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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario) |  | REGIONE LOMBARDIA |  | ORDINANZA 30 novembre 2004 |  | Affidamento  della  progettazione  esecutiva e degli interventi di riqualificazione  delle  pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli,  lotto  progettuale "E", su area di proprieta' del comune di Milano. (Ordinanza n. 300). |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO DELEGATO 
 PREMESSO CHE:
 - con  DPCM  del  3  maggio  2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza  nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del  29  novembre  2002  fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003   al  30  giugno  2004  e  con  DPCM  del  9  luglio  2004  sino al30.11.2004,  in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che  ha  interessato  il  giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
 - con   Ordinanza   del   7  giugno  2002  n.  3219  il  Ministro dell'Internio - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile -   ha  nominato  Commissario  Delegato  per  la  relizzazione  degli interventi   urgenti  ed  indifferibili  finalizzati  a  fronteggiare l'emergenza  l'Assessore  agli  Affari  Generali  e  Personale  della Regione Lombardia;
 - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del  27/05/03  e'  stato  modificato  l'art.  1  comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione  Lombardia  e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un  Soggetto  Attuatore  cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
 - con  ordinanza  commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata   Soggetto   Attuatore   la  Dr.ssa  Rita  Amabile  sino  al 30.11.2004;
 
 VISTA:
 - l'Ordinanza  Commissariale  n. 243 del 18.10.04 con la quale si e'  proceduto  alla  validazione  del  progetto  definitivo del lotto progettuale"E";
 - l'ordinanza Commissariale n. 262 del 10.11.2004 di presa d'atto dell'accordo  ex  art.  15  della  legge  n.  241/90  tra la Gestione Commissariale  al  Traffico  e  Mobilita',  istituita  con  ordinanza ministeriale  n. 3171 del 28.12.2003, e Gestione Commissariale per il restauro  e  recupero  funzionale  del Palazzo Pirelli, istituita con ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2004;
 
 ACCERTATO CHE:
 - con   lettera   d'invito   del  25.10.2004  e'  stata  esperita trattativa  privata  -  ai sensi dell'art. 41 punti 5 e 6 dei R.D. 23 maggio  1924 n. 827 - per l'affidamento della progettazione esecutiva e  della realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui al progetto,  invitando  n.  5  imprese  segnalate  dall'Amministrazione Comunale;
 - entro  il  termine  fissato  per  la consegna delle offerte - 2 novembre 2004 ore 12.00 - sono pervenuti due plichi, come risulta dal timbro apposto dal Protocollo Generale della Regione Lombardia;
 - in  data  10.11.2004  si e' proceduto all'apertura delle buste, come  da  verbale  delle operazioni che, allegato al presente atto ne forma  parte  integrante  e  sostanziale  e  dal quale risulta che la costituenda   ATI   tra   Impresa  Magatti  s.r.l.,  in  qualita'  di Capogruppo,  ICG  s.r.l.,  COSMAG  s.r.l.  e  ICEMS Costruzioni Edili s.r.l.  e'  l'unica  a  possedere i requisiti richiesti dalla lettera d'invito  e  ha  presentato  un'offerta pari a € 1.272.997,34= con un ribasso pari al 21,822%;
 
 DATO ATTO:
 - della  facolta'  -  richiamata  nella  lettera  d'invito  - del Commissario  Delegato  di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
 - della  riunione  con la sopra citata costituenda ATI presso gli Uffici  della  Gestione Commissariale volta a puntualizzare l'urgenza dell'intervento  e  a  valutare  la possibilita' di consegne parziali entro  60  giorni,  a  fronte di una durata complessiva di esecuzione lavori fissata in 90 giorni;
 - del  coordinamento  tenutosi  presso  la Gestione Commissariale alla  presenza  dei  Progettisti, costituenda ATI, tecnici comunali e degli   enti   interessati   ai   sottoservizi,  giusta  verbale  del Coordinatore   Arch.   Renato   Sarno,  agli  atti  della  Segreteria Operativa;
 
 RITENUTO,  alla  luce  di  quanto sopra esposto, di dover prendere atto   alle   procedure   relative   alla  trattativa  privata  sopra evidenziate    provvedendo   all'aggiudicazione   in   favore   della costituenda ATI tra Impresa Magatti s.r.l, in qualita' di Capogruppo, ICG s.r.l., COSMAG s.r.l. e ICEMS Costruzioni Edili s.r.l dei lavori, alle  condizioni  meglio  specificate  nello  schema di contratto che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale.
 VAGLIATE le predette determinazioni
 DISPONE
 
 1.  per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto delle procedure  relative  alla trattativa privata espletata nell'esercizio della  facolta'  di  deroga  all'art.  24  legge  11.02.1994 prevista dall'ordinanza  ministeriale  n.  3219/2002,  affidando  all'ATI  tra Impresa  Magatti s.r.l, in qualita' di Capogruppo, ICG s.r.l., COSMAG s.r.l.  e ICEMS Costruzioni Edili s.r.l. la progettazione esecutiva e l'attuazione  degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei  luoghi  adiacenti al Palazzo Pirelli di cui al lotto progettuale "E"  validato  con  ordinanza commissariale n. 243 del 18.10.04, alle condizioni  tutte  meglio  specificate nello schema di contratto che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 2.  di  dare  atto  che  l'importo  per  tale intervento ammonta a complessivi  € 2.609.006,55= di cui € 1.272.997,34 relativo ai lavori depurati  del  ribasso  d'offerta  del  21,822%,  € 61.762,04= per la progettazione esecutiva, € 81.915,24 per gli oneri della sicurezza ed € 1.192.331,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 
 D'Ordine del Commissario delegato
 il Soggetto attuatore
 Amabile
 |  |  |  | REGIONE LOMBARDIA COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
 ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO N° 3219 DEL 07.06.2002 E
 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
 
 CONTRATTO  DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTUAZIONE DEGLI  INTERVENTI  DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL  PALAZZO  PIRELLI,  SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI
 LOTTO E2 - AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO
 DITTA  APPALTATRICE:  A.T.I.  Magatti s.r.I. - ICG s.r.l. - COSMAG s.r.I. ICEMS Costruzioni Edili s.r.l.
 Cat. Prevalente: OG1 € 1.628.324,67
 Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) € 1.628.324,67
 Importi non soggetti a ribasso:
 - corrispettivo  per  progettazione  esec. (compr. 2% CNPAIALP) € 61.762,04
 - oneri relativi alla € 81.915,24
 
 Importo complessivo € 1.772.001,95
 
 Il ribasso offerto verra' applicato a tutte le tipologie di lavori esclusi   la  progettazione  esecutiva  e  gli  oneri  relativi  alla sicurezza.
 
