-legge
n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria,
di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate.
Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta
incremento occupazione».
- La delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 concerne:
«Allocazione delle risorse per interventi nelle aree
sottoutilizzate - triennio 2003-2005 (Articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria
2003). (Deliberazione n. 16/2003)».
- La delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004,
concerne: «Ripartizione generale delle risorse per
interventi nelle aree sottoutilizzate - Quadriennio
2004-2007 (Deliberazione n. 19/2004)».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001):
«Art. 7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).
- 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il
1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il
numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e' concesso un credito di imposta. Sono
esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura
di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per
ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori
con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in
ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il
30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno
occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre
2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25
anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attivita' di
lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
siano portatori di handicap individuati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali
anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato
diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
comunque assegnata, il credito d'imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonche' dai
successivi decreti legislativi attuativi di direttive
comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni
del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti
definitividella magistratura contro il datore di lavoro per
condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate.
Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni,
decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori
imposte versate o del maggiore credito riportato e per
l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti
delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
10. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per
i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove
assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato da destinare a unita' produttive ubicate nei
territori individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle
regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito
d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a
lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo
la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore
credito di imposta di cui al presente comma si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del
6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purche' non venga superato il limite massimo
di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di societa' cooperative sono
equiparati ai lavoratori dipendenti.».
- Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, della legge 31 ottobre 2002,
n. 246, reca: «Misure urgenti per il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 88 del trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».
 
Art. 11-quater.
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
sulle prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea (( 1. La locuzione «le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni», di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalita' di effettuazione dell'ordine di acquisto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione gia' assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente puo' chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorita' estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 40, comma 3,
nonche' dell'art. 41, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia
di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'am-montare corrispondente
al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993
di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed
altre disposizioni tributarie), convertito, con
modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427:
«Art. 40 (Territorialita' delle operazioni
intracomunitarie). - 1-2. (Omissis).
3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato
dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei
confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero
di cessionari che non hanno optato per l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi
dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle
cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma
importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano
spediti o trasportati dal territorio ditale ultimo Stato.
4-9. (Omissis).».
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). -
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati
o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente
o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo
conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della successiva
lettera c). La disposizione non si applica altresi' se
l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro
non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in
quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma
dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio
n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla
direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e'
ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta
nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque
anteriormente all'effettuazione della prima operazione non
imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a) soppressa;
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
3- 4. (Omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413):
«Art. 21 (Termine per la proposizione del ricorso). -
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di
inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di
notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della
cartella di pagamento vale anche come notificazione del
ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della
restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), puo'
essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di
restituzione presentata entro i termini previsti da
ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla
restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione,
in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere
presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se
posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il
presupposto per la restituzione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) abrogata;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Abrogato)».
 
Art. 11-quinquies.
Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «ad eccezione di una quota» fino al termine del comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso societa' di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma e' fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operativita' di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati conseguiti.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi
assicurativi del commercio estero o piu' brevemente SACE
S.p.a. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.a.
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2-8. (Omissis).
9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, come definite
dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia
dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
Paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
10-17. (Omissis).
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e'
stata deliberata la distribuzione al Ministero
dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al
bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 10%
degli stessi che e' versata nel conto corrente di tesoreria
di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalita' ivi
previsti.
19-24. (Omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59):
«Art. 2 (Funzioni). - 1. L'istituto e' autorizzato a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali nella loro attivita' con
l'estero e di internazionalizzazione dell'economia
italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da
esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte
estera, destinati al finanziamento delle suddette
attivita', nonche' per i crediti dalle stesse concessi a
Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di
debiti di tali Stati.
2. L'istituto puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' con enti od imprese
esteri ed organismi internazionali.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definiti con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 4,
della legge 30 dicembre 2004, n. 312 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e
bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007):
«4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. -
Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni
di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata
superiore a ventiquattro mesi.».
 
Art. 12.
