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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario) |  | REGIONE LOMBARDIA |  | ORDINANZA 19 ottobre 2004 |  | Affidamento mediante trattativa privata dell'incarico di fornitura arredi degli spazi di alta rappresentanza alla societa' UNIFOR S.p.A. di Turate. Approvazione schema contratto. (Ordinanza n. 246). |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO DELEGATO 
 PREMESSO CHE:
 - con  DPCM  del  3  maggio  2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di' Milano - prorogato con DPCM del  29  novembre  2002  fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre 2003  al  30  giugno  2004  e  con  DPCM  del  9  luglio 2004 sino al 30.11.2004,  in  relazione  agli ingenti danni conseguenti all'evento che  ha  interessato  il  giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
 - con   Ordinanza   del   7  giugno  2002  n.  3219  il  Ministro dell'Interno  - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile -  ha  nominato  Commissario  Delegato  per  la  realizzazione  degli interventi   urgenti  ed  indifferibili  finalizzati  a  fronteggiare l'emergenza  l'Assessore  agli  Affari  Generali  e  Personale  della Regione Lombardia;
 - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del  27/05/03  e'  stato  modificato  l'art.  1  comma 1 della citata ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione  Lombardia  e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un  Soggetto  Attuatore  cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
 - con  ordinanza  commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata   Soggetto   Attuatore   la  Dr.ssa  Rita  Amabile  sino  al 30.11.2004;
 
 RICHIAMATA  l'Ordinanza  Commissariale  n. 109 del 12.08.03 con la quale   e'   stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  al ripristino funzionale degli spazi di alta rappresentanza degli Organi istituzionali;
 ACCERTATO che:
 - in  considerazione  dell'urgenza  la  Gestione Commissariale ha dato  corso  alla  trattativa  privata,  ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett.  d  della  Legge  358/92 nonche' del RD 827 del 23.5.24 art. 41 punti  5  e  6  al fine di affidare la fornitura degli arredi per gli spazi di' alta rappresentanza;
 - sette  societa' - esperte nel settore - invitate alla procedura hanno  provveduto  a  campionare  e  inviato  le relative offerte che risultano agli atti della Gestione Commissariale;
 - a  seguito  di  attenta valutazione delle campionature da parte dei competenti uffici tecnici a supporto della Gestione Commissariale in  ordine  ai  requisiti  previsti  dal  progetto  approvato,  delle indicazioni  fornite  dall'Amministrazione  regionale , nonche' delle offerte  economiche  pervenute e' risultata essere piu' conveniente - in  quanto  meglio  rispondente alle necessita' funzionali, estetiche legate  al  contesto  di  alta  rappresentaza - la proposta formulata dalla Societa' UNIFOR S.p.A. di Turate (CO);
 - a seguito di trattative intercorse con la Societa' UNIFOR S.p.A la  stessa  ha  manifestato la disponibilita' alla sottoscrizione del contratto   per  la  fornitura  e  posa  degli  arredi  in  argomento proponendo  un prezzo complessivo di € 458.920,00.= oltre Iva, giusta offerta   del  15.10.2004,  ed  alle  condizioni  meglio  specificate nell'allegato  schema  che  forma  parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
 RITENUTO  di affidare, mediante trattativa privata, la fornitura e la  posa  in  opera degli arredi sopramenzionati alla Societa' UNIFOR S.p.A  di  Turate  (CO)  provvedendo alla sottoscrizione del relativo contratto;
 
 DISPONE
 
 1.  Di  affidare, per le motivazioni in premessa addotte,a seguito di  trattativa  privata,  alla  Societa' UNIFOR S.p.A. di Turate (CO) l'incarico  di  fornitura  e posa in opera degli arredi per gli spazi destinati ad alta rappresentanza del complesso Pirelli per un importo complessivo  di  €  550.704,00= IVA inclusa ed alle condizioni meglio specificate  nello  schema di contratto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
 2.  Di dare atto che la liquidazione della spesa verra' effettuata con le modalita' previste dal contratte di cui al precedente punto 1, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale.
 
