Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario) |
REGIONE LOMBARDIA |
ORDINANZA 30 novembre 2004 |
Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura sedute/arredi speciali per la sala convegni "Gonfalone", per la sala incontri istituzionali del Presidente e della sala 44 posti del 26' piano alla Societa' Matteo Grassi S.p.A. di Milano. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 302). |
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IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE: - con DPCM del 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenze nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino al 30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la ralizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia; - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27/05/03 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento delira predetta situazione emergenziale; - con ordinanza commissariale n.180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al 30.11.2004;
RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 109 del 12.08.03 con la quale e' stato approvato il progetto definitivo relativo al ripristino funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli; ACCERTATO cine: - in considerazione dell'urgenza la Gestione Commissariale, tramite le competenti strutture tecniche a supporto ha dato corso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. d della Legge 358/92 nonche' del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti 5 e 6 con la Societa' MATTEOGRASSI S.p.A di Milano al fine di ottenere la miglior offerta per la fornitura di sedite/arrredi speciali per la sala Convegni "Gonfalone", la Sala Incontri Istituzionali del Presidente della Giunta Regionale nonche' della Sala 44 posti del 26° piano; - seguito di attenta valutazione delle campionature in ordine ai requisiti previsti dal progetto approvato, delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale, nonche' dell'offerta economica pervenuta in data 26 novembre 2004 i competenti Uffici Tecnici a supporto della Gestione Commissariale hanno espresso il benestare; - a seguito di trattative intercorse con la Societa' MATTEOGRASSI S.p.A., la stessa, ha manifestato la disponibilita' alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e posa degli arredi in argomento proponendo un prezzo complessivo di -€ 124.958,37. oltre Iva, ed alle condizioni meglio specificate nell'allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; RITENUTO di affidare, la fornitura e la posa in opera delle sedute sopramenzionate alla Societa' MATTEOGRASSI S.p.A. di Milano provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto; DISPONE
1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, alla Societa' MATTEOGRASSI S.p.A di Milano l'incarico di fornitura e posa in opera degli arredi speciali per la Sala Convegni "Gonfalone", la sala Incontri Istituzionali del Presidente della Giunta Regicnale nonche' della 44 posti nel 26° piano, per un importo complessivo di € 124.958,37 IVA inclusa ed alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che la liquidazione della spesa verra' effettuata con le modalita' previste dal contratto di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.
D'Ordine del Commissario delegato il Soggetto attuatore Amabile |
| CONTRATTO DI FORNITURA
TRA
Il Commissario Delegato per l'Emergenza Pirelli, con sede in Milano, Via Taramelli n. 20 Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto Attuatore dott.ssa Rita Amabile, giusta Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 (di seguito denominato "Commissario Delegato") E
La societa' MatteoGrassi Spa, con sede in via Pietro Cossa n. 2, 20100 Milano (P.I. 11993750154) in persona del Consigliere Delegato Sig. Stefano Grassi nato a Mariano Comense (Co) il 17.08.1965, e residente, per la sua carica, in via Pietro Cossa n.2, Milano ( di seguito denominata Matteo Grassi Spa) convengono quanto segue.
1. OGGETTO
Il Commissario Delegato affida a Matteograssi Spa, che accetta, la fornitura degli arredi speciali come da lista allegata (all. 1) per l'insediamento delle Strutture Regionali c/o il Grattacielo Pirelli a far data presumibilmente dal 05/12/2004. Matteograssi Spa si impegna ad eseguire la fornitura degli arredi come da lista allegata nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto provvedendo altresi' a fornire le dovute certificazioni di legge e di qualita' in conformita' alla campionatura presentata;
2. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI MATTEOGRASSI SPA
Matteograssi Spa si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi di cui al precedente art. 1) a perfetta regola d'arte, nonche' utilizzando materiali, mezzi d'opera adeguati ed idonei. Matteograssi Spa si obbliga ad eseguire la fornitura secondo i prezzi indicati nell'offerta economica, parte integrante del presente contratto . MatteoGrassi Spa accetta la fornitura alle condizioni tutte contenute nel presente contratto. Dichiara: - di aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati ed assemblati gli arredi e di essere pertanto perfettamente edotta circa la natura e l'entita' della fornitura commissionata; - di aver preso visione e attenersi alle procedure contenute nel "Piano di Sicurezza" ex D. Lgs. n. 494/96.
3. DURATA E TEMPISTICA
Il presente contratto decorrera' dalla data della sua firma. MatteoGrassi Spa si impegna a fornire gli arredi e a completare gli allestimenti oggetto del presente contratto nel rispetto del cronoprogramma che prevede l'inizio della consegna e del montaggio a far tempo dal 5.12.2004 e l'ultimazione del montaggio entro il termine di 10 giorni e, cioe', entro il 15.12.2004. Il Commissario Delegato si riserva la facolta' di differire la data fissata per l'inizio del montaggio degli arredi. MatteoGrassi spa, si impegna a custodire la fornitura presso i propri locali senza per questo avanzare alcuna pretesa economica per lo stoccaggio, nonche' a condudere comunque l'allestimento nei 10 giorni successivi alla comunicazione con la quale la Gestione Commissariale fom-ralizzera' il differimento del termine suddetto. Tale differimento non potra' essere, in ogni caso, superiore ai 20 giorni dalla data fissata per l'inizio della consegna e del montaggio - prevista a far tempo dal 05.12.2004. Qualora detto differimento sia superiore ai 20 giorni, Matteograssi Spa. si riserva la facolta' di emettere , entro il 31.12. 2004, regolare fattura per il materiale oggetto del presente contratto.
