| IL COMMISSARIO DELEGATO 
 PREMESSO che:
 - con  DPCM  del  3  maggio  2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza  nel  territorio  della  citta'  di  Milano - prorogato con successivo  DPCM  del  29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni  conseguenti  all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
 - con   Ordinanza   del   7  giugno  2002  n.  3219  il  Ministro dell'Interno  - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile -  ha  nominato  Commissario  Delegato  per  la  realizzazione  degli interventi   urgenti  ed  indifferibili  finalizzati  a  fronteggiare l'emergenza  l'Assessore  agli  Affari  Generali  e  Personale  della Regione Lombardia;
 - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del  27/05/03  e'  stato  modificato  l'art.  1  comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione  Lombardia  e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un  Soggetto  Attuatore  cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
 - con  ordinanza  commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 e' stato conferito  incarico  di  Soggetto  Attuatore al dirigente dell'Unita' Organizzativa  Contratti  e  Patrimonio  e  Servizi  Operativi  della Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;
 
 VISTA:
 - la  nota  del  22.11.2002  con  la  quale il Dipartimento della Protezione  Civile  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ha fornito  un'interpretazione  estensiva  della  Ordinanza  n. 3219/02, ritenendo   di   dover   ricomprendere   nell'ambito  della  Gestione Commissariale  la  totalita' degli interventi di restauro e recupero, ivi compresi quelli gia' in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
 - la  delibera  regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a favore  del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A" della delibera medesima;
 - l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento della sopramenzionata DGR n. 12005/03;
 
 DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al Commissario  Delegato del contratto rep. N. 3627/2000 originariamente stipulato  tra  Regione  Lombardia  e  Ditta Eleca S.p.A. in esito di appalto  concorso  -  incluso nel citato allegato "A" - relativo alla ristrutturazione  generale  degli  impianti  tecnologici  del Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta il 10.03.03;
 RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
 - d.d.g.  AA.GG.  n.  1873  del  31 10.2000 con il quale e' stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1;
 - ordinanza  Commissariale  n.  120  del 1° settembre 2003 con la quale e' stata approvata la variante n. 2;
 - ordinanza commissariale n. 170 del 4.12.2003 di validazione del progetto architettonico esecutivo relativo ai lotti A e D;
 - ordinanza  Commissariale n. 9 del 13.01 2004 di validazione del progetto architettonico esecutivo relativo agli spazi interni lotti B e C ;
 - il progetto di variante al NOP n. 32972 approvato il 13.04.2004 dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano;
 
 VISTI  tutta  la documentazione di cui si compone la perizia, agli atti della Gestione Commissariale, ed in particolare:
 A) la relazione tecnico-economica che specifica gli interventi da approvare  in variante, comprendenti sia lavorazioni non previste nel contratto  3627/2000 - cosi' come integrato dalle varianti n. 1 e 2 - sia adeguamenti di lavorazioni gia' previste in variante n. 2, alcune delle  quali  non  piu'  necessarie  e quindi da non eseguire, resesi necessarie.  dall'approvazione dei progetti esecutivi sopramenzionati -  finalizzati ai miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita' - e  che  hanno  comportato la necessita' di procedere alla variante al NOP;
 B)  il  nuovo  quadro  economico comparativo di raffronto, da cui risulta  che l'entita' dei lavori in variante suppletiva ammonta ad € 499.984,10=, € 7.289,16= per spese tecniche nonche' € 100.413,34= per IVA;
 
 VALUTATE  le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla Direzione Lavori;
 RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover approvare la variante   in  argomento  nell'esercizio  della  facolta'  di  deroga riconosciuta  con ordinanza ministeriale n. 3219/02 all'art. 25 comma 3 della legge quadro sui lavori pubblici, in ordine all'entita' della stessa  rispetto  all'importo  contrattuale  e al finanziamento degli oneri;
 DISPONE
 
 Art.  1 - di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e che  si  intendono  integralmente  ritrascritte  la  variante n. 3 al contratto 3627UR/2000 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantu';
 Art.2-  di  dare  atto  che  la  variante in approvazione riguarda interventi   finalizzati  al  miglioramento  dell'opera  e  alla  sua funzionalita'  autorizzando, in ragione del suo ammontare, l'utilizzo della  facolta'  di deroga all'art. 25 comma 3 legge 11 febbraio 1994 n.  109, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM 3 maggio 2002 e relativa a tutte le lavorazioni non previste nel  contratto 3627/2000 - cosi' come integrato dalle varianti n. 1 e 2  -  sia  adeguamenti di lavorazioni gia' previste in variante n. 2, alcune  delle  quali  non  piu'  necessarie e quindi da non eseguire, resesi   necessarie   dall'approvazione  dei  progetti  esecutivi  in premessa specificati;
 Art.3  -  di dare atto altresi' che la perizia di variante n. 3 si compone   dei   seguenti  allegati,  depositati  presso  la  Gestione Commissariale:
 - relazione tecnico-economica;
 - quadro economico comparativo di raffronto;
 - analisi Nuovi Prezzi dall'NP 80 all'NP 117;
 - verbali di concordamento nuovi prezzi n. 4 n. 5;
 - schema di atto di sottomissione n. 3;
 
 Art. 4 - di ridefinire il quadro economico relativo all'appalto in argomento  in  €  6.942.626,67,  comportando  la  variante  di cui al precedente punto l'assunzione di ulteriore onere pari a € 607.686,60.
 
 D'Ordine del Commissario delegato
 il Soggetto attuatore
 Amabile
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