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| Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | COMUNICATO |  | Disciplinare per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella comunita' - Campagne 2004-2005 e 2005-2006. |  | 
 |  |  |  | Art. 1. Condizioni dell'offerta
 Lo  zucchero  offerto  all'intervento deve rispondere ai seguenti requisiti relativi alla natura e all'origine dello zucchero:
 a) lo  zucchero bianco o grezzo deve essere zucchero di quota A o  B  prodotti  da  un  beneficiario  di una quota di base, affinche' l'offerta sia valida per l'AGEA;
 b) prodotti,    nel    corso    dello    stessa   campagna   di commercializzazione  (1° luglio  -  30  giugno)  nella quale e' stata presentata  l'offerta;  tuttavia  gli  zuccheri  prodotti  durante la campagna  di  commercializzazione  immediatamente  precedente  quella dell'offerta   possono   essere  ancora  offerti  fino  al  31 agosto successivo alla campagna stessa;
 c) essere   di   proprieta'  dell'offerente  al  momento  della presentazione  dell'offerta  e  non  essere  stato,  precedentemente, oggetto di una misura d'intervento mediante acquisto.
 Ogni   offerta  di  zucchero  all'intervento  e'  presentata  con riferimento ad una partita. Si intende per partita un quantitativo di zucchero  di  500  tonnellate,  avente la stessa qualita' e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio. Tuttavia,  se l'interessato intende offrire un quantitativo maggiore, la  parte  eccedente  500 tonnellate o un suo multiplo e' considerata costituente una partita.
 Al  momento  dell'offerta,  l'intero quantitativo presentato deve essere depositato in un magazzino riconosciuto dallo Stato membro.
 Lo  zucchero offerto all'intervento deve riferirsi esclusivamente a zuccheri in cristalli di qualita' sana, leale e mercantile.
 Inoltre,   detti   zuccheri   debbono  rispondere  alle  seguenti condizioni:
 zucchero  bianco:  presentare  un  tenore  di umidita' uguale o inferiore allo 0,06% facilmente scorrevole;
 zucchero   greggio  di  canna:  presentare  un  rendimento  non inferiore  all'89%  e  avere  un fattore di sicurezza non superiore a 0,30;
 zucchero  greggio di barbabietole: presentare un rendimento non inferiore  all'89%,  avere  un valore PH al momento dell'accettazione dell'offerta  non  inferiore  a  7,9,  avere un contenuto di zucchero invertito  non  eccedente lo 0,07%, possedere una temperatura che non presenti  alcun  rischio  per  la  buona conservazione, presentare un fattore  di  sicurezza  non  superiore  a  0,45  quando  il  grado di polarizzazione  e'  uguale  o  superiore  a  1997 ovvero un tenore di umidita'  non  eccedente  l'1,4% quando il grado di polarizzazione e' inferiore a 97.
 Il fattore di sicurezza e' stabilito dividendo la percentuale del tenore  di  umidita' dello zucchero considerato per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.
 |  |  |  | Art. 2. Offerta
 L'offerta,  redatta  secondo  gli  schemi allegati (all. I - II), spedita  o  trasmessa  tramite telefax (0649499761), con l'obbligo di inviare  senza  indugio  l'originale,  deve  essere  sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore da lui delegato con procura speciale, indirizzata all'AG.E.A. Ufficio Ammassi pubblici, privati e alcool - via Torino, 45 - 00184 Roma, e indicare:
 a) denominazione   e/o  ragione  sociale  dell'offerente,  sede legale, partita IVA e codice fiscale, cognome, nome, qualifica, luogo e   data  di  nascita  del  legale  rappresentante,  o  nel  caso  di procuratore  anche originale della procura speciale, codice fiscale e partita IVA;
 b) il  magazzino riconosciuto, iscritto all'Albo dei depositari dell'AG.E.A.,  in  cui  si  trova  depositato  lo zucchero al momento dell'offerta;
 c) la  capacita'  di  svincolo  dal  magazzino  e, se del caso, quella  di  insaccamento  che  vengono  garantite per il ritiro dello zucchero offerto;
 d) la quantita' netta di zucchero offerto;
 e) la  natura  e  qualita' dello zucchero offerto e la campagna saccarifera durante la quale e' stato prodotto;
 f) il modo di presentazione dello zucchero sfuso o in sacchi.
 L'offerta    deve   essere   corredata   da   una   dichiarazione dell'offerente  attestante  che  lo  zucchero  in  causa non e' stato oggetto  in  precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto, e'  di proprieta' dell'offerente, non e' oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi, non e' gravato da altri limiti di disponibilita' e risponde ai requisiti di cui all'art. 4 paragrafo 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1262/2001.
 L'offerta  e'  vincolante  per  un  periodo  di tre settimane dal giorno  di  presentazione  all'AG.E.A. e, per l'esatta determinazione della  decorrenza  del suddetto termine, fa fede la data dell'ufficio accettazione dell'AG.E.A. e/o della data del telefax.
 Previo accordo con l'AG.E.A. l'offerta puo' essere ritirata entro detto periodo di tre settimane. Non piu' tardi della fine del periodo del   suddetto   termine   di   tre   settimane,  l'AG.E.A.  comunica all'offerente l'accettazione o il rifiuto dell'offerta, se dall'esame della  stessa  risulta  che  una  delle  condizioni  richieste non e' soddisfatta.
 |  |  |  | Art. 3. Il contratto di acquisto
 L'AGEA  esamina  l'offerta  e  l'accetta  entro  le tre settimane successive alla presentazione dell'offerta stessa.
 Il  contratto  di  acquisto,  che  si conclude con uno scambio di lettere  commerciali  (proposta  di offerta ed accettazione corredata della  prescritta  documentazione), e' subordinato alla presentazione all'AGEA. dell'originale dei seguenti documenti:
 attestazione  dell'assicurazione  che  garantisce  lo  zucchero all'intervento  contro  i rischi di incendio, sabotaggio, terrorismo, terremoti,  calamita'  naturali,  causa  di  forza  maggiore  e fatti eccezionali  e  altri  sinistri  particolari  agli  zuccherifici e ai magazzini, rilasciata dalla compagnia assicurativa;
 appendice   di   vincolo,   a   favore  dell'AGEA.,  rilasciata dall'assicurazione   alla   Societa'  proprietaria  o  locataria  del magazzino;
 dichiarazione  sotto  la  responsabilita'  del  titolare  o del legale rappresentante, certificante che tutto lo zucchero offerto non e'  oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non e' gravato da altri limiti di disponibilita';
 certificati di analisi riguardanti lo zucchero offerto;
 fattura  di vendita della merce alla rinfusa, il cui importo e' determinato  in  base alla categoria od al rendimento provvisorio del 92% qualora si tratti di zucchero greggio, piu' I.V.A;
 copia  autenticata,  in  caso  di  locazione  del  magazzino di deposito dello zucchero, del relativo contratto;
 costituzione  da  parte  del  venditore di una idonea cauzione, redatta  secondo  lo  schema  allegato  (all.  III  e IV), pari al 5% dell'importo  del  pagamento  provvisorio,  a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta;
 dichiarazione   attestante  che  lo  zucchero  offerto  risulti prodotto  nella stessa campagna di commercializzazione nella quale e' stata  presentata  l'offerta  oppure,  che  e'  stato  prodotto nella campagna  immediatamente  precedente quella dell'offerta stessa, come previsto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CE n. 1262/2001;
 dichiarazione  sulle  modalita'  di  pagamento (commutazione in vaglia    cambiario    non   trasferibile   della   Banca   d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale).