 D'Ordine del Commissario delegato
 il Soggetto attuatore
 Amabile
 |  |  |  | CONTRATTO DI FORNITURA 
 TRA
 
 Il  Commissario  Delegato  per  l'Emergenza  Pirelli,  con sede in Milano,  Via  Pota  n. 14, Codice Fiscale 80050050154, in persona del Soggetto  Attuatore,  come  indicato  dall'Ordinanza commissariale n. 3219  del 7 giugno 2002 e successive modifiche (di seguito denominato "Commissario delegato" o Committente)
 E
 
 UNIFOR  S.p.A.,  con  sede in Turate (CO), Via isonzo n. 1, C.F. e Partita  IVA  n.  IT  00387130131, in persona del Direttore Generale, Dott.   Gianfranco   Marinelli  (di  seguito  denominata  "UNIFOR"  o Fornitore).
 
 Art. 1 - OGGETTO
 Il Commissario Delegato affida a UNIFOR, che accetta, la fornitura e posa in opera degli arredi per gli spazi di alta rappresentanza del Palazzo Pirelli.
 UNIFOR  si impegna ad eseguire quanto sopra nel pieno rispetto del presente  contratto  e  nei  suoi  allegati,  che costituiscono parte integrante.
 
 Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI
 UNIFOR  si  impegna  ad  osservare tutte le normative vigenti, con particolare  riferimento  a  quelle in materia di appalti pubblici di forniture,  ergonomia,  sicurezza  e qualita'. E' tenuta a rilasciare tutte le certificazioni relative ai materiali e al loro assemblaggio.
 E'  inoltre  tenuta  a  comunicare  tempestivamente al Commissario delegato  ogni  modifica  intervenuta  negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.
 
 Art. 3 - QUANTITA', TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
 La  quantita', le tipologie e le caratteristiche degli elementi di arredo  sono  descritti  nell'offerta allegata, che costituisce parte integrante del presente contratto.
 
 Art. 4 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DI UNIFOR
 UNIFOR si impegna ad effettuare la fornitura e posa in opera degli arredi  di cui al precedente art. 1 a perfetta regola d'arte, nonche' ad impegnare materiali e mezzi d'opera adeguati.
 UNIFOR dichiara inoltre:
 - di  farsi  carico,  all'interno  del  corrispettivo  di  cui al successivo   art.   7,  di  tutti  gli  adempimenti  riguardanti  gli imballaggi  e  relativi  smaltimenti,  il trasporto, incluse tutte le spese relative;
 - di  aver preso visione dello stato dei luoghi ove devono essere consegnati   ed   assemblati   gli   arredi   e  di  essere  pertanto perfettamente  edotta  circa  la  natura  e l'entita' detta fornitura commissionata;
 - di  aver  preso visione e di attenersi alle procedure contenute nel "Piano di Sicurezza" allegato.
 
 Art. 5 - DURATA E TEMPISTICA
 Il  presente contratto decorrera' dalla data di sottoscrizione tra le  parti  dello  stessa  UNIFOR  si  impegna  a fornire gli arredi e completare  gli  allestimenti  nel periodo compreso tra il 1° e il 15 dicembre 2004 e comunque in un periodo non superiore ai 15 giorni.
 Nel  caso in cui, per ritardi dovuti a lavori di ristrutturazione, istituzionali   e/o  organizzativi,  gli  ambienti  interessati  alla fornitura non risultassero pronti al montaggio degli arredi alla data prevista,  UNIFOR  si  impegna a custodire la fornitura presso propri locali,  senza  per questo avanzare alcuna pretesa economica. In tale eventualita'   il  Commissario  delegato  e'  pertanto  sollevato  da qualsivoglia  onere  derivante,  in  maniera diretta o indiretta, dal ritardo  nella  consegna dei piani da parte dell'impresa appaltante e ad  UNIFOR  non  verra'  imposta  alcuna  penale,  come  prevista dal successivo  art.  8.  Le tempistiche di consegna verranno in tal caso modificate in accordo con la Committenza.
 UNIFOR  comunque  si  impegna,  in caso di differimento detta data d'inizio  dell'allestimento a completare la posa in opera nel termine massimo di 15 giorni successivi dalla data di inizio comunicata dalla Committenza,  escludendo  i  giorni  tra  il  24.12.2004 e il 3.01.05 compresi   durante  i  quali  la  Societa'  sara'  chiusa  per  ferie natalizie.
 UNIFOR  si  impegna  ad attuare tutte le modalita' del caso per la protezione  degli  arredi  gia'  allestiti  nei  relativi  luoghi  di destinazione e negli eventuali luoghi di consegna.
 