 B - LE PARTI
 
 L'anno  duemilaquattro,  il  giorno 30 del mese di novembre presso gli  uffici  della Gestione Commissariale Via Taramelli n. 12 - 20124 Milano
 TRA
 
 La  Dott.ssa Rita Amabile nella sua qualita' di Soggetto Attuatore con   sede   in  Milano  Via  Taramelli  n.  12,  che  in  attuazione dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002 e successive modificazioni,
 E
 
 L'A.T.I.  Magatti  s.r.l.  -  ICG  s.r.l.  - COSMAG s.r.l. - ICEMS Costruzioni  Edili s.r.l. nella persona del Signor Magatti Ing. Mario Enrico  nato  a Vanzago (MI) il 22.03.1932, residente a Milano in Via Gilino n. 12 nella sua qualita' di Legale rappresentante dell'Impresa Capogruppo  dell'A.T.I.  Magatti s.r.l. con sede in Milano Via Gilino n. 12, partita IVA 00802090159, di seguito denominato "Appaltatore",
 
 C - PREMESSE
 
 Premesso:
 - che  con  ordinanza  del  Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002  e'  stato  decretato  lo  stato  di  emergenza  a seguito dell'incidente   aereo   del  18.04.2002  ed  e'  stato  nominato  il Commissario  Delegato  per la realizzazione degli interventi di messa in  sicurezza,  di  restauro  e  di  recupero  funzionale del Palazzo Pirelli, sede della Giunta Regionale della Lombardia e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti;
 - che  con  ordinanza  del Commissario Delegato n. 243 in data 18 ottobre  2004 e' stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in oggetto  dell'importo  di  €  2.964.333,88 di cui € 1.628.3.24,67 per lavori,  €  81.915,24  per costi esterni della sicurezza, € 61.762,04 per  progettazione  esecutiva a carico dell'Impresa ed € 1.192.331,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - che  in  data  25  ottobre  2004  e' stata inoltrata lettera di invito per l'appalto integrato dei lavori;
 - che  con  Ordinanza  del  Commissario  Delegato  n. 300 in data 30.11.2004 i lavori in oggetto sono stati affidati all'A.T.I. Magatti s.r.l.  - ICG s.r.l. - COSMAG s.r.l. - ICEMS Costruzioni Edili s.r.l. per  l'importo  netto  di  €  1.272.997,34 oltre l'IVA, a seguito del ribasso del .21,822.%;
 - che le aree sono di proprieta' dell'amministrazione Comunale di Milano;
 con  il  presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,si conviene e stipula quanto segue:
 
 TITOLO 1- DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
 
 Art. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI
 
 Quanto  precede  forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
 Le  abbreviazioni  di  seguito  riportate  hanno  il significato a fianco descritto:
 Ordinanza  Ministro  dell'Interno  n.  3219 del 07.06.2002 - Legge 109/1994 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia di lavori pubblici;
 Regolamento  Generale  -  Regolamento  di  attuazione  della legge quadro  in  materia  di  lavori  pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
 CGA  - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
 Regolamento  di  Qualificazione  - Regolamento recante istituzione del  sistema  di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni.
 
 Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
 
 L'Amministrazione  affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di  assumerlo  con  organizzazione  di  mezzi  necessari e gestione a proprio  rischio,  i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla proprieta'  di  cui  alle  premesse:  LA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA ED ATTUAZIONE  DEGLI  INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE  DEL  PALAZZO  PIRELLI,  SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI;
 LOTTO  E2  -  AREE  DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO secondo gli elaborati del progetto definitivo di cui in premessa.
 
 Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO
 
 L'importo  netto  presunto  complessivo  del contratto ammonta a € 1.416.674,62=.  Tale  importo e' dovuto alla somma di € 1.272.997,34= relativa  ai  lavori  depurata  del  ribasso  del  21,822%,  a cui va aggiunta  la somma di € 61.762,04 per la progettazione esecutiva e di €  81.915,24  per  gli  oneri della sicurezza. L'importo di contratto come  sopra  definito  non vincola l'importo effettivo che risultera' dalla liquidazione finale.
 
 Art. 4 - REGIME IVA
 
 Il  presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e'  soggetto  ad  IVA  per cui si richiede la registrazione in misura fissa  ai  sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 solo in caso d'uso.
 Qualora  i  lavori  in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione  comunichera'  all'Appaltatore  la  misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.
 
 Art 5   -   FINANZIAMENTO   DELL'OPERA  E  RELATIVE  DISPOSIZIONI  DI
 ATTUAZIONE
 
 La  spesa  di  cui al presente appalto sara' sostenuta con i fondi della Gestione Commissariale.
 
 Art. 6 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE
 
 Il presente contratto di appalto si intende stipulato:
 - a  corpo  ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; Lavori in economia; secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato prestazionale.
 
 Relativamente  alla  contabilizzazione  a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da  alcuna  delle  parti  contraenti alcuna successiva verifica sulla misura  o  sul  valore  attribuito  alla quantita' o alla qualita' di detti lavori.
 
 Art.   7  -  CATEGORIA  PREVALENTE  E  LAVORAZIONI  SUBAPPALTABILI  O
 SCORPORABILI La  composizione  delle  categorie  di  lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, e' la seguente:
 
 =====================================================================
 CATEGORIA    |CLASSIFICA|   LAVORI   |ONERI SICUREZZA|   TOTALE ===================================================================== Prevalente OG1  |    IV    |1.272.997,34|   50.360,60   |1.323.357,94 --------------------------------------------------------------------- Costi astemi    |          |            |               | sicurezza       |          |            |               |    1.554,64 --------------------------------------------------------------------- Progettazione   |          |            |               | esecutiva       |          |            |               |   61.762,04 --------------------------------------------------------------------- TOTALI          |          |1.272.997,34|   50.360,60   |1.416.674,62
 
 Art 8 - NOMINA DELL'ESECUTORE
 
 L'A.T.I.  Magatti  s.r.l.  -  ICG  s.r.l.  - COSMAG s.r.l. - ICEMS Costruzioni  Edili s.r.l. nella persona del Signor Magatti Ing. Mario Enrico
 
 Art.  9  -  DOMICILIO  AGLI  EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE
 ALL'APPALTATORE
 
 L'Appaltatore  elegge domicilio nel seguente indirizzo: Via Gilino n. 12 - 20128 Milano.
 Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione  o  comunicazione  dipendente  dal contratto di appalto sono  fatte  dal  Direttore  dei  Lavori  o dal Commissario Delegato, ciascuno  relativamente  agli  atti  di  propria  competenza,  a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
 
 Art. 10 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
 
 I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati  all'Appaltatore  con  ordinativi  di  pagamento mediante bonifico bancario sul c/c n. 5484794 CIN M CAB 32930 ABI 3226, presso l'Istituto di Credito UNICREDIT-Agenzia di Via Cislaghi n. 1, Milano.
 In  caso  di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula  del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le  generalita' del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
 In  difetto  delle  indicazioni  previste  dai  commi  precedenti, nessuna responsabilita' puo' attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.
 
 Art 11 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
 
 L'Appaltatore,  qualora  non  conduca i lavori personalmente, deve conferire  mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita'   tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle  attivita' necessarie  per  la  esecuzione  dei  lavori  a  norma del contratto. L'Appaltatore    rimane    responsabile    dell'operato    del    suo rappresentante.
 Il  mandato  deve  essere  conferito  per  atto pubblico ed essere depositato,  entro  10  giorni  dalla  consegna  dei  lavori,  presso l'amministrazione  committente,  che  provvede  a  dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
 L'Appaltatore  o  il  suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
 Quando  ricorrono  gravi  e giustificati motivi, l'amministrazione committente,   previa   motivata  comunicazione  all'Appaltatore,  ha diritto  di  esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza  che per cio' spetti alcuna indennita' all'Appaltatore o al suo rappresentante.
 