4. CORRISPETTIVO
Quale compenso per la fornitura e allestimento oggetto del presente contratto, il Commissario Delegato e Matteograssi Spa, concordano il totale complessivo di € 124.958,37= oltre I.V.A., fisso ed invariato. Il compenso sopra specificato verra' corrisposto dal Commissario Delegato a Matteograssi Spa, alle seguenti scadenze: - 60% alla consegna; - 35% al termine del montaggio; - 5%a seguito di esito positivo del collaudo definitivo da eseguirsi entro 10 gg. dall'ultimazione del montaggio, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7.
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni fine mese dalla presentazione di idoneo documento fiscale. Nel caso di ritardi, Matteograssi Spa. potra' eventualmente richiedere la corresponsione di interessi di mora che si stabiliscono nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 cod.civ.
5. PENALI PER IL RITARDO
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione del montaggio indicato nell'art. 3 del presente contratto, Matteograssi Spa corrispondera' una penale pari allo 1 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo superasse di venti giorni il termine di consegna di cui all'art. 3, il Commissario Delegato procedera' alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi del richiamato art. 1456 cod. civ, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Commissario Delegato al risarcimento degli ulteriori danni.
6. CAUZIONE
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi induso il pagamento delle penali, Matteograssi Spa ha presentato cauzione di € 12.495,83 mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La suddetta garanzia verra' svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.
7. COLLAUDO
Entro 10 giorni dall'ultimazione del montaggio verra' effettuato dai tecnici della Gestione Commissariale in contraddittorio con Matteograssi Spa collaudo della fornitura e posa. Qualora, in sede di collaudo, venisse riscontrato che la fornitura e la posa degli arredi non siano state effettuate nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti e in conformita' dei campioni oggetto dell'offerta, Matteograssi Spa si impegna ad effettuare le sostituzioni o riposizionamenti dovuti a propria cura e spese entro 20 giorni dalla notifica della contestazione, pena l'applicazione di una penale pari all'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
8. - RISOLUZIONE
Il presente contratto potra' essere risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti. Il Commissario delegato si riserva inoltre la facolta' di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicataria, trattenendo gli eventuali crediti nei suoi confronti nei seguenti casi: allorche' l'affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto; la consegna superi i termini definiti nel contratto; difformita' gravi e immotivate dalle modalita' di esecuzione del contratto; difformita' immotivata o non concordata degli elementi forniti rispetto a quanto previsto dagli allegati al presente contratto; qualora il ritardo della fornitura e posa rispetto al cronopogramma superasse i venti giorni di cui al precedente art. 5; in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio, cui sia assoggettata la Societa' Matteograssi Spa, o per il fatto che la stessa nello stato di insolvenza abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori.
9. DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte integrante del presente contratto stipulato tra il Commissario Delegato e Matteograssi S.p.a.: - offerta Matteograssi S.p.a. del 26/11/04 (allegato 1) con la lista indicante le specifiche tecniche degli arredi forniti, computo estimativo con i prezzi unitari e complessivi indicati dalla ditta fomitrice (allegato 1).
Si da atto che Matteograssi Spa ha preso visione del piano di sicurezza e coordinamento relativo agli interventi sui lotti "B" e "C" ex D. Lgs. n. 494/96. In caso di contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli allegati sopra menzionati, le Parti concordano sin da ora che prevaranno le disposizioni contrattuali.
10. RESPONSABILITA'
Ogni responsabilita' per danni di qualunque genere che derivassero a persone o a cose in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico di Matteograssi Spa.
11. FORZA MAGGIORE
Il mancato adempimento di una delle parti per causa di forza maggiore non potra' alla stessa essere imputato sempreche' questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa. L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che inibisca l'esecuzione del presente contratto e che sia indipendente dalla volonta' e controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del presente contatto. Le parti concorderanno eventuali azioni necessarie per minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto. Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di una delle parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna delle parti potra' recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.
12. GARANZIA
Matteograssi Spa si impegna ad un periodo pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di ultimazione del montaggio, di assistenza gratuita in garanzia, per correggere tutti i difetti o anomalie di costruzione e funzionamento non riscontrabili in sede di collaudo.
13. PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI
A conclusione della Gestione Commissariale stabilita per il 30.11.2004 giusta DPCM del 9 luglio 2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succedera' a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale la Regione Lombardia che provvedera' ad adottare i conseguenti provvedimenti. Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovra' essere pattuita per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
14. DIVIETO DI CESSIONE
Il presente contratto non potra' essere neppur parzialmente ceduto a terzi.
15. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sara' competente in via esclusiva il Foro di Milano.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto per le finalita' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
17. SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico di Matteograssi S.p.A. Letto, confermato e sottoscritto.
===================================================================== D'Ordine del Commissario Delegato | Matteograssi Spa ===================================================================== Il Soggetto Attuatore | il Consigliere Delegato Dott.ssa Rita Amabile | Stefano Grassi
Ai sensi di quanto previsto dagli arti 1341 e 1342 del CC le parti sottoscrivono espressamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
===================================================================== D'Ordine del Commissario | Matteograssi Spa ===================================================================== Il Soggetto Attuatore | Il Consigliere Delegato Dott.ssa Rita Amabile | Stefano Grassi
----> Vedere Tabelle da pag. 516 a pag. 517 del S.S. <---- |
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