 Il  contratto di acquisto deve contenere tutte quelle indicazioni gia'   menzionate   nei   precedenti   articoli e   segnatamente   le caratteristiche   dello   zucchero   acquistato   ed   il   modo   di presentazione, il luogo di magazzinaggio, la capacita' giornaliera di svincolo dal magazzino e di insaccamento che sono garantite all'AGEA. per il ritiro della merce.
 Inoltre il contratto di acquisto dovra' specificare:
 il prezzo di acquisto dello zucchero;
 qualora  lo  zucchero  non e' offerto sfuso, il pagamento dello spese di condizionamento non e' imputabile all'AGEA.;
 le   condizioni  del  pagamento  provvisorio  e  del  pagamento definitivo;
 le condizioni del trasferimento di proprieta';
 le modalita' di ritiro e di carico;
 l'indicazione partita per partita relativa all'offerta;
 eventuali  disposizioni  riguardanti  i modi di condizionamento cosi' come previsti nell'art. 18 del Reg. CE 1262/2001.
 Il  contratto  di  acquisto  puo'  essere  risolto solo prima del ritiro  dello zucchero e di comune accordo come previsto dall'art. 8, paragrafo 4 del citato regolamento.
 Nel caso in cui il contratto di acquisto venga risolto:
 a) la  restituzione  da  parte  del  venditore  dovra' avvenire secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del Reg. CEE 3597/90 del 12 dicembre 1990;
 b) l'AG.E.A.  deve  versare,  per il periodo avente diritto, le spese di magazzinaggio al venditore.
 |  |  |  | Art. 4. Contratto di magazzinaggio
 L'art.  9  paragrafo  1)  del  Reg.  CE  n. 1262/2001 dispone che durante   la   campagna   di   commercializzazione,   gli   organismi d'intervento  hanno  l'obbligo  di acquistare lo zucchero bianco e lo zucchero   greggio  prodotti  nell'ambito  del  regime  delle  quote, fabbricati  con  barbabietole  o  canne  raccolte nella Comunita' che vengono  loro  offerti,  purche'  tale  zucchero  sia  oggetto  di un contratto  di magazzinaggio preventivamente stipulato tra l'offerente e l'AG.E.A.
 Il contratto di magazzinaggio, che si conclude con uno scambio di lettere  commerciali,  ha  effetto  alla  data  alla  quale  e' stato effettuato  il pagamento provvisorio di cui all'art. 16, paragrafo 1) del  Reg.  CE  n.  1262/2001 e scade alla fine della decade nel corso della  quale  e'  ultimato  il ritiro del quantitativo di zucchero in questione.  Per  decade  si  intende,  per  ogni mese civile, uno dei periodi  che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.
 Il  contratto di magazzinaggio prevede oltre alle disposizioni di cui   all'art.  17,  paragrafo  4  che  fanno  parte  integrante  del contratto:
 a) la possibilita' di convenire una proroga del contratto oltre il termine prescritto per il ritiro;
 b) un preavviso di almeno dieci giorni prima della scadenza;
 c) l'importo  delle  spese  di  magazzinaggio non puo' superare euro  0,048/100  kg  per decade (il magazzinaggio decorre dall'inizio della  decade  nel  corso  della  quale  e'  effettuato  il pagamento provvisorio  sino  alla  scadenza  del  contratto  di magazzinaggio). l'AG.E.A.  puo'  aumentare  il  suddetto  importo  al massimo del 35% quando  lo  zucchero  e'  immagazzinato  in sili o magazzini presi in locazione   dall'offerente  all'esterno  delle  imprese  saccarifere. L'AG.E.A.  puo',  in  situazioni  particolari per tale magazzinaggio, maggiorare l'importo fissato di un massimo del 50%. Al riguardo e' il caso  di precisare che e' a carico dell'offerente ogni altro onere di magazzinaggio incluse le spese di assicurazione della merce;
 d) l'obbligo  per  il  venditore di caricare a proprie spese lo zucchero sul mezzo di trasporto indicato dall'AG.E.A.;
 e) le   caratteristiche   del  deposito  (localizzazione  dello zucchero, accessibilita', conservazione).
 Il  trasferimento  della  proprieta'  dello  zucchero oggetto del contratto  di  magazzinaggio  ha  luogo  con il pagamento provvisorio dello zucchero.
 Il  venditore  risponde,  sino all'effettivo ritiro o vendita del prodotto,  della  quantita' e della qualita' dello zucchero offerto e del   condizionamento   in  cui  tale  zucchero  e'  stato  accettato all'intervento. Il venditore risponde, prescindere dal momento in cui ha  luogo  il  trasferimento  di  proprieta',  della  qualita'  dello zucchero  per  un periodo massimo di 12 mesi. Qualora il quantitativo di  zucchero  in  causa  non  corrisponde  alla qualita' prevista dal regolamento  comunitario  il  venditore  e' tenuto a sostituire senza indugio  il  quantitativo  di  zucchero  non rispondente con prodotto equivalente depositato nello stesso luogo di magazzinaggio o in altro magazzino riconosciuto dallo Stato membro.
 In caso di constatato ammanco di zucchero, il venditore e' tenuto alla  sostituzione  con la medesima qualita' e quantita' del prodotto mancante con oneri a proprio carico.
 Analogamente  qualora  si  constati  che  il  condizionamento non risponde  piu'  alle  condizioni specifiche previste, l'AG.E.A. esige dal venditore la sostituzione del sacco/sacchi con un condizionamento conforme.
 |  |  |  | Art. 5. Prezzo di acquisto
 Il  prezzo  di  acquisto  e' calcolato moltiplicando il prezzo di intervento,  stabilito  da  ultimo dal Regolamento CE n 1216/2004 del 30 giugno  2004  che  fissa  per  la  campagna di commercializzazione 2004/2005  i  prezzi  derivati dello zucchero bianco, per la qualita' tipo categoria 2.