 Art. 12 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA
 
 L'Appaltatore,  qualora  non  eserciti direttamente, provvedera' a nominare  il  Direttore  di  Cantiere,  che  potra' coincidere con il Direttore Tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
 II  Direttore  di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica  e  la  conduzione  del  cantiere:  egli  e' responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
 La  nomina  di  Direttore  di  Cantiere  deve avvenire prima della consegna dei lavori.
 Il  Direttore  Tecnico  dell'Impresa e' l'organo cui competono gli adempimenti  di  carattere  tecnico-organizzativo  necessari  per  la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26,  commi  2  e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento  di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.   La   nomina  di  Direttore  Tecnico  dell'Impresa  deve  essere accompagnata   da  dichiarazione  dell'interessato  circa  l'unicita' dell'incarico.
 Qualora  l'Impresa,  per  qualsiasi  motivazione, dovesse trovarsi priva  di  Direttore  Tecnico  dovra' sospendere immediatamente tutte quelle  lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la  salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D. Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorche' una, eseguendo   solo   lavorazioni   che   non   abbiano   necessita'  di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.
 Decorso  tale  termine  infruttuosamente, l'Appaltatore non potra' piu'  proseguire  i  lavori  per  mancanza  della idoneita' tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett b) del Regolamento di Qualificazione:   tale   circostanza   comporta  la  rescissione  del contratto, e la prosecuzione in danno.
 
 Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
 
 L'appalto e' soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite   nel   Capitolato   Generale  di  Appalto,  nel  Contratto d'Appalto,   nel   Capitolato   Prestazionale,  nel  Computo  Metrico Estimativo  e  nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.
 Per  quanto  non  previsto e comunque non specificato diversamente dal  Capitolato  Prestazionale e dal Contratto, l'appalto e' soggetto all'osservanza  delle  seguenti  leggi,  regolamenti  e  norme che si intendono  qui  integralmente  richiamate,  conosciute  ed  accettate dall'Appaltatore,  salvo diversa disposizione del presente Capitolato Prestazionale:
 0. Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.062002;
 1.   il   Codice   Civile  -  libro  IV,  titolo  III,  capo  VII "Dell'appalto",  articoli  1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
 2.  le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
 3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
 4.  il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R.  21  dicembre  1999  n.  554  (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
 5.  il  Capitolato  generale  di appalto dei LL.PP. approvato con D.M.  LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
 6.  le  leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 7.  le  leggi,  i  decreti,  i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
 8.  le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche  se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o   sostitutive   delle   disposizioni   precedenti  che  venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
 
 TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO
 
 Art 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
 
 Si  da'  atto che con nota prot. K1.2004.0003025 del 25.11.2004 e' stata   richiesta   alla   competente  Prefettura  la  certificazione antimafia.  In  caso  di  esito  negativo  il  presente  contratto si intendera' risolto.
 
 Art 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
 
 Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.
 Le  imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
 
 Art 16 - SUBAPPALTO
 
 A.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato  subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono  l'impiego  di  manodopera, quali le forniture con posa in opera  e  i  noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per  cento  dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000  ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.  Il  subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture  speciali;  in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia  per  le  quali  non  sussista  alcuno  dei  divieti  di  cui all'articolo  10  della  legge  n.  575  del  1965.  E' fatto obbligo all'Appaltatore  di  comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti  stipulati  per  l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,   l'importo  del  contratto,  l'oggetto  del  lavoro, servizio o fornitura affidati.
 B.  L'affidamento  in  subappatto  o in cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
 1)  che  i  concorrenti  abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori  o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 2)  che  l'Appaltatore  provveda  al  deposito  del  contratto di subappalto  presso  la  stazione appaltante almeno venti giorni prima della   data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative lavorazioni;
 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la   stazione   appaltante   l'Appaltatore   trasmetta   altresi'  la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei  corrispondenti  requisiti  previsti  dalla  vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
 5)   che   non   sussista,  nei  confronti  dell'affidatario  del subappalto  o  del  cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modficazioni.
 
 La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile e'  stabilita  nella  misura  del  30  per  cento  dell'importo della categoria.
 
 C.  Il  subappaltatore  puo'  subappaltare  la  posa  in  opera di strutture  e  di  impianti  e  opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale.
 L'Appaltatore  che intende avvalersi del subappatto o cottimo deve presentare  alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione  prevista  dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo  1990,  n.  55  e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo  18,  comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
 L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10,  comma  1,  lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappatto.  Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero  5  e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
 
 D.   L'Amministrazione  non  intende  provvedere  a  corrispondere direttamente  al  subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli  stessi eseguiti. E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate relative  ai  pagamenti  da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore  o  cottimista,  con  l'indicazione  delle ritenute di garanzia effettuate.
 L'Impresa  aggiudicataria  deve praticare, per i lavori e le opere affidate   in   subappatto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
 L'Impresa  che  si  avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.
 
 Art. 17 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA
 
 L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,  delle  leggi  e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
 A  garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori  e'  operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di  ogni  certificato  di  pagamento  il  Commissario provvede a dare comunicazione  per  iscritto,  con  avviso  di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
 L'amministrazione  dispone  il  pagamento  a valere sulle ritenute suddette  di  quanto  dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
 Le   ritenute  possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di liquidazione  del  conto  finale,  dopo  l'approvazione  del collaudo provvisorio,   ove   gli   enti   suddetti   non  abbiano  comunicato all'amministrazione   committente  eventuali  inadempienze  entro  il termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  del Commissario.
 In  caso  di  ritardo  nel  pagamento delle retribuzioni dovute al personale  dipendente,  l'Appaltatore  e'  invitato  per iscritto dal Commissario  a  provvedervi  entro  i successivi quindici giorni. Ove egli  non  provveda  o  non  contesti  formalmente e motivatamente la legittimita'  della  richiesta  entro  il termine sopra assegnato, la stazione  appaltante  puo' pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
 Nel  caso  di  formale  contestazione  delle  richieste  da  parte dell'Appaltatore,  il Commissario Delegato provvede all'inoltro delle richieste  e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
 L'Appaltatore   di   opere   pubbliche   e'  tenuto  ad  osservare integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo stabilito dai contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei   subappaltatori   nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei lavori   la   documentazione   di   avvenuta   denunzia   agli   enti previdenziali,    inclusa    la    Cassa   edile,   assicurativi   ed antinfortunistici,  nonche' copia del piano operativo di sicurezza di loro   spettanza.   L'Appaltatore   e,   suo   tramite,   le  imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione   o   ente   committente   copia  dei  versamenti contributivi,  previdenziali,  assicurativi  nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
 Al  Direttore  dei  Lavori,  ai sensi dell'art. 124, quarto comma, lett.  a),del  Regolamento Generale compete la verifica periodica del possesso   della   regolarita'   da   parte   dell'Appaltatore  della documentazione  prevista  dalle  leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
 