Rafforzamento e rilancio del settore turistico
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita' dell'Agenzia (( nazionale del turismo di cui al comma 2. )) Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, (( ed il sottosegretario con delega al turismo )) il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, (( e un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalita' indicate nel citato decreto. ))
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita' promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle attivita' di cui al comma 8, (( al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata; ))
e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, (( dello Stato, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, )) anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia (( sono in particolare previsti )) lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale (( e del turismo congressuale. ))
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, gia' avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalita' e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali. (( 8-bis. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle societa' da essa controllate per le proprie attivita' di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attivita' produttive puo' assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle societa' da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti. ))
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme gia' assegnate (( al progetto Scegli Italia )) con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito (( dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» )) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il
carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla
dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o
giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze
conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
un organo collegiale, denominato consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e
composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della
gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i
componenti del consiglio; previsione che il presidente
possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli
organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.».
- Il decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 28 maggio 2004 reca: «Utilizzo del Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore
informatico».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
«2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per
la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui
al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari
per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il
finanziamento relativo e' istituito il «Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore
informatico», iscritto in una apposita unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. (Omissis).
4. Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b),
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel
settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.».
 
Art. 13. Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il
potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al
reimpiego nonche' conferma dell'indennizzabilita' della
disoccupazione nei casi di sospensione dell'attivita' lavorativa.
1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, (( con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, )) sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, e' elevata a sette mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennita' e' elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attivita', dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, e' effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entita' dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilita' nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilita' territoriale finalizzati al reimpiego presso (( datori di lavoro privati ed )) al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in mobilita' o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, e' erogata una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al (( primo periodo, )) una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le relative modalita' attuative.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo e' altresi' incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei (( soggetti a cui e' attribuita la gestione )) dei programmi di sviluppo locale connessi».
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a (( 456,05 milioni )) di euro per l'anno 2005, 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e (( 0,35 milioni )) di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, (( ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, )) e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).
8. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, (( ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, )) che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attivita' di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non puo' superare sessantacinque giornate annue di indennita'. Per l'indennita' ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione dell'attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per l'impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, (( ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, )) per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione all'I.N.P.S. dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12.
12. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo (( e' sostituito dai seguenti: )) «I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. (( I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni;»; ))
b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni». (( 13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 1 e 42
della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria):
«Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a:
a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo
tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il
diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono
accreditati i contributi.
2-41. (Omissis).
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e
11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio).
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). -
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
"Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni",
il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19, primo comma
del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272
(Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la
tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e
sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con
l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la
natalita):
«In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di
lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due
anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel
biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione,
ha diritto a una indennita' giornaliera fissata in
relazione all'importo del contributo per l'assicurazione
disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione
precedente la domanda di restazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in
materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del
sistema informatico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale):
«Art. 7. - 1. In attesa della riforma del trattamento
di disoccupazione, delle integrazioni salariali,
dell'eccedenza di personale, nonche' dei contratti di
formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo
dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 13,
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e'
fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione.
2. La retribuzione di riferimento per la determinazione
della indennita' giornaliera di disoccupazione e' quella
media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore
alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e
provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio
del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al
numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori
di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento e'
quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore
alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e
provinciali di categoria. La percentuale di cui al comma 1
per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica
sulla retribuzione di cui all'art. 3, legge 8 agosto 1972,
n. 457, e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla
legge 25 luglio 1975, n. 402, sulla retribuzione
convenzionale determinata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai
contratti collettivi nazionali di categoria.
3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui
all'art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai
lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del
citato decreto-legge. Fermo restando il requisito
dell'anzianita' assicurativa di cui all'art. 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, hanno diritto alla indennita' ordinaria di
disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno
di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano
prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa,
per la quale siano stati versati o siano dovuti i
contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti
lavoratori hanno diritto alla indennita' per un numero di
giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque
non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito
delle giornate di trattamento di disoccupazione
eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro
prestate.
4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il
diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione e non
quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione,
il trattamento di cui al comma 1 e' corrisposto per un
numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i
predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini
pensionistici e quelle per le quali e' prevista la
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono
calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorche'
si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate. Per i
lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale
di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del
trattamento di cui al comma 1.
