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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario) |  | REGIONE LOMBARDIA |  | ORDINANZA 30 novembre 2004 |  | Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura sedute/arredi  speciali per la sala convegni "Gonfalone", per la sala incontri  istituzionali  del Presidente e della sala 44 posti del 26' piano  alla  Societa'  Matteo  Grassi  S.p.A. di Milano. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 302). |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO DELEGATO 
 PREMESSO CHE:
 - con  DPCM  del  3  maggio  2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenze  nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del  29  novembre  2002  fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003  al  30  giugno  2004  e  con  DPCM  del  9  luglio 2004 sino al 30.11.2004,  in  relazione  agli ingenti danni conseguenti all'evento che  ha  interessato  il  giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
 - con   Ordinanza   del   7  giugno  2002  n.  3219  il  Ministro dell'Interno  - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile -   ha  nominato  Commissario  Delegato  per  la  ralizzazione  degli interventi   urgenti  ed  indifferibili  finalizzati  a  fronteggiare l'emergenza  l'Assessore  agli  Affari  Generali  e  Personale  della Regione Lombardia;
 - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del  27/05/03  e'  stato  modificato  l'art.  1  comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione  Lombardia  e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un  Soggetto  Attuatore  cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento delira predetta situazione emergenziale;
 - con  ordinanza  commissariale  n.180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata   Soggetto   Attuatore   la  Dr.ssa  Rita  Amabile  sino  al 30.11.2004;
 
 RICHIAMATA  l'Ordinanza  Commissariale  n. 109 del 12.08.03 con la quale   e'   stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli;
 ACCERTATO cine:
 - in   considerazione  dell'urgenza  la  Gestione  Commissariale, tramite  le  competenti  strutture  tecniche a supporto ha dato corso alla  trattativa  privata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. d della Legge  358/92  nonche' del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6 con la  Societa'  MATTEOGRASSI  S.p.A  di  Milano  al fine di ottenere la miglior  offerta  per  la fornitura di sedite/arrredi speciali per la sala   Convegni  "Gonfalone",  la  Sala  Incontri  Istituzionali  del Presidente della Giunta Regionale nonche' della Sala 44 posti del 26° piano;
 - seguito  di attenta valutazione delle campionature in ordine ai requisiti  previsti dal progetto approvato, delle indicazioni fornite dall'Amministrazione   regionale,   nonche'   dell'offerta  economica pervenuta  in  data  26  novembre  2004 i competenti Uffici Tecnici a supporto della Gestione Commissariale hanno espresso il benestare;
 - a seguito di trattative intercorse con la Societa' MATTEOGRASSI S.p.A.,   la   stessa,   ha   manifestato   la   disponibilita'  alla sottoscrizione  del contratto per la fornitura e posa degli arredi in argomento  proponendo  un  prezzo complessivo di -€ 124.958,37. oltre Iva,  ed  alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 RITENUTO di affidare, la fornitura e la posa in opera delle sedute sopramenzionate   alla   Societa'   MATTEOGRASSI   S.p.A.  di  Milano provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;
 DISPONE
 
 1.  di  affidare,  per  le  motivazioni  in premessa addotte, alla Societa'  MATTEOGRASSI S.p.A di Milano l'incarico di fornitura e posa in  opera  degli arredi speciali per la Sala Convegni "Gonfalone", la sala  Incontri  Istituzionali  del  Presidente della Giunta Regicnale nonche' della 44 posti nel 26° piano, per un importo complessivo di € 124.958,37  IVA  inclusa  ed alle condizioni meglio specificate nello schema  di  contratto  che  allegato  al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
 2.  di dare atto che la liquidazione della spesa verra' effettuata con le modalita' previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.
 
 D'Ordine del Commissario delegato
 il Soggetto attuatore
 Amabile
 |  |  |  | CONTRATTO DI FORNITURA 
 TRA
 
 Il  Commissario  Delegato  per  l'Emergenza  Pirelli,  con sede in Milano,  Via  Taramelli  n. 20 Codice Fiscale 80050050154, in persona del  Soggetto  Attuatore  dott.ssa  Rita  Amabile,  giusta  Ordinanza Commissariale  n.  180  del  2  agosto  2004  (di  seguito denominato "Commissario Delegato")
 E
 
 La  societa'  MatteoGrassi Spa, con sede in via Pietro Cossa n. 2, 20100  Milano  (P.I. 11993750154) in persona del Consigliere Delegato Sig.  Stefano  Grassi  nato  a  Mariano Comense (Co) il 17.08.1965, e residente,  per  la  sua carica, in via Pietro Cossa n.2, Milano ( di seguito denominata Matteo Grassi Spa) convengono quanto segue.
 