 Art 18 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE
 
 L'Appaltatore depositera' prima della consegna dei lavori:
 - il  documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 4  del  D.  Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma;
 - eventuali  proposte  integrative  del  piano  di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
 - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte  autonome  e  relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
 
 I  piani  di  cui  sopra formano parte integrante del contratto di appalto.
 Le   gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte dell'Appaltatore,     previa    formale    costituzione    in    mora dell'interessato,  costituiscono  causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,  ciascuno  nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
 Le  imprese  esecutrici,  prima  dell'inizio  dei lavori ovvero in corso  d'opera,  possono  presentare al coordinatore per l'esecuzione dei  lavori  di  cui  al  D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante
 L'Appaltatore  esonera  l'Amministrazione  da ogni responsabilita' per   le  conseguenze  di  eventuali  sue  infrazioni  che  venissero accertate   durante  l'esecuzione  dei  lavori  relative  alle  leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
 L'Appaltatore  e'  tenuto  a  curare  il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con   il   piano   presentato   dall'Appaltatore.   Nell'ipotesi   di associazione  temporanea  di  Impresa  o  di consorzio, detto obbligo incombe  all'Impresa  mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere e' responsabile  del  rispetto  del  piano  da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
 
 Art 19 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO
 
 A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od  inesatto  adempimento  del contratto, l'Appaltatore ha costituito una  garanzia  fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori, mediante   Polizza  Assicurativa  rilasciata  dalla  societa'  Zurich International  Italia,  agenzia  n.  450  di  Bizzarri  Giuseppe  per l'importo  di  € 167.450,94, e per la tutta la durata dei lavori, con firma del soggetto idoneo alla stipula.
 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato  di  collaudo  provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla   data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo certificato.
 E'  previsto  lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in base   all'art.   30   comma  2°  della  Legge  109/94  e  successive modificazioni.
 La  fidejussione  bancaria  o la polizza assicurativa di cui sopra prevede  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della preventiva escussione  del  debitore  principale  e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 La   stazione   appaltante   puo'  richiedere  all'Appaltatore  la reintegrazione  della  cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in  parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
 
 Art. 20 - POLIZZE
 
 A - ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI
 
 L'Appaltatore,  sensi  dell'articolo  30,  comma  3,  della  legge 109/1994,  e'  obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra  gli  eventuali  danni  subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento  o  della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.
 La  somma  da  assicurare e' di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per  i  danni  alle  opere  in  costruzione e di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per i danni cagionati alle opere ed agli impianti  preesistenti  sui quali e nei quali si eseguiranno i lavori oggetto  dell'appalto.  La suddetta somma assicurata sara' prestata a primo  rischio  assoluto e cioe' in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
 La   polizza,   inoltre,   assicura  l'Amministrazione  contro  la responsabilita'   civile   per   danni  causati  a  terzi  nel  corso dell'esecuzione  dei  lavori,  per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni sinistro.
 L'Appaltatore trasmettera' all'Amministrazione copia della polizza di  cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
 L'omesso  o  il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio  da  parte  dell'esecutore  non  comporta  l'inefficacia della garanzia.
 
 B  -  DECENNALE  PER  GRAVI  DANNI E PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
 
 Si obbliga l'Appaltatore a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione  del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei lavori risultante dal relativo  certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei  rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti  da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione  del pagamento in favore del committente non appena questi lo    richieda,    anche    in   pendenza   dell'accertamento   della responsabilita'  e  senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque  specie.  Il  limite  di indennizzo della polizza decennale deve essere di € 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00).
 L'Appaltatore  e'  altresi'  obbligato  a stipulare una polizza di assicurazione  della  responsabilita'  civile  per  danni cagionati a terzi,  con  decorrenza  dalla  data  di emissione del certificato di collaudo  provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ogni sinistro.
 La  liquidazione della rata di saldo e' subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.
 
 TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
 
 Art.  21  -  RICHIAMO  AI  PATTI  DEL  CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DEL
 PROGETTO DEFINITIVO
 
 L'appalto  viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita' e   condizioni   inderogabili  e  inscindibili  di  cui  al  presente contratto,  al  Capitolato Prestazionale e alla lista delle categorie di  lavori  e  delle  forniture  e  di  tutti gli elaborati grafici e scritti  del progetto definitivo, atti che, sebbene materialmente non allegati  al  contratto,  ne  formano  parte  integrante e, pertanto, vengono   firmali   dall'Appaltatore  in  ogni  foglio  in  segno  di accettazione e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione.
 Sono parte integrante del contratto:
 a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
 b) il capitolato prestazionale;
 c) gli elaborati grafici progettuali, tecnici e descrittivi;
 d)  lista  delle Categorie di Lavori e delle Forniture (compilato dall'aggiudicatario in sede di offerta ex art. 90, comma 7 Reg.);
 e) calcolo della parcella del progetto esecutivo;
 f) documenti e materiali relativi alle indagini, ai rilievi, ed i documenti di archivio e storici.
 
 Art. 22 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
 
 L'Appaltatore  ha  facolta'  di  sviluppare  i lavori nel modo che credera'  piu'  conveniente  per  darli  perfettamente  compiuti  nel termine  contrattuale e dei termini di ultimazione parziale richiesti dalla Gestione Commissariale in riferimento alla prima consegna delle aree  relative  agli  ingressi  del  complesso,  denominata "fase 1", purche'  cio'  non  riesca  pregiudizievole  alla  buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.
 Prima  dell'inizio  dei  lavori  l'Appaltatore  dovra'  presentare all'approvazione  della Direzione dei lavori (che si esprimera' entro 5  giorni)  un programma esecutivo dei lavori suddiviso in "fase 1" e "fase  2"  - dettagliate negli elaborati grafici allegati al presente atto  (allegato 1), anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per  singole  parti  d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto  per  gruppi  di  categorie  di  lavorazioni  (tipo Gantt, o simili),  con  le  previsioni circa il periodo di esecuzione, nonche' l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.
 Tale  programma sara' vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto   l'Amministrazione   si   riserva   il  diritto  di  ordinare l'esecuzione  di  un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra'  piu'  conveniente,  specialmente in relazione alle esigenze dipendenti  dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali compensi.
 
 Art 23 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO
 
 L'Amministrazione - tramite il Coordinatore dei Lavori - svolgera' tutte   le   procedure  tecniche,  amministrative,  connesse  con  le occupazioni  temporanee  di  urgenza,  ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione  delle  opere  appaltate  avvalendosi  di tutte le norme vigenti in materia.
 