 Art. 6 - LUOGO DI CONSEGNA
 La  consegna  dovra'  avvenire presso l'immobile sito in Via Fabio Filzi n. 22 a Milano (Palazzo Pirelli).
 La  consegna  e  posa  in  opera  dovra'  avvenire  nei  locali di destinazione degli arredi.
 Il  lay-out  verra'  fornito  dal Commissario delegato su supporto cartaceo  ed  in  file formato .dwg all'atto della sottoscrizione del contratto.
 Prima  della consegna degli arredi, UNIFOR si impegna a restituire atta  committenza  gli  as-built dei lay-out, integrati con i blocchi raffiguranti gli arredi forniti nella posizione richiesta.
 
 Art. 7 - PAGAMENTI
 Quale  compenso  per  la  fornitura  e  allestimento  oggetto  del presente  contratto,  il  Commissario delegato e UNIFOR concordano il totale       complessivo       di       €       458.920,00      (euro quattrocentocinquantottomilanovecentoventi/00), I.V.A. esclusa.
 Il  compenso  sopra specificato verra' corrisposto dal Commissario delegato ad UNIFOR alle seguenti scadenze:
 -  (60%) alla consegna;
 -  (35%) al termine del montaggio;
 -   (5%) dopo il collaudo definitivo da eseguirsi entro 30 giorni dall'ultimazione del montaggio.
 I   pagamenti  verranno  effettuati  a  decorrere  dalla  data  di protocollo  di  avvenuto  ricevimento  delle fatture a mezzo bonifico bancario  a  90  giorni  da effettuare presso: Banca Pop. Commercio e Industria ag. Paina di Giussano (MI) ABI 05048 CAB 33150.
 
 Art. 8 - PENALI PER IL RITARDO
 Per  ogni  giorno  lavorativo  di  ritardo  rispetto al termine di ultimazione   indicato   nell'art.   5  del  presente  contratto,  il Committente  si  riserva  il  diritto  di  applicare al Fornitore una penale pari allo (0,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale.
 Qualora il ritardo superasse di 10 giorni lavorativi il termine di consegna  di  cui  all'art.  5,  e' facolta' del Commissario delegato procedere  alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 10.
 
 Art. 9 - COLLAUDO
 Il  Commissario  delegato,  avvalendosi  delle  preposte Strutture della  Regione Lombardia (Patrimonio e Logistica e Servizi Operativi) verifichera'  il  perfetto  stato  degli  arredi oggetto del presente contratto  entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della posa in opera  e  comunichera' per iscritto le eventuali anomalie riscontrate rispetto  agli  obblighi  assunti  e a quanto campionato, avvalendosi della  facolta'  di  richiedere  le  sostituzioni  senza pagamento di corrispettivi.
 UNIFOR  si impegna a effettuare le sostituzioni richieste entro 40 (quaranta) giorni lavorativi, fornendo nel frattempo a propria cura e spese arredi provvisori sostitutivi.
 
 Art. 10 - RISOLUZIONE
 Il  presente  contratto  potra'  essere  risolto da ciascuna delle parti qualora una di esse violi gli obblighi da esso derivanti.
 Il contratto si intendera' invece risolto di pieno diritto in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione volontaria o coatta, esproprio,  cui  sia assoggettata la societa' UNIFOR S.p.A., o per il fatto  che  la  stessa  nello  stato  di  insolvenza  abbia stipulato contratti o concluso transazioni con i propri creditori.
 Eventuali variazioni rispetto al domicilio sopra indicato dovranno essere  comunicate  tempestivamente  per  iscritto  all'altra  parte, altrimenti si intendera' valido il domicilio sopra indicato.
 