5. Per essere ammessi a beneficiare della indennita' di
disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono
presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego
domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il
30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il
requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3
devono corredare la domanda con apposita dichiarazione
rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle
giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione
corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare
ai lavoratori gia' occupati alle proprie dipendenze la
predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, e'
tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a
titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui
la dichiarazione si riferisce.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si
provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione
delle economie di gestione realizzate dalla separata
contabilita' degli interventi straordinari di cassa
integrazione guadagni degli operai dell'industria per
effetto dell'attuazione dell'art. 8 e, quanto a lire 207
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo
per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei
territori del Mezzogiorno".
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla
presente legge:
«155. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi
di settore entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2005 che recepiscono le intese intervenute in
sede istituzionale territoriale. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella
misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le
proroghe successive.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 25,
comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro):
«Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita). - 1.
Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si
applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al
sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in
materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2,
legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti
avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego
stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di collocamento, la percentuale degli
avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista
di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art. 27,
legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art.
9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli
articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate
non sono computate ai fini della determinazione del periodo
di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento
di un numero di giornate pari a quello dei giorni
complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art.
37, legge 9 marzo 1989, n. 88.».
«9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291
(Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e
sociali): «Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43
milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita'
dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o
piu' stabilimenti o parte di essi, il trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
puo' essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi nel
caso di programmi, che comprendono la formazione ove
necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori,
qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano
di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalita'
il Fondo per l'occupazione e' integrato di 43 milioni di
euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. All'art. 3, comma 137, quarto periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "nel limite
complessivo di spesa di 310 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di spesa
di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il 31 dicembre
2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita'
pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai
sensi dell'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono accreditati i contributi
figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi
di fruizione della indennita' stessa. Al relativo onere,
valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468
del 1978.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, comma 9
della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse
per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
1991-1993):
«9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei
datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di
assunzioni con contratto a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da un periodo
uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate
in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i
contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati
nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei
mesi. A tal fine sara' costituita in ogni regione apposita
lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate
con richiesta nominativa, secondo le modalita' indicate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma effettuate da imprese operanti nei territori
del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi
previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei
mesi.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro):
«5. La durata del programma per crisi aziendale non
puo' essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione
per la medesima causale non puo' essere disposta prima che
sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo
alla precedente concessione.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 4 e 8
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
«Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. Per gli anni
1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua,
sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure
straordinarie di politica attiva del lavoro intese a
sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 cosi'
individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano
rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di
lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la
Commissione delle Comunita' europee.
1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di
cui al comma 1 si tiene altresi' conto:
a) della presenza di crisi territoriali di
particolare gravita' o di crisi settoriali strutturali con
notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo
riferimento ai criteri gia' definiti sulla base della
legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo
ritardato o di depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione,
di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado
sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione
e difesa del patrimonio storico e artistico.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla
promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione
con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo,
comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di
servizi terziari e di edilizia abitativa
economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai
datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita'
lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni
crescenti che non possono comunque superare
complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle
finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di
cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le
iniziative di cui al comma 5, in base alla entita' del
numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di
cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi
assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei
termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni
collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo
l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di
prima applicazione la domanda e' presentata entro il
20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il
31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura
massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%
rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi
previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la
personale responsabilita' del datore di lavoro ovvero
imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio
viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti
produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico
calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante
il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o
sospensioni di personale avente analoghe qualifiche
professionali, nonche' in quale misura le assunzioni
riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a
tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni
regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi
di comuni e con enti, societa', cooperative o consorzi
pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacita'
tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonche'
con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma
1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti
all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e
strumenti di gestione attiva della mobilita' e dello
sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di
valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati
conseguiti.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.
7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per
la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato
del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e
offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le
attivita' di cooperazione tra i servizi per l'impiego
comunitari, verranno versati all'entrata dei bilancio dello
Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed
appositamente autorizzate a tal fine.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo in quello successivo.».