 Al  prezzo  di intervento valido per 100 kg di zucchero bianco e' applicata:
 a) una  riduzione  di  0,73 Euro se lo zucchero appartiene alla categoria 3;
 b) una  riduzione  di  1,31 Euro se lo zucchero appartiene alla categoria 4.
 Al prezzo di intervento per 100 kg di zucchero greggio, stabilito dalla  regolamentazione comunitaria, e' applicata una maggiorazione o riduzione  qualora  il  rendimento  dello  zucchero  e'  superiore  o inferiore al 92%.
 L'importo  della  maggiorazione o riduzione, espresso in Euro/100 kg  e' pari alla differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio  e il medesimo prezzo dopo l'applicazione di un coefficiente. Detto coefficiente e' ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero greggio in questione per il 92%. Il rendimento dello zucchero greggio e'  calcolato conformemente all'allegato 1 punto 2 del Regolamento CE n. 1260/2001.
 L'AG.E.A.  deve provvedere al pagamento provvisorio dell'importo, calcolato  in  base alle indicazioni che figurano sull'offerta stessa per  il  prezzo di acquisto entro otto settimane a partire dal giorno di  presentazione dell'offerta. Per lo zucchero greggio l'importo del pagamento  provvisorio  e'  calcolato  sulla  base  di  un rendimento forfetario del 92%.
 Il   pagamento   dell'importo  provvisorio  e'  subordinato  alla costituzione   di  una  cauzione  pari  al  5%  dell'importo  stesso, formulato secondo l'allegato schema (all. III e IV).
 Il  prezzo  definitivo  viene  liquidato  non  appena sono noti i risultati  inerenti  la  verifica  del  peso  e  quelli relativi alle analisi.  Nel caso in cui i risultati inerenti la verifica del peso e quelli  delle  analisi  si  discostano  dalle  indicazioni presentate nell'offerta si provvedera' al conguaglio del prezzo di acquisto.
 La cauzione verra' svincolata immediatamente:
 a) se  i  risultati  definitivi inerenti la verifica del peso e quelli  relativi  alle  analisi  non  comportano riduzione del prezzo dello zucchero acquistato;
 b) se  l'offerente  rimborsa  l'importo  riscosso indebitamente all'atto del pagamento provvisorio, entro il termine di tre settimane a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso di pagamento.
 La  cauzione  verra' incamerata qualora non siano state osservate le condizioni del Regolamento CE n 1262/2001.
 |  |  |  | Art. 6. R i t i r o
 Lo  zucchero acquistato all'intervento rimane, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1262/2001, fino al suo ritiro nel silos o  nel magazzino in cui si trova al momento dell'offerta che e' stata oggetto del contratto di magazzinaggio.
 Il  ritiro  del  prodotto venduto all'AG.E.A. puo' avvenire senza movimentazione  dal  magazzino  o  silos  riconosciuto,  nel quale e' depositato.
 Il  ritiro  e'  effettuato in presenza dell'offerente o di un suo rappresentante.  In  caso  di  ritiro  con movimentazione lo zucchero acquistato e' caricato dall'offerente sul mezzo di trasporto a scelta dall'AG.E.A.  La  cadenza di carico deve corrispondere alla capacita' di svincolo garantita nell'offerta.
 Il ritiro dello zucchero deve aver luogo:
 per  le  offerte accettate dal 1° ottobre al 31 marzo seguente, non piu' tardi del 30 settembre successivo;
 per   le   offerte  accettate  dal  1° aprile  al  30 settembre successivo,  al piu' tardi alla fine del settimo mese seguente quello nel corso del quale l'offerta e' stata accettata.
 Tuttavia,  l'AG.E.A. puo' convenire con l'offerente che il ritiro avvenga dopo la scadenza dei termini di cui sopra.
 In tal caso l'AG.E.A.:
 conclude   con   l'offerente,   sempre   mediante   scambio  di corrispondenza   commerciale   di   cui   all'art.   3  del  presente disciplinare, un contratto di magazzinaggio per il periodo eccedente;
 procede  a  sue  spese,  prima  della  scadenza  dell'ulteriore periodo  di  cui  sopra, al prelevamento dei campioni per le relative analisi  e alla verifica del peso come previsto dall'art. 19 del Reg. CE 1262/2001;
 liquida  definitivamente  il prezzo di acquisto in funzione del risultati di cui al precedente punto;
 puo'  riconoscere  a richiesta dell'offerente, che l'obbligo di caricare lo zucchero acquistato e' soddisfatto con il pagamento delle relative  spese.  Tali  spese  sono stabilite in base alle tariffe in vigore  il  giorno  della scadenza del termine massimo corrispondente previste  all'art.  17,  paragrafo  4) del Reg. Ce 1262/2001 definite dalla commissione con decisione che fissa per l'esercizio finanziario corrente le spese forfetarie per l'intervento.
 All'atto  del  ritiro  sono  prelevati,  dall'organismo  delegato dall'AG.E.A.  ai  controlli,  4  campioni per analisi. Un campione e' destinato  ad  ognuno  dei  contraenti, gli altri due sono conservati dall'Organismo   delegato  dal  controllo  o  presso  un  laboratorio riconosciuto.
 Le  operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte  e  la  media  dei due risultati e' considerata quale risultato dell'analisi del campione esaminato.
 Le   caratteristiche   da   determinare   sono  quelle  riportate all'Allegato I del Reg. CE n. 1260/2001.
 In caso di controversia tra i contraenti in ordine alla categoria dello zucchero acquistato si applicano le seguenti regole:
 se lo scarto constatato tra i risultati delle analisi fatte dal venditore e dall'acquirente e':
 per  lo  zucchero  di  categoria  1, inferiore o uguale ad un punto per ciascuna delle categorie seguenti: tenore in cenere, colore di «Brunswick» e colorazione «Icumsa»,
 per  lo  zucchero  di  categoria  2, inferiore o uguale a due punti per ognuna delle stesse caratteristiche la media aritmetica dei due  risultati  e'  determinante  ai  fini  della constatazione della categoria dello zucchero.
 Tuttavia,  su  richiesta  di  uno  dei  contraenti  e' effettuata un'analisi d'arbitrato da un altro laboratorio pubblico riconosciuto. In  tal  caso  si  effettua  una  media  aritmetica  tra il risultato dell'analisi  d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore o quello  dell'analisi  dell'acquirente  che  risulta  piu'  vicino  al risultato dell'analisi d'arbitrato.