 Art. 11 - CAUZIONE
 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti,  ivi  incluso  il  pagamento  delle  penali,  UNIFOR  SPA ha presentato fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'importo di  €  45.890,00  che  prevede espressamente la rinuncia al beneficio della  preventiva  escussione  del  debitore  principale. La suddetta garanzia verra' svincolata a seguito di esito positivo del collaudo.
 
 Art. 12 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
 Fanno  parte  integrante  del  presente contratto stipulato tra il Commissario delegato e UNIFOR:
 - Offerta   economica   dettagliata  e  completa  di  descrizioni tecniche prot. TU/04/0431/06 del 15/10/2004 (allegato 1);
 - Elaborati  grafici  costituenti  il  progetto  esecutivo  degli arredi;( allegato 2);
 Si  da'  atto  che UNIFOR S.p.A. ha ricevuto copia e preso visione del piano di Sicurezza dei lotti "B" e "C" ex D. Lgs n. 494/96.
 In  caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e gli  allegati  sopra  menzionati,  le parti concordano sin da ora che prevarranno te disposizioni contrattuali.
 
 Art. 13 - RESPONSABILITA'
 Rimane  inteso  che  UNIFOR  sara'  responsabile  per ogni difetto inerente  gli arredi oggetto del presente contratto, nonche' per ogni eventuale   danno   o   conseguenza   negativa  dovesse  derivare  al Commissario Delegato ed alla Regione Lombardia, a suoi aventi causa o a  terzi  in  genere,  in  conseguenza  dei  suddetti vizi, difetti o violazioni.
 
 Art. 14 - FORZA MAGGIORE
 Il  mancato  adempimento  di  una  delle  parti per causa di forza maggiore  non  potra'  alla stessa essere imputato, sempreche' questa dia immediata comunicazione scritta del sorgere della causa stessa.
 L'espressione  "forza  maggiore"  comprende  qualsiasi  evento che inibisca  l'esecuzione  del presente contratto e che sia indipendente dalla   volonta'   e   controllo   delle  parti,  comprese  eventuali disposizioni  di  legge  e/o  amministrative  emanate  nel  corso del presente contratto.
 Le   parti   concorderanno  le  eventuali  azioni  necessarie  per minimizzare  gli  effetti dell'evento di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al contratto.
 Nel  caso  in cui la forza maggiore dovesse impedire l'adempimento di  una  delle  parti per oltre 3 (tre) mesi, trascorso tale periodo, ciascuna  dette parti potra' recedere dal contratto dandone all'altra comunicazione scritta.
 
 Art. 15 - GARANZIA
 Unifor  si impegna a fornire un periodo pari a 36 (trentasei) mesi di   assistenza  gratuita  in  garanzia,  per  correggere  tutti  gli eventuali  difetti  di  fabbricazione  e  relativi  pezzi  difettosi, purche'  gli  stessi  non  derivino da incuria od uso improprio degli arredi.
 
 Art. 16 - PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI
 A  conclusione  della  Gestione  Commissariale stabilita per il 30 novembre  2004  giusta  DPCM  del  9  luglio  2004, qualora non fosse prorogata con apposito provvedimento ministeriale, succedera' a tutti gli  effetti  nel  rapporto  contrattuale  la  Regione Lombardia, che provvedera' ad adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti.
 Qualsiasi  convenzione  derogativa  o  complementare  al  presente contratto  dovra'  essere  pattuita  per  iscritto  e sottoscritta da entrambe le parti.
 
 Art. 17 - FORO COMPETENTE
 Per  qualsiasi  controversia che dovesse insorgere in relazione al presente  contratto  sara'  competente  in  via  esclusiva il Foro di Milano.u'
 Letto, confermato e sottoscritto
 
 D'Ordine del Commissario delegato     |      UNIFOR S.p.A.
 il Soggetto attuatore           |    Direttore Generale
 
 Ai  sensi  di  quanto  previsto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti sottoscrivono espressamente gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente contratto.
 
 D'Ordine del Commissario delegato     |      UNIFORM S.p.A.
 il Soggetto attuatore           |    Direttore Generale
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