Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 maggio 2005 |
Scioglimento della societa' cooperativa «San Vito a r.l.», in San Bonifacio. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Verona
Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'autorita' di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione; Preso atto del decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si e' disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, delle societa' cooperative, ex art. 2544 del codice civile, (rectius 2545-septiesdecies del codice civile); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, relativa alla regolamentazione e disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione; Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attivita' produttive, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenfi d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, oggi art. 2545-septiesdecies del codice civile; Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure di scioglimento delle societa' cooperative e di sostituzione dei commissari liquidatori; Rilevata la nota del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, del 17 febbraio 2005, prot. n. 1575337, con la quale si disponeva la restituzione del fascicolo relativo alla Societa' cooperativa a r.l. San Vito, avente sede legale in San Bonifacio (Verona), via San Vito, n. 11-bis, al fine della conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, emesso in data 17 novembre 2003, in decreto di scioglimento senza liquidatore, per la vetusta' delle poste in bilancio; Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287; Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Letto il verbale di revisione ordinaria della Societa' cooperativa San Vito, avente sede legale in San Bonifacio (Verona),via San Vito, n. 11-bis; Considerato che la societa' sopra menzionata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile, per avere omesso di depositare i bilanci, relativi agli esercizi 1999/2000/2001/2002 e 2003, nonche' per non avere posto in essere alcun atto di gestione, a far data dal 30 maggio 1999; Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere convertire il decreto di scioglimento con nomina del liquidatore, emesso nei confronti della societa' cooperativa San Vito dal Ministero delle attivita' produttive, in data 17 novembre 2003, in decreto di scioglimento senza nomina del liquidatore; Decreta: La societa' cooperativa «San Vito a r.l.», con sede legale in San Bonifacio (Verona), via San Vito n. 11-bis, costituita in data 7 novembre 1991, con atto a rogito del notaio di Isola della Scala (Verona), dott. Antonio Salvo, iscritta al n. 02335760233 del registro delle imprese della C.C.I.A. di Verona, e' sciolta, per atto d'Autorita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545septiesdecies del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorita'. Verona, 11 maggio 2005 Il direttore provinciale reggente: Bortolan |
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