| 
| Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE DI TRENTO |  | COMUNICATO |  | Adozione  del  Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del   bacino   del  fiume  Adige.  Norme  di  attuazione.  Misure  di salvaguardia e prescrizioni a regime. |  | 
 |  |  |  | (Omissis). Delibera:
 Art. 1.
 E'  adottato  il  «Piano  stralcio  per  la  tutela  dal  rischio idrogeologico  del  bacino  idrografico del fiume Adige - Regione del Veneto»,  allegato  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte integrante e sostanziale.
 Il piano stralcio e' composto dagli elaborati seguenti:
 (Omissis).
 Il Piano stralcio non ha individuato situazioni a pericolosita' o a  rischio  da valanga nel territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.
 Gli  elaborati  del  Piano  stralcio  sono  stati  aggiornati e/o integrati,  rispetto  a  Progetto  di  piano  stralcio  e progetto di variante,  tenendo  conto dei contenuti delle osservazioni pervenute, del parere espresso dalla conferenza programmatica e del parere della Regione del Veneto.
 Per   la  prevenzione  della  pericolosita'  idraulica  il  Piano stralcio assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia «Perimetrazione  delle aree a diversa pericolosita' idraulica - scala 1:10.000»  di  cui alle tavole Tavole A.4.22; A.4.24; A.4.25; A.4.26; A.4.27;  A.4.28;  A.4.32;  A.4.33;  A.4.34;  A.4.35;  A.4.36; A.4.37; A.4.38.
 Per  la  prevenzione  del  rischio  da  frana  il  Piano stralcio assoggetta  a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala 1:10.000.
 La  perimetrazione  delle  aree  a  rischio idraulico, ricomprese nelle  aree  di  pericolosita' idraulica, e' disposta ai soli fini di individuare  ambiti  di  priorita' degli interventi di eliminazione e mitigazione  dei  rischi  e  di  segnalare  zone  di interesse per la pianificazione di protezione civile.
 I  contenuti  di  carattere  generale  e gli indirizzi nonche' le norme  di  attuazione  del  piano  stralcio  si applicano su tutto il territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.
 Il  piano  stralcio  riguarda  aree di rischio idraulico (R) e di pericolosita'  idraulica  (P)  localizzate nei territori dei seguenti Comuni:
 
 ----> vedere TABELLA a pag. 88 della G.U. <----
 |  |  |  | Art. 2. Fino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri di approvazione del piano stralcio e comunque per  un  periodo  non  superiore  a tre anni decorrenti dalla data di adozione  della  presente  deliberazione,  alle  aree perimetrate dal presente  piano si applicano - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi  dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-bis e 6-ter  come aggiunti dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 - le disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 23 delle  «Norme  di  attuazione  e  prescrizioni  di  piano»  del piano stralcio  per  le  aree  di  pericolosita' idraulica molto elevata ed elevata e per le aree a rischio elevato da dissesti di versante.
 |  |  |  | Art. 3. Fino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri di approvazione del piano stralcio e comunque per  un  periodo  non  superiore  a tre anni decorrenti dalla data di adozione  della  presente  deliberazione,  si  applicano  inoltre - a titolo  di  misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio  1989,  n. 183, commi 6-bis e 6-ter come aggiunti dall'art. 12  della  legge  4 dicembre  1993, n. 493 - le disposizioni previste dall'art.   5,  commi  3,  4  e  5,  delle  «Norme  di  attuazione  e prescrizioni di piano».
 |  |  |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art.  17,  comma  5,  della legge n. 183/1989, in seguito   all'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  di  approvazione  del  piano  stralcio,  si applicano   immediatamente   ed  integralmente  tutte  le  «Norme  di attuazione e prescrizioni di piano» dello stesso.
 |  |  |  | Art. 5. Le  modifiche  e  integrazioni della perimetrazione delle aree di rischio  o  di  pericolo  conseguenti ad approfondimenti svolti, alla realizzazione di interventi di mitigazione, alla correzione di errori materiali (art. 5, commi 16, 17 e 18 delle Norme di attuazione), sono adottate, previo parere favorevole del Comitato tecnico, con atto del Segretario  Generale  senza  che  sia  necessario  disporre  varianti formali di piano. In attesa della ratifica del Comitato istituzionale l'atto  del  Segretario  Generale  ha  effetto  di variante del piano stralcio.
 |  |  |  | Art. 6. Il  Comitato  istituzionale,  su proposta del Segretario Generale provvedera'  ad  adottare,  con  propria  deliberazione, il Programma triennale  degli  interventi  ai  sensi  dell'art.  21 della legge n. 183/1989.
 |  |  |  | Art. 7. La  presente  deliberazione  con allegato sara' notificata, nelle forme  piu'  opportune,  agli  enti locali nei confronti dei quali le misure  di  salvaguardia  nella  stessa  contenute  sono destinate ad esplicare  efficacia  e  sara' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 |  |  |  | Art. 8. A  seguito  dell'adozione  della  presente deliberazione si dara' corso  alle procedure previste all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge  n. 183/1989 e richiamate all'art. 18, comma 11, della medesima legge.
 |  |  |  |  |