 Art 24 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
 
 A  -  E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei  Lavori,  ai  sensi  dell'articolo  133, comma 1, del Regolamento Generale   nei  casi  di  avverse  condizioni  climatiche,  di  forza maggiore,   o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la esecuzione  o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le  circostanze  speciali  rientrano le situazioni che determinano la necessita'  di  procedere  alla  redazione  di  una variante in corso d'opera  qualora  dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
 La  sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.  Nel  caso  di  sospensione  dovuta  alla  redazione di perizia  di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita' ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
 L'Appaltatore  che  ritenga cessate le cause che hanno determinato la   sospensione   temporanea  dei  lavori,  senza  che  la  stazione appaltante   abbia  disposto  la  ripresa  dei  lavori  stessi,  puo' diffidare  per  iscritto il Commissario Delegato a dare le necessarie disposizioni  al  Direttore  dei  Lavori  perche'  provveda  a quanto necessario  alla  ripresa.  La diffida ai sensi del presente comma e' condizione  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva all'atto della ripresa   dei   lavori,  qualora  l'Appaltatore  intenda  far  valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
 Il  Commissario  Delegato  determina il momento in cui sono venute meno  le  ragioni  di pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto   a  sospendere  i  lavori.  Qualora  la  sospensione,  o  le sospensioni  se piu' di una, durino per un periodo di tempo superiore ad  un  quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori  stessi,  o  comunque  quando  superino  sei mesi complessivi, l'Appaltatore  puo'  richiedere  lo  scioglimento del contratto senza indennita';  se  la  stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore  ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
 Salvo  quanto  previsto  dall'ultimo periodo del comma precedente, per  la  sospensione  dei  lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
 In  ogni  caso,  e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili  all'Appaltatore,  la  sua  durata  non e' calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
 La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7 del  Regolamento  Generale  determina  altresi'  il  differimento dei termini  contrattuali  pari  ad  un  numero di giorni determinato dal prodotto  dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori   non  eseguiti  per  effetto  della  sospensione  parziale  e l'importo  totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.
 B  -  Le  sospensioni  totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione   appaltante   per   cause   diverse   da  quelle  stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore  ad  ottenere  il riconoscimento dei danni prodotti., quantificati  secondo  quanto  disposto  ai  sensi  dell'art.  25 del Capitolato Generale.
 
 Art. 25 - PROROGHE
 
 L'Appaltatore  che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga.
 La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto  alla  scadenza  del  termine contrattuale tenendo conto del tempo  previsto  dal  comma  3.  In  ogni caso la sua concessione non pregiudica   i  diritti  spettanti  all'Appaltatore  per  l'eventuale imputabilita'   della   maggiore   durata   a  fatto  della  stazione appaltante.
 La   risposta  in  merito  all'istanza  di  proroga  e'  resa  dal Commissario  Delegato,  sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
 
 Art 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
 
 L'Appaltatore puo' ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il  normale  orario  giornaliero,  o  di  notte, ove consentito dagli accordi  sindacali  di  lavoro,  dandone  preventiva comunicazione al Direttore   dei   Lavori.   Il  Direttore  dei  Lavori  puo'  vietare l'esercizio  di  tale facolta' qualora ricorrano motivati impedimenti di  ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
 Salva  l'osservanza  delle  norme  relative  alla  disciplina  del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita' che i lavori siano  continuati  ininterrottamente  o  siano eseguiti in condizioni eccezionali,  su  autorizzazione  del Commissario Delegato da' ordine scritto  all'Appaltatore,  il  quale  e'  obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
 
 Art. 27 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI
 
 Sono  a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali,  e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni  alle  opere,  all'ambiente,  alle  persone  e  alle cose nella esecuzione dell'appalto.
 L'onere  per  il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione   dei   necessari   provvedimenti  sono  a  totale  carico dell'Appaltatore,   indipendentemente   dall'esistenza   di  adeguata copertura assicurativa.
 Nel  caso  di  danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia  al  Direttore  dei  Lavori  entro  tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
 Appena  ricevuta  la  denuncia,  il  Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
 a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 b)  delle  cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 d)   dell'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte  e  delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 e)  dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
 
 Art. 28 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO
 
 Qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo e non puo' provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.
 Ai   sensi   dell'art.   134  del  Regolamento  Generale,  nessuna modificazione  ai  lavori appaltati puo' essere attuata ad iniziativa esclusiva  dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione    del    Commissario    Delegato,   comporta   l'obbligo dell'Appaltatore  di  demolire  a  sue  spese  i  lavori  eseguiti in difformita',  fermo  che  in  nessun caso egli puo' vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
 La  semplice  precisazione  esecutiva di particolari costruttivi e decorativi  in  corso  d'opera,  a  completamento di quanto contenuto negli  elaborati  di  progetto,  sia  richiesta  dall'Appaltatore per conseguire  l'esecuzione  a  regola  d'arte  cui  e' obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposta dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio.
 In  ogni  caso,  ai  sensi  dell'art.  19  comma 1-ter della Legge 109/94,  l'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla  necessita'  di  introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
 
 Art. 29 - INVARIABILITA' DEI PREZZI
 
 L'Appaltatore    dichiara   di   aver   approvvigionato   all'atto dell'inizio  dei  lavori  i  materiali necessari per l'esecuzione dei lavori  affidatigli  e  di  aver  tenuto conto nella formulazione dei prezzi  contrattuali  delle  variazioni  del costo della mano d'opera prevedibili  nel  periodo  di  durata  dei  lavori; tutti i prezzi si intendono  pertanto  fissi  ed  invariabili  per  tutta la durata dei lavori.
 
 Art. 30 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI
 
 Eventuali  prezzi  per  opere  o  lavori  non previsti in progetto verranno determinati assumendoli dal prezzano di gara.
 Qualora  i  lavori  da  eseguire  non  fossero  ivi contemplati si ricorrera'   a  nuove  analisi,  da  svilupparsi  nei  modi  previsti dall'art. 136 del Regolamento Generale.
 
 Art. 31 - REVISIONE PREZZI
 
 Per  i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 109/1994,  non  e' ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.
 Per  i  lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei  lavori  al  netto  del  ribasso, aumentato di una percentuale da applicarsi,  nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale  e  il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore  al  2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno  intero  previsto  per  l'ultimazione  dei  lavori  stessi. Tale percentuale  e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
 
 Art 32 - ANTICIPAZIONE
 
 Non e' prevista l'erogazione di alcuna anticipazione.
 
 Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO
 
 Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalita' e nei termini indicati all'art. 168 del DPR 554/99.
 Il  pagamento  della  prima  rata  di  acconto  del  corrispettivo corrispondente alla progettazione esecutiva sara' effettuato a favore dell'Appaltatore  entro  15 giorni dalla consegna dei lavori, a norma dell'art. 140 comma 5 del DPR 554/99.
 Dopo  la prima rata di acconto saranno corrisposti all'Appaltatore acconti  in  corso  d'opera  ogni  qualvolta  l'ammontare  dei lavori eseguiti  raggiungera', complessivamente per opere a corpo, almeno un importo  pari  al  20% (venti per cento) del corrispettivo di appalto dedotto  il  corrispettivo gia' pagato per la progettazione esecutiva ed  al  netto  dell'eventuale  ribasso contrattuale e delle ritenute, cosi' come previsto per legge.
 Le  certificazioni  in  acconto  e  a  saldo verranno emesse dalla direzione lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000.
 In  occasione  dell'emissione  dei  singoli  SAL  il Direttore dei Lavori  ha  l'obbligo  di  verificare i versamenti relativi alla mano d'opera  (contributivi, previdenziali ed assicurativi) nonche' quelli dovuti agli organismi della contrattazione collettiva.
 E'  fatto  obbligo  all'Appaltatore  di  trasmettere,  entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie  delle  fatture  quietanziate relative ai pagamenti da essi via corrisposti  al subappaltatore. I certificati di pagamento delle rate di  acconto  sono  emessi  dal  Commissario  Delegato  sulla base dei documenti  contabili  indicanti la quantita', la qualita' e l'importo dei  lavori  eseguiti,  non  appena  raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.
 Nel  caso  di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni  la  stazione  appaltante  dispone  comunque  il  pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
 Il  termine  per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli  acconti  del  corrispettivo  di  appalto  non  puo'  superare i quarantacinque  giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento   dei  lavori  a  norma  dell'art.  168  del  Regolamento Generale.
 Il  termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al  certificato  non  puo' superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
 
 Art. 34 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA
 
 Il  pagamento  della  rata  di  saldo  avverra'  con  le modalita' stabilite  dall'art. 29 comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000 e  non  costituisce  presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
 Il  pagamento della rata di saldo avverra' previa accensione delle polizze di cui all'art. 20-B del presente schema di contratto.
 