 Tale  media  e'  determinante  ai  fini della constatazione della categoria dello zucchero.
 Nel caso in cui l'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai   risultati  delle  analisi  fatte  effettuare  dal  venditore  e dall'acquirente,  l'analisi  d'arbitrato  e'  la sola determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.
 Quando  lo  scarto constatato e' superiore allo scarto indicato al  punto  precedente,  un'analisi d'arbitrato viene effettuata da un laboratorio  riconosciuto  dalle autorita' competenti. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui al paragrafo precedente;
 Per  le controversie relative al limite massimo di colore dello zucchero  della categoria tre, alla polarizzazione, all'umidita' o al contenuto  di  zucchero  invertito si applica la stessa procedura dei due  paragrafi  precedenti;  tuttavia  gli  scarti  di  tolleranza da prendere in considerazione sono:
 1,0 unita' di tipo di colore per lo zucchero di categoria 3;
 0,2° S per la polarizzazione;
 0,02% per l'umidita';
 0,01% per il contenuto dello zucchero invertito.
 Le spese relative all'analisi d'arbitrato:
 a) di  cui  al  paragrafo  2, lettera a), secondo comma, sono a carico della parte contraente richiedente;
 b) di  cui  al  paragrafo 2, lettera b) sono a carico, in parti uguali, dell'AG.E.A. e del venditore.
 Per  quanto  riguarda lo zucchero grezzo, in caso di controversia tra  i  contraenti  in  ordine  al  rendimento  dello zucchero grezzo acquistato,  un laboratorio pubblico riconosciuto effettua un'analisi di  arbitrato.  In  tal  caso  si effettua la media aritmetica tra il risultato  dell'analisi  d'arbitrato e il risultato delle analisi del venditore  o  dell'acquirente  che  risulta  piu' vicino al risultato dell'analisi  d'arbitrato.  Tale  media e' determinante ai fini della constatazione  del  rendimento dello zucchero grezzo. Nel caso in cui il risultato dell'analisi di arbitrato si situi ad uguale distanza di risultati   delle   analisi   fatte   effettuare   dal   venditore  e dall'acquirente,  l'analisi  d'arbitrato  e'  la sola determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero grezzo.
 Le  spese  relative  all'analisi  d'arbitrato  sono  a carico del contraente che ha contestato i risultati delle analisi.
 All'atto  del  ritiro  l'organismo  delegato  al controllo per il prelevamento dei campioni al fine delle analisi, effettua la verifica del peso dello zucchero venduto.
 L'offerente   adotta   tutte   le  disposizioni  necessarie  onde permettere  agli  esperti  di  procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.
 Le   spese   relative  alla  verifica  del  peso  sono  a  carico dell'offerente.
 Le  spese  relative  agli  esperti che effettuano la verifica del peso ed il prelievo dei campioni sono a carico dell'AG.E.A.
 |  |  |  | Art. 7. Contratto di deposito
 All'atto  del ritiro l'AG.E.A. stipula con i beneficiari di quote apposito contratto di deposito secondo l'allegato schema (all. V).
 Per  cio'  che  attiene la stipula di contratti di deposito con i commercianti  specializzati lo schema di contratto e' quello previsto dal  regolamento  dell'Albo  dei Depositari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2005.
 |  |  |  | Allegato I (offerta di zucchero bianco all'intervento)
 
 Il  sottoscritto  (1)  ....  agendo in qualita' di (2) .... della Ditta  (3)  .... con sede legale in .... via .... C.F. .... P.I. .... produttore di zucchero e titolare di una quota base ....
 Offre all'AG.E.A. a titolo di intervento .... partite di zucchero bianco  di seguito descritti per un totale di .... .... tonnellate di cui l'azienda e' proprietaria.
 1) descrizione delle partite (4)
 numero della partita ... peso netto di ogni partita Tonn. ....
 .....................................  ....
 .....................................  ....
 2) categoria dello zucchero offerto
 3) campagna di produzione
 4) modo di confezionamento dello zucchero (3)
 sfuso:
 sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente):
 5) luogo di deposito:
 magazzino  riconosciuto  dall'intervento  con  n.  .... luogo .....................................;
 specificazione    nei   magazzini   delle   partite   offerte (localizzazione di settore, ecc.)
 6) capacita' di ritiro:
 capacita'  di destivaggio e di eventuale insaccamento di .... ....  tonnellate/giorno  corrispondenti ad un massimo di: .... giorni operativi per la totalita' delle offerte.
 Dichiaro  di  essere  a  conoscenza delle condizioni previste dal regolamento  CE  1262/2001  e  in  conseguenza,  mi rendo garante del rispetto   delle   condizioni   minime   previste  per  la  validita' dell'offerta e cioe':
 Zucchero bianco in cristalli
 Tenore in umidita' uguale o inferiore a 0,06%
 Qualita'  sana  leale  e  mercantile,  scorrevole  e che non e' oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non e' gravato da altri limiti di disponibilita'.
 Mi  impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero  che una quantita' di zucchero non soddisfi le condizioni minime  previste,  a  sostituire  senza  ritardo  per ogni partita la quantita' equivalente rispondente a queste condizioni.
 Certifico che lo zucchero offerto:
 e'  stato prodotto nello stabilimento di: ....nell'ambito della quota  massima assegnata alla Societa' .... ottenuta con barbabietole raccolte nell'Unione europea;
 non   e'   stato  precedentemente  oggetto  di  una  misura  di intervento mediante acquisto.
 L'offerta  e'  vincolante  per  un  periodo  di tre settimane dal giorno della sua presentazione.
 Data .............
 Firma .....................
 (1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. .................
 (2)  legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.
 (3) denominazione e/o ragione sociale ditta.
 (4)  per  partita  si intende una quantita' di zucchero di almeno 500   tonnellate  aventi  la  stessa  qualita',  lo  stesso  modo  di presentazione  e  situate  nello  stesso  luogo di stoccaggio (art. 6 regolamento CE n. 1262/2001).
 |  |  |  | Allegato II (offerta di zucchero grezzo da barbabietole)
 
 Il   sottoscritto  (1)  ..........  agendo  in  qualita'  di  (2) .........  della Ditta (3) .... con sede legale in .... via .... C.F. ....  P.I.  ....  produttore di zucchero e titolare di una quota base ....
 Offre all'AG.E.A. a titolo di intervento .... partite di zucchero grezzo  da  barbabietola  di  seguito descritti per un totale di .... tonnellate di cui l'azienda e' proprietaria.
