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| Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 23 maggio 2005 |  | Controllo  della  messa  in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329. |  | 
 |  |  |  | Ai  costruttori  di  attrezzature a pressione ed insiemi
 Ai    costruttori   di   apparecchi
 semplici
 Ai  costruttori  di  generatori  di
 vapore      d'acqua     o     acqua
 surriscaldata,   di  recipienti  in
 pressione  di vapore d'acqua ovvero
 di   gas   compressi  liquefatti  o
 disciolti  o  di vapori diversi dal
 vapore  d'acqua  e  degli  impianti
 funzionanti con liquidi caldi sotto
 pressione
 Ai  costruttori  di  recipienti per
 liquidi  e di tubazioni per liquidi
 e di recipienti per vapori e gas
 Agli  utilizzatori  in  generale di
 attrezzature a pressione ed insiemi
 
 Il  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della direttiva 97/23/CE (PED) ha sostituito la legislazione previgente.
 La  circolare di questa Amministrazione n. 12117 del 2 marzo 2005 (Gazzetta  Ufficiale  n.  58  dell'11  marzo 2005) ha chiarito alcuni aspetti relativi alla legislazione pregressa.
 Tuttavia   a  seguito  della  pubblicazione  del  regolamento  1° dicembre  2004, n. 329 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  22 del 28 gennaio 2005) sono sorti alcuni problemi interpretativi circa   l'individuazione   dei   soggetti   preposti  alle  verifiche periodiche  successive  alla  prima, quando l'attuale legislazione lo prescrive.
 Al  riguardo  si  osserva  che  l'art.  5,  comma 1 , lettera d), considera  la  possibilita' che, quando richiesto, il controllo della messa  in  servizio  -  prima  verifica  - possa essere effettuato, a determinate   condizioni,   da   un  organismo  notificato  o  da  un ispettorato  degli  utilizzatori. Il richiamo allo stesso punto d) di una  documentazione  da trasmettere per verificare l'efficienza degli accessori  di sicurezza e dei dispositivi di controllo, presuppone un esame del progetto dell'insieme in quanto elemento indispensabile per una valutazione tecnica.
 Il   rispetto  delle  condizioni  di  funzionamento  fissate  dal progetto,  e'  contemplato altresi' all'art. 6, comma 4, come obbligo da parte dell'utilizzatore.
 In  questo  quadro  di  applicazione della legislazione derivante dalla  direttiva  87/404/CEE;  90/408/CEE  e  97/23/CEE, le verifiche periodiche  a diverso titolo contemplate negli articoli 9, 10, 11, 12 e  14  nonche'  le  verifiche  di  funzionamento  in  occasione delle verifiche  periodiche  o le verifiche conseguenti ad una attivita' di riparazione,  configurano  un'attivita'  che  si  puo' comparare alla prima verifica e richiede simile livello di professionalita' da parte dei tecnici di parte terza utilizzati.
 Pertanto  nelle  more della emanazione di un apposito regolamento che  espliciti in forma piu' specifica i soggetti preposti citati dal regolamento 1° dicembre 2004, n. 329, definendone le caratteristiche, gli  organismi  notificati e gli ispettorati degli utilizzatori, gia' individuati  ai  sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, possono operare come soggetto verificatore.
 L'ISPESL  come  organismo notificato puo' operare liberamente sul mercato alla stregua di altri soggetti notificati.
 Restano ovviamente invariate le competenze delle unita' sanitarie locali,  delle  aziende  sanitarie  locali  e delle ARPA derivando le stesse  da una normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione.
 Roma, 23 maggio 2005
 
 Il direttore generale
 per lo sviluppo produttivo
 e la competitività
 Goti
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