 Art. 35 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO
 
 I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati  all'Appaltatore  mediante  ordinativi  di  pagamento  su bonifico bancario.
 
 Art. 36 - RITARDO NEI PAGAMENTI
 
 Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono  dovuti  gli  interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994.
 I  medesimi  interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della  rata  di  saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma  9,  della  legge,  con  decorrenza  dalla scadenza dei termini stessi.
 L'importo  degli interessi per ritardato pagamento viene computato e  corrisposto  in  occasione  del  pagamento,  in  conto  e a saldo, immediatamente   successivo  a  quello  eseguito  in  ritardo,  senza necessita' di apposite domande o riserve.
 Qualora  il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso  entro  il  termine  stabilito sopra per causa imputabile alla stazione    appaltante   spettano   all'Appaltatore   gli   interessi corrispettivi  al  tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione  di  detto  certificato. Qualora il ritardo nella emissione del  certificato  di  pagamento  superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
 Qualora  il  pagamento  della  rata  di acconto non sia effettuato entro  il  termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante  spettano  all'Appaltatore  gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
 Qualora  il  ritardo  nel  pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno  successivo  e  fino  all'effettivo  pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
 Qualora  il  pagamento  della  rata  di  saldo  non intervenga nel termine  stabilito  dall'articolo  relativo  ai pagamenti a saldo per causa  imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi  al  tasso  legale  sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi  moratori  qualora  il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
 Il  saggio  degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 e' fissato  ogni  anno  con  decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica.  Tale  misura  e'  comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
 
 Art.  37  -  TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE
 DEI LAVORI
 
 Intervenuta  la  stipula  del  contratto a norma dell'art. 109, il Commissario  Delegato  o  suo  incaricato,  con  apposito  ordine  di servizio,   dispone  che  l'Appaltatore  dia  immediato  inizio  alla redazione  del progetto esecutivo, che dovra' essere completata entro 10  giorni.  Dopo  la  consegna  del  progetto  esecutivo la Stazione Appaltante dovra' provvedere entro 5 giorni ordinatori dalla consegna alla  validazione del progetto medesimo ai sensi dell'art. 47 del DPR 554,   sentiti  i  progettisti  del  progetto  definitivo,  ai  sensi dell'art.   19   comma   1-ter   della   legge  109/94  e  successive modificazioni.
 Il Commissario delegato, qualora ne ravvisi la necessita', dispone che  l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi od indagini di maggior  dettaglio  o  verifica  rispetto  a quelli utilizzati per la redazione  del  progetto definitivo, senza che cio' comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.
 Il  progetto  esecutivo  non puo' prevedere alcuna variazione alla qualita'  e  alle  quantita'  delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 del DPR 554/99.
 L'Appaltatore  prende  atto,  con la firma del presente contratto, che  i  lavori  potranno  essere  svolti  contemporaneamente ad altre lavorazioni che vedono la presenza di piu' imprese. Pertanto il tempo previsto  di  giorni  90  (giorni novanta) naturali e consecutivi per l'esecuzione  delle opere tiene conto anche della contemporaneita' di lavorazioni e della presenza di piu' imprese per la conclusione delle due fasi dell'intervento.
 L'Appaltatore  si  impegna  a  completare la "fase 1" in 60 giorni naturali  e consecutivi e comunque a concluderla entro il 15 febbraio 2005,  fatte  salve  eventuali  sospensioni dei lavori determinate da interferenze con i sottoservizi.
 L'ultimazione   dei   lavori,   appena   avvenuta,   deve   essere dall'Appaltatore  comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale    procede    subito    alle    necessarie   constatazioni   in contraddittorio.
 L'Appaltatore  non  ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad  alcuna  indennita'  qualora  i  lavori,  per  qualsiasi causa non imputabile  alla  stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
 Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  ai sensi dell'art. 119 Regolamento  Generale  ai  fini  dell'applicazione  delle  penali  il periodo  di  ritardo  e'  determinato  sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore  rispetto  al  programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
 I  presupposti  per i quali il Commissario Delegato puo' concedere proroghe   su   domanda   dell'Appaltatore   sono  unicamente  quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.
 
 Art. 38 - PENALI
 
 Per  ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, rispetto  al  termine  di 10 giorni, verra' applicata una penale pari all'1°/oo (uno per mille) dell'importo del corrispettivo previsto per la  progettazione.  Per  ogni  giorno  di ritardo nell'esecuzione dei lavori,  rispetto  al  termine  di ultimazione parziale relativo alla "fase  1"  fissato  per il 15 febbraio 2005, nonche' dell'ultimazione complessiva  dell'opera  prevista  in 90 giorni, verra' applicata una penale  pari  all'1°/oo  (uno  per  mille) dell'importo del contratto rispettivamente determinato con riferimento all'entita' dei lavori da eseguirsi in"fase 1" e dell' importo contrattuale totale.
 Il  Direttore  dei Lavori riferisce tempestivamente al Commissario Delegato  in  merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto   al   programma   di   esecuzione.   Qualora   il   ritardo nell'adempimento  determina un importo massimo della penale superiore all'importo   del   10%   dell'importo  complessivo  dei  lavori,  il Commissario Delegato attua i provvedimenti necessari in base all'art. 119 del Regolamento.
 La  penale  e' comminata dal Commissario Delegato sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
 E'  ammessa,  su  motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale  disapplicazione  della  penale,  quando si riconosca che il ritardo non e' imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la  penale  e'  manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della  stazione  appaltante.  La  penale  per ritardo nell'inizio dei lavori,  e  quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere  disapplicate per meta' qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma   dei   lavori.   La   disapplicazione   non   comporta  il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
 Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Commissario Delegato sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo.
 