 1) descrizione delle partite (4)
 numero della partita ....  peso netto di ogni partita Tonn. ...
 .....................................  ....
 .....................................  ....
 2) rendimento medio stimato
 3) campagna di produzione
 4) modo di confezionamento dello zucchero (3)
 sfuso:
 sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente):
 5) luogo di deposito:
 magazzino  riconosciuto  dall'intervento  con  n.  .... luogo .....................
 specificazione    nei   magazzini   delle   partite   offerte (localizzazione di settore, ecc.):
 6) capacita' di ritiro:
 capacita'   di   destivaggio   sfuso   garantito  e  messo  a disposizione  dell'AG.E.A.  al  momento  del  ritiro  dello  zucchero oggetto della presente offerta: .... tonnellate/giorno corrispondenti ad  un  massimo  di:  ....  giorni  operativi  per la totalita' delle offerte.
 nel   caso  la  capacita'  di  destivaggio  ed  eventuale  di insaccamento:  tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di .... giorni operativi per la totalita' delle offerte;
 Dichiaro  di  essere  a  conoscenza delle condizioni previste dal regolamento  CE  1262/2001  e  in  conseguenza,  mi rendo garante del rispetto   delle   condizioni   minime   previste  per  la  validita' dell'offerta e cioe':
 Zucchero grezzo da barbabietola in cristalli;
 Rendimento non inferiore 89%;
 Valore  PH  non  inferiore  a 7,9, al momento dell'accettazione dell'offerta;
 Tenore in zucchero invertito inferiore o uguale a 0,07%;
 Mantenimento  di una temperatura che non comporti alcun rischio per la buona conservazione dello zucchero;
 Fattore  di  sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione e' uguale o superiore a 0.97;
 Fattore  di  sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione e' uguale o superiore a 0.97;
 Tenore   in   umidita'  inferiore  a  1.4  %  se  il  grado  di polarizzazione e' inferiore a 97;
 Qualita'  sana  leale  e  mercantile,  scorrevole  e che non e' oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non e' gravato da altri limiti di disponibilita'.
 Mi  impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero  che una quantita' di zucchero non soddisfi le condizioni minime  previste,  a  sostituire  senza  ritardo  per ogni partita la quantita' equivalente rispondente a queste condizioni.
 Certifico che lo zucchero offerto:
 e'  stato prodotto nello stabilimento di: ....nell'ambito della quota   massima   assegnata  all'impresa  ottenuta  con  barbabietole raccolte nell'Unione europea;
 non   e'   stato   precedentemente   oggetto   di  un  acquisto all'intervento.
 L'offerta  e'  vincolante  per  un  periodo  di tre settimane dal giorno della sua presentazione.
 Data ............. ri; Firma .................
 
 (1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. ....................
 (2)  legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.
 (3) denominazione e/o ragione sociale ditta.
 (4)  per  partita  si intende una quantita' di zucchero di almeno 500   tonnellate  aventi  la  stessa  qualita',  lo  stesso  modo  di presentazione  e  situate  nello  stesso  luogo di stoccaggio (art. 6 regolamento CE n. 1262/2001).
 |  |  |  | Allegato III FIDEJUSSIONE BANCARIA
 (su carta intestata) Fidejussione n. .............
 Alla  Agenzia  per le erogazioni in
 agri  coltura  -  via  Torino, 45 -
 00185   Roma Premesso:
 che la Ditta .... (denominazione o ragione sociale) partita IVA n . ...., con sede in ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ..........., (in seguito denominata «Contraente») ha presentato offerta di zucchero bianco all'intervento di tonnellate ...., e che a fronte  del  pagamento  di  Euro ...., ai sensi del Reg. CE 1262/2001 art.  16  paragrafo  2,  deve  provvedere  alla  costituzione  di una cauzione  del 5% dell'importo su indicato pari a Euro...., a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta di vendita all'intervento; Tutto cio' premesso: la  Banca  ....  (denominazione  o ragione sociale) con sede in ...., partita  IVA  n. ...., iscritta nel registro delle imprese di .... al n.  ....... (di seguito indicata «Fidejussore») in persona di ....(1) -  presso  la  Filiale/Agenzia  di  .... via ....dichiara, a garanzia dell'adempimento  da  parte del contraente degli obblighi indicati in premessa,  di  costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore  nell'interesse del contraente a favore del-l'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura (di seguito indicata «AG.E.A.») e, in virtu'  della  presente  obbligazione,  dichiara  di  essere  tenuto, congiuntamente  e  solidalmente  con  il  contraente, a corrispondere all'AG.E.A.  la  somma  di  Euro  ....  secondo  le  condizioni oltre specificate;   la  somma  medesima  deve  intendersi  automaticamente aumentata  degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la  data  di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento,   oltre  imposte,  tasse  ed  oneri  di  qualunque  natura sopportati dall'AG.E.A. in dipendenza del recupero.
 1)  Qualora  il  contraente  non  abbia provveduto, entro e non oltre   15  giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'apposito  invito comunicato  per  conoscenza  al fidejussore, a rimborsare all'AG.E.A. quanto   richiesto,   la   garanzia   deve   essere   escussa,  anche parzialmente,    facendone   richiesta   al   fidejussore,   mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
 2)  Il  pagamento  dell'importo  richiesto  dall'AG.E.A.  sara' effettuato  dal  fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo  automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre all'AG.E.A.  alcuna  eccezione,  in  particolare  relativamente  alla validita',  all'efficacia  ed  alle  vicende  del  rapporto giuridico citato  in  premessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal  contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso  che  il  contraente  nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero   sottoposto   a   procedure   concorsuali   ovvero  posto  in liquidazione,  ed  anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
 3)  La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al  beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile  e  di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile,  volendo  ed  intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido  con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche'  con  espressa  rinuncia  ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi  ed  esigibili  che  il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AG.E.A.
 4)  La  presente  garanzia avra' durata di 6 mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel  frattempo  l'AG.E.A., con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.
 5)  In caso di controversie fra l'AG.E.A. ed il fidejussore, il Foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
 Il contraente ................
 La Societa' .................
 
 Agli  effetti  degli  articoli 1341  e  1342  del codice civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti:
 2) (rinuncia alle eccezioni);
 3)  (rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione del contraente  ed  alle eccezioni di cui agli articoli 1952, 1955, 1957, 1242, 1247 del codice civile).
 Il contraente ...............
 La Societa' ................
 
 (1)  Cognome,  nome,  luogo  e  data  di  nascita e qualifica del rappresentante legale o negoziale.
