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| Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 19 maggio 2005 |  | Approvazione  delle  disposizioni  per  l'applicazione degli studi di settore   ai   contribuenti  che  esercitano  due  o  piu'  attivita' d'impresa,   ovvero  una  o  piu'  attivita'  in  diverse  unita'  di produzione o di vendita. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
 Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
 Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
 Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
 Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146  del  1998,  il  quale  prevede che con i decreti di approvazione degli  studi  di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
 Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non applicabilita' degli studi di settore;
 Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha  istituito  la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
 Visti  i  decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati  gli  studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore  delle  manifatture,  del  commercio,  dei  servizi  e  delle attivita' professionali;
 Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  57  del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
 Visto l'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha  previsto  la  facolta'  di  avvalersi  del  regime  fiscale delle attivita'  marginali  per  alcune  categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;
 Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non applicabilita'  degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  d'impresa ovvero una o piu' attivita'  in  diverse  unita' di produzione o di vendita in presenza delle  quali  si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;
 Acquisito  il  parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002,  supplemento  ordinario,  con  il  quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in  diverse  unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 18 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178 del 2 agosto  2003,  con  il  quale  sono  stati  approvati i criteri per l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita'  di  produzione  o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 14 luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  169 del 21 luglio  2004,  con  il  quale  sono  stati approvati i criteri per l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita'  di  produzione  o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;
 Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
 Decreta:
 Art. 1.
 Criteri per l'applicazione degli studi di settore
 1.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  due  o piu' attivita'  d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita'  di  produzione  o  di  vendita  e che svolgono esclusivamente attivita'  per  le  quali  si  applicano  gli  studi di settore anche congiuntamente  ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a   ricavo   fisso,  si  applicano,  a  partire  dall'anno  2004,  le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
 2.  Nei  confronti  dei  contribuenti  indicati  al  comma  1,  che esercitano   attivita'  comprese  negli  studi  di  settore  indicati nell'elenco  di  cui  all'allegato  1,  gli  elementi  necessari alla definizione   presuntiva   dei   ricavi   e  dei  corrispettivi  sono determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica di cui all'allegato  2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle  variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate  in  allegato  ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione  della  congruita'  dei  ricavi  dichiarati e' effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.
 |  |  |  | Art. 2. Studio di settore TG36U
 1.  Lo  studio  di  settore TG36U (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie  e  birrerie con cucina, codice attivita' 55.30.A; servizi di ristorazione  in  self-service,  codice attivita' 55.30.B; ristoranti con  annesso  intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.30.C; ristorazione  con  preparazione  di cibi da asporto, codice attivita' 55.30.2),  approvato  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente  alle  predette  attivita',  una  o  piu'  delle  seguenti attivita' complementari:
 a) bar e caffe', codice attivita' 55.40.A;
 b) bottiglierie   ed   enoteche   con   somministrazione,  codice attivita' 55.40.B;
 c) bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.40.C;
 d) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita' 55.30.4.
 2.  Il  comma 1 si applica, in presenza di attivita' complementari, se  i  ricavi  delle  attivita'  oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
 3. Lo studio di settore TG36U si applica, alle condizioni stabilite nei   precedenti  commi,  anche  in  presenza  di  ricavi,  ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio  e  ricavo  fisso,  ad  esclusione  di  quelli  derivanti dalla vendita,  in  base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici,  anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
 4.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai commi precedenti non si applicano i criteri  approvati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.
 |  |  |  | Art. 3. Studio di settore TG37U
 1.  Lo  studio  di  settore  TG37U  (bar e caffe', codice attivita' 55.40.A;   bottiglierie  ed  enoteche  con  somministrazione,  codice attivita'  55.40.B;  bar,  caffe'  con  intrattenimento e spettacolo, codice    attivita'    55.40.C;    gelaterie    e   pasticcerie   con somministrazione,  codice  attivita'  55.30.4), approvato con decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2005, si applica anche   ai   contribuenti  che  svolgono,  unitamente  alle  predette attivita', una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
 a) ristoranti,   trattorie,  pizzerie,  osterie  e  birrerie  con cucina, codice attivita' 55.30.A;
 b) servizi  di  ristorazione  in  self-service,  codice attivita' 55.30.B;
 c) ristoranti  con  annesso  intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.30.C;
 d) ristorazione  con  preparazione  di  cibi  da  asporto, codice attivita' 55.30.2.