 1. OGGETTO
 
 Il Commissario Delegato affida a Matteograssi Spa, che accetta, la fornitura  degli  arredi speciali come da lista allegata (all. 1) per l'insediamento delle Strutture Regionali c/o il Grattacielo Pirelli a far data presumibilmente dal 05/12/2004.
 Matteograssi  Spa si impegna ad eseguire la fornitura degli arredi come  da  lista allegata nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto  provvedendo altresi' a fornire le dovute certificazioni di legge e di qualita' in conformita' alla campionatura presentata;
 
 2. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI MATTEOGRASSI SPA
 
 Matteograssi  Spa  si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera  degli  arredi  di  cui al precedente art. 1) a perfetta regola d'arte,  nonche'  utilizzando  materiali,  mezzi  d'opera adeguati ed idonei.
 Matteograssi  Spa  si  obbliga  ad eseguire la fornitura secondo i prezzi indicati nell'offerta economica, parte integrante del presente contratto .
 MatteoGrassi  Spa  accetta  la  fornitura  alle  condizioni  tutte contenute nel presente contratto.
 Dichiara:
 - di  aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati   ed   assemblati   gli   arredi   e  di  essere  pertanto perfettamente  edotta  circa  la  natura  e l'entita' della fornitura commissionata;
 - di  aver preso visione e attenersi alle procedure contenute nel "Piano di Sicurezza" ex D. Lgs. n. 494/96.
 
 3. DURATA E TEMPISTICA
 
 Il presente contratto decorrera' dalla data della sua firma.
 MatteoGrassi  Spa  si  impegna a fornire gli arredi e a completare gli  allestimenti  oggetto  del  presente  contratto nel rispetto del cronoprogramma  che prevede l'inizio della consegna e del montaggio a far  tempo  dal  5.12.2004  e  l'ultimazione  del  montaggio entro il termine  di  10  giorni e, cioe', entro il 15.12.2004. Il Commissario Delegato  si  riserva  la  facolta'  di differire la data fissata per l'inizio  del  montaggio degli arredi. MatteoGrassi spa, si impegna a custodire  la  fornitura  presso  i  propri  locali  senza per questo avanzare  alcuna  pretesa  economica  per  lo  stoccaggio,  nonche' a condudere  comunque  l'allestimento  nei  10  giorni  successivi alla comunicazione  con  la quale la Gestione Commissariale fom-ralizzera' il differimento del termine suddetto.
 Tale differimento non potra' essere, in ogni caso, superiore ai 20 giorni dalla data fissata per l'inizio della consegna e del montaggio - prevista a far tempo dal 05.12.2004.
 Qualora   detto   differimento   sia   superiore   ai  20  giorni, Matteograssi  Spa.  si  riserva  la  facolta'  di emettere , entro il 31.12.  2004,  regolare fattura per il materiale oggetto del presente contratto.
 
 4. CORRISPETTIVO
 
 Quale  compenso  per  la  fornitura  e  allestimento  oggetto  del presente  contratto,  il  Commissario  Delegato  e  Matteograssi Spa, concordano il totale complessivo di € 124.958,37= oltre I.V.A., fisso ed invariato.
 Il  compenso  sopra specificato verra' corrisposto dal Commissario Delegato a Matteograssi Spa, alle seguenti scadenze:
 - 60% alla consegna;
 - 35% al termine del montaggio;
 - 5%a  seguito  di  esito  positivo  del  collaudo  definitivo da eseguirsi  entro  10  gg.  dall'ultimazione del montaggio, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7.
 
 I  pagamenti  verranno  effettuati  a mezzo bonifico bancario a 90 giorni fine mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale.
 Nel  caso  di  ritardi,  Matteograssi  Spa.  potra'  eventualmente richiedere la corresponsione di interessi di mora che si stabiliscono nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 cod.civ.
 
 5. PENALI PER IL RITARDO
 
 Per  ogni  giorno  lavorativo  di  ritardo  rispetto al termine di ultimazione   del   montaggio   indicato  nell'art.  3  del  presente contratto, Matteograssi Spa corrispondera' una penale pari allo 1 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
 Qualora  il  ritardo  superasse  di  venti  giorni  il  termine di consegna  di  cui all'art. 3, il Commissario Delegato procedera' alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 8   e  ai  sensi  del  richiamato  art.  1456  cod.  civ,  senza  che l'inadempiente  abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Commissario Delegato al risarcimento degli ulteriori danni.
 
 6. CAUZIONE
 
 A  garanzia  dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente   contratto,   ivi   induso   il   pagamento  delle  penali, Matteograssi  Spa  ha  presentato  cauzione  di  € 12.495,83 mediante fidejussione    bancaria   o   polizza   assicurativa   che   prevede espressamente  la  rinuncia  al beneficio della preventiva escussione del  debitore  principale.  La  suddetta garanzia verra' svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.
 