 (2) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore.
 |  |  |  | Allegato IV POLIZZA FIDEJUSSORIA Polizza n. ................
 Alla  Agenzia  per le erogazioni in
 agri  coltura  -  via  Torino, 45 -
 00185   Roma Premesso:
 che  la  Ditta .... (denominazione o ragione sociale) partita IVA n.  ......,  con sede in ...., iscritta nel Registro delle imprese di ....   al   n.  .......,  (in  seguito  denominata  «Contraente»)  ha presentato   offerta  di  zucchero  bianco  all'intervento  di  Tonn. ........, e che a fronte del pagamento di Euro ............. ai sensi del  Reg: (CE) n 1262/2001 art. 16, paragrafo 2, deve provvedere alla costituzione  di  una  cauzione del 5% dell'importo suindicato pari a Euro  .............,  a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta di vendita all'intervento presentata; Tutto cio' premesso:
 la Compagnia assicuratrice .... (denominazione o ragione sociale) con  sede  in ...., partita IVA n . ...., iscritta nel Registro delle imprese  di  ....  al  n.  ....,  autorizzata  all'esercizio del ramo cauzioni  con  decreto/provvedimento  (1) n. .... del .... pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  ....  del  ....  (di seguito indicata «fidejussore»  )  in persona di (2) presso l'Agenzia di .... via .... dichiara,  a  garanzia dell'adempimento da parte del contraente degli obblighi  indicati  in premessa, di costituirsi, come con il presente atto  si  costituisce,  fidejussore  nell'interesse  del contraente a favore  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura (di seguito indicata   «AG.E.A.»)  e,  in  virtu'  della  presente  obbligazione, dichiara  di  essere  tenuto,  congiuntamente  e  solidalmente con il contraente,   a   corrispondere   all'AG.E.A.   la   somma   di  Euro ................,  secondo  le condizioni oltre specificate; la somma medesima  deve  intendersi  automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata  somma  e  quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse  ed  oneri  di  qualunque  natura  sopportati  dall'AG.E.A.  in dipendenza del recupero.
 1)  Qualora  il  contraente  non  abbia provveduto, entro e non oltre   15  giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'apposito  invito comunicato  per  conoscenza  al fidejussore, a rimborsare all'AG.E.A. quanto   richiesto,   la   garanzia   deve   essere   escussa,  anche parzialmente,    facendone   richiesta   al   fidejussore,   mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
 2)  Il  pagamento  dell'importo  richiesto  dall'AG.E.A.  sara' effettuato  dal  fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo  automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre all'AG.E.A.  alcuna  eccezione,  in  particolare  relativamente  alla validita',  all'efficacia  ed  alle  vicende  del  rapporto giuridico citato  in  premessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal  contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso  che  il  contraente  nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero   sottoposto   a   procedure   concorsuali   ovvero  posto  in liquidazione,  ed  anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
 3)  La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al  beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile  e  di  quanto  contemplato  agli  articoli 1955 e 1957 codice civile,  volendo  ed  intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido  con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonche'  con  espressa  rinuncia  ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242  e1247 codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi  ed  esigibili  che  il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AG.E.A.
 4)  La  presente  garanzia avra' durata di 6 mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel  frattempo  l'AG.E.A., con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.
 5)  In caso di controversie fra l'AG.E.A. ed il fidejussore, il Foro competente sara' esclusivamente quello di Roma.
 Il contraente ............
 La Societa' ....................
 
 Agli   effetti   degli  articoli 1341  e  1342  codice  civile  i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei unti seguenti:
 2) (rinuncia alle eccezioni);
 3)  (rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione del contraente   ed   alle   eccezioni   di   cui   agli   articoli 1952, 1955,1957,1242,1247 C.C.)
 Il contraente (2) .................
 La Societa' (3) .................
 
 (1)  Decreto  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato  ovvero provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
 (2)  Cognome,  nome,  luogo  e  data  di  nascita  e  qualifica del rappresentante legale o negoziale.
 (3) Firma del rappresentante legale o negoziale del fidejussore.
 |  |  |  | Allegato V SOCIETA' SACCARIFERA BENEFICIARIA DI QUOTA
 
 Addi' .... del mese di .... dell'anno 200
 CONTRATTO DI DEPOSITO
 TRA l'AG.E.A.    Agenzia    per    le   erogazioni   in   agricoltura   - C.F. 97181460581,  che  interviene  al  presente  atto in persona del direttore dell'Ufficio ammassi pubblici, privati e alcool
 e ocieta'  saccarifera  ....  beneficiaria di quota, CF, denominata, di seguito per brevita', «depositario» con sede in ...., c.a.p. .... via ...., che interviene in persona del rappresentante legale sig. ....;
 Visto  il Reg. CE n. 1262/01 della Commissione del 27 giugno 2001 che  stabilisce  le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001  del  Consiglio  relative  all'acquisto  e  alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento;
 Visti  i  decreti  legislativi n. 165 del 27 maggio 1999 e n. 188 del  15 giugno  2000  di  soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG.E.A.);
 Vista  la  legge  21  dicembre 2001, n. 441 recante «Disposizioni urgenti  concernenti  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura (AG.E.A.), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano»;
 Visto  il nuovo regolamento dell'albo dei depositari dell'AG.E.A. pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 1 del 3 gennaio 2005 ed il relativo disciplinare;
 Visto  la  delibera  n.  ....  del  ....  di  riconoscimento  dei magazzini del depositario all'Albo dei depositari;
 Vista  la  delibera  n.  87 del 19 maggio 2005 con la quale si e' dato  mandato  al titolare dell'Ufficio monocratico di adottare tutti gli  atti  necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi compreso il coerente adeguamento dello schema di convenzione ed in particolare l'obbligo   delle  Societa'  saccarifere  beneficiarie  di  quota  di costituire  garanzia  «materiale»  consistente  nella sostituzione di prodotto  per  qualita' e quantita' equivalente a quella mancante con oneri a proprio carico;
 Premesso:
 che,  ai  sensi  del  Reg.  CE  n.  1262/2001 l'AG.E.A. procede all'acquisto di zucchero che al momento dell'offerta e' depositato in un magazzino riconosciuto;
 che  occorre  procedere  di  conseguenza  alla  stipula  di  un contratto  di  magazzinaggio  preliminare  con effetto alla data alla quale  e'  stato  effettuato  il pagamento provvisorio del prodotto e scadenza  alla fine della decade nel corso della quale e' ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero offerto;
 che  occorre  procedere  al momento del ritiro, all'affidamento del  servizio  di deposito secondo quanto stabilito nel «Disciplinare permanente  sulle  condizioni  generali  del  contratto  di  deposito relative   alle   operazioni   esecutive   d'intervento  nel  mercato agricolo»,   denominato,  nel  contesto  contrattuale,  per  brevita' «Disciplinare»  e  contenuto  nel  nuovo  Regolamento  dell'Albo  dei depositari,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2005 fatte salve le clausole diverse presenti nel seguente contratto;
 che il compenso riconosciuto al depositario e' quello stabilito annualmente,  quale  rimborso  forfetario, dall'Unione europea per il prodotto in deposito e regolato dalla relativa OCM;
 
 SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO
 Art. 1.
