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| Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 10 marzo 2005 |  | Criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, di  cui  all'articolo  96  della  legge  21 novembre 2000, n. 342, in materia  di  attivita'  sociale,  in  favore  delle  associazioni  di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il volontariato, l'associazionismo
 e le formazioni sociali
 
 Visto  l'art.  96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, contenente, tra l'altro, interventi a sostegno del volontariato;
 Visto il decreto ministeriale n. 388 del 28 agosto 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - del 26 ottobre 2001, n. 250  con  il  quale  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di  cui  al  predetto  art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attivita'   di   utilita'  sociale,  in  favore  di  associazioni  di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
 Visto  il  decreto in data 1° luglio 2004 registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004, registro n. 5, foglio n. 115, con il quale il Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ha  ripartito  il  Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2004;
 Considerato  che  detta  ripartizione  ha  dotato,  per l'esercizio finanziario  2004, il pertinente capitolo di bilancio n. 5244 ex 1833 di una disponibilita' pari a euro 2.000.000,00;
 Visto  il  decreto  direttoriale  del  23 dicembre 2004, registrato dall'Ufficio  centrale di bilancio in data 11 gennaio 2005, n. 10967, clausola  n.  01,  con  il  quale e' stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00   a   favore   delle  associazioni  di  volontariato  ed organizzazioni   non   lucrative  di  utilita'  sociale,  secondo  le disposizioni di cui al decreto n. 388 del 2001;
 Premesso  che i competenti uffici, dopo una richiesta di riesame da parte  di alcune organizzazioni di volontariato, hanno proceduto alla riammissione  delle  omande  di  contributo delle stesse, denominate: «Confederazione  nazionale  misericordie d'Italia(FI)», «Associazione pubblica  assistenza  volontari  soccorso  Onlus (FG)», «Associazione volontari  ambulanza  e  protezione  civile (BL)», «Associazione club amici  del  cuore  (TV)»,  riconoscendo,  relativamente agli esercizi finanziari  2002  e  2003, i contributi per gli importi specificati a fianco  di  ciascuna  delle  seguenti organizzazioni: «Confederazione nazionale   misericordie   d'Italia»   anno  2003  -  euro  13.445,26 (donazioni);  «Associazione  pubblica  assistenza  volontari soccorso Onlus»   anno   2003  -  euro  21.962,76  (ambulanze);  «Associazione volontari  ambulanza  e  protezione  civile  (BL)»  anno  2002 - euro 14.867,45  (ambulanze); «Associazione club amici del cuore (TV)» anno 2002  -  euro  6.726,60  (donazioni), per un ammontare complessivo di euro 57.002,07;
 Considerato  che  la  somma  da  ripartire  fra  le associazioni di volontariato  ed organizzazioni non lucrative di utilita' sociale per gli  acquisti  per  l'anno 2004 corrisponde, conseguentemente, a euro 1.942.997,93;
 Rilevato che sono state dichiarate ammissibili complessivamente per l'anno 2004 richieste di contributo per euro 24.757.050,30;
 Visto  l'art.  4,  comma  1,  lettera  b),  del  citato decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali n. 388 del 2001, il quale  prevede  che  le  risorse  finanziarie  annualmente  destinate all'attivita'  istituzionale  delle  associazioni  di  volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale sono ripartite per  gli  esercizi  2001  e  successivi  nella  misura  dell'80%  per l'acquisto  di  autoambulanze, nella misura del 15% per l'acquisto di beni  strumentali  e  nella restante misura del 5% per l'acquisto, da parte di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;
 Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali n. 388 del 2001, il quale prevede che il contributo puo' costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene,  determinata  sulla  base  delle  domande  pervenute e ritenute ammissibili;
 Rilevato  che,  sulla  base  delle domande di contributo dichiarate ammissibili,  i  competenti  uffici  della  direzione generale per il volontariato,   l'associazionismo   e  le  formazioni  sociali  hanno provveduto   a   determinare  le  percentuali  del  prezzo  dei  beni acquistati  ammessi  al  rimborso  nella misura del 34,614482% per le autoambulanze,  nella  misura dell'1,527984% per i beni strumentali e dell'8,148034% per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche;
 Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali n. 388 del 2001, il quale prevede che la quota  del  Fondo  nazionale per le politiche sociali, spettante alle associazioni  delle province autonome di Trento e Bolzano e ripartita secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  venga  attribuita  direttamente alle predette province, che provvedono all'erogazione dei contributi in favore dei beneficiari;
 Visto  l'art.  7 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche   sociali  n.  388  del  2001,  il  quale  prevede  che  la comunicazione  dell'esito  dell'esame  delle  domande  venga data con decreto   del   Capo  del  Dipartimento  delle  politiche  sociali  e previdenziali   contenente   l'elenco   delle   domande  accolte  con l'indicazione del contributo concesso;
 Visto  il  decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, che modifica la  struttura organizzativa del Ministero, eliminando la suddivisione in  Dipartimenti  ed individuando come strutture di primo livello del Ministero direttamente le direzioni generali;
 Visto  l'art.  5 del decreto interministeriale del 3 febbraio 2004, annotato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  n.  218,  in  data  5 febbraio 2004, con il quale si e' provveduto  all'allocazione  delle  risorse  finanziarie sui capitoli dell'unita'  previsionale  di  base  del  Centro  di  responsabilita' «Politiche sociali e previdenziali»;
 Visto  il  contratto individuale del 28 dicembre 2004, con il quale e'  stato  conferito  all'ing.  Mariano Martone l'incarico di livello dirigenziale  generale  della direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;
 Visto   infine,   il   decreto  ministeriale  del  13 gennaio  2005 registrato in data 20 gennaio 2005 al n. 88 dall'Ufficio centrale del bilancio,  col quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali assegna agli uffici dirigenziali di livello generale le risorse umane e finanziarie;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alle   organizzazioni  di  volontariato  «Confederazione  nazionale misericordie   d'Italia   (FI)»,  «Associazione  pubblica  assistenza volontari  soccorso  Onlus (FG)», «Associazione volontari ambulanza e protezione  civile  (BL)»,  «Associazione  club amicidel cuore (TV)», come   in   premessa   indicati   sono  riconosciuti,  attribuiti  ed autorizzati   i  contributi  di  seguito  riportati:  «Confederazione nazionale   misericordie   d'Italia»   euro   13.445,26  (donazioni); «Associazione  pubblica  assistenza  volontari  soccorso  Onlus» euro 21.962,76 (ambulanze); «Associazione volontari ambulanza e protezione civile»  euro  14.867,45  (ambulanze);  «Associazione  club amici del cuore» euro 6.726,60 (donazioni).
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito  della  restante  quota  pari  a  euro 1.942.997,93 del capitolo  5244 ex 1833, U.P.B. 15.1.2.3. - Fondo per il volontariato, dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  destinata  alla concessione di contributi per gli acquisti, effettuati  nell'anno 2004, di autoambulanze, beni strumentali e beni da   donare   a   strutture   sanitarie  pubbliche;  sono  dichiarati ammissibili   e,  quindi  autorizzate,  le  richieste  di  contributo presentate  dalle  associazioni  di  volontariato  ed  Onlus,  di cui all'allegato   1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali 28 agosto 2001, n. 388, sono attribuite, e quindi  autorizzate,  alle  province  autonome di Trento e Bolzano le risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali, ottenute sommando  le  quote  percentuali  assegnate  alle  associazioni delle rispettive province, come risultanti dall'allegato 1, onde consentire alle  medesime l'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari.
 Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  alla  registrazione degli organi  di  controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 marzo 2005
 Il direttore generale: Martone
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 257
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere ALLEGATO da pag. 17 a pag. 36 della G.U. <----
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