 7. COLLAUDO
 
 Entro  10  giorni dall'ultimazione del montaggio verra' effettuato dai  tecnici  della  Gestione  Commissariale  in  contraddittorio con Matteograssi Spa collaudo della fornitura e posa. Qualora, in sede di collaudo, venisse riscontrato che la fornitura e la posa degli arredi non    siano   state   effettuate   nel   rispetto   degli   obblighi contrattualmente  assunti  e  in  conformita'  dei  campioni  oggetto dell'offerta,   Matteograssi   Spa   si   impegna  ad  effettuare  le sostituzioni  o  riposizionamenti dovuti a propria cura e spese entro 20  giorni dalla notifica della contestazione, pena l'applicazione di una penale pari all'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
 
 8. - RISOLUZIONE
 
 Il  presente  contratto  potra'  essere  risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti.
 Il   Commissario  delegato  si  riserva  inoltre  la  facolta'  di risolvere   il   contratto  ai  sensi  dell'art.  1456  c.c.,  previa contestazione  degli  addebiti  all'aggiudicataria,  trattenendo  gli eventuali crediti nei suoi confronti nei seguenti casi:
 allorche' l'affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto;
 la consegna superi i termini definiti nel contratto;
 difformita'  gravi e immotivate dalle modalita' di esecuzione del contratto;
 difformita'  immotivata  o  non  concordata degli elementi forniti rispetto a quanto previsto dagli allegati al presente contratto;
 qualora   il   ritardo   della   fornitura  e  posa  rispetto  al cronopogramma superasse i venti giorni di cui al precedente art. 5;
 in   caso   di  fallimento,  concordato,  messa  in  liquidazione volontaria  o  coatta,  esproprio,  cui  sia assoggettata la Societa' Matteograssi  Spa,  o  per  il  fatto  che  la  stessa nello stato di insolvenza  abbia  stipulato  contratti  o concluso transazioni con i propri creditori.
 
 9. DOCUMENTI CONTRATTUALI
 
 Fanno  parte  integrante  del  presente contratto stipulato tra il Commissario Delegato e Matteograssi S.p.a.:
 - offerta  Matteograssi  S.p.a.  del 26/11/04 (allegato 1) con la lista  indicante le specifiche tecniche degli arredi forniti, computo estimativo  con  i  prezzi unitari e complessivi indicati dalla ditta fomitrice (allegato 1).
 
 Si  da  atto  che  Matteograssi  Spa ha preso visione del piano di sicurezza  e  coordinamento  relativo agli interventi sui lotti "B" e "C" ex D. Lgs. n. 494/96.
 In  caso di contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli  allegati  sopra  menzionati,  le Parti concordano sin da ora che prevaranno le disposizioni contrattuali.
 
 10. RESPONSABILITA'
 
 Ogni responsabilita' per danni di qualunque genere che derivassero a  persone  o  a  cose  in  dipendenza  dell'esecuzione  del presente contratto  deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di Matteograssi Spa.
 
 11. FORZA MAGGIORE
 
 Il  mancato  adempimento  di  una  delle  parti per causa di forza maggiore non potra' alla stessa essere imputato sempreche' questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.
 L'espressione  "forza  maggiore"  comprende  qualsiasi  evento che inibisca  l'esecuzione  del presente contratto e che sia indipendente dalla   volonta'   e   controllo   delle  parti,  comprese  eventuali disposizioni  di  legge  e/o  amministrative  emanate  nel  corso del presente contatto.
 Le parti concorderanno eventuali azioni necessarie per minimizzare gli  effetti  dell'evento  di  forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto.
 Nel  caso  in  cui  la  causa  di  forza maggiore dovesse impedire l'adempimento  di  una  delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale  periodo,  ciascuna  delle  parti  potra' recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.
 
 12. GARANZIA
 
 Matteograssi  Spa  si  impegna ad un periodo pari a 36 (trentasei) mesi  dalla data di ultimazione del montaggio, di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti i difetti o anomalie di costruzione e funzionamento non riscontrabili in sede di collaudo.
 
 13. PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI
 
 A  conclusione  della  Gestione  Commissariale  stabilita  per  il 30.11.2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con  apposito  provvedimento  ministeriale,  succedera'  a  tutti gli effetti   nel   rapporto   contrattuale   la  Regione  Lombardia  che provvedera' ad adottare i conseguenti provvedimenti.
 Qualsiasi  convenzione  derogativa  o  complementare  al  presente contratto  dovra'  essere  pattuita  per  iscritto  e sottoscritta da entrambe le parti.
 
 14. DIVIETO DI CESSIONE
 
 Il presente contratto non potra' essere neppur parzialmente ceduto a terzi.
 
 15. FORO COMPETENTE
 
 Per  qualsiasi  controversia che dovesse insorgere in relazione al presente  contratto  sara'  competente  in  via  esclusiva il Foro di Milano.
 
 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento  dei  dati personali contenuti nel presente contratto per le  finalita'  strettamente  connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
 
 17. SPESE CONTRATTUALI
 
 Tutte  le  spese  relative  al presente contratto sono a carico di Matteograssi S.p.A.
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
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 D'Ordine del Commissario Delegato   |      Matteograssi Spa =====================================================================
 Il Soggetto Attuatore         |   il Consigliere Delegato
 Dott.ssa Rita Amabile         |       Stefano Grassi
 
 Ai sensi di quanto previsto dagli arti 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono  espressamente  i  punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
 
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 D'Ordine del Commissario      |        Matteograssi Spa =====================================================================
 Il Soggetto Attuatore       |     Il Consigliere Delegato
 Dott.ssa Rita Amabile       |         Stefano Grassi
 
 ----> Vedere Tabelle da pag. 516 a pag. 517 del S.S. <----
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