«Art. 4 (Norme in materia di politica dell'impiego). -
1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere
iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche
artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che
occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato
motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta dalla
comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito
dall'art. 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108.
Possono altresi' essere iscritti i lavoratori licenziati
per riduzione di personale che non fruiscano
dell'indennita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223. L'iscrizione, che non da' titolo al
trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione
dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione
circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica
che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono
a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la
richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli
adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223.
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di
mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223 e che non beneficiano dell'indennita' di mobilita' di
cui all'art. 7 della predetta legge, sono cancellati dalle
liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art. 7,
commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennita' in
base all'eta' e all'ubicazione dell'unita' produttiva di
provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le societa'
cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano
nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non
abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi
precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di
acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e
indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che
abbiano fruito del trattamento straordinario di
integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non
continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno
sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui
all'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi,
sulla base dell'eta' del lavoratore al momento
dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi
la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e'
pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle
misure previste per la generalita' dei lavoratori. All'art.
20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono
soppresse le parole da "nonche' quelli" a "d'integrazione
salariale".
4-5. (Omissis).
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni
dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 5, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si
applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste
di mobilita' di cui all'art. 6, legge 23 luglio 1991, n.
223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto
del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di
integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti
nelle liste di mobilita', possono ripartire, tra le
predette categorie, ai sensi dell'art. 5 della legge
28 febbraio 1987, n. 5, la percentuale degli avviamenti a
selezione riservata agli appartenenti alle categorie
medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese per
la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante
lavoratori che godono dell'indennita' di mobilita' ai sensi
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7-bis. I progetti socialmente utili di cui al
decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono
essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono
dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque
essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i
beni culturali e ambientali.
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui
all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa,
rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi
per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base
dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal
comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo,
sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una
relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli
interventi sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme,
sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno
1993; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette
relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al
CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di
Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di
cui al presente articolo, le eventuali disponibilita' non
utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al
decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal
decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla
legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10-11. (Omissis).
11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della
trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a
privata, devono procedere alla copertura delle aliquote
d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482,
possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al
predetto obbligo. L'autorizzazione e' rilasciata, a
domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento
dell'obbligo di copertura delle aliquote con il
mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle
imprese, secondo modalita' determinate con decreto del
Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si e' gia'
verificata la trasformazione, devono presentare la domanda
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Gli altri datori di
lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei
mesi dalla data della trasformazione della loro natura
giuridica.
11-ter. Le societa' cooperative ed i loro consorzi che
siano stati cancellati dal registro prefettizio delle
cooperative ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione
nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto presentino la relativa domanda corredata
dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo art.
19.».
«Art. 8 (Norme in materia di licenziamenti collettivi).
- 1. (Omissis).
2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che
si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di
non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le
riduzioni di personale, possono regolare il comando o il
distacco di uno o piu' lavoratori dall'impresa ad altra per
una durata temporanea.
4. La disposizione di cui all'art. 24, comma 1, ultimo
periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta
nel senso che la facolta' di collocare in mobilita' i
lavoratori di cui all'art. 4, comma 9, della medesima legge
deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della
procedura di mobilita' entro centoventi giorni dalla
conclusione della procedura medesima, salvo diversa
indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo art.
4, comma 9.
4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore
delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale il decreto di cui all'art. 7 della
legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli
articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio
1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento
anche all'attivita' espletata presso l'impresa di
provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire
3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per
l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo
concesso alla regione Calabria di cui all'art. 3, comma 9,
del presente decreto.
5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione
dell'attivita' di unita' produttive con oltre cinquecento
dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le
unita' produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi
di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento straordinario
di integrazione salariale, il trattamento straordinario di
integrazione salariale e' concesso, su richiesta
dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per un periodo non
superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata
complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'art. 1,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma
5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in
mobilita' dei lavoratori interessati sono sospesi sino al
termine del periodo di durata del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che
in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione
ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge
23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in
funzione delle esigenze tecniche produttive ed
organizzative, e' disposta senza meccanismi di rotazione.
