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| Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 4 marzo 2005 |  | Prodotti  fitosanitari:  recepimento  della  direttiva n. 2004/115/CE della  Commissione  del 15 dicembre 2004 ed aggiornamento del decreto del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004,  concernente  i limiti massimi  di  residui  delle  sostanze  attive  nei prodotti destinati all'alimentazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli  articoli 5,  lettera  h),  e 6, della legge 30 aprile 1962,  n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che  prevede  l'adozione  con  decreto  del  Ministro della salute di limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti fitosanitari;
 Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004 «Prodotti  fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui delle sostanze attive  nei  prodotti  destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento  ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della  salute  17 novembre  2004  (in  corso  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale);
 Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita' 23 dicembre 1992 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  182 del 5 agosto  1993)  e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003)  concernenti,  tra  l'altro, disposizioni circa il programma di controlli  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui  di  sostanze  attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
 Vista  la direttiva 2004/115/CE della Commissione del 15 dicembre 2004,  recante  modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto   riguarda   le   quantita'   massime  di  residui  di  alcuni antiparassitari;
 Considerata  in  particolare  la versione in lingua inglese della citata direttiva;
 Ritenuto  necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004  con le nuove quantita' massime di residui delle sostanze attive indicate nella suddetta direttiva;
 Decreta:
 Art. 1.
 I  limiti  massimi di residui delle sostanze attive azoxystrobin, fenhexamid,    fenpropimorf,   iprovalicarb,   mancozeb,   metalaxyl, metalaxyl-M,    metomil,    miclobutanil,    penconazolo,    indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, sono  sostituiti  da quelli che figurano nell'allegato 1 del presente decreto a decorrere dal 23 giugno 2005.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,   entrera'   in  vigore  dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione.
 Roma, 4 marzo 2005
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 262
 |  |  |  | Allegato 1 
 LIMITI   MASSIMI  DI  RESIDUI  DELLE  SOSTANZE  ATTIVE  DEI  PRODOTTI FITOSANITARI   TOLLERATI  NEI  PRODOTTI  DESTINATI  ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE  (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI  NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI
 NON SOTTOLINEATI).
 
 ----> vedere ALLEGATO da pag. 15 a pag. 19 della G.U. <----
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