 Oggetto dell'affidamento
 Le  premesse  fanno  parte  integrante e sostanziale del presente atto.
 E'  affidato  alla  Societa'  saccarifera, beneficiaria di quota, ....  il  servizio  di  deposito  del prodotto di zucchero oggetto di intervento, e ritirato ai sensi del Reg. CE n. 1262/01.
 Art. 2.
 Obblighi del depositario
 Il depositario si obbliga a:
 1.  mettere a disposizione dell'AG.E.A. il magazzino in proprio o  tramite  locazione sito in: .... iscritto nell'albo dei depositari con  la  delibera  citata in premessa per una capienza complessiva di Tonn.  .... per magazzino, sottomagazzino e localizzazione cosi' come risultanti nell'Albo dei depositari;
 2. curare, in conformita' alle disposizioni ed alla presenza di funzionari   dell'AG.E.A.  o  di  suoi  delegati,  le  operazioni  di ricevimento  ed  uscita  del  prodotto depositato, nel rispetto della normativa  nazionale  e  comunitaria  vigente  in materia, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce;
 3.  provvedere alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'AG.E.A.,  adottando  tutte  le  idonee  misure,  anche di natura tecnica,  necessarie  per  evitare  scondizionamento  e  perdita  del prodotto  stesso di cui risponde per dodici mesi ai sensi del Reg. CE n. 1262/2001;
 4. custodire le quantita' di prodotto acquistate da AG.E.A. nei magazzini  impegnati  in  via  esclusiva  con il presente contratto e meglio  definite  ed individuati nell'Albo dei Depositari, al fine di consentire  in  ogni  momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure   di   buona   conservazione   del   prodotto,  l'accertamento quantitativo  delle  masse  ed  il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo;
 5.  comunicare  all'AG.E.A. tutte le operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione del prodotto;
 6.   comunicare   immediatamente   l'eventuale   e   temporanea inagibilita'  del magazzino o delle localizzazioni, indicandone cause e  tempi  tecnici necessari al ripristino, fermo restando la facolta' dell'AG.E.A.  di  valutare  la  congruita'  dei  tempi  indicati e di assumere decisioni;
 7.  provvedere  a  tutte le operazioni di consegna del prodotto venduto  da AG.E.A. secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.
 Art. 3.
 Garanzie per l'AG.E.A.
 1.  Il  depositario,  fermo  restando  la responsabilita' piena e completa  dello  stesso  sul  prodotto dell'AG.E.A. immagazzinato nei depositi   di   cui  all'art.  2,  deve  stipulare  apposita  polizza assicurativa,  a copertura dei danni al prodotto depositato derivanti da  furto,  incendio,  sabotaggio  e terrorismo, terremoti, calamita' naturali, causa di forza maggiore e fatti eccezionali.
 L'importo  da  assicurare deve corrispondere, per il furto, primo rischio  assoluto al 100% del corrispondente valore di acquisto della merce  in deposito, per l'incendio ed altri rischi al 100% del valore di acquisto della merce in deposito.
 Le   predette   polizze,   di  cui  l'esclusivo  beneficiario  e' l'AG.E.A.,  dovranno  essere  presentate  alla  stipula  del presente contratto  e  dovranno  prevedere un flottante da adeguare sulla base delle  movimentazioni  del  prodotto in magazzino, da comunicare alle Compagnie assicuratrici.
 La durata delle predette polizze deve essere pari alla durata del presente contratto, prorogata automaticamente per ulteriori sei mesi, nonche', su richiesta dell'AG.E.A., di ulteriori sei mesi.
 Il  depositario,  a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa,  dovra'  presentare  all'AG.E.A.,  entro  15 giorni dal termine  iniziale  per  il  pagamento  del  premio,  la  quietanza di avvenuto   pagamento   integrale  del  relativo  premio  dovuto  alla compagnia.
 Ogni  danno  non  riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia   motivo,   dovra'   essere  risarcito  dal  depositario direttamente ad AG.E.A..
 Il  depositario  risponde delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, secondo le vigenti disposizioni comunitarie  in  materia,  nel  rispetto  dei  limiti  di  tolleranza stabiliti dal Reg. CE 147/1991.
 Il  depositario  e'  tenuto  a  sostituire, entro le 48 ore dalla constatazione  dell'evento,  il  quantitativo di zucchero di medesima qualita'  a  ripiano  delle  quantita'  mancanti, con oneri a proprio carico.
 Art. 4.
 Documentazione
 Il depositario e' obbligato a fornire all'AG.E.A.:
 a) la  documentazione  comprovante  il rispetto delle procedure dell'AG.E.A.  in  ordine  alla  gestione complessiva del contratto di deposito;
 b) un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base  di  modalita'  definite  dall'AG.E.A.,  entro  il 30 ottobre di ciascun  anno  calendario,  per  le  operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al successivo 30 settembre.
 Art. 5.
 Compensi
 Al  depositario sono riconosciuti i sotto indicati compensi, pari ai   rimborsi   riconosciuti,   per  ciascun  esercizio  finanziario, dall'Unione  europea  per  lo  zucchero  in deposito e regolato dalla relativa OCM:
 Euro  1,45 tonn/mese riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, calcolato sulla base della media   dei   quantitativi   effettivamente  giacenti  nel  magazzino all'inizio ed alla fine di ogni mese (giacenza inizio mese + giacenza fine mese: 2 per importo forfetario).
 Euro  6,64  a  tonn.  omnicomprensivo  delle  spese relative ai quantitativi   entrati   fisicamente   nel  magazzino  con  esclusivo riferimento  alla  data  di entrata effettiva dei prodotti acquistati (se  non  si  e'  avuto alcun movimento fisico di prodotto, l'importo forfetario e' ridotto di Euro 5,86/tonn.).