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di
cui al comma 5, perche' ne tenga conto in sede di
svolgimento della propria attivita' concessiva, fermi
restando i trasferimenti dallo Stato all'I.N.P.S. a titolo
di integrazione salariale.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 ed al
comma 4 dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpretano nel senso che il mancato versamento delle
mensilita' alla gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88 non comporta la sospensione
della procedura di mobilita' di cui al medesimo art. 4 e la
perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a
percepire l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per
consentire la realizzazione nelle aree di intervento e
nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi
programmi di reindustrializzazione, di interventi per la
creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione
dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per
l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni
statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a
livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione
dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso
interventi volti alla creazione di infrastrutture
tecnologiche, in relazione ai connessi effetti
occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo
sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi
per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria
del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma
1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle
iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi
occupazionale in essere, sono indicati i criteri di
priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori
industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei
soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di
sviluppo locale connessi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di
promozione industriale partecipate dalle societa' per
azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da
enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.a.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1
sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1
possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni
pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati,
della quota di finanziamento a carico del bilancio dello
Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge
16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 118, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
della formazione professionale continua, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in
parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche'
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le
parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono
stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani
individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province
autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 49 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 49 (Apprendistato professionalizzante). - 1.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con contratto di apprendistato professionalizzante, per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di
base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di
eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da
conseguire, la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque
essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione oggetto del contratto, del
piano formativo individuale, nonche' della eventuale
qualifica che potra' essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118
del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di
durata di cui al comma 3;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale,
interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore
per anno, per la acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche
in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a
quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.
5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale
prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato
professionalizzante e' rimesse ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.».
 
Art. 13-bis. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (( 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950. n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;
2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni»; e sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennita' di anzianita»;
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile»;
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: «13,» e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola: «Non» e le parole: «Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica»; nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono perseguire».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 52 e 55
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
Pubbliche Amministrazioni), come modificati dalla presente
legge:
«Art. 1 (Insequestrabilita', impignorabilita' e
incedibilita' di stipendi salari pensioni ed altri
emolumenti). - Non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti
articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i
salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le
gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i
compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i
comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico
sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza
dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome
per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese
concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o
di trasporto nonche' le aziende private corrispondono ai
loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra
persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata
nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche
il personale dipendente dal Segretario generale della
Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.
I pensionati pubblici e privati possono contrarre con
banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote
della pensione fino al quinto della stessa, valutato al
netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le
pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione
corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni
equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le
pensioni e gli assegni di' invalidita' e vecchiaia
corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito
in caso di decesso del mutuatario.».
«Art. 52 (Impiegati e salariati a tempo indeterminato o
con contratti collettivi di lavoro). - Gli impiegati e
salariati delle amministrazioni indicate nel precedente
articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma
della legge sui contratto d'impiego privato od in base a
contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di
quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per
un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano
addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti
di stipendio o salario fisso e continuativo.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati
assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del
quinto dello stipendio o del salario non puo' eccedere il
periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve
ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in
essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica
il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409,
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del
presente testo unico, di durata non inferiore a dodici
mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia
carattere certo e continuativo. La cessione non puo'
eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali
soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
all'art. 545 del codice di procedura civile.».
«Art. 55 (Applicabilita' di disposizioni del titolo II
- Estensione degli effetti della cessione nei casi di
cessazione dal servizio - Eccezioni). - Per le operazioni
di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario
contemplate nel presente titolo, quando non sia
diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in
quanto sia applicabili, le norme contenute negli
articoli 7, 14, 23, 24, 29, primo comma, 35, primo comma,
38, primo e secondo comma, 39, 40, primo e terzo comma, 42,
43 e 47, commi primo, terzo e quarto, sostituendosi
all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze
l'impiegato o salariato cedente presta servizio.