 Art. 39 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE
 
 L'Appaltatore  e'  sempre  tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del  Direttore  dei  Lavori,  senza  poter  sospendere o ritardare il regolare  sviluppo  dei  lavori,  quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
 Le  riserve  devono  essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto  dell'appalto  idoneo  a  riceverle, successivo all'insorgenza o alla   cessazione   del  fatto  che  ha  determinato  il  pregiudizio dell'Appaltatore.  In  ogni  caso,  sempre  a  pena  di decadenza, le riserve  devono  essere  iscritte  anche nel registro di contabilita' all'atto  della  firma  immediatamente successiva ai verificarsi o al cessare  del  fatto  pregiudizievole.  Le  riserve  non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
 Le  riserve  devono essere formulate in modo specifico ed indicare con   precisione   le   ragioni  sulle  quali  esse  si  fondano.  In particolare,  le  riserve devono contenere a pena di inammissibilita' la  precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano  dovute;  qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili  al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha  l'onere  di  provvedervi,  sempre  a  pena di decadenza, entro il termine  di  quindici  giorni  fissato  dall'art.  165,  comma  3 del Regolamento Generale.
 La  quantificazione della riserva e' effettuata in via definitiva, senza  possibilita'  di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
 
 Art 40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
 
 Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge,  appartiene  alla  stazione  appaltante  la  proprieta'  degli oggetti  di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte  o  l'archeologia,  compresi  i  relativi  frammenti,  che  si dovessero  reperire  nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per   i   rispettivi   cantieri  e  nella  sede  dei  lavori  stessi. L'Appaltatore  ha  diritto  al  rimborso delle spese sostenute per la loro  conservazione  e  per  le speciali operazioni che fossero state espressamente  ordinate  al  fine  di  assicurarne l'integrita' ed il diligente recupero.
 Il   reperimento   di  cose  di  interesse  artistico,  storico  o archeologico  deve  essere  immediatamente  comunicato  alla stazione appaltante.  L'Appaltatore  non  puo'  demolire o comunque alterare i reperti,  ne'  puo'  rimuoverli  senza  autorizzazione della stazione appaltante.
 
 Art 41 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
 
 I  materiali  provenienti  da  escavazioni  o  demolizioni sono di proprieta' dell'amministrazione.
 L'Appaltatore  deve  trasportarli  e regolarmente accatastarli nel luogo   stabilito  negli  atti  contrattuali,  intendendosi  di  cio' compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
 Qualora  gli  atti  contrattuali  prevedano  la  cessione di detti materiali   all'Appaltatore,  il  prezzo  ad  essi  convenzionalmente attribuito  deve  essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che  la  deduzione  non sia stata gia' fatta nella determinazione dei prezzi.
 
 Art. 42 - AVVISO AI CREDITORI
 
 A  lavori  ultimati l'Amministrazione ne dara' avviso al pubblico, invitando  i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili  e  relativi  danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando  l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verra' trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 
 Art. 43 - COLLAUDO
 
 Il  collaudo  finale  deve  essere  effettuato  non oltre sei mesi dall'ultimazione  dei  lavori.  Ai  sensi  dell'art. 28 comma 7 della Legge  109/94 e dell'art. 187 comma 3 del Regolamento, e' previsto il collaudo  in  corso  d'opera. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto   verra'  redatto  un  certificato  di  collaudo  secondo  le modalita'  previste  dagli articoli 187-210 del Regolamento Generale. Il   certificato  di  collaudo  ha  carattere  provvisorio  e  assume carattere  definitivo  decorsi  due anni dall'emissione del medesimo. Decorso  tale  termine,  il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto  formale  di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
 Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni   di   collaudo,   ferme   restando   le   responsabilita' eventualmente   accertate  a  carico  dell'Appaltatore  dal  collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate  ai  sensi  dell'art.  30,  comma  2  della legge 109/1994 e dell'articolo 101 del Regolamento Generale.
 Oltre  a  quanto  disposto  dall'art. 193 del Regolamento Generale sono  ad  esclusivo  carico  dell'Appaltatore  le spese di visita del personale  della  stazione  appaltante  per  accertare la intervenuta eliminazione  delle  mancanze  riscontrate  dall'organo  di  collaudo ovvero  per  le  ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.
 
 Art 44 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
 
 Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  Codice  civile, l'Appaltatore  risponde  per  la  difformita'  e  i  vizi dell'opera, ancorche'  riconoscibili,  purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
 L'Appaltatore  risponde  con  garanzia  decennale  rispetto a quei difetti  dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato prestazionale, che  interessino  le  strutture  portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per   durata,   o  per  importanza,  il  normale  e  pieno  godimento dell'opera, ed e' tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.
 
 TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
 
 Art. 45 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE
 
 Qualora  nel  corso  dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10%  dell'importo  contrattuale,  indicati dall'articolo 31-bis della legge  109/1994,  l'Amministrazione  seguira'  la  procedura  di  cui all'art.  149  del  Regolamento Generale per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.
 
 Art. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
 
 Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati  accertati  a  carico  dell'Appaltatore  (art.  118 Regolamento Generale),  o  per grave inadempimento, grave irregolarita' o ritardo nella  esecuzione  dei  lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per inadempimento   di   contratti   di  cottimo  (art.  120  Regolamento Generale),   l'Amministrazione   attivera'   le   procedure   per  la risoluzione  del  contratto secondo le relative indicazioni del caso, con  le  conseguenze  di  cui  agli  artt.  121 e 122 del Regolamento Generale.
 
 Art. 47 - CONTROVERSIE
 
 Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione del contratto, comprese  quelle  conseguenti  al mancato raggiungimento dell'accordo bonario  previsto  dall'art.  31-bis,  comma 1, della legge 109/1994, saranno  deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonche' all'art. 150 del Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto.
 Le  riserve  e  le  pretese  dell'Appaltatore,  che in ragione del valore  o  del  tempo  di  insorgenza  non  sono  state oggetto della procedura  di  accordo  bonario ai sensi dell'art. 31-bis della legge 109/1994  sono  esaminate  e valutate dalla stazione appaltante entro novanta  giorni  dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.
 La  sottoscrizione  dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa  venire  meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.
 
 Art 48 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI
 
 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della  copia  del  contratto  e  dei documenti e disegni di progetto, compresi  quelli  tributari,  ad  eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e' fatta, in base alle tariffe vigenti, dal   dirigente   dell'ufficio  presso  cui  e'  stato  stipulato  il contratto.
 Sono  pure  a  carico  dell'Appaltatore  tutte  le  spese di bollo inerenti  agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della  consegna  a quello data di emissione del collaudo provvisorio. Per  l'apposizione  dei  bolli  sulla  documentazione contabile e sui certificati  e  verbali  saranno  seguite  le indicazioni di cui alla Circ.  Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo -  Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.
 Se  al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di   quello  originariamente  previsto  e'  obbligo  dell'Appaltatore provvedere  all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle  maggiori  imposte  dovute sulla differenza. Il pagamento della rata  di  saldo  e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante   sono   subordinati   alla   dimostrazione  dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
 Se  al  contrario  al  termine  dei lavori il valore del contratto risulti  minore  di  quello  originariamente  previsto,  la  stazione appaltante  rilascia  apposita  dichiarazione  ai  fini  del rimborso secondo  le  vigenti  disposizioni  fiscali  delle  maggiori  imposte eventualmente pagate.
 