 Euro  6,64  a  tonn.  onnicomprensivo delle spese di uscita del prodotto ceduto da AG.E.A. (se non si e' avuto alcun movimento fisico di prodotto, l'importo forfetario e' ridotto di Euro 5,86/tonn.).
 Euro 0,19/Tonn/km per frazione di percorso fino a 30 km.
 Euro 0,08/Tonn/km per frazione di percorso da 30 km a 80 km.
 Euro 0,07/Tonn/km per frazione di percorso oltre gli 80 km.
 Euro 15,70/Tonn per sacchi di iuta nuovi (400g) da 50 kg.
 Euro 17,00/Tonn per sacchi di iuta nuovi (450g) da 50 kg.
 Euro 17,00/Tonn per sacchi di iuta nuovi (420g) da 50 kg.
 Il  prodotto  in  deposito  al termine dell'esercizio, risultante dall'inventario   contabile/fisico,  e'  trasferito  contabilmente  a quello  successivo  ed  alla  ulteriore  gestione  provvede lo stesso depositario del servizio.
 Il   pagamento  dei  corrispettivi  relativi  alla  giacenza  del prodotto,   avverra',  su  richiesta  del  depositario,  per  periodi quadrimestrali ed entro novanta giorni dalla fine del quadrimestre di riferimento.
 Relativamente  all'entrata  ed  alla  uscita, i relativi compensi saranno  liquidati  entro novanta giorni dalla data di chiusura delle relative operazioni.
 I   suddetti   termini   di  pagamento,  nel  caso  di  accertate irregolarita'   documentali,  vengono  interrotti  dalla  data  della comunicazione  AG.E.A.  e  ricominciano  a  decorrere  dalla  data di ricevimento della documentazione regolarizzata.
 In caso di accertate posizioni debitorie/creditorie tra le parti, l'AG.E.A.,  in  occasione  della  liquidazione dei compensi di cui al presente articolo, procede ad effettuare la relativa compensazione.
 Art. 6.
 Ispezioni e controlli
 L'AG.E.A. puo' disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico di servizio affidato   al   depositario.  Inoltre,  almeno  una  volta  all'anno, l'AG.E.A.   effettuera'   i   controlli   previsti  dall'art.  4  del regolamento CE n. 2148/96 e per i quali il depositario dovra' fornire la massima collaborazione.
 Qualora  venga  riscontrata  mancanza  di prodotto il depositario provvede senza indugio al ripristino della quantita' e della qualita' con oneri a proprio carico.
 Qualora  il  depositario  contesti  i quantitativi mancanti, puo' esigere  la  pesatura  o  la  misurazione,  in  contraddittorio,  del prodotto.  In tal caso le spese relative all'operazione saranno a suo carico;  tuttavia  se  da  essa risulti che i quantitativi dichiarati sono  effettivamente  presenti,  oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione sara' a carico dell'AG.E.A.
 Tutti  i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del  regolamento  CE  2148/96,  limitatamente a quelli per i quali e' richiesta  anche  la firma del depositario, possono essere consultati in  qualunque momento dai soggetti incaricati dall'Agenzia nonche', a norma  del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio, ed in particolare all'art.  9,  dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'AG.E.A.
 In  caso  di  negligenza  o  inadempimento nella esecuzione delle operazioni  di  deposito tali da compromettere la buona conservazione del  prodotto  l'AG.E.A. potra' procedere, oltre che alla sospensione temporanea  od  alla  cancellazione  dall'Albo  dei  depositari, alla risoluzione  in  danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.
 Art. 7.
 Divieto di subappalto e di altre utilizzazioni
 E'  vietata  qualsiasi  forma  di  subappalto.  Il depositario e' direttamente   responsabile   di  strutture  e  servizi  in  caso  di affidamento  gestionale  a terzi delle strutture e dei servizi di cui al presente contratto.
 E'   fatto   divieto,  altresi',  di  altre  utilizzazioni  delle localizzazioni  oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'AG.E.A.
 Eventuali,  impropri,  utilizzi, comporteranno la risoluzione, in danno, del presente contratto e la cancellazione dall'Albo.
 I  rischi  e  gli  oneri,  compresi quelli fiscali, derivanti dal corretto  e  regolare adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle   presenti  norme,  sono  a  totale  ed  esclusivo  carico  del depositario del servizio.
 Art. 8.
 Ulteriori disposizioni
 Il   depositario  si  impegna,  sin  d'ora,  ad  accettare,  pena risoluzione   del  contratto,  eventuali  adeguamenti,  da  parte  di AG.E.A.,  delle condizioni contrattuali resesi necessari a seguito di sopravvenute  modificazioni  alle  norme  comunitarie  e nazionali in materia.
 Nel  corso  della  vigenza  del  contratto  di deposito l'AG.E.A. impartisce,   ove   necessario,   opportune   disposizioni  affinche' l'attivita'  del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie  e  nazionali. Il depositario si impegna senza riserve al rispetto ed all'ottemperanza di tali disposizioni ricevute.
 Per  quanto  non  previsto  nel presente contratto si fa espresso riferimento   alla   normativa   comunitaria  nonche'  a  particolari specifiche normative vigenti in materia, alle disposizioni del codice civile  sul  «deposito  regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste  dal  codice  stesso,  fatte,  sempre,  salve  le  eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.
 Art. 9.
 Durata
 Il  presente  contratto  di  deposito ha la durata di dodici mesi decorrenti  dal  giorno  del  primo ritiro dello zucchero; in caso di uscita totale del prodotto, il contratto si estingue.
 Art. 10.
 Clausola compromissoria
 Ogni  controversia  che  dovesse insorgere tra le parti in ordine alla  validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed  alla  risoluzione  del presente atto sara' deferita, ai sensi del decreto  ministeriale  n.  743 del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti  e  ne  seguira'  le relative procedure che si intendono qui richiamate  ad  ogni  effetto  di  legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare.
 Art. 11.
 Rinuncia
 Il   depositario,   in   considerazione   della  natura  pubblica comunitaria  o  nazionale  della proprieta' del prodotto in deposito, dichiara  di  rinunciare all'esercizio, a qualunque titolo, di azioni connesse  o,  comunque,  ricollegabili  al  diritto di ritenzione sul prodotto stesso.
 Art. 12.
 Spese contrattuali
 1.  Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del depositario.
 2.  Il  presente  atto  e'  redatto in 3 copie originali su carta legale di cui due per l'AG.E.A. ed una per il depositario.
 Letto,  confermato  e  sottoscritto  per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.
 
 L'A.G.E.A. .............................
 Il Depositario
 ...............................
 
 Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile sono specificatamente  approvati  gli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
 
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