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di
stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi
effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche
sulle indennita' che siano dovute agli impiegati o ai
salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul
contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di
lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed
aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio
decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge
2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del "Fondo per le
indennita' agli impiegati" previsti dagli articoli 1 e
seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei
confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti,
dall'art. 14 del decreto stesso.
Si possono perseguire le indennita' premio di servizio
conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per
assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati
di cui al presente titolo.».
 
Art. 13-ter.
Contributi agricoli. (( 1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005. ))
 
Art. 14.
ONLUS e terzo settore
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, (( e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, )) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma i la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le. operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibiita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali »;
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le erogazioni liberali a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, (( delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, )) ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;».
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento. (( 8-bis. il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1,
S.O.,:
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa' cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2-7. (Omissis).
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1087, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'art. 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'art. 25, comma 1.
10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300:
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O. come modificato dalla presente legge:
«Art. 100 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese
relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non
superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1, nonche' i contributi, le
donazioni e le oblazioni di cui all'art. 10, comma 1,
lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali a favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario per un ammontare complessivo non superiore
all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che
effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da'
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409; ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero
utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di
impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori
e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate nell'art. 154, comma 4, lettera a), effettuate per
sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalita' di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi
di ricerca scientifica nel settore della sanita'
autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate.
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di
istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni
legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle
spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1,
anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalita'
statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 95 non sono
ammesse in deduzione».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.:
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte dirette). - 1. Nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa
puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della maggior imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta
ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di
un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori
imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
degli articoli 36-bis) e 36-ter) del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la
deduzione compete per un importo complessivamente non
superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i
predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche
collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai
fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si
tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro
ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1; dei
contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo
stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri
soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono
a carico, della condizione di destinazione delle quote di
TFR alle forme pensionistiche complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in
lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni
2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001). Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
«Art. 59 (Acquisto di beni e servizi a rilevanza
regionale degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di
realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza
regionale alle migliori condizioni del mercato da parte
degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica promuove
aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie
comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli
ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale
stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio
nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli
enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. [Alle regioni, alle aziende
sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488]. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le medesime procedure di cui allo stesso
art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento
a rete delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati
conseguiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2002, n. 305, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche). - 1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) - d) (Omissis).
2. All'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito»
sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di
cui all'art. 10-bis del medesimo testo unico,».
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito
complessivo per l'anno 2003 e per l'anno 2004, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono
applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
vigore al 31 dicembre 2002, se piu' favorevoli.
4. La deduzione di cui all'art. 10-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della
determinazione della base imponibile delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo
restando, comunque, quanto previsto dall'art. 50, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto,
compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003,
per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro,
per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al
31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di
trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
oggetto degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in
parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a
75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita,
rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo .
6. All'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; all'alinea del
comma 1 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
determinati i criteri per l'attribuzione alle persone
fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita'
educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare
presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.
7-bis. (Abrogato).
7-ter. In attesa della regolamentazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della legge
28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe
delle scuole secondarie superiori statali continuano ad
essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.
8. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui
all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i
costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita'
qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di
diritti costituzionalmente riconosciuti».
9. Sono indeducibili ai sensi dell'art. 75 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i
costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati,
anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti,
allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione
di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di
reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente
articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno
inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti
arretrati di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
11. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 i redditi derivanti
da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito
complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'art. 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: «Per le
prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e'
commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese di produzione del reddito».
13. Al comma 4 dell'art. 30 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA
afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2003».
 
Art. 14-bis.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano (( 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. ))
 
Art. 14-ter.
Abrogazione di norme (( 1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l'articolo 10 del decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L'attivita' di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive puo' essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169
(Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e dello
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il
riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 1998, n. 125, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse.).
- 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con
il Ministero per le politiche agricole, con gara da
espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni
per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a
totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'
con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla
solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed
efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione
delle scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed
accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata
distribuzione sul territorio secondo parametri programmati
e controllabili;
c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione
stabilita per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi
decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il
concessionario in funzione dei costi di avviamento;
e) garanzia della liberta' di concorrenza e di
mercato mediante la previsione di parametri volti ad
impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati
tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite
a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di
scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
f) previsione di modalita' di controllo centralizzato
ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi
finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari
di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria
di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione
del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la
gestione delle scommesse strumenti informatici conformi
alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro
delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con
il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
g) riserva, nel primo piano di potenziamento della
rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento
delle concessioni da attribuire con gara in favore di
soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano
esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a
dieci anni;
h) durata di sei anni.
2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre
di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che
saranno messe a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono
rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per
l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile.
4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli
all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli
ippodromi stessi.
5. L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito ad un
unico concessionario.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le
convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al
presente regolamento.
7. Il trasferimento della concessione e' consentito
previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con
il Ministero per le politiche agricole.
8-9. (Abrogati)».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 (Regolamento recante
norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3,
comma 230, della legge n. 549 del 1995), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse) -
1. Il CONI puo' attribuire, con gara da espletare secondo
la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per
l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore
nazionale e a quota fissa a persone fisiche, societa' ed
altri enti con idonei e comprovati requisiti anche in
ordine alla solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti
criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed
efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione
delle scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed
accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata
distribuzione sul territorio secondo parametri programmati
e controllabili;
c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione
stabilita per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi
decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il
concessionario in funzione dei costi di avviamento;
e) garanzia della liberta' di concorrenza e di
mercato mediante la previsione di parametri volti ad
impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati
tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite
a ciascuna persona fisica, societa' o altri enti e del
Volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
f) previsione di modalita' di controllo centralizzato
ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi
finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari
di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria
di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione
del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la
gestione delle scommesse strumenti informatici conformi
alle specifiche tecniche stabilite con decreto del
Ministero delle finanze;
g) durata non inferiore a sei anni;
h) l'accettazione delle scommesse avviene nei locali
nei quali non si svolgono attivita' diverse dalla
accettazione di scommesse.
2. Il CONI, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica
il piano delle concessioni che intende mettere a gara
nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono
rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1.
4, Con decreto del Ministro delle finanze sono
approvate, su proposta del CONI, le convenzioni tipo che
accedono alle concessioni di cui al presente regolamento,
anche nella ipotesi di cui al comma 9.
5. Il trasferimento della concessione e' consentito
previa autorizzazione del Ministero delle finanze.
6. (Abrogato).
7. Il CONI affida la gestione delle scommesse a
totalizzatore o a quota fissa ai singoli soggetti di cui al
comma 1, con propria delibera. La gestione delle scommesse
a quota fissa e' affidata ad almeno due concessionari.
8. Il CONI, nel caso di singole concessioni a diversi
soggetti, provvede all'autorizzazione di tutti i punti di
accettazione.
9. Il CONI effettua direttamente la gestione del
totalizzatore nazionale oppure l'affida a terzi con gara da
espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria. E'
vietata la partecipazione alla gara ai soggetti ai quali e'
affidata, ai sensi dei commi precedenti, la concessione per
l'esercizio delle scommesse.
10. Non e' ammessa la contemporanea titolarita', anche
parziale, diretta o per interposta persona, di
partecipazioni in societa' sportive di all'art. 10 della
legge 23 marzo 1981, n. 91, e di concessioni per
l'accettazione delle scommesse.».
- L'art. 10 del decreto del Ministero delle finanze 7
aprile 1999, abrogato dalla presente legge, recava: «Regole
della concorrenza».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1931, n. 146.
 
Art. 15.
Copertura finanziaria (( 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25 milioni di euro per l'anno 2005, 472,750 milioni di euro per l'anno 2006, 378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno 2007;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, e' iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- L'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468
recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio» e' il seguente:
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
«Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni»,
il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.»
- La tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Legge finanziaria 2005) reca: «Stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua e' demandata alla legge finanziaria».
- Il comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307 e' il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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