IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Bergamo
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle societa' cooperative per atto d'autorita', dispone che le citate societa' che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di societa' cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di societa' cooperative senza nomina di commissario liquidatore; Vista la circolare n. 33/1996 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto; Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001; Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 14 settembre 2004 e 28 ottobre 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile; Decreta: Le seguenti societa' cooperative sono sciolte per atto dell'autorita', ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori: 1) societa' cooperativa «EUR.A.» a r.l., con sede in Clusone (Bergamo), costituita in data 15 settembre 2000 per rogito notaio Filippo Calarco, repertorio n. 10894, registro R.E.A. n. 325545 della C.C.I.A.A. di Bergamo (B.U.S.C. n. 2640/295969); 2) societa' cooperativa «Italia-Europa 2000», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita in data 2 novembre 1999 per rogito notaio Elio Luosi, repertorio n. 29077, registro R.E.A. n. 318940 della C.C.I.A.A. di Bergamo (B.U.S.C. n. 2573/295912). Bergamo, 16 maggio 2005 Il dirigente reggente: Di Nunno |