 Art 49 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
 
 Sono  a  carico  dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett.  d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito  riportati,  per i quali non spettera' quindi all'Appaltatore altro   compenso,  anche  qualora  l'ammontare  dell'appalto  subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.
 Fatte   salve  tutte  le  ulteriori  prescrizioni  del  capitolato prestazionale,  si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico dell'Appaltatore:
 a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri,  con  esclusione  di  quelle  relative  alla  sicurezza nei cantieri stessi;
 b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 d)  le  spese  per  rilievi,  tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del  Direttore dei Lavori o del Commissario Delegato o dall'organo di collaudo,  dal  giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
 e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
 f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 g)  le  spese  per  passaggio,  per  occupazioni temporanee e per risarcimento  di  danni  per  abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 h)  le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
 i)  le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 696/1994 e successive modificazioni.
 
 Inoltre,  sono  a  carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:
 l)  la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il  mercoledi' successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di  operai  per  giorno,  con  nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si e' lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana;
 m)   le   spese   necessarie  alla  costituzione  della  garanzia contrattuale  e  per  la  sua  reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione,  nonche'  le  spese  per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
 n)  le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e  il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere,  a  norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994;
 o)  le  spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti  d'autore,  nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati  ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
 p)  uso  e  disponibilita' dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo  di  sollevamento  presente  in cantiere con manovra a cura del personale  dell'Appaltatore  e  uso  e disponibilita' dei passaggi ai vari  piani  dell'edificio  e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che  eseguano  prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non  comprese nel presente appalto. Il corrispettivo per gli obblighi e  oneri  di  cui  al  presente  articolo  e' conglobato tra le spese generali  nel prezzo dei lavori e non dara' luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico;
 q) le spese per tutte le indagini, i rilievi e le campionature da presentare   all'atto   della   consegna  del  progetto  Esecutivo  e successivamente richieste dalla Direzione Lavori;
 r)  assoggettarsi,  rendendone  indenne la Stazione Appaltante, a tutti  gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di  piu'  imprese  o  Ditte  costruttrici,  sia  riferite al medesimo lavoro,  sia  riferite  ad  altri  appalti  in  corso.  In  tale caso l'Appaltatore  dovra'  adeguarsi  al  Piano  di  Sicurezza Generale e consentire,   nell'ambito   dei   lavori,  l'uso  delle  attrezzature necessarie  per  la movimentazione dei materiali, anche facenti parte di  altre  forniture,  secondo il Programma Generale degli interventi che  verra'  redatto,  sulla  base  del cronoprogramma prodotto dalla Impresa,  dal Coordinatore generale degli interventi. Le attrezzature citate  saranno messe a disposizione dei vari appaltatori, secondo un calendario   di   utilizzo  preventivamente  concordato  in  base  al Programma  generale  degli  interventi,  in  modo  da  consentire  lo svolgimento   di   tutte   le   attivita'  necessarie  all'esecuzione dell'appalto. Tutte le operazioni di carico e scarico del materiale e di  manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite con personale dei  vari  appaltatori,  sotto  la loro responsabilita', e secondo le modalita' indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni.
 
 Art. 50 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE
 
 Il  Commissario  Delegato  e'  Responsabile del Procedimento ed e' Responsabile dei Lavori (Art 2 D.Lgs. 494/96).
 Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure:
 Coordinatore generale (project manager) Arch. Renato SARNO;
 Coordinatoti  sicurezza  fase  esecuzione  (art.  127 Regolamento Generale): Arch. Renato SARNO Arch. Giovanni MULTARI;
 Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale): Arch. Renato SARNO Arch. Giovanni MULTARI;
 Direttori operativi (art. 125 Regolamento Generale): Ing. Gabriele SALVATONI;
 Assistenti  della  D.L.  (art.  126  Regolamento  Generale): Arch. Enrico GIANNI Arch. Alessia SARNO Arch. Michele NATALE
 La   corretta   interpretazione   delle   clausole  e  degli  atti contrattuali  in  genere  sara' eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati  dall'art.  1362 c.c. e seguenti: in caso di contrasto con le espressioni   letterali,   dovra'  risultare  da  apposita  relazione motivata  del  Direttore  dei  Lavori  redatta  seguendo le regole di correttezza e buona fede.
 I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto  non  escludono  la responsabilita' dell'Appaltatore per vizi,  difetti  e  difformita'  dell'opera,  di  parte di essa, o dei materiali  impiegati,  ne' la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti  di  lavoro  e  materiali  gia'  controllati.  Tali controlli e verifiche  non  determinano  l'insorgere  di  alcun  diritto  in capo all'Appaltatore,   ne'  alcuna  preclusione  in  capo  alla  stazione appaltante.
 
 Art. 51 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
 
 Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
 Ogni  informazione  o documento che divenga noto in conseguenza od in   occasione  dell'esecuzione  del  Contratto,  non  potra'  essere rivelato  a  terzi  senza  il  preventivo  accordo  fra  le parti. In particolare  l'Appaltatore  non  puo'  divulgare  notizie,  disegni e fotografie  riguardanti le opere oggetto dell'Appalto ne' autorizzare terzi a farlo.
 
 Art. 52 - ACCESSO AGLI ATTI
 
 Ai  sensi  dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.
 
 Art. 53 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
 Ai  fini  e  per  gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva   il   diritto   di   inserire   il  nominativo  dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei  futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
 L'Appaltatore potra' in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata.
 
 Art 54 - ULTERIORI PATTI
 
 Qualora  alla  scadenza del 30 novembre 2004 non venisse prorogata la   Gestione   Commissariale  con  apposita  ordinanza  ministeriale ,subentrera'  a  tutti  gli effetti nel presente contratto la Regione Lombardia.
 
 Art. 54 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
 
 Per  tutto  quanto  non  previsto nel presente contratto si rinvia alle  norme  vigenti  in  materia  di  opere  pubbliche  e alle altre disposizioni  di  legge  in  vigore,  e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, le  cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.
 
 ===================================================================== L'Appaltatore A.T.I. Magatti s.r.l.|D'ordine del Commissario Delegato =====================================================================
 Il Legale Rappresentante      |      Il Soggetto Attuatore
 Dott. Ing. Mario Enrico Ma gatti  |      Dott.ssa Rita Amabile
 
 Art. 55 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE
 
 Ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile,  l'Appaltatore,  per il fatto di aver presentato gia' offerta di  prezzo  in  sede  procedura  negoziata,  con  le valutazioni piu' complessive  che  essa  ha  comportato,  e  che  sono  esposte  nelle dichiarazioni  ad  essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra  viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le  clausole  contrattuali,  di  tutti  i  documenti amministrativi e tecnici   allegati   al   contratto,  e  specialmente  il  capitolato prestazionale,  i  quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come  pure  lo  schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si e' sostanzialmente conformato.
 L'Appaltatore,  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342  del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte  le  pagine  del contratto e del capitolato speciale, come pure dei  disegni  e  di  tutti  gli altri elaborati allegati al contratto dichiara  di  voler  approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:
 1,  2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  20,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  37,  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
 
 ===================================================================== L'Appaltatore A.T.I. Magatti s.r.l.|D'ordine del Commissario Delegato =====================================================================
 Il Legale Rappresentante      |      Il Soggetto Attuatore
 Dott. Ing. Mario Enrico Magatti  |      Dott.ssa Rita Amabile
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