 2.  Il  comma 1 si applica, in presenza di attivita' complementari, se  i  ricavi  delle  attivita'  oggetto dello studio sono prevalenti rispetto    a   quelli   derivanti   dall'insieme   delle   attivita' complementari.
 3. Lo studio di settore TG37U si applica, alle condizioni stabilite nei   precedenti  commi,  anche  in  presenza  di  ricavi,  ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio  e  ricavo  fisso,  ad  esclusione  di  quelli  derivanti dalla vendita,  in  base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici,  anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
 4.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai commi precedenti non si applicano i criteri  approvati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 maggio 2005
 Il Ministro: Siniscalco
 |  |  |  | Allegato 1 
 ----> vedere ALLEGATO da pag. 10 a pag. 11 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 CRITERI  PER  L'APPLICAZIONE  DEGLI  STUDI  DI  SETTORE IN VIGORE DAL
 PERIODO D'IMPOSTA 2004 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA
 
 Nota tecnica e metodologica 1. Premessa.
 Il   decreto   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999,  n.  304,  ha  stabilito  criteri  e  modalita'  di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
 In  particolare,  il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione  separata  dei  citati  componenti per i contribuenti che esercitano  due  o  piu'  attivita'  di impresa, per le quali trovano applicazione  gli  studi di settore, non comprese nello stesso studio di  settore  (cosiddette  «imprese multiattivita»), ovvero una o piu' attivita'  di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore,  in  diverse  unita'  di produzione o di vendita (cosiddette «imprese multipunto»).
 I  contribuenti,  nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti   ai   fini   dell'applicazione  degli  studi  di  settore, provvedono:
 a   indicare  separatamente  i  ricavi  relativi  alle  diverse attivita'   d'impresa   esercitate  ovvero  alle  diverse  unita'  di produzione o di vendita;
 ad  attribuire  alle  diverse  attivita'  d'impresa  esercitate ovvero  alle  diverse unita' di produzione o di vendita, i componenti direttamente  afferenti  e  quelli  promiscui  ripartiti  in  base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
 ad  indicare  in  maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire  nelle  diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero nelle diverse  unita'  di  produzione  o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.
 Il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha  stabilito  i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
 Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:
 1)  neutralizzazione  delle  componenti  promiscue, annotate in maniera  indistinta,  relative  ad  attivita'  di  vendita  di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
 2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta,  ed  attribuzione delle relative quote parti alle singole attivita' o alle singole unita' di produzione o di vendita;
 3) analisi della congruita' nel caso di annotazione separata;
 4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata. 2. Definizione  della  tabella  con  i  valori  delle incidenze delle variabili sui ricavi.
 Per  l'applicazione  degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta   2004   nel   caso   di  annotazione  separata,  e'  stata appositamente  predisposta  la  tabella  con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
 Le  variabili contabili per cui e' stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:
 costo del venduto;
 costo per la produzione di servizi;
 costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
 valore dei beni strumentali;
 spese per lavoro dipendente;
 spese per acquisti di servizi;
 valore medio del magazzino1.
 Nella  predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi  di  settore in vigore dal periodo d'imposta 2004, per ciascuna impresa,  ognuna  delle  variabili  contabili  e' stata rapportata ai ricavi;  per  singolo  studio  di  settore,  e'  stata  analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile2 sui ricavi ed e' stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.
 L'elaborazione e' stata condotta:
 sui   dati   contenuti   nei   questionari  utilizzati  per  la definizione degli studi di settore;
 sui  dati  contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di  settore  presenti  in  Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.
 Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2004 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
 1)  Il valore medio del magazzino e' pari a (esistenze iniziali + rimanenze  finali)/2.  Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono  «a  merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale».
 2)  Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.
 |  |  |  | Allegato 3 
 ----> vedere ALLEGATO da pag. 13 a pag. 14 